Lexipedia

Decisione

32.2013.77

Revisione della rendita. Conferma della valutazione medica e del grado d'invalidità rimasto immutato

17 dicembre 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di un possibile ed ipotetico recupero nel mondo del lavoro dell'interessato.

A fronte di ciò le riconfermo integralmente quanto già

certificato sul caso."

(doc. E)

Occorre

qui evidenziare che, come si evince alla prima pagina del rapporto peritale, il

18 settembre 2012 il dr. __________ ha proceduto ad un esame sia neurologico

che neuropsicologico. Che lo specialista non abbia fatto uso di tests non è

rilevante. Determinante è che, a seguito della valutazione degli elementi soggettivi

ed oggettivi, egli non “ha messo in evidenza disturbi cognitivi, nessun disturbo

della memoria, sia di evocazione che di fissazione” e che l’assicurato “ricorda

perfettamente tutto quello che gli serve” (cfr. pag. 6 della perizia), precisando:

"

… disturbi di tipo

difficoltà di concentrazione e di memoria, come si riscontrano praticamente

sempre in Pazienti depressi, che interferiscono nei vari esami e test

psicometrici e anche neuropsicologici rendendoli spesso non valutabili.

In considerazione di come l'Assicurato descrive la sua

giornata quotidiana, le sue attività, escluderei una patologia cerebrale alla

base della sintomatologia depressiva.

Al momento non mi sembrano necessarie delle

investigazioni neuroradiologiche o elettroneurofisiologiche in assenza di

elementi sospetti soprattutto per l'età dell'Assicurato ancora sotto i 50 anni

e l'assenza di un abuso di stupefacenti da oltre 6 anni.

Non penso che la situazione dovrebbe peggiorare in

futuro, dal punto di vista neurologico. (…)" (doc. AI 161/7)

Certo

che, come evidenziato dall’assicurato, il dr. __________, visto l’inizio di

disturbi legati all’obesità ed all’età, come pure la presenza di fattori

psicologici negativi oggetto di perizie psichiatriche, reputa difficile se non

impossibile una ripresa professionale dell’assicurato. Tuttavia va ricordato

che al medico compete infatti la valutazione dello stato di salute del

peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 227, cfr.

anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133,

consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158). Invece, il consulente in integrazione

professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni

mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro

è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti

in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del

29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag.

274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/ 2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

A

tal riguardo va ricordato che nella precedente decisione l’Ufficio AI, oltre ad

elencare le attività esigibili, aveva fatto presente all’assicurato la

possibilità di far capo al servizio al collocamento, offerta nuovamente

ribadita con la pronunzia impugnata.

Infine,

con riferimento al succitato scritto 16 aprile 2013 del dr. __________, nessuno

mette in dubbio che si è confrontati con un caso di pertinenza psichiatrica (le

perizie del CPAS hanno infatti confermato le patologie d’ordine psichiatrico,

le cui diagnosi sono comunque rimaste invariate).

Occorre

piuttosto ricordare che nel presente caso si tratta di accertare se, rispetto

alla precedente decisione, vi sia stata una rilevante modifica delle condizioni

di salute dell’assicurato, modifica che – come visto sopra – sia dal punto di

vista neurologico/neuropsicologico che psichiatrico non è subentrata.

Pertanto,

è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

l’assicurato non ha subito un rilevante peggioramento della situazione

invalidante.

Infine,

questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato

sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente in

sede giudiziaria. Al riguardo, va

fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Ne

consegue che la mezza rendita va confermata come pure quindi la decisione

contestata, mentre il ricorso deve essere respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster