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32.2013.8

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25 settembre 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

Considerandi

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.7

Nel caso di

specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha

affidato il compito di esperire una perizia specialistica al Centro peritale

per le assicurazioni sociali (CPAS).

Nel

referto del 7 settembre 2012 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo

aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la

terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi di “Disturbo di

personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10 F). Episodio depressivo lieve-medio (ICD 10 F 32.1)” (doc. AI 38-6) e oggettivato un’inabilità

al lavoro totale (100%) per qualsiasi attività a partire dal mese di gennaio

2011.

(doc. AI 38-8).

Secondo i

periti all’interno del quadro clinico è centrale il disturbo di personalità e

sul disturbo personologico si innesta una patologia di ordine depressivo che

non risulta avere carattere reattivo ma endogeno e che viene giudicato di

gravità lieve-media (doc. AI 38-7).

Per

quanto riguarda le conseguenze sulla capacità al lavoro gli specialisti hanno

sottolineato che i deficit sono legati all’importante disturbo di personalità e

alla fase depressiva. Essi consistono in una marcata labilità emotiva, in un “atteggiamento

rissoso e collerico, in una tolleranza alla frustrazione molto scarsa, in una

forte tensione endopsichica e irritabilità che possono sfociare in modo

imprevedibile e repentino in agiti etero lesivi”. Viene quindi segnalato un

tono dell’umore lievemente deflesso, un disturbo del sonno e

dell’alimentazione, alterazioni delle funzioni cognitive superiori, vissuti di

disistima e una difficoltà a proiettarsi nel futuro e una lieve riduzione nella

spinta volitiva (doc. AI 38-7/8).

La Dr.ssa

__________ del Servizio Medico Regionale (SMR) nel rapporto del 13 settembre 2012 ha ripreso le conclusioni dei periti del CPAS, sia per quanto riguarda la diagnosi che la

capacità lavorativa (doc. AI 39-1).

Il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi

dalla valutazione peritale del CPAS e dalle conclusioni del Servizio Medico

Regionale (SMR) che non sono del resto state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

A

corroborare le conclusioni dell’amministrazione vi è agli atti la perizia del

25.

maggio 2011 della Dr.ssa __________, spec. FMH psichiatria e psicoterapia,

svolta per conto dell’assicuratore malattia __________, la quale ha posto una

diagnosi in parte sovrapponibile a quella dei periti del CPAS indicando una “Sindrome

da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.22). Cisti aracnoidale in sede frontale destra con un diametro massimo di 2,5 cm. Disturbo di personalità non specificato (ICD 10, F 60.9)” e indicato un’inabilità al

lavoro completa (100%) dal 28 gennaio 2011 (doc. LaMal 15-3).

Anche il

medico curante Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel

rapporto medico del 26 agosto 2011 e in quello del 23 maggio 2012 ha posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.22). Disturbo di personalità non specificato (ICD 10: F 60.9). Insonnia (ICD10:F51.0).

Cisti aracnoidale in sede frontale destra con un diametro massimo di 2,5 cm” e fissato un’inabilità al 100% dal gennaio 2011 (doc. AI 9-2/9-3, 28-1).

Infine,

anche il medico curante Dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto

del 20 settembre 2011 e in quello del 14 marzo 2012 ha ripreso la diagnosi della Dr.ssa __________ e della Dr.ssa __________ e indicato un’inabilità

al 100% dal 29 gennaio 2011 (doc. AI 14-1, 25-1).

Le

argomentazioni del legale della RI 1 relative ad un incompleto accertamento

dello stato di salute dell’assicurato e una conseguente violazione del diritto

di essere sentito non meritano dunque accoglimento. In particolare,

l’insorgente lamentava un mancato controllo del livello ematico dell’assicurato

che avrebbe chiarito se egli “assume abitualmente Sertalin 100% o se

dovrebbe essere sottoposto a un trattamento psichiatrico duraturo in una

clinica” (cfr. doc. I, pag. 2).

In sede

di osservazioni al progetto di decisione del 14 settembre 2012 la Dr.ssa __________

del SMR ha nuovamente preso posizione rilevando che l’assicurato è stato

sottoposto a una perizia psichiatrica nel maggio 2011, da parte della Dr.ssa __________,

e nel settembre 2012, da parte del CPAS, e in entrambe le valutazioni è stata

indicata un’inabilità al lavoro completa “da ricondurre agli aspetti di

aggressività presenti con rischio di passaggio all’atto”.

Per

quanto riguarda l’aumento di sertralina il medico del SMR ha ripreso quanto

indicato dalla Dr.ssa __________ circa una controindicazione verso l’aumento di

farmaci attivanti, mentre il perito del CPAS ha proposto una variazione delle

cure (doc. AI 60-1, 9-3, 28-3) ).

In esito

alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene dunque dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;

vedi pure D. Cattaneo "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le

perizie giudiziarie. Ed. CFPG e Helbing Lichtenhahn, Lugano e Basilea 2008,

pag. 203 seg. - 215 e 277 -), che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro

dal mese di gennaio 2011, ciò che consente l’erogazione di una rendita intera

d’invalidità, a far tempo dal 1° gennaio 2012, come stabilito

dall’amministrazione.

2.8

L’insorgente

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori

approfondimenti medici (doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della RI 1.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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