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Decisione

32.2013.98

Confermata valutazione SMR. Vista la valutazione economica (raffronto dei redditi e confronto percentuale) va riconosciuto il diritto alla mezza rendita dopo l'anno di carenza

18 febbraio 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti limiti funzionali “(…) non può sollevare pesi. Limiti psichiatrici:

umore deflesso, astenia, spossatezza, ansia, esauribilità, instabilità emotiva,

disturbi del sonno (…)” (doc. AI 50/2), ha concluso (tanto nell’attività abituale

quanto in un’attività adeguata) per un’incapacità lavorativa del 100% dal 13

ottobre 2011 al 4 aprile 2012, del 75% dal 5 al 30 aprile 2012 e del 50% dal 1.

maggio 2012 osservando che “(…) dalle relazioni degli specialisti coinvolti

nella cura dell’A, si evince che la stessa manifesta ancora dolorabilità alla mano

sx, soprattutto nel sollevare oggetti. Dal lato psichiatrico è stato

evidenziato un episodio di media gravità nell’ambito di una sindrome ansioso

depressiva di tipo reattivo alle serie patologie afflittive. Lo psichiatra

peraltro dichiara una prognosi favorevole dell’evento. Procede il follow up

oncologico, e per il momento non sono state evidenziate recidive. L’IL deve essere

considerata come diminuzione di presenza. Si propone una rivalutazione dell’A

fra 12 mesi, durante i quali si potrebbe decidere di intervenire

chirurgicamente per la risoluzione della problematica del tunnel carpale alla

mano ds. (…)” (doc. AI 50/3).

La

dr.ssa __________ (medico SMR) – visto lo scritto 7 maggio 2013 del dr. __________

(che già aveva peritato l’assicurata; cfr. doc. 28/1-4 dell’incarto cassa

malati), indirizzato alla cassa malati, del seguente tenore: “(…) la recente

certificazione dello psichiatra Dr. __________ chiarisce in modo completo ed

esaustivo l’evoluzione e l’attuale stato clinico dell’assicurata, condizione

peraltro confermatami telefonicamente dallo stesso specialista. C’è uno stato

di malessere che influisce tuttora negativamente sulla adeguatezza

bio-psico-sociale dell’assi-curata e giustifica il mantenimento dell’inabilità

lavorativa al 50%, come indicato dallo psicoterapeuta, almeno fino al 1.7.2013.

La prognosi, come indicato dallo stesso Dr. __________, stante il quadro

clinico descritto, non appare al momento favorevole e non è escluso che

l’attuale funzionalità lucrativa limitata al 50% debba essere considerata anche

in futuro il massimo ormai esigibile dall’assicurata. Se ciò dovesse concretizzarsi

sarebbe forse il caso di concordare con lo psicoterapeuta l’annuncio all’AI per

prestazioni al 50%. (…)” (VI/1) e ritenuta la documentazione medica prodotta

con il ricorso –, nell’annotazione 29 maggio 2013, ha concluso che “(…) in pratica si conferma la precedente presa di posizione SMR con

persistente IL 50% con intercorrente IL completa come da certificazioni curante

dal 20.2.2013 al 10.3.2013 con in seguito nuovo ricupero di una CL del 50%.

L’ipotizzato ricupero d’una CL del 100% non è stato prolungato. Gli attuali referti,

in particolare il rapporto del psichiatra curante confermano la persistenza

d’una IL, ossia CL del 50%. (…)” (VI/3).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il

solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di

ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni (peraltro rimaste incontestate) cui sono giunti i

medici SMR.

In

particolare – appurato che la dr.ssa __________ (come anche il dr. __________) ha

fatto proprie le valutazioni del dr. __________, ha ritenuto un’incapacità

lavorativa totale dal 29 settembre 2011 e confermato (per il resto) il rapporto

finale SMR del 23 novembre 2012 – questo Tribunale, fatta salva una

intercorrente incapacità lavorativa del 100% dal 20 febbraio al 10 marzo 2013

(cfr. doc. D, E e VI/3), deve confermare (sia nella sua attività abituale che

in un’altra attività adeguata) un’inca-pacità lavorativa totale dal 29

settembre 2011 con persistente incapacità al lavoro del 50% dal 1. maggio 2012 in avanti.

2.8. Ritenuta

una capacità lavorativa in qualsiasi attività nulla dal 29 settembre 2011 e del

50% dal 1. maggio 2012, occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla

salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel

caso concreto sono determinanti i dati del 2012 visto che l’anno di carenza è

terminato con il mese di settembre 2012 (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b).

2.8.1. Per

quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U

243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC

1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI

1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità, cifra marg. 3025).

In

concreto, l’Ufficio AI, appurato l’aumento del grado di occupazione presso la __________

al 100% dal mese di marzo 2011 ed il diritto alla tredicesima (cfr. VI e X) – così come richiesto

dall’insorgente e come risulta dagli atti; cfr. doc. AI 2/3-4 e VIII/bis – ha

riconosciuto un reddito annuo di fr. 48'049.30 (3'696.10 x 13 = 48'049.30).

Aggiornato

al 2012 il reddito da valido ammonta pertanto a fr. 48'433.69 (fr. 48'049.30

aumentati dello 0.8% per il 2012; cfr. tabella B 10.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2013, pag. 87).

2.8.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte

le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 un’attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido di fr. 53'810.36 (fr. 4’225.--

aumentati dell’1% per il 2011 e dello 0.8% per il 2012 [cfr. tabella B

10.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2013, pag. 87], riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2013, pag. 86] e

moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa,

cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

L’assicurata,

quale venditrice presso un negozio di alimentari occupata al 100% (cfr. doc. AI

2/4), nel 2012 avrebbe guadagnato fr. 48'433.69 (cfr. consid. 2.8.1). Questo

salario si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

pari a fr. 53'551.92 (fr. 4'164.-- [cfr. tabella TA1, settore 3 servizi, 47

commercio al dettaglio], aumentati dell’1.4% per il 2011 e dello

0.9% per il 2012, riportati su 41.9 ore [cfr. tabella B 9.2 settore G commercio

e 10.2 ramo 45-47 comercio, pubblicate in La Vie économique, 11-2013, pag. 86-87] e moltiplicati per 12). Conformemente

alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono

indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di

un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 53'810.36) va dunque ridotto del 4.56% (percentuale corrispondente

al gap salariale applicabile [fr. 53'551.92 contro fr. 48'433.69 danno

un gap del 9.56% che va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 51'356.60

(fr. 53'810.36 ridotti del 4.56% = fr. 51'356.60).

In

particolare, in merito alla questione a sapere se si è o meno accontentata di

un guadagno modesto, va qui evidenziato che il salario mensile lordo oltre alla

tredicesima di fr. 3'696.10, ritenuta la formazione scolastica con scuole elementari

e medie nonché l’esperienza lavorativa pluriennale come venditrice (cfr. doc.

AI 9/1-5), è rispettoso dei minimi salariali stabiliti all’art. 8 del Contratto

normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio che, per il 2014,

nel caso di personale con certificato federale di capacità nella vendita o

venditrice con formazione equivalente della durata di 3 anni, prevede un

salario di fr. 3'420 oltre la tredicesima. Del resto, non è possibile

concludere che si sarebbe accontentata di un salario modesto per il solo fatto

che l’assicurata ha disdetto l’occupazione a tempo parziale presso la __________

di __________ (cfr. doc. AI 13/1-10) al fine di poter aumentare, come

richiestole (cfr. VIII), al 100% la propria occupazione presso la __________. Inoltre, la bassa formazione scolastica (5 elementari e 3 medie, con,

oltre all’ita-liano quale lingua materna, solo una conoscenza base parlata del

francese e del tedesco) le impediva di realizzare un salario medio nazionale se

del caso fuori dal cantone (cfr. doc. AI 9/2 e la STF 9C_179/2013 del 26 agosto

2013 consid. 4.6).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata una

riduzione del 10% ai sensi della DTF 126 V 75 il reddito ipotetico da invalido

ammonta infine a fr. 23'110.47 (fr. 51'356.60 x 50% ridotti del 10% = fr.

23'110.47).

Quanto

alla riduzione dell’8% per attività leggere riconosciuta dall’amministrazione (cfr.

le tabelle sub doc. AI 58/1-3), questo Tribunale osserva che l’Alta Corte ha

sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali

del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque

sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e

un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate

dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale

(cfr. STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, confermata dal TF nella STF

9C_179/2013 del 26 agosto 2013; vedi anche la STCA 32.2012.265 del 11 giugno

2013). In questo senso, conformemente alla succitata giurisprudenza, va riconosciuta

una riduzione del 10%.

2.8.3. Ritenuti

un reddito da valido di fr. 48'433.69 (consid. 2.8.1) e da invalido di fr.

23'110.47 (consid. 2.8.2), si ottiene un grado

d’invalidità del 52% ([48'433.69 - 23'110.47] x 100 : 48'433.69 = 52.28%

arrotondato al 52% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2)

che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità.

Giova

qui rilevare che anche se non si volesse applicare il gap salariale del 4.56%,

il diritto ad una mezza rendita andrebbe comunque riconosciuto. Infatti, in

questa evenienza il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 24'214.66 (53'810.36

x 50% ridotti del 10% = fr. 24'214.66) e il grado d’invalidità sarebbe del 50%

([48'433.69 - 24'214.66] x 100 : 48'433.69 = 50%) ciò che dà diritto ad una mezza

rendita.

Può

qui inoltre restare irrisolta la questione a sapere se, come contestato

dall’assicurata e da valutare con una perizia pluridisciplinare secondo

l’Ufficio AI (XVI e XVI/1), sia o meno esigibile un cambio di professione.

Infatti, tanto sulla base di un confronto percentuale dei redditi (capacità

lavorativa nell’attività abituale del 50%) quanto procedendo ad un confronto

dei redditi da valido e invalido (cfr. consid. 2.8) va comunque riconosciuto il

diritto ad una mezza rendita.

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto nel senso

che alla ricorrente va riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1°

settembre 2012 (dopo l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid.

2.8).

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Alla

ricorrente, rappresentata dalla consulenza giuridica andicap, vanno riconosciute

le ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ La

ricorrente ha diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2012.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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