32.2013.82
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13 giugno 2013Italiano20 min
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Numero d'incarto:
32.2013.82
Data decisione, Autorità:
13.06.2013, TCA
Titolo:
Confermata la decisione incidentale con cui l'Ufficio AI ha momentaneamente negato la visione degli atti. L'assicurato non prova l'esistenza di un danno irreparabile. Nella fattispecie neppure é ravvisabile un interesse tutelabile mentre che l'istruttoria giustifica un'iniziale riserbo degli atti
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
OBBLIGO DI COLLABORARE
TRASMISSIONE ATTI
art. 56 LPGA
art. 8 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.82
FS
Lugano
13 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 7 marzo
2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. L’Ufficio
AI – sulla base della perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali
dell’11 ottobre 2007 (doc. AI 59/1-10) e del rapporto medico 23 gennaio 2008
del medico SMR dr. __________ (doc. AI 66/1-2) – con decisioni del 28
maggio e 21 novembre 2008 e del 16 gennaio 2009 ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2006 (doc. AI 73/1-10,
74/1-8 e 76/1-10).
Il
diritto alla rendita intera è stato confermato con comunicazione del 15 ottobre
2009 (doc. AI 80/1-2).
1.2. Nel
mese di ottobre 2012 (doc. AI 85/1) l’Ufficio AI ha intrapreso una revisione
d’ufficio.
In
quest’ambito l’avv. RA 1 (subentrato all’avv. __________; cfr. doc. AI 91/1,
96/1 e 97/1), con lettera 6 febbraio 2013, al fine di determinarsi sulla
domanda di informazioni del 22 gennaio 2013 (doc. AI 87/1-2), ha chiesto
all’Ufficio AI di trasmettergli l’incarto concernente il suo assistito RI 1
(doc. 89/1).
Con
lettera del 19 febbraio 2013 l’Ufficio AI ha invitato l’avv. RA 1 ad attendere
l’emanazione del preavviso di decisione evidenziando che “(…) attualmente la
pratica è in istruttoria. In particolare vi sono alcuni atti in fase di elaborazione,
ed altri che dovranno ancora essere acquisiti. Un esame dell’incar-to allo stadio
attuale non le permetterebbe quindi che una visione alquanto parziale della
situazione. (…)” (doc. AI 98/1).
L’Ufficio
AI – in risposta al messaggio di posta elettronica del 25 febbraio 2013
con il quale lo Studio RA 1 chiedeva ancora la trasmissione dell’incarto (doc.
AI 100/1 –, con lettera del 27 febbraio 2013, richiamato il precedente scritto
del 19 febbraio, ha nuovamente consigliato all’avv. RA 1 di attendere l’emanazione
del preavviso di decisione per rinnovare la richiesta precisando che “(…) la
pratica si trova attualmente in una fase d’istruttoria delicata (…)” (doc.
AI 101/1).
L’avv.
RA 1 – osservato che “(…) secondo la mia esperienza quando la pratica si
trova in una fase delicata di inchiesta è proprio quando è necessario vedere
l’incarto. In particolare non vorrei fosse in corso una perizia senza che mi
sia data la possibilità di porre quesiti o di eventualmente contestare il perito
(…)” (doc. AI 102/1) –, con messaggio di posta elettronica del 1. marzo 2013, ha insistito per avere l’incarto del suo assistito.
1.3. Con
decisione incidentale del 7 marzo 2013 l’Ufficio AI ha rifiutato l’invio degli
atti (doc. B).
1.4. Contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato il presente
ricorso con il quale – lamentando una violazione del diritto di essere sentito con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto di
accoglierlo e di concedergli immediatamente l’accesso agli atti dell’in-carto
AI (comprensivo del diritto di avere le fotocopie). Contestualmente egli ha
chiesto di essere posto al beneficio del-l’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa – rilevato che “(…) il diritto di essere sentito dell’assicurato
protetto dall’art. 29 Cost non è in questo caso stato violato, l’assicurato
avendo la possibilità di esprimersi dopo l’emanazione di un progetto di
decisione, che avviene al termine dell’istruttoria condotta dall’amministrazio-ne,
ossia prima che una decisione formale sia presa (v. punto 17 del ricorso). Nel
presente caso, l’amministrazione ha ritenuto che una visione prematura degli
atti da parte del ricorrente avrebbe potuto compromettere il buon esito
dell’istrutto-ria ed influenzare le dichiarazioni dell’assicurato (…)” (VI)
– l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con
lettera 3 giugno 2013 l’avv. __________ dello Studio RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha rifiutato l’invio degli
atti.
L’insorgente
postula l’accoglimento del ricorso con immediato accesso agli atti dell’incarto
AI.
2.3. Ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e
quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Il ricorso è da inoltrare al com-petente tribunale delle assicurazioni (artt.
57 e 58 LPGA) dal-l’assicurato, legittimato a ricorrere (art. 59 LPGA), entro
30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione o della de-cisione che
non può essere impugnata mediante opposizione (art. 60 cpv. 1 LPGA).
La
decisione con la quale viene rifiutata la visione degli atti va emessa sottoforma
di decisione incidentale non soggetta a opposizione e direttamente impugnabile
davanti al TCA (SVR 1996 IV Nr. 68 pag. 199; cfr. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna
2010, § 24, nota marginale 1464 pag. 279 e Kieser, ATSG
– Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660
e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali
e dottrinali).
L’assicuratore
può subordinare a una domanda scritta la consultazione degli atti (art. 8 cpv.
1 OPGA) e l’avente diritto può pretendere in ogni tempo la visione degli stessi
(DTF 132 V 387 consid. 6.2 pag. 391; Müller, op. cit., note marginali 1461-1462
pag. 278 e Kieser, op. cit., ad art. 42 n. 14 pag. 534 e n. 27-31 pag. 538-539
e ad art 47 n. 21-25 pag. 599-600).
Presupposto
per un ricorso contro una decisione incidentale con la quale viene rifiutato il
diritto alla visione degli atti è l’esistenza di un danno non altrimenti riparabile
(in questo senso, nella DTF 138 V 271, chiamata a pronunciarsi circa
la deferibilità al Tribunale federale di giudizi cantonali e del Tribunale
amministrativo federale su ricorsi contro decisioni degli uffici AI concernenti
l’allestimento di perizie mediche nella misura in cui non sono stati esaminati
motivi di ricusa, l’Alta Corte ha rilevato che l’ordine di predisporre una
perizia costituisce una decisione incidentale impugnabile, tra l’altro, solo se
provoca un danno non altrimenti riparabile: “(…) Bei der Anordnung des Gutachtens handelt es sich um eine Zwischenverfügung
(Art. 55 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 und Art. 46 VwVG [SR
172.021]). Eine solche kann unter anderem dann angefochten werden, wenn sie
einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 46 Abs. 1 lit. a
VwVG, BGE 132 V 93 E. 6.1 S. 106). (…)” (DTF 138 V 271 consid. 1.2.1) precisando che “(…) 3.1 Beim
Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils wird der Regelfall der
Nichtanfechtbarkeit einer Zwischenverfügung durchbrochen. Damit sollen Lücken
im Individualrechtsschutz verhindert werden. Unter dem Blickwinkel der Verfahrensgrundrechte
genügt es, wenn eine Instanz im funktionellen Instanzenzug die Verfahrensgarantien
nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 ff. BV sowie effektiven Rechtsschutz im
Einzelfall gewährleistet (vgl. BGE 122 V 47 E. 3 S. 54). Art. 6 EMRK gewährt
den Zugang zu einem Gericht, aber kein Recht auf eine zweite Instanz (MARK E.
VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. Aufl. 1999, S.
454 Rz. 693; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und
die Schweiz, 2. Aufl. 1999, S. 162 f.). Ferner geht das Recht auf wirksame Beschwerde
gemäss Art. 13 EMRK in den (unter verschiedenen Aspekten) weitergehenden
Erfordernissen des Art. 6 Ziff. 1 EMRK auf (BGE 137 I 128 E. 4.4.3 S. 133; FROWEIN/PEUKERT,
EMRK-Kommentar, 3. Aufl. 2009, N. 10 zu Art. 6 EMRK). Erfordert kein drohender
unumkehrbarer Nachteil einen gerichtlichen Zwischenentscheid, so ist auch die
Rechtsweggarantie des Art. 29a BV nicht tangiert. Ebenso garantiert Art. 6
Ziff. 1 EMRK den Zugang zu Rechtsmittelinstanzen nur im Rahmen einer gegebenen
Zuständigkeit (vgl. VILLIGER, a.a.O., S. 273 Rz. 430). (…)” (DTF 138 V 271 consid. 3.1 pag.
278)).
Al
riguardo Müller, dopo aver indicato espressamente la decisione di rifiuto di
visionare gli atti quale esempio di decisione incidentale (Müller, op. cit.,
nota marginale 2210 pag. 433), rileva che “(…) die Zwischenverfügungen sind
mit Beschwerde beim kantonalen Versicherungsgericht anfechtbar. Voraus-setzung
ist ein nicht wieder gutzumachender Nachteil (siehe dazu KIESER, Kommentar,
Rz 10 zu Art. 56), wobei ein recht-licher und nicht bloss faktischer Nachteil
verlangt wird und somit auch nicht mit einem für die Beschwerde führende Partei
günstigen Endentscheid nicht oder nicht vollständig behebbar ist (vgl. BGE 134
III 190 E. 2.1; BGE 133 V 645 E. 2.1). Die
Beschwerdefrist beträgt nicht 10, sondern 30 Tage (vgl. BGE 132 V 418 ff.).
(…)” (Müller, op. cit., nota marginale 2212 pag.
433).
Dal
canto suo Kieser osserva che “(…) damit steht die Beschwerde bei prozess-
und verfahrensleitenden Verfügungen nur offen, wenn andernfalls ein nicht wieder gutzumachender Nachteil resultiert. Dabei genügt ein tatsächlicher Nachteil, welcher
freilich dann nicht gegeben ist, wenn mit der Anfech-tung der Zwischenentscheids eine Verlängerung oder Verteuerung
des Verfahrens vermieden werden soll (vgl. BGE 120 Ib 100). Ob ein
entsprechender Nachteil gegeben ist, wird anhand verschiedener Kriterien
beurteilt, wobei jenes Merkmal herangezogen wird, welches dem angefochtenen
Entscheid am besten entspricht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann
ein solcher Nachteil auch gegeben sein, wenn er durch ein für die Partei
günstiges Endurteil voll-ständig beseitigt würde (vgl. BGE 124 V 87; Zusammenfassung
der weiteren Rechtsprechung bei SCARTAZZINI, 318 ff.).
Bejaht wird ein solcher Nachteil etwa, wenn die Frage der Befangenheit der
Sachverständigen Person umstritten ist (vgl. SVR 2001 IV Nr. 14; zur
Notwendigkeit, bei entsprechenden Einwänden eine Verfügung zu erlassen, vgl
ATSG-Kommentar, Art. 44 N 22), wenn es um die Abnahme eines gefährdeten
Beweismittels geht (vgl. ZAK 1988 524) oder wenn die Gewährung der
unentgeltlichen Vertretung strittig ist (vgl BGE 100 V 62 f.). Bei Sistierungsverfügungen wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichts der nicht wieder
gutzumachende Nachteil in der Regel verneint (vgl. SVR 1996 IV Nr. 93, 1997 ALV
Nr. 84). (…)” (Kieser, op. cit., ad art 56 n. 10 pag. 705).
2.4. Nella
fattispecie dagli atti risulta quanto segue.
Con
lettera del 22 ottobre 2012 – in ossequio all’obbligo di informare evidenziato tanto nella
comunicazione del 15 ottobre 2009 quanto nella decisione del 9 settembre 2010
con cui è stato confermato il diritto alla rendita intera (cfr. doc. AI 80/1-2
e 82/1-4); in particolare laddove è evidenziato che deve essere comunicato
all’Ufficio Invalidità tempestivamente il cambiamento delle entrate o delle
condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lavorativa – l’assicurato
ha comunicato all’amministrazione che “(…) tengo la gerenza della ditta __________
che ora si chiama __________, vi tengo presente che prendo come paga all’anno
di CHF 1'000.--. (...)” (doc. AI 84/1).
Con
scritti 26 ottobre 2012 e 10 gennaio 2013, nell’ambito della revisione intrapresa
d’ufficio, l’Ufficio AI ha trasmesso all’avv. __________, all’epoca patrocinatore
dell’insorgente, il questionario relativo alla revisione della rendita
d’invalidità (doc. AI 85/1 e il formulario riempito dall’assicurato l’8 novembre
2012 sub doc. AI 85/2-5) e la copia del richiamo del questionario medico trasmesso
al dr. __________ il 12 novembre 2012 (doc. AI 86/1-2 e il rapporto sulla
revisione delle prestazioni del 23 gennaio 2013 sub doc. AI 88/1-6).
Con
lettera del 22 gennaio 2013 (doc. AI 87/1-2), sempre inviata all’avv. __________,
l’Ufficio AI ha trasmesso una richiesta informazioni del seguente tenore:
"
(…)
allo scopo di completare gli atti in fase
d’istruttoria, necessitiamo acquisire i dati economici relativi all’attività
accessoria dell’assicurato ed alcune informazioni supplementari e più
precisamente:
1. Tipo dell’attività accessoria;
2 Genere dell’attività svolta (ripartizione
oraria tra lavoro direttivo e attività operative – indicare in che percentuale
sono svolte le singole mansioni sull’arco della giornata e della settimana –
DARE INDICAZIONI PRECISE);
3. Conti annuali (ossia bilanci, conti economici
e relativi allegati), le dichiarazioni fiscali e le notifiche di tassazione
dall’inizio dell’attività ad oggi;
4. in quali percentuali sono ancora svolte le
diverse mansioni indicate al punto 2.
Si precisa che lo scopo prioritario dell’assicurazione
invalidità è quello di reinserire gli assicurati nel mondo del lavoro. La
summenzionata documentazione è indispensabile allo scopo di quantificare la
perdita economica dovuta al danno alla salute e conseguentemente valutare le
eventuali possibilità reintegrative nell’azienda oppure il altre attività.
Ricordiamo che l’assicurato e i suoi congiunti devono
collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione
sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente
tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire
le prestazioni assicurative (Art. 28 LPGA).
(…)" (doc. AI 87/1)
Con
lettera 11 febbraio 2013 l’assicurato ha così risposto alla richiesta
d’informazione del 22 gennaio 2013:
"
(…)
In riferimento alla Vostra lettera del 22 gennaio u.s.
posso sicuramente rispondere alle domande affinché possiate completare la fase
istruttoria sul mio conto:
1. Presto il mio nome quale titolare di una
ditta di pulizia, __________, di __________
2 Non svolgo alcuna attività lavorativa, né
tecnicamente, né amministrativamente.
3. Attualmente, non percepisco alcun stipendio;
in futuro è stata concordata una quota di 1’000.-- fr. annui, probabilmente a
partire da agosto p.v.
Vi
informerò tempestivamente appena la data sarà fissata definitivamente.
4. Allo 0% come indicato al punto 2. Il mio
stato di salute, come certificato dai miei medici curanti e come in ogni
momento posso dimostrare personalmente non mi permette di svolgere qualsivoglia
attività lavorativa.
