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Decisione

32.2013.89

Rendita assegnata per tempo determinato. Riconosciuta decorrenza da un momento precedente. Parziale riconsiderazione della prima decisione da parte dell'Ufficio AI

7 ottobre 2013Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Giusta

l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita),

se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità

e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.6. Nell’evenienza concreta, ricevuta la domanda di prestazioni del

giugno 2010, l’amministrazione ha esaminato i vari certificati medici agli

atti, in particolare quelli resi il 24 giugno 2010 dal dr. __________,

neurochirurgo (per il quale l’assicurato, in attesa di essere operato, era

completamente inabile al lavoro, doc. AI 47) e il 13 luglio 2010 dal medico

curante dr. __________, generalista. Nel suo rapporto all’AI del 26 settembre/19

ottobre 2010 il dr. __________ ha attestato la presenza di “stabilizzazione

posteriore L4/L5, 2007”, ritenendo l’assicurato inabile in misura completa

dal 12 novembre 2006 per periodo indefinito e da rivalutare dopo sei mesi (doc.

AI 57-3). Dagli atti risulta altresì che l’assicurato è stato operato alla

schiena il 7 febbraio 2011 (doc. AI 65). Il dr. __________, poste le diagnosi

di instabilità segmentaria e acne inversa, nel rapporto all’AI del 25 maggio

2011 l’ha dichiarato inabile in misura completa dal 5 ottobre 2009 (doc. AI

68-2). L’Ufficio AI, dopo aver sentito il medico SMR (doc. AI 80), ha ordinato

una perizia multidisciplinare a cura del SAM.

Dal

referto dell’8 febbraio 2012 (doc. AI 84) risulta che i periti SAM hanno fatto

capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura dermatologica

(dr. __________), psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e

reumatologica (dr. __________) e posto le seguenti diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Idradenite suppurativa detta anche acne inversa o

idrosadenite o malattia di Verneuil

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome del tunnel carpale di entità media

Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra (in esiti

da PLIF L5/S1 l'8.3.2007 per instabilità segmentaria L5/S1 su spondilolistesi

di primo grado con spondilolisi, esiti da decompressione con fusione L4/L5 da

destra con prolungamento rostrale in L4/L5 della precedente stabilizzazione, il

7.2.2011, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale),

decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 88 kg / statura 160 cm),

Periartropatia omeroscapolare anamnestica bilaterale,

Achillodinia bilaterale in sbilancio muscolare, obesità

(peso 88 kg / statura 160 cm)

Personalità normotipica, senza patologie psichiatriche

o segni di neuroticismo clinicamente rilevanti

Anemia (modica) macrocita ria non chiarita.”

Hanno

quindi ritenuto l’assicurato abile al 70% nell’attività lucrativa da ultimo svolta

di funzionario di banca così come in altre attività adeguate, osservando:

"

(…)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

Dal punto di vista medico-teorico globale, l'A.

presenta una capacità lavorativa del 70% nell'attività da ultimo esercitata in

qualità di funzionario di banca presso la __________ di __________.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista dermatologico, sulla base degli

atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico e dello status dermatologico,

il nostro consulente pone la diagnosi di idradenite suppurativa o malattia di

Verneuil. Tale patologia è un processo infiammatorio cronico e ricorrente delle

ghiandole apocrine, caratterizzata dalla presenza di noduli follicolari

profondi spesso molto dolorosi, accompagnati da pustole, papule, ascessi,

fistole, localizzati principalmente nelle regioni delle grandi pieghe quali

ascelle, inguine, regione perineale e rima anii. La patologia come detto sopra

è cronica e alterna delle fasi di riesacerbazione a delle fasi di quiescenza.

Dal punto di vista dermatologico, secondo il nostro consulente, attualmente non

vi è una chiara diminuzione della capacità lavorativa, anche se in una

situazione come quella del momento attuale, l'A. presenta un'incapacità lavorativa

del 30%.

Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli

atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone

le diagnosi da noi riassunte al capitolo 5. Tali patologie comportano delle

limitazioni per quanto concerne il sollevamento e il trasporto di carichi molto

pesanti fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di carichi

particolarmente pesanti sopra l'altezza del petto e il maneggiare attrezzi

soprattutto pesanti e molto pesanti. Secondo il nostro consulente reumatologo,

l'A., nel suo ultimo impiego di funzionario di banca, premettendo che

l'attività permetta di alternare le posizioni corporee senza dover interrompere

la produttività, giudica l'A. abile al lavoro in misura completa con un

rendimento massimo del 100% a partire dal 7.5.2011.

Infine, dal punto di vista neurologico e psichiatrico

non vi sono patologie tali da giustificare una diminuzione della capacità

lavorativa.

Sulla base di quanto descritto sopra, giungiamo alla

conclusione che l'A. globalmente da un punto di vista fisico e psichico l'A.

presenta un'incapacità lavorativa del 30% nello svolgimento dell'attività che

ha da ultimo esercitato in qualità di funzionario di banca presso la __________

di __________.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Dal punto di vista reumatologico, l'A. presenta:

" Per quanto riguarda la capacità

funzionale e di carico residua, l'assicurato può molto spesso sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso

maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado

maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato

può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la

rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,

talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso

camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno

accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli."

