32.2013.77
Revisione della rendita. Conferma della valutazione medica e del grado d'invalidità rimasto immutato
17 dicembre 2013Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2013.77
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, TCA
Titolo:
Revisione della rendita. Conferma della valutazione medica e del grado d'invalidità rimasto immutato
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.77
BS/sc
Lugano
17 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 marzo 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1966, precedentemente attivo quale pittore, dal 1° giugno 2008 è
beneficiario di un quarto di rendita, aumentata a mezza rendita dal 1° settembre
2009 (cfr. decisioni 12 novembre 2009, doc. AI 121 e122 ; per le motivazioni
cfr. doc. AI 119/1).
1.2. Avviata
nel settembre 2011 una revisione d’ufficio, dopo aver proceduto ad una perizia
psichiatrica, con decisione 7 febbraio 2012 (preceduta da comunicazione del 2
febbraio 2012) l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita (doc. AI 137).
Con
sentenza 4 giugno 2012 questo TCA, omologando una transazione tra le parti, ha
stralciato dai ruoli il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la citata decisione,
rinviando gli atti all’amministrazione per l’espletamento dei dovuti accertamenti
(inc. 32.2012.68).
1.3. Dopo
aver eseguito una perizia neurologica e una psichiatrica, con decisione 18
marzo 2013, preavvisata il 6 febbraio 2013, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato
la mezza rendita essendo lo stato di salute dell’assicurato rimasto invariato
(doc. AI 165).
1.4. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha inoltrato
il presente ricorso, po-stulando in via principale il riconoscimento di una
rendita maggiore di quella percepita; subordinatamente egli chiede il rinvio
degli atti all’Ufficio AI per un valutazione testistica e per una valutazione
neuropsicologica.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver posto per esame al SMR il rapporto
16 aprile 2013 dello psichiatra curante allegato al ricorso, ha chiesto la
conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
1.6. Il
27 maggio 2013 l’insorgente ha preso posizione in merito alla valutazione del
SMR (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Nel
caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto, in
via di revisione, ad una rendita maggiore di quella che attualmente percepisce.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213
e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò
il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Va
evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola
la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che
ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo
reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente
all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500
franchi all’anno (cpv. 1).
Infine,
l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio
secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento
del reddito che non dipende dal rincaro.
2.5. Nel
caso in esame, dal 1° giugno 2008 l’assicurato è beneficiario di un quarto di
rendita, aumentata a mezza rendita dal 1° settembre 2009 (cfr. decisioni 12 novembre
2009, doc. AI 121 e122 ; per le motivazioni cfr. doc. AI 119/1).
Fondamento
dell’erogazione della rendita è stata la perizia psichiatrica eseguita dalla
dr.ssa __________ per conto del CPAS (Centro peritale delle assicurazione
sociali), dal cui rapporto 20 ottobre 2008 si evincono le seguenti diagnosi:
"
(…)
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di
lavoro:
· Sindrome
cognitiva lieve (F 06.7)
· Modificazione
duratura della personalità non specificata (F 62.9)
· Sindrome da dipendenza da oppiodi, attualmente in
regime di mantenimento clinicamente controllato con metadone (F 11.22)
· Sindrome
da dipendenza da cocaina attualmente in astinenza (F 14.20)
· Sindrome
da dipendenza da cannabis attualmente in astinenza (F 12.20) (…)" (doc. AI
100/6).
La
specialista in psichiatrica e psicoterapia aveva valutato un’inabilità
lavorativa del 50% a seguito di un rallentamento psico-motorio dovuto in
particolare all’abuso di sostanze stupefacenti (cfr. punto B, pag. 7 della
perizia).
2.6. Nell’ambito
della revisione d’ufficio, iniziata nel settembre 2011, l’Ufficio AI si è
nuovamente riferito al CPAS. Quest’ulti- mo ha dato mandato alla dr.ssa __________
di espletare una perizia psichiatrica.
Nel
rapporto 19 gennaio 2012 la succitata specialista in psichiatria e psicoterapia,
ha diagnosticato:
"
(…)
Sindrome cognitiva lieve (ICD 10 F06.7)
Modificazione della personalità non specificata (ICD 10
F62.9)
Sindrome da dipendenza da oppioidi, attualmente in
regime di mantenimento clinicamente controllato con metadone (ICD 10 F11.22)
Sindrome di dipendenza da cocaina attualmente in
astinenza da cocaina attualmente in astinenza (ICD 10 F14.20)
Sindrome da dipendenza da cannabis attualmente in
astinenza (ICD 10 F12.20). (…)" (Doc. AI 133/8)
Dopo
aver proceduto alla discussione dei dati soggettivi ed oggettivi, la dr.ssa __________
ha valutato una residua capacità lavorativa del 50% (doc. AI 133). Con rapporto
2 febbraio 2012 la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia
attiva presso il SMR, ha aderito alla citata perizia (doc. AI 134).
Di
conseguenza, con decisione 7 febbraio 2012 l’Ufficio AI ha confermato la mezza
rendita (doc. AI 137).
Allegato
al ricorso contro la succitata decisione l’assicurato ha allegato il rapporto 6
marzo 2012 dello psichiatra curante, dr. __________ (doc.), che è stato sottoposto
per esame sia al SMR sia al CPAS. Quest’ultimo con scritto 25 aprile 2012 ha concluso:
"
Preso atto di quanto
segnalato dal dott. __________ di un "deterioramento ingravescente e
progressivo del danno organico cerebrale con conseguente deterioramento
cognitivo", è indicato un bilancio neuropsicologico che permetterà di dirimere
la questione tenuto contro che le due indagini testistiche effettuate nelle
rispettive perizie del 14.10.2008 e nel 19.01.2012, non sono del tutto paragonabili."
(doc. AI 148/2)
A
seguito del decreto di stralcio 4 giugno 2012 (cfr. consid. 1,2,),
l’amministrazione ha fatto eseguire una perizia neurologica e neuropsicologica
da parte del dr. __________, nel cui rapporto 3 dicembre 2012 non è stata rilevata
un’incapacità lavorativa (doc. AI 161). Sottoposta la perizia per esame al
CPAS, in data 30 gennaio 2012 la dr.ssa __________, facendo presente di aver
avuto un colloquio con l’assicurato e confermando che lo status psichico non è
cambiato rispetto alla precedente visita, ha fra l’altro precisato:
"
(…)
La perizia del dott. __________ non evidenzia
problematiche neurologica o neuropsicologiche alla base di un'inabilità
lavorativa.
Il peritato mostra una struttura di personalità
fragile, una situazione di emarginazione sociale ed impoverimento personale,
con difficoltà a relazionarsi in maniera adulta con il mondo esterno che spesso
è fonte di ansia, difficoltà a tollerare i cambiamenti o far fronte alle attese
altrui. Ormai siamo confrontati con una modificazione permanente della
personalità che giustifica l'attuale inabilità.
Confermiamo le seguenti diagnosi alla base dell'attuale
incapacità lavorativa:
Modificazione della personalità non specificata (ICD 10.F62.9).
Sindrome da dipendenza da oppioidi, attualmente in
regime di mantenimento clinicamente controllato da metadone (ICD 10.F11.22).
Dal nostro punto di vista concordiamo con quanto
sottolineato dal dott. __________ in merito alla situazione lavorativa del
peritato che essendo ferma da molti anni, rende difficile un ricollocamento lavorativo,
ugualmente non riscontriamo al momento un peggioramento del suo stato psichico.
Il tentativo di reinserimento lavorativo per il
restante 50% deve avvalersi dei tempi dei supporti necessari tenuto conto della
lunga assenza dello stesso dall'ambiente lavorativo." (doc. AI 163/3-4)
Infine,
con rapporto finale 5 febbraio 2013 la dr.ssa __________ del SMR, vagliata la
documentazione medica, ha concluso che lo stato di salute dell’assicurato, con
un’incapacità del 50%, è rimasto invariato (doc. Ai 164).
Da
qui la conferma della mezza rendita mediante la decisione impugnata.
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta sia la valutazione neurologica che
psichiatrica.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA
ritiene che rettamente l’Ufficio AI non ha riscontrato una rilevante modifica
delle condizioni di salute dell’assicurato, rispettivamente della sua capacità
lavorativa e questo per i motivi che seguono.