(…)" (doc. AI 92/1)
Come
visto sopra, oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha
rifiutato l’invio degli atti (cfr. consid. 2.2).
Deve
innanzitutto essere rilevato che l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione,
neppure un indizio e tantomeno una prova, circa l’esistenza di un danno non
altrimenti riparabile da lui subìto a causa della decisione incidentale qui impugnata.
Va
qui ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Già
solo per questa ragione (assenza totale della prova di un danno non altrimenti
riparabile), conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), il
ricorso deve dunque essere respinto.
Al
riguardo va qui ancora evidenziato che, nel commento agli art. 92 e 93 della
LTF che regolano le decisioni pregiudiziali e incidentali nella procedura di
ricorso, circa la motivazione del danno irreparabile, Donzallaz rileva che “(…)
Savoir si un acte crée ou non un dommage irréparable
est une question de droit qui doit être examinée d’office par le Tribunal
fédéral au titre de conditions de recevabilité du recours. Selon la jurisprudence,
il appartient pourtant au recourant d’alléguer et d’établir la possibilité que
la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui ne
fasse d’emblée aucun doute (…)” (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna
2008, ad art. 92 e 93, nota marginale 3335 pag. 1241).
Nel
caso in esame l’insorgente –
seppur rappresentato da un avvocato – non si è confrontato in maniera adeguata
con tale requisito né ha invocato e tantomeno sostanziato l’esistenza di un
danno irreparabile.
Nella
misura in cui si volesse, per pura ipotesi di lavoro, ammettere che
l’insorgente faccia valere l’esistenza di un danno non altrimenti riparabile
laddove adduce che senza la visione dell’incarto egli non era in grado né di
rispondere né di giudicare la fondatezza delle domande postegli
dall’amministrazio-ne nella succitata lettera del 22 gennaio 2013 – con il
ricorso egli sostiene infatti che “(…) 11. Il diritto di far amministrare
delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il
mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda
sia formulata nelle forme e nei tempi prescritti (2C_395/2011 consid. 2.1)8.
12. A tale proposito si fa notare che la richiesta di informazioni avanzata
con lettera 22 gennaio 2013, non permetteva nemmeno di valutare la fondatezza o
meno della richiesta stessa. 13. Le ragioni a fondamento di una richiesta di
informazioni, così la richiesta di prove in ambito giudiziario, devono essere
chiare, circoscritte e giustificate, o quanto meno conosciute da colui le cui
informazioni riguardano. 14. In caso contrario si cade nell’ambito di una
fishing expedition, per altro non ammessa. 15. Un accesso agli atti si rileva
quindi del tutto giustificato per poter indagare la fondatezza di un
informazione. (…)” (I) – valgono le seguenti considerazioni.
Con
la prima domanda del 6 febbraio 2013 (comunicando di essere subentrato all’avv.
__________ e riferendosi espressamente alla richiesta d’informazioni del 22
gennaio 2013) l’avv. RA 1 ha chiesto la trasmissione dell’incarto onde potersi
determinare e fornire le informazioni richieste (cfr. doc. AI 89/1).
Ora,
vista la sua comunicazione del 22 ottobre 2012 e il tenore delle conseguenti
domande formulategli il 22 gennaio 2013 (doc. AI 84/1 e 87/1-2 entrambi sopra
riprodotti in esteso), all’insorgente, patrocinato da un avvocato, non poteva
sfuggire che l’intento dell’Ufficio AI era quello di quantificare (nell’ambito
della procedura di revisione intrapresa d’ufficio) la sua effettiva perdita
economica dovuta al danno alla salute ritenuta l’entrata di fr. 1'000.-- annui
da lui stesso spontaneamente dichiarata.
In
ogni caso, la necessità di poter disporre degli atti del suo incarto onde
potersi determinare e fornire le informazioni richieste (cfr. doc. AI 89/1), è
stata di fatto superata dal fatto che già l’11 febbraio 2013 l’insorgente ha
risposto personalmente alle domande postegli (cfr. doc. AI 92/1 sopra riprodotto
in esteso).
In
questo senso non è ravvisabile alcun interesse tutelabile nelle successive richieste
di trasmissione degli atti formulate il 25 febbraio e il 1. marzo 2013 (doc. AI
100/1 e 102/1).
Per
completezza giova qui formulare infine ancora le seguenti considerazioni.
Per
quanto attiene il paventato rischio che fosse “(…) in corso una perizia
senza che mi sia data la possibilità di porre quesiti o di eventualmente
contestare il perito (…)” (doc. AI 102/1) – a prescindere dal fatto
che essendo patrocinato da un legale vi è da presupporre la conoscenza della
giurisprudenza federale di cui alle DTF 137 V 210 e 138 V 271 –, va qui
ribadito che già il 10 gennaio 2013 l’Ufficio AI aveva trasmesso in copia al
precedente patrocinatore, l’avv. __________, il richiamo del questionario
medico trasmesso al dr. __________ e, pertanto, nemmeno vi erano fondati motivi
per temere uno scorretto agire da parte dell’amministrazione.
Inoltre
– a differenza della fattispecie decisa dal Tribunale amministrativo
del Canton __________ nella sopra citata sentenza del 31 agosto 1995 pubblicata
in SVR 1996 IV Nr. 68 pag. 199 (in quell’evenienza la procedura di accertamento
durava già da 13 mesi, nessuna circostanza particolare si opponeva alla trasmissione
degli atti richiesti, la perizia predisposta per l’accertamento della capacità
lavorativa era già stata sicuramente resa ed era pertanto dato un interesse ad
una tempestiva visione degli atti) – nel caso concreto la procedura di revisione
d’ufficio é stata avviata il 26 ottobre 2012 (doc. AI 85/1) e allorquando il 6
febbraio 2013 l’avv. RA 1 ha chiesto per la prima volta la trasmissione degli
atti (doc. AI 89/1) l’istruttoria era da poco iniziata.
Del
resto, viste le contraddittorie informazioni rese – con lettera 22 ottobre 2012 ha dichiarato di prendere una paga annua di fr 1'000.-- (cfr. doc. AI 84/1), nel questionario
relativo alla revisione della rendita dell’8 novembre 2012 non ha dichiarato
alcun reddito (cfr. doc. AI 85/2-5) e nella lettera dell’11 febbraio 2013 ha risposto di non percepire alcun stipendio precisando che una quota annua di fr. 1'000.-- è
stata concordata per il futuro probabilmente a partire dall’agosto 2013 (cfr.
doc. 92/1) –, ai fini dell’istruttoria e onde poter pervenire alla verità, un
iniziale riserbo degli atti per poter fare chiarezza circa l’entità e l’inizio
di un eventuale reddito dell’insorgente appare giustificato.
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.6. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, lo si
ribadisce, l’insorgente non ha addotto alcunché al fine di provare l’esistenza
di un danno non altrimenti riparabile. Non solo – considerato che egli poteva
e doveva capire che l’intento dell’Ufficio AI era quello di quantificare la sua
effettiva perdita economica dovuta al danno alla salute dopo la comunicazione
del 22 ottobre 2012 con la quale dichiarava uno stipendio annuo quale gerente
della __________ e ritenuto che ha potuto rispondere personalmente l’11 febbraio
2013 alla richiesta d’informazione dell’Ufficio AI del 22 settembre 2012 senza
dover disporre dell’incarto – nemmeno era ravvisabile un interesse all’immediata trasmissione
degli atti. Al contrario, viste le informazioni contraddittorie fornite in
merito al salario percepito e/o che avrebbe percepito, il rifiuto dell’invio immediato
degli atti appariva giustificato dall’istruttoria in corso.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del
gratuito patrocinio è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3- Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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