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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici, con progetto di decisione 21 maggio 2012

l’amministrazione ha preannunciato il riconoscimento di un quarto di rendita

dal 1° agosto 2010 (doc. 109), progetto che è stato poi annullato a seguito di

una rivalutazione sia dal punto di vista medico che economico (cfr. lettera 13

dicembre 2012 indirizzata all’assicurata in doc. AI 125).

Accertata

la necessità di un complemento medico, con comunicazione 7 marzo 2013 l’Ufficio

AI ha convocato l’assicu-rata per l’esecuzione di una perizia multidisciplinare

(doc. AI 134).

Con

scritto 15 marzo 2013 l’assicurata si è opposta al succitato accertamento, ritenendolo

non giustificato e ribadendo la richiesta di trasmissione degli atti formulata

la prima volta l’11 dicembre 2012 (doc. AI 123). In caso, contrario essa ha chiesto

l’emanazione di una decisione formale.

Con

decisione incidentale del 29 marzo 2013 l’amministrazione ha confermato la

convocazione per l’espletamento di una perizia pluridisciplinare, togliendo nel

contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 142).

1.4. Contro

la succitata decisione è tempestivamente insorta l’as- sicurata, postulandone

l’annullamento. Essa ribadisce l’inutilità e la non esigibilità della perizia

multidisciplinare per la valutazione del suo caso essendo la documentazione

medica all’incarto esaustiva per una decisione finale. L’assicurata ha inoltre chiesto

di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, producendo la relativa

documentazione.

1.5. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la necessità di procedere alla

perizia multidisciplinare, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.6. In

data 29 maggio 2013 la ricorrente ha chiesto il ripristino dell’effetto

sospensivo (VII), accordatole con ordinanza 4 giugno del Vicepresidente del TCA

(IX).

1.7.

Con osservazioni 13 giugno 2013 l’insorgente ha confermato le proprie tesi ricorsuali

(X) ed il 5 luglio 2013 ha chiesto di essere sentita in udienza (XII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del processo è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha ordinato di sottoporre

l’assicurata ad una perizia medica pluridisciplinare (in particolare oftalmologica

e neurologica).

2.3. Giusta

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici

o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,

rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di

collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia

(art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.4. Nella sentenza DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei

confronti degli Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie

multidisciplinari. In particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione

in via aleatoria del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha

portato l’UFAS all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P”

(cfr. art. 72 bis OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione

degli interessati (DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).

Secondo

il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione

incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a

137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale

principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)

Le

decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento

non sono soggette a opposizione e sono direttamente

impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24

pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60

n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

In

DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi

cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro decisioni

incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche non

sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione

motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo

stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).

2.5. Presupposto

per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione

all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai

sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).

Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica

che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra

decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 onsid. 4 pag. 141,

288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può

essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può

essere considerato irreparabile (DTF 133 U 57 consid.

1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

2.6. Come detto sopra, in caso di disaccordo tra le parti in merito

all’allestimento di una perizia medica, l’Ufficio AI è tenuto a rendere una

decisione incidentale suscettibile, a determinato condizioni, di essere

impugnata al Tribunale delle assicurazioni. Allorquando è stato designato un

centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre alla ricusa dei

periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia in quanto tale,

nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione, oppure contro la

natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla scelta delle discipline

mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene

la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276

consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

2.7. Nel

caso in esame, con annotazione 26 marzo 2013 il dr. __________, caposervizio

SMR, ha così spiegato la necessità di un accertamento pluridisciplinare:

"

(…)

Come Servizio medico abbiamo accettato le indicazioni

oculistiche presenti agli atti per quanto concerne quelle attività che

richiedano un lavoro davanti allo schermo, con intenso impegno visivo nella

lettura.

Si tratta ora di precisare meglio la capacità

lavorativa anche in altre attività che siano confacenti allo stato di salute.

Il responsabile per l'integrazione ha definito dei

mansionari di alcune attività adeguate.

Il servizio medico ritiene indispensabile che a

pronunziarsi sulla capacità lavorativa in attività adeguata, prendendo anche

atto del mansionario, siano degli specialisti. Per questo è stata richiesta una

perizia pluridisciplinare.

La valutazione oculistica sarà completata da quella

neurologica, per considerare se l'affaticamento visivo produca o meno anche

cefalee o altri sintomi potenzialmente limitanti.

L'internista sarà chiamato a completare lo stato

clinico generale e a coordinare la discussione nel contesto della valutazione pluridisciplinare.

Questo procedere tutela gli interessi stessi

dell'assicurata, per una definizione dettagliata e specialistica della

funzionalità residua.

Dal punto di vista medico assicurativo ritengo che la perizia

sia quindi necessaria, par definire con maggiore accuratezza e sicurezza tutti gli

aspetti di questo caso." (doc. 139/1)

La

ricorrente ritiene una simile perizia non necessaria, facendo presente che il

suo danno alla salute è di natura oftalmologica e che è stato esaustivamente accertato

sia dal punto di vista medico che per quanto concerne le ripercussioni sulla

sua residua capacità lavorativa nell’unica professione esigibile, visto il suo

curriculum di formazione, di avvocato.

Occorre

in primo luogo rilevare che nella decisione incidentale non è stato (ancora)

designato il centro peritale dove eseguire l’accertamento medico, né tantomeno sono

stati designati i singoli specialisti, ma sono stati indicati solo i settori (oftalmologia

e neurologia).

Orbene,

non si vuol mettere in dubbio che la problematica oculistica causi

all’assicurata una capacità lavorativa del 60% in attività che sollecitano

molto la vista, come l’utilizzo di uno schermo o la lettura (“Wegen Ihres

Augenleidens ist meines Erachtens nur eine maximale Arbeitsfähigkei von ca. 60%

bei erhöhter visueller Belastung, wie z.B. am Bildschirm oder beim Lesen

gegeben (insbesondere wegen der Sehminderung, der erhöhten Bildungsempfindigkeit

und des fehlendes Binocoularsehens”; rapporto 19 agosto 2009 dr. __________ oftalmologo in doc. AI 79).

Tuttavia,

l’intento dell’amministrazione è accertare se l’assicurata può mettere a

maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività che non necessitino

di un visus binoculare e rispettino le limitazioni visive, ciò che non era

stato fatto nella fase istruttoria che ha portato al citato progetto di decisione

del 21 maggio 2012, poi annullato (cfr. consid. 1.3). Certo che nel rapporto 10 maggio 2012

la consulente in integrazione professionale aveva considerato che “l’assicurata

… può ancora svolgere la sua attività quale avvocato, si considera quest’ultima

come attività nella quale essa può sfruttare al meglio la sua capacità residua

al guadagno” (doc. AI 104). Per contro, con rapporto 18 febbraio 2013,

un’altra consulente ha individuato diverse professioni (telefonista/ricezionista;

operatrice di call center, operatrice telefonica, insegnante di lingua)

rispettose dei limiti visivi riscontrati (doc. AI 132). Senza voler anticipare

un giudizio del merito, l’amministrazione è tenuta ad esaminare se l’assicurata

può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività

adeguate. Al riguardo occorre ricordare che,

conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è

tenuto ad intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).

L’insorgente

ha inoltre sostenuto l’inutilità di un accertamento neurologico dal momento che

non soffre di cefalee, tantomeno legate al suo disturbo visivo. Tuttavia, il

SMR ha precisato che questo procedere tutela gli interessi dell’assicurata per

poter definire con maggiore precisione tutti gli aspetti della fattispecie,

senza poi dimenticare che in tal senso l’amministrazione gode di un certo

margine di apprezzamento. Del resto non si tratta di un’inutile seconda valutazione

di una medesima fattispecie che generalmente non è giustificata (cosiddetta

“second opinion”: cfr. la citata DTF 138 V 275 consid. 1.1 al

consid. 2. 6).

Inoltre

l’assicurata non ha minimamente sostenuto come la prospettata valutazione

pluridisciplinare costituisca per lei un notevole intervento nella sua

integrità fisica e psichica, rispettivamente non risulta dato che l’esecuzione

della prospettata perizia abbia come conseguenza un danno irreparabile. Va del

resto rilevato come non sia prevista un’indagine psichiatrica.

In

queste circostanze, legittimamente l’Ufficio AI ha ritenuto di dover allestire

una perizia pluridisciplinare, mandato che dovrà essere ancora assegnato

secondo il sistema aleatorio. L’amministrazione dovrà inoltre rispettare le

condizioni poste dalla giurisprudenza in merito alla procedura peritale, tra

cui dare la facoltà all’interessata di formulare le domande da sottoporre ai

periti, come pure la facoltà di ricusa di quest’ultimi.

Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto

essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.8. La

ricorrente ha chiesto di essere sentita in udienza (XII).

Conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (SVR 2003 IV Nr.

1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; H 103/01 dell'11 gennaio 2002; H 299/99

dell'11 gennaio 2002; U 257/01 del 26 novembre 2001; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 e pag. 117), senza che ciò costituisca una lesione

del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo

la giurisprudenza (DTF 122 V 54s. consid. 3) la pubblicità del dibattimento,

imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione

svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella

procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una

semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione

oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a

un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare

un simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2). L’Alta Corte ha

inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 127 V 491).

Nella

concreta evenienza, la ricorrente non ha formulato una

esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente

domandato di essere sentita in udienza.

Ora,

considerato come la documentazione già presente all’inserto (incluso l’intero

incarto dell’Ufficio AI) consenta a questa Corte di emanare il proprio giudizio,

l’audizione dell’assicurata si rivela superflua.

2.9. L’assicurata

ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3

cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

[LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono se il richiedente si trova

nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e

se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che in ambito di istanza

esenzione dalle spese necessarie il presupposto della necessità di un avvocato

decade.

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

dalla relativa documentazione allegata risulta che la ricorrente, nubile

e disoccupata, percepisce una indennità giornaliera di fr. 33,20 (doc. P), ammontare

di per sé già insufficiente per coprire i fr. 1'200.-- quale importo base per persone

singole senza obblighi di mantenimento secondo la Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità

cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009). Ne consegue che l’istante

dev’essere considerata indigente.

Di

primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

L’esonero

delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato

dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar

ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito

patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto .

Considerandi

2.

L'istanza

tendente all’esonero delle spese di giustizia è accolta.

3.

Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. Conformemente

al consid. 2.9 le spese a carico dell’insorgente sono per il momento assunte

dallo Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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