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Decisione

32.2013.86

Richiesta di una rendita d'invalidità. Conferma del metodo utilizzato. La ricorrente deve essere considerata quale casalinga. Non vi sono motivi per scostarsi dall'inchiesta a domicilio

16 gennaio 2014Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti articolari

sono conservati come pure lo strato cartilagineo di questa articolazione

bilateralmente.

Nell’osso ileo a

destra si trova inoltre un piccolo emangioma.

Non indizi per

alterazioni delle parti molli attorno al sacro – iliaco.

Conclusioni:

iniziale discopatia e

lieve irritazione della faccetta L4-L5.

Non radicolopatia.

Alterazioni ossee periarticolari sacro – iliache di tipo cronico o di vecchia

data.

Articolazione stessa

conservata.” (doc. AI 45-3)

Il

6 febbraio 2013 il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna,

posta la diagnosi di dolori lombari irradianti all’arto inferiore sinistro di

lunga data, di natura non radicolare, discopatia ed iniziale spondilartrosi

L4/5, sclerosi ossea sacroiliaca dx>sx, moderata sindrome infiammatoria

(2008 e 2011), stato dopo BP gastrointestinale (2012) ha affermato:

" (…)

Ricordo che avevo già

visto la paz. 11 anni fa per dolori irradianti all’arto inferiore sx. Da allora

ha sempre avuto dolori più o meno forti e uguali, presenti tutti i giorni,

d’intensità fluttuante. Anche di notte si sveglia talvolta e deve cambiare

posizione. Inoltre non può stare a lungo in piedi o seduta. Le algie sono

localizzate in zona lombosacrale a sx, nella natica fino sul parte posteriore

della coscia sx. Riferisce talvolta di cedimenti del ginocchio sx. Se sta tanto

ferma le si blocca la gamba. Le algie irradiano lateralmente/prossimalmente

fino a metà coscia. Riesce a piegarsi ma con dolori fa più fatica a camminare

in discesa che non in salita. In piano può camminare alcuni km. Le fa male

anche l’osso sacro per cui deve sedersi sul fianco. Dal lato terapeutico ha

provato a fare massaggi e piscina, con un certo beneficio ma solo sul momento.

Anche il Voltaren e il Ponstan sono efficaci ma solo sul momento.

(…)

Esami complementari:

RMN della colonna lombare del 31.01.2013: nel referto è descritto una iniziale

discopatia L4/5 ed irritazione delle faccette articolari L4/5. Inoltre sclerosi

ossea sottocondrale a livello delle articolazioni sacroiliache dx>sx.

Discussione: Per

quanto riguarda la sintomatologia dolorosa, questa si sovrappone perfettamente

a quella già riscontrata 10 anni fa. Rispetto ad allora vi è ora una iniziale

discopatia e segni di irritazione delle faccette articolari posteriori L4/5. La

leggera deformazione a cuneo della vertebra Th 12 era per contro già presente

ed è da riferire ad esiti di una lieve distrofia di Scheuermann.

Dai tuoi esami di

laboratori del 13.02 e 1.03.2008 (con riserva sulla data di quest’ultimo esame)

risulta una lieve sindrome infiammatoria, che non riesco tuttavia a mettere in

relazione alla clinica o alla diagnostica per immagine. Un’affezione

infiammatoria delle sacroiliache è praticamente esclusa dall’esame RMN.

Da parte mia ho

consigliato di continuare con delle misure di ginnastica vertebrale posturale.

Attualmente non vedo l’indicazione per una terapia di infiltrazioni mirate

(peridurale, peri-radicolare o faccettaria) né eventualmente un approccio

chirurgico.”

(doc. AI 45-4/5)

Il

20 marzo 2013 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:

" (…)

Si prende visione del

rapporto medico del Dr. __________ con data 06.02.2013.

Nel rapporto medico

viene citato: “Per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa, questa si

sovrappone perfettamente a quella già riscontrata 10 anni fa. Rispetto ad

allora vi è una iniziale discopatia e segni di irritazione delle faccette

articolari…”.

Viene consigliata

terapia conservativa.

Non sono quindi

documentati segni, sintomi, diagnosi e/o un’evoluzione clinica oggettiva che

possano determinare una modificazione di quanto già definito nel rapporto SMR

del 09.05.2012.” (doc. AI 47-1)

Pendente

causa, l’insorgente ha prodotto uno scritto del 28 febbraio 2013 del dr. med. __________

al medico curante dell’assicurata, dr. med. __________, da cui emerge:

" (…)

Diagnosi: Dolori

lombari irradianti all’arto inferiore sx da lunga data, di natura non

radicolare.

Discopatia

ed iniziale spondilartrosi L4/5.

Sclerosi

ossea sacroiliaca dx>sx.

Moderata

sindrome infiammatoria (2008 e 2011).

St.d.BP

gastrointestinale (2012).

Discussione: Ti allego una copia degli esami di

laboratorio eseguiti dal Dr. __________, da cui non risultano indizi sospetti

per un’affezione reumatica infiammatoria o metabolica. Per quanto riguarda la

sintomatologia della paz. si tratta dunque con ogni probabilità di un disturbo

degenerativo nel quadro di una discopatia e spondilartrosi L4/5.

La

terapia di scelta è dunque principalmente di tipo fisiatrico-riabilitativo, con

una ginnastica e rinforzo muscolare in de-lordosi. Il secondo passo

consisterebbe in una terapia infiltrativa, al limite in una terapia di

radiofrequenze.

Ho

dunque sentito telefonicamente la paz. a cui ho spedito una ricetta di

fisioterapia. Nel caso ciò non fosse sufficiente, prenderà appuntamento da te in

seguito. Da parte mia non sono in seguito previsti ulteriori controlli, resto

tuttavia a tua disposizione per ulteriori eventuali informazioni o per

rivalutare la paz.” (doc. L).

8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri

di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid.

dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria

(in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale

cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi

stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico

dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

9. In

concreto, alla luce della suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio dei rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in

dubbio la conclusione cui è giunto il medico SMR, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali appena

rammentati.

Il

dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurata ed ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a

sua disposizione valutando la capacità lavorativa e nelle mansioni di casalinga

della ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita

effettuata (doc. AI 21-1).

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Il

TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I

1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti). Nel caso di specie, il referto del medico SMR risponde alle

condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando precedente.

Il rapporto

del dr. med. __________ è il risultato di un esame clinico al termine del

quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi

lamentati dall’assicurata, e sulla base della documentazione medica prodotta,

ha reso la sua attenta valutazione sulla capacità lavorativa e nelle mansioni

di casalinga dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti

funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica allegata al referto

(cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).

A

questo proposito va rammentato che nella sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio

2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59

cpv. 2bis LAI che regola i

servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato

che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche

se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

L’Alta

Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che

scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono

nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la

valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi,

grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(sentenza 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Nel

caso di specie il dr. med. __________ ha visitato la ricorrente e, dopo aver

allestito il rapporto medico nel quale ha descritto l’anamnesi, i disturbi

soggettivi e lo status, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale

cronica su alterazioni statico degenerative multi segmentali ed ha accertato

un’incapacità del 20% come casalinga e/o in attività adatta allo stato di

salute e rispettosa dei limiti funzionali.

I

successivi certificati medici del 6 febbraio 2013 (doc. D) e del 28 febbraio

2013 (doc. L), del dr. med. __________ e la risonanza magnetica della colonna

lombare effettuata il 28 gennaio 2013, le cui conclusioni sono state riassunte

dalla dr.ssa med. __________ (doc. C), non sono atti a sovvertire le

conclusioni del medico SMR.

Il

dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, che non si esprime né

sulla capacità lavorativa della ricorrente né sulla capacità di effettuare le

mansioni di casalinga, ha affermato che “per quanto riguarda la

sintomatologia dolorosa questa si sovrappone perfettamente a quella già

riscontrata 10 anni fa” (doc. D, sottolineatura del redattore). Egli,

pur diagnosticando una moderata sindrome infiammatoria peraltro già presente

dal 2008 e 2011 (doc. L), ha comunque escluso un’affezione infiammatoria delle

sacroiliache (doc. D) ed ha evidenziato che “la leggera deformazione a cuneo

della vertebra Th 12 era per contro già presente ed è da riferire ad

esiti di una lieve distrofia di Scheuermann” (doc. D, sottolineatura del

redattore).

Certo,

rispetto ad allora, vi è una “iniziale discopatia e segni di irritazioni

delle faccette articolari posteriori L4/5” (doc. D), e meglio, “con ogni

probabilità”, “un disturbo degenerativo nel quadro di una discopatia e

spondilartrosi L4/5” (doc. L), come del resto confermato anche dalla dr.ssa

med. __________ la quale il 31 gennaio 2013 aveva diagnosticato, oltre ad “alterazioni

ossee periarticolari sacro – iliache di tipo cronico o di vecchia data”,

un’”iniziale discopatia e lieve irritazione della faccetta L4-L5” (doc.

C).

Tuttavia,

il medesimo dr. med. __________ ha concluso affermando di aver consigliato all’interessata

“di continuare con delle misure di ginnastica vertebrale posturale.

Attualmente non vedo l’indicazione per una terapia di infiltrazioni mirate

(peridurale, peri-radicolare o faccettaria)” (doc. D) e di averle spedito

una ricetta per la fisioterapia poiché la terapia scelta “è dunque

principalmente di tipo fisiatrico-riabilitativo, con una ginnastica e rinforzo

muscolare in de-lordosi” (doc. L). Ciò a conferma della sostanziale

stazionarietà del suo stato di salute (da rilevare che la discopatia è “ogni

malattia che colpisce i dischi intervertebrali” [cfr. dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/discopatia.shtml]).

Del

resto nel caso di specie l’insorgente è affetta da una discopatia alle fasi

iniziali, con “segni di irritazione delle faccette articolari posteriori

L4/5”, che non risulta essersi (ancora) sviluppata in un’ernia discale e

già il medico curante, dr. med. __________, in data 13 ottobre 2011, aveva

accertato la presenza di una sindrome lombovertebrale cronica con irradiazione

e sciatalgia recidivante L5 a sinistra (doc. AI 8-1) che il medico SMR, dr.

med. __________, aveva preso in considerazione (cfr. doc. AI 21-6).

Quest’ultimo,

preso atto della citata documentazione, ha del resto confermato che non sono

documentati “segni, sintomi, diagnosi e/o un’evoluzione clinica oggettiva

che possano determinare una modificazione di quanto già definito nel rapporto

SMR (…)” (doc. AI 47-1).

In

queste condizioni la valutazione del 9 maggio 2012 va confermata.

La

richiesta dell’insorgente di un approfondimento peritale o di ulteriori

accertamenti medici va di conseguenza respinta.

Va

a questo proposito evidenziato che conformemente alla co-stante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

10. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, come si é visto (cfr. consid. 3), è stabilita confrontando le

singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori

che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova

versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di

garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097,

corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una nuova

ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un

massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile

a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione)

prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti,

lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Le

cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione)

dispongono:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta."

Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:

"

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento

della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro

nell'ambito domestico."

La

nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:

"

In virtù dell’obbligo di

ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile

a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).

Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al

riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che –

in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235.

consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora

TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144

consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

11.

Nella

fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta, eseguita il 27 novembre 2012 (cfr. doc. AI 23-1 con doc.

AI 24-2). Il relativo rapporto è stato allestito il 28 novembre 2012 (doc. AI 23-1)

ed ha il seguente tenore:

" (…)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5.

percentuale degli impedimenti

0.

percentuale di invalidità

0.

Organizza e programma l’attività domestica con le

capacità di sempre.

5.2

Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

30.

percentuale degli impedimenti

10.

percentuale di invalidità

3.

Attende lei stessa alla preparazione dei pasti, visto

che il marito arriva tardi, aggiunge la signora, e non può pertanto contare

sulla sua collaborazione, almeno nell’attività culinaria.

A differenza di un tempo però, evita di cimentarsi in

pietanze elaborate, nella preparazione di lasagne e polenta per esempio, piatti

che le imporrebbero di rimanere a lungo davanti al piano di lavoro.

I bambini tolgono il loro piatto dal tavolo, quando

viene loro detto, e la aiutano ad apparecchiare; quando però deve inserire o

estrarre il vasellame in lavastoviglie, è infastidita dall’assumere la postura

semiflessa in modo ripetuto.

La pulizia a fondo della cucina è stata eseguita per un

certo periodo dall’aiuto domiciliare, assunto 4 ore alla settimana; questo sino

a quando la cassa malati le ha riconosciuto il rimborso spese, poi vi ha dovuto

rinunciare poiché, aggiunge, non può permettersi di remunerare personale

esterno.

Salire sulla scaletta e rigovernare a fondo i pensili

sono compiti di cui si fa carico con minore regolarità rispetto a prima, ma

oltremodo da sola, visto che oggi non dispone di alcuna collaborazione.

Per la definizione del grado di impedimento si terrà

conto prioritariamente dei limiti funzionali indicati nell’esame di

funzionalità peritale; quivi è descritta una capacità lievemente ridotta nel

salire e scendere le scale, mentre una capacità normale nell’eseguire lavori

con le braccia alzate e in rotazione; ritengo pertanto, che si possa tener

conto unicamente di una diminuzione di rendimento dovuta, appunto, alla

distribuzione del lavoro sull’arco della settimana.

Dai famigliari, infine, è esigibile una parziale

collaborazione nel disbrigo.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

15.

percentuale degli impedimenti

40.

percentuale di invalidità

6.

Dovrebbe passare l’aspirapolvere tutti i giorni, spiega

la signora, ma si tratta di un compito gravoso, né vi si può dedicare in modo

continuativo; così “fa a tappe”, lavorando per un po` e facendo poi una pausa,

tanto che per concludere la pulizia dei pavimenti impiega un’intera giornata.

L’aiuto domiciliare, aggiunge, era assai utile da

questo punto di vista, poiché almeno due giorni a settimana le rigovernava a

fondo i pavimenti e si dedicava anche alla pulizia dei vetri: in tal modo la

sollevava un po’ dall’impegno.

Anche inserire i fix nei materassi e cambiare i piumoni

è attività che cerca di delegare ai figli, almeno togliere la fodera, perché

inserire quella pulita è un’operazione che ancora non sono in grado di fare,

aggiunge.

Nel complesso, senza la collaborazione regolare del

marito e quella dell’operatrice domiciliare, “ha lasciato andare la casa”. Il

rigoverno dei vetri – che sono molti come ho modo io stessa di appurare – non è

attività che può eseguire regolarmente, ma solo poco alla volta.

L’appartamento è ampio, né l’assicurata riesce a far

capo ad aiuti regolari, per quanto una minima collaborazione del marito appaia

esigibile.

Le dichiarazioni sono coerenti, nel complesso, con il

quadro medico dei limiti funzionali, ma si può altresì considerare come la

signora – cosa che peraltro fa – sia nella condizione di distribuire il lavoro

alternando delle pause. Valutando l’uno e l’altro aspetto, quello degli

impedimenti e quello del diminuito rendimento dovuto alla distribuzione del

lavoro, propongo una percentuale non superiore al 40%.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10.

percentuale degli impedimenti

20.

percentuale di invalidità

2.

Si occupa della spesa giornaliera, che può effettuare

mediante il proprio mezzo o anche a piedi, a dipendenza del carico: se si

tratta del pane può portarlo senza problemi, mentre se acquista beni di prima

necessità deve servirsi dell’auto, aggiunge la signora.

Capita però che si occupi della spesa voluminosa due

volte al mese insieme al marito, talvolta recandosi presso supermercati oltre

confine; si tratta di un’abitudine adottata da diversi anni, ma che ora è

divenuta importante, dato che non sarebbe in grado di portare pesi eccessivi:

anche spingere il carrello può risultare troppo gravoso, così come riporre la

bottiglieria e trasportare dall’auto alla casa le borse della spesa.

La contabilità domestica è eseguita da entrambi, senza

che l’assicurata ravveda in essa alcuna difficoltà.

Le abitudini di acquisto non sono cambiate, tuttavia si

può considerare, accanto all’esigibilità di una parziale collaborazione da

parte del consorte, che la signora necessiti di aiuto nel trasporto dei pesi.

Di qui la percentuale proposta.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15.

percentuale degli impedimenti

30.

percentuale di invalidità

4.5

Buona parte del bucato è lavato in casa mentre per le

lenzuola ricorre alla lavatrice condominiale; in questo caso il marito, se i

figli sono svegli, si occupa del trasporto in lavanderia prima di uscire per

andare al lavoro. La signora ammette una sostanziale autonomia nel lavaggio dei

tanti indumenti e la capacità, per quanto si tratti di una “trentina di

lavatrici alla settimana”, di stendere con sufficiente autonomia; si serve

comunque d’abitudine dell’asciugatrice personale, visto che la lavanderia

dispone solo dell’essicatoio.

Stira l’essenziale, ammettendo di aver perso da anni

l’abitudine di stirare asciugamani, lenzuola e jeans; si tratta comunque sempre

di un lavoro di almeno 2 ore settimanali. Si dedica infatti agli indumenti che

richiedono una minima stiratura, attività che distribuisce sull’arco della

settimana ma limitando l’impegno ad una mezz’oretta al giorno. Talvolta alterna

la postura, evitando così di rimanere troppo in piedi e troppo seduta.

Anche sostenere il ferro e “schiacciarlo

sull’indumento” può risultare gravoso, aggiunge l’assicurata.

Di attività come maglia, uncinetto e cucito non si è

mai occupata.

Per quanto l’assicurata possa usufruire di

elettrodomestici propri e distribuisca lo stiro sull’arco della settimana,

occorre comunque tenere conto del carico di lavoro che resta importante dato il

nucleo e la tenera età dei figli. La percentuale considerata, che valuta

nondimeno la collaborazione dei famigliari laddove possibile, tiene conto anche

di questi aspetti e del ridotto rendimento.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20.

percentuale degli impedimenti

20.

percentuale di invalidità

4.

Tutti i bambini seguono corsi di nuoto presso la

piscina comunale di __________, __________ cinque volte alla settimana, __________

e __________ quattro, e __________ una volta; lei e il marito si alternano nel

portarli e andarli a riprendere, una situazione che comporta una certo impegno

e diversi indumenti da lavare, ammette la signora.

Per gli accompagnamenti a scuola, tuttora necessari, è

più comoda, poiché gli istituti scolastici distano 100 metri circa dall’abitazione. Nelle cure invece, per quanto i bambini cerchino di essere autonomi,

è ancora importante il suo aiuto, soprattutto con __________ e __________ (i

maggiori sono indipendenti): con il figlio si rende disponibile il marito, ma è

lei che lava i capelli e si occupa della doccia di __________. In questi ambiti

la signora descrive un impegno ancora presente, ma anche la fatica

nell’eseguire operazioni che implicano l’assunzione di posture inergonomiche.

Al momento di prendere in braccio la piccola, poi, si siede evitando così di

fare sforzi.

Le riunioni scolastiche infine, sono previste due

l’anno: talvolta vi partecipa, ma quando non se la sente, viene sostituita dal

marito. Alle passeggiate invece, non partecipa più, una situazione che si

verifica di tanto in tanto.

La signora non ha descritto impedimenti particolari ma,

nel complesso, fatica e sovraccarico; la percentuale tiene conto dunque di

questi aspetti, ma anche dell’esigibilità, da parte del consorte, di sostituirla

laddove possibile.

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di

utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

5.

percentuale degli impedimenti

30.

percentuale di invalidità

1.5

L’assicurata descrive il proprio impegno __________,

impegno di carattere organizzativo, ma anche nell’esecuzione di piccoli

lavoretti di decoupage. In questo ambito era attiva e propositiva sino a

quattro anni orsono (l’assemblea si riuniva una volta al mese), ma ora non se

la sente di partecipare al mercatino natalizio, per esempio, o ad altre

iniziative dell’Associazione. Evita anche di fare il decoupage per sé,

perché le richiederebbe di rimanere seduta troppo a lungo.

Per quel che riguarda gli animaletti domestici, lascia

che sia il marito a pulire la voliera (dove tiene le cocorite) così come ha

fatto sempre. Quando si tratta invece di pulire l’acquario, cosa che fa ogni

mese e mezzo, offre la propria collaborazione nel cambio dell’acqua, ma

attendendo che sia il consorte a togliere quella sporca; la sostituzione

dell’acqua pulita è eseguita invece dall’assicurata, poco alla volta, mediante

un secchio.

La sabbietta del gatto, infine, eliminata ogni tre

settimane, è un compito lasciato in parte al marito; quest’ultimo elimina

quella sporca, mentre l’assicurata aggiunge la sabbia pulita.

Nonostante le difficoltà permane l’impegno, per quanto

si debba ammettere come talune attività creative possano risultare faticose e

rallentate nell’esecuzione.

A parte un certo rallentamento tuttavia, ci si può

attendere che il consorte fornisca collaborazione nelle cure agli animali.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

21%

■ Chi esegue

i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere

personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di

parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario

orario versato

Il marito

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità al lavoro?

Da ottobre 2011

(…)" (doc. AI 23)

Sulla

base degli accertamenti esperiti, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola

mansione, l'assistente sociale ha valutato una limitazione complessiva,

rispettivamente un'invalidità del 21%.

L’assistente

sociale – invitata a prendere posizione in merito alle contestazioni sollevate

con le osservazioni dell’11 gennaio 2013 (doc. AI 35-1) – con la nota 16

gennaio 2013 ha inoltre precisato:

" (…)

Per quel che riguarda

poi gli altri punti, qui di seguito riportati:

1.

Per quanto concerne la preparazione dei pasti e

pulizia della cucina, la signora RI 1 ha dovuto rinunciare alla preparazione di

svariate pietanze, potendo rimanere per un tempo assai ridotto davanti al piano

di lavoro. Il marito arrivando tardi, non è nella condizione di sostenerla in

questo compito. Non è inoltre più in grado di rigovernare la cucina. In tali

condizioni vi è da considerare un impedimento ben più importante di quello

ritenuto.

2.

Nelle attività di rispolvero, pulizia dei

pavimenti, dei vetri e rifacimento del letto, la signora è particolarmente

limitata e deve addirittura rinunciarvi in gran parte (cfr. “senza la

collaborazione del marito e dell’operatrice domiciliare, ha lasciato andare la

casa”). Malgrado il minimo aiuto esigibile dai familiari, in tali condizioni si

giustifica un impedimento ben superiore a quello ritenuto.

3.

Per quanto riguarda la spesa, non si è tenuto

sufficientemente conto del fatto che durante la settimana la signora è del

tutto impossibilitata ad effettuare commissioni importanti (cfr. “non sarebbe

in grado di portare pesi eccessivi; anche spingere il carrello può risultare

gravoso, così come riporre la bottigliera e trasportare dall’auto alla casa le

borse della spesa”).

4.

Il carico di lavoro relativo al lavaggio degli

indumenti è assai gravoso, considerato il numero dei membri della famiglia. Le

sue limitazioni, che impongono un regolare ricorso all’aiuto del marito,

giustificano senz’altro un impedimento maggiore rispetto a quello ritenuto.

5.

Anche gli impegni relativi alla cura dei bambini

(educazione, attività comuni, e compiti) richiedono uno sforzo decisamente

insostenibile per la signora RI 1. Un impedimento del 20% non ne tiene

sufficientemente conto. Lo stesso dicasi per le attività diverse.

é stata contestata la

percentuale riconosciuta ma senza aggiungere elementi di novità rispetto alle

dichiarazioni rese.

Non posso che

confermare, in definitiva, le motivazioni alla base della valutazione del grado

di inabilità in ambito domestico, nonché il grado percentuale riconosciuto;

ricordo come si tratti di una valutazione che trova la propria ragion d’essere

sui limiti funzionali, tenendo conto delle attività in cui si esige la

collaborazione del coniuge e della possibilità dell’assicurata di trovare

modalità di lavoro atte a migliorare la propria capacità lavorativa.” (doc. AI

38-1/2)

12.

In

sede di ricorso l’insorgente ha nuovamente contestato l’inchiesta domestica,

riproponendo in sostanza le medesime critiche su cui l’assistente sociale ha

già preso posizione.

L’assicurata

sostiene che le conclusioni non tengono sufficientemente conto dei gravi

impedimenti di cui è affetta e dei peggioramenti della sua salute.

Circa

gli asseriti peggioramenti dello stato di salute già si è detto in precedenza.

Basti qui evidenziare che l’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica è stata effettuata il 27 novembre 2012, mentre la RMI

della dr.ssa med. __________ e i certificati del dr. med. __________ sono del

mese di gennaio 2013, rispettivamente febbraio 2013 (doc. C, D e L). In questo

lasso di tempo non risulta esservi stato un sostanziale peggioramento dello

stato di salute della ricorrente. Un leggero degrado dello stato valetudinario

è infatti stato riscontrato, ma rispetto a 10 anni prima (cfr. doc. D:”Per

quanto concerne la sintomatologia dolorosa, questa si sovrappone perfettamente

a quella già riscontrata 10 anni fa. Rispetto ad allora vi è ora una iniziale

discopatia e segni di irritazione delle faccette articolari posteriori L4/5”).

Non vi sono di conseguenza motivi per ritenere che in due mesi lo stato di

salute della ricorrente si sarebbe a tal punto degradato da imporre all’assistente

sociale una nuova valutazione.

Per

il resto, l’interessata riprende le contestazioni contenute nelle osservazioni

dell’11 gennaio 2013 (doc. AI 35) e sopra riportate per esteso (doc. AI

38-1/2).

Come

già rilevato dall’assistente sociale, la ricorrente non apporta elementi di

novità rispetto a quanto emerso nel corso dell’inchiesta a domicilio e di

quanto affermato in quell’occasione e neppure propone, argomentandola, una

diversa percentuale degli impedimenti o dell’importanza assegnata alle attività.

Del

resto, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e

accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza

familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è

motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi

sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito

consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del

27.

novembre 2012 corredata dalle precisazioni di cui alla nota del 16 gennaio

2013.

vanno confermate.

Va

qui ribadito che un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

Quanto

sopra vale a maggiore ragione nel caso di specie, visto che il grado

d’invalidità del 21% stabilito dall’inchiesta è in sostanza confermato pure

dalla valutazione medica del dr. med. __________ (20%).

Nel

merito, per la preparazione dei pasti e della pulizia della cucina,

l’interessata sostiene di aver dovuto rinunciare a svariate pietanze, potendo

rimanere per un tempo assai ridotto davanti al piano di lavoro e di non essere

in grado di rigovernare la cucina. Da parte sua il marito, arrivando tardi, non

può aiutarla.

Sennonché, l’assistente sociale ha

già tenuto conto di questa circostanza (doc. AI 23-4: “Attende lei stessa

alla preparazione dei pasti, visto che il marito arriva tardi, aggiunge la

signora, e non può pertanto contare sulla sua collaborazione, almeno

nell’attività culinaria. A differenza di un tempo però, evita di cimentarsi in

pietanze elaborate, nella preparazione di lasagne e polenta per esempio, piatti

che le imporrebbero di rimanere a lungo davanti al piano di lavoro”) e,

giustamente, dopo aver preso in considerazione, circa i limiti funzionali,

anche le risultanze della visita medica presso l’SMR del 9 maggio 2012, ossia

che vi è una capacità lievemente ridotta unicamente nel salire e scendere le

scale, mentre vi è una capacità normale nell’eseguire lavori con le braccia

alzate ed in rotazione, ha tenuto conto di una diminuzione del rendimento

dovuta alla distribuzione del lavoro sull’arco della settimana ed ha ritenuto

esigibile una parziale collaborazione nel disbrigo delle faccende anche da

parte dei famigliari (doc. AI 23-4).

La percentuale degli impedimenti

del 10% appare di conseguenza corretta.

Ciò vale anche per quanto concerne

la pulizia dell’appartamento, per la quale una percentuale del 40%, tenuto

conto degli impedimenti e del diminuito rendimento dovuto alla distribuzione

del lavoro alternando le pause va confermata.

Per

quanto riguarda la spesa, la percentuale degli impedimenti del 20% potrebbe

apparire generosa se si ritiene che oggigiorno i maggiori

supermercati del nostro Paese prevedono la possibilità di far capo alla

consegna a domicilio, con gli acquisiti che vengono portati dentro casa ed in

alcuni casi fino in cucina (cfr. __________; cfr. __________ e __________).

Questa modalità di acquisto, che può essere effettuata tramite un computer, un

tablet o uno smartphone, e che potrebbe essere esatta da un’assicurata giovane

e che di conseguenza non dovrebbe avere difficoltà a districarsi con le nuove

tecnologie, sgraverebbe inoltre il marito nell’incombenza della spesa bimensile

con la conseguente possibilità di poter aiutare maggiormente l’interessata

nelle altre mansioni casalinghe. Sia come sia, anche se la ricorrente non

avesse a disposizione queste tecnologie, ritenuta la collaborazione del coniuge

e l’aiuto necessario per il trasporto dei pesi, per i motivi esposti

dall’assistente sociale, una percentuale degli impedimenti del 20% è comunque

da confermare.

Circa il bucato, dove

viene ritenuta una percentuale degli impedimenti del 30%, va evidenziato che

l’assistente sociale ha già tenuto conto dell’importante carico di lavoro

dovuto al numero di persone che compongono il nucleo famigliare. La percentuale

considerata prende pure in considerazione la collaborazione dei famigliari e il

rendimento ridotto.

Infine, per quanto

concerne la cura dei bambini e le attività diverse, la ricorrente contesta

genericamente, senza tuttavia apportare elementi particolari a sostegno della

sua tesi, la percentuale degli impedimenti decisa dall’assistente sociale (20%,

rispettivamente 30%). Questo Tribunale, alla luce dei compiti eseguiti

dall’interessata, delle limitazioni descritte e dell’aiuto che il marito può

fornire, ritiene che neppure su questi punti vi siano motivi per scostarsi

dalla valutazione della funzionaria dell’UAI.

Stanti

le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni

dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo

Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere

in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare

alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti

relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e

compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Le ulteriori allegazioni

ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa

dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si

giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128

V 93 consid. 4).

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non

può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata

alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello

svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base

dell'accertamento domiciliare.

Di conseguenza, pure il tasso

complessivo d'invalidità fissato al 21% deve essere posto alla base del

presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere

in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta

domiciliare da una persona esperta in materia.

Visto quanto precede, la

decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

13.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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