32.2013.75
Viste le risultanze della perizia SAM, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
28 gennaio 2014Italiano36 min
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Numero d'incarto:
32.2013.75
Data decisione, Autorità:
28.01.2014, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia SAM, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.75
FS/sc
Lugano
28 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° marzo 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1983, da ultimo attivo quale pittore presso l’impresa di pittura __________
di __________ (doc. AI 11/1-7), nel marzo 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) malattia di
Osgood-Schlatter ginocchio dx con revisione del tendine rotuleo e rimozione
sequestro osseo. Tendinopatia (…)” (doc. AI 1/1-6).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – segnatamente la perizia pluridisciplinare 19 ottobre 2012 del SAM
(doc. AI 60/1-115), il rapporto finale 2 novembre 2012 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 61/1-3) e la valutazione 14 novembre 2012 del consulente in
integrazione (doc. AI 64/1-3) – l’Ufficio AI, con decisione 1. marzo 2013, preavvisata con progetto
22 novembre 2012 (doc. AI 66/1-4), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad
una rendita intera dal 1. dicembre 2011 al 30 novembre 2012 (doc. AI 78/1-2).
1.3. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha interposto il presente
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà,
se necessario, in seguito – ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera
anche dopo il 30 novembre 2012 e di essere posto al beneficio di una
riformazione professionale per la durata di almeno 3 anni. Contestualmente ha
chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio producendo la relativa documentazione con scritti del 19 aprile e 7
maggio 2013 (V con allegati doc. B/1 e B/2, VI e VI/bis).
1.4. Con
la risposta di causa – viste le annotazioni 20 aprile 2013 nelle quali il medico SMR dr. __________,
ritenuta la nuova documentazione medica prodotta, ha rilevato che “(…) da
questa documentazione risulta espressamente una situazione clinica e soggettiva
invariata. L’evidenza di una situazione invariata permette di non dover
sottoporre l’attuale documentazione ai periti SAM. Nelle conclusioni SAM
riprese poi da SMR vi è invece una errata indicazione della CL in attività
abituale. Come giustamente ritenuto dal perito dr. __________ l’assicurato
presenta una IL dell’80% nell’attività abituale e non una IL del 20%.
Essendo la problematica invalidante limitata al ginocchio senza dolori in posizione
seduta, un’attività sedentaria può essere svolta senza particolari impedimenti
come giustamente ritenuto dal SAM. (…)” (VII/bis) – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 3 giugno 2013, dopo la chiesta proroga (IX), l’avv. RA 1 ha trasmesso
al TCA il certificato medico 22 maggio 2013 del dr. __________ sostenendo che
il suo assistito “(…) nel suo stato di salute e con l’inabilità lavorativa
riconosciuta dall’Ufficio AI evidentemente egli potrebbe svolgere attività solo
da posizione seduta, ciò che con il suo diploma è poco realizzabile,
considerando inoltre la difficile congiuntura. A maggior ragione si giustifica
e conferma la richiesta di riqualifica affinché egli possa riguadagnare appieno
la propria capacità lavorativa in attività adeguate al suo stato di salute e
garantire così pieno supporto finanziario al figlio verso il quale egli ha
comunque degli obblighi di mantenimento. (…)” (XI).
1.6. Con
osservazioni 6 giugno 2013 – ritenute le annotazioni dello stesso giorno nelle quali il dr. __________,
visto il certificato medico 22 maggio 2013 del dr. __________, ha espresso la
seguente valutazione: “(…) situazione clinica invariata con assicurato con
problemi localizzati a livello del ginocchio, dolori non presenti a riposo. In
questo senso si conferma l’esigibilità lavorativa per attività da svolgere da
seduto, l’attività abituale in pratica non è esigibile. (…)” (XIII/1) – l’Ufficio AI
ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla
rendita dal 1. dicembre 2012.
L’insorgente
postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dopo il 30
novembre 2012 e di essere posto al beneficio di una riformazione professionale.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137).
2.6. Nel
caso in esame ricevuta la domanda di prestazioni – vista la documentazione
agli atti e ritenuta la valutazione del 22 giugno 2012 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 45/1) – l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura
del SAM (doc. AI 46/1-2 e 49/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare del 19 ottobre 2012 (doc. AI 60/1-115) risulta che i
periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche
esterne, di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
6.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Diagnosi reumatologica
Gonartrosi mediale a ds. (lesione condrale focale grado
IV nella circonferenza inferiore del condilo femorale mediale con piccola
osteonecrosi sub condrale sottostante), in:
- esiti da microfratturazione del
condilo femorale mediale, il 22.9.2011;
- esiti dal meniscectomia mediale
parziale, il 22.9.2011.
Esiti da revisione del tendine rotuleo con rimozione di
sequestro osseo per morbo di Osgood-Schlatter, il 21.12.2010.
Esiti da scarificazione del tendine rotuleo il
22.9.2011.
Tendenza a ipermobilità articolare.
Obesità (peso 90 kg / statura 173,5 cm).
Sindrome femoropatellare a sinistra in:
- tendenza all’ipermobilità articolare;
- obesità (peso 90 kg / statura 173,5 cm).
Sindrome lombospondilogena subacuta intermittente a
destra in:
- disturbi statici del rachide
(tendenzialmente piatto con scoliosi sinistroconvessa dorsale, protrazione del
capo);
- tendenza ad ipermobilità articolare;
- decondizionamento muscolare;
- obesità (peso 90 kg / statura 173,5 cm).
Diagnosi psichiatrica
Nessuna
6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Nessuna.
(…)" (doc. AI 60/52)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, il SAM ha concluso:
"
(…)
8 CAPACITÀ
LAVORATIVA DISCUSSA E CONCORDATA TRA TUTTI I PERITI
8.1 Capacità lavorativa nell’attività
abituale
Nella sua ultima attività principale di pittore,
restauratore e imbianchino durante la quale stava raramente seduto, sovente
doveva camminare e stare in piedi con necessità di sollevare o portare pesi
leggeri o medi, raramente anche carichi pesanti, l'A. va ritenuto abile al
lavoro nella misura dello 0% dal 21.12.2010 fino al 27.8.2012 e abile al lavoro
nella misura dell'80% a decorrere dal 28.8.2012, da intendersi come lavoro
svolto sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento
ridotto del 20%.
8.2 Evoluzione della capacità
lavorativa e prognosi
Come sopra descritto, dall'intervento del 21.12.2010
l'A. va ritenuto totalmente incapace al lavoro fino al 27.8.2012 nelle attività
svolte ed in qualsiasi altra attività lavorativa adatta. La prognosi è da considerare
stazionaria, in quanto difficilmente le cure considerate saranno in grado di
modificare la capacità funzionale e di carico residua in questo A.
8.3 Capacità lavorativa nell'attività
di casalingo
Come casalingo l'A. deve essere ritenuto abile al
lavoro nella misura di almeno l'80%.
9 CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE
Riteniamo utili provvedimenti d'integrazione
professionale.
9.1 Capacità lavorativa in attività
adatta
In un'attività lavorativa leggera e adatta, che
rispetti le limitazioni poste dal nostro consulente reumatologo, l'A. deve
essere considerato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale
di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100% a partire dal 28.8.2012 in avanti.
In precedenza l'A. va ritenuto totalmente inabile al lavoro anche in
un'attività lavorativa adatta dal 21.12.2010 al 27.8.2012.
9.2 Evoluzione della capacità
lavorativa e prognosi
In un'attività lavorativa leggera e adatta, l'A. è in
grado di svolgere a pieno la sua capacità lavorativa residua, con una prognosi
che è da considerare stazionaria nel tempo. Per quanto concerne l'evoluzione
della capacità lavorativa, a partire dal 21.12.2010 fino al 27.8.2012 l'A. deve
essere ritenuto totalmente incapace al lavoro anche in un'attività lavorativa
leggera e adatta, mentre dal 28.8.2012 la capacità lavorativa in una tale
attività leggera e adatta è da ritenere completa.
10 DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 60/58-59)
L’Ufficio
AI – considerata la valutazione 14 novembre 2012 del consulente in integrazione
(doc. AI 64/1-3) e ritenute le risultanze peritali, il rapporto finale 2 novembre
2012 (doc. AI 61/1-3) e l’annotazione 8 gennaio 2013 con la quale il medico SMR
dr. __________ (vista la documentazione medica prodotta in sede di audizione)
ha concluso che “(…) la risonanza magnetica eseguita dopo la perizia del SAM
del 19 ottobre 2012 evidenzia un referto sovrapponibile a quello del 2 aprile
2012 (__________, __________), citato dal Dr. __________ nel suo consulto
peritale. Nessun cenno all’oggettività clinica. In conclusione, non vi sono
nuovi elementi da prendere in considerazione, si conferma la precedente
proposta. (…)” (doc. AI 69/1) – con decisione 1. marzo 2013 ha quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2011 al
30 novembre 2012.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Ritornando
al caso in esame, questo TCA, per le ragioni di seguito esposte e richiamata la
suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
non ha alcun motivo per mettere in dubbio la validità della perizia del SAM con
la precisazione che – a differenza di quanto indicato erroneamente al punto 8.1 sia alla
pagina 58 della perizia che alla “errata corrige” della stessa pagina; cfr.
doc. AI 56/58 e 60/58 – nella sua ultima attività di pittore la capacità lavorativa è dello
0% dal 21 dicembre 2010 al 27 agosto 2012 e in seguito del 20% da intendersi
come diminuzione del rendimento dell’80% sull’arco di tutta la giornata. In
questo senso il dr. __________, FMH in reumatologia, nel consulto del 27 agosto
2012 (doc. AI 60/62-72) ha concluso che “(…) nella sua ultima attività
principale come pittore/restauratore, imbianchino durante la quale stava
raramente seduto, sovente doveva camminare, stare in piedi con necessità di
sollevare o portare pesi leggeri (da 0 a 10 kg) o medi (da 10 a 25 kg), raramente anche carichi pesanti (superiori ai 25 kg), giudico l’assicurato inabile al lavoro al 100% dal 21.12.2010, fino al 27.8.2012 e nella
misura dell’80% a decorrere dal 28.8.2012, da intendersi come lavoro svolto
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con una diminuzione
del rendimento dell’80%. (…)” (doc. AI 60/72). Valutazione, questa, ripresa
dai periti del SAM in sede di “discussione di consenso” (cfr. doc. AI 60/53-57, in particolare 60/57 in fine) e dal dr. __________ nell’annotazione del 20 aprile 2013 (cfr.
VII/bis parzialmente riprodotto al consid. 1.4).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto del 18 gennaio 2012 indirizzato
alla Cassa malati (doc. 12/1-8 dell’incarto cassa malati) – descritte la
revisione del tendine rotuleo associato alla rimozione di un sequestro osseo
per un morbo di Osgood Schlatter (intervento del 21 dicembre 2010, all’origine
dell’incapacità lavorativa certificata del 100%, con complicazioni pre e post
operatorie), i pareri degli altri specialisti ortopedici intervenuti, la
revisione chirurgica a cura del dr. __________ (operazione del 22 settembre
2011), la RM del 24 novembre 2011 e le valutazioni dell’ortopedico dr. __________
–, aveva concluso che “(…) le condizioni attuali del paziente non
sono ancora quelle definitive. L’incapacità lavorativa certificata del 100%
risulta ulteriormente giustificata e riguarda sia l’attività lucrativa svolta
di pittore e qualsiasi altro lavoro detto confacente. Consiglio
all’Assicurazione __________ di aggiornarsi sull’evoluzione presso gli ortopedici
curanti Prof. __________ e __________ (che vedrà il paziente nuovamente il
16.2.2012). Resto a disposizione per riesaminare il paziente una volta
conclusesi le cure con allora una valutazione anche della esigibilità. (…)”
(doc. 12/8 dell’incarto cassa malati).
Lo
stesso specialista, con lettera del 29 maggio 2012 indirizzata al medico fiduciario
della cassa malati, circa la chiesta rivalutazione, si era così espresso: “(…)
dagli atti recenti risulta uno stato clinico poco chiaro che non avrebbe permesso
ai medici curanti di stabilire la vera causa dei disturbi accusati, apparentemente
tuttora invalidanti per lo meno sul piano soggettivo. Mi sembra di capire tra
le righe che nel suo ultimo controllo del 12.04.2012 l’ortopedico Dr. __________
ritenne poco oggettivabile quanto asserito dal paziente. Forse anche per non
dover prendere ulteriormente posizione in merito alla futura capacità lavorativa
lo specialista chiede esplicitamente all’__________ di organizzare una
valutazione in un Centro Specialistico eventualmente nella Svizzera Francese
oppure nella Svizzera Tedesca. Alla luce della situazione agli atti (comprendente
anche un consulto reumatologico da parte del Dr. __________, anch’esso senza
conclusioni diagnostiche precise) non penso che la mia visita porterà ad
elementi nuovi finora non considerati. […] L’ipotesi di una componente
somatoforme (o di un aggravamento) come lo lascia intendere il Dr. __________ è
ovviamente possibile. Dall’altra parte non c’é dubbio di un rimanente danno
intraarticolare nel ginocchio operato a due riprese con una RM recente che ha
confermato una condropatia del IV grado nel compartimento femoro-tibiale mediale.
(…)” (doc. 18/1-2 dell’incarto cassa malati).
Sulla
base delle suddette risultanze mediche – appurato che la Cassa
malati aveva rinunciato alla rivalutazione a cura del dr. __________ (cfr. doc.
AI 44/1) e ritenuto che l’oggettività clinica e la diagnostica per immagine non
spiegano l’entità dei disturbi persistenti – il dr. __________,
nell’annotazione del 22 giugno 2012 (doc. AI 45/1), ha proposto l’esecuzione di
una perizia pluridisciplinare (reumatologica e psichiatrica) volta a definire i
limiti funzionali e quantificare la capacità lavorativa.
Come
accennato (cfr. consid. 2.6) – elencati i numerosi atti medici agli atti e quelli richiesti,
descritta l’anamnesi, esposte le constatazioni obiettive e i consulti
specialistici effettuati – i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti
affezioni di cui l’assicurato è portatore, hanno concluso per un’incapacità
totale al lavoro in qualsiasi attività dal 21 dicembre 2010 al 27 agosto 2012
(data della visita di cui al consulto dello stesso giorno del dr. __________;
doc. AI 60/62-72) e per una capacità al lavoro, dal 28 agosto 2012, del 20%
nell’attività abituale (flessione del rendimento dell’80%) e del 100% in
un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
La
dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata validamente
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
Tali
non possono certo essere né il certificato medico 30 novembre 2012 nel quale il
dr. __________, FMH in medicina interna generale – oltretutto senza
confrontarsi con la perizia del SAM e senza esprimersi sulla capacità
lavorativa in un’attività adeguata –, si è limitato a certificare che “(…)
il signor RI 1 resta inabile al lavoro al 100% in qualità di pittore decoratore
imbianchino, professione per la quale è assunto e per la quale riceve l’80% del
salario assicurato da parte dell’assicura-zione perdita di guadagno di salario
sino al 30.11.12. (…)” (doc. AI 67/3), né il referto della risonanza magnetica
ginocchio dx del 12.11.2012, nel quale il dr. __________, capo clinica di
radiologia dell’Ospedale Regionale di __________ – rilevato, in
particolare, che “(…) esame confrontato con precedente controllo del
02.04.2012 [ndr: atto questo considerato dai periti del SAM] rispetto al
quale non si rilevano sostanziali modificazioni. (…)” (doc. 67/4) –, non si è
espresso sulla capacità lavorativa.
Al
riguardo anche il dr. __________, nell’annotazione 8 gennaio 2013, ha concluso che “(…) la risonanza magnetica eseguita dopo la perizia del SAM del 19 ottobre
2012 evidenzia un referto sovrapponibile a quello del 2 aprile 2012 (__________),
citato dal Dr. __________ nel suo consulto peritale. Nessun accenno
all’oggettività clinica. (…)” (doc. AI 69/1).
Va
qui inoltre rilevato che l’incapacità lavorativa riconosciuta
dall’assicurazione per la perdita di guadagno non vincola l’assicurazione invalidità;
nella STF 9C_882/2009 e 9C_887/2009 del 1. aprile 2010 l’Alta Corte ha infatti
osservato che “(…) eine von einem privaten Kollektiv-Taggeldver-sicherer
angenommene Arbeitsunfähigkeit keine bindende Wirkung für die
Invalidenversicherung haben kann, die das Mass der Arbeitsunfähigkeit durch
Gutachter abklären liess. (…)” (STF succitata del
1. aprile 2010 consid. 3).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente avuto riguardo alla nuova documentazione
medica prodotta in sede di procedura ricorsuale e non considerata dai periti
del SAM.
Al
riguardo il dr. __________ – visti i rapporti 6 novembre 2012 del dr. __________ e 8 novembre
2012 della degenza dal 2 al 20 ottobre 2012 presso la Clinica di riabilitazione
di __________, i certificati 27 e 30 novembre 2012 del dr. __________ rispettivamente
del dr. __________ e la RM del ginocchio destro del 12.11.2012 ( doc. A/1-5) –,
nell’annotazione 20 aprile 2013, ha osservato che “(…) da questa
documentazione risulta espressamente una situazione clinica e soggettiva
invariata. L’evidenza di una situazione invariata permette di non dover
sottoporre l’attuale documentazione ai periti SAM. […] Essendo la problematica
invalidante limitata al ginocchio senza dolori in posizione seduta, un’attività
sedentaria può essere svolta senza particolari impedimenti come giustamente
ritenuto dal SAM. (…)” (VII/bis).
Invitato
espressamente a prendere posizione sull’annotazio-ne 20 aprile 2013 del dr. __________
(VIII), l’insorgente, dopo la chiesta proroga del termine (IX e X), si è
limitato a sostenere che “(…) in effetti, […] nonostante la giovane età, è
seriamente debilitato non solo nella sua attività lavorativa, ma […] non riesce
a prendere in braccio il figlioletto, né a trasportare delle borse della spesa.
(…)” (XI) ed a produrre il certificato del 22 maggio 2013 nel quale il dr. __________
non si è confrontato con il dr. __________ riferendo in modo del tutto generico
che il signor RI 1 “(…) mi ha dichiarato di avere un dolore persistente al
ginocchio destro, da qualche tempo dolori meccanici ricorrenti all’anca destra
(…)” e che (considerato che i diversi specialisti intervenuti non hanno
formulato proposte concrete) si è “(…) limitato a prescrivere degli analgesici
di tipo “centrale” ovvero Tramadol retard. (…)” (doc. C).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
simili circostanze, stante quanto precede, questo Tribunale deve dunque confermare
un’inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività dal 21 dicembre 2010 al 27
agosto 2012 e, dal 28 agosto 2012, una capacità al lavoro del 20% nell’attività
abituale e del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali
posti.
2.9. Quanto
alla reintegrabilità sul mercato del lavoro il consulente in integrazione, nella
valutazione del 14 novembre 2012 (doc. AI 64/1-3), ritenuta una capacità lavorativa
totale in un’attività adeguata, ha concluso che “(…) nel caso specifico, non
si intravvedono attività esigibili adeguate oltre a quelle di tipo semplice e
ripetitivo indicate nella categoria 4.2 che possano permettere all’A. di
ridurre il grado d’invalidità (…)” (doc. AI 63/3).
L’insorgente
non ha messo in dubbio questa valutazione evidenziando che “(…) nel suo
stato di salute e con l’inabilità lavorativa riconosciuta dall’Ufficio AI
[ndr. si riferisce all’inabilità dell’80% nella sua attività abituale; cfr. VII
e VII/bis] evidentemente egli potrebbe svolgere attività solo da posizione seduta,
ciò che con il suo diploma è poco realizzabile, considerando inoltre la
difficile congiuntura. (…)” (XI).
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31
marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile
2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.
4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Ritenuta
la suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha,
nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni del
consulente che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.
2.10. Quanto
alla valutazione economica – in quanto tale rimasta incontestata – questo Tribunale si
limita ad osservare quanto segue.
Nel
2012, partendo dal reddito di fr. 55'003.-- per il 2010 (doc. AI 11/1-3) – calcolato in
base alle indicazioni del datore di lavoro avuto riguardo ad un salario mensile
di fr. 4'231.-- per tredici mensilità) –, il reddito da valido
ammonta a fr. 55'997.45 (55'003.-- aggiornati al 2012 aumentandoli del 1% per
il 2011 e del 0.8% per il 2012; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione
dei salari nominali totali, pubblicata il La Vie économique 10-2013 pag. 91).
Nel
2012, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e
ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 62'420.02 (fr. 4'901.--
[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su
41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 10-2013, pag. 90-91] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Ritenuta
una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.8) e
applicata una riduzione del 10% – nella nota 5 novembre 2012 il consulente
in integrazione ha stabilito che “(…) visto quanto espresso in precedenza,
si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 5% per attività
leggere e del/lo 5% per altri fattori di riduzione. (…)” (doc. AI 62/3) – il reddito
da invalido si attesta a fr. 56'178.01 (62'420.02 x ridotti del 10%).
Ritenuti
un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 1. dicembre 2010 e un
grado d’invalidità nullo a contare dal 28 agosto 2012 è dunque a ragione che
l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre
2012 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 30 novembre
2012 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).
2.11. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità
del danno alla salute subìto, patirebbe senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche
STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).
Inoltre
con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in
fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di
natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.
(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)
Ne
segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali
visto che anche nella presente fattispecie l’insorgente gode di un ampio
ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione
professionale.
Inoltre,
anche il consulente in integrazione ha evidenziato che “(…) come risulta dal
calcolo della capacità di guadagno residua presente nell’incarto, l’Assicurato
presenta un grado d’invalidità dello 0%. Nessun diritto a rendita. Con questo
presupposto non vi sono neppure le condizioni di diritto per riconoscere dei
provvedimenti professionali secondo l’art. 17 LAI. Procediamo alla chiusura del
mandato e restiamo a disposizione per eventuali domande supplementari. Vi saremmo
grati se potrete aprire un mandato di aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI
64/3).
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.13. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le
valutazioni medico-teorica del SAM e quella del consulente in integrazione hanno
permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e
l’insorgente, anche se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento
atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni. Come visto sopra,
l’insorgente in corso di procedura ricorsuale (anche se invitato espressamente
a farlo) non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le
valutazioni dei periti del SAM e dei medici SMR e questo nonostante non gli
poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo
le quali la valutazione medica (si trattava delle risultanze di una valutazione
pluridisciplinare del SAM confermata dai medici SMR) non fosse valida e/o le
ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato
di salute subentrata prima della decisione impugnata del 1. marzo 2013.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del
gratuito patrocinio è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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