L’assicurato,
sostenendo come non sia stata eseguita una visita neuropsicologica, oggetto del
rinvio alla base dello stralcio 4 giugno 2012, fa riferimento allo scritto 16
aprile 2013 dello psichiatra curante, dr. __________:
"
In merito al caso del
mio paziente le comunico di aver preso visione delle valutazioni effettuate dai
medici del servizio AI particolarmente quella del Dr. med. __________,
neurologo che a mio modo di vedere conferma integralmente la pertinenza
psichiatrica del caso come già più volte segnalato particolarmente nella mia
ultima lettera del 06.03.2012. Il collega Dr. med. __________ tra l'altro non
mi risulta che abbia effettuato nuovi test per smentire quelli già fatti nel passato
dalla psicologa signora __________ e si limita a costatare una grave difficoltà
Fatti
di un possibile ed ipotetico recupero nel mondo del lavoro dell'interessato.
A fronte di ciò le riconfermo integralmente quanto già
certificato sul caso."
(doc. E)
Occorre
qui evidenziare che, come si evince alla prima pagina del rapporto peritale, il
18 settembre 2012 il dr. __________ ha proceduto ad un esame sia neurologico
che neuropsicologico. Che lo specialista non abbia fatto uso di tests non è
rilevante. Determinante è che, a seguito della valutazione degli elementi soggettivi
ed oggettivi, egli non “ha messo in evidenza disturbi cognitivi, nessun disturbo
della memoria, sia di evocazione che di fissazione” e che l’assicurato “ricorda
perfettamente tutto quello che gli serve” (cfr. pag. 6 della perizia), precisando:
"
… disturbi di tipo
difficoltà di concentrazione e di memoria, come si riscontrano praticamente
sempre in Pazienti depressi, che interferiscono nei vari esami e test
psicometrici e anche neuropsicologici rendendoli spesso non valutabili.
In considerazione di come l'Assicurato descrive la sua
giornata quotidiana, le sue attività, escluderei una patologia cerebrale alla
base della sintomatologia depressiva.
Al momento non mi sembrano necessarie delle
investigazioni neuroradiologiche o elettroneurofisiologiche in assenza di
elementi sospetti soprattutto per l'età dell'Assicurato ancora sotto i 50 anni
e l'assenza di un abuso di stupefacenti da oltre 6 anni.
Non penso che la situazione dovrebbe peggiorare in
futuro, dal punto di vista neurologico. (…)" (doc. AI 161/7)
Certo
che, come evidenziato dall’assicurato, il dr. __________, visto l’inizio di
disturbi legati all’obesità ed all’età, come pure la presenza di fattori
psicologici negativi oggetto di perizie psichiatriche, reputa difficile se non
impossibile una ripresa professionale dell’assicurato. Tuttavia va ricordato
che al medico compete infatti la valutazione dello stato di salute del
peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 227, cfr.
anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133,
consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158). Invece, il consulente in integrazione
professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni
mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.
Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro
è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti
in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del
29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag.
274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni
mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(STF 9C_986/ 2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
A
tal riguardo va ricordato che nella precedente decisione l’Ufficio AI, oltre ad
elencare le attività esigibili, aveva fatto presente all’assicurato la
possibilità di far capo al servizio al collocamento, offerta nuovamente
ribadita con la pronunzia impugnata.
Infine,
con riferimento al succitato scritto 16 aprile 2013 del dr. __________, nessuno
mette in dubbio che si è confrontati con un caso di pertinenza psichiatrica (le
perizie del CPAS hanno infatti confermato le patologie d’ordine psichiatrico,
le cui diagnosi sono comunque rimaste invariate).
Occorre
piuttosto ricordare che nel presente caso si tratta di accertare se, rispetto
alla precedente decisione, vi sia stata una rilevante modifica delle condizioni
di salute dell’assicurato, modifica che – come visto sopra – sia dal punto di
vista neurologico/neuropsicologico che psichiatrico non è subentrata.
Pertanto,
è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che
l’assicurato non ha subito un rilevante peggioramento della situazione
invalidante.
Infine,
questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato
sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente in
sede giudiziaria. Al riguardo, va
fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e
riferimenti). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.
2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Ne
consegue che la mezza rendita va confermata come pure quindi la decisione
contestata, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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