Lexipedia

Decisione

32.2013.97

Il reddito da valido va determinato sulla base dei dati statistici salariali e non tenendo conto del CCNL, in quanto dall'ex datore di lavoro, nel frattempo fallito, l'assicurata aveva percepito un sa

18 febbraio 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i dati del CCNL d’importo maggiore del salario effettivamente percepito

dall’assicurata prima del danno alla salute.

1.4. In

data 24 maggio 2013 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta

di causa (VII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a delle rendite maggiori di

quelle riconosciute dall’Ufficio AI con le decisioni contestate.

Non

contestata è invece la valutazione medica, fondata sulle perizie 19 ottobre

2010 del SAM, 13 luglio 2011 e 30 agosto 2011 del dr. __________ e 26 settembre

2011 del dr. __________, che hanno permesso all’amministrazione di definire le

diverse inabilità lavorative, sia nell’abituale professione di cameriera che in

attività rispettose dei limiti funzionali, dal 1° novembre 2003 in avanti. In attività adeguate le diverse incapacità lavorative sono state le seguenti, così

come esposto nelle motivazioni delle decisioni impugnate:

"

(…)

In attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

100% dal 01.11.2003 al 07.03.2005;

50% dal 08.03.2005 al 28.11.2005;

100% dal 29.11.2005 al 30.04.2006;

40% dal 01.05.2006 al 30.04.2007;

50% dal 01.05.2007 al 17.01.2008;

100% dal 18.01.2008 al 31.01.2008;

50% dal 01.02.2008 al 05.04.2009;

100% dal 06.04.2009 al 31.10.2009;

50% dal 01.11.2009 al 30.09.2010;

60% dal 01.10.2010 a tutt'oggi. (…)" (doc. AI

146/39)

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare

in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213

e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò

il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.4. Al fine di determinare il grado d’invalidità secondo il

metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), occorre innanzitutto rilevare che, secondo

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita; i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa delle decisioni impugnate e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (fra le tante cf. DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24).

2.5.

2.5.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), nella sentenza 9C_501/2013 del

28 novembre 2013 il TF ha rilevato che occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di

regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito

prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari.

Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo

valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid.

3.2).

2.5.2. Nel

caso in esame, determinante è il reddito che l’assicurata avrebbe percepito,

senza il danno alla salute, nel 2004, anno in cui è sorto il diritto alla

rendita, anche se il versamento è avvenuto unicamente dal 1° aprile 2005, ossia

un anno precedente la domanda (tardiva) di prestazioni (3 aprile 2006)

conformemente all’art. 48 cpv. 2 vLAI.

L’Ufficio

AI ha determinato il reddito da valida prendendo in considerazione i salari

minimi CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera

e della ristorazione) più favorevoli all’assicurata:

"

(…)

Reddito da valido:

Al momento dell'insorgenza del danno alla salute

l'assicurata, come risulta dalla dichiarazione d'infortunio della __________,

percepiva un salario mensile di Fr. 3'100.-- corrispondente al salario minimo

per un dipendente non qualificato del CCNL del settore alberghiero e della

ristorazione. Per determinare il reddito da valido si fa dunque riferimento al

CCNL della categoria che per il 2005 risulta essere un reddito annuo di Fr.

40'950.--. Si fa notare come la Signora RI 1 risultava assicurata per l'assicurazione

LAINF per Fr. 38'748.-- (Fr. 3'229.- x 12 mesi) nel 2003 che aggiornato al 2005

grazie alla tabella dell'adeguamento dei salari risulterebbe un reddito annuo

di Fr. 39'482.--; salario inferiore a quello preso in considerazione come da

CCNL. (…)" (motivazioni alle decisione contestate doc. AI 132/2; cfr.

anche rapporto del consulente in integrazione professionale 28 giugno 2007 in doc. AI 17).

L’amministrazione

ha poi adeguato gli importi sino al 2011.

Con

il presente ricorso l’assicurata contesta tale modo di procedere. In sintesi, sostiene

che fondarsi sul CCNL non è corretto in quanto indicativo di una retribuzione

minima e che senza il danno alla salute avrebbe percepito salari maggiori. Non

disponendo di dati salariali effettivi affidabili, la giurisprudenza indica di

prendere in considerazione i salari statistici nazionali (tabelle RSS

[Rilevazione svizzera della struttura dei salari]).

In

sede di risposta l’Ufficio AI ha invece rilevato che:

"

(…)

Il salario indicato dal datore di lavoro per l'anno

2003 (v. doc. 1 incarto LAINF) ammonta a CHF 3'229.- per 12 mensilità (13a

compresa) e quindi CHF 38'748.- annui. Nel documento D) allegato al ricorso

dell'assicurata, lo stesso datore di lavoro, per l'anno 2004, ha indicato un salario mensile pari a CHF 3'333.35 per 12 mensilità (13a compresa), per un

totale di CHF 40'000.- annui. Anche volendo considerare tale reddito e

aggiornarlo fino al 2011, risulta essere sempre inferiore al salario preso in

considerazione dall'UAI per i vari anni, come si può rilevare dalla tabella di

aggiornamento del salario datata 06.06.2013 qui allegata. L'amministrazione ha

infatti tenuto conto del salario minimo previsto dal contratto collettivo di

lavoro, che risulta essere più favorevole all'assicurata. (…)

(doc. IV, pag. 3)

Orbene,

in primo luogo occorre evidenziare che, conformemente alla giurisprudenza

citata al consid. 2.5.1, non può essere preso come riferimento il salario

percepito dall’assicurata quando lavorava presso lo snack bar __________, aggiornandolo

fino al 2011, visto che la ditta individuale (__________) che gestiva il bar è

stata cancellata da RC il 31 marzo 2006 (FUSC __________; cfr. estratto RC

informatizzato e doc. E). Tuttavia va qui fatto presente che nel succitato

scritto 2 febbraio 2004 lo stesso datore di lavoro aveva comunicato

all’assicuratore LAINF un salario dal mese di gennaio di fr. 3'200.-- (più fr.

133,35 di tredicesima), per una retribuzione annua di fr. 40'000.-- (doc. D),

retribuzione leggermente superiore al salario minimo di fr. 3'120.-- valido

per il 2004 (cfr. modifica CCNL dell’8 dicembre 2003 in FF 2003 2583 pubblicata nel sito della SECO).

L’assicurata

ha poi dimostrato che successivamente, da valida, avrebbe potuto conseguire una

retribuzione maggiore di quella minima secondo il CCNL. Infatti, dal 6 marzo

Considerandi

2005.

al 30 novembre 2005 essa ha lavorato a tempo parziale presso il Bar __________

di __________. Nel relativo questionario all’attenzione dell’Ufficio AI il 24

aprile 2006 l’allora datore di lavoro aveva indicato che dal 1° maggio 2006

l’assicurata avrebbe ripreso a tempo parziale l’attività di cameriera e che,

senza il danno alla salute, avrebbe percepito un salario tra i fr. 3'200.-- e

3'500.-- mensili, ossia una media di fr. 3'350.-- (doc. AI 6), maggiore del

salario minimo CCNL di fr. 3'182.-- valido in quell’anno (cfr. modifica CCNL

del 19 dicembre 2005 in FF 2005 3373. Nel formulario 14 settembre 2006 all’assicuratore

LAINF sempre il Bar __________ dichiarava che il 1° maggio 2006 l’assicurata

aveva ripreso l’attività lavorativa al 40% per un salario annuo di fr. 18'240.--.

Riportato su un pensum del 100% il reddito anno corrisponde a fr. 45'600.--,

maggiore del salario annuo minimo CCNL, come visto, di fr. 41'366.-- (13 x

3'182).

Infine,

va fatto presente che nel giugno 2009 l’assicurata ha conseguito il certificato

di capacità per esercenti II (doc. F), un altro motivo per non ritenere giustificato

la presa in considerazione, quale base di calcolo del salario da valido, dei salari

minimi CCNL, benché aggiornati, per collaboratori senza formazione professionale.

Non solo, dal momento che, come visto sopra, la retribuzione dell’assicurata tendenzialmente

era sopra ai minimi garantiti dalla legge, è molto verosimile che anche dal

giugno 2009 l’ipotetica remunerazione da valida sarebbe stata superiore a

quella minima prevista dal CCNL per collaboratori con formazione professionale.

Per

tutti questi motivi, giustamente la ricorrente sostiene che il reddito da

valido sia da determinare sulla base dei dati salariali statistici e non, come

operato dall’Ufficio AI, tenendo conto del CCNL.

Dagli

atti di causa risulta che l’assicurata, a dipendenza del suo stato di salute,

ha praticamente sempre svolto la professione di cameriera, motivo per cui occorre

far capo al ramo economico nr. 55 (alberghi e ristoranti) e, dopo il 2008, al nr.

56.

(attività di servizio di ristorazione).

Avendo

la ricorrente conseguito il diploma di esercente tipo II, per i dati statistici

dal 2009 è corretto far capo al livello di qualifica 3 (conoscenze

professionali specializzate). Infatti, nel ricorso

l’interessata ha ben evidenziato le conoscenze professionali necessarie per

superare i relativi esami, oltre all’espe-rienza maturata nel settore, con la

precisazione che il citato Regolamento sulle formazione professionale

degli esercenti (R.L.11.3.2.1.2 ) è stato abrogato, in data 1°

aprile 2011, con l’entrata in vigore del RLear (Regolamento della legge sugli

esercizio alberghieri e sulla ristorazione; RL 11.3.2.1.1). ;

Per

il 2005, applicando i dati statistici di cui alla Tabella TA1 2004,

si ottiene un importo mensile di fr. 3'466.--. Riportato su 42.1 ore di media

lavorativa nel settore alberghiero e ristorazione, aggiornato al 2005 dell’1% (cfr.

tabelle B 10.2 e B 9.2, pubblicate in La Vie économique 2006),

moltiplicato per 12 mesi, il reddito annuo ammontava a fr. 44'213.--.

Nel

2006.

il reddito annuo statistico, livello di qualifica 4, ammontava a fr.

44'369.-- (3'513 : 40 x 42,1 x 12).

Nel

2007.

il reddito annuo statistico, livello di qualifica 4, tabella TA 1 2006, aggiornato

al 2007, ammontava a fr. 45'079.-- (44'369.-- + 1,6%).

Nel

2008.

il reddito annuo statistico, ammontava a fr. 47’099.-- (3’738 : 40 x 42 x

12).

Nel

2009.

il reddito annuo statistico, livello di qualifica 3, tabella TA 1 2008, aggiornato

al 2009, ammontava a fr. 51’561.-- (4’008 : 40 x 42 x 12 + 2,1%).

Nel

2010.

il reddito annuo statistico del ramo economico nr. 56, livello di

qualifica 3, ammontava a fr. 51’881.-- (4’098 : 40 x 42,2 x 12).

Nel

2011.

il reddito annuo statistico, livello di qualifica 3, tabella TA 1 2010, aggiornato

al 2011. ammontava a fr. 52’400.-- (51’881 + 1%).

Nel

2012.

il reddito annuo statistico livello di qualifica 3, tabella TA 1 2010, aggiornato

al 2012 ammontava a fr. 52’819.--, (52'400 + 0,8%).

2.6

2.6.1

Per

quel che concerne il reddito da invalida, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali (DTF 134 V 322).

2.6.2

Nel

caso in esame, l’amministrazione ha utilizzato le

citate tabelle TA1, professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria

4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pagg. 47ss.) ed ha riconosciuto una riduzione di reddito di complessivi 13%

(8% per attività leggera e 5% per altri fattori), tenendo in considerazione le

singole capacità lavorative. I singoli redditi da invalida non sono stati

contestati.

In

merito alle riduzioni di reddito, va fatto presente che, secondo giurisprudenza, per ogni fattore va

applicato un multiplo di riduzione del 5% (STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013

che ha confermato la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013). Un’arrotondamento al 15% delle riduzioni proposto dall’amministrazione

in sede di risposta non risulta essere, come si vedrà, influente sull’esito

della vertenza.

2.7

Tenendo

conto dei redditi da valida di cui al consid 2.5.2, nonché dei singoli redditi

da invalida risultanti nelle motivazioni alle decisioni contestate, si hanno le

seguenti periodi d’invalidità, così come esposti nel ricorso:

"

(…)

Periodo dall' 8.3.2005 al 28.11.2005

(inabilità 50%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 44'213 con un

reddito da invalida di fr. 21'336 si giunge ad una perdita di guadagno di fr. e

quindi ad un grado di invalidità del 51.7%.

Periodo 1.5.2006-31.12.2006 (inabilità 40%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 44'369 con un

reddito da invalida di­ fr. 26'245 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.

18'124 e ad un grado di invalidità del 40.8%.

Periodo 1.1.2007-30.4.2007 (inabilità 40%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 45'079 con un

reddito da invalida di fr. 26'667 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.

18'412 e ad un grado di invalidità del 40.8%.

Periodo 1.5.2007-31.12.2007 (inabilità 50%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 45'079 con un

reddito da invalida di fr. 22'223 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.

22'856 e ad un grado di invalidità del 50.7%.

Periodo 1.1.2008-31.12.2008 (inabilità 50%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 47'099 con un

reddito da invalida di fr. 22'345 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.

24'754 e ad un grado di invalidità del 52.6%.

Periodo 1.1.2009-5.4.2009 (inabilità 50%)

Il grado di invalidità corrisponde a quello per il

periodo del 2008 e quindi al 52.6%.

Periodo 1.11.2009-31.12.2009 (inabilità 50%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 51'561 con un reddito

da invalida di fr. 22'814 (22'345 + 2.1%) si giunge ad una perdita di guadagno

di fr. 28'747 e ad un grado di invalidità del 55.7%.

Periodo 1.1.2010-30.9.2010 (inabilità 50%)

Il grado di invalidità corrisponde a quello calcolato

per il periodo precedente e quindi al 55.7%.

Periodo dall' 1.10.2010 in poi (inabilità

60%)

Confrontando un reddito da valida di fr. 51'881 con un

reddito da invalida di fr. 18'405 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.

33'476 e ad un grado di invalidità del 64.5%. (…)" (doc. I, p.to. 5)

Di

conseguenza, l’assicurata ha diritto alle seguenti rendite:

Ø

rendita intera dall'1.4.2005

al 30.6.2005;

Ø

mezza rendita dall'1.7.2005

al 31.1.2006;

Ø

rendita intera dall'1.2.2006

al 31.7.2006;

Ø

un quarto di rendita dall'1.8.2006 al 31.7.2007;

Ø

mezza rendita dall'1.8.2007

al 30.6.2009;

Ø

rendita intera dall'1.7.2009 al 31.1.2010;

Ø

mezza rendita dall'1.2.2010

al 31.12.2010;

Ø

tre quarti di rendita

dall'1.1.2011 in poi.

Ne

consegue che le decisioni conteste vanno modificate ai sensi di quanto sopra ed

il ricorso va accolto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

Le decisioni impugnate sono annullate.

§§ RI 1 ha diritto alle

rendite d’invalidità come da consid. 2.7.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster