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Decisione

32.2013.75

Viste le risultanze della perizia SAM, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera

28 gennaio 2014Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137).

2.6. Nel

caso in esame ricevuta la domanda di prestazioni – vista la documentazione

agli atti e ritenuta la valutazione del 22 giugno 2012 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 45/1) – l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura

del SAM (doc. AI 46/1-2 e 49/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare del 19 ottobre 2012 (doc. AI 60/1-115) risulta che i

periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche

esterne, di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

6.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Diagnosi reumatologica

Gonartrosi mediale a ds. (lesione condrale focale grado

IV nella circonferenza inferiore del condilo femorale mediale con piccola

osteonecrosi sub condrale sottostante), in:

- esiti da microfratturazione del

condilo femorale mediale, il 22.9.2011;

- esiti dal meniscectomia mediale

parziale, il 22.9.2011.

Esiti da revisione del tendine rotuleo con rimozione di

sequestro osseo per morbo di Osgood-Schlatter, il 21.12.2010.

Esiti da scarificazione del tendine rotuleo il

22.9.2011.

Tendenza a ipermobilità articolare.

Obesità (peso 90 kg / statura 173,5 cm).

Sindrome femoropatellare a sinistra in:

- tendenza all’ipermobilità articolare;

- obesità (peso 90 kg / statura 173,5 cm).

Sindrome lombospondilogena subacuta intermittente a

destra in:

- disturbi statici del rachide

(tendenzialmente piatto con scoliosi sinistroconvessa dorsale, protrazione del

capo);

- tendenza ad ipermobilità articolare;

- decondizionamento muscolare;

- obesità (peso 90 kg / statura 173,5 cm).

Diagnosi psichiatrica

Nessuna

6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Nessuna.

(…)" (doc. AI 60/52)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, il SAM ha concluso:

"

(…)

8 CAPACITÀ

LAVORATIVA DISCUSSA E CONCORDATA TRA TUTTI I PERITI

8.1 Capacità lavorativa nell’attività

abituale

Nella sua ultima attività principale di pittore,

restauratore e imbianchino durante la quale stava raramente seduto, sovente

doveva camminare e stare in piedi con necessità di sollevare o portare pesi

leggeri o medi, raramente anche carichi pesanti, l'A. va ritenuto abile al

lavoro nella misura dello 0% dal 21.12.2010 fino al 27.8.2012 e abile al lavoro

nella misura dell'80% a decorrere dal 28.8.2012, da intendersi come lavoro

svolto sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento

ridotto del 20%.

8.2 Evoluzione della capacità

lavorativa e prognosi

Come sopra descritto, dall'intervento del 21.12.2010

l'A. va ritenuto totalmente incapace al lavoro fino al 27.8.2012 nelle attività

svolte ed in qualsiasi altra attività lavorativa adatta. La prognosi è da considerare

stazionaria, in quanto difficilmente le cure considerate saranno in grado di

modificare la capacità funzionale e di carico residua in questo A.

8.3 Capacità lavorativa nell'attività

di casalingo

Come casalingo l'A. deve essere ritenuto abile al

lavoro nella misura di almeno l'80%.

9 CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE

Riteniamo utili provvedimenti d'integrazione

professionale.

9.1 Capacità lavorativa in attività

adatta

In un'attività lavorativa leggera e adatta, che

rispetti le limitazioni poste dal nostro consulente reumatologo, l'A. deve

essere considerato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale

di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100% a partire dal 28.8.2012 in avanti.

In precedenza l'A. va ritenuto totalmente inabile al lavoro anche in

un'attività lavorativa adatta dal 21.12.2010 al 27.8.2012.

9.2 Evoluzione della capacità

lavorativa e prognosi

In un'attività lavorativa leggera e adatta, l'A. è in

grado di svolgere a pieno la sua capacità lavorativa residua, con una prognosi

che è da considerare stazionaria nel tempo. Per quanto concerne l'evoluzione

della capacità lavorativa, a partire dal 21.12.2010 fino al 27.8.2012 l'A. deve

essere ritenuto totalmente incapace al lavoro anche in un'attività lavorativa

leggera e adatta, mentre dal 28.8.2012 la capacità lavorativa in una tale

attività leggera e adatta è da ritenere completa.

10 DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 60/58-59)

L’Ufficio

AI – considerata la valutazione 14 novembre 2012 del consulente in integrazione

(doc. AI 64/1-3) e ritenute le risultanze peritali, il rapporto finale 2 novembre

2012 (doc. AI 61/1-3) e l’annotazione 8 gennaio 2013 con la quale il medico SMR

dr. __________ (vista la documentazione medica prodotta in sede di audizione)

ha concluso che “(…) la risonanza magnetica eseguita dopo la perizia del SAM

del 19 ottobre 2012 evidenzia un referto sovrapponibile a quello del 2 aprile

2012 (__________, __________), citato dal Dr. __________ nel suo consulto

peritale. Nessun cenno all’oggettività clinica. In conclusione, non vi sono

nuovi elementi da prendere in considerazione, si conferma la precedente

proposta. (…)” (doc. AI 69/1) – con decisione 1. marzo 2013 ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2011 al

30 novembre 2012.

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Ritornando

al caso in esame, questo TCA, per le ragioni di seguito esposte e richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

non ha alcun motivo per mettere in dubbio la validità della perizia del SAM con

la precisazione che – a differenza di quanto indicato erroneamente al punto 8.1 sia alla

pagina 58 della perizia che alla “errata corrige” della stessa pagina; cfr.

doc. AI 56/58 e 60/58 – nella sua ultima attività di pittore la capacità lavorativa è dello

0% dal 21 dicembre 2010 al 27 agosto 2012 e in seguito del 20% da intendersi

come diminuzione del rendimento dell’80% sull’arco di tutta la giornata. In

questo senso il dr. __________, FMH in reumatologia, nel consulto del 27 agosto

2012 (doc. AI 60/62-72) ha concluso che “(…) nella sua ultima attività

principale come pittore/restauratore, imbianchino durante la quale stava

raramente seduto, sovente doveva camminare, stare in piedi con necessità di

sollevare o portare pesi leggeri (da 0 a 10 kg) o medi (da 10 a 25 kg), raramente anche carichi pesanti (superiori ai 25 kg), giudico l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 21.12.2010, fino al 27.8.2012 e nella

misura dell’80% a decorrere dal 28.8.2012, da intendersi come lavoro svolto

sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con una diminuzione

del rendimento dell’80%. (…)” (doc. AI 60/72). Valutazione, questa, ripresa

dai periti del SAM in sede di “discussione di consenso” (cfr. doc. AI 60/53-57, in particolare 60/57 in fine) e dal dr. __________ nell’annotazione del 20 aprile 2013 (cfr.

VII/bis parzialmente riprodotto al consid. 1.4).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto del 18 gennaio 2012 indirizzato

alla Cassa malati (doc. 12/1-8 dell’incarto cassa malati) – descritte la

revisione del tendine rotuleo associato alla rimozione di un sequestro osseo

per un morbo di Osgood Schlatter (intervento del 21 dicembre 2010, all’origine

dell’incapacità lavorativa certificata del 100%, con complicazioni pre e post

operatorie), i pareri degli altri specialisti ortopedici intervenuti, la

revisione chirurgica a cura del dr. __________ (operazione del 22 settembre

2011), la RM del 24 novembre 2011 e le valutazioni dell’ortopedico dr. __________

–, aveva concluso che “(…) le condizioni attuali del paziente non

sono ancora quelle definitive. L’incapacità lavorativa certificata del 100%

risulta ulteriormente giustificata e riguarda sia l’attività lucrativa svolta

di pittore e qualsiasi altro lavoro detto confacente. Consiglio

all’Assicurazione __________ di aggiornarsi sull’evoluzione presso gli ortopedici

curanti Prof. __________ e __________ (che vedrà il paziente nuovamente il

16.2.2012). Resto a disposizione per riesaminare il paziente una volta

conclusesi le cure con allora una valutazione anche della esigibilità. (…)”

(doc. 12/8 dell’incarto cassa malati).

Lo

stesso specialista, con lettera del 29 maggio 2012 indirizzata al medico fiduciario

della cassa malati, circa la chiesta rivalutazione, si era così espresso: “(…)

dagli atti recenti risulta uno stato clinico poco chiaro che non avrebbe permesso

ai medici curanti di stabilire la vera causa dei disturbi accusati, apparentemente

tuttora invalidanti per lo meno sul piano soggettivo. Mi sembra di capire tra

le righe che nel suo ultimo controllo del 12.04.2012 l’ortopedico Dr. __________

ritenne poco oggettivabile quanto asserito dal paziente. Forse anche per non

dover prendere ulteriormente posizione in merito alla futura capacità lavorativa

lo specialista chiede esplicitamente all’__________ di organizzare una

valutazione in un Centro Specialistico eventualmente nella Svizzera Francese

oppure nella Svizzera Tedesca. Alla luce della situazione agli atti (comprendente

anche un consulto reumatologico da parte del Dr. __________, anch’esso senza

conclusioni diagnostiche precise) non penso che la mia visita porterà ad

elementi nuovi finora non considerati. […] L’ipotesi di una componente

somatoforme (o di un aggravamento) come lo lascia intendere il Dr. __________ è

ovviamente possibile. Dall’altra parte non c’é dubbio di un rimanente danno

intraarticolare nel ginocchio operato a due riprese con una RM recente che ha

confermato una condropatia del IV grado nel compartimento femoro-tibiale mediale.

(…)” (doc. 18/1-2 dell’incarto cassa malati).

Sulla

base delle suddette risultanze mediche – appurato che la Cassa

malati aveva rinunciato alla rivalutazione a cura del dr. __________ (cfr. doc.

AI 44/1) e ritenuto che l’oggettività clinica e la diagnostica per immagine non

spiegano l’entità dei disturbi persistenti – il dr. __________,

nell’annotazione del 22 giugno 2012 (doc. AI 45/1), ha proposto l’esecuzione di

una perizia pluridisciplinare (reumatologica e psichiatrica) volta a definire i

limiti funzionali e quantificare la capacità lavorativa.

Come

accennato (cfr. consid. 2.6) – elencati i numerosi atti medici agli atti e quelli richiesti,

descritta l’anamnesi, esposte le constatazioni obiettive e i consulti

specialistici effettuati – i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti

affezioni di cui l’assicurato è portatore, hanno concluso per un’incapacità

totale al lavoro in qualsiasi attività dal 21 dicembre 2010 al 27 agosto 2012

(data della visita di cui al consulto dello stesso giorno del dr. __________;

doc. AI 60/62-72) e per una capacità al lavoro, dal 28 agosto 2012, del 20%

nell’attività abituale (flessione del rendimento dell’80%) e del 100% in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

Tali

non possono certo essere né il certificato medico 30 novembre 2012 nel quale il

dr. __________, FMH in medicina interna generale – oltretutto senza

confrontarsi con la perizia del SAM e senza esprimersi sulla capacità

lavorativa in un’attività adeguata –, si è limitato a certificare che “(…)

il signor RI 1 resta inabile al lavoro al 100% in qualità di pittore decoratore

imbianchino, professione per la quale è assunto e per la quale riceve l’80% del

salario assicurato da parte dell’assicura-zione perdita di guadagno di salario

sino al 30.11.12. (…)” (doc. AI 67/3), né il referto della risonanza magnetica

ginocchio dx del 12.11.2012, nel quale il dr. __________, capo clinica di

radiologia dell’Ospedale Regionale di __________ – rilevato, in

particolare, che “(…) esame confrontato con precedente controllo del

02.04.2012 [ndr: atto questo considerato dai periti del SAM] rispetto al

quale non si rilevano sostanziali modificazioni. (…)” (doc. 67/4) –, non si è

espresso sulla capacità lavorativa.

Al

riguardo anche il dr. __________, nell’annotazione 8 gennaio 2013, ha concluso che “(…) la risonanza magnetica eseguita dopo la perizia del SAM del 19 ottobre

2012 evidenzia un referto sovrapponibile a quello del 2 aprile 2012 (__________),

citato dal Dr. __________ nel suo consulto peritale. Nessun accenno

all’oggettività clinica. (…)” (doc. AI 69/1).

Va

qui inoltre rilevato che l’incapacità lavorativa riconosciuta

dall’assicurazione per la perdita di guadagno non vincola l’assicurazione invalidità;

nella STF 9C_882/2009 e 9C_887/2009 del 1. aprile 2010 l’Alta Corte ha infatti

osservato che “(…) eine von einem privaten Kollektiv-Taggeldver-sicherer

angenommene Arbeitsunfähigkeit keine bindende Wirkung für die

Invalidenversicherung haben kann, die das Mass der Arbeitsunfähigkeit durch

Gutachter abklären liess. (…)” (STF succitata del

1. aprile 2010 consid. 3).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente avuto riguardo alla nuova documentazione

medica prodotta in sede di procedura ricorsuale e non considerata dai periti

del SAM.

Al

riguardo il dr. __________ – visti i rapporti 6 novembre 2012 del dr. __________ e 8 novembre

2012 della degenza dal 2 al 20 ottobre 2012 presso la Clinica di riabilitazione

di __________, i certificati 27 e 30 novembre 2012 del dr. __________ rispettivamente

del dr. __________ e la RM del ginocchio destro del 12.11.2012 ( doc. A/1-5) –,

nell’annotazione 20 aprile 2013, ha osservato che “(…) da questa

documentazione risulta espressamente una situazione clinica e soggettiva

invariata. L’evidenza di una situazione invariata permette di non dover

sottoporre l’attuale documentazione ai periti SAM. […] Essendo la problematica

invalidante limitata al ginocchio senza dolori in posizione seduta, un’attività

sedentaria può essere svolta senza particolari impedimenti come giustamente

ritenuto dal SAM. (…)” (VII/bis).

Invitato

espressamente a prendere posizione sull’annotazio-ne 20 aprile 2013 del dr. __________

(VIII), l’insorgente, dopo la chiesta proroga del termine (IX e X), si è

limitato a sostenere che “(…) in effetti, […] nonostante la giovane età, è

seriamente debilitato non solo nella sua attività lavorativa, ma […] non riesce

a prendere in braccio il figlioletto, né a trasportare delle borse della spesa.

