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Decisione

32.2013.79

Assicurata parzialmente attiva professionalmente. Domanda di rendita. Conferma in sede ricorsuale della valutazione medica AI. Irrilevanti gli atti medici concernenti un intervento eseguito dopo la de

22 gennaio 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

il 29 marzo 2013 (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1

pag. 220 con riferimenti).

Va

poi fatto riferimento alle annotazioni del 29 aprile 2013 del SMR, i __________,

dopo aver visionato la nuova documentazione medica, hanno concluso:

"

L'assicurata presenta

attualmente in particolare una problematica a livello della spalla destra.

Già nel 2012 aveva iniziato a presentare dei disturbi

dovuti ad un impingement alla spalla, ossia presenza di dolori a livello della

spalla alzando il braccio oltre i 90°. Ancora l'1.3.2013 in occasione del

controllo presso il dr. __________ la mobilità della spalla era normale.

La presenza d'una sintomatologia d'impingement non è limitante per attività

adatte, ossia p.es. per lavori da svolgere a livello altezza tavolo come

definito in occasione della valutazione SMR.

In considerazione del fatto che l'assicurata è stata

operata il 4.4.2013 l'assicurata è da ritenersi inabile al 100% per la durata

di 3 e 6 mesi a secondo dell'andamento postoperatorio con quindi indicazione a

revisione del caso." (doc. IV/bis)

Quindi,

sino al momento della decisione contestata, i medici del SMR hanno tenuto conto

delle condizioni fisiche della ricorrente, inclusa la situazione alle cuffie

rotatorie, rilevando pertinentemente che la mobilità della spalla destra è

stata valutata, al 1° marzo 2013, come normale dal dr. __________. Inoltre, i succitati medici hanno evidenziato che la presenza

d'impingement non è limitante per lo svolgimento di attività adeguate, come, da

esempio, per lavori da svolgere all’altezza del tavolo indicati nella

valutazione 9 luglio 2012 del SMR (cfr. al riguardo la perizia del dott. __________:

la paziente è in grado di eseguire lavori con il

cingolo omero-scapolare sinistro in posizione declive o in abduzione non superiore

ai 40-60°, elevazione idem, e portante dei pesi non superiori ai 4-5 kg”).

Questo

TCA non misconosce che la ricorrente si è sottoposta al citato intervento chirurgico,

causante un periodo di totale incapacità lavorativa (al riguardo cfr. scritto

29 aprile 2013 del dr. __________, doc. B). Ha preso poi conoscenza

dell’evoluzione negativa con insorgenza di una sindrome mano-spalla nel quadro

di una CRPS (Complex regional pain syndrome), così come

attestato dal dr. __________ nel certificato del 6 giugno 2013 (doc. D); della

valutazione 30 ottobre 2013 del Centro per la terapia del dolore (doc. F1); della

valutazione del dr. __________ di cui al suo rapporto 18 ottobre 2013 (doc. F2)

ed, infine, del rapporto 14 gennaio 2014 del dr. __________ alla cassa malati __________

in cui riassume il decorso clinico dell’opera- zione, escludendo a quel momento

una ripresa lavorativa (XXV). Trattandosi tuttavia di documentazione attestante

fatti e circostanze accadute dopo la decisione contestata, le stesse

potranno essere valutate solo nell’ambito di una nuova domanda di prestazione e

non, come sostenuto dall’amministrazione, di una revisione della rendita ex

art. 17 LPGA. Al riguardo, qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente –

come nel caso in esame – una nuova richiesta è riesaminata soltanto se

l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). In

tal senso gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché, esaminata la suddetta

documentazione medica, si pronunci in merito alla nuova domanda di

prestazioni.

In

conclusione, visto quanto sopra è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che la nuova documentazione prodotta dall’assicurata

non permette di trarre una diversa valutazione della residua capacità

lavorativa valutata dal SMR.

2.10. Occorre ora procedere alla graduazione

dell’invalidità per la parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed

è rimasto incontestato.

2.10.1 Per

quel che concerne il reddito da valida, con riferimento al rapporto 9

gennaio 2013 del consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI ha

preso in considerazione complessivamente fr. 21'615.-- di salario che la

ricorrente percepiva da sana nel 2010 presso il Comune di __________ ed il dr. __________

per l’attività di ausiliaria di pulizia (doc. AI 54).

2.10.2. Per

quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.

5.5).

Nel

caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario

mensile di fr. 4'238.--. Riportando tale dato su 41.6 ore di durata media

lavorativa settimanale, il salario corrisponde a fr. 52'888.-- per l’intero

anno e per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di un grado di occupazione del 40%, ha riconosciuto una riduzione

del reddito per attività leggere (4%) e quindi un reddito da invalida di fr. 22'615.--.

Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità risulta essere nullo.

Va

qui fatto presente che l’assicurata, prima del danno alla salute, lavorava

nella misura del 45%, percentuale inferiore alla sua residua abilità lavorativa

sia nell’originaria che in attività adeguate, motivo per cui essa non presenta

alcun discapito economico. Un raffronto dei redditi non era del resto necessario.

2.11. Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire un'uguaglianza

di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle

singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel

caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di

esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag.

144.

consid. 5).

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 5 novembre 2012 (doc. AI 50). Sulla base

degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli

impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una

limitazione complessiva del 15%. In tale inchiesta economica, rimasta del resto

incontestata, è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole

attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3086

CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori

abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica, motivo per cui merita conferma.

2.12

Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 45% quale

salariata e del 55% quale casalinga, dal dicembre 2011

l’assicurata presenta un’invalidità globale dell’8%, percentuale che non dà

diritto ad una rendita, così come esposto nel seguente specchietto indicato

nella decisione impugnata:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

45% 0%

0%

Casalinga

55% 15% 8%

Grado

d’invalidità globale 8%

Non

presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile, la decisione

impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Gli

atti sono inviati all’Ufficio AI affinché proceda all’esame di della nuova domanda

di prestazioni conformemente al consid. 2.9.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico all’assicurata.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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