32.2013.89
Rendita assegnata per tempo determinato. Riconosciuta decorrenza da un momento precedente. Parziale riconsiderazione della prima decisione da parte dell'Ufficio AI
7 ottobre 2013Italiano48 min
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Numero d'incarto:
32.2013.89
Data decisione, Autorità:
07.10.2013, TCA
Titolo:
Rendita assegnata per tempo determinato. Riconosciuta decorrenza da un momento precedente. Parziale riconsiderazione della prima decisione da parte dell'Ufficio AI
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA LIMITATA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 53 LPGA
art. 61 LPGA
art. 6 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.89
FC/sc
Lugano
7 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11/21 marzo 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1959, da ultimo attivo come funzionario di banca, nell’ottobre 2006 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI evasa negativamente mediante provvedimento del
16 dicembre 2007 (doc. AI 1 e 40). Nel giugno 2010 egli ha presentato una nuova
richiesta lamentando di essere affetto da acne conglobata (morbo di Verneuil) e
ernia discale (doc. AI 42-7). Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione
del 11/21 marzo 2013, confermativa di un progetto del 28 agosto 2012 (doc. AI
105 e 118), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita
intera di invalidità dal 1. ottobre 2010 al 31 agosto 2011, versata tuttavia
solo dal 1. dicembre 2010 essendo la domanda stata presentata tardivamente.
Secondo l’amministra-zione andava riconosciuta un’inabilità lavorativa,
nell’attività abituale come in altre attività adeguate, del 100% dal 5 ottobre
2009 al 7 maggio 2011 e successivamente del 30% (doc. AI 126).
1.2. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, allegando nuova documentazione medica,
ha contestato tali conclusioni e chiesto in sostanza
l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità anche successivamente al 31
agosto 2011.
1.3. Nella
risposta 24 maggio 2013, riferendosi all’allegata annotazione del SMR, osservato che “(…) il nostro Ufficio ha riesaminato la decisione
del 11 marzo 2012 in applicazione dei combinati artt. 53 cpv. 3 LPGA e 6 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca). (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la decisione dello stesso giorno
con la quale, pendente causa e entro il termine della risposta in via di
riconsiderazione ex art. 53 cpv. 3 LPGA, ha annullato quella dell’11 marzo 2013
e riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre
2010 al 31 agosto 2011 (versata tuttavia solo dal 1. dicembre 2010 ritenuta la
domanda di prestazioni del giugno 2010) e nuovamente dal 1. settembre 2012
(IV/1).
1.4. Mediante
“Osservazioni con ricorso aggiuntivo” del 14 giugno 2013 il ricorrente si è
ulteriormente confermato nelle proprie domande, postulando in particolare il
riconoscimento di una rendita intera anche per il periodo dal 7 maggio/31
agosto 2011 al 31 agosto 2012 (VI, X, XII, XIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG ((STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. A
norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio
della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art.
6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non
sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si
fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice
delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione
(art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3
LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso”.
Secondo
dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza
(e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale;
sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz
des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle
richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la
nuova decisione non regola tutte le questioni nel senso voluto dall'insorgente;
in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto
indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (DTF
127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 p. 123
consid. 5c; Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad. Art. 53 n. 47 p. 682). Infatti
la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente
a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un
ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova
decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in:
Waldmann / Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, p. 1172 con riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der
Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechts-fragen
der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pp. 193 e 210).
Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona
fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso
di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano
pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la
procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di dritto di essere sentito
– va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., cit., ad art. 58
n. 48, p. 1172 con riferimenti).
Il
citato art. 6 Lptca enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art.
58 PA. A tale proposito l'Alta Corte ha dichiarato compatibile con il diritto
federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art.
58 PA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una
certa prassi (DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992 p. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109
consid. 2).
2.3. Nella
fattispecie, la decisione resa pendente lite dall’ammini-strazione non mette
fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente.
Mentre infatti l’Ufficio AI, dopo aver riconosciuto mediante la decisione impugnata
del 11/21 marzo 2013 una rendita intera dal 1. ottobre 2010 (con versamento
solo dal 1. dicembre 2010) al 31 agosto 2011, con il provvedimento 24 maggio 2013 ha attribuito il diritto alla prestazione intera anche e nuovamente dal 1. settembre 2012 (cfr.
consid. 1.3), il ricorrente postula il versamento della rendita anche per il
periodo dal 1. settembre 2011 al 31 agosto 2012.
Il
Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che oggetto del
contendere è dunque sapere per quali periodi il ricorrente ha diritto a
prestazioni, rispettivamente sapere se a ragione l’amministrazione ha concesso
all’assicurato una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2010
(versata dal 1. dicembre 2010) al 31 agosto 2011, rispettivamente nuovamente
dal 1. settembre 2012, come proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa.
In definitiva si tratta di esaminare se a giusto titolo la prestazione è stata
soppressa dal 1. settembre 2011 al 31 agosto 2012.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.5. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr.
13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05
del 19 ottobre 2005; K 12/04 del 14 aprile 2005).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Giusta
l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita),
se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità
e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
2.6. Nell’evenienza concreta, ricevuta la domanda di prestazioni del
giugno 2010, l’amministrazione ha esaminato i vari certificati medici agli
atti, in particolare quelli resi il 24 giugno 2010 dal dr. __________,
neurochirurgo (per il quale l’assicurato, in attesa di essere operato, era
completamente inabile al lavoro, doc. AI 47) e il 13 luglio 2010 dal medico
curante dr. __________, generalista. Nel suo rapporto all’AI del 26 settembre/19
ottobre 2010 il dr. __________ ha attestato la presenza di “stabilizzazione
posteriore L4/L5, 2007”, ritenendo l’assicurato inabile in misura completa
dal 12 novembre 2006 per periodo indefinito e da rivalutare dopo sei mesi (doc.
AI 57-3). Dagli atti risulta altresì che l’assicurato è stato operato alla
schiena il 7 febbraio 2011 (doc. AI 65). Il dr. __________, poste le diagnosi
di instabilità segmentaria e acne inversa, nel rapporto all’AI del 25 maggio
2011 l’ha dichiarato inabile in misura completa dal 5 ottobre 2009 (doc. AI
68-2). L’Ufficio AI, dopo aver sentito il medico SMR (doc. AI 80), ha ordinato
una perizia multidisciplinare a cura del SAM.
Dal
referto dell’8 febbraio 2012 (doc. AI 84) risulta che i periti SAM hanno fatto
capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura dermatologica
(dr. __________), psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e
reumatologica (dr. __________) e posto le seguenti diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Idradenite suppurativa detta anche acne inversa o
idrosadenite o malattia di Verneuil
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome del tunnel carpale di entità media
Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra (in esiti
da PLIF L5/S1 l'8.3.2007 per instabilità segmentaria L5/S1 su spondilolistesi
di primo grado con spondilolisi, esiti da decompressione con fusione L4/L5 da
destra con prolungamento rostrale in L4/L5 della precedente stabilizzazione, il
7.2.2011, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale),
decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 88 kg / statura 160 cm),
Periartropatia omeroscapolare anamnestica bilaterale,
Achillodinia bilaterale in sbilancio muscolare, obesità
(peso 88 kg / statura 160 cm)
Personalità normotipica, senza patologie psichiatriche
o segni di neuroticismo clinicamente rilevanti
Anemia (modica) macrocita ria non chiarita.”
Hanno
quindi ritenuto l’assicurato abile al 70% nell’attività lucrativa da ultimo svolta
di funzionario di banca così come in altre attività adeguate, osservando:
"
(…)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
Dal punto di vista medico-teorico globale, l'A.
presenta una capacità lavorativa del 70% nell'attività da ultimo esercitata in
qualità di funzionario di banca presso la __________ di __________.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista dermatologico, sulla base degli
atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico e dello status dermatologico,
il nostro consulente pone la diagnosi di idradenite suppurativa o malattia di
Verneuil. Tale patologia è un processo infiammatorio cronico e ricorrente delle
ghiandole apocrine, caratterizzata dalla presenza di noduli follicolari
profondi spesso molto dolorosi, accompagnati da pustole, papule, ascessi,
fistole, localizzati principalmente nelle regioni delle grandi pieghe quali
ascelle, inguine, regione perineale e rima anii. La patologia come detto sopra
è cronica e alterna delle fasi di riesacerbazione a delle fasi di quiescenza.
Dal punto di vista dermatologico, secondo il nostro consulente, attualmente non
vi è una chiara diminuzione della capacità lavorativa, anche se in una
situazione come quella del momento attuale, l'A. presenta un'incapacità lavorativa
del 30%.
Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli
atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone
le diagnosi da noi riassunte al capitolo 5. Tali patologie comportano delle
limitazioni per quanto concerne il sollevamento e il trasporto di carichi molto
pesanti fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di carichi
particolarmente pesanti sopra l'altezza del petto e il maneggiare attrezzi
soprattutto pesanti e molto pesanti. Secondo il nostro consulente reumatologo,
l'A., nel suo ultimo impiego di funzionario di banca, premettendo che
l'attività permetta di alternare le posizioni corporee senza dover interrompere
la produttività, giudica l'A. abile al lavoro in misura completa con un
rendimento massimo del 100% a partire dal 7.5.2011.
Infine, dal punto di vista neurologico e psichiatrico
non vi sono patologie tali da giustificare una diminuzione della capacità
lavorativa.
Sulla base di quanto descritto sopra, giungiamo alla
conclusione che l'A. globalmente da un punto di vista fisico e psichico l'A.
presenta un'incapacità lavorativa del 30% nello svolgimento dell'attività che
ha da ultimo esercitato in qualità di funzionario di banca presso la __________
di __________.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista reumatologico, l'A. presenta:
" Per quanto riguarda la capacità
funzionale e di carico residua, l'assicurato può molto spesso sollevare e
portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso
maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado
maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato
può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la
rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso
assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,
talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso
camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno
accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli."
Tenendo in considerazione le valutazioni dermatologica
(diagnosi di idradenite suppurativa con alternanza di fasi di quiescenza a fasi
di riesacerbazione in malattia tendenzialmente cronica), la valutazione
reumatologica, neurologica e psichiatrica, giungiamo alla conclusione che l'A.
presenta un'incapacità lavorativa. del 30% in un'attività lavorativa adatta
allo stato di salute, che tenga in considerazione tutte le limitazioni
descritte sopra.
Altresì, in qualità di casalingo, l'A. presenta una
capacità lavorativa completa; in quanto la limitazione, al di là del dolore
locale nelle fasi particolarmente acute della patologia dermatologica, non è
tale da impedire un lavoro leggero, eseguito senza impegno di tempo o di
aspetto (presenza) come quello di un lavoro casalingo.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche,
possiamo fare le seguenti considerazioni:
- secondo il nostro consulente
dermatologo, l'A. potrebbe beneficiare per la terapia dell'idradenite
suppurativa di medicamenti con Dapsone, antitubercolari, Botox, medicamenti
biologici, luce pulsata e lasers particolari.
Le suddette possibilità terapeutiche sono ben più
efficaci di quelle eseguite finora (terapia con isotretinoina); in particolar
modo la terapia combinata con Botox e medicamenti biologici determina effetti
sananti sulla malattia in questione.
Il nostro consulente reumatologo auspica una correzione
del sovrappeso corporeo, che di fatto va a sovraccaricare il tratto
lombosacrale della colonna, spesso sede talora di dolori intensi nell'A.
Da un punto di vista neurologico, il nostro consulente,
per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale, comunque paucisintomatica,
suggerisce un approccio chirurgico in base ai dati ENG menzionati sopra, con
l'intervento la sindrome del tunnel carpale dovrebbe comunque risolversi completamente.
(…)” (doc. AI 84/21-26)
Risulta
dagli atti che nel febbraio, marzo, maggio e giugno 2012 l’assicurato ha subito
interventi di incisioni e drenaggi di ascessi (su morbo di Verneuil) all’__________,
sede Ospedale __________, con rispettive degenze ospedaliere (doc. AI 88, 94,
96 e 97, 102 e 103). Nel rapporto finale 22 giugno 2012 il medico SMR dr. __________,
posta la diagnosi invalidante di “Idradenite suppurativa
detta anche acne inversa o idrosadenite o malattia di Verneuil, resezione di
lesione inguinale il 15 febbraio e 8 marzo 2012, Pulizia/asportazione di
ascesso in sede toracica il 11 maggio e 2 giugno 2012”, oltre a altre diagnosi non invalidanti, ha concluso per
un’inabilità lavorativa completa dal 5 ottobre 2009 al 7 maggio 2011 e in
seguito del 30%, osservando che:
"
La patologia cutanea
potrebbe motivare delle IL maggiori ma sul lungo periodo si giustifica una media
del 30% di limitazione nel rendimento o tempo globale sul lungo periodo. Le
attuali misure dal 2.2012 al 6.2012 hanno causato interventi terapeutici
pulsatili ovvero pochi giorni con IL 100 e intervalli senza IL per cui non si
giustifica una maggiore limitazione sul lungo periodo." (doc. AI 99-4)
Il
10-12 luglio 2012 l’assicurato ha subìto un nuovo intervento di incisione e asportazione
di ascessi, sempre conseguenti al Morbo di Verneuil (doc. AI 103).
Dopo
aver interpellato il consulente professionale (rapporto del 17 agosto 2012,
doc. AI 104-1), mediante progetto di decisione del 28 agosto 2012 l’Ufficio AI
ha concluso che, ammessa un’inabilità lavorativa completa dal 5 ottobre 2009 al
7 maggio 2011 e del 30% in seguito, andava riconosciuta una rendita intera dal
1. ottobre 2010 (erogata tuttavia solo dal 1. dicembre 2010 essendo la domanda
tardiva) al 31 agosto 2011 (ossia tre mesi dal miglioramento dello stato di
salute) (doc. AI 105).
In
un rapporto del 21 settembre 2012 il dr. __________, vice primario di chirurgia
dell’__________, ha informato che da fine 2011 la frequenza delle consultazioni
presso il suo servizio per la problematica di idrosadenite suppurativa era
molto aumentata, con apparizione degli ascessi non solo a livello ascellare ed
inguinale, ma anche su altre regioni corporee, in particolare al tronco.
Rilevato come ad inizio 2012 il paziente fosse stato
ricoverato due volte con necessità di trattamento di ascessi (ospedalizzazione
dal 06.03.2012 al 18.03.2012 e in seguito trattamento aperto delle ferite),
considerata l’assenza di remissione della malattia, da metà/fine 2011 egli non
era più stato abile al lavoro (doc. AI 109/3-4; cfr. in esteso al consid. 2.6).
In proposito il medico SMR dr. __________ ha osservato che le
degenze subite dall’assicurato erano comunque brevi e non tali da comportare
una limitazione globale e duratura (doc. AI 111). L’assicurato ha prodotto un
certificato del 22 ottobre 2012 del dr. __________, neurochirurgo dell’__________,
che ha affermato:
"
(…)
Sulla scorta di ciò, il 7.2.2011, veniva effettuato un
intervento di fusione e decompressione L4/L5, con approccio posteriore.
Anche questa procedura non aveva portato a
significativi miglioramenti dei dolori lombari, come pure dei dolori, per
quanto incostanti, all'arto inferiore sinistro.
Controlli seriati, radiologici e TC non avevano
mostrato dislocazione dei mezzi di sintesi (una rottura della vite S1 a destra
era già stata evidenziata prima del secondo intervento, era inoltre noto un modico
alone di riassorbimento osseo attorno alle viti in S1, agli esami TC).
La nostra ultima valutazione clinica risale a maggio
2012, inoltre abbiamo incontrato brevemente il paziente di recente e discusso
della situazione clinica attuale.
Quest'ultima è rappresentata dalla persistenza di
lombalgie croniche, esacerbate dal mantenimento delle posizioni statiche,
quindi sia in ortostatismo che da seduto, in associazione a dolori sporadici
agli arti inferiori e necessità di sdraiarsi frequentemente; non sono peraltro
presenti deficit neurologici. (…)” (doc. AI 115/2-3)
In data 12 novembre 2012 il dr. __________ ha precisato che in considerazione
della cronicizzazione dei dolori lombari, con impossibilità di mantenere per periodi
prolungati la posizione seduta, come pure l’ortostatismo, l’incapacità lavorativa
era da considerare totale da maggio 2011 a oggi (doc. AI 121-2).
È
stata prodotta agli atti anche una lettera del dr. __________ al dr. __________
del 1. febbraio 2013 con la quale, riferito della necessità di una nuova
escissione di ascessi programmata il 5 febbraio seguente, ha sottolineato la
necessità di rivalutare un’invalidità per il paziente non essendo “pensabile”
che il paziente potesse riprendere un’attività lavorativa regolare “viste
queste manifestazioni che necessitano regolari ospedalizzazioni con poi
trattamento prolungato delle ferite” (doc. AI 129; doc. M). Dal 4 all’8
aprile 2013 l’assicurato è stato nuovamente ricoverato all’__________ per una
nuova escissione di ascessi (doc. N).
Sentito
il medico SMR, l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 11/21 marzo
2013, non ritenendo sostanzialmente comprovati elementi atti a determinare una
rivalutazione clinica della capacità lavorativa, ha confermato il progetto di
decisione (doc. AI 99).
In sede ricorsuale, l’assicurato ha prodotto documentazione già agli
atti oltre ad altre certificazioni. In particolare un certificato 15 aprile
2013 del dr. __________ attestante:
"
(…)
Per quanto concerne "I'iter chirurgico" del
Paziente, faccio riferimento al mio scritto precedente del 22.10.2012.
Per quanto riguarda il contesto puramente clinico,
possiamo sicuramente affermare che, anche dopo il secondo intervento chirurgico
al rachide lombare (7.2.2011), a distanza di poche settimane, il Paziente ha
nuovamente sviluppato una sintomatologia algica lombare, responsabile di una
limitazione nelle attività della vita quotidiana. Da allora, abbiamo constatato
una cronicizzazione dei dolori con tendenza al peggioramento, con
caratteristiche esacerbazioni sporadiche.
In considerazione dell'entità dei dolori e della loro
persistenza, riteniamo che, sin da quel periodo, l'attività lavorativa, anche
in posizioni statiche, sia stata e sia a tutt'oggi difficilmente esigibile; riteniamo
che i dolori siano causati in gran parte da una sindrome di
insufficienza/instabilità segmentaria a livello L4/L5 ed L5/S1, in un contesto
di pseudoartrosi.
In considerazione di ciò, pur non sussistendo nuove
opzioni chirurgiche, non possiamo escludere ulteriore peggioramento in
futuro." (doc. F)
Inoltre un certificato del
dr. __________ del 3 aprile 2013 del seguente tenore:
"
(…)
Da settembre 2012 il paziente ha avuto nuovamente
manifestazioni ascessuali della malattia che sono state in trattamento
medicamentoso anche tramite il Dr med. __________ (FMH dermatologia). Questa
terapia non ha però portato l'effetto sperato ed il 05.02.2013 si è dovuto
procedere ad una nuova escissione di diversi ascessi. Il decorso è stato
inizialmente favorevole con però cura di ferita aperta durata oltre sei
settimane. Attualmente il paziente lamenta una nuova manifestazione della
malattia con nuova comparsa di zone flogistiche. Per questo motivo ribadisco il
fatto che il paziente non è abile alla ripresa di un'attività lavorativa.
A fine gennaio 2013 avevo discusso del caso del signor RI
1 anche con il Dr med. __________. Visto l'aumento della frequenza degli
episodi di manifestazione infiammatorie che non portano ad un periodo di
remissione della malattia avevamo concordato che fosse necessaria una seria
rivalutazione dell'invalidità del paziente. Avevo in tale occasione inviato una
copia della lettera al medico curante anche all'Assicurazione AI.
In conclusione si può dire che dal 2011 il decorso
della malattia del sig. RI 1 ha subito un importante peggioramento con aumento
sensibile della frequenza degli episodi di manifestazione infiammatoria. Non
essendoci dunque periodi di remissione chiara il paziente deve essere
considerato inabile al lavoro. Una ripresa della sua capacità lavorativa visto
il decorso sfavorevole della malattia non è prevedibile. Penso dunque che
un'invalidità del paziente debba essere seriamente rivalutata." (doc. G)
Infine un certificato del 18
aprile 2013 del dr. __________, dermatologo, affermante:
"
(…)
Come ben sa, la nota idrosadenite suppurativa che
affligge il paziente da almeno trent'anni, ha avuto una nuova recrudescenza
infiammatoria che l'ha portato a dover farsi nuovamente operare per un focolaio
a livello della parete addominale e a livello della coscia sinistra.
(…)
Ciò nonostante, visto il perdurare dell'evoluzione,
ritengo che bisogna riconoscere al paziente uno stato dì salute estremamente
precaria e influenzata negativamente dai dati raccolti in questo ultimo
decorso.
È perciò, dal mio punto dì vista professionale, non più
possibile affermare che il paziente possa delle garanzie di presenza al posto
di lavoro.
Oltretutto la posizione da seduto non è ottimale,
precludendogli così anche un'attività complementare nel mondo terziario.
(…)" (doc. H)
Alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente l’Ufficio AI,
interpellato il medico SMR (per il quale dalla documentazione prodotta risultava un peggioramento in particolare della problematica
dermatologica a partire dal mese di settembre 2012, cfr. doc. IV/1; cfr. sub
consid. 2.9), ha ritenuto di modificare il proprio
provvedimento assegnando all’assicurato la rendita anche e nuovamente dal 1.
settembre 2012 (doc. IV/1).
Nelle
sue osservazioni/ricorso aggiuntivo del 14 giugno 2013 l’assicurato contesta
tali conclusioni nella misura in cui non hanno considerato l’inabilità
lavorativa anche per il periodo dal maggio 2011 al settembre 2012. A suo dire infatti l’inabilità lavorativa sarebbe completa a decorrere dall’ottobre 2009, senza
successivo miglioramento (VIII). Produce due attestati medici del dr. __________
del 10 giugno 2013 con i quali lo specialista attesta la sostanziale
inefficacia delle terapie proposte dal dr. __________ nella perizia per il SAM
(doc. R, S).
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Meyer Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
Considerandi
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.8
Nella
fattispecie, con la decisione contestata l’Ufficio AI, sulla base della perizia
SAM, ha sostanzialmente ritenuto di dover riconoscere un’inabilità
lavorativa completa in ogni attività dal mese di ottobre 2009 sino al mese di
maggio 2011 e, quindi, del 30% nell’attività abituale quale funzionario di
banca e in attività adeguate (con conseguente grado di invalidità del 30%) a
dipendenza della diagnosticata patologia dermatologica (idradenite suppurativa,
detta anche acne inversa o malattia di Verneuil).
Tale
tesi è stata contestata dal ricorrente, il quale, riferendosi ai certificati
dei medici che l’hanno in cura, ha sostenuto in sintesi di essere stato inabile
al lavoro in misura completa anche successivamente al mese di maggio 2011 e di
esserlo tuttora. Dopo aver visionato le certificazioni prodotte in corso di
causa, con rapporto 7 maggio 2013 il SMR ha riesaminato la
propria valutazione medica, concludendo:
"
“Dall'attuale
documentazione risulta un peggioramento in particolare della problematica
dermatologica a partire da 9.2012 quando da parte del dr. __________ sono state
osservate nuove manifestazioni ascessuali.
Il decorso risulta incerto come già in passato.
Dall'attuale documentazione non risulta che sia stato tentato un trattamento di
fondo come proposto dal dr. __________ in occasione della sua valutazione
peritale.
Per quanto concerne invece l'aspetto della schiena
dalla documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla
valutazione in ambito SAM. Da notare che l'ultima valutazione clinica da parte
del dr. __________ risale a 5.2012.
Attualmente l'assicurato presenta una IL completa per
la problematica dermatologica da 9.2012 per qualsiasi attività. Possibile
ricupero d'una CL almeno parziale nei prossimi mesi." (doc. IV/1)
Riconoscendo
quindi una totale incapacità lavorativa dall’ottobre 2009 al 7 maggio 2011 e
nuovamente dal settembre 2012, riesaminata la decisione 11/21 marzo 2013, con
il nuovo provvedimento del 24 maggio 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al
beneficio di una rendita intera dal 1. dicembre 2010 (diritto dal 1. ottobre
2010) al 31 agosto 2011 e nuovamente dal 1.settembre 2012 (doc. IV/2).
L’assicurato
contesta la succitata valutazione, sostenendo che l’inabilità lavorativa
completa è perdurata anche nel periodo dal maggio 2011 al settembre 2012.
Risulta
quindi incontestato il diritto alla rendita di invalidità per il periodo dal dicembre
2010.
al 31 agosto 2011 e dal 1. settembre 2012. Controverso invece è il diritto
alla prestazione dal 1. settembre 2011 al 30 agosto 2012: mentre infatti
l’amministrazione ha in sostanza ammesso un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato con conseguente riacquisto di un’abilità lavorativa del
70% a far tempo dal 7 maggio 2011 (ossia a distanza di tre mesi dall’intervento
al rachide, secondo la perizia SAM) e un successivo nuovo peggioramento (con conseguente
inabilità lavorativa totale) a far tempo dal settembre 2012, l’assicurato
reputa in sintesi che la sua inabilità lavorativa sia rimasta completa anche
nel periodo da maggio 2011 a settembre 2012 .
Ora,
ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in
concreto il 11/21 marzo 2013 (doc. A) - quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici
prodotti con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto
si riferisce anche alla situazione valetudinaria antecedente all’emissione del
provvedimento contestato.
Orbene,
tenuto conto della succitata refertazione medica e di un approfondito esame
degli atti di causa, questo TCA può condividere solo in parte le conclusioni
dell’amministrazione.
In
particolare, se alla luce della perizia SAM è possibile ammettere, rispetto
alla situazione precedente (e meglio dall’ot-tobre 2009), un miglioramento
delle condizioni dell’assicurato a far tempo dal mese di maggio 2011, ossia tre
mesi dopo l’intervento alla schiena, occorre concludere che già nel periodo
immediatamente successivo alla perizia del febbraio 2012 (basata peraltro su
consulti già avvenuti nel dicembre 2011; doc. AI 84-1) - e non soltanto nel
settembre 2012 come concluso dall’Ufficio AI - le condizioni di salute,
segnatamente dal punto di vista dermatologico, abbiano subito un peggioramento
sensibile e duraturo tale da ridurre la capacità lavorativa.
Innanzitutto,
per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di salute fissato
dall’amministrazione al maggio 2011, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF
9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto
riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo
TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata,
approfondita e convincente perizia del SAM.
Gli
specialisti esterni hanno debitamente considerato tutte le affezioni
invalidanti di cui l’assicurato è portatore e proceduto, dopo un’attenta
analisi dei dati oggetti e soggettivi, ad una convincente valutazione circa la
residua capacità lavorativa giungendo ad una conclusione logica, priva di
contraddizioni e condivisibile circa un’inabilità lavorativa completa dall’otto-bre
2009.
e, quindi, una capacità lavorativa globale del 70%, nella sua attività
così come in attività adeguate al suo stato di salute, a decorrere dal maggio
2011, ossia tre mesi dopo l’intervento alla schiena effettuato il 7 febbraio
2011.
Con
riferimento in particolare alla patologia lombosacrale, l’assicurato
sostiene per contro di essere tuttora inabile in misura superiore, riferendosi
in particolare alle certificazioni 22 ottobre e 12 novembre 2012 e 15 aprile
2013.
del dr. __________ menzionate al consid. 2.6 (doc. AI 115, 121, doc. F).
Come rettamente evidenziato nelle annotazioni 7 maggio 2013 del SMR, da tale
documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione
effettuata in ambito SAM, la quale, come detto, si ravvisa ineccepibile. Richiamata
la giurisprudenza del TFA in materia di certificati medici resi dai medici
curanti (anche se specialisti, cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; cfr.
consid. 2.7), secondo questo Tribunale le certificazioni del dr. Valci non sono
idonee a modificare la valutazione reumatologica approfondita eseguita dal dr. __________
per conto del SAM, per il quale in sostanza le diagnosticate patologie
(segnatamente la sindrome lombospondilogena cronica
a sinistra (in esiti da PLIF L5/S1 l'8.3.2007 per instabilità segmentaria L5/S1
su spondilolistesi di primo grado con spondilolisi, esiti da decompressione con
fusione L4/L5 da destra con prolungamento rostrale in L4/L5 della precedente
stabilizzazione, il 7.2.2011, disturbi statici del rachide, decondizionamento e
sbilancio muscolare), periartropatia omeroscapolare anamnestica bilaterale,
achillodinia bilaterale in sbilancio muscolare) comportano
delle limitazioni solo per quanto concerne determinate funzioni lavorative (il
sollevamento e il trasporto di carichi molto pesanti fino all'altezza dei
fianchi, il sollevamento di carichi particolarmente pesanti sopra l'altezza del
petto e il maneggiare attrezzi soprattutto pesanti e molto pesanti). Nell’attività
da ultimo svolta di funzionario di banca o in altre attività rispettose dei
limiti elencati e che permettano di alternare le posizioni corporee senza dover
interrompere la produttività, secondo il consulente reumatologo, l’assicurato è
invece da ritenere abile al lavoro in misura completa dal 7 maggio 2011. Si
osservi peraltro che le certificazioni del dr. __________ si basano su un esame
clinico risalente al maggio 2012 (doc. AI 115), vale a
dire poco successivo alla perizia SAM e non sono quindi idonee ad attestare una
modifica della situazione rispetto al momento dell’estensione della perizia. In
realtà, la certificazione del dr. __________ costituisce in definitiva una
diversa valutazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle
medesime problematiche diagnosticate in occasione della perizia SAM. Egli si
limita in effetti a ribadire la presenza di lombalgie
croniche, esacerbate dal mantenimento delle posizioni statiche, oltre a dolori
sporadici agli arti inferiori, in assenza tuttavia di deficit neurologici (doc.
AI 115/2-3). Del resto la presenza di notevoli dolori anche dopo l’esecuzione
dell’intervento alla schiena del febbraio 2011 era ben nota in sede di
esecuzione della perizia anche al dr. __________, il quale, dopo aver ampiamente
e dettagliatamente descritto la componente algica, aveva comunque fatto notare
come ciò nonostante l’assicurato non assumesse farmaci analgesici in via
regolare. Dopo aver auspicato una correzione del sovrappeso corporeo, lo specialista
ha quindi ritenuto l’assicurato abile in misura completa in un’attività lavorativa
adatta. Del resto il dr. __________ non precisa le ragioni che permetterebbero
di differire dalla convincente valutazione del SAM, alla quale nemmeno egli fa
riferimento. Ne discende quindi che questo Tribunale non ha motivi che gli
permettano di dipartirsi dalle motivate conclusioni della perizia SAM quanto
alle ripercussioni sulla capacità lavorativa che derivano dai problemi lombari
lamentati dal ricorrente, e deve quindi ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b), che
l’insorgente presenta un’abilità lavorativa completa in attività adeguate dal
maggio 2011. Richiamato peraltro anche l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), non si può in questa
sede esimersi dal sottolineare come il perito SAM abbia sottolineato che
sarebbe “sicuramente auspicabile” una correzione del
sovrappeso corporeo, andando esso a sovraccaricare il tratto lombosacrale della
colonna, spesso sede di dolori intensi nell'assicurato (doc. AI 84-44).
Per
quanto riguarda la patologia dermatologica, le conclusioni peritali
vanno pure confermate, ma limitatamente al periodo sino al mese di febbraio
2012, considerato come da un attento esame della documentazione agli atti
occorre ammettere che successivamente alla resa della perizia SAM sia intervenuto
un rilevante peggioramento della situazione valetudinaria.
Emerge
in effetti che il ricorrente soffre di acne inversa sin da giovane con la necessità
di svariate cure dermatologiche e interventi di incisione e escissione di
ascessi, con plastiche cutanee, alle ascelle, inguinali e perianali (doc. O).
Documentati sono interventi nel settembre 2004, novembre e dicembre 2005 (doc.
O), gennaio, febbraio e giugno 2006 (doc. AI 1-5). Nel febbraio 2007, i medici
specialisti dell’ospedale __________ di __________ avevano attestato una situazione
stabile e migliorata dal punto di vista della patologia dermatologica con
conseguente abilità lavorativa completa (doc. AI 12). Anche il dr. __________,
dermatologo, aveva attestato nel maggio 2007 una situazione migliorata senza
inabilità lavorativa (doc. AI 21-5). In effetti nell’estate 2007 l’assicurato
ha ripreso la sua attività lavorativa senza problemi (doc. AI 32). Ancora nel
febbraio 2010, successivamente ad un nuovo intervento chirurgico (doc. AI
21-1), anche il dr. __________, chirurgo vice primario dell’__________, non
aveva attestato un’inabilità lavorativa per la patologia dermatologica, rimandando
in proposito la valutazione ai neurochirurghi presso i quali l’assicurato era
in cura per i problemi alla schiena (doc. AI 5-1, 9-1). Nel novembre 2011 vi è
stata una riapparizione di una recidiva di ascesso (doc. AI 84-8).
In
occasione della perizia SAM, il perito dr. __________, nel suo rapporto 21 dicembre
2011, ha confermato la presenza di una idradenite
suppurativa, ossia un processo infiammatorio cronico e ricorrente delle
ghiandole apocrine, caratterizzata dalla presenza di noduli follicolari
profondi, spesso molto dolorosi, accompagnati da pustole, papule, ascessi,
fistole, localizzati principalmente nelle grandi pieghe quali ascelle, inguine,
regione perineale e rima anii. Ha rilevato che successivamente all'intervento
eseguito anni prima in sede ascellare, rimanevano attive le località inguinali
e del pube. Lo specialista ha avuto modo di sottolineare che si trattava di una
patologia cronica con evoluzione molto variabile e a lungo termine tendendo in
ogni modo ad evolvere nella formazione di fibrosi, fistole suppuranti,
deformazioni, ipertrofie e disturbi anche del sottocute, soprattutto a livello
del retto, qualora vi fosse un interessamento perineale, e della zona genitale.
Con
riferimento alla capacità lavorativa lo specialista si è espressamente distanziato
da quanto affermato dal medico SMR dr. __________ nella sua nota del 16 aprile
2007.
(per il quale in sostanza la patologia dermatologica non era discriminante
per l’incapacità lavorativa, doc. AI 19 e 24) e, quindi, affermato di ritenere
che la patologia dermatologica potesse giocare “un ruolo importante
sull’attività professionale del paziente”, considerato come “se vi è una
fase in cui le cisti sono ripetute, produttive, purulente, è ben difficile
recarsi al lavoro, contenendo il disagio di questa situazione”. In sostanza
l’assicurato era da considerare inabile durante le fasi acute della malattia,
con una o più cisti di grandi dimensioni (2 o più cm) in sede inguinale o nella
zona pubica, potendo egli allora difficilmente restare a lungo seduto. Nei
momenti degli interventi maggiori secondo il dr. __________, “sicuramente”
il paziente è stato completamente inabile, segnatamente in due periodi distinti
di circa nove mesi nel 2007. Per contro, in assenza di lesioni attive la
capacità lavorativa poteva invece essere considerata intatta. Al momento, secondo
il perito quale funzionario di banca o in altra attività adatta egli presentava
un'incapacità lavorativa “almeno” del 30% (doc. AI 84-35).
Tale
conclusione, come detto, si basa su un’attenta analisi
dei dati oggetti e soggettivi e appare logica, priva di contraddizioni e
condivisibile, anche considerando come la situazione dermatologica apparisse
all’epoca piuttosto stabile.
La
documentazione all’inserto documenta tuttavia che successivamente alla perizia
del dr. __________ le condizioni dermatologiche dell’assicurato hanno subito un
peggioramento sostanziale con ripetute comparse di ascessi e conseguente
necessità di interventi di resezione e revisioni, con relativi ricoveri più o
meno lunghi e ripetute visite per controllo e cura delle ferite, in data 15
febbraio 2012, 8 marzo 2012, 23 marzo 2012 (doc. AI 94-1), fine marzo 2012
(doc. AI 94-3), 11 maggio 2012 (doc. AI 96), 2 giugno 2012 (doc. AI 97-1), 10
luglio 2012 (doc. AI 103), settembre 2012 (doc. G), 31 gennaio 2013 (doc. L), 6
febbraio 2013 (doc. G), marzo e 4 aprile 2013 (doc. M, N).
L’evoluzione
negativa è stata confermata più volte e insistentemente dal dr. __________, che
ha in cura l’assicurato dal 2005, il quale ha sottolineato come da fine 2011 la malattia del paziente avesse preso “una nuova svolta con aumento
degli episodi di manifestazione della malattia e con una nuova ridistribuzione
corporea degli ascessi” e come successivamente a questo periodo egli non avesse
mai più avuto episodi di vera remissione della malattia (doc. AI 109/3-4). In particolare, il dr. __________ nel rapporto 21 settembre 2012 ha sottolineato come da fine 2011 la frequenza delle consultazioni
presso il suo servizio per la problematica di idrosadenite suppurativa fosse
aumentata. Mentre fino al 2011 le manifestazioni della malattia erano
soprattutto a livello ascellare ed inguinale, da fine 2011 vi era stata infatti
una nuova riapparizione degli ascessi anche su altre regioni corporee, in
particolare al tronco. Riferito dei nuovi ricoveri ad inizio 2012 e della nuova
ospedalizzazione dal 06.03.2012 al 18.03.2012 per eseguire un trattamento
aperto, lo specialista ha rilevato che queste condizioni avevano reso
impossibile una qualsiasi ripresa dell'attività lavorativa affermando in
particolare:
"
Fino nel 2011
effettivamente nel periodo tra gli episodi di manifestazione della malattia si
sarebbe potuto discutere un eventuale ripresa dell'attività lavorativa. Visto
però l'aumento di frequenza della comparsa degli ascessi si può dire che da
metà/fine 2011 il paziente non è mai più stato in remissione della sua malattia
e per questo motivo non è mai più stato abile al lavoro.
Ho rivisto l'ultima volta il paziente il 12.09.2012
dopo che era stato ospedalizzato nuovamente dal 10.07.2012 al 12. 07.2012 per
il trattamento di nuovi ascessi. Le ferite chirurgiche erano praticamente
guarite ma vi era la comparsa di nuovi ascessi secernenti che rendevano il
paziente inabile al lavoro.
Riassumendo si può dire, che da fine 2011 la malattia
del paziente ha preso una nuova svolta con aumento degli episodi di
manifestazione della malattia e con una nuova ridistribuzione corporea degli
ascessi. Per questo motivo il paziente non ha mai più avuto episodi di vera
remissione della malattia da fine 2011, e per questo motivo non è mai più stato
abile alla ripresa di qualsiasi attività lavorativa." (doc. AI 109/3-4)
Tale opinione è stata ribadita dal dr. __________ in uno scritto al
dr. __________ del 1. febbraio 2013 (doc. AI 129; consid. 2.6).
In
effetti in data 5 febbraio 2013 si è assistito ad un nuovo intervento di
escissione di ascessi (doc. M) e un nuovo ricovero all’__________ dal 4 all’8
aprile 2013 (doc. N). Nel certificato del 3 aprile 2013 prodotto in corso di
causa il dr. __________ si è riconfermato nelle precedenti prese di posizione
ribadendo l’importante peggioramento delle condizioni del paziente dal 2011,
con aumento sensibile della frequenza degli episodi di
manifestazione infiammatoria della malattia e conseguenti terapie chirurgiche e
medicamentose, anche tramite il dr. __________, con risultati tuttavia
deludenti. Ha quindi riconfermato la completa inabilità lavorativa
dell’assicurato, “visto l'aumento della frequenza degli episodi di
manifestazione infiammatorie che non portano ad un periodo di remissione della malattia”
e in sostanza una prognosi della malattia infausta (doc. G; cfr. al consid. 2.6).
Tale opinione è stata sostanzialmente condivisa dal dr. __________ nel
certificato del 18 aprile 2013 (doc. H).
In
queste condizioni, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che a decorrere da febbraio 2012, con la prima
di una lunga serie di ricadute di ascessi bisognosi di ripetuti trattamenti
chirurgici e medicamentosi, e successive cure di ferita aperta di lunga durata, la capacità lavorativa sia da reputare gravemente compromessa, e meglio
nella misura - totale - ammessa anche dall’amministrazione (seppur soltanto
dal settembre 2012, ma sulla base delle medesime diagnosi). Va osservato che
la conclusione che aveva tratto il medico SMR dr. __________ nel rapporto finale
del 22 giugno 2012 per il quale “la patologia
cutanea potrebbe motivare delle IL maggiori ma sul lungo periodo si giustifica
una media del 30% di limitazione nel rendimento o tempo globale sul lungo
periodo” (doc. AI 98-1), non può essere condivisa
risultando in contraddizione innanzitutto con le conclusioni del medico SMR
dr. __________ nella valutazione del 7 maggio 2013 (per il quale in sostanza la
situazione dell’assicurato motivava una completa inabilità lavorativa, doc.
IV/1). Inoltre la stessa risulta in contrasto anche con la già citata valutazione
peritale del dr. __________ per il quale, come detto, nelle fasi acute di cisti
ripetute o di interventi maggiori, come è sicuramente stato il caso nel periodo
valutato dal medico SMR, l’assicurato era da considerare inabile al lavoro. Del
resto il dr. __________ non poteva tener conto dell’evoluzione successiva della
malattia, la quale si è rilevata purtroppo poco favorevole.
Alla
luce di questi elementi e documenti questo Tribunale, se da un lato, come
detto, deve riconoscere forza probatoria piena alla perizia SAM dell’8 febbraio
2012.
per quanto riguarda la valutazione riferita al momento della resa della
stessa (e in particolare per quanto concerne l’accertamento di un miglioramento
delle condizioni di salute dell’assicurato a far tempo dal maggio 2011),
dall’altro deve ritenere comprovato l’intervento nel febbraio 2012, ossia
ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato ma successivamente
alla perizia SAM (stesa sulla base di consulti avvenuti nel dicembre 2011, doc.
AI 84-1), di un peggioramento delle condizioni. Lo stesso, riferito alla problematica
dermatologica e che ha comportato dall’inizio del 2012 ripetuti ascessi e ricoveri
ospedalieri con susseguenti prolungate cure di ferita (anche di diverse
settimane), ha comportato un’incapacità lavorativa totale.
In
simili circostanze, questo Tribunale deve annullare la decisione impugnata e
riformarla nel senso che, confermato il diritto ad una rendita intera dell’AI a
contare dal 1. ottobre 2010 al 31 agosto 2011 (con versamento dal 1. dicembre
2010), all’assicurato va nuovamente riconosciuta una rendita intera dal 1. febbraio
2012.
(in applicazione dell’art. 29bis OAI; cfr. sopra al consid. 2.5).
2.9
L’assicurato ha chiesto l’audizione
testimoniale dei medici che l’hanno in cura e l’esperimento di un rapporto
peritale per meglio chiarire le sue condizioni di salute (I).
Al
proposito va ribadito che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-des, Zurigo 1998, p.
47.
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non è necessario procedere ad
altri accertamenti medici.
2.10
Nelle
motivazioni della decisione resa il 24 maggio 2013 dopo l’inoltro del ricorso,
l’amministrazione ha inserito pure una “Diffida a sottoporsi alle cure del caso”
con la quale, richiamato l’art. 21 LPGA, ha invitato l’assicurato a
intraprendere le necessarie cure, così come indicato e sottolineato nella valutazione
SMR. Nelle annotazioni del 7 maggio 2013 in effetti il dr. __________ del SMR aveva osservato come non risultava che l’assicurato avesse intrapreso “un
trattamento di fondo come proposto dal dr. __________ in occasione della sua valutazione
peritale” (doc. IV/1).
Nelle
sue “Osservazioni con ricorso aggiuntivo” del 14 giugno 2013 l’assicurato ha contestato
tale diffida censurando l’efficacia dei trattamenti proposti dal dr. __________,
sulla base di due attestati medici del dr. __________ del 10 giugno 2013 (doc.
R, S), rilevando altresì come i costi per tali cure non potrebbero comunque
essere posti a carico dell’assicurato, il quale si trova in assistenza (VIII).
In proposito val la pena di
ricordare che l’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede che:
"
Le prestazioni possono essere
temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante
una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato
termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto
gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un
provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che
promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità
di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che
rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."
L’art.
21.
cpv. 4 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assicura-zione invalidità (cfr.
art. 2 LPGA e 1 cpv. 1 LAI), concretizza l’obbligo generale di ridurre il danno
e non ha modificato quanto previsto in precedenza dagli art. 10 cpv. 2 e 31 LAI
in vigore fino al 31 dicembre 2002. Vale pertanto la giurisprudenza resa sotto
il previgente diritto (STF 9C_581/2010 del 2 settembre 2010 consid. 2 e
8C_311/2010 dell’11 agosto 2010 consid. 3 e riferimenti).
In
particolare, nella DTF 122 V 218, l’Alta Corte ha stabilito che qualora un assicurato
si opponga ad un provvedimento d’integrazione, l’amministrazione può disporre
il rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato
l’interessato e dopo avergli fissato un termine di riflessione. La risposta
alla questione riguardante l’esigibilità di un trattamento oppure di un
provvedimento di integrazione, dipende dall’insieme delle circostanze personali
(STF 8C_128/2007 del 14 gennaio 2008, consid. 3.1 e riferimenti, concernente
una fattispecie nella quale la nostra Massima Istanza ha ritenuto esigibile
l’intervento di una protesi all’anca).
Ora,
a prescindere dal fatto che questo Tribunale non può, per i motivi elencati
sopra (consid. 2.2. e 2.3), entrare nel merito del “ricorso aggiuntivo”
inoltrato dall’assicurato a titolo cautelativo, potendolo tutt’al più
considerare una proposta di giudizio, alla medesima stregua del resto della
decisione resa il 24 maggio 2013 dall’Ufficio AI, va osservato come in ogni
modo la censura dell’interessato risulterebbe comunque intempestiva giacché
prematura. In effetti, qualora in futuro l’amministrazione dovesse pronunciarsi
nel senso di una riduzione o sospensione delle prestazioni richiamando l’art.
21.
LPGA, egli avrà comunque facoltà di aggravarsi contro la revisione delle
prestazione contestandone i motivi.
A
titolo abbondanziale questo Tribunale si limita tuttavia ad osservare che a
titolo generale in sede di applicazione dell’art. 21 LPGA l’amministrazione
deve adeguatamente tener conto degli eventuali pericoli per la salute
dell’assicurato derivanti da una determinata cura che gli viene prescritta così
come dei costi che derivano della stessa.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, nel caso concreto si giustifica una ripartizione delle
spese di complessivi fr. 500.-- tra le parti in ragione di quattro quinti (a
carico dell’amministrazione) e della quota restante del ricorrente.
L’Ufficio
AI verserà pure all’insorgente, patrocinato da un legale, fr. 1'200.-- di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una
rendita intera d’inva-lidità dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 e nuovamente
dal 1. febbraio 2012.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico in ragione di fr. 100.-- dell’assicurato
e di fr. 400.-- dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato fr. 1'200.--
a titolo di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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