32.2013.8
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25 settembre 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
32.2013.8
Data decisione, Autorità:
25.09.2013, TCA
Titolo:
L'assicuratore previdenziale è legittimato a interporre ricorso contro la decisione dell'Ufficio AI che ha erogato all'assicurato una rendita intera dal 1° gennaio 2012. Non vi sono ragioni di scostarsi dalla valutazione medica svolta dall'amministrazione. Diritto alla rendita confermato
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
QUALITÀ PER RICORRERE
RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 49 cpv. 4 LPGA
art. 59 LPGA
omandata
Incarto n.
32.2013.8
LG/sc
Lugano
25 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 novembre 2012 emanata
da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. PI 1, nato
nel 1965, da ultimo attivo quale muratore presso __________, in data 30 giugno 2011 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere
affetto da “ansia, depressione, impulsività” (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con la comunicazione del 3
ottobre 2011 ha informato l’assicurato – inabile al lavoro dal mese di gennaio
2011 – che non assolveva ancora la condizione dell’anno d’attesa ai sensi
dell’art. 28 LAI (doc. AI 17-1).
1.3. Con scritto
del 27 febbraio 2012 PI 1 ha postulato un riesame della propria richiesta di
prestazioni AI (doc. AI 20-1).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
specialistica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (doc. AI
38-1), l’UAI con decisione del 14 novembre 2012 (doc. AI 53-1), preavvisata con
progetto del 14 settembre 2012 (doc. AI 40-1), ha attribuito all’assicurato una
rendita intera d’invalidità, a far tempo dal 1° gennaio 2012 (grado 100%).
1.5. Contro
questa decisione RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’eventuale
esecuzione di ulteriori approfondimenti medici (doc. I).
ll
ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione,
ritenuta incompleta, e lamentato la mancata notifica della decisione ad RI 1,
né tantomeno al suo legale (doc. I).
1.6. PI 1, in
data 15 gennaio 2013, ha chiesto la conferma della decisione impugnata (doc.
IV).
L’Ufficio
AI, in risposta, ha in primo luogo sottolineato che la decisione impugnata è
stata trasmessa per posta semplice e non per raccomandata. Il ricorso
presentato da RI 1 è quindi ritenuto tempestivo (doc. V).
Per
quanto riguarda il merito della vertenza, l’UAI ha fatto riferimento alla perizia
del CPAS e confermato la correttezza della rendita intera erogata
all’assicurato (doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Ai sensi
dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o
dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica.
Ciò è
segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione
amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire
prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al
riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne
l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare
anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici
dell’assicurato.”
Nel caso
in esame, il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha confermato
all’interessato l’erogazione di una rendita intera d’invalidità a decorrere dal
1° gennaio 2012.
L’esito di
questa vertenza avendo delle ripercussioni sull’obbligo a fornire prestazioni dRI
1, quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente ricorso.
2.3. Il
ricorrente ha contestato la mancata notifica della decisione del 14 novembre
2012 sia ad RI 1 che al suo legale (cfr. doc. I, pag. 2).
A questo
proposito il Tribunale federale nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato quanto segue:
"
(…)
5.3 La comunicazione di una decisione è un atto
ricettizio unilaterale e in quanto tale esplica i propri effetti soltanto col e
dal momento della sua notifica regolare, indipendentemente dal fatto che il
destinatario prenda conoscenza del contenuto (DTF 119 V 89 consid.
4c pag. 95 con riferimenti). La prova della notifica come pure del suo momento
incombe secondo giurisprudenza all'autorità che vi procede, la quale sopporta
il relativo onere della prova (DTF 124 V 400 consid.
2a pag. 402; 117 V 261 consid. 3b
pag. 264 con riferimenti). Le circostanze rilevanti per la notifica di
decisioni amministrative devono essere stabilite con il grado della
verosimiglianza preponderante (DTF 124 V 400 consid.
2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b
pag. 6). Tuttavia ciò presuppone di regola l'intimazione della decisione per
atto raccomandato poiché, per giurisprudenza, l'amministrazione non è in grado
di fornire la prova della verosimiglianza necessaria per la notifica della
decisione accennando semplicemente all'ordinario svolgimento dei suoi compiti
(RCC 1984 pag. 127 consid. 1). Se la notifica o la sua data sono contestate e
se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle
dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid.
2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a
pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in
genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La prova
della notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da
parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid.
3 pag. 46; cfr. pure DTF 136 V 295 consid.
5.9 pag. 309). Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato
effettivamente spedito e ricevuto (DTF 101 Ia 7 consid. 1
pag. 8). In effetti, capita talvolta che una lettera vada smarrita (DTF 106 II 173 seg.).
Inoltre, non si possono escludere errori da parte del mittente della
comunicazione (sentenza 2A.500/1996 del 28 febbraio 1997 consid. 4b).”
L’amministrazione,
nella risposta di causa, ha sottolineato che la decisione impugnata del 14
novembre 2012 è stata inviata per posta semplice (posta B) e non per
raccomandata ed ha quindi chiesto di ritenere tempestivo il ricorso (doc. V).
Alla luce
della giurisprudenza federale appena riprodotta, il TCA ritiene tempestivo il
ricorso del 10 gennaio 2013.
Nel
merito
2.4. Questo
Tribunale è chiamato ora a stabilire se l’amministrazione era legittimata ad
attribuire all’assicurato una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1°
gennaio 2012.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al
riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere
conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
Considerandi
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.7
Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha
affidato il compito di esperire una perizia specialistica al Centro peritale
per le assicurazioni sociali (CPAS).
Nel
referto del 7 settembre 2012 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia e la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo
aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la
terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi di “Disturbo di
personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10 F). Episodio depressivo lieve-medio (ICD 10 F 32.1)” (doc. AI 38-6) e oggettivato un’inabilità
al lavoro totale (100%) per qualsiasi attività a partire dal mese di gennaio
2011.
(doc. AI 38-8).
Secondo i
periti all’interno del quadro clinico è centrale il disturbo di personalità e
sul disturbo personologico si innesta una patologia di ordine depressivo che
non risulta avere carattere reattivo ma endogeno e che viene giudicato di
gravità lieve-media (doc. AI 38-7).
Per
quanto riguarda le conseguenze sulla capacità al lavoro gli specialisti hanno
sottolineato che i deficit sono legati all’importante disturbo di personalità e
alla fase depressiva. Essi consistono in una marcata labilità emotiva, in un “atteggiamento
rissoso e collerico, in una tolleranza alla frustrazione molto scarsa, in una
forte tensione endopsichica e irritabilità che possono sfociare in modo
imprevedibile e repentino in agiti etero lesivi”. Viene quindi segnalato un
tono dell’umore lievemente deflesso, un disturbo del sonno e
dell’alimentazione, alterazioni delle funzioni cognitive superiori, vissuti di
disistima e una difficoltà a proiettarsi nel futuro e una lieve riduzione nella
spinta volitiva (doc. AI 38-7/8).
La Dr.ssa
__________ del Servizio Medico Regionale (SMR) nel rapporto del 13 settembre 2012 ha ripreso le conclusioni dei periti del CPAS, sia per quanto riguarda la diagnosi che la
capacità lavorativa (doc. AI 39-1).
Il TCA non ha dunque motivo per distanziarsi
dalla valutazione peritale del CPAS e dalle conclusioni del Servizio Medico
Regionale (SMR) che non sono del resto state smentite da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
A
corroborare le conclusioni dell’amministrazione vi è agli atti la perizia del
25.
maggio 2011 della Dr.ssa __________, spec. FMH psichiatria e psicoterapia,
svolta per conto dell’assicuratore malattia __________, la quale ha posto una
diagnosi in parte sovrapponibile a quella dei periti del CPAS indicando una “Sindrome
da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.22). Cisti aracnoidale in sede frontale destra con un diametro massimo di 2,5 cm. Disturbo di personalità non specificato (ICD 10, F 60.9)” e indicato un’inabilità al
lavoro completa (100%) dal 28 gennaio 2011 (doc. LaMal 15-3).
Anche il
medico curante Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel
rapporto medico del 26 agosto 2011 e in quello del 23 maggio 2012 ha posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.22). Disturbo di personalità non specificato (ICD 10: F 60.9). Insonnia (ICD10:F51.0).
Cisti aracnoidale in sede frontale destra con un diametro massimo di 2,5 cm” e fissato un’inabilità al 100% dal gennaio 2011 (doc. AI 9-2/9-3, 28-1).
Infine,
anche il medico curante Dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto
del 20 settembre 2011 e in quello del 14 marzo 2012 ha ripreso la diagnosi della Dr.ssa __________ e della Dr.ssa __________ e indicato un’inabilità
al 100% dal 29 gennaio 2011 (doc. AI 14-1, 25-1).
Le
argomentazioni del legale della RI 1 relative ad un incompleto accertamento
dello stato di salute dell’assicurato e una conseguente violazione del diritto
di essere sentito non meritano dunque accoglimento. In particolare,
l’insorgente lamentava un mancato controllo del livello ematico dell’assicurato
che avrebbe chiarito se egli “assume abitualmente Sertalin 100% o se
dovrebbe essere sottoposto a un trattamento psichiatrico duraturo in una
clinica” (cfr. doc. I, pag. 2).
In sede
di osservazioni al progetto di decisione del 14 settembre 2012 la Dr.ssa __________
del SMR ha nuovamente preso posizione rilevando che l’assicurato è stato
sottoposto a una perizia psichiatrica nel maggio 2011, da parte della Dr.ssa __________,
e nel settembre 2012, da parte del CPAS, e in entrambe le valutazioni è stata
indicata un’inabilità al lavoro completa “da ricondurre agli aspetti di
aggressività presenti con rischio di passaggio all’atto”.
Per
quanto riguarda l’aumento di sertralina il medico del SMR ha ripreso quanto
indicato dalla Dr.ssa __________ circa una controindicazione verso l’aumento di
farmaci attivanti, mentre il perito del CPAS ha proposto una variazione delle
cure (doc. AI 60-1, 9-3, 28-3) ).
In esito
alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene dunque dimostrato,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;
vedi pure D. Cattaneo "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in Le
perizie giudiziarie. Ed. CFPG e Helbing Lichtenhahn, Lugano e Basilea 2008,
pag. 203 seg. - 215 e 277 -), che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro
dal mese di gennaio 2011, ciò che consente l’erogazione di una rendita intera
d’invalidità, a far tempo dal 1° gennaio 2012, come stabilito
dall’amministrazione.
2.8
L’insorgente
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori
approfondimenti medici (doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della RI 1.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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