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Decisione

32.2013.92

Casalinga 26% - salariata 74%. Rendita intera dal 1.9.2010 al 31.01.2011 e un quarto dal 1.2.2011 al 30.06.2011.Confermate valutazioni peritali e inchiesta economica per le persone che si occupano del

27 febbraio 2014Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12

ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,

il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione

di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione.

Alle stesse conclusioni è

arrivato il TF in una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 nella quale l’Alta

Corte ha ritenuto che il perito amministrativo non aveva documentato con il

grado della verosimiglianza preponderante il miglioramento del disturbo depressivo

ed ha rinviato gli atti al TCA al fine di allestire una perizia giudiziaria.

2.8. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che

occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di

cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Al fine di stabilire il grado d’invalidità,

l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 74% la parte

dedicata all’attività salariata e al 26% la quota dedicata alle mansioni

domestiche.

Tale

suddivisione deve essere confermata. La stessa è stata indicata dalla ricorrente

nel formulario per la richiesta di prestazioni (cfr. doc. AI 1-5) e durante

l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

(cfr. doc. AI 45-2).

In sede

ricorsuale il rappresentante di RI 1 non ha contestato la percentuale di

ripartizione, ma ha rimproverato all’amministrazione di non aver considerato

l’impossibilità per l’assicurata, sia dal profilo medico che personale, di

trovare un’occupazione al 74%. A suo dire l’insorgente andrebbe considerata

collocabile solo al 50% (doc. I).

2.10. Nella decisione del 13

dicembre 2011 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera

d’invalidità dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011 fondandosi sulla

documentazione medica agli atti (Dr. __________,

Dr. __________, doc. LAINF 29-1, 30-1), riducendola poi a un quarto di rendita

dal 1° febbraio 2011 al 30 giugno 2011 sulla base della perizia reumatologica

del Dr. __________ (doc. AI 39-1).

Nella decisione del 21

marzo 2013 l’UAI, dopo aver esperito l’accertamento pluridisciplinare SAM,

oggetto del decreto del TCA del 19 luglio 2012 (inc. 32.2012.23), ha confermato

l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2010 al 31

gennaio 2011 e di un quarto di rendita dal 1° febbraio 2011 al 30 giugno 2011

(doc. 110-1).

2.11. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali

che l’amministrazione ha fatto esperire (Dr. __________ e successivamente

quella del SAM), da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti

i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Il Dr. __________, spec.

FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia del 31 marzo 2011 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Poliartrosi delle mani

con: - artrosi di Heberden e Bouchard; - artrosi articolazioni MCP III d.d.p.;

- rizartrosi sx; Sindrome lombovertebrale cronica senza neurologia con/su: - nozione

di discopatia L3/4 e L4/5 (vedi rapporto d'uscita __________); - lieve scoliosi

dorso-Iombare. Iniziale gonartrosi, rispettivamente meniscopatia compartimento

mediale a dx” (doc. AI 39-8).

Il Dr. __________ ha

riferito che dopo l'intervento protetico all'anca destra l’assicurata ha potuto

riprendere il lavoro a partire dal 1° novembre 2010 in ragione del 50% del proprio tempo dedicato all’attività salariata (74%), ciò che corrisponde

in pratica a 3 ½ ore al giorno per 5 giorni la settimana, “attività

tuttavia svolta nell'ufficio postale alla "preparazione dei giri" ed

incasellamento” (doc. AI 39-10). A mente dello specialista la paziente “ha

effettivamente dei limiti funzionali oggettivi, dal lato reumatologico, per cui

non sarebbe più adatta a lavori di distribuzione esterna della posta” (doc.

AI 39-10).

Secondo lo specialista nell'attività

lavorativa attuale l’assicurata è da ritenere abile in ragione di 4½ - 5 ore

al giorno con un rendimento completo, a partire dalla data della perizia (marzo

2011) (doc. AI 39-10).

In attività adeguata e

rispettosa dei limiti funzionali il perito ha indicato una capacità lavorativa

di 2/3, per un'attività a tempo pieno con rendimento ridotto a partire

dal momento della perizia (marzo 2011) (doc. AI 39-11).

In data 16 maggio 2011 il

Dr. __________ ha quindi precisato che nell’attività attuale “l’assicurata

può lavorare fino a 5 ore al giorno con un rendimento completo” (doc. AI

41-1).

A seguito del decreto del

19 luglio 2012 (inc. 32.2012.23), l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di

esperire una perizia pluridisciplinare. Nel contesto della perizia SAM i medici

hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________), quella psichiatrica

(Dr. __________) e quella gastroenterologica (Dr. __________).

Globalmente nel rapporto

peritale del 3 gennaio 2013 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei

singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa di “Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in: -

alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi L4/L5 con minima

anterolistesi di L4 su L5, spondilosi e spondilartrosi plurisegmentale); -

disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi

toracolombare); - tendenza fibromialgica; - decondizionamento e sbilancio

muscolare. Poliartrosi delle dita. Esiti da impianto di protesi totale all’anca

ds. il 20.11.2009. Iniziale gonartrosi a ds” (doc. AI 99-16).

Quale diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Piedi

traversopiatti bilaterali con: - dita a martello dalle due parti; - alluce

valgo a sin. Epatopatia steatosica non cirrotica di origine multifattoriale su

consumo moderato di etile, sindrome metabolica con ipercolesterolemia ed

inattività fisica, medicamentosa (AIMS e Triptizol). Esofagite da riflusso

stadio II, secondo Savary-Miller, senza metaplasia intestinale con una gastrite

da HP” (doc. AI 99-16).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno concluso che

l’assicurata non può più eseguire lavori di distribuzione esterna, mentre è in

grado di svolgere lavori leggeri all’interno dell’ufficio postale, durante al

massimo 5 ore al giorno con rendimento completo (doc. AI 99-21).

In un’attività adeguata la

ricorrente è abile sull’arco di una giornata lavorativa normale (8-9 ore) con

la diminuzione del rendimento di 1/3 (doc. AI 99-22).

Per quanto

riguarda l’aspetto psichiatrico l’assicurata è stata sottoposta al

consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale nel rapporto del 18 ottobre 2012 non ha posto alcuna

diagnosi psichiatrica e ha ritenuto RI 1 abile al lavoro al 100% dal lato

strettamente psichiatrico (doc. AI 99-42).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da tale valutazione peritale.

La valutazione del Dr. __________

ha quindi permesso di escludere una patologia di natura psichiatrica, oggetto

in parte del rinvio atti richiesto dall’amministrazione, dopo che il Dr. __________

nel referto del 25 maggio 2012 aveva diagnosticato una fibromialgia (doc. AI

78-5, 81-1, 86-1).

Dal profilo della

patologia gastroenterologica-epatologica l’assicurata è stato

sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in gastroenterologia,

il quale nel rapporto del 5 dicembre 2012 ha diagnosticato, senza influsso sulla capacità lavorativa, una “Epatopatia steatosica non cirrotica di origine

multifattoriale su consumo moderato di etile, sindrome metabolica con

ipercolesterolemia ed inattività fisica, medicamentosa (AIMS e Triptizol).

Esofagite da riflusso stadio II, secondo Savary-Miller, senza metaplasia

intestinale con una gastrite da Helicobacter Pylori” (doc. AI 99-37).

Dal punto di vista

strettamente gastroenterologico l’assicurata è ritenuta abile al 100% senza

limitazioni funzionali (doc. AI 99-37).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale.

Infine, dal profilo

reumatologico l’assicurata è stata sottoposta al consulto

specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medico perito

certificato SIM, il quale nel rapporto del 15 ottobre 2012 ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombospondilogena

cronica bilaterale in: - Alterazioni degenerative della colonna lombare

(condrosi L4/L5 con minima anterolistesi di L4 su L5, spondilosi e spondilartrosi

plurisegmentale); - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale,

scoliosi toracolombare);

- Tendenza fibromialgica;

- Decondizionamento e sbilancio muscolare. Poliartrosi delle dita. Esiti da

impianto di protesi totale all’anca destra il 20.11.2009. Iniziale gonartrosi a

destra” (doc. AI 99-32).

Il perito ha quindi

confermato che RI 1 non può più svolgere lavori di distribuzione esterna della

posta, mentre è in grado di svolgere lavori leggeri all’interno dell’ufficio

postale al massimo 5 ore al giorno, con rendimento completo, dal 2 marzo 2011

(doc. AI 99-35).

In attività adeguata, per

contro, l’assicurata è ritenuta abile al lavoro sull’arco di una giornata

normale di lavoro (8-9 ore), ma con una riduzione del rendimento di 1/3 (doc.

AI 99-35).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________ che non sono del resto state

smentite da certificati medico-specialistici e si sovrappongono a quanto aveva

già indicato il Dr. __________ nella sua valutazione del 2011 (cfr. doc. AI

39-1).

L’insorgente ha contestato

l’esigibilità lavorativa indicata dai periti di 5 ore al giorno, in

considerazione del fatto che la resa attuale di 3 ½ ore, già non è ritenuta

ottimale (doc. I, pag. 5).

Queste contestazioni non

sono fondate su documentazione medica specialistica.

Dal profilo economico il consulente

in integrazione professionale, nel rapporto del 2 agosto 2011, aveva indicato

che RI 1, dopo l’interruzzione per il danno alla salute, dal 1° novembre 2010

aveva ripreso a lavorare al 50% del suo tempo lavorativo (74%)

nell’incasellamento e smistamento della posta e non più uscendo all’esterno per

la consegna (doc. AI 47-2).

Dal

verbale del colloquio del 12 settembre 2011 tra datore di lavoro e l’assicurata,

quest’ultima asseriva che “Fino a che riesco a svolgere l’attività posso

continuare ad essere impiegata nelle stesse mansioni” (doc. AI 54-3).

Anche

il diretto superiore riferiva un miglioramento: “Dai controlli eseguiti

durante i mesi di gennaio e febbraio 2011 si è avvicinata notevolmente alle

medie di spartizione richieste raggiungendo un rendimento soddisfacente. A

volte ha anche superato la media” (doc. AI 54-3).

Sennonché

i responsabili de __________, nel medesimo colloquio, hanno deciso di

ridefinire le mansioni lavorative di RI 1 sulla base del progetto di decisione

del 10 agosto 2011. L’assicurata doveva, in buona sostanza, per un totale di 5

ore giornaliere occuparsi dell’incasellamento al mattino e della vuotatura

delle bucalettere al pomeriggio (doc. AI 54-3).

Tuttavia,

l’insorgente ha dovuto interrompere già il 20 settembre 2011 (la ripresa del

lavoro era avvenuta il 19 settembre 2011) con la nuova mansione e ritornare ad

occuparsi solo dell’incasellamento per una durata lavorativa di 3½ ore a causa

dei dolori (cfr. annotazioni del 26 settembre 2011, doc. AI 58-1).

Nel frattempo la

ricorrente ha trasmesso all’amministrazione lo scritto del 27 settembre 2011

del Dr. __________, FMH in medicina generale e Medicina Manuale (SAMM), dunque

non specialista in reumatologia, il quale ha riferito che la nuova attività ha

generato “un aumento dei dolori a livello della colonna lombare, a livello

della colonna cervicale e ad entrambe le mani” Egli ha indicato che il

lavoro svolto in mattinata è esigibile, contrariamente a quello svolto nel

pomeriggio e ha poi fissato il 60% di inabilità (doc. AI 60-1).

Nel

successivo verbale del 28 settembre 2011 tra datore di lavoro e assicurata

emerge che RI 1 ha riscontrato le seguenti difficoltà:

" (…)

nel sollevare pesi e nell’esecuzione del lavoro: aprire la buca

delle lettere, afferrare con le mani gli invii e metterli nella cassa e in

seguito sollevare la cassa. Operazione che si ripete davanti ad ogni buca delle

lettere. In particolare sono la sensibilità e la forza nelle mani che mi

mancano per poter eseguire quest’operazione. L’attività è diversa da quella che

eseguo alla mattina dove mi occupo dell’incasellamento degli invii prendendo un

mazzetto alla volta, appoggiandolo sul braccio e con la mano destra inserisco

una lettera alla volta nel casellario. Attività che riesco a svolgere comunque

parzialmente. Inoltre anche la guida del veicolo contribuisce ad aumentare la

problematica. Preciso che nella vita privata non faccio uso dell’automobile a

meno che non ci sia un’ergenza. Dal domicilio al posto di lavoro mi reco a

piedi” (doc. AI 61-2).

Alla luce della documentazione agli atti il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalla valutazione peritale del Dr. __________ e di quella del SAM

(Dr. __________).

Entrambi

gli specialisti hanno chiaramente indicato che l’assicurata ha dei chiari

limiti funzionali oggettivi che non la rendono più adatta a lavori di distribuzione

esterna della posta. Per contro, ella è in grado di svolgere lavori leggeri

all’interno dell’ufficio postale per un massimo di 5 ore al giorno (doc. AI

39-10, 99-35).

La mansione di vuotatura

delle bucalettere era stata espressamente sconsigliata dal perito Dr. __________

(doc. AI 39-10) e successivamente dal Dr. __________ (doc. AI 99-35). La stessa

ha poi aumentato i dolori “a livello della colonna lombare, a livello della

colonna cervicale e ad entrambe le mani” indicati anche dal medico curante

Dr. __________, il quale, allineandosi a quanto evidenziava il Dr. __________

aveva ritenuto esigibile il lavoro svolto in mattinata (incasellamento

all’ufficio postale) contrariamente a quello svolto nel pomeriggio (vuotatura

delle bucalettere) (doc. AI 59-1).

Va poi detto che la prova

di lavoro del mese di settembre 2011 è durata solo un giorno (doc. AI 61-1) e

da sola non permette, malgrado l’esito negativo, di sconfessare le conclusioni

dei periti.

Alla luce di quanto sopra

esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti

interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare

accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

l'assicurata è inabile al 50% (del 74%) in ogni attività dal mese di novembre

2010 (cfr. valutazione Dr. __________ e SMR, doc. AI 39-1, 43-1), mentre dal

mese di marzo 2011 RI 1 è considerata inabile al 100% nella precedente attività

di distribuzione all’esterno della posta, mentre è considerata abile al 96%,

ovvero per 5 ore al giorno, all’interno dell’ufficio postale.

In attività adeguate vi è

piena abilità al lavoro, ma con una riduzione del rendimento di 1/3.

2.12. Per quel che concerne la

valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha

fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica. Nel rapporto del 20 giugno 2011 l’assistente sociale

ha stabilito una limitazione complessiva del 16% (cfr. doc. AI 45-1).

Come visto (cfr. consid.

2.3.; 2.4.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le

singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra

3095 prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione

dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,

controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione

(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia

dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,

pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti

e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato,

manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire

i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre

attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere

animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento,

attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e

ss. si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la

valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e

apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio

il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura

abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità,

non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della

diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per quanto riguarda la

determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il

TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF

128.

V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Il TFA ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.13

Nella presente fattispecie l’Ufficio

AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica sfociata in un rapporto del 20

giugno 2011 (cfr. doc. 45-1 e segg.).

Per quanto riguarda le

singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1.

“Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per

importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione” è

stata attribuita un’importanza del 40% con una percentuale di impedimenti del

20% e d’invalidità dell’8%.

Al pto. 5.3. “Pulizia

dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una

percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità del 6%, mentre al pto. 5.4. “Spesa

e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale

di impedimenti del 10% e d’invalidità dell’1%.

L’assistente sociale al

pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato

un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti dello 0% e d’invalidità

dello 0%.

Infine, l’assistente

sociale al pto. 5.7. “Diversi” ha fissato un’importanza del 5% con una

percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità dell’1%.

Sulla base degli accertamenti

fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di

ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha dunque stabilito una

limitazione complessiva del 16%.

Valutando i singoli

impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle

dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune

mansioni domestiche.

Va innanzitutto rilevato

che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una

ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di

cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100%

all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

D’altra parte, esaminate

singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti

dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione

operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme

alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni

fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le

quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le

valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano

del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica.

Nella fattispecie, già è

stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la perizia del Dr. __________

e del SAM hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Per quanto d’altro canto

riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto

rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di

ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni

componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere

conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato

dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996

pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere

sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento

alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono

giustamente conto della collaborazione del marito e dei figli maggiorenni, che

risultano peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze

mediche.

A tal proposito va

nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato

di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle

assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale

obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,

di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al

miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le

incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale

secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze

del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce delle

considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete,

questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità dell'assicurata

quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.

2.14

Essendo quindi esigibile che

l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa:

- del 50% dal mese di

novembre 2010 nella sua attività abituale e in attività adeguate:

- del 96% dal mese di

marzo 2011, nella sua attività, ovvero 5 ore al giorno (prima del danno

alla salute lavorava 5,17 ore al giorno, cfr. questionario del datore di

lavoro, doc. AI 10-3, dopo l’insorgenza del danno sono dunque esigibili 5 ore

al giorno:

5.

x 100: 5,17);

- del 67%, sempre dal mese

di marzo 2011, in attività adeguate (riduzione del rendimento di 1/3), ricordato

inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal

profilo economico.

2.15

Per quanto riguarda il periodo

da novembre 2010, viste le quote parti tra attività salariata (74%) e

mansioni casalinghe (26%) stabilite dall’amministrazione nella querelata

decisione, il grado di invalidità globale è così del 41,1% (74 X 50% + 26 X

16%) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette

l’attribuzione di un quarto di rendita come stabilito dall’amministrazione.

Per quanto riguarda invece

il periodo da marzo 2011, viste le quote parti tra attività salariata

(74%) e mansioni casalinghe (26%) stabilite dall’amministrazione nella

querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 7,12% (74 X 4% +

26.

X 16%) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non

permette la concessione di prestazioni dell’assicurazione invalidità come

stabilito dall’amministrazione.

Il ricorrente ha

contestato, a torto, la mancata applicazione del raffronto dei redditi (cfr.

doc. I, pag. 5/6), in quanto l’utilizzo del raffronto percentuale è ammesso

dalla giurisprudenza federale.

Ad esempio il Tribunale

federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia

nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%.

Alla medesima soluzione

l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un

assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in una sentenza

9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando la precedente

sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il diritto ad una

mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro al 50% sia nella

sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009 per

un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione. Vedi sul tema

anche la STF 9C_22/2014 del 18 febbraio 2014.

Procedendo comunque al

raffronto dei redditi, per il periodo da novembre 2010, partendo da un

salario da invalido di fr. 52'865.97,

applicando una deduzione del 50% e ammettendo la riduzione del 16%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 22'203.70 confrontando ora

questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53’567.--

si ottiene un grado d’invalidità del 59%.

Viste le quote parti tra

attività salariata (74%) e mansioni casalinghe (26%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 47,7% (74 X 59% + 26 X 16%) in applicazione del metodo misto.

Procedendo invece al

raffronto dei redditi, per il periodo da marzo 2011, partendo da un

salario da invalido di fr. 53'394.63

applicando una deduzione del 33% e ammettendo la riduzione del 16%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 30'050.49 confrontando ora

questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 54'102.67

si ottiene un grado d’invalidità del 44,4%.

Viste le quote parti tra

attività salariata (74%) e mansioni casalinghe (26%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 36,7% (74 X 44% + 26 X 16%) in applicazione del metodo misto.

Alla luce del grado

d’invalidità, dopo il confronto dei redditi, del 47,7% in attività adeguate nel

novembre 2010 e del 36,7% nel marzo 2011, il TCA deve concludere che l’assicurata

è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nella

precedente attività, nella quale il grado d’invalidità è rispettivamente del

41,1% e del 7,12%.

L’UAI ha pertanto

giustamente ridotto le prestazioni a partire dal 1° febbraio 2011 e soppresso

dal 1° luglio 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la

capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009

del 14 giugno 2011 consid. 3.1) .

Nella misura in cui l’UAI ha

attribuito all’assicurata una rendita intera dal 1° settembre 2010 al 31

gennaio 2011 e un quarto di rendita dal 1° febbraio 2011 al 30 giugno 2011, la

decisione del 21 marzo 2013 merita conferma.

2.16

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi fr.

500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti