32.2013.86
Richiesta di una rendita d'invalidità. Conferma del metodo utilizzato. La ricorrente deve essere considerata quale casalinga. Non vi sono motivi per scostarsi dall'inchiesta a domicilio
16 gennaio 2014Italiano62 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2013.86
Data decisione, Autorità:
16.01.2014, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita d'invalidità. Conferma del metodo utilizzato. La ricorrente deve essere considerata quale casalinga. Non vi sono motivi per scostarsi dall'inchiesta a domicilio
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO SPECIFICO
art. 4 LAI
art. 28a cpv. 3 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.86
cs
Lugano
16 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 marzo 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata il __________ 1976, il 5 settembre 2011 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. AI 1-1).
B. Esperiti
gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una valutazione ad opera del
medico SMR dr. med. __________ del 9 maggio 2012 (doc. AI 21-1) ed un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI
23-1), l’UAI, con decisione formale del 21 marzo 2013 (doc. AI 23-1),
preavvisata dal progetto di decisione del 29 novembre 2012 (doc. AI 24-1), ha
respinto la domanda, essendo il grado d’invalidità pari al 21%.
C. RI
1, rappresentata dalla RA 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione,
contestando sia l’aspetto medico che il grado d’invalidità (doc. I).
Dopo
aver rammentato la fattispecie, l’interessata contesta innanzitutto il metodo
utilizzato per stabilire il grado d’invalidità, ritenendo che non avrebbe
dovuto essere considerata quale casalinga, bensì come dipendente, avendo una
formazione completa di infermiera ed una specializzazione in pediatria e igiene
materna ottenuta nel 2001 ed essendo il problema di salute insorto allorquando
svolgeva ancora l’attività lavorativa. La ricorrente sostiene che, trascorso il
congedo di maternità, è stata impedita, a causa delle patologie già presenti,
di riprendere l’attività nella stessa misura. Il rapporto di lavoro è stato
sciolto dopo la nascita del secondo figlio poiché era divenuto totalmente
insostenibile ed incompatibile con il danno alla salute. A comprova del
desiderio e della volontà di proseguire la professione malgrado la maternità vi
è la circostanza che l’interessata aveva appena terminato una specializzazione
che sarebbe stata inutile se non avesse più voluto svolgere alcuna professione.
L’insorgente
ritiene che “vi sia stata una scorretta comprensione (o formulazione) delle
sue asserzioni” nel rapporto relativo all’inchiesta domiciliare circa la
questione a sapere se, senza il danno alla salute, eserciterebbe un’attività
lavorativa. La risposta sarebbe stata affermativa. L’insorgente potrebbe
infatti far capo ad un asilo nido ed all’aiuto di amici per quanto concerne la
cura dell’ultima figlia. L’affermazione secondo cui fino a settembre 2013 un’attività
non sarebbe possibile, per la ricorrente, va considerata “arbitraria”.
Non sarebbe neppure corretta l’indicazione secondo cui l’attività lavorativa
sarebbe stata effettuata solo al 50%, poiché ciò era semmai quanto affermato
dai medici. La frequentazione della scuola da parte dei primi tre figli le
permetterebbe un’attività totale.
Al
caso di specie andrebbe di conseguenza applicato il metodo ordinario.
In
secondo luogo la ricorrente contesta i gradi d’incapacità lavorativa stabiliti
dal medico SMR nel rapporto del 9 maggio 2012, in contrasto con il grado d’incapacità lavorativa precedentemente certificato a più riprese,
anche tenuto conto del fatto che vi è stato nel frattempo un peggioramento
dello stato di salute.
A
questo proposito l’interessata chiede l’allestimento di una perizia volta
all’accertamento dei limiti funzionali e la capacità lavorativa in attività
alternative e adeguate.
In
via subordinata la ricorrente sostiene che i risultati dell’inchiesta economica
del 28 novembre 2012 non possono essere condivisi poiché non tengono conto dei
gravi impedimenti di cui è affetta.
Circa
la preparazione dei pasti e la pulizia della cucina, l’insorgente evidenzia di
aver dovuto rinunciare alla preparazione di svariate pietanze, potendo rimanere
per un tempo ridotto davanti al piano di lavoro. Il marito, arrivando tardi,
non è in grado di sostenerla. L’interessata non può inoltre più rigovernare la
cucina, per cui l’impedimento è molto più grave rispetto a quello ritenuto
dalla funzionaria.
Nelle
attività di rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifacimento del
letto, la ricorrente è particolarmente limitata e deve rinunciarvi in gran
parte. Malgrado il minimo aiuto esigibile dai familiari, si giustifica, per
l’interessata, un impedimento maggiore di quello ritenuto.
Anche
per quanto riguarda la spesa non si è tenuto sufficientemente conto del fatto
che durante la settimana l’interessata è del tutto impossibilitata ad
effettuare commissioni importanti.
Il
carico relativo al lavaggio degli indumenti è assai gravoso, considerato il
numero dei membri della famiglia. Le sue limitazioni, che impongono un regolare
ricorso all’aiuto del marito, giustificano, per l’insorgente, un impedimento
maggiore rispetto a quello ritenuto. Anche gli impegni relativi alla cura dei
bambini richiedono uno sforzo che l’interessata ritiene essere insostenibile.
Un impedimento del 20% non ne terrebbe sufficientemente conto. Lo stesso
dovrebbe valere per le attività diverse.
Per
la ricorrente, la sua situazione sarebbe tale da renderle molto gravosa ogni
attività di casalinga e le risultanze dell’inchiesta non tengono
sufficientemente conto delle gravi limitazioni di postura e dei costanti e
forti dolori di cui è affetta.
La
ricorrente ribadisce infine la necessità di un accertamento peritale che
determini il suo stato di salute e la corretta incapacità lavorativa in
attività adeguate, subordinatamente nell’attività di casalinga.
D. Con
risposta del 31 maggio 2013 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Il
14 giugno 2013 la ricorrente ha ribadito le sue richieste, sottolineando ancora
come il fatto che attualmente non lavori, non è frutto di una sua scelta, ma del
danno alla salute (doc. VI).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006, U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR
2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).
3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di
una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
A
sua volta l'art. 27 OAI precisa:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla
comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag.
139).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
4. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui
" Se l’assicurato
esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dall’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione
solo a determinate condizioni.
L’Alta
Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
5. Nella
fattispecie l’assicurata contesta la qualifica di casalinga e sostiene che deve
essere considerata esclusivamente quale persona che esercita un’attività
lucrativa.
Va
innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per
stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona
esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere
dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla
globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno
alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad
esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse
subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita
un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del
minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa
rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130
V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, cfr., fra le
tante, sentenza del 24 aprile 2006 I 276/05, consid. 2.3.
In
DTF 137 V 334 il TF ha confermato la giurisprudenza sul metodo misto di
valutazione dell'invalidità (consid. 5). Il metodo misto di valutazione
dell'invalidità non viola né il diritto al rispetto della vita privata e
familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU né i principi della
parità di trattamento e del divieto di discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost. (cfr. anche consid. 3.3 e seguenti).
6. Nel
caso di specie, dagli atti, emerge quanto segue.
L’insorgente,
nata nel 1976, affetta da dolori lombari irradianti all’arto inferiore sinistro
di lunga durata, discopatia ed iniziale spondilartrosi L4/5, sclerosi ossea
sacroiliaca dx>sx, moderata sindrome infiammatoria (2008 e 2011) e stato
dopo BP gastrointestinale (doc. AI 45-4), si è sposata il __________ ed ha
avuto 4 figli, nati il __________ __________, il __________ __________, il __________
__________ ed il __________ __________ (doc. AI 1-2).
L’interessata
ha ottenuto il diploma di infermiera nel 1999, nel 2001 quello di specialista
in pediatria (doc. AI 1-5). Nella richiesta volta all’ottenimento della rendita
AI ha segnalato di essere casalinga dal gennaio 2004 (doc. AI 1-6; essa ha
infatti lavorato fino al dicembre 2003) e al punto 6.2 “indicazioni
dettagliate circa il genere del danno” ha affermato: “Forti dolori alla
schiena che mi bloccano la deambulazione e impediscono di svolgere le varie
attività giornaliere + obesità” (doc. AI 1-7).
Nel
rapporto finale dell’SMR del 9 maggio 2012 del dr. med. __________, figura che
“attualmente l’A.ta per scelta sua è casalinga al 100%” (doc. AI 21-6).
Nell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, figura:
"
b. se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata
eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?
L’argomento è stato trattato
ampiamente. L’assicurata ha spiegato infatti, che in assenza del danno alla
salute avrebbe ripreso con piacere l’attività di infermiera, sia per aiutare
finanziariamente il marito, sia perché si tratta di una professione che ama e
che avrebbe il desiderio di continuare. Per contro, è stata costretta ad
abbandonarla alla nascita del secondo figlio “poiché non vi era nessuno che
avrebbe potuto occuparsi dei bambini”: la madre abita a __________ ed è
impegnata professionalmente, mentre la suocera vive in __________.
Rispetto a quanto indicato sul
formulario di richiesta e dichiarato al dott. __________ in merito allo status
di casalinga, la signora ha ammesso che questo è ciò che è attualmente, ma ha
anche aggiunto di come abbia descritto al medico il proprio desiderio di
lavorare se non vi fosse stata la malattia.
Riguardo poi alla percentuale
lavorativa, ha dichiarato “al massimo al 50%”, visto che l’attività
infermieristica non viene effettuata alla stregua di altre, per mezza giornata,
bensì su una giornata piena: questo le impedirebbe di essere disponibile il
pomeriggio, al momento di riprendere __________ all’asilo. La figlia tuttavia,
non frequenta ancora l’asilo a tempo pieno: le è stato concesso di rimanervi
solo la mattina, almeno sino al prossimo anno scolastico, in cui potrà
frequentare per l’intera giornata. L’Istituto scolastico elementare, inoltre,
dispone di una mensa, e avrebbe così risolto il problema del pranzo.
Rispetto al momento, infine, in cui
avrebbe voluto riprendere il lavoro, ammette che sarebbe stato possibile solo
dallo scorso settembre, ovvero da quando la figlia frequenta l’asilo: prima di
questa data nessuno avrebbe potuto sostituirla.
Per quanto possa apparire verosimile
una ripresa del lavoro in misura del 50% come indicato dall’assicurata, non vi
sono le condizioni affinché ciò avvenga prima del settembre 2013: come la
signora ha spiegato, il lavoro, per quanto al 50%, deve essere effettuato a
turni e ciò sarebbe in contrario con l’esigenza di riprendere la bimba alle
11.30.
Sull’argomento la signora RI 1 ha
spiegato di non poter ricevere l’aiuto dei parenti e di essere dunque nella
necessità di ricorrere a terze persone, che avrebbe dovuto remunerare. Sino a
settembre 2013, dunque, non vi sono le condizioni per valutarla con il calcolo
misto, dato il carico famigliare importante e gli orari scolastici dei bambini
e della figlia minore.” (doc. AI 23-2)
Il
16 gennaio 2013, in seguito alle osservazioni prodotte dalla ricorrente,
l’assistente sociale si è così espressa:
"
(…)
Come indicato nel rapporto di
inchiesta, la questione relativa allo status dell’assicurata (50% salariata/50%
casalinga oppure casalinga al 100%) è stato lungamente approfondito a
domicilio: non solo per prassi “consolidata” in sede di inchiesta, ma anche a
seguito di talune indicazioni riportate a dossier, prima fra tutte l’anamnesi
socio lavorativa del rapporto finale SMR.
Le dichiarazioni rese dall’assicurata –
riportate fedelmente nel rapporto – mettono in luce la volontà di quest’ultima
di riprendere il lavoro, volontà certamente non negata dalla signora, ma in cui
ha individuato ostacoli, per così dire, negli impegni di carattere famigliare e
nelle esigenze di orario e richieste dalla professione (turni di lavoro); in
merito a questi ultimi il legale stesso, in un passaggio, ha ribadito:
…Le gravi
limitazioni di salute della signora RI 1, infatti, sono del tutto incompatibili
con la ripresa della professione. Quest’ultima esige, infatti, una
disponibilità per turni d’intere giornate, assolutamente inesigibili in
concreto….
Non ho motivo di ritenere, pertanto,
che vi sia stato un difetto di comprensione, come sostenuto nelle osservazioni
al progetto, e una conferma in tal senso potrebbe giungere anche da parte della
collega __________, presente al colloquio. (…)” (doc. AI 38-1)
Come
visto sopra, secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da
sana, avrebbe consacrato l'essenziale
della sua attività all'economia
domestica o ad un'occupazione
lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e
finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Occorre
inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni
fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa
costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la
volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato
in assenza del danno alla salute.
Nella
sentenza del 20 novembre 2007 nella causa 9C_428/2007, il TF,
proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura
amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità
effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto
dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché
secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione
dall’amministrazione.
Alla
luce degli atti e da quanto emerso dall’inchiesta dell’economia domestica questo
TCA deve ritenere che la conclusione dell’UAI, circa la qualifica come
casalinga al 100%, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, debba
essere confermata.
Rammentato
innanzitutto che, secondo costante giurisprudenza del TF,
l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva
che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in
concreto: 21 marzo 2013), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa e
che i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr.
DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102),
la circostanza che l’interessata dal mese di settembre 2013 avrebbe
verosimilmente ripreso l’attività lavorativa, non è rilevante,
indipendentemente dal grado dell’attività lavorativa stessa.
Determinante
per la valutazione del caso di specie è invece l’intenzione dell’assicurata nel
periodo precedente.
Nell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 23-1)
figura che l’interessata, madre di 4 figli, di cui una ancora piccolina, essendo
nata nel 2009, ha evidenziato che, in assenza del danno alla salute, pur avendo
l’intenzione di esercitare nuovamente la propria professione sia per
contribuire finanziariamente al benessere della famiglia, sia perché aveva
piacere ad essere attiva nell’ambito sanitario, ha dovuto abbandonare
l’attività lavorativa alla nascita del secondo figlio “perché non vi era
nessuno che avrebbe potuto occuparsi dei bambini” (doc. AI 23-2). In
particolare, la suocera è domiciliata in __________, mentre la madre, che abita
a __________, è attiva professionalmente.
Nell’inchiesta
figura inoltre che l’insorgente ha poi evidenziato che solo dal mese di
settembre 2012, e solo “al massimo al 50%”, avrebbe potuto iniziare
un’attività, ossia da quando ha potuto portare la figlia __________ all’asilo
per tutto il mattino.
La
correttezza di queste affermazioni è stata ribadita dall’assistente sociale
nella presa di posizione del 16 gennaio 2013 (doc. AI 38-1) e, per i motivi che
seguono, non vi sono ragioni per non ritenerle fedefacenti.
L’assicurata,
senza il danno alla salute, avrebbe effettivamente avuto l’intenzione di
ricominciare a lavorare ma la nascita del secondo figlio, le difficoltà nel
conciliare la cura della prole con il lavoro appreso ed in particolare
l’impossibilità di far capo a parenti, perché lontani o già impegnati, ed a
terzi, perché occorrerebbe remunerarli (cfr. a questo proposito doc. AI 23-4: “La
pulizia a fondo della cucina è stata eseguita per un certo periodo dall’aiuto
domiciliare, assunto 4 ore alla settimana; questo sino a quando la cassa malati
le ha riconosciuto il rimborso spese, poi vi ha dovuto rinunciare
poiché, aggiunge, non può permettersi di remunerare personale esterno.”
[sottolineature del redattore]), non le avrebbe permesso di ricominciare la
propria attività perlomeno fino al mese di settembre 2012, quando l’interessata
rileva che avrebbe potuto lavorare al 50%, considerato che la figlia più
piccola avrebbe iniziato l’asilo.
Tuttavia,
come rileva giustamente la medesima assistente sociale, ritenuto che
l’interessata avrebbe dovuto recarsi all’asilo per prendere la bambina già alle
11.30, non avrebbe avuto la possibilità di esercitare la propria attività
neppure al 50%, non potendo far capo a parenti e non potendo permettersi di assumere
terze persone, che avrebbe dovuto remunerare, ciò che avrebbe inoltre in parte reso
vana la volontà di poter contribuire alle entrate della famiglia.
Per
cui, in assenza di strutture o persone che avrebbero potuto permetterle di
ricominciare un’attività lavorativa, a giusta ragione l’UAI l’ha ritenuta
casalinga al 100%.
E’
per contro possibile che l’interessata, a partire dal mese di settembre 2013,
quando anche la figlia più piccola avrebbe potuto far capo alla mensa
dell’asilo, avrebbe ricominciato la propria attività (senza che sia in concreto
necessario stabilire in quale grado). Trattandosi tuttavia di un periodo
successivo al momento determinante dell’emissione della decisione impugnata,
questa circostanza deve semmai essere oggetto di una nuova domanda e di
un’altra procedura.
Riassumendo,
in assenza di qualsiasi possibilità di collocare la piccola __________ in altre
strutture o presso altre persone, un componente del nucleo famigliare avrebbe
dovuto accudire la bambina fino al momento in cui vi sarebbe stata una
possibilità in tal senso. Considerato che nel preciso caso di specie il marito
ha continuato la propria attività lavorativa, l’insorgente ha dovuto assumere
questo compito.
Con
l’inizio dell’asilo e con la possibilità, effettiva a partire da settembre
2013, di permettere anche alla piccola __________ di far capo alla mensa,
l’interessata, in assenza del danno alla salute, avrebbe potuto ricominciare la
propria attività perlomeno al 50%. La questione, tuttavia, trattandosi di un
aspetto successivo al 21 marzo 2013, non va ulteriormente approfondita.
Irrilevante
è invece la circostanza che la patologia di cui è ancora affetta, sarebbe
subentrata già agli inizi del 2000, ossia quando era ancora attiva
professionalmente, sia perché, in ogni caso, con la nascita del secondo figlio,
come visto sopra, per scelta, ha smesso di lavorare, sia perché determinante è
la situazione dell’interessata al momento dell’emanazione della decisione
impugnata.
Posto
che l’interessata va ritenuta casalinga al 100%, va esaminato se il calcolo del
grado d’invalidità è stato effettuato correttamente.
7. Il
9 maggio 2012 l’insorgente è stata visitata dal medico SMR, dr. med. __________,
FMH medicina generale (doc. AI 21-1).
Il
medico SMR, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa
di sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni statico degenerative multi
segmentali e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di obesità
BMI 35, ha descritto la seguente anamnesi patologica remota:
" (…)
Ricorda comuni
esantemi infantili.
Obesità con BMI 45,5.
Intervento di
gastroresezione con by pass intestinale avvenuto il 14.02.2012.
Lombalgia cronica
presente da anni.
Valutazione RMN
(riferita nel 2002) e valutazione reumatologica Dr. __________ sempre nel 2002.
Nessuna ulteriore
indagine clinica e/o strumentale.
Il medico curante
certifica in attività abituale di infermiera professionale pediatrica una IL
50% dal 13.10.2011.” (doc. AI 21-4)
Lo
specialista ha posto la seguente valutazione:
" (…)
A.ta di 35 anni in
buone condizioni generali.
Coniugata con 4 figli.
Obesità severa
trattata in febbraio 2012 con gastro by pass.
Progressivo calo
ponderale.
Lombalgia cronica
indagata solo nel 2002, indagine RMN non disponibile.
Rapporto medico del
curante Dr. __________ con data 13.10.2011 con indicazione di IL 50% in
attività (non abituale) di infermiera professionale.
Attualmente l’A.ta per
scelta sua è casalinga al 100%.
Solo alla data
dell’odierna valutazione è possibile definire una IL del 20% come casalinga e/o
in attività adatta allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali. IL
giustificata dalle limitazioni indicate nell’allegato.
Non abbiamo a
disposizione nessuna valutazione clinica con dati oggettivi confrontabili e
quindi utili alla descrizione dell’evoluzione dello stato di salute. (…)” (doc.
AI 21-6)
Il
dr. med. __________ ha accertato un’incapacità lavorativa del 50% dal mese di
ottobre 2011 all’8 maggio 2012, del 30% dal 9 maggio 2012 nell’attività
abituale e del 20% dal mese di ottobre 2011 in attività adatta allo stato di salute e ai limiti funzionali descritti, oltre che come casalinga (doc. AI 21-2 e
21-6).
Il
31 gennaio 2013 la dr.ssa med. __________, __________ di __________, ha
affermato:
" (…)
Informazioni cliniche:
dolori lombo sacrali a
sinistra.
Nessun segno
radicolare. Sclerosi ossea sacro – iliaco a destra.
Valutazione.
Referto:
a livello della
colonna lombare si trova iniziale discopatia soprattutto a livello L4-L5 con
disidratazione parziale del materiale discale.
Vi è rottura
dell’anulo fibroso e solo minima protrusione a base larga ma non formazione di
ernia discale.
Gli altri dischi
lombari sono intatti.
Il corpo vertebrale
D12 è lievemente deformato cuneiforme e lieve irregolarità dei piatti vertebrali,
dd stato dopo Scheuermann?
Il canale spinale e i
forami intervertebrali sono ampi. Non spondiloartrosi rilevante. Vi è però
versamento articolare nella faccetta L4-L5 come indizio di irritazione di
questo segmento.
Estesa sclerosi ossea
sotto condriale a livello delle articolazioni sacro-iliache a destra più che a
sinistra.
L’alterazione è più
estesa sul lato ileale.
Sul lato sacrale
l’osso dimostra involuzione lipomatotica.
Fatti
I limiti articolari
sono conservati come pure lo strato cartilagineo di questa articolazione
bilateralmente.
Nell’osso ileo a
destra si trova inoltre un piccolo emangioma.
Non indizi per
alterazioni delle parti molli attorno al sacro – iliaco.
Conclusioni:
iniziale discopatia e
lieve irritazione della faccetta L4-L5.
Non radicolopatia.
Alterazioni ossee periarticolari sacro – iliache di tipo cronico o di vecchia
data.
Articolazione stessa
conservata.” (doc. AI 45-3)
Il
6 febbraio 2013 il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna,
posta la diagnosi di dolori lombari irradianti all’arto inferiore sinistro di
lunga data, di natura non radicolare, discopatia ed iniziale spondilartrosi
L4/5, sclerosi ossea sacroiliaca dx>sx, moderata sindrome infiammatoria
(2008 e 2011), stato dopo BP gastrointestinale (2012) ha affermato:
" (…)
Ricordo che avevo già
visto la paz. 11 anni fa per dolori irradianti all’arto inferiore sx. Da allora
ha sempre avuto dolori più o meno forti e uguali, presenti tutti i giorni,
d’intensità fluttuante. Anche di notte si sveglia talvolta e deve cambiare
posizione. Inoltre non può stare a lungo in piedi o seduta. Le algie sono
localizzate in zona lombosacrale a sx, nella natica fino sul parte posteriore
della coscia sx. Riferisce talvolta di cedimenti del ginocchio sx. Se sta tanto
ferma le si blocca la gamba. Le algie irradiano lateralmente/prossimalmente
fino a metà coscia. Riesce a piegarsi ma con dolori fa più fatica a camminare
in discesa che non in salita. In piano può camminare alcuni km. Le fa male
anche l’osso sacro per cui deve sedersi sul fianco. Dal lato terapeutico ha
provato a fare massaggi e piscina, con un certo beneficio ma solo sul momento.
Anche il Voltaren e il Ponstan sono efficaci ma solo sul momento.
(…)
Esami complementari:
RMN della colonna lombare del 31.01.2013: nel referto è descritto una iniziale
discopatia L4/5 ed irritazione delle faccette articolari L4/5. Inoltre sclerosi
ossea sottocondrale a livello delle articolazioni sacroiliache dx>sx.
Discussione: Per
quanto riguarda la sintomatologia dolorosa, questa si sovrappone perfettamente
a quella già riscontrata 10 anni fa. Rispetto ad allora vi è ora una iniziale
discopatia e segni di irritazione delle faccette articolari posteriori L4/5. La
leggera deformazione a cuneo della vertebra Th 12 era per contro già presente
ed è da riferire ad esiti di una lieve distrofia di Scheuermann.
Dai tuoi esami di
laboratori del 13.02 e 1.03.2008 (con riserva sulla data di quest’ultimo esame)
risulta una lieve sindrome infiammatoria, che non riesco tuttavia a mettere in
relazione alla clinica o alla diagnostica per immagine. Un’affezione
infiammatoria delle sacroiliache è praticamente esclusa dall’esame RMN.
Da parte mia ho
consigliato di continuare con delle misure di ginnastica vertebrale posturale.
Attualmente non vedo l’indicazione per una terapia di infiltrazioni mirate
(peridurale, peri-radicolare o faccettaria) né eventualmente un approccio
chirurgico.”
(doc. AI 45-4/5)
Il
20 marzo 2013 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
" (…)
Si prende visione del
rapporto medico del Dr. __________ con data 06.02.2013.
Nel rapporto medico
viene citato: “Per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa, questa si
sovrappone perfettamente a quella già riscontrata 10 anni fa. Rispetto ad
allora vi è una iniziale discopatia e segni di irritazione delle faccette
articolari…”.
Viene consigliata
terapia conservativa.
Non sono quindi
documentati segni, sintomi, diagnosi e/o un’evoluzione clinica oggettiva che
possano determinare una modificazione di quanto già definito nel rapporto SMR
del 09.05.2012.” (doc. AI 47-1)
Pendente
causa, l’insorgente ha prodotto uno scritto del 28 febbraio 2013 del dr. med. __________
al medico curante dell’assicurata, dr. med. __________, da cui emerge:
" (…)
Diagnosi: Dolori
lombari irradianti all’arto inferiore sx da lunga data, di natura non
radicolare.
Discopatia
ed iniziale spondilartrosi L4/5.
Sclerosi
ossea sacroiliaca dx>sx.
Moderata
sindrome infiammatoria (2008 e 2011).
St.d.BP
gastrointestinale (2012).
Discussione: Ti allego una copia degli esami di
laboratorio eseguiti dal Dr. __________, da cui non risultano indizi sospetti
per un’affezione reumatica infiammatoria o metabolica. Per quanto riguarda la
sintomatologia della paz. si tratta dunque con ogni probabilità di un disturbo
degenerativo nel quadro di una discopatia e spondilartrosi L4/5.
La
terapia di scelta è dunque principalmente di tipo fisiatrico-riabilitativo, con
una ginnastica e rinforzo muscolare in de-lordosi. Il secondo passo
consisterebbe in una terapia infiltrativa, al limite in una terapia di
radiofrequenze.
Ho
dunque sentito telefonicamente la paz. a cui ho spedito una ricetta di
fisioterapia. Nel caso ciò non fosse sufficiente, prenderà appuntamento da te in
seguito. Da parte mia non sono in seguito previsti ulteriori controlli, resto
tuttavia a tua disposizione per ulteriori eventuali informazioni o per
rivalutare la paz.” (doc. L).
8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri
di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid.
dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria
(in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale
cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi
stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
9. In
concreto, alla luce della suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio dei rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in
dubbio la conclusione cui è giunto il medico SMR, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali appena
rammentati.
Il
dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurata ed ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a
sua disposizione valutando la capacità lavorativa e nelle mansioni di casalinga
della ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita
effettuata (doc. AI 21-1).
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Il
TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I
1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti). Nel caso di specie, il referto del medico SMR risponde alle
condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando precedente.
Il rapporto
del dr. med. __________ è il risultato di un esame clinico al termine del
quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi
lamentati dall’assicurata, e sulla base della documentazione medica prodotta,
ha reso la sua attenta valutazione sulla capacità lavorativa e nelle mansioni
di casalinga dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti
funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica allegata al referto
(cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).
A
questo proposito va rammentato che nella sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio
2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59
cpv. 2bis LAI che regola i
servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato
che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche
se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
L’Alta
Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che
scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono
nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la
valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi,
grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo
modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e
assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(sentenza 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Nel
caso di specie il dr. med. __________ ha visitato la ricorrente e, dopo aver
allestito il rapporto medico nel quale ha descritto l’anamnesi, i disturbi
soggettivi e lo status, ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale
cronica su alterazioni statico degenerative multi segmentali ed ha accertato
un’incapacità del 20% come casalinga e/o in attività adatta allo stato di
salute e rispettosa dei limiti funzionali.
I
successivi certificati medici del 6 febbraio 2013 (doc. D) e del 28 febbraio
2013 (doc. L), del dr. med. __________ e la risonanza magnetica della colonna
lombare effettuata il 28 gennaio 2013, le cui conclusioni sono state riassunte
dalla dr.ssa med. __________ (doc. C), non sono atti a sovvertire le
conclusioni del medico SMR.
Il
dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, che non si esprime né
sulla capacità lavorativa della ricorrente né sulla capacità di effettuare le
mansioni di casalinga, ha affermato che “per quanto riguarda la
sintomatologia dolorosa questa si sovrappone perfettamente a quella già
riscontrata 10 anni fa” (doc. D, sottolineatura del redattore). Egli,
pur diagnosticando una moderata sindrome infiammatoria peraltro già presente
dal 2008 e 2011 (doc. L), ha comunque escluso un’affezione infiammatoria delle
sacroiliache (doc. D) ed ha evidenziato che “la leggera deformazione a cuneo
della vertebra Th 12 era per contro già presente ed è da riferire ad
esiti di una lieve distrofia di Scheuermann” (doc. D, sottolineatura del
redattore).
Certo,
rispetto ad allora, vi è una “iniziale discopatia e segni di irritazioni
delle faccette articolari posteriori L4/5” (doc. D), e meglio, “con ogni
probabilità”, “un disturbo degenerativo nel quadro di una discopatia e
spondilartrosi L4/5” (doc. L), come del resto confermato anche dalla dr.ssa
med. __________ la quale il 31 gennaio 2013 aveva diagnosticato, oltre ad “alterazioni
ossee periarticolari sacro – iliache di tipo cronico o di vecchia data”,
un’”iniziale discopatia e lieve irritazione della faccetta L4-L5” (doc.
C).
Tuttavia,
il medesimo dr. med. __________ ha concluso affermando di aver consigliato all’interessata
“di continuare con delle misure di ginnastica vertebrale posturale.
Attualmente non vedo l’indicazione per una terapia di infiltrazioni mirate
(peridurale, peri-radicolare o faccettaria)” (doc. D) e di averle spedito
una ricetta per la fisioterapia poiché la terapia scelta “è dunque
principalmente di tipo fisiatrico-riabilitativo, con una ginnastica e rinforzo
muscolare in de-lordosi” (doc. L). Ciò a conferma della sostanziale
stazionarietà del suo stato di salute (da rilevare che la discopatia è “ogni
malattia che colpisce i dischi intervertebrali” [cfr. dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/discopatia.shtml]).
Del
resto nel caso di specie l’insorgente è affetta da una discopatia alle fasi
iniziali, con “segni di irritazione delle faccette articolari posteriori
L4/5”, che non risulta essersi (ancora) sviluppata in un’ernia discale e
già il medico curante, dr. med. __________, in data 13 ottobre 2011, aveva
accertato la presenza di una sindrome lombovertebrale cronica con irradiazione
e sciatalgia recidivante L5 a sinistra (doc. AI 8-1) che il medico SMR, dr.
med. __________, aveva preso in considerazione (cfr. doc. AI 21-6).
Quest’ultimo,
preso atto della citata documentazione, ha del resto confermato che non sono
documentati “segni, sintomi, diagnosi e/o un’evoluzione clinica oggettiva
che possano determinare una modificazione di quanto già definito nel rapporto
SMR (…)” (doc. AI 47-1).
In
queste condizioni la valutazione del 9 maggio 2012 va confermata.
La
richiesta dell’insorgente di un approfondimento peritale o di ulteriori
accertamenti medici va di conseguenza respinta.
Va
a questo proposito evidenziato che conformemente alla co-stante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
10. L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, come si é visto (cfr. consid. 3), è stabilita confrontando le
singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori
che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova
versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di
garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097,
corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una nuova
ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un
massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile
a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione)
prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti,
lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Le
cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione)
dispongono:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta."
Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:
"
In virtù dell'obbligo di
ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e
3045.
segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei
membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento
della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro
nell'ambito domestico."
La
nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:
"
In virtù dell’obbligo di
ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile
a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)
Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della
sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute
(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).
Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044.
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e
necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato
deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in
misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V
97.
consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al
riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che –
in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235.
consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02
dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora
TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente
confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144
consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
11.
Nella
fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di
esperire un'inchiesta, eseguita il 27 novembre 2012 (cfr. doc. AI 23-1 con doc.
AI 24-2). Il relativo rapporto è stato allestito il 28 novembre 2012 (doc. AI 23-1)
ed ha il seguente tenore:
" (…)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5.
percentuale degli impedimenti
0.
percentuale di invalidità
0.
Organizza e programma l’attività domestica con le
capacità di sempre.
5.2
Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
30.
percentuale degli impedimenti
10.
percentuale di invalidità
3.
Attende lei stessa alla preparazione dei pasti, visto
che il marito arriva tardi, aggiunge la signora, e non può pertanto contare
sulla sua collaborazione, almeno nell’attività culinaria.
A differenza di un tempo però, evita di cimentarsi in
pietanze elaborate, nella preparazione di lasagne e polenta per esempio, piatti
che le imporrebbero di rimanere a lungo davanti al piano di lavoro.
I bambini tolgono il loro piatto dal tavolo, quando
viene loro detto, e la aiutano ad apparecchiare; quando però deve inserire o
estrarre il vasellame in lavastoviglie, è infastidita dall’assumere la postura
semiflessa in modo ripetuto.
La pulizia a fondo della cucina è stata eseguita per un
certo periodo dall’aiuto domiciliare, assunto 4 ore alla settimana; questo sino
a quando la cassa malati le ha riconosciuto il rimborso spese, poi vi ha dovuto
rinunciare poiché, aggiunge, non può permettersi di remunerare personale
esterno.
Salire sulla scaletta e rigovernare a fondo i pensili
sono compiti di cui si fa carico con minore regolarità rispetto a prima, ma
oltremodo da sola, visto che oggi non dispone di alcuna collaborazione.
Per la definizione del grado di impedimento si terrà
conto prioritariamente dei limiti funzionali indicati nell’esame di
funzionalità peritale; quivi è descritta una capacità lievemente ridotta nel
salire e scendere le scale, mentre una capacità normale nell’eseguire lavori
con le braccia alzate e in rotazione; ritengo pertanto, che si possa tener
conto unicamente di una diminuzione di rendimento dovuta, appunto, alla
distribuzione del lavoro sull’arco della settimana.
Dai famigliari, infine, è esigibile una parziale
collaborazione nel disbrigo.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
15.
percentuale degli impedimenti
40.
percentuale di invalidità
6.
Dovrebbe passare l’aspirapolvere tutti i giorni, spiega
la signora, ma si tratta di un compito gravoso, né vi si può dedicare in modo
continuativo; così “fa a tappe”, lavorando per un po` e facendo poi una pausa,
tanto che per concludere la pulizia dei pavimenti impiega un’intera giornata.
L’aiuto domiciliare, aggiunge, era assai utile da
questo punto di vista, poiché almeno due giorni a settimana le rigovernava a
fondo i pavimenti e si dedicava anche alla pulizia dei vetri: in tal modo la
sollevava un po’ dall’impegno.
Anche inserire i fix nei materassi e cambiare i piumoni
è attività che cerca di delegare ai figli, almeno togliere la fodera, perché
inserire quella pulita è un’operazione che ancora non sono in grado di fare,
aggiunge.
Nel complesso, senza la collaborazione regolare del
marito e quella dell’operatrice domiciliare, “ha lasciato andare la casa”. Il
rigoverno dei vetri – che sono molti come ho modo io stessa di appurare – non è
attività che può eseguire regolarmente, ma solo poco alla volta.
L’appartamento è ampio, né l’assicurata riesce a far
capo ad aiuti regolari, per quanto una minima collaborazione del marito appaia
esigibile.
Le dichiarazioni sono coerenti, nel complesso, con il
quadro medico dei limiti funzionali, ma si può altresì considerare come la
signora – cosa che peraltro fa – sia nella condizione di distribuire il lavoro
alternando delle pause. Valutando l’uno e l’altro aspetto, quello degli
impedimenti e quello del diminuito rendimento dovuto alla distribuzione del
lavoro, propongo una percentuale non superiore al 40%.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10.
percentuale degli impedimenti
20.
percentuale di invalidità
2.
Si occupa della spesa giornaliera, che può effettuare
mediante il proprio mezzo o anche a piedi, a dipendenza del carico: se si
tratta del pane può portarlo senza problemi, mentre se acquista beni di prima
necessità deve servirsi dell’auto, aggiunge la signora.
Capita però che si occupi della spesa voluminosa due
volte al mese insieme al marito, talvolta recandosi presso supermercati oltre
confine; si tratta di un’abitudine adottata da diversi anni, ma che ora è
divenuta importante, dato che non sarebbe in grado di portare pesi eccessivi:
anche spingere il carrello può risultare troppo gravoso, così come riporre la
bottiglieria e trasportare dall’auto alla casa le borse della spesa.
La contabilità domestica è eseguita da entrambi, senza
che l’assicurata ravveda in essa alcuna difficoltà.
Le abitudini di acquisto non sono cambiate, tuttavia si
può considerare, accanto all’esigibilità di una parziale collaborazione da
parte del consorte, che la signora necessiti di aiuto nel trasporto dei pesi.
Di qui la percentuale proposta.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
15.
percentuale degli impedimenti
30.
percentuale di invalidità
4.5
Buona parte del bucato è lavato in casa mentre per le
lenzuola ricorre alla lavatrice condominiale; in questo caso il marito, se i
figli sono svegli, si occupa del trasporto in lavanderia prima di uscire per
andare al lavoro. La signora ammette una sostanziale autonomia nel lavaggio dei
tanti indumenti e la capacità, per quanto si tratti di una “trentina di
lavatrici alla settimana”, di stendere con sufficiente autonomia; si serve
comunque d’abitudine dell’asciugatrice personale, visto che la lavanderia
dispone solo dell’essicatoio.
Stira l’essenziale, ammettendo di aver perso da anni
l’abitudine di stirare asciugamani, lenzuola e jeans; si tratta comunque sempre
di un lavoro di almeno 2 ore settimanali. Si dedica infatti agli indumenti che
richiedono una minima stiratura, attività che distribuisce sull’arco della
settimana ma limitando l’impegno ad una mezz’oretta al giorno. Talvolta alterna
la postura, evitando così di rimanere troppo in piedi e troppo seduta.
Anche sostenere il ferro e “schiacciarlo
sull’indumento” può risultare gravoso, aggiunge l’assicurata.
Di attività come maglia, uncinetto e cucito non si è
mai occupata.
Per quanto l’assicurata possa usufruire di
elettrodomestici propri e distribuisca lo stiro sull’arco della settimana,
occorre comunque tenere conto del carico di lavoro che resta importante dato il
nucleo e la tenera età dei figli. La percentuale considerata, che valuta
nondimeno la collaborazione dei famigliari laddove possibile, tiene conto anche
di questi aspetti e del ridotto rendimento.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20.
percentuale degli impedimenti
20.
percentuale di invalidità
4.
Tutti i bambini seguono corsi di nuoto presso la
piscina comunale di __________, __________ cinque volte alla settimana, __________
e __________ quattro, e __________ una volta; lei e il marito si alternano nel
portarli e andarli a riprendere, una situazione che comporta una certo impegno
e diversi indumenti da lavare, ammette la signora.
Per gli accompagnamenti a scuola, tuttora necessari, è
più comoda, poiché gli istituti scolastici distano 100 metri circa dall’abitazione. Nelle cure invece, per quanto i bambini cerchino di essere autonomi,
è ancora importante il suo aiuto, soprattutto con __________ e __________ (i
maggiori sono indipendenti): con il figlio si rende disponibile il marito, ma è
lei che lava i capelli e si occupa della doccia di __________. In questi ambiti
la signora descrive un impegno ancora presente, ma anche la fatica
nell’eseguire operazioni che implicano l’assunzione di posture inergonomiche.
Al momento di prendere in braccio la piccola, poi, si siede evitando così di
fare sforzi.
Le riunioni scolastiche infine, sono previste due
l’anno: talvolta vi partecipa, ma quando non se la sente, viene sostituita dal
marito. Alle passeggiate invece, non partecipa più, una situazione che si
verifica di tanto in tanto.
La signora non ha descritto impedimenti particolari ma,
nel complesso, fatica e sovraccarico; la percentuale tiene conto dunque di
questi aspetti, ma anche dell’esigibilità, da parte del consorte, di sostituirla
laddove possibile.
5.7
Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di
utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
5.
percentuale degli impedimenti
30.
percentuale di invalidità
1.5
L’assicurata descrive il proprio impegno __________,
impegno di carattere organizzativo, ma anche nell’esecuzione di piccoli
lavoretti di decoupage. In questo ambito era attiva e propositiva sino a
quattro anni orsono (l’assemblea si riuniva una volta al mese), ma ora non se
la sente di partecipare al mercatino natalizio, per esempio, o ad altre
iniziative dell’Associazione. Evita anche di fare il decoupage per sé,
perché le richiederebbe di rimanere seduta troppo a lungo.
Per quel che riguarda gli animaletti domestici, lascia
che sia il marito a pulire la voliera (dove tiene le cocorite) così come ha
fatto sempre. Quando si tratta invece di pulire l’acquario, cosa che fa ogni
mese e mezzo, offre la propria collaborazione nel cambio dell’acqua, ma
attendendo che sia il consorte a togliere quella sporca; la sostituzione
dell’acqua pulita è eseguita invece dall’assicurata, poco alla volta, mediante
un secchio.
La sabbietta del gatto, infine, eliminata ogni tre
settimane, è un compito lasciato in parte al marito; quest’ultimo elimina
quella sporca, mentre l’assicurata aggiunge la sabbia pulita.
Nonostante le difficoltà permane l’impegno, per quanto
si debba ammettere come talune attività creative possano risultare faticose e
rallentate nell’esecuzione.
A parte un certo rallentamento tuttavia, ci si può
attendere che il consorte fornisca collaborazione nelle cure agli animali.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
21%
■ Chi esegue
i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere
personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di
parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario
orario versato
Il marito
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni
sulla capacità al lavoro?
Da ottobre 2011
(…)" (doc. AI 23)
Sulla
base degli accertamenti esperiti, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola
mansione, l'assistente sociale ha valutato una limitazione complessiva,
rispettivamente un'invalidità del 21%.
L’assistente
sociale – invitata a prendere posizione in merito alle contestazioni sollevate
con le osservazioni dell’11 gennaio 2013 (doc. AI 35-1) – con la nota 16
gennaio 2013 ha inoltre precisato:
" (…)
Per quel che riguarda
poi gli altri punti, qui di seguito riportati:
1.
Per quanto concerne la preparazione dei pasti e
pulizia della cucina, la signora RI 1 ha dovuto rinunciare alla preparazione di
svariate pietanze, potendo rimanere per un tempo assai ridotto davanti al piano
di lavoro. Il marito arrivando tardi, non è nella condizione di sostenerla in
questo compito. Non è inoltre più in grado di rigovernare la cucina. In tali
condizioni vi è da considerare un impedimento ben più importante di quello
ritenuto.
2.
Nelle attività di rispolvero, pulizia dei
pavimenti, dei vetri e rifacimento del letto, la signora è particolarmente
limitata e deve addirittura rinunciarvi in gran parte (cfr. “senza la
collaborazione del marito e dell’operatrice domiciliare, ha lasciato andare la
casa”). Malgrado il minimo aiuto esigibile dai familiari, in tali condizioni si
giustifica un impedimento ben superiore a quello ritenuto.
3.
Per quanto riguarda la spesa, non si è tenuto
sufficientemente conto del fatto che durante la settimana la signora è del
tutto impossibilitata ad effettuare commissioni importanti (cfr. “non sarebbe
in grado di portare pesi eccessivi; anche spingere il carrello può risultare
gravoso, così come riporre la bottigliera e trasportare dall’auto alla casa le
borse della spesa”).
4.
Il carico di lavoro relativo al lavaggio degli
indumenti è assai gravoso, considerato il numero dei membri della famiglia. Le
sue limitazioni, che impongono un regolare ricorso all’aiuto del marito,
giustificano senz’altro un impedimento maggiore rispetto a quello ritenuto.
5.
Anche gli impegni relativi alla cura dei bambini
(educazione, attività comuni, e compiti) richiedono uno sforzo decisamente
insostenibile per la signora RI 1. Un impedimento del 20% non ne tiene
sufficientemente conto. Lo stesso dicasi per le attività diverse.
é stata contestata la
percentuale riconosciuta ma senza aggiungere elementi di novità rispetto alle
dichiarazioni rese.
Non posso che
confermare, in definitiva, le motivazioni alla base della valutazione del grado
di inabilità in ambito domestico, nonché il grado percentuale riconosciuto;
ricordo come si tratti di una valutazione che trova la propria ragion d’essere
sui limiti funzionali, tenendo conto delle attività in cui si esige la
collaborazione del coniuge e della possibilità dell’assicurata di trovare
modalità di lavoro atte a migliorare la propria capacità lavorativa.” (doc. AI
38-1/2)
12.
In
sede di ricorso l’insorgente ha nuovamente contestato l’inchiesta domestica,
riproponendo in sostanza le medesime critiche su cui l’assistente sociale ha
già preso posizione.
L’assicurata
sostiene che le conclusioni non tengono sufficientemente conto dei gravi
impedimenti di cui è affetta e dei peggioramenti della sua salute.
Circa
gli asseriti peggioramenti dello stato di salute già si è detto in precedenza.
Basti qui evidenziare che l’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica è stata effettuata il 27 novembre 2012, mentre la RMI
della dr.ssa med. __________ e i certificati del dr. med. __________ sono del
mese di gennaio 2013, rispettivamente febbraio 2013 (doc. C, D e L). In questo
lasso di tempo non risulta esservi stato un sostanziale peggioramento dello
stato di salute della ricorrente. Un leggero degrado dello stato valetudinario
è infatti stato riscontrato, ma rispetto a 10 anni prima (cfr. doc. D:”Per
quanto concerne la sintomatologia dolorosa, questa si sovrappone perfettamente
a quella già riscontrata 10 anni fa. Rispetto ad allora vi è ora una iniziale
discopatia e segni di irritazione delle faccette articolari posteriori L4/5”).
Non vi sono di conseguenza motivi per ritenere che in due mesi lo stato di
salute della ricorrente si sarebbe a tal punto degradato da imporre all’assistente
sociale una nuova valutazione.
Per
il resto, l’interessata riprende le contestazioni contenute nelle osservazioni
dell’11 gennaio 2013 (doc. AI 35) e sopra riportate per esteso (doc. AI
38-1/2).
Come
già rilevato dall’assistente sociale, la ricorrente non apporta elementi di
novità rispetto a quanto emerso nel corso dell’inchiesta a domicilio e di
quanto affermato in quell’occasione e neppure propone, argomentandola, una
diversa percentuale degli impedimenti o dell’importanza assegnata alle attività.
Del
resto, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e
accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza
familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è
motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi
sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito
consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del
27.
novembre 2012 corredata dalle precisazioni di cui alla nota del 16 gennaio
2013.
vanno confermate.
Va
qui ribadito che un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
Quanto
sopra vale a maggiore ragione nel caso di specie, visto che il grado
d’invalidità del 21% stabilito dall’inchiesta è in sostanza confermato pure
dalla valutazione medica del dr. med. __________ (20%).
Nel
merito, per la preparazione dei pasti e della pulizia della cucina,
l’interessata sostiene di aver dovuto rinunciare a svariate pietanze, potendo
rimanere per un tempo assai ridotto davanti al piano di lavoro e di non essere
in grado di rigovernare la cucina. Da parte sua il marito, arrivando tardi, non
può aiutarla.
Sennonché, l’assistente sociale ha
già tenuto conto di questa circostanza (doc. AI 23-4: “Attende lei stessa
alla preparazione dei pasti, visto che il marito arriva tardi, aggiunge la
signora, e non può pertanto contare sulla sua collaborazione, almeno
nell’attività culinaria. A differenza di un tempo però, evita di cimentarsi in
pietanze elaborate, nella preparazione di lasagne e polenta per esempio, piatti
che le imporrebbero di rimanere a lungo davanti al piano di lavoro”) e,
giustamente, dopo aver preso in considerazione, circa i limiti funzionali,
anche le risultanze della visita medica presso l’SMR del 9 maggio 2012, ossia
che vi è una capacità lievemente ridotta unicamente nel salire e scendere le
scale, mentre vi è una capacità normale nell’eseguire lavori con le braccia
alzate ed in rotazione, ha tenuto conto di una diminuzione del rendimento
dovuta alla distribuzione del lavoro sull’arco della settimana ed ha ritenuto
esigibile una parziale collaborazione nel disbrigo delle faccende anche da
parte dei famigliari (doc. AI 23-4).
La percentuale degli impedimenti
del 10% appare di conseguenza corretta.
Ciò vale anche per quanto concerne
la pulizia dell’appartamento, per la quale una percentuale del 40%, tenuto
conto degli impedimenti e del diminuito rendimento dovuto alla distribuzione
del lavoro alternando le pause va confermata.
Per
quanto riguarda la spesa, la percentuale degli impedimenti del 20% potrebbe
apparire generosa se si ritiene che oggigiorno i maggiori
supermercati del nostro Paese prevedono la possibilità di far capo alla
consegna a domicilio, con gli acquisiti che vengono portati dentro casa ed in
alcuni casi fino in cucina (cfr. __________; cfr. __________ e __________).
Questa modalità di acquisto, che può essere effettuata tramite un computer, un
tablet o uno smartphone, e che potrebbe essere esatta da un’assicurata giovane
e che di conseguenza non dovrebbe avere difficoltà a districarsi con le nuove
tecnologie, sgraverebbe inoltre il marito nell’incombenza della spesa bimensile
con la conseguente possibilità di poter aiutare maggiormente l’interessata
nelle altre mansioni casalinghe. Sia come sia, anche se la ricorrente non
avesse a disposizione queste tecnologie, ritenuta la collaborazione del coniuge
e l’aiuto necessario per il trasporto dei pesi, per i motivi esposti
dall’assistente sociale, una percentuale degli impedimenti del 20% è comunque
da confermare.
Circa il bucato, dove
viene ritenuta una percentuale degli impedimenti del 30%, va evidenziato che
l’assistente sociale ha già tenuto conto dell’importante carico di lavoro
dovuto al numero di persone che compongono il nucleo famigliare. La percentuale
considerata prende pure in considerazione la collaborazione dei famigliari e il
rendimento ridotto.
Infine, per quanto
concerne la cura dei bambini e le attività diverse, la ricorrente contesta
genericamente, senza tuttavia apportare elementi particolari a sostegno della
sua tesi, la percentuale degli impedimenti decisa dall’assistente sociale (20%,
rispettivamente 30%). Questo Tribunale, alla luce dei compiti eseguiti
dall’interessata, delle limitazioni descritte e dell’aiuto che il marito può
fornire, ritiene che neppure su questi punti vi siano motivi per scostarsi
dalla valutazione della funzionaria dell’UAI.
Stanti
le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni
dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo
Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere
in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare
alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti
relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e
compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Le ulteriori allegazioni
ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa
dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si
giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128
V 93 consid. 4).
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non
può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata
alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello
svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base
dell'accertamento domiciliare.
Di conseguenza, pure il tasso
complessivo d'invalidità fissato al 21% deve essere posto alla base del
presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere
in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta
domiciliare da una persona esperta in materia.
Visto quanto precede, la
decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
13.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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