32.2013.90
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14 agosto 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2013.90
Data decisione, Autorità:
14.08.2013, TCA
Titolo:
Decisione incidentale sulla convocazione dell'assicurata per l'espletamento di una perizia medica che l'interessata ritiene non necessaria. Conferma della legalità di tale convocazione non essendo stati riscontrati validi motivi di impedimento
PERIZIA
art. 43 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.90
BS/sc
Lugano
14 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2013 di
RI 1
contro
la decisione (incidentale) del 29 marzo
2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1973, sin dalla nascita presenta un difetto visivo (nistagmo
congenito con ambliopia bilaterale da strabismo concomitante convergente
all’occhio destro, miopia bilaterale di lieve grado, atrofia dell’epitelio
pigmentato in paziente albina; cfr. rapporto 19 maggio 1989 dr. Cometta; doc.
AI; da ultimo cfr. rapporto 6 marzo 2013 del SMR; doc. AI 133) ed è stata posta
al beneficio di diverse prestazioni AI (provvedimenti sanitari per infermità
congenita OIC 425, provvedimenti professionali, mezzi ausiliari ecc.).
1.2.
In data 10 agosto 2011 l’assicurata ha presentato una domanda di prestazioni
facendo presente di poter svolgere solo al 60% la sua attuale attività professionale
quale praticamente presso uno studio legale (doc. AI 80).
1.3. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici, con progetto di decisione 21 maggio 2012
l’amministrazione ha preannunciato il riconoscimento di un quarto di rendita
dal 1° agosto 2010 (doc. 109), progetto che è stato poi annullato a seguito di
una rivalutazione sia dal punto di vista medico che economico (cfr. lettera 13
dicembre 2012 indirizzata all’assicurata in doc. AI 125).
Accertata
la necessità di un complemento medico, con comunicazione 7 marzo 2013 l’Ufficio
AI ha convocato l’assicu-rata per l’esecuzione di una perizia multidisciplinare
(doc. AI 134).
Con
scritto 15 marzo 2013 l’assicurata si è opposta al succitato accertamento, ritenendolo
non giustificato e ribadendo la richiesta di trasmissione degli atti formulata
la prima volta l’11 dicembre 2012 (doc. AI 123). In caso, contrario essa ha chiesto
l’emanazione di una decisione formale.
Con
decisione incidentale del 29 marzo 2013 l’amministrazione ha confermato la
convocazione per l’espletamento di una perizia pluridisciplinare, togliendo nel
contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 142).
1.4. Contro
la succitata decisione è tempestivamente insorta l’as- sicurata, postulandone
l’annullamento. Essa ribadisce l’inutilità e la non esigibilità della perizia
multidisciplinare per la valutazione del suo caso essendo la documentazione
medica all’incarto esaustiva per una decisione finale. L’assicurata ha inoltre chiesto
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, producendo la relativa
documentazione.
1.5. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la necessità di procedere alla
perizia multidisciplinare, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.6. In
data 29 maggio 2013 la ricorrente ha chiesto il ripristino dell’effetto
sospensivo (VII), accordatole con ordinanza 4 giugno del Vicepresidente del TCA
(IX).
1.7.
Con osservazioni 13 giugno 2013 l’insorgente ha confermato le proprie tesi ricorsuali
(X) ed il 5 luglio 2013 ha chiesto di essere sentita in udienza (XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del processo è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha ordinato di sottoporre
l’assicurata ad una perizia medica pluridisciplinare (in particolare oftalmologica
e neurologica).
2.3. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici
o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,
rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di
collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Nella sentenza DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei
confronti degli Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie
multidisciplinari. In particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione
in via aleatoria del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha
portato l’UFAS all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P”
(cfr. art. 72 bis OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione
degli interessati (DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).
Secondo
il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione
incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a
137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale
principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)
Le
decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento
non sono soggette a opposizione e sono direttamente
impugnabili davanti al TCA (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24
pag. 615-616, ad art. 52 n. 29-30 pag. 660 e ad art. 60
n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
In
DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi
cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro decisioni
incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche non
sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione
motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo
stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
2.5. Presupposto
per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione
all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai
sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica
che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra
decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 onsid. 4 pag. 141,
288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può
essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può
essere considerato irreparabile (DTF 133 U 57 consid.
1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).
2.6. Come detto sopra, in caso di disaccordo tra le parti in merito
all’allestimento di una perizia medica, l’Ufficio AI è tenuto a rendere una
decisione incidentale suscettibile, a determinato condizioni, di essere
impugnata al Tribunale delle assicurazioni. Allorquando è stato designato un
centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre alla ricusa dei
periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia in quanto tale,
nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione, oppure contro la
natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla scelta delle discipline
mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene
la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).
La
giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli
accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante
sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276
consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
2.7. Nel
caso in esame, con annotazione 26 marzo 2013 il dr. __________, caposervizio
SMR, ha così spiegato la necessità di un accertamento pluridisciplinare:
"
(…)
Come Servizio medico abbiamo accettato le indicazioni
oculistiche presenti agli atti per quanto concerne quelle attività che
richiedano un lavoro davanti allo schermo, con intenso impegno visivo nella
lettura.
Si tratta ora di precisare meglio la capacità
lavorativa anche in altre attività che siano confacenti allo stato di salute.
Il responsabile per l'integrazione ha definito dei
mansionari di alcune attività adeguate.
Il servizio medico ritiene indispensabile che a
pronunziarsi sulla capacità lavorativa in attività adeguata, prendendo anche
atto del mansionario, siano degli specialisti. Per questo è stata richiesta una
perizia pluridisciplinare.
La valutazione oculistica sarà completata da quella
neurologica, per considerare se l'affaticamento visivo produca o meno anche
cefalee o altri sintomi potenzialmente limitanti.
L'internista sarà chiamato a completare lo stato
clinico generale e a coordinare la discussione nel contesto della valutazione pluridisciplinare.
Questo procedere tutela gli interessi stessi
dell'assicurata, per una definizione dettagliata e specialistica della
funzionalità residua.
Dal punto di vista medico assicurativo ritengo che la perizia
sia quindi necessaria, par definire con maggiore accuratezza e sicurezza tutti gli
aspetti di questo caso." (doc. 139/1)
La
ricorrente ritiene una simile perizia non necessaria, facendo presente che il
suo danno alla salute è di natura oftalmologica e che è stato esaustivamente accertato
sia dal punto di vista medico che per quanto concerne le ripercussioni sulla
sua residua capacità lavorativa nell’unica professione esigibile, visto il suo
curriculum di formazione, di avvocato.
Occorre
in primo luogo rilevare che nella decisione incidentale non è stato (ancora)
designato il centro peritale dove eseguire l’accertamento medico, né tantomeno sono
stati designati i singoli specialisti, ma sono stati indicati solo i settori (oftalmologia
e neurologia).
Orbene,
non si vuol mettere in dubbio che la problematica oculistica causi
all’assicurata una capacità lavorativa del 60% in attività che sollecitano
molto la vista, come l’utilizzo di uno schermo o la lettura (“Wegen Ihres
Augenleidens ist meines Erachtens nur eine maximale Arbeitsfähigkei von ca. 60%
bei erhöhter visueller Belastung, wie z.B. am Bildschirm oder beim Lesen
gegeben (insbesondere wegen der Sehminderung, der erhöhten Bildungsempfindigkeit
und des fehlendes Binocoularsehens”; rapporto 19 agosto 2009 dr. __________ oftalmologo in doc. AI 79).
Tuttavia,
l’intento dell’amministrazione è accertare se l’assicurata può mettere a
maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività che non necessitino
di un visus binoculare e rispettino le limitazioni visive, ciò che non era
stato fatto nella fase istruttoria che ha portato al citato progetto di decisione
del 21 maggio 2012, poi annullato (cfr. consid. 1.3). Certo che nel rapporto 10 maggio 2012
la consulente in integrazione professionale aveva considerato che “l’assicurata
… può ancora svolgere la sua attività quale avvocato, si considera quest’ultima
come attività nella quale essa può sfruttare al meglio la sua capacità residua
al guadagno” (doc. AI 104). Per contro, con rapporto 18 febbraio 2013,
un’altra consulente ha individuato diverse professioni (telefonista/ricezionista;
operatrice di call center, operatrice telefonica, insegnante di lingua)
rispettose dei limiti visivi riscontrati (doc. AI 132). Senza voler anticipare
un giudizio del merito, l’amministrazione è tenuta ad esaminare se l’assicurata
può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività
adeguate. Al riguardo occorre ricordare che,
conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è
tenuto ad intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
L’insorgente
ha inoltre sostenuto l’inutilità di un accertamento neurologico dal momento che
non soffre di cefalee, tantomeno legate al suo disturbo visivo. Tuttavia, il
SMR ha precisato che questo procedere tutela gli interessi dell’assicurata per
poter definire con maggiore precisione tutti gli aspetti della fattispecie,
senza poi dimenticare che in tal senso l’amministrazione gode di un certo
margine di apprezzamento. Del resto non si tratta di un’inutile seconda valutazione
di una medesima fattispecie che generalmente non è giustificata (cosiddetta
“second opinion”: cfr. la citata DTF 138 V 275 consid. 1.1 al
consid. 2. 6).
Inoltre
l’assicurata non ha minimamente sostenuto come la prospettata valutazione
pluridisciplinare costituisca per lei un notevole intervento nella sua
integrità fisica e psichica, rispettivamente non risulta dato che l’esecuzione
della prospettata perizia abbia come conseguenza un danno irreparabile. Va del
resto rilevato come non sia prevista un’indagine psichiatrica.
In
queste circostanze, legittimamente l’Ufficio AI ha ritenuto di dover allestire
una perizia pluridisciplinare, mandato che dovrà essere ancora assegnato
secondo il sistema aleatorio. L’amministrazione dovrà inoltre rispettare le
condizioni poste dalla giurisprudenza in merito alla procedura peritale, tra
cui dare la facoltà all’interessata di formulare le domande da sottoporre ai
periti, come pure la facoltà di ricusa di quest’ultimi.
Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto
essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.8. La
ricorrente ha chiesto di essere sentita in udienza (XII).
Conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (SVR 2003 IV Nr.
1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; H 103/01 dell'11 gennaio 2002; H 299/99
dell'11 gennaio 2002; U 257/01 del 26 novembre 2001; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 e pag. 117), senza che ciò costituisca una lesione
del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo
la giurisprudenza (DTF 122 V 54s. consid. 3) la pubblicità del dibattimento,
imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione
svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella
procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una
semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione
oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a
un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare
un simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2). L’Alta Corte ha
inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 127 V 491).
Nella
concreta evenienza, la ricorrente non ha formulato una
esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente
domandato di essere sentita in udienza.
Ora,
considerato come la documentazione già presente all’inserto (incluso l’intero
incarto dell’Ufficio AI) consenta a questa Corte di emanare il proprio giudizio,
l’audizione dell’assicurata si rivela superflua.
2.9. L’assicurata
ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3
cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
[LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono se il richiedente si trova
nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e
se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che in ambito di istanza
esenzione dalle spese necessarie il presupposto della necessità di un avvocato
decade.
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel
caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e
dalla relativa documentazione allegata risulta che la ricorrente, nubile
e disoccupata, percepisce una indennità giornaliera di fr. 33,20 (doc. P), ammontare
di per sé già insufficiente per coprire i fr. 1'200.-- quale importo base per persone
singole senza obblighi di mantenimento secondo la Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità
cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009). Ne consegue che l’istante
dev’essere considerata indigente.
Di
primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
L’esonero
delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato
dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar
ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito
patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto .
Considerandi
2.
L'istanza
tendente all’esonero delle spese di giustizia è accolta.
3.
Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. Conformemente
al consid. 2.9 le spese a carico dell’insorgente sono per il momento assunte
dallo Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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