Lexipedia

Decisione

32.2013.93

Rendita assegnata per tempo limitato; assicurato contesta miglioramento; con l'accordo dell'Ufficio AI, il TCA statuisce il rinvio degli atti per accertamenti ulteriori

25 luglio 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio

2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella

fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’attribuzione di una rendita

di invalidità per il periodo successivo al 1. ottobre 2007, concludendo per un

grado di invalidità del 21% e, quindi, insufficiente per l’attribuzione di una

rendita di invalidità (consid. 1.2.).

Tale tesi è

contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti, ha in

sostanza sostenuto di essere inabile in maniera superiore facendo inoltre valere

un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Ora,

ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 9 aprile 2013 (doc. A1) - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V

4 consid. 1.2), i rapporti medici prodotti dall’interessato in sede ricorsuale

possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dal dr. Quirici si

riferisce anche alla situazione valetudinaria dell’assicurato antecedente

all’emissione della decisione contestata.

Al riguardo, viste

le citate attestazioni mediche, appare in particolare verosimile che i problemi

psichiatrici che affliggono l’assicurato abbiano subito un ulteriore

peggioramento rispetto alla situazione presente non solo all’epoca della

perizia del SAM del 14 luglio 2009 (doc. AI 37), ma anche rispetto alle

valutazioni psichiatriche del 12 aprile 2012 (doc. AI 109-23) e 14 febbraio

2013 (doc. AI 144). Inoltre appare verosimile che al momento della resa

dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli

effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare

l’esperimento di ulteriori indagini.

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche

l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di

ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichiatrici, posto come

dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta della

problematica psichica di cui è sofferente il richiedente (cfr. IV e IVbis).

Questa Corte deve

quindi condividere, con il SMR, la necessità di esperire ulteriori chiarimenti,

con mandato per una perizia psichiatrica, ritenuto come la documentazione

acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro

e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive

ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia

del provvedimento querelato (cfr. fra le tante DTF 132 V 215, 130

V 138).

2.8. Nella

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha

già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,

wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten

Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,

wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nella fattispecie, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli

atti, conformemente a quanto concluso dal medico SMR, ha sostanzialmente

indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni

approfondimenti mediante mandato di allestimento di una perizia psichiatrica, riservandosi

altresì di sottoporre per valutazioni le relative risultanze ai periti SAM onde

definire l’eventuale cumulabilità delle limitazioni derivanti dalle affezioni

psichiche con quelle da ascrivere ai problemi somatici (VI).

Ora,

rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerate

le patologie di cui è portatore l’assicurato, si giustifica il rinvio

degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un

approfondimento a livello psichiatrico e, a dipendenza dell’esito dello stesso,

pluridisciplinare, ritenuto come la documentazione all’inserto non

consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio

sulle condizioni dell’assicurato ed ad una valutazione globale della residua

capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre,

nell’originaria professione di consulente assicurativo ed in attività adeguate,

sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento

amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una

volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante

la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita, se necessario

mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi

legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il consid. 2.2).

Quanto

alla richiesta del ricorrente, il quale postula che il perito venga scelto “di

concerto dalle parti”’ e che lo stesso indichi alle parti i nominativi

degli specialisti che verrebbero ulteriormente consultati (cfr. VIII), va detto

che la partecipazione dell’assicurato in caso di perizia allestita

dall’amministrazione è regolata esclusivamente dall’art. 44 LPGA che recita quanto

segue:

" Se

per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito

indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per

motivi fondati e presentare controproposte. “

Secondo

la giurisprudenza alla persona che verrà periziata deve essere reso noto in

anticipo l’identità del perito, con comunicazione anche della sua specializzazione,

al fine di permettergli di osservare i suoi diritti di partecipazione alla procedura

e in particolare di far valere l’esistenza di eventuali motivi di ricusa (SVR

2007 IV n. 27; cfr. anche DTF 132 V 376 e 93 in materia di perizia SAM). Non esiste per contro un diritto dell’assicurato di partecipare direttamente alla scelta

del perito, tale prerogativa incombendo all’amministrazione.

Resta

per contro riservata la facoltà per l’assicurato di contestare la scelta del

perito sulla base di validi motivi di ricusa così come quella di preventivamente

prendere posizione sulle domande peritali e di sottoporre propri quesiti supplementari

(cfr. in argomento la già citata DTF 137 V 210 consid. 3 e 136 V 113).

Del

resto non è superfluo osservare che ai sensi dell'art. 29 cpv.

2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi

al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 126 V

131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Infine,

a proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, si ricorda che il TFA ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V

161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2). La Corte federale ha ribadito altresì che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di

dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).

D’altra

parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati,

in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi

specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini

approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria

piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro

credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 e I 462/05 del 25 aprile 2007).

Inoltre,

va osservato che secondo la giurisprudenza in un procedimento assicurativo

sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,

consid. 2.1.1).

2.9. Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli

accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI, il quale verserà inoltre al ricorrente, patrocinato da un

legale, un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.7. e 2.8

e renda una nuova decisione.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster