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32.2013.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 febbraio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito

che

una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né

un caso di riconsiderazione.

Alle

stesse conclusioni è arrivato il TF in una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile

2013 nella quale l’Alta Corte ha ritenuto che il perito amministrativo non

aveva documentato con il grado della verosimiglianza preponderante il

miglioramento del disturbo depressivo ed ha rinviato gli atti al TCA al fine di

allestire una perizia giudiziaria.

2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

Considerandi

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Dando seguito a quanto

ordinato dall'Alta Corte, questo Tribunale ha ordinato una perizia giudiziaria

psichiatrica, affidata alla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Nel rapporto peritale del 16 gennaio 2014 la

dr.ssa __________, dopo aver riassunto gli atti, esposto l’anamnesi del

paziente, i dati soggettivi, l’esame clinico e la farmacoterapia, ha posto le

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo depressivo

ricorrente, episodio attuale grave, senza recupero interepisodico (DSM-VI; F

33.

); accentuazione di tratti di personalità (Z73.1)” (doc. IX, pag. 9).

Secondo la dr.ssa __________ l’inabilità

lavorativa per motivi esclusivamente psichiatrici è valutabile al 100%, in

maniera persistente, fin dal 17 febbraio 2010 (doc. IX, pag. 12).

A proposito

della precedente perizia svolta dal dr. __________ del __________, su richiesta

dell’UAI, la dr.ssa __________ ha rilevato che “il quadro clinico oggettivato

dal dr. __________, sebbene da lui identificato come un episodio depressivo di

media gravità (diagnosi formulata anche dallo psichiatra curante e dalla dr.ssa

__________), risulta tuttavia caratterizzato da un livello di gravità e da

un’intensità dei sintomi clinicamente significativi e persistenti” (doc. IX

pag. 11).

La dr.ssa

__________ ha poi aggiunto che il dr. __________ ha quindi confermato

“l’inabilità lavorativa nella misura totale a partire dal 17.2.2010, ma valuta

l’assicurato abile nella misura del 50% a partire dalla sua valutazione, pur

persistendo dunque una condizione depressiva invariata, clinicamente

significativa, in assenza di un riscontro oggettivo per un miglioramento del

suo stato psichico rispetto al periodo antecedente la sua valutazione”. La

dr.ssa __________ ha giustificato questo modo di agire del precedente perito

psichiatra con il fatto che egli “ha incontrato l’assicurato una sola volta, e

come da lui stesso fatto notare nel suo scritto del 28.2.2011, le oscillazioni

del tono dell’umore possono manifestarsi sia in senso positivo, sia in senso

negativo: la perizia psichiatrica avrebbe quindi dovuto estendersi su di un

lasso di tempo più lungo con un numero maggiore di osservazioni e colloqui per

permettere una valutazione più accurata, che avesse potuto accertare il decorso

longitudinale del disturbo affettivo, che risulta addirittura essere peggiorato

come descritto dal dr. __________ nel suo rapporto medico del 7.2.2011”.

Sulla

base di tali considerazioni, la dr.ssa __________ ha concluso che “il quadro

psicopatologico rispetto al suo esordio nel 2009, nonostante le misure

terapeutiche intraprese e tutt’oggi in corso, ha quindi presentato un decorso

persistente, con un andamento cronico, a volte intermittente e irregolare, ma

con intervalli di normalità relativamente brevi, inquadrabile nell’ambito di un

disturbo depressivo maggiore ricorrente, caratterizzato da ripetuti episodi

depressivi di intensità variabile da moderata a grave, senza recupero

interepisodico, complessivamente grave con limitazioni preponderanti delle

prestazioni e forte compromissione del funzionamento globale dell’assicurato”,

ritenendo RI 1 totalmente inabile al lavoro dal 17 febbraio 2010 (doc. IX pag.

12).

L’Ufficio AI ha sottoposto la perizia giudiziaria

alla valutazione del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia

del SMR, il quale, nel rapporto medico dell’11 febbraio 2014, ha concordato con la valutazione psichiatrica e con l’inabilità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività dal 17 febbraio 2010 stabilita dalla dr.ssa __________ (doc.

XII/1).

Alla luce

delle considerazioni, ben motivate, espresse in sede di perizia giudiziaria

dalla dr.ssa __________ a giustificazione di una totale ed ininterrotta

inabilità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività lavorativa,

condivise del resto pure dal medico del SMR, il TCA non può che considerare RI

1.

totalmente inabile al lavoro.

Nonostante,

infatti, nel caso di specie non fosse “contestata la diagnosi (episodio

depressivo di media gravità: ICD10-F32.1), su cui tutti gli specialisti

concordano”, come espressamente indicato dal Tribunale federale nella sentenza

di rinvio 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, nel referto peritale giudiziario del

16.

gennaio 2014 la dr.ssa __________ ha ritenuto che il quadro psicopatologico

dell’interessato sia “inquadrabile nell’ambito di un disturbo depressivo

maggiore ricorrente, caratterizzato da ripetuti episodi depressivi di intensità

variabile da moderata a grave, senza recupero interepisodico, complessivamente

grave con limitazioni preponderanti delle prestazioni e forte compromissione del

funzionamento globale dell’assicurato”, tale da giustificare una totale ed

ininterrotta inabilità al lavoro a partire dal 17 febbraio 2010 (doc. IX pag.

12).

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata dell’11 maggio 2011 - con la

quale l’Ufficio AI aveva attribuito all’interessato una rendita intera di

invalidità (grado AI del 85%) dal 1° marzo 2010 al 31 gennaio 2011, poi

soppressa a partire dal 1° febbraio 2011 - l’assicurato ha diritto ad una

rendita intera di invalidità ininterrottamente a partire dal 1° marzo 2010.

2.9

Vincente

in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha

diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza e la necessità di ordinare una perizia giudiziaria, le

spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI rifonderà inoltre al ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione dell’11 maggio 2011 impugnata è annullata.

§§ RI

1 ha diritto a una rendita intera d’invalidità ininterrottamente a partire dal

1° marzo 2010.

2. Le spese,

per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare al ricorrente fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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