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Decisione

32.2013.78

Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni. Conferma del TCA

16 gennaio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può spesso sollevare pesi

fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,

spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado

maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato

può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la

rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia.

L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di

lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato,

può spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli. (doc. AI 46/42)

Secondo

lo specialista infine, nella sua ultima attività come imbianchino, l'assicurato

era da ritenere abile al lavoro, sull'arco di una giornata lavorativa normale,

ma con una diminuzione del rendimento del 50 %, sempre a decorrere dall'1.2.2008.

Il

dr. __________, neurologo, nel suo referto per il SAM, aveva dal canto suo

posto le diagnosi invalidanti di “Stato dopo frattura del corpo vertebrale

C6, attualmente senza deficit neurologici a livello cervicale e lieve sindrome

del tunnel carpale a destra” concludendo:

"

(…)

CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:

Il 24.06.2003 questo A. aveva subito un trauma

cervicale tuffandosi in piscina, con conseguente frattura del corpo vertebrale

di C6, per cui era stato sottoposto pochi giorni dopo ad un intervento di stabilizzazione

del segmento da C5 a C7. In seguito a ciò lamenta da allora dolori cervicali,

non sono mai stati descritti deficit neurologici riferibili ad una lesione midollare

o cervicale. In effetti tuttora l'esame neurologico è praticamente normale e

non vi sono elementi in favore di una lesione da parte del sistema nervoso

centrale né di una lesione radicolare cervicale. Il paziente descrive d'altro

canto parestesie alla mano destra che sono spiegate da una lieve sindrome del

tunnel carpale a destra, che è stato possibile ben documentare ad un esame

elettroneurografico. Si era ipotizzato in passato anche un'ev. sindrome

irritativa a livello del plesso brachiale ma al momento attuale ritengo questa

ipotesi meno probabile. A livello cervicale i dolori sono provocabili ai

movimenti della colonna in tutte le direzioni ma senza irradiazione agli arti superiori.

D'altro canto si tratta di una sintomatologia con la quale il paziente ammette

di riuscire a convivere ed in effetti era riuscito anche dopo l'intervento a

riprendere l'attività lavorativa di imbianchino al 100

%. Le limitazioni sono subentrate nel 2004 dopo una lesione traumatica alla

spalla destra, che gli procura tuttora importanti dolori ma che non si associa

a patologie neurogene a questo livello. Escluse dunque lesioni neurogene

cervicali e vista la sindrome del tunnel carpale alla mano destra di entità

lieve, ritengo che il paziente possa essere considerato abile al lavoro al 100

% per quel che riguarda gli aspetti neurologici. Sottolineo inoltre che non vi

sono indizi per un danno del sistema nervoso centrale o periferico da parte del

pregresso abuso etilico. La sindrome del tunnel carpale potrebbe in futuro divenire

più pronunciata e, necessitare eventualmente di misure chirurgiche, per ora

sicuramente non indicate, è sufficiente in questo caso un trattamento

conservativo. Dal punto di vista neurologico non vi sono infine conseguenze

dell'infortunio del giugno 2003. (…)" (doc. AI 46/45)

Nel

periodo dal luglio 2009 al novembre 2010 si è assistito ad una ricaduta della

problematica alla spalla (poi nuovamente stabilizzata nel novembre 2010) con

conseguente riconoscimento da parte della __________ e quindi anche dall’Ufficio

AI di un’inabilità lavorativa completa transitoria. Da qui la decisione 2 marzo

2011, cresciuta incontestata in giudicato, con attribuzione di una rendita di

invalidità limitata nel tempo (doc. AI 103; consid. 1.1).

In

sede di trattazione della nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2012, successivamente

al progetto di decisione del 17 ottobre 2012, l’assicurato ha prodotto uno scritto

indirizzato il 18 gennaio 2013 dal dr. __________ alla __________, nel quale lo

specialista in chirurgia ortopedica riferisce della problematica alla spalla come

segue:

"

Le riferisco in merito al paziente

sopraccitato che ho visitato in data 26.11.2012 e 18.01.2013.

Si tratta di un paziente pluri-operato alla spalla

destra per problemi d'instabilità anteriore e posteriore, lesione dei tendini

della cuffia e come ultimo intervento è stato eseguito un intervento

resurfacing per ovviare ad una condropatia con omartrosi concentrica che

si è venuta a creare nel corso degli anni alla spalla destra.

Il paziente allo stato attuale presenta dopo gli esiti

dell'ultimo intervento ancora una spalla dolorosa ed instabile con lussazioni e

sub-lussazioni posteriori.

AII'artro-TAC recentemente eseguita, è infatti evidente

un'erosione della componente glenoidea postero-inferiore.

In considerazione della storia clinica del paziente, le

opzioni terapeutiche vanno dal non eseguire alcun trattamento in quanto la

sintomatologia, che comunque disturba il paziente e che al momento non è del

tutto tollerabile, come seconda opzione, di cui si discute con il paziente, è

che al momento potrebbe essere in alternativa al non eseguire alcun trattamento

chirurgico, l'opzione preferibile, un tentativo di stabilizzazione posteriore

per via artroscopica dell'articolazione glenomerale. Il contro di questo

trattamento è l'inconsistenza dopo molteplici episodi di lussazione e

sub-lussazione dei legamenti e della capsula posteriore che rendono impossibile

una stabilizzazione con tessuti molli, il pro visto lo stato ormai degenerativo

dell'articolazione è un approccio mini-invasivo, che in caso d'impossibilità di

stabilizzare con i tessuti molli l'articolazione, non apporterebbe ad un

ulteriore peggioramento allo stato del paziente. In alternativa a questo intervento,

va considerata la possibilità di eseguire un buon bloc posteriore con autograft

o allograft. Va segnalato che visto lo stato degenerativo glenoideo importante,

Considerandi

questo intervento potrebbe migliorare la stabilità dell'articolazione ma non la

componente dolorosa, che verosimilmente è provocata dall'usura cartilaginea

della glenoide. Vi è anche la possibilità di eseguire tale intervento,

eseguendo una revisione protesica, sia della componente della testa omerale che

della glenoide, impiantando una protesi totale di spalla.

In considerazione del fatto che l'articolazione è

comunque instabile e visto l'età del paziente, 37 anni, le possibilità di

mobilizzazione della protesi, dopo qualche anno in età ancora giovanile del

paziente, sono comunque alte e pertanto al momento, vista la sintomatologia

attuale, tale intervento non presenta ancora tutte le indicazioni cliniche.

Ancora di meno vi è un'indicazione al momento di un'artrodesi di spalle, in

quanto la sintomatologia accusata dal paziente non è così invalidante.

Pertanto, in conclusione, il consiglio è quello o di

non eseguire alcun trattamento chirurgico ed eventualmente migliorare solo il

tono-trofismo dei muscoli stabilizzatori posteriori della spalla od in seconda

battuta una stabilizzazione, che può essere eseguita secondo la preferenza del

paziente o solo con trattamento artroscopico di ritenzionamento capsulo­legamentoso

o con intervento open di buon bloc posteriore." (doc. AI 124/1-2)

Con

annotazioni 22 marzo 2013 il dr. __________ del SMR ha preso come segue posizione

in merito al succitato scritto:

"

Infortunio __________

concernente spalla destra del 30.11.2004, da parte __________ ritenuto abile al 100% per attività leggere tipo

portiere, sorvegliante, preparatore di auto d'occasione.

Rendita __________ del 19% dal 1.2.2009.

Assicurato sottoposto a perizia SAM nel 2008 su richiesta UAI: ritenuto abile a svolgere attività

di pittore-imbianchino al 50% (rendimento ridotto), attività adatta esigibile

al 100% con seguente grado AI 21.5%.

Segue Grado Al 100% dal 1.11.2005 al 30.4.2008

Diagnosi: omartrosi secondaria a destra in presenza

di instabilità posteriore e

componente costituzionale

- infortunio del 30.11.2004

- emiprotesi dell'omero

prossimale a destra 2.2010

instabilità posteriore spalla

sinistra su displasia glenoidale

sindrome cervico-spondilogena

prevalentemente destra

- stato dopo corpectomia C6

con impianto di gabbia di titanio il 27.6.2003 dopo frattura del copro

vertebrale e della lamina di C6 a sinistra

sindrome lombo-spondilogena

prevalentemente a sinistra

problematica di abuso etilica

periodo di accertamento professionale dal 4.5.2009

- adeguate attività pratiche

manuali medio-leggere

- accertamento interrotto il

8.7.2009

per motivi di salute (ricadute infortunio)

Risorgere dell'invalidità con grado Al 100% dal

1.7.2009

al 31.1.2011. Assicurato dal 1.11.2010 nuovamente ritenuto abile al

lavoro nella massima possibile (caso __________)

Aiuto al collocamento viene chiuso il 13.7.2011 dopo

Percorso __________.

Nuova domanda 10.2012 con conseguente progetto di non

entrata in materia

Rapporto prof. __________ del 18.1.2013:

-

valuta la situazione a

livello della spalla destra

-

sconsiglia per il momento

approccio chirurgico

-

caso di pertinenza __________

Valutazione:

dall’attuale rapporto del prof __________ non risulta

una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato." (doc. AI

126/1)

Non

ritenendo quindi dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute,

l’Ufficio AI, con la decisione qui contestata, non è entrato nel merito della

nuova domanda di prestazioni.

Pendente

causa il ricorrente non ha prodotto alcuna nuova certificazione medica, ma

soltanto una lettera del 27 febbraio 2013 con la quale la __________ gli

riconosce due cicli annuali di fisioterapia “per il mantenimento dello stato

fisico” (doc. B). Nel suo ricorso si limita in sostanza a censurare la

decisione di non entrata in materia senza sostanziare alcun elemento che

permetta di ritenere inadeguata la decisione stessa.

Orbene,

dal ricorso, dal succitato scritto del dr. __________ e dalla lettera della __________

non si desumono nuovi elementi, rispettivamente una modifica della componente ortopedica

riferita alla spalla destra. In particolare, come pertinentemente osservato dal

dr. __________, il dr. __________ non pone nuove diagnosi, ma si limita a

riesporre la storia clinica del paziente e rivalutare nuovamente la situazione

a livello della spalla destra sconsigliando un approccio chirurgico. Per il

resto lo specialista tralascia completamente di pronunciarsi su eventuali

impedimenti derivanti dalla patologia alla spalla e di esprimersi sulla

capacità lavorativa.

del resto il ricorrente oggettiva nuove diagnosi o documenta il suo stato

clinico né tantomeno si confronta con le conclusioni dell’amministrazione sulla

base di certificazioni mediche. Quanto in

particolare ai riferimenti a “abbassamenti dei battiti del cuore e

innalzamento di pressione”, svenimenti e “anomalie cardiache” e ai

polmoni tuttora in accertamento, evocate dall’assicurato nel suo ricorso e negli

scritti 21 aprile e 18 giugno 2013 (I, VI, X), gli stessi sono sprovvisti di

qualsivoglia supporto probatorio, segnatamente di attestazioni mediche che ne

comprovino l’esistenza e l’effettiva portata, e soprattutto la possibile

valenza invalidante. Occorre del resto sottolineare che determinante

ai fini del diritto a prestazioni AI non è tanto l’esistenza di una

problematica alla salute quanto piuttosto la sua incidenza sulla capacità lavorativa.

Visto

quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica

del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti