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Decisione

32.2013.87

Rendita temporanea. Conferma perizia multidisciplinare

2 aprile 2014Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I "compiti" non sono quelli esposti nelle

limitazioni funzionali enunciate dal dr. __________, ma sono quelli

intellettuali, organizzativi, funzionali; la "lentezza" non è quella

dell'impossibilità di svolgere alcuni movimenti e così pure la "minore esistenza".

A nostro modo di vedere sono chiaramente aggiuntivi. Ma almeno lo verifichino i

medici e lo giustifichino, ciò che non è stato. (…)" (doc. I, pag. 4)

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile

2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di

inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una

problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in

discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002

n. 72, pag.485). In una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente

il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche

che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare

l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di

determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio

globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli

esperti interessati.

Nel

caso in esame non risulta che vi sia stata una discussione fra i periti

coinvolti. Tuttavia, nel citato accertamento (cfr. consid. 1.5) il TCA ha

chiesto al SAM: “richiamata la nota giurisprudenza in merito alla

discussione plenaria dei medici interessati alla stesura di una perizia

multidisciplinare relativa alla definizione della globale capacità lavorativa,

gentile dr.ssa __________ voglia interpellare i dr. med. __________, __________

e __________ in merito alla cumulabilità o meno delle singole incapacità

lavorative sia nell’abituale attività svolta dall’assicurato che in attività

adeguate. “ A tal riguardo, i periti hanno risposto:

"

(…)

È stata quindi effettuata una discussione plenaria con

tutti i consulenti (Dr. med. __________, Dr. med. __________ e Dr. med. __________)

in data 25.2.2014 alle ore 14:30, che concordano con quanto descritto nella

perizia SAM del 9.9.2011. (…)" (doc. XVII, pag. 7)

Non

va poi dimenticato, come visto, che per lo svolgimento di attività adeguate l’incapacità

lavorativa è in sostanza di origine psichiatrica e non somatica, motivo per cui

la valutazione globale va confermata.

2.8. Per

quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo

ordinario, nelle motivazioni della decisione contestata sono indicati i parametri

utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia da valido che da invalido,

a cui va fatto riferimento.

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), nella fattispecie

concreta l’Ufficio AI, sulla base dei dati

forniti dall’ultimo datore di lavoro, ha determinato un salario annuo di fr. 54’600.--

(stato 2008), aggiornato al 2009 (fr. . 55'752.--) ed al 2010 (fr. 56'216.--).

Tali dati sono rimasti incontestati.

Il reddito

da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

Considerandi

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.

A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di

cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di

raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134.

V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.

325.

e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Per

il periodo 4.11.2009 – 6.11.2011 l’Ufficio AI, conformemente alla

citata giurisprudenza, ha nel caso concreto utilizzato i dati salariali

forniti dalla tabella TA1 (stato 2009) elaborata dall'Ufficio federale di

statistica e relativa a personale maschile in una professione che presuppone

qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), quantificando per il 2009 un

salario statistico di fr. 61'244,25. L’amministrazione ha poi considerato una

riduzione di rendimento del 30%, una riduzione di reddito per circostanze

personali del 18% (10% per attività leggere e 8% per altri fattori),

determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 40'176,25. A proposito della percentuale di

riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il

Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale

nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Tuttavia, pur volendo riconoscere una riduzione di reddito del 20%, come si

vedrà, l’esito delle vertenza non cambierebbe.

Dal

raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 28% (55’752 – 40'176,25.--

x 100 : 55’752.--).

Per

il periodo 1° aprile 2012 l’amministrazione ha utilizzato le succitate tabelle,

aggiornate al 2010, applicata una riduzione di rendimento del 30% e di reddito

del 18%, quantificando il reddito da invalido in fr. 40'150,60, per un grado

d’invalidità del 28% (56’216 – 40'150,60 x 100 : 56’216).

A

prescindere dal fatto che la riduzione di rendimento in attività adeguate è

risultato essere del 20% e non del 30%, va fatto presente che la richiesta

dell’assicurato di tenere conto del reddito da pizzaiolo, attività tuttora

esercitata a tempo parziale, non può essere accolta. Rettamente nella risposta

di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che è nell’attività adeguate che

l’assicurato, secondo il principio dell’obbligo di ridurre il danno, sfrutta meglio

la sua residua capacità lavorativa.

Tenuto

conto dei succitati periodi d’incapacità lavorativa riportati in perizia,

rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto un quarto di rendita dal 1° settembre

2009.

(media retrospettiva) al 28 febbraio 2010 e nuovamente, a causa dell’operazione

di stenosi del canale lombare, dal 1° novembre 2011 al 31 luglio 2012, tenuto

conto che per i restanti periodi egli non presenta un grado d’invalidità

pensionabile.

Ne

consegue che la decisione contestate è confermata, mentre il ricorso va

respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, all’assicurato sono accollati fr. 800.-- di

spese e tasse di giustizia.

Il

ricorrente ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

2.10

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

dalla relativa documentazione allegata, risulta che il

ricorrente, divorziato, percepisce un reddito netto di fr. 2'000.--. Da tale

entrata vanno in primo luogo dedotti fr. 1'200.-- quale importo base per debitore

che vive da solo secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai

fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato

1° settembre 2009) e fr. 240.-- quale supplemento del 15/25% (media) sul

fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20

settembre 2004). Le spese mensili indicate, computabili ai

fini del calcolo del fabbisogno minimo, ammontano a fr. 530.-- di affitto, oltre

al premio di cassa malati di fr. 378,55 per complessivi fr. 671,55. In queste

circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va

quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata

in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è

per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a

suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del

20.

giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente sono

per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti