32.2013.78
Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni. Conferma del TCA
16 gennaio 2014Italiano20 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.78
FC/sc
Lugano
16 gennaio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 8 aprile 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 RI
11975, di professione pittore, nel mese di luglio 2004, ha inoltrato una prima domanda di prestazioni (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare,
con decisione 2 marzo 2011 (preavvisata il 2 dicembre 2010), l'Ufficio AI gli ha
attribuito una rendita completa limitatamente al periodo dal 1. novembre 2005
al 30 aprile 2008 e dal 1. luglio 2009 al 31 gennaio 2011 (doc. AI 103).
Mediante
provvedimento 17 ottobre 2011, confermativo di un progetto del 19 luglio 2011,
l’amministrazione non è entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni presentata
nel luglio 2011 (doc. AI 111, 113 e 118).
1.2. Il
16 ottobre 2012 l’assicurato ha inoltrato un’ulteriore richiesta di prestazioni
AI (doc. AI 119).
Con
decisione 8 aprile 2013, preavvisata il 17 ottobre 2012, l’amministrazione non
è nuovamente entrata in materia. Sulla base del parere del servizio medico
(SMR), al quale è stato sottoposto per esame uno scritto del medico ortopedico
curante, l’Ufficio AI ha ritenuto che non vi erano nuovi elementi in grado di
modificare il precedente provvedimento (doc. AI 121 e 127).
1.3. Contro
la suddetta decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso,
chiedendo in sostanza una rivalutazione del caso e negando di poter riprendere
un’attività lucrativa.
1.4. Con
la risposta di causa, l’amministrazione ha postulato la reiezione del gravame,
ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica del suo stato
valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta.
1.5. Pendente
causa l’assicurato ha prodotto uno scritto del 27 febbraio 2013 con il quale la
__________ gli comunica di riconoscere due cicli di fisioterapia all’anno (doc.
B).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2012.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8;
Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.
5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in
materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid.
1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22
gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurato soffre dei postumi di vari infortuni occorsi nel
maggio 1999 (con ferite, trauma nesocranico, commozione cerebrale), 2001, 2003
(con frattura vertebrale), 2004 (con lesione alla spalla destra), segnatamente
di cervicalgie ai movimenti della colonna vertebrale e di dolori e impedimenti
alla spalla destra.
L’Ufficio
AI, nell’evadere la prima domanda di prestazioni del luglio 2004, aveva fatto eseguire
una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, con consulti di natura psichiatrica,
reumatologica, neurologica e gastroenterologica. Nella perizia del 18 novembre
2008 il SAM aveva concluso che a dipendenza delle diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa di “Sindrome cervico-spondilogena prevalentemente a
destra, sindrome lombospondilogena prevalentemente a sinistra cronica e
periartropatia omero-scapolare a destra con componente mio fasciale alla
muscolatura estensoria del carpo destro”, se dal 30 novembre 2004 (data del
trauma alla spalla) l’assicu-rato era da considerare completamente inabile al
lavoro, dal 1. febbraio 2008 (a partire cioè dalla visita di chiusura del caso
da parte della __________) andava ammessa un’abilità del 50% nell’attività da
ultimo svolta di pittore/imbianchino, mentre che in un’attività adatta, rispettosa
dei limiti funzionali elencati dallo specialista in reumatologia, la capacità
lavorativa era da considerare completa (doc. AI 46-28).
Dal
canto suo la __________, nella decisione 14 febbraio 2009 ha parimenti riconosciuto che l’assicurato, a dipendenza delle diagnosi poste, in particolare
dei postumi dell’infortunio alla spalla, poteva esercitare a tempo pieno un
lavoro leggero (come preparatore di veicoli d’occasione, addetto alla confezione
del cioccolato, portiere, sorvegliante o venditore) con un discapito economico
del 19% (doc. AI 51).
L’Ufficio
AI, interpellato il consulente in integrazione (doc. AI 56), ha effettuato
anche un accertamento professionale. In seguito, essendo emerso che
l’assicurato aveva avuto una ricaduta dell’infortunio alla spalla, l’Ufficio AI
ha richiamato gli atti __________, il quale ne aveva assunto le conseguenze ammettendo
una nuova inabilità lavorativa completa dall’8 luglio 2009. Con scritto 21
ottobre 2010 la __________ comunicava all’assicurato che a dipendenza della
ricaduta avuta alla spalla situazione andava ora considerata nuovamente
stabilizzata e “totalmente sovrapponibile a quanto valutato in occasione
della definizione della pratica nel 2008”; dal 1. novembre 2010 l’assicuratore
infortuni ha quindi considerato l’assicurato nuovamente abile in misura
completa in un’attività adeguata (doc. AI 87).
Di
conseguenza l’Ufficio AI, ammessa una totale capacità lavorativa in un’attività
adeguata dal 1. febbraio 2008 al luglio 2009 e, quindi, nuovamente dal novembre
2010, effettuato il confronto dei redditi (che ha stabilito un grado di
invalidità del 12%), con decisione del 2 marzo 2011, ha riconosciuto una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1. novembre 2005
al 30 aprile 2008 (tre mesi dopo la visita medica di chiusura della SUVA; art.
88a cpv. 1 OAI) e nuovamente dal 1. luglio 2009 sino al 31 gennaio 2011 (tre mesi
dopo il miglioramento, art. 88a cpv. 1 OAI doc. AI 92).
Con
la nuova domanda presentata nell’ottobre 2012 l’assicu-rato ha sostenuto in
sostanza di non essere in grado di lavorare a causa della problematica alla
spalla destra (doc. AI 119).
Va
qui ricordato che nell’ambito della perizia multidisciplinare – posta sostanzialmente
a fondamento della decisione di merito del 2 marzo 2011, unitamente agli atti __________
per quanto riguarda la ricaduta del luglio 2009 (cfr. consid. 1.1) –
l’assicurato è, tra l’altro, stato visto dal dr. __________, reumatologo, il
quale, descritto il quadro clinico e poste le diagnosi reumatologiche di sindrome
cervico-spondilogena prevalentemente a destra cronica (in esiti da corpectomia
C6 con impianto di gabbia di titanio il 27.6.2003 dopo frattura del corpo
vertebrale e della lamina di C6 a sinistra con rottura del disco C6/C7, il 27
giugno 2003 e protrazione del capo), sindrome lombo-spondilogena
prevalentemente a sinistra, cronica (in disturbi statici del rachide e
decondizionamento muscolare), periartropatia omero scapolare a destra con componente
miofasciale alla muscolatura estensoria del carpo destro in esiti da triplice
intervento di ricostruzione alla spalla destra e omartrosi secondaria, aveva considerato che a
decorrere dal 1. febbraio 2008 l’assicurato era da considerare abile nella
misura completa (con un rendimento massimo del 100%) in un’attività lavorativa
rispettosa dei seguenti limiti:
"
(…)
L'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi
fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre
Fatti
i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può spesso sollevare pesi
fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,
spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado
maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato
può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la
rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso
assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia.
L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di
lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto
spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato,
può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli. (doc. AI 46/42)
Secondo
lo specialista infine, nella sua ultima attività come imbianchino, l'assicurato
era da ritenere abile al lavoro, sull'arco di una giornata lavorativa normale,
ma con una diminuzione del rendimento del 50 %, sempre a decorrere dall'1.2.2008.
Il
dr. __________, neurologo, nel suo referto per il SAM, aveva dal canto suo
posto le diagnosi invalidanti di “Stato dopo frattura del corpo vertebrale
C6, attualmente senza deficit neurologici a livello cervicale e lieve sindrome
del tunnel carpale a destra” concludendo:
"
(…)
CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:
Il 24.06.2003 questo A. aveva subito un trauma
cervicale tuffandosi in piscina, con conseguente frattura del corpo vertebrale
di C6, per cui era stato sottoposto pochi giorni dopo ad un intervento di stabilizzazione
del segmento da C5 a C7. In seguito a ciò lamenta da allora dolori cervicali,
non sono mai stati descritti deficit neurologici riferibili ad una lesione midollare
o cervicale. In effetti tuttora l'esame neurologico è praticamente normale e
non vi sono elementi in favore di una lesione da parte del sistema nervoso
centrale né di una lesione radicolare cervicale. Il paziente descrive d'altro
canto parestesie alla mano destra che sono spiegate da una lieve sindrome del
tunnel carpale a destra, che è stato possibile ben documentare ad un esame
elettroneurografico. Si era ipotizzato in passato anche un'ev. sindrome
irritativa a livello del plesso brachiale ma al momento attuale ritengo questa
ipotesi meno probabile. A livello cervicale i dolori sono provocabili ai
movimenti della colonna in tutte le direzioni ma senza irradiazione agli arti superiori.
D'altro canto si tratta di una sintomatologia con la quale il paziente ammette
di riuscire a convivere ed in effetti era riuscito anche dopo l'intervento a
riprendere l'attività lavorativa di imbianchino al 100
%. Le limitazioni sono subentrate nel 2004 dopo una lesione traumatica alla
spalla destra, che gli procura tuttora importanti dolori ma che non si associa
a patologie neurogene a questo livello. Escluse dunque lesioni neurogene
cervicali e vista la sindrome del tunnel carpale alla mano destra di entità
lieve, ritengo che il paziente possa essere considerato abile al lavoro al 100
% per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Sottolineo inoltre che non vi
sono indizi per un danno del sistema nervoso centrale o periferico da parte del
pregresso abuso etilico. La sindrome del tunnel carpale potrebbe in futuro divenire
più pronunciata e, necessitare eventualmente di misure chirurgiche, per ora
sicuramente non indicate, è sufficiente in questo caso un trattamento
conservativo. Dal punto di vista neurologico non vi sono infine conseguenze
dell'infortunio del giugno 2003. (…)" (doc. AI 46/45)
Nel
periodo dal luglio 2009 al novembre 2010 si è assistito ad una ricaduta della
problematica alla spalla (poi nuovamente stabilizzata nel novembre 2010) con
conseguente riconoscimento da parte della __________ e quindi anche dall’Ufficio
AI di un’inabilità lavorativa completa transitoria. Da qui la decisione 2 marzo
2011, cresciuta incontestata in giudicato, con attribuzione di una rendita di
invalidità limitata nel tempo (doc. AI 103; consid. 1.1).
In
sede di trattazione della nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2012, successivamente
al progetto di decisione del 17 ottobre 2012, l’assicurato ha prodotto uno scritto
indirizzato il 18 gennaio 2013 dal dr. __________ alla __________, nel quale lo
specialista in chirurgia ortopedica riferisce della problematica alla spalla come
segue:
"
Le riferisco in merito al paziente
sopraccitato che ho visitato in data 26.11.2012 e 18.01.2013.
Si tratta di un paziente pluri-operato alla spalla
destra per problemi d'instabilità anteriore e posteriore, lesione dei tendini
della cuffia e come ultimo intervento è stato eseguito un intervento
resurfacing per ovviare ad una condropatia con omartrosi concentrica che
si è venuta a creare nel corso degli anni alla spalla destra.
Il paziente allo stato attuale presenta dopo gli esiti
dell'ultimo intervento ancora una spalla dolorosa ed instabile con lussazioni e
sub-lussazioni posteriori.
AII'artro-TAC recentemente eseguita, è infatti evidente
un'erosione della componente glenoidea postero-inferiore.
In considerazione della storia clinica del paziente, le
opzioni terapeutiche vanno dal non eseguire alcun trattamento in quanto la
sintomatologia, che comunque disturba il paziente e che al momento non è del
tutto tollerabile, come seconda opzione, di cui si discute con il paziente, è
che al momento potrebbe essere in alternativa al non eseguire alcun trattamento
chirurgico, l'opzione preferibile, un tentativo di stabilizzazione posteriore
per via artroscopica dell'articolazione glenomerale. Il contro di questo
trattamento è l'inconsistenza dopo molteplici episodi di lussazione e
sub-lussazione dei legamenti e della capsula posteriore che rendono impossibile
una stabilizzazione con tessuti molli, il pro visto lo stato ormai degenerativo
dell'articolazione è un approccio mini-invasivo, che in caso d'impossibilità di
stabilizzare con i tessuti molli l'articolazione, non apporterebbe ad un
ulteriore peggioramento allo stato del paziente. In alternativa a questo intervento,
va considerata la possibilità di eseguire un buon bloc posteriore con autograft
o allograft. Va segnalato che visto lo stato degenerativo glenoideo importante,
Considerandi
questo intervento potrebbe migliorare la stabilità dell'articolazione ma non la
componente dolorosa, che verosimilmente è provocata dall'usura cartilaginea
della glenoide. Vi è anche la possibilità di eseguire tale intervento,
eseguendo una revisione protesica, sia della componente della testa omerale che
della glenoide, impiantando una protesi totale di spalla.
In considerazione del fatto che l'articolazione è
comunque instabile e visto l'età del paziente, 37 anni, le possibilità di
mobilizzazione della protesi, dopo qualche anno in età ancora giovanile del
paziente, sono comunque alte e pertanto al momento, vista la sintomatologia
attuale, tale intervento non presenta ancora tutte le indicazioni cliniche.
Ancora di meno vi è un'indicazione al momento di un'artrodesi di spalle, in
quanto la sintomatologia accusata dal paziente non è così invalidante.
Pertanto, in conclusione, il consiglio è quello o di
non eseguire alcun trattamento chirurgico ed eventualmente migliorare solo il
tono-trofismo dei muscoli stabilizzatori posteriori della spalla od in seconda
battuta una stabilizzazione, che può essere eseguita secondo la preferenza del
paziente o solo con trattamento artroscopico di ritenzionamento capsulolegamentoso
o con intervento open di buon bloc posteriore." (doc. AI 124/1-2)
Con
annotazioni 22 marzo 2013 il dr. __________ del SMR ha preso come segue posizione
in merito al succitato scritto:
"
Infortunio __________
concernente spalla destra del 30.11.2004, da parte __________ ritenuto abile al 100% per attività leggere tipo
portiere, sorvegliante, preparatore di auto d'occasione.
Rendita __________ del 19% dal 1.2.2009.
Assicurato sottoposto a perizia SAM nel 2008 su richiesta UAI: ritenuto abile a svolgere attività
di pittore-imbianchino al 50% (rendimento ridotto), attività adatta esigibile
al 100% con seguente grado AI 21.5%.
Segue Grado Al 100% dal 1.11.2005 al 30.4.2008
Diagnosi: omartrosi secondaria a destra in presenza
di instabilità posteriore e
componente costituzionale
- infortunio del 30.11.2004
- emiprotesi dell'omero
prossimale a destra 2.2010
instabilità posteriore spalla
sinistra su displasia glenoidale
sindrome cervico-spondilogena
prevalentemente destra
- stato dopo corpectomia C6
con impianto di gabbia di titanio il 27.6.2003 dopo frattura del copro
vertebrale e della lamina di C6 a sinistra
sindrome lombo-spondilogena
prevalentemente a sinistra
problematica di abuso etilica
periodo di accertamento professionale dal 4.5.2009
- adeguate attività pratiche
manuali medio-leggere
- accertamento interrotto il
8.7.2009
per motivi di salute (ricadute infortunio)
Risorgere dell'invalidità con grado Al 100% dal
1.7.2009
al 31.1.2011. Assicurato dal 1.11.2010 nuovamente ritenuto abile al
lavoro nella massima possibile (caso __________)
Aiuto al collocamento viene chiuso il 13.7.2011 dopo
Percorso __________.
Nuova domanda 10.2012 con conseguente progetto di non
entrata in materia
Rapporto prof. __________ del 18.1.2013:
-
valuta la situazione a
livello della spalla destra
-
sconsiglia per il momento
approccio chirurgico
-
caso di pertinenza __________
Valutazione:
dall’attuale rapporto del prof __________ non risulta
una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato." (doc. AI
126/1)
Non
ritenendo quindi dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute,
l’Ufficio AI, con la decisione qui contestata, non è entrato nel merito della
nuova domanda di prestazioni.
Pendente
causa il ricorrente non ha prodotto alcuna nuova certificazione medica, ma
soltanto una lettera del 27 febbraio 2013 con la quale la __________ gli
riconosce due cicli annuali di fisioterapia “per il mantenimento dello stato
fisico” (doc. B). Nel suo ricorso si limita in sostanza a censurare la
decisione di non entrata in materia senza sostanziare alcun elemento che
permetta di ritenere inadeguata la decisione stessa.
Orbene,
dal ricorso, dal succitato scritto del dr. __________ e dalla lettera della __________
non si desumono nuovi elementi, rispettivamente una modifica della componente ortopedica
riferita alla spalla destra. In particolare, come pertinentemente osservato dal
dr. __________, il dr. __________ non pone nuove diagnosi, ma si limita a
riesporre la storia clinica del paziente e rivalutare nuovamente la situazione
a livello della spalla destra sconsigliando un approccio chirurgico. Per il
resto lo specialista tralascia completamente di pronunciarsi su eventuali
impedimenti derivanti dalla patologia alla spalla e di esprimersi sulla
capacità lavorativa.
Né
del resto il ricorrente oggettiva nuove diagnosi o documenta il suo stato
clinico né tantomeno si confronta con le conclusioni dell’amministrazione sulla
base di certificazioni mediche. Quanto in
particolare ai riferimenti a “abbassamenti dei battiti del cuore e
innalzamento di pressione”, svenimenti e “anomalie cardiache” e ai
polmoni tuttora in accertamento, evocate dall’assicurato nel suo ricorso e negli
scritti 21 aprile e 18 giugno 2013 (I, VI, X), gli stessi sono sprovvisti di
qualsivoglia supporto probatorio, segnatamente di attestazioni mediche che ne
comprovino l’esistenza e l’effettiva portata, e soprattutto la possibile
valenza invalidante. Occorre del resto sottolineare che determinante
ai fini del diritto a prestazioni AI non è tanto l’esistenza di una
problematica alla salute quanto piuttosto la sua incidenza sulla capacità lavorativa.
Visto
quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica
del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti