32.2013.97
Il reddito da valido va determinato sulla base dei dati statistici salariali e non tenendo conto del CCNL, in quanto dall'ex datore di lavoro, nel frattempo fallito, l'assicurata aveva percepito un sa
18 febbraio 2014Italiano21 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2013.97
Data decisione, Autorità:
18.02.2014, TCA
Titolo:
Il reddito da valido va determinato sulla base dei dati statistici salariali e non tenendo conto del CCNL, in quanto dall'ex datore di lavoro, nel frattempo fallito, l'assicurata aveva percepito un salario maggiore di quello minimo garantito. L'assicurata ha pertanto diritto ad una rendita maggiore
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.97
BS/sc
Lugano
18 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 22 marzo 2013 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1975, di professione cameriera, nell’aprile 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di due infortuni
della circolazione accaduti nell’agosto 2002 e nel novembre 2003 (doc. AI 1).
Dopo
aver esperito una lunga e laboriosa istruttoria, raccolta anche la documentazione
medica dell’assicuratore contro gli infortuni (la __________), con otto decisioni
del 22 marzo 2013 (preavvisate il 3 dicembre 2012), l’Ufficio AI ha posto
l’assicurata al beneficio delle seguenti rendite:
"
(…)
- rendita intera dal 01.11.2004 (con
versamento dal 01.04.2005) al 30.6.2005 a regione di un grado d'invalidità pari
al 100%
- ¼ di rendita dal 01.07.2005 al 31.01.2006
(grado AI 48%)
- rendita intera dal 01.02.2006 limitatamente al
31.08.2006 (grado AI 100%)
- ¼ di rendita dal 01.05.2007 al 31.03.2008
(grado AI 47%)
- ¼ di rendita dal 01.04.2008 al 30.06.2009
(grado AI 48%)
- rendita intera dal 01.07.2009 al 28.02.2010 (grado
AI 100%)
- ¼ di rendita dal 01.03.2010 al 31.12.2010
(grado AI 48%)
- mezza rendita dal 01.01.2011 (grado AI 58%).
(…)" (doc. IV, pag. 2)
1.2. Contro
le succitate decisioni l’assicurata, per il tramite della RA 1, ha inoltrato il
presente ricorso, postulando il riconoscimento di rendite d’importo maggiore. Sostanzialmente
contesta la determinazione del reddito da valida. Sostenendo come nel caso
concreto non sia possibile fare riferimento a dati salariali effettivi
affidabili, la ricorrente è del parere che il reddito ipotetico sia determinato
secondo le tabelle salariali statistiche RSS e non, come operato dall’Ufficio
AI, sulla base del salario notificato all’assicuratore contro gli infortuni
corrispondente al minimo salariale del relativo contratto collettivo di categoria.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata
e la reiezione del ricorso. L’amministrazione rileva in particolare di aver utilizzato
Fatti
i dati del CCNL d’importo maggiore del salario effettivamente percepito
dall’assicurata prima del danno alla salute.
1.4. In
data 24 maggio 2013 la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta
di causa (VII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a delle rendite maggiori di
quelle riconosciute dall’Ufficio AI con le decisioni contestate.
Non
contestata è invece la valutazione medica, fondata sulle perizie 19 ottobre
2010 del SAM, 13 luglio 2011 e 30 agosto 2011 del dr. __________ e 26 settembre
2011 del dr. __________, che hanno permesso all’amministrazione di definire le
diverse inabilità lavorative, sia nell’abituale professione di cameriera che in
attività rispettose dei limiti funzionali, dal 1° novembre 2003 in avanti. In attività adeguate le diverse incapacità lavorative sono state le seguenti, così
come esposto nelle motivazioni delle decisioni impugnate:
"
(…)
In attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali
100% dal 01.11.2003 al 07.03.2005;
50% dal 08.03.2005 al 28.11.2005;
100% dal 29.11.2005 al 30.04.2006;
40% dal 01.05.2006 al 30.04.2007;
50% dal 01.05.2007 al 17.01.2008;
100% dal 18.01.2008 al 31.01.2008;
50% dal 01.02.2008 al 05.04.2009;
100% dal 06.04.2009 al 31.10.2009;
50% dal 01.11.2009 al 30.09.2010;
60% dal 01.10.2010 a tutt'oggi. (…)" (doc. AI
146/39)
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213
e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò
il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Al fine di determinare il grado d’invalidità secondo il
metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), occorre innanzitutto rilevare che, secondo
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita; i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa delle decisioni impugnate e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (fra le tante cf. DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24).
2.5.
2.5.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), nella sentenza 9C_501/2013 del
28 novembre 2013 il TF ha rilevato che occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di
regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito
prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari.
Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo
valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid.
3.2).
2.5.2. Nel
caso in esame, determinante è il reddito che l’assicurata avrebbe percepito,
senza il danno alla salute, nel 2004, anno in cui è sorto il diritto alla
rendita, anche se il versamento è avvenuto unicamente dal 1° aprile 2005, ossia
un anno precedente la domanda (tardiva) di prestazioni (3 aprile 2006)
conformemente all’art. 48 cpv. 2 vLAI.
L’Ufficio
AI ha determinato il reddito da valida prendendo in considerazione i salari
minimi CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera
e della ristorazione) più favorevoli all’assicurata:
"
(…)
Reddito da valido:
Al momento dell'insorgenza del danno alla salute
l'assicurata, come risulta dalla dichiarazione d'infortunio della __________,
percepiva un salario mensile di Fr. 3'100.-- corrispondente al salario minimo
per un dipendente non qualificato del CCNL del settore alberghiero e della
ristorazione. Per determinare il reddito da valido si fa dunque riferimento al
CCNL della categoria che per il 2005 risulta essere un reddito annuo di Fr.
40'950.--. Si fa notare come la Signora RI 1 risultava assicurata per l'assicurazione
LAINF per Fr. 38'748.-- (Fr. 3'229.- x 12 mesi) nel 2003 che aggiornato al 2005
grazie alla tabella dell'adeguamento dei salari risulterebbe un reddito annuo
di Fr. 39'482.--; salario inferiore a quello preso in considerazione come da
CCNL. (…)" (motivazioni alle decisione contestate doc. AI 132/2; cfr.
anche rapporto del consulente in integrazione professionale 28 giugno 2007 in doc. AI 17).
L’amministrazione
ha poi adeguato gli importi sino al 2011.
Con
il presente ricorso l’assicurata contesta tale modo di procedere. In sintesi, sostiene
che fondarsi sul CCNL non è corretto in quanto indicativo di una retribuzione
minima e che senza il danno alla salute avrebbe percepito salari maggiori. Non
disponendo di dati salariali effettivi affidabili, la giurisprudenza indica di
prendere in considerazione i salari statistici nazionali (tabelle RSS
[Rilevazione svizzera della struttura dei salari]).
In
sede di risposta l’Ufficio AI ha invece rilevato che:
"
(…)
Il salario indicato dal datore di lavoro per l'anno
2003 (v. doc. 1 incarto LAINF) ammonta a CHF 3'229.- per 12 mensilità (13a
compresa) e quindi CHF 38'748.- annui. Nel documento D) allegato al ricorso
dell'assicurata, lo stesso datore di lavoro, per l'anno 2004, ha indicato un salario mensile pari a CHF 3'333.35 per 12 mensilità (13a compresa), per un
totale di CHF 40'000.- annui. Anche volendo considerare tale reddito e
aggiornarlo fino al 2011, risulta essere sempre inferiore al salario preso in
considerazione dall'UAI per i vari anni, come si può rilevare dalla tabella di
aggiornamento del salario datata 06.06.2013 qui allegata. L'amministrazione ha
infatti tenuto conto del salario minimo previsto dal contratto collettivo di
lavoro, che risulta essere più favorevole all'assicurata. (…)
(doc. IV, pag. 3)
Orbene,
in primo luogo occorre evidenziare che, conformemente alla giurisprudenza
citata al consid. 2.5.1, non può essere preso come riferimento il salario
percepito dall’assicurata quando lavorava presso lo snack bar __________, aggiornandolo
fino al 2011, visto che la ditta individuale (__________) che gestiva il bar è
stata cancellata da RC il 31 marzo 2006 (FUSC __________; cfr. estratto RC
informatizzato e doc. E). Tuttavia va qui fatto presente che nel succitato
scritto 2 febbraio 2004 lo stesso datore di lavoro aveva comunicato
all’assicuratore LAINF un salario dal mese di gennaio di fr. 3'200.-- (più fr.
133,35 di tredicesima), per una retribuzione annua di fr. 40'000.-- (doc. D),
retribuzione leggermente superiore al salario minimo di fr. 3'120.-- valido
per il 2004 (cfr. modifica CCNL dell’8 dicembre 2003 in FF 2003 2583 pubblicata nel sito della SECO).
L’assicurata
ha poi dimostrato che successivamente, da valida, avrebbe potuto conseguire una
retribuzione maggiore di quella minima secondo il CCNL. Infatti, dal 6 marzo
Considerandi
2005.
al 30 novembre 2005 essa ha lavorato a tempo parziale presso il Bar __________
di __________. Nel relativo questionario all’attenzione dell’Ufficio AI il 24
aprile 2006 l’allora datore di lavoro aveva indicato che dal 1° maggio 2006
l’assicurata avrebbe ripreso a tempo parziale l’attività di cameriera e che,
senza il danno alla salute, avrebbe percepito un salario tra i fr. 3'200.-- e
3'500.-- mensili, ossia una media di fr. 3'350.-- (doc. AI 6), maggiore del
salario minimo CCNL di fr. 3'182.-- valido in quell’anno (cfr. modifica CCNL
del 19 dicembre 2005 in FF 2005 3373. Nel formulario 14 settembre 2006 all’assicuratore
LAINF sempre il Bar __________ dichiarava che il 1° maggio 2006 l’assicurata
aveva ripreso l’attività lavorativa al 40% per un salario annuo di fr. 18'240.--.
Riportato su un pensum del 100% il reddito anno corrisponde a fr. 45'600.--,
maggiore del salario annuo minimo CCNL, come visto, di fr. 41'366.-- (13 x
3'182).
Infine,
va fatto presente che nel giugno 2009 l’assicurata ha conseguito il certificato
di capacità per esercenti II (doc. F), un altro motivo per non ritenere giustificato
la presa in considerazione, quale base di calcolo del salario da valido, dei salari
minimi CCNL, benché aggiornati, per collaboratori senza formazione professionale.
Non solo, dal momento che, come visto sopra, la retribuzione dell’assicurata tendenzialmente
era sopra ai minimi garantiti dalla legge, è molto verosimile che anche dal
giugno 2009 l’ipotetica remunerazione da valida sarebbe stata superiore a
quella minima prevista dal CCNL per collaboratori con formazione professionale.
Per
tutti questi motivi, giustamente la ricorrente sostiene che il reddito da
valido sia da determinare sulla base dei dati salariali statistici e non, come
operato dall’Ufficio AI, tenendo conto del CCNL.
Dagli
atti di causa risulta che l’assicurata, a dipendenza del suo stato di salute,
ha praticamente sempre svolto la professione di cameriera, motivo per cui occorre
far capo al ramo economico nr. 55 (alberghi e ristoranti) e, dopo il 2008, al nr.
56.
(attività di servizio di ristorazione).
Avendo
la ricorrente conseguito il diploma di esercente tipo II, per i dati statistici
dal 2009 è corretto far capo al livello di qualifica 3 (conoscenze
professionali specializzate). Infatti, nel ricorso
l’interessata ha ben evidenziato le conoscenze professionali necessarie per
superare i relativi esami, oltre all’espe-rienza maturata nel settore, con la
precisazione che il citato Regolamento sulle formazione professionale
degli esercenti (R.L.11.3.2.1.2 ) è stato abrogato, in data 1°
aprile 2011, con l’entrata in vigore del RLear (Regolamento della legge sugli
esercizio alberghieri e sulla ristorazione; RL 11.3.2.1.1). ;
Per
il 2005, applicando i dati statistici di cui alla Tabella TA1 2004,
si ottiene un importo mensile di fr. 3'466.--. Riportato su 42.1 ore di media
lavorativa nel settore alberghiero e ristorazione, aggiornato al 2005 dell’1% (cfr.
tabelle B 10.2 e B 9.2, pubblicate in La Vie économique 2006),
moltiplicato per 12 mesi, il reddito annuo ammontava a fr. 44'213.--.
Nel
2006.
il reddito annuo statistico, livello di qualifica 4, ammontava a fr.
44'369.-- (3'513 : 40 x 42,1 x 12).
Nel
2007.
il reddito annuo statistico, livello di qualifica 4, tabella TA 1 2006, aggiornato
al 2007, ammontava a fr. 45'079.-- (44'369.-- + 1,6%).
Nel
2008.
il reddito annuo statistico, ammontava a fr. 47’099.-- (3’738 : 40 x 42 x
12).
Nel
2009.
il reddito annuo statistico, livello di qualifica 3, tabella TA 1 2008, aggiornato
al 2009, ammontava a fr. 51’561.-- (4’008 : 40 x 42 x 12 + 2,1%).
Nel
2010.
il reddito annuo statistico del ramo economico nr. 56, livello di
qualifica 3, ammontava a fr. 51’881.-- (4’098 : 40 x 42,2 x 12).
Nel
2011.
il reddito annuo statistico, livello di qualifica 3, tabella TA 1 2010, aggiornato
al 2011. ammontava a fr. 52’400.-- (51’881 + 1%).
Nel
2012.
il reddito annuo statistico livello di qualifica 3, tabella TA 1 2010, aggiornato
al 2012 ammontava a fr. 52’819.--, (52'400 + 0,8%).
2.6
2.6.1
Per
quel che concerne il reddito da invalida, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali (DTF 134 V 322).
2.6.2
Nel
caso in esame, l’amministrazione ha utilizzato le
citate tabelle TA1, professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria
4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV
15, pagg. 47ss.) ed ha riconosciuto una riduzione di reddito di complessivi 13%
(8% per attività leggera e 5% per altri fattori), tenendo in considerazione le
singole capacità lavorative. I singoli redditi da invalida non sono stati
contestati.
In
merito alle riduzioni di reddito, va fatto presente che, secondo giurisprudenza, per ogni fattore va
applicato un multiplo di riduzione del 5% (STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013
che ha confermato la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013). Un’arrotondamento al 15% delle riduzioni proposto dall’amministrazione
in sede di risposta non risulta essere, come si vedrà, influente sull’esito
della vertenza.
2.7
Tenendo
conto dei redditi da valida di cui al consid 2.5.2, nonché dei singoli redditi
da invalida risultanti nelle motivazioni alle decisioni contestate, si hanno le
seguenti periodi d’invalidità, così come esposti nel ricorso:
"
(…)
Periodo dall' 8.3.2005 al 28.11.2005
(inabilità 50%)
Confrontando un reddito da valida di fr. 44'213 con un
reddito da invalida di fr. 21'336 si giunge ad una perdita di guadagno di fr. e
quindi ad un grado di invalidità del 51.7%.
Periodo 1.5.2006-31.12.2006 (inabilità 40%)
Confrontando un reddito da valida di fr. 44'369 con un
reddito da invalida di fr. 26'245 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.
18'124 e ad un grado di invalidità del 40.8%.
Periodo 1.1.2007-30.4.2007 (inabilità 40%)
Confrontando un reddito da valida di fr. 45'079 con un
reddito da invalida di fr. 26'667 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.
18'412 e ad un grado di invalidità del 40.8%.
Periodo 1.5.2007-31.12.2007 (inabilità 50%)
Confrontando un reddito da valida di fr. 45'079 con un
reddito da invalida di fr. 22'223 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.
22'856 e ad un grado di invalidità del 50.7%.
Periodo 1.1.2008-31.12.2008 (inabilità 50%)
Confrontando un reddito da valida di fr. 47'099 con un
reddito da invalida di fr. 22'345 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.
24'754 e ad un grado di invalidità del 52.6%.
Periodo 1.1.2009-5.4.2009 (inabilità 50%)
Il grado di invalidità corrisponde a quello per il
periodo del 2008 e quindi al 52.6%.
Periodo 1.11.2009-31.12.2009 (inabilità 50%)
Confrontando un reddito da valida di fr. 51'561 con un reddito
da invalida di fr. 22'814 (22'345 + 2.1%) si giunge ad una perdita di guadagno
di fr. 28'747 e ad un grado di invalidità del 55.7%.
Periodo 1.1.2010-30.9.2010 (inabilità 50%)
Il grado di invalidità corrisponde a quello calcolato
per il periodo precedente e quindi al 55.7%.
Periodo dall' 1.10.2010 in poi (inabilità
60%)
Confrontando un reddito da valida di fr. 51'881 con un
reddito da invalida di fr. 18'405 si giunge ad una perdita di guadagno di fr.
33'476 e ad un grado di invalidità del 64.5%. (…)" (doc. I, p.to. 5)
Di
conseguenza, l’assicurata ha diritto alle seguenti rendite:
Ø
rendita intera dall'1.4.2005
al 30.6.2005;
Ø
mezza rendita dall'1.7.2005
al 31.1.2006;
Ø
rendita intera dall'1.2.2006
al 31.7.2006;
Ø
un quarto di rendita dall'1.8.2006 al 31.7.2007;
Ø
mezza rendita dall'1.8.2007
al 30.6.2009;
Ø
rendita intera dall'1.7.2009 al 31.1.2010;
Ø
mezza rendita dall'1.2.2010
al 31.12.2010;
Ø
tre quarti di rendita
dall'1.1.2011 in poi.
Ne
consegue che le decisioni conteste vanno modificate ai sensi di quanto sopra ed
il ricorso va accolto.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
Le decisioni impugnate sono annullate.
§§ RI 1 ha diritto alle
rendite d’invalidità come da consid. 2.7.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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