(…)” (XI) ed a produrre il certificato del 22 maggio 2013 nel quale il dr. __________

non si è confrontato con il dr. __________ riferendo in modo del tutto generico

che il signor RI 1 “(…) mi ha dichiarato di avere un dolore persistente al

ginocchio destro, da qualche tempo dolori meccanici ricorrenti all’anca destra

(…)” e che (considerato che i diversi specialisti intervenuti non hanno

formulato proposte concrete) si è “(…) limitato a prescrivere degli analgesici

di tipo “centrale” ovvero Tramadol retard. (…)” (doc. C).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

simili circostanze, stante quanto precede, questo Tribunale deve dunque confermare

un’inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività dal 21 dicembre 2010 al 27

agosto 2012 e, dal 28 agosto 2012, una capacità al lavoro del 20% nell’attività

abituale e del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti.

2.9. Quanto

alla reintegrabilità sul mercato del lavoro il consulente in integrazione, nella

valutazione del 14 novembre 2012 (doc. AI 64/1-3), ritenuta una capacità lavorativa

totale in un’attività adeguata, ha concluso che “(…) nel caso specifico, non

si intravvedono attività esigibili adeguate oltre a quelle di tipo semplice e

ripetitivo indicate nella categoria 4.2 che possano permettere all’A. di

ridurre il grado d’invalidità (…)” (doc. AI 63/3).

L’insorgente

non ha messo in dubbio questa valutazione evidenziando che “(…) nel suo

stato di salute e con l’inabilità lavorativa riconosciuta dall’Ufficio AI

[ndr. si riferisce all’inabilità dell’80% nella sua attività abituale; cfr. VII

e VII/bis] evidentemente egli potrebbe svolgere attività solo da posizione seduta,

ciò che con il suo diploma è poco realizzabile, considerando inoltre la

difficile congiuntura. (…)” (XI).

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31

marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito

va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile

2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.

4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Ritenuta

la suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha,

nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni del

consulente che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.

2.10. Quanto

alla valutazione economica – in quanto tale rimasta incontestata – questo Tribunale si

limita ad osservare quanto segue.

Nel

2012, partendo dal reddito di fr. 55'003.-- per il 2010 (doc. AI 11/1-3) – calcolato in

base alle indicazioni del datore di lavoro avuto riguardo ad un salario mensile

di fr. 4'231.-- per tredici mensilità) –, il reddito da valido

ammonta a fr. 55'997.45 (55'003.-- aggiornati al 2012 aumentandoli del 1% per

il 2011 e del 0.8% per il 2012; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione

dei salari nominali totali, pubblicata il La Vie économique 10-2013 pag. 91).

Nel

2012, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 62'420.02 (fr. 4'901.--

[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su

41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 10-2013, pag. 90-91] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.8) e

applicata una riduzione del 10% – nella nota 5 novembre 2012 il consulente

in integrazione ha stabilito che “(…) visto quanto espresso in precedenza,

si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 5% per attività

leggere e del/lo 5% per altri fattori di riduzione. (…)” (doc. AI 62/3) – il reddito

da invalido si attesta a fr. 56'178.01 (62'420.02 x ridotti del 10%).

Ritenuti

un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 1. dicembre 2010 e un

grado d’invalidità nullo a contare dal 28 agosto 2012 è dunque a ragione che

l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre

2012 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 30 novembre

2012 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

2.11. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità

del danno alla salute subìto, patirebbe senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche

STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).

Inoltre

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

Ne

segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali

visto che anche nella presente fattispecie l’insorgente gode di un ampio

ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione

professionale.

Inoltre,

anche il consulente in integrazione ha evidenziato che “(…) come risulta dal

calcolo della capacità di guadagno residua presente nell’incarto, l’Assicurato

presenta un grado d’invalidità dello 0%. Nessun diritto a rendita. Con questo

presupposto non vi sono neppure le condizioni di diritto per riconoscere dei

provvedimenti professionali secondo l’art. 17 LAI. Procediamo alla chiusura del

mandato e restiamo a disposizione per eventuali domande supplementari. Vi saremmo

grati se potrete aprire un mandato di aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI

64/3).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.13. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le

valutazioni medico-teorica del SAM e quella del consulente in integrazione hanno

permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e

l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento

atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni. Come visto sopra,

l’insorgente in corso di procedura ricorsuale (anche se invitato espressamente

a farlo) non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le

valutazioni dei periti del SAM e dei medici SMR e questo nonostante non gli

poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo

le quali la valutazione medica (si trattava delle risultanze di una valutazione

pluridisciplinare del SAM confermata dai medici SMR) non fosse valida e/o le

ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato

di salute subentrata prima della decisione impugnata del 1. marzo 2013.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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