32.2013.76
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26 febbraio 2014Italiano25 min
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Numero d'incarto:
32.2013.76
Data decisione, Autorità:
26.02.2014, TCA
Titolo:
Secondo conclusioni della perizia giudiziaria psichiatrica,condivise da SMR,assicurato è totalmente inabile al lavoro in maniera continuata in qualsiasi attività.Decisione di soppressione della rendita intera limitata è errata,egli ha diritto a rendita intera ininterrottamente dal 1.3.2010
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RENDITA
RENDITA LIMITATA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
andata
Incarto n.
32.2013.76
cr
Lugano
26 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul
rinvio di cui alla sentenza del Tribunale federale 9C_158/2012 del 5 aprile
2013 nella causa promossa l’8 giugno 2011 (32.2011.168) da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 maggio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1962, in precedenza attivo in qualità di cameriere, in data 27 agosto 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a causa di
“depressione” (doc. 2/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
a cura del __________ (doc. 31), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 27
gennaio 2011 (doc. 40/1-3), poi confermato con decisione dell’11 maggio 2011, ha attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 85%) dal 1° marzo
2010 al 31 gennaio 2011, poi soppressa a partire dal 1° febbraio 2011, non
presentando più l’interessato, a partire da quel momento, un grado di
invalidità pensionabile (doc. A1).
1.2. Con sentenza
32.2011.168 del 16 gennaio 2012, il TCA ha confermato la correttezza della
decisione impugnata (doc. XIII - inc. 32.2011.168).
Il Tribunale
federale, con sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, ha annullato il giudizio del TCA e ha rinviato gli atti all’istanza di primo grado per
complemento istruttorio e resa di un nuovo giudizio, ritenendo che “il
miglioramento del disturbo depressivo (implicitamente) attestato dal perito
amministrativo dalla data del suo esame e per il quale l’amministrazione
sopporta l’onere della prova materiale non è dunque stato documentato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali” (doc.
I).
1.3. Riprendendo
l’istruttoria, con ordinanza del 22 aprile 2013, questa Corte ha ordinato una
perizia medica psichiatrica, affidandone l’esecuzione alla dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. II).
1.4. Il 29 maggio
2013, il TCA ha trasmesso all’esperto i quesiti peritali (doc. VII).
1.5. In data 22
gennaio 2014 è giunto al TCA il referto peritale datato 16 gennaio 2014 redatto
dalla dr.ssa __________ (doc. IX), che è stato immediatamente trasmesso alle
parti per una loro presa di posizione.
L’assicurato
in data 23 gennaio 2014 ha comunicato al TCA di non avere particolari
osservazioni da presentare riguardo alla perizia della dr.ssa __________ (doc.
XI), mentre l’Ufficio AI, dal canto suo, con osservazioni dell’11 febbraio
2014, dopo avere richiesto un parere al dr. __________ del SMR (cfr. doc.
XII/1), ha proposto al TCA di accogliere il ricorso e di assegnare
all’interessato una rendita intera di invalidità a partire dal 1° marzo 2010
(doc. XII).
Le
osservazioni presentate dal ricorrente (doc. XI) e dall’amministrazione (doc.
XII/1) sono state trasmesse alla rispettiva controparte (doc. XIII, XIV), per
conoscenza.
in
diritto
2.1. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In particolare
le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle
quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità
inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF
8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06
del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile
2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.2. Nella
precedente sentenza 32.2011.168 del 16 gennaio 2012, il TCA ha confermato la
decisione dell’11 maggio 2011 con la quale l’Ufficio aveva attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2010 al 31 gennaio
2011, poi soppressa a partire dal 1° febbraio 2011, non presentando più
l’interessato, a partire da quel momento, un grado di invalidità pensionabile
(cfr. doc. XIII - inc. 32.2011.168).
Il
Tribunale federale, con sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, ha annullato il giudizio del TCA e ha rinviato gli atti all’istanza di primo grado per
complemento istruttorio e resa di un nuovo giudizio.
L’Alta
Corte, dopo avere rilevato che “in concreto non è contestata la diagnosi
(episodio depressivo di media gravità: ICD10-F32.1), su cui tutti gli
specialisti concordano, e che non è mutata nel tempo”, ha tuttavia rilevato che
controverse risultano “le conseguenze di tale diagnosi sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, in particolare a far tempo dalla data della perizia
del __________. Se infatti, a fronte della medesima diagnosi tutti i medici
interpellati concordano nell’affermare che la capacità lavorativa è inesistente
fino al 5 ottobre 2010, dalla data della perizia il dottor __________ attesta
un’incapacità lavorativa del 50% e quindi un miglioramento delle conseguenze
del danno alla salute sull’abilità lavorativa, mentre il curante ritiene che
tale capacità è rimasta invariata, lo stato di salute essendo addirittura
peggiorato”.
Ritenendo
che il perito psichiatra nominato dall’amministrazione non abbia indicato i
motivi per i quali a partire dal momento dell’esame peritale il danno alla
salute avrebbe esplicato conseguenze meno gravi rispetto al periodo precedente,
il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa al TCA affinché disponga una
perizia giudiziaria psichiatrica che si esprima sul grado di capacità
lavorativa residua in attività confacenti (doc. XVII - inc. 32.2011.168).
Visto
l’annullamento della pronunzia del 16 gennaio 2012, il TCA è
dunque chiamato ad esaminare di nuovo la questione relativa al diritto a prestazioni
dell’assicurato.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.4. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo
l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.6. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito
che
una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né
un caso di riconsiderazione.
Alle
stesse conclusioni è arrivato il TF in una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile
2013 nella quale l’Alta Corte ha ritenuto che il perito amministrativo non
aveva documentato con il grado della verosimiglianza preponderante il
miglioramento del disturbo depressivo ed ha rinviato gli atti al TCA al fine di
allestire una perizia giudiziaria.
2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
Considerandi
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4
).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Dando seguito a quanto
ordinato dall'Alta Corte, questo Tribunale ha ordinato una perizia giudiziaria
psichiatrica, affidata alla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
Nel rapporto peritale del 16 gennaio 2014 la
dr.ssa __________, dopo aver riassunto gli atti, esposto l’anamnesi del
paziente, i dati soggettivi, l’esame clinico e la farmacoterapia, ha posto le
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo depressivo
ricorrente, episodio attuale grave, senza recupero interepisodico (DSM-VI; F
33.
); accentuazione di tratti di personalità (Z73.1)” (doc. IX, pag. 9).
Secondo la dr.ssa __________ l’inabilità
lavorativa per motivi esclusivamente psichiatrici è valutabile al 100%, in
maniera persistente, fin dal 17 febbraio 2010 (doc. IX, pag. 12).
A proposito
della precedente perizia svolta dal dr. __________ del __________, su richiesta
dell’UAI, la dr.ssa __________ ha rilevato che “il quadro clinico oggettivato
dal dr. __________, sebbene da lui identificato come un episodio depressivo di
media gravità (diagnosi formulata anche dallo psichiatra curante e dalla dr.ssa
__________), risulta tuttavia caratterizzato da un livello di gravità e da
un’intensità dei sintomi clinicamente significativi e persistenti” (doc. IX
pag. 11).
La dr.ssa
__________ ha poi aggiunto che il dr. __________ ha quindi confermato
“l’inabilità lavorativa nella misura totale a partire dal 17.2.2010, ma valuta
l’assicurato abile nella misura del 50% a partire dalla sua valutazione, pur
persistendo dunque una condizione depressiva invariata, clinicamente
significativa, in assenza di un riscontro oggettivo per un miglioramento del
suo stato psichico rispetto al periodo antecedente la sua valutazione”. La
dr.ssa __________ ha giustificato questo modo di agire del precedente perito
psichiatra con il fatto che egli “ha incontrato l’assicurato una sola volta, e
come da lui stesso fatto notare nel suo scritto del 28.2.2011, le oscillazioni
del tono dell’umore possono manifestarsi sia in senso positivo, sia in senso
negativo: la perizia psichiatrica avrebbe quindi dovuto estendersi su di un
lasso di tempo più lungo con un numero maggiore di osservazioni e colloqui per
permettere una valutazione più accurata, che avesse potuto accertare il decorso
longitudinale del disturbo affettivo, che risulta addirittura essere peggiorato
come descritto dal dr. __________ nel suo rapporto medico del 7.2.2011”.
Sulla
base di tali considerazioni, la dr.ssa __________ ha concluso che “il quadro
psicopatologico rispetto al suo esordio nel 2009, nonostante le misure
terapeutiche intraprese e tutt’oggi in corso, ha quindi presentato un decorso
persistente, con un andamento cronico, a volte intermittente e irregolare, ma
con intervalli di normalità relativamente brevi, inquadrabile nell’ambito di un
disturbo depressivo maggiore ricorrente, caratterizzato da ripetuti episodi
depressivi di intensità variabile da moderata a grave, senza recupero
interepisodico, complessivamente grave con limitazioni preponderanti delle
prestazioni e forte compromissione del funzionamento globale dell’assicurato”,
ritenendo RI 1 totalmente inabile al lavoro dal 17 febbraio 2010 (doc. IX pag.
12).
L’Ufficio AI ha sottoposto la perizia giudiziaria
alla valutazione del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia
del SMR, il quale, nel rapporto medico dell’11 febbraio 2014, ha concordato con la valutazione psichiatrica e con l’inabilità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività dal 17 febbraio 2010 stabilita dalla dr.ssa __________ (doc.
XII/1).
Alla luce
delle considerazioni, ben motivate, espresse in sede di perizia giudiziaria
dalla dr.ssa __________ a giustificazione di una totale ed ininterrotta
inabilità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività lavorativa,
condivise del resto pure dal medico del SMR, il TCA non può che considerare RI
1.
totalmente inabile al lavoro.
Nonostante,
infatti, nel caso di specie non fosse “contestata la diagnosi (episodio
depressivo di media gravità: ICD10-F32.1), su cui tutti gli specialisti
concordano”, come espressamente indicato dal Tribunale federale nella sentenza
di rinvio 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, nel referto peritale giudiziario del
16.
gennaio 2014 la dr.ssa __________ ha ritenuto che il quadro psicopatologico
dell’interessato sia “inquadrabile nell’ambito di un disturbo depressivo
maggiore ricorrente, caratterizzato da ripetuti episodi depressivi di intensità
variabile da moderata a grave, senza recupero interepisodico, complessivamente
grave con limitazioni preponderanti delle prestazioni e forte compromissione del
funzionamento globale dell’assicurato”, tale da giustificare una totale ed
ininterrotta inabilità al lavoro a partire dal 17 febbraio 2010 (doc. IX pag.
12).
Ne
consegue che, annullata la decisione contestata dell’11 maggio 2011 - con la
quale l’Ufficio AI aveva attribuito all’interessato una rendita intera di
invalidità (grado AI del 85%) dal 1° marzo 2010 al 31 gennaio 2011, poi
soppressa a partire dal 1° febbraio 2011 - l’assicurato ha diritto ad una
rendita intera di invalidità ininterrottamente a partire dal 1° marzo 2010.
2.9
Vincente
in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha
diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza e la necessità di ordinare una perizia giudiziaria, le
spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI rifonderà inoltre al ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione dell’11 maggio 2011 impugnata è annullata.
§§ RI
1 ha diritto a una rendita intera d’invalidità ininterrottamente a partire dal
1° marzo 2010.
2. Le spese,
per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare al ricorrente fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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