Tenendo in considerazione le valutazioni dermatologica

(diagnosi di idradenite suppurativa con alternanza di fasi di quiescenza a fasi

di riesacerbazione in malattia tendenzialmente cronica), la valutazione

reumatologica, neurologica e psichiatrica, giungiamo alla conclusione che l'A.

presenta un'incapacità lavorativa. del 30% in un'attività lavorativa adatta

allo stato di salute, che tenga in considerazione tutte le limitazioni

descritte sopra.

Altresì, in qualità di casalingo, l'A. presenta una

capacità lavorativa completa; in quanto la limitazione, al di là del dolore

locale nelle fasi particolarmente acute della patologia dermatologica, non è

tale da impedire un lavoro leggero, eseguito senza impegno di tempo o di

aspetto (presenza) come quello di un lavoro casalingo.

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche,

possiamo fare le seguenti considera­zioni:

- secondo il nostro consulente

dermatologo, l'A. potrebbe beneficiare per la terapia dell'idradenite

suppurativa di medicamenti con Dapsone, antituberco­lari, Botox, medicamenti

biologici, luce pulsata e lasers particolari.

Le suddette possibilità terapeutiche sono ben più

efficaci di quelle eseguite finora (terapia con isotretinoina); in particolar

modo la terapia combinata con Botox e medicamenti biologici determina effetti

sananti sulla malattia in questione.

Il nostro consulente reumatologo auspica una correzione

del sovrappeso corporeo, che di fatto va a sovraccaricare il tratto

lombosacrale della colonna, spesso sede talora di dolori intensi nell'A.

Da un punto di vista neurologico, il nostro consulente,

per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale, comunque paucisintomatica,

suggerisce un approccio chirurgico in base ai dati ENG menzionati sopra, con

l'intervento la sindrome del tunnel carpale dovrebbe comunque risolversi completamente.

(…)” (doc. AI 84/21-26)

Risulta

dagli atti che nel febbraio, marzo, maggio e giugno 2012 l’assicurato ha subito

interventi di incisioni e drenaggi di ascessi (su morbo di Verneuil) all’__________,

sede Ospedale __________, con rispettive degenze ospedaliere (doc. AI 88, 94,

96 e 97, 102 e 103). Nel rapporto finale 22 giugno 2012 il medico SMR dr. __________,

posta la diagnosi invalidante di “Idradenite suppurativa

detta anche acne inversa o idrosadenite o malattia di Verneuil, resezione di

lesione inguinale il 15 febbraio e 8 marzo 2012, Pulizia/asportazione di

ascesso in sede toracica il 11 maggio e 2 giugno 2012”, oltre a altre diagnosi non invalidanti, ha concluso per

un’inabilità lavorativa completa dal 5 ottobre 2009 al 7 maggio 2011 e in

seguito del 30%, osservando che:

"

La patologia cutanea

potrebbe motivare delle IL maggiori ma sul lungo periodo si giustifica una media

del 30% di limitazione nel rendimento o tempo globale sul lungo periodo. Le

attuali misure dal 2.2012 al 6.2012 hanno causato interventi terapeutici

pulsatili ovvero pochi giorni con IL 100 e intervalli senza IL per cui non si

giustifica una maggiore limitazione sul lungo periodo." (doc. AI 99-4)

Il

10-12 luglio 2012 l’assicurato ha subìto un nuovo intervento di incisione e asportazione

di ascessi, sempre conseguenti al Morbo di Verneuil (doc. AI 103).

Dopo

aver interpellato il consulente professionale (rapporto del 17 agosto 2012,

doc. AI 104-1), mediante progetto di decisione del 28 agosto 2012 l’Ufficio AI

ha concluso che, ammessa un’inabilità lavorativa completa dal 5 ottobre 2009 al

7 maggio 2011 e del 30% in seguito, andava riconosciuta una rendita intera dal

1. ottobre 2010 (erogata tuttavia solo dal 1. dicembre 2010 essendo la domanda

tardiva) al 31 agosto 2011 (ossia tre mesi dal miglioramento dello stato di

salute) (doc. AI 105).

In

un rapporto del 21 settembre 2012 il dr. __________, vice primario di chirurgia

dell’__________, ha informato che da fine 2011 la frequenza delle consultazioni

presso il suo servizio per la problematica di idrosadenite suppurativa era

molto aumentata, con apparizione degli ascessi non solo a livello ascellare ed

inguinale, ma anche su altre regioni corporee, in particolare al tronco.

Rilevato come ad inizio 2012 il paziente fosse stato

ricoverato due volte con necessità di trattamento di ascessi (ospedalizzazione

dal 06.03.2012 al 18.03.2012 e in seguito trattamento aperto delle ferite),

considerata l’assenza di remissione della malattia, da metà/fine 2011 egli non

era più stato abile al lavoro (doc. AI 109/3-4; cfr. in esteso al consid. 2.6).

In proposito il medico SMR dr. __________ ha osservato che le

degenze subite dall’assicurato erano comunque brevi e non tali da comportare

una limitazione globale e duratura (doc. AI 111). L’assicurato ha prodotto un

certificato del 22 ottobre 2012 del dr. __________, neurochirurgo dell’__________,

che ha affermato:

"

(…)

Sulla scorta di ciò, il 7.2.2011, veniva effettuato un

intervento di fusione e decompressione L4/L5, con approccio posteriore.

Anche questa procedura non aveva portato a

significativi miglioramenti dei dolori lombari, come pure dei dolori, per

quanto incostanti, all'arto inferiore sinistro.

Controlli seriati, radiologici e TC non avevano

mostrato dislocazione dei mezzi di sintesi (una rottura della vite S1 a destra

era già stata evidenziata prima del secondo intervento, era inoltre noto un modico

alone di riassorbimento osseo attorno alle viti in S1, agli esami TC).

La nostra ultima valutazione clinica risale a maggio

2012, inoltre abbiamo incontrato brevemente il paziente di recente e discusso

della situazione clinica attuale.

Quest'ultima è rappresentata dalla persistenza di

lombalgie croniche, esacerbate dal mantenimento delle posizioni statiche,

quindi sia in ortostatismo che da seduto, in associazione a dolori sporadici

agli arti inferiori e necessità di sdraiarsi frequentemente; non sono peraltro

presenti deficit neurologici. (…)” (doc. AI 115/2-3)

In data 12 novembre 2012 il dr. __________ ha precisato che in considerazione

della cronicizzazione dei dolori lombari, con impossibilità di mantenere per periodi

prolungati la posizione seduta, come pure l’ortostatismo, l’incapacità lavorativa

era da considerare totale da maggio 2011 a oggi (doc. AI 121-2).

È

stata prodotta agli atti anche una lettera del dr. __________ al dr. __________

del 1. febbraio 2013 con la quale, riferito della necessità di una nuova

escissione di ascessi programmata il 5 febbraio seguente, ha sottolineato la

necessità di rivalutare un’invalidità per il paziente non essendo “pensabile”

che il paziente potesse riprendere un’attività lavorativa regolare “viste

queste manifestazioni che necessitano regolari ospedalizzazioni con poi

trattamento prolungato delle ferite” (doc. AI 129; doc. M). Dal 4 all’8

aprile 2013 l’assicurato è stato nuovamente ricoverato all’__________ per una

nuova escissione di ascessi (doc. N).

Sentito

il medico SMR, l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 11/21 marzo

2013, non ritenendo sostanzialmente comprovati elementi atti a determinare una

rivalutazione clinica della capacità lavorativa, ha confermato il progetto di

decisione (doc. AI 99).

In sede ricorsuale, l’assicurato ha prodotto documentazione già agli

atti oltre ad altre certificazioni. In particolare un certificato 15 aprile

2013 del dr. __________ attestante:

"

(…)

Per quanto concerne "I'iter chirurgico" del

Paziente, faccio riferimento al mio scritto precedente del 22.10.2012.

Per quanto riguarda il contesto puramente clinico,

possiamo sicuramente affermare che, anche dopo il secondo intervento chirurgico

al rachide lombare (7.2.2011), a distanza di poche settimane, il Paziente ha

nuovamente sviluppato una sintomatologia algica lombare, responsabile di una

limitazione nelle attività della vita quotidiana. Da allora, abbiamo constatato

una cronicizzazione dei dolori con tendenza al peggioramento, con

caratteristiche esacerbazioni sporadiche.

In considerazione dell'entità dei dolori e della loro

persistenza, riteniamo che, sin da quel periodo, l'attività lavorativa, anche

in posizioni statiche, sia stata e sia a tutt'oggi difficilmente esigibile; riteniamo

che i dolori siano causati in gran parte da una sindrome di

insufficienza/instabilità segmentaria a livello L4/L5 ed L5/S1, in un contesto

di pseudo­artrosi.

In considerazione di ciò, pur non sussistendo nuove

opzioni chirurgiche, non possiamo escludere ulteriore peggioramento in

futuro." (doc. F)

Inoltre un certificato del

dr. __________ del 3 aprile 2013 del seguente tenore:

"

(…)

Da settembre 2012 il paziente ha avuto nuovamente

manifestazioni ascessuali della malattia che sono state in trattamento

medicamentoso anche tramite il Dr med. __________ (FMH dermatologia). Questa

terapia non ha però portato l'effetto sperato ed il 05.02.2013 si è dovuto

procedere ad una nuova escissione di diversi ascessi. Il decorso è stato

inizialmente favorevole con però cura di ferita aperta durata oltre sei

settimane. Attualmente il paziente lamenta una nuova manifestazione della

malattia con nuova comparsa di zone flogistiche. Per questo motivo ribadisco il

fatto che il paziente non è abile alla ripresa di un'attività lavorativa.

A fine gennaio 2013 avevo discusso del caso del signor RI

1 anche con il Dr med. __________. Visto l'aumento della frequenza degli

episodi di manifestazione infiammatorie che non portano ad un periodo di

remissione della malattia avevamo concordato che fosse necessaria una seria

rivalutazione dell'invalidità del paziente. Avevo in tale occasione inviato una

copia della lettera al medico curante anche all'Assicurazione AI.

In conclusione si può dire che dal 2011 il decorso

della malattia del sig. RI 1 ha subito un importante peggioramento con aumento

sensibile della frequenza degli episodi di manifestazione infiammatoria. Non

essendoci dunque periodi di remissione chiara il paziente deve essere

considerato inabile al lavoro. Una ripresa della sua capacità lavorativa visto

il decorso sfavorevole della malattia non è prevedibile. Penso dunque che

un'invalidità del paziente debba essere seriamente rivalutata." (doc. G)

Infine un certificato del 18

aprile 2013 del dr. __________, dermatologo, affermante:

"

(…)

Come ben sa, la nota idrosadenite suppurativa che

affligge il paziente da almeno trent'anni, ha avuto una nuova recrudescenza

infiammatoria che l'ha portato a dover farsi nuovamente operare per un focolaio

a livello della parete addominale e a livello della coscia sinistra.

(…)

Ciò nonostante, visto il perdurare dell'evoluzione,

ritengo che bisogna riconoscere al paziente uno stato dì salute estremamente

precaria e influenzata negativamente dai dati raccolti in questo ultimo

decorso.

È perciò, dal mio punto dì vista professionale, non più

possibile affermare che il paziente possa delle garanzie di presenza al posto

di lavoro.

Oltretutto la posizione da seduto non è ottimale,

precludendogli così anche un'attività complementare nel mondo terziario.

(…)" (doc. H)

Alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente l’Ufficio AI,

interpellato il medico SMR (per il quale dalla documentazione prodotta risultava un peggioramento in particolare della problematica

dermatologica a partire dal mese di settembre 2012, cfr. doc. IV/1; cfr. sub

consid. 2.9), ha ritenuto di modificare il proprio

provvedimento assegnando all’assicurato la rendita anche e nuovamente dal 1.

settembre 2012 (doc. IV/1).

Nelle

sue osservazioni/ricorso aggiuntivo del 14 giugno 2013 l’assicurato contesta

tali conclusioni nella misura in cui non hanno considerato l’inabilità

lavorativa anche per il periodo dal maggio 2011 al settembre 2012. A suo dire infatti l’inabilità lavorativa sarebbe completa a decorrere dall’ottobre 2009, senza

successivo miglioramento (VIII). Produce due attestati medici del dr. __________

del 10 giugno 2013 con i quali lo specialista attesta la sostanziale

inefficacia delle terapie proposte dal dr. __________ nella perizia per il SAM

(doc. R, S).

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Meyer Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

Considerandi

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.8

Nella

fattispecie, con la decisione contestata l’Ufficio AI, sulla base della perizia

SAM, ha sostanzialmente ritenuto di dover riconoscere un’inabilità

lavorativa completa in ogni attività dal mese di ottobre 2009 sino al mese di

maggio 2011 e, quindi, del 30% nell’attività abituale quale funzionario di

banca e in attività adeguate (con conseguente grado di invalidità del 30%) a

dipendenza della diagnosticata patologia dermatologica (idradenite suppurativa,

detta anche acne inversa o malattia di Verneuil).

Tale

tesi è stata contestata dal ricorrente, il quale, riferendosi ai certificati

dei medici che l’hanno in cura, ha sostenuto in sintesi di essere stato inabile

al lavoro in misura completa anche successivamente al mese di maggio 2011 e di

esserlo tuttora. Dopo aver visionato le certificazioni prodotte in corso di

causa, con rapporto 7 maggio 2013 il SMR ha riesaminato la

propria valutazione medica, concludendo:

"

“Dall'attuale

documentazione risulta un peggioramento in particolare della problematica

dermatologica a partire da 9.2012 quando da parte del dr. __________ sono state

osservate nuove manifestazioni ascessuali.

Il decorso risulta incerto come già in passato.

Dall'attuale documentazione non risulta che sia stato tentato un trattamento di

fondo come proposto dal dr. __________ in occasione della sua valutazione

peritale.

Per quanto concerne invece l'aspetto della schiena

dalla documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla

valutazione in ambito SAM. Da notare che l'ultima valutazione clinica da parte

del dr. __________ risale a 5.2012.

Attualmente l'assicurato presenta una IL completa per

la problematica dermatologica da 9.2012 per qualsiasi attività. Possibile

ricupero d'una CL almeno parziale nei prossimi mesi." (doc. IV/1)

Riconoscendo

quindi una totale incapacità lavorativa dall’ottobre 2009 al 7 maggio 2011 e

nuovamente dal settembre 2012, riesaminata la decisione 11/21 marzo 2013, con

il nuovo provvedimento del 24 maggio 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al

beneficio di una rendita intera dal 1. dicembre 2010 (diritto dal 1. ottobre

2010) al 31 agosto 2011 e nuovamente dal 1.settembre 2012 (doc. IV/2).

L’assicurato

contesta la succitata valutazione, sostenendo che l’inabilità lavorativa

completa è perdurata anche nel periodo dal maggio 2011 al settembre 2012.

Risulta

quindi incontestato il diritto alla rendita di invalidità per il periodo dal dicembre

2010.

al 31 agosto 2011 e dal 1. settembre 2012. Controverso invece è il diritto

alla prestazione dal 1. settembre 2011 al 30 agosto 2012: mentre infatti

l’amministrazione ha in sostanza ammesso un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato con conseguente riacquisto di un’abilità lavorativa del

70% a far tempo dal 7 maggio 2011 (ossia a distanza di tre mesi dall’intervento

al rachide, secondo la perizia SAM) e un successivo nuovo peggioramento (con conseguente

inabilità lavorativa totale) a far tempo dal settembre 2012, l’assicurato

reputa in sintesi che la sua inabilità lavorativa sia rimasta completa anche

nel periodo da maggio 2011 a settembre 2012 .

Ora,

ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 11/21 marzo 2013 (doc. A) - quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici

prodotti con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto

si riferisce anche alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del

provvedimento contestato.

Orbene,

tenuto conto della succitata refertazione medica e di un approfondito esame

degli atti di causa, questo TCA può condividere solo in parte le conclusioni

dell’amministrazione.

In

particolare, se alla luce della perizia SAM è possibile ammettere, rispetto

alla situazione precedente (e meglio dall’ot-tobre 2009), un miglioramento

delle condizioni dell’assicurato a far tempo dal mese di maggio 2011, ossia tre

mesi dopo l’intervento alla schiena, occorre concludere che già nel periodo

immediatamente successivo alla perizia del febbraio 2012 (basata peraltro su

consulti già avvenuti nel dicembre 2011; doc. AI 84-1) - e non soltanto nel

settembre 2012 come concluso dall’Ufficio AI - le condizioni di salute,

segnatamente dal punto di vista dermatologico, abbiano subito un peggioramento

sensibile e duraturo tale da ridurre la capacità lavorativa.

Innanzitutto,

per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di salute fissato

dall’amministrazione al maggio 2011, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF

9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto

riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo

TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata,

approfondita e convincente perizia del SAM.

Gli

specialisti esterni hanno debitamente considerato tutte le affezioni

invalidanti di cui l’assicurato è portatore e proceduto, dopo un’attenta

analisi dei dati oggetti e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la

residua capacità lavorativa giungendo ad una conclusione logica, priva di

contraddizioni e condivisibile circa un’inabilità lavorativa completa dall’otto-bre

2009.

e, quindi, una capacità lavorativa globale del 70%, nella sua attività

così come in attività adeguate al suo stato di salute, a decorrere dal maggio

2011, ossia tre mesi dopo l’intervento alla schiena effettuato il 7 febbraio

2011.

Con

riferimento in particolare alla patologia lombosacrale, l’assicurato

sostiene per contro di essere tuttora inabile in misura superiore, riferendosi

in particolare alle certificazioni 22 ottobre e 12 novembre 2012 e 15 aprile

2013.

del dr. __________ menzionate al consid. 2.6 (doc. AI 115, 121, doc. F).

Come rettamente evidenziato nelle annotazioni 7 maggio 2013 del SMR, da tale

documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione

effettuata in ambito SAM, la quale, come detto, si ravvisa ineccepibile. Richiamata

la giurisprudenza del TFA in materia di certificati medici resi dai medici

curanti (anche se specialisti, cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; cfr.

consid. 2.7), secondo questo Tribunale le certificazioni del dr. Valci non sono

idonee a modificare la valutazione reumatologica approfondita eseguita dal dr. __________

per conto del SAM, per il quale in sostanza le diagnosticate patologie

(segnatamente la sindrome lombospondilogena cronica

a sinistra (in esiti da PLIF L5/S1 l'8.3.2007 per instabilità segmentaria L5/S1

su spondilolistesi di primo grado con spondilolisi, esiti da decompressione con

fusione L4/L5 da destra con prolungamento rostrale in L4/L5 della precedente

stabilizzazione, il 7.2.2011, disturbi statici del rachide, decondizionamento e

sbilancio muscolare), periartropatia omeroscapolare anamnestica bilaterale,

achillodinia bilaterale in sbilancio muscolare) comportano

delle limitazioni solo per quanto concerne determinate funzioni lavorative (il

sollevamento e il trasporto di carichi molto pesanti fino all'altezza dei

fianchi, il sollevamento di carichi particolarmente pesanti sopra l'altezza del

petto e il maneggiare attrezzi soprattutto pesanti e molto pesanti). Nell’attività

da ultimo svolta di funzionario di banca o in altre attività rispettose dei

limiti elencati e che permettano di alternare le posizioni corporee senza dover

interrompere la produttività, secondo il consulente reumatologo, l’assicurato è

invece da ritenere abile al lavoro in misura completa dal 7 maggio 2011. Si

osservi peraltro che le certificazioni del dr. __________ si basano su un esame

clinico risalente al maggio 2012 (doc. AI 115), vale a

dire poco successivo alla perizia SAM e non sono quindi idonee ad attestare una

modifica della situazione rispetto al momento dell’estensione della perizia. In

realtà, la certificazione del dr. __________ costituisce in definitiva una

diversa valutazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle

medesime problematiche diagnosticate in occasione della perizia SAM. Egli si

limita in effetti a ribadire la presenza di lombalgie

croniche, esacerbate dal mantenimento delle posizioni statiche, oltre a dolori

sporadici agli arti inferiori, in assenza tuttavia di deficit neurologici (doc.

AI 115/2-3). Del resto la presenza di notevoli dolori anche dopo l’esecuzione

dell’intervento alla schiena del febbraio 2011 era ben nota in sede di

esecuzione della perizia anche al dr. __________, il quale, dopo aver ampiamente

e dettagliatamente descritto la componente algica, aveva comunque fatto notare

come ciò nonostante l’assicurato non assumesse farmaci analgesici in via

regolare. Dopo aver auspicato una correzione del sovrappeso corporeo, lo specialista

ha quindi ritenuto l’assicurato abile in misura completa in un’attività lavorativa

adatta. Del resto il dr. __________ non precisa le ragioni che permetterebbero

di differire dalla convincente valutazione del SAM, alla quale nemmeno egli fa

riferimento. Ne discende quindi che questo Tribunale non ha motivi che gli

permettano di dipartirsi dalle motivate conclusioni della perizia SAM quanto

alle ripercussioni sulla capacità lavorativa che derivano dai problemi lombari

lamentati dal ricorrente, e deve quindi ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b), che

l’insorgente presenta un’abilità lavorativa completa in attività adeguate dal

maggio 2011. Richiamato peraltro anche l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), non si può in questa

sede esimersi dal sottolineare come il perito SAM abbia sottolineato che

sarebbe “sicuramente auspicabile” una correzione del

sovrappeso corporeo, andando esso a sovraccaricare il tratto lombosacrale della

colonna, spesso sede di dolori intensi nell'assicurato (doc. AI 84-44).

Per

quanto riguarda la patologia dermatologica, le conclusioni peritali

vanno pure confermate, ma limitatamente al periodo sino al mese di febbraio

2012, considerato come da un attento esame della documentazione agli atti

occorre ammettere che successivamente alla resa della perizia SAM sia intervenuto

un rilevante peggioramento della situazione valetudinaria.

Emerge

in effetti che il ricorrente soffre di acne inversa sin da giovane con la necessità

di svariate cure dermatologiche e interventi di incisione e escissione di

ascessi, con plastiche cutanee, alle ascelle, inguinali e perianali (doc. O).

Documentati sono interventi nel settembre 2004, novembre e dicembre 2005 (doc.

O), gennaio, febbraio e giugno 2006 (doc. AI 1-5). Nel febbraio 2007, i medici

specialisti dell’ospedale __________ di __________ avevano attestato una situazione

stabile e migliorata dal punto di vista della patologia dermatologica con

conseguente abilità lavorativa completa (doc. AI 12). Anche il dr. __________,

dermatologo, aveva attestato nel maggio 2007 una situazione migliorata senza

inabilità lavorativa (doc. AI 21-5). In effetti nell’estate 2007 l’assicurato

ha ripreso la sua attività lavorativa senza problemi (doc. AI 32). Ancora nel

febbraio 2010, successivamente ad un nuovo intervento chirurgico (doc. AI

21-1), anche il dr. __________, chirurgo vice primario dell’__________, non

aveva attestato un’inabilità lavorativa per la patologia dermatologica, rimandando

in proposito la valutazione ai neurochirurghi presso i quali l’assicurato era

in cura per i problemi alla schiena (doc. AI 5-1, 9-1). Nel novembre 2011 vi è

stata una riapparizione di una recidiva di ascesso (doc. AI 84-8).

In

occasione della perizia SAM, il perito dr. __________, nel suo rapporto 21 dicembre

2011, ha confermato la presenza di una idradenite

suppurativa, ossia un processo infiammatorio cronico e ricorrente delle

ghiandole apocrine, caratterizzata dalla presenza di noduli follicolari

profondi, spesso molto dolorosi, accompagnati da pustole, papule, ascessi,

fistole, localizzati principalmente nelle grandi pieghe quali ascelle, inguine,

regione perineale e rima anii. Ha rilevato che successivamente all'intervento

eseguito anni prima in sede ascellare, rimanevano attive le località inguinali

e del pube. Lo specialista ha avuto modo di sottolineare che si trattava di una

patologia cronica con evoluzione molto variabile e a lungo termine tendendo in

ogni modo ad evolvere nella formazione di fibrosi, fistole suppuranti,

deformazioni, ipertrofie e disturbi anche del sottocute, soprattutto a livello

del retto, qualora vi fosse un interessamento perineale, e della zona genitale.

Con

riferimento alla capacità lavorativa lo specialista si è espressamente distanziato

da quanto affermato dal medico SMR dr. __________ nella sua nota del 16 aprile

2007.

(per il quale in sostanza la patologia dermatologica non era discriminante

per l’incapacità lavorativa, doc. AI 19 e 24) e, quindi, affermato di ritenere

che la patologia dermatologica potesse giocare “un ruolo importante

sull’attività professionale del paziente”, considerato come “se vi è una

fase in cui le cisti sono ripetute, produttive, purulente, è ben difficile

recarsi al lavoro, contenendo il disagio di questa situazione”. In sostanza

l’assicurato era da considerare inabile durante le fasi acute della malattia,

con una o più cisti di grandi dimensioni (2 o più cm) in sede inguinale o nella

zona pubica, potendo egli allora difficilmente restare a lungo seduto. Nei

momenti degli interventi maggiori secondo il dr. __________, “sicuramente”

il paziente è stato completamente inabile, segnatamente in due periodi distinti

di circa nove mesi nel 2007. Per contro, in assenza di lesioni attive la

capacità lavorativa poteva invece essere considerata intatta. Al momento, secondo

il perito quale funzionario di banca o in altra attività adatta egli presentava

un'incapacità lavorativa “almeno” del 30% (doc. AI 84-35).

Tale

conclusione, come detto, si basa su un’attenta analisi

dei dati oggetti e soggettivi e appare logica, priva di contraddizioni e

condivisibile, anche considerando come la situazione dermatologica apparisse

all’epoca piuttosto stabile.

La

documentazione all’inserto documenta tuttavia che successivamente alla perizia

del dr. __________ le condizioni dermatologiche dell’assicurato hanno subito un

peggioramento sostanziale con ripetute comparse di ascessi e conseguente

necessità di interventi di resezione e revisioni, con relativi ricoveri più o

meno lunghi e ripetute visite per controllo e cura delle ferite, in data 15

febbraio 2012, 8 marzo 2012, 23 marzo 2012 (doc. AI 94-1), fine marzo 2012

(doc. AI 94-3), 11 maggio 2012 (doc. AI 96), 2 giugno 2012 (doc. AI 97-1), 10

luglio 2012 (doc. AI 103), settembre 2012 (doc. G), 31 gennaio 2013 (doc. L), 6

febbraio 2013 (doc. G), marzo e 4 aprile 2013 (doc. M, N).

L’evoluzione

negativa è stata confermata più volte e insistentemente dal dr. __________, che

ha in cura l’assicurato dal 2005, il quale ha sottolineato come da fine 2011 la malattia del paziente avesse preso “una nuova svolta con aumento

degli episodi di manifestazione della malattia e con una nuova ridistribuzione

corporea degli ascessi” e come successivamente a questo periodo egli non avesse

mai più avuto episodi di vera remissione della malattia (doc. AI 109/3-4). In particolare, il dr. __________ nel rapporto 21 settembre 2012 ha sottolineato come da fine 2011 la frequenza delle consultazioni

presso il suo servizio per la problematica di idrosadenite suppurativa fosse

aumentata. Mentre fino al 2011 le manifestazioni della malattia erano

soprattutto a livello ascellare ed inguinale, da fine 2011 vi era stata infatti

una nuova riapparizione degli ascessi anche su altre regioni corporee, in

particolare al tronco. Riferito dei nuovi ricoveri ad inizio 2012 e della nuova

ospedalizzazione dal 06.03.2012 al 18.03.2012 per eseguire un trattamento

aperto, lo specialista ha rilevato che queste condizioni avevano reso

impossibile una qualsiasi ripresa dell'attività lavorativa affermando in

particolare:

"

Fino nel 2011

effettivamente nel periodo tra gli episodi di manifestazione della malattia si

sarebbe potuto discutere un eventuale ripresa dell'attività lavorativa. Visto

però l'aumento di frequenza della comparsa degli ascessi si può dire che da

metà/fine 2011 il paziente non è mai più stato in remissione della sua malattia

e per questo motivo non è mai più stato abile al lavoro.

Ho rivisto l'ultima volta il paziente il 12.09.2012

dopo che era stato ospedalizzato nuovamente dal 10.07.2012 al 12. 07.2012 per

il trattamento di nuovi ascessi. Le ferite chirurgiche erano praticamente

guarite ma vi era la comparsa di nuovi ascessi secernenti che rendevano il

paziente inabile al lavoro.

Riassumendo si può dire, che da fine 2011 la malattia

del paziente ha preso una nuova svolta con aumento degli episodi di

manifestazione della malattia e con una nuova ridistribuzione corporea degli

ascessi. Per questo motivo il paziente non ha mai più avuto episodi di vera

remissione della malattia da fine 2011, e per questo motivo non è mai più stato

abile alla ripresa di qualsiasi attività lavorativa." (doc. AI 109/3-4)

Tale opinione è stata ribadita dal dr. __________ in uno scritto al

dr. __________ del 1. febbraio 2013 (doc. AI 129; consid. 2.6).

In

effetti in data 5 febbraio 2013 si è assistito ad un nuovo intervento di

escissione di ascessi (doc. M) e un nuovo ricovero all’__________ dal 4 all’8

aprile 2013 (doc. N). Nel certificato del 3 aprile 2013 prodotto in corso di

causa il dr. __________ si è riconfermato nelle precedenti prese di posizione

ribadendo l’importante peggioramento delle condizioni del paziente dal 2011,

con aumento sensibile della frequenza degli episodi di

manifestazione infiammatoria della malattia e conseguenti terapie chirurgiche e

medicamentose, anche tramite il dr. __________, con risultati tuttavia

deludenti. Ha quindi riconfermato la completa inabilità lavorativa

dell’assicurato, “visto l'aumento della frequenza degli episodi di

manifestazione infiammatorie che non portano ad un periodo di remissione della malattia”

e in sostanza una prognosi della malattia infausta (doc. G; cfr. al consid. 2.6).

Tale opinione è stata sostanzialmente condivisa dal dr. __________ nel

certificato del 18 aprile 2013 (doc. H).

In

queste condizioni, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che a decorrere da febbraio 2012, con la prima

di una lunga serie di ricadute di ascessi bisognosi di ripetuti trattamenti

chirurgici e medicamentosi, e successive cure di ferita aperta di lunga durata, la capacità lavorativa sia da reputare gravemente compromessa, e meglio

nella misura - totale - ammessa anche dall’amministrazione (seppur soltanto

dal settembre 2012, ma sulla base delle medesime diagnosi). Va osservato che

la conclusione che aveva tratto il medico SMR dr. __________ nel rapporto finale

del 22 giugno 2012 per il quale “la patologia

cutanea potrebbe motivare delle IL maggiori ma sul lungo periodo si giustifica

una media del 30% di limitazione nel rendimento o tempo globale sul lungo

periodo” (doc. AI 98-1), non può essere condivisa

risultando in contraddizione innanzitutto con le conclusioni del medico SMR

dr. __________ nella valutazione del 7 maggio 2013 (per il quale in sostanza la

situazione dell’assicurato motivava una completa inabilità lavorativa, doc.

IV/1). Inoltre la stessa risulta in contrasto anche con la già citata valutazione

peritale del dr. __________ per il quale, come detto, nelle fasi acute di cisti

ripetute o di interventi maggiori, come è sicuramente stato il caso nel periodo

valutato dal medico SMR, l’assicurato era da considerare inabile al lavoro. Del

resto il dr. __________ non poteva tener conto dell’evoluzione successiva della

malattia, la quale si è rilevata purtroppo poco favorevole.

Alla

luce di questi elementi e documenti questo Tribunale, se da un lato, come

detto, deve riconoscere forza probatoria piena alla perizia SAM dell’8 febbraio

2012.

per quanto riguarda la valutazione riferita al momento della resa della

stessa (e in particolare per quanto concerne l’accertamento di un miglioramento

delle condizioni di salute dell’assicurato a far tempo dal maggio 2011),

dall’altro deve ritenere comprovato l’intervento nel febbraio 2012, ossia

ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato ma successivamente

alla perizia SAM (stesa sulla base di consulti avvenuti nel dicembre 2011, doc.

AI 84-1), di un peggioramento delle condizioni. Lo stesso, riferito alla problematica

dermatologica e che ha comportato dall’inizio del 2012 ripetuti ascessi e ricoveri

ospedalieri con susseguenti prolungate cure di ferita (anche di diverse

settimane), ha comportato un’incapacità lavorativa totale.

In

simili circostanze, questo Tribunale deve annullare la decisione impugnata e

riformarla nel senso che, confermato il diritto ad una rendita intera dell’AI a

contare dal 1. ottobre 2010 al 31 agosto 2011 (con versamento dal 1. dicembre

2010), all’assicurato va nuovamente riconosciuta una rendita intera dal 1. febbraio

2012.

(in applicazione dell’art. 29bis OAI; cfr. sopra al consid. 2.5).

2.9

L’assicurato ha chiesto l’audizione

testimoniale dei medici che l’hanno in cura e l’esperimento di un rapporto

peritale per meglio chiarire le sue condizioni di salute (I).

Al

proposito va ribadito che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, Zurigo 1998, p.

47.

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non è necessario procedere ad

altri accertamenti medici.

2.10

Nelle

motivazioni della decisione resa il 24 maggio 2013 dopo l’inoltro del ricorso,

l’amministrazione ha inserito pure una “Diffida a sottoporsi alle cure del caso”

con la quale, richiamato l’art. 21 LPGA, ha invitato l’assicurato a

intraprendere le necessarie cure, così come indicato e sottolineato nella valutazione

SMR. Nelle annotazioni del 7 maggio 2013 in effetti il dr. __________ del SMR aveva osservato come non risultava che l’assicurato avesse intrapreso “un

trattamento di fondo come proposto dal dr. __________ in occasione della sua valutazione

peritale” (doc. IV/1).

Nelle

sue “Osservazioni con ricorso aggiuntivo” del 14 giugno 2013 l’assicurato ha contestato

tale diffida censurando l’efficacia dei trattamenti proposti dal dr. __________,

sulla base di due attestati medici del dr. __________ del 10 giugno 2013 (doc.

R, S), rilevando altresì come i costi per tali cure non potrebbero comunque

essere posti a carico dell’assicurato, il quale si trova in assistenza (VIII).

In proposito val la pena di

ricordare che l’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede che:

"

Le prestazioni possono essere

temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante

una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato

termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto

gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un

provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che

promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità

di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che

rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."

L’art.

21.

cpv. 4 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assicura-zione invalidità (cfr.

art. 2 LPGA e 1 cpv. 1 LAI), concretizza l’obbligo generale di ridurre il danno

e non ha modificato quanto previsto in precedenza dagli art. 10 cpv. 2 e 31 LAI

in vigore fino al 31 dicembre 2002. Vale pertanto la giurisprudenza resa sotto

il previgente diritto (STF 9C_581/2010 del 2 settembre 2010 consid. 2 e

8C_311/2010 dell’11 agosto 2010 consid. 3 e riferimenti).

In

particolare, nella DTF 122 V 218, l’Alta Corte ha stabilito che qualora un assicurato

si opponga ad un provvedimento d’integrazione, l’amministrazione può disporre

il rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato

l’interessato e dopo avergli fissato un termine di riflessione. La risposta

alla questione riguardante l’esigibilità di un trattamento oppure di un

provvedimento di integrazione, dipende dall’insieme delle circostanze personali

(STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.1 e riferimenti, concernente

una fattispecie nella quale la nostra Massima Istanza ha ritenuto esigibile

l’intervento di una protesi all’anca).

Ora,

a prescindere dal fatto che questo Tribunale non può, per i motivi elencati

sopra (consid. 2.2. e 2.3), entrare nel merito del “ricorso aggiuntivo”

inoltrato dall’assicurato a titolo cautelativo, potendolo tutt’al più

considerare una proposta di giudizio, alla medesima stregua del resto della

decisione resa il 24 maggio 2013 dall’Ufficio AI, va osservato come in ogni

modo la censura dell’interessato risulterebbe comunque intempestiva giacché

prematura. In effetti, qualora in futuro l’amministrazione dovesse pronunciarsi

nel senso di una riduzione o sospensione delle prestazioni richiamando l’art.

21.

LPGA, egli avrà comunque facoltà di aggravarsi contro la revisione delle

prestazione contestandone i motivi.

A

titolo abbondanziale questo Tribunale si limita tuttavia ad osservare che a

titolo generale in sede di applicazione dell’art. 21 LPGA l’amministrazione

deve adeguatamente tener conto degli eventuali pericoli per la salute

dell’assicurato derivanti da una determinata cura che gli viene prescritta così

come dei costi che derivano della stessa.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, nel caso concreto si giustifica una ripartizione delle

spese di complessivi fr. 500.-- tra le parti in ragione di quattro quinti (a

carico dell’amministrazione) e della quota restante del ricorrente.

L’Ufficio

AI verserà pure all’insorgente, patrocinato da un legale, fr. 1'200.-- di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una

rendita intera d’inva-lidità dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 e nuovamente

dal 1. febbraio 2012.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico in ragione di fr. 100.-- dell’assicurato

e di fr. 400.-- dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato fr. 1'200.--

a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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