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Decisione

32.2013.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 giugno 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, lo si

ribadisce, l’insorgente non ha addotto alcunché al fine di provare l’esistenza

di un danno non altrimenti riparabile. Non solo – considerato che egli poteva

e doveva capire che l’intento dell’Ufficio AI era quello di quantificare la sua

effettiva perdita economica dovuta al danno alla salute dopo la comunicazione

del 22 ottobre 2012 con la quale dichiarava uno stipendio annuo quale gerente

della __________ e ritenuto che ha potuto rispondere personalmente l’11 febbraio

2013 alla richiesta d’informazione dell’Ufficio AI del 22 settembre 2012 senza

dover disporre dell’incarto – nemmeno era ravvisabile un interesse all’immediata trasmissione

degli atti. Al contrario, viste le informazioni contraddittorie fornite in

merito al salario percepito e/o che avrebbe percepito, il rifiuto dell’invio immediato

degli atti appariva giustificato dall’istruttoria in corso.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3- Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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