32.2013.98
Confermata valutazione SMR. Vista la valutazione economica (raffronto dei redditi e confronto percentuale) va riconosciuto il diritto alla mezza rendita dopo l'anno di carenza
18 febbraio 2014Italiano26 min
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Numero d'incarto:
32.2013.98
Data decisione, Autorità:
18.02.2014, TCA
Titolo:
Confermata valutazione SMR. Vista la valutazione economica (raffronto dei redditi e confronto percentuale) va riconosciuto il diritto alla mezza rendita dopo l'anno di carenza
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.98
FS
Lugano
18 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 aprile 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1969, tuttora attiva quale venditrice per la panetteria __________ di
__________ (cfr. doc. AI 2/3-4 e 14/1-20), nel novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni adducendo quale danno alla salute un tumore al seno
(doc. AI 1/1-6).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 9 aprile 2013
(preavvisata il 12 febbraio 2013; doc. AI 57/1-3) l’Ufficio AI ha negato il diritto
a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del
40% e nullo dal febbraio 2013 (doc. AI 60/1-3).
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurata, tramite la RA 1, ha inoltrato il presente
ricorso completato il 23 maggio 2013 (I e IV), chiedendo una mezza rendita
d’invalidità dal 1. ottobre 2012 e producendo i rapporti medici 11 e 29 aprile
2013 del dr. __________ e del dr. __________ indirizzati alla cassa malati.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata presa di posizione
del medico SMR ed esposto un nuovo calcolo per il grado d’invalidità, ha proposto
al TCA di riconoscere il diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre 2012
(VI).
1.5. Con
scritto 26 giugno 2013 la ricorrente, precisando ulteriormente le proprie allegazioni
in merito alla valutazione economica, si è confermata nelle proprie allegazioni
(VIII).
1.6. Con
osservazioni 4 luglio 2013, corretto il reddito da valido in fr. 48'049.30 e confermate
le allegazioni in merito al reddito da invalido, l’Ufficio AI ha confermato la
proposta di riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita specificando “(…)
che il diritto a prestazioni per l’assicurata nasce dopo l’anno di attesa (art.
28 cpv. 1 let. b LAI), nello specifico, da settembre 2012 (cfr. inizio inabilità
lavorativa dal 29 settembre 2011 come da ultima annotazione del 29 maggio 2013
del Servizio medico regionale (SMR)). (…)” (X).
1.7. Con
scritto 26 luglio 2013 la ricorrente, visto il certificato medico 22 luglio
2013 del dr. __________ (XII/bis) dal quale risulterebbe l’impossibilità di
cambiare professione, ha contestato l’applicabilità dei dati statistici per il
calcolo del reddito da invalido. In ogni caso, ribadite le proprie
argomentazioni in merito alla riduzioni da applicare al reddito da invalido
(per motivi personali e per gap salariale), ha confermato che anche in questa
evenienza andrebbe riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (XII).
1.8. Con
osservazioni 5 settembre 2013 – dopo la chiesta proroga del termine (XIII, XIV e XV) – l’Ufficio AI
ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di effettuare una
valutazione pluridisciplinare volta a stabilire l’esigibilità di altre attività
presenti sul mercato del lavoro, la verifica dell’evoluzione dello stato di
salute e la determinazione della perdita di guadagno riconducibile
all’incapacità lavorativa (XVI).
1.9. Con
scritto 26 settembre 2013 la ricorrente – con argomentazioni di
cui si dirà, se necessario, in seguito – si è opposta al rinvio
degli atti per ulteriori accertamenti medici ribadendo, in ogni caso, il
proprio diritto ad “(…) una mezza rendita dal 1° settembre 2012 (vedi
annotazione SMR 29.5.13) (…)” (XVIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1. settembre
2012 (cfr. consid. 1.6 e 1.9).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel
caso in esame – interpellati i medici che si sono occupati dell’assicurata (dr. __________,
dr. __________, dr. __________, dr. __________ e dr. __________; doc. AI
15/1-4, 21/1-5, 26/1-2, 41/1-4, 43/1-5 e 44/1-5) e viste le risultanze del richiamato
incarto con i relativi aggiornamenti dalla cassa malati (cfr. incarto cassa
malati e doc. AI 3/1, 23/1, 27/1, 38/1 e 47/1) – il medico SMR dr. __________,
nel rapporto finale del 23 novembre 2012 (doc. AI 50/1-3), poste le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) Carcinoma duttale invasivo,
stadio pT1b, pNO – sindrome del tunnel carpale a ds – Episodio di media gravità
nell’ambito di una sindrome ansiosa depressiva (…)” (doc. AI 50/1) e ritenuti
Fatti
i seguenti limiti funzionali “(…) non può sollevare pesi. Limiti psichiatrici:
umore deflesso, astenia, spossatezza, ansia, esauribilità, instabilità emotiva,
disturbi del sonno (…)” (doc. AI 50/2), ha concluso (tanto nell’attività abituale
quanto in un’attività adeguata) per un’incapacità lavorativa del 100% dal 13
ottobre 2011 al 4 aprile 2012, del 75% dal 5 al 30 aprile 2012 e del 50% dal 1.
maggio 2012 osservando che “(…) dalle relazioni degli specialisti coinvolti
nella cura dell’A, si evince che la stessa manifesta ancora dolorabilità alla mano
sx, soprattutto nel sollevare oggetti. Dal lato psichiatrico è stato
evidenziato un episodio di media gravità nell’ambito di una sindrome ansioso
depressiva di tipo reattivo alle serie patologie afflittive. Lo psichiatra
peraltro dichiara una prognosi favorevole dell’evento. Procede il follow up
oncologico, e per il momento non sono state evidenziate recidive. L’IL deve essere
considerata come diminuzione di presenza. Si propone una rivalutazione dell’A
fra 12 mesi, durante i quali si potrebbe decidere di intervenire
chirurgicamente per la risoluzione della problematica del tunnel carpale alla
mano ds. (…)” (doc. AI 50/3).
La
dr.ssa __________ (medico SMR) – visto lo scritto 7 maggio 2013 del dr. __________
(che già aveva peritato l’assicurata; cfr. doc. 28/1-4 dell’incarto cassa
malati), indirizzato alla cassa malati, del seguente tenore: “(…) la recente
certificazione dello psichiatra Dr. __________ chiarisce in modo completo ed
esaustivo l’evoluzione e l’attuale stato clinico dell’assicurata, condizione
peraltro confermatami telefonicamente dallo stesso specialista. C’è uno stato
di malessere che influisce tuttora negativamente sulla adeguatezza
bio-psico-sociale dell’assi-curata e giustifica il mantenimento dell’inabilità
lavorativa al 50%, come indicato dallo psicoterapeuta, almeno fino al 1.7.2013.
La prognosi, come indicato dallo stesso Dr. __________, stante il quadro
clinico descritto, non appare al momento favorevole e non è escluso che
l’attuale funzionalità lucrativa limitata al 50% debba essere considerata anche
in futuro il massimo ormai esigibile dall’assicurata. Se ciò dovesse concretizzarsi
sarebbe forse il caso di concordare con lo psicoterapeuta l’annuncio all’AI per
prestazioni al 50%. (…)” (VI/1) e ritenuta la documentazione medica prodotta
con il ricorso –, nell’annotazione 29 maggio 2013, ha concluso che “(…) in pratica si conferma la precedente presa di posizione SMR con
persistente IL 50% con intercorrente IL completa come da certificazioni curante
dal 20.2.2013 al 10.3.2013 con in seguito nuovo ricupero di una CL del 50%.
L’ipotizzato ricupero d’una CL del 100% non è stato prolungato. Gli attuali referti,
in particolare il rapporto del psichiatra curante confermano la persistenza
d’una IL, ossia CL del 50%. (…)” (VI/3).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il
solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di
ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni (peraltro rimaste incontestate) cui sono giunti i
medici SMR.
In
particolare – appurato che la dr.ssa __________ (come anche il dr. __________) ha
fatto proprie le valutazioni del dr. __________, ha ritenuto un’incapacità
lavorativa totale dal 29 settembre 2011 e confermato (per il resto) il rapporto
finale SMR del 23 novembre 2012 – questo Tribunale, fatta salva una
intercorrente incapacità lavorativa del 100% dal 20 febbraio al 10 marzo 2013
(cfr. doc. D, E e VI/3), deve confermare (sia nella sua attività abituale che
in un’altra attività adeguata) un’inca-pacità lavorativa totale dal 29
settembre 2011 con persistente incapacità al lavoro del 50% dal 1. maggio 2012 in avanti.
2.8. Ritenuta
una capacità lavorativa in qualsiasi attività nulla dal 29 settembre 2011 e del
50% dal 1. maggio 2012, occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla
salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel
caso concreto sono determinanti i dati del 2012 visto che l’anno di carenza è
terminato con il mese di settembre 2012 (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b).
2.8.1. Per
quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U
243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC
1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle
circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la
frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono
degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI
1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad
esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità, cifra marg. 3025).
In
concreto, l’Ufficio AI, appurato l’aumento del grado di occupazione presso la __________
al 100% dal mese di marzo 2011 ed il diritto alla tredicesima (cfr. VI e X) – così come richiesto
dall’insorgente e come risulta dagli atti; cfr. doc. AI 2/3-4 e VIII/bis – ha
riconosciuto un reddito annuo di fr. 48'049.30 (3'696.10 x 13 = 48'049.30).
Aggiornato
al 2012 il reddito da valido ammonta pertanto a fr. 48'433.69 (fr. 48'049.30
aumentati dello 0.8% per il 2012; cfr. tabella B 10.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2013, pag. 87).
2.8.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte
le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e
9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 un’attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido di fr. 53'810.36 (fr. 4’225.--
aumentati dell’1% per il 2011 e dello 0.8% per il 2012 [cfr. tabella B
10.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2013, pag. 87], riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2013, pag. 86] e
moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa,
cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
L’assicurata,
quale venditrice presso un negozio di alimentari occupata al 100% (cfr. doc. AI
2/4), nel 2012 avrebbe guadagnato fr. 48'433.69 (cfr. consid. 2.8.1). Questo
salario si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
pari a fr. 53'551.92 (fr. 4'164.-- [cfr. tabella TA1, settore 3 servizi, 47
commercio al dettaglio], aumentati dell’1.4% per il 2011 e dello
0.9% per il 2012, riportati su 41.9 ore [cfr. tabella B 9.2 settore G commercio
e 10.2 ramo 45-47 comercio, pubblicate in La Vie économique, 11-2013, pag. 86-87] e moltiplicati per 12). Conformemente
alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono
indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di
un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 53'810.36) va dunque ridotto del 4.56% (percentuale corrispondente
al gap salariale applicabile [fr. 53'551.92 contro fr. 48'433.69 danno
un gap del 9.56% che va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 51'356.60
(fr. 53'810.36 ridotti del 4.56% = fr. 51'356.60).
In
particolare, in merito alla questione a sapere se si è o meno accontentata di
un guadagno modesto, va qui evidenziato che il salario mensile lordo oltre alla
tredicesima di fr. 3'696.10, ritenuta la formazione scolastica con scuole elementari
e medie nonché l’esperienza lavorativa pluriennale come venditrice (cfr. doc.
AI 9/1-5), è rispettoso dei minimi salariali stabiliti all’art. 8 del Contratto
normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio che, per il 2014,
nel caso di personale con certificato federale di capacità nella vendita o
venditrice con formazione equivalente della durata di 3 anni, prevede un
salario di fr. 3'420 oltre la tredicesima. Del resto, non è possibile
concludere che si sarebbe accontentata di un salario modesto per il solo fatto
che l’assicurata ha disdetto l’occupazione a tempo parziale presso la __________
di __________ (cfr. doc. AI 13/1-10) al fine di poter aumentare, come
richiestole (cfr. VIII), al 100% la propria occupazione presso la __________. Inoltre, la bassa formazione scolastica (5 elementari e 3 medie, con,
oltre all’ita-liano quale lingua materna, solo una conoscenza base parlata del
francese e del tedesco) le impediva di realizzare un salario medio nazionale se
del caso fuori dal cantone (cfr. doc. AI 9/2 e la STF 9C_179/2013 del 26 agosto
2013 consid. 4.6).
Ritenuta
una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata una
riduzione del 10% ai sensi della DTF 126 V 75 il reddito ipotetico da invalido
ammonta infine a fr. 23'110.47 (fr. 51'356.60 x 50% ridotti del 10% = fr.
23'110.47).
Quanto
alla riduzione dell’8% per attività leggere riconosciuta dall’amministrazione (cfr.
le tabelle sub doc. AI 58/1-3), questo Tribunale osserva che l’Alta Corte ha
sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali
del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque
sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e
un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate
dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale
(cfr. STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, confermata dal TF nella STF
9C_179/2013 del 26 agosto 2013; vedi anche la STCA 32.2012.265 del 11 giugno
2013). In questo senso, conformemente alla succitata giurisprudenza, va riconosciuta
una riduzione del 10%.
2.8.3. Ritenuti
un reddito da valido di fr. 48'433.69 (consid. 2.8.1) e da invalido di fr.
23'110.47 (consid. 2.8.2), si ottiene un grado
d’invalidità del 52% ([48'433.69 - 23'110.47] x 100 : 48'433.69 = 52.28%
arrotondato al 52% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2)
che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità.
Giova
qui rilevare che anche se non si volesse applicare il gap salariale del 4.56%,
il diritto ad una mezza rendita andrebbe comunque riconosciuto. Infatti, in
questa evenienza il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 24'214.66 (53'810.36
x 50% ridotti del 10% = fr. 24'214.66) e il grado d’invalidità sarebbe del 50%
([48'433.69 - 24'214.66] x 100 : 48'433.69 = 50%) ciò che dà diritto ad una mezza
rendita.
Può
qui inoltre restare irrisolta la questione a sapere se, come contestato
dall’assicurata e da valutare con una perizia pluridisciplinare secondo
l’Ufficio AI (XVI e XVI/1), sia o meno esigibile un cambio di professione.
Infatti, tanto sulla base di un confronto percentuale dei redditi (capacità
lavorativa nell’attività abituale del 50%) quanto procedendo ad un confronto
dei redditi da valido e invalido (cfr. consid. 2.8) va comunque riconosciuto il
diritto ad una mezza rendita.
2.9. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto nel senso
che alla ricorrente va riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1°
settembre 2012 (dopo l’anno di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid.
2.8).
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Alla
ricorrente, rappresentata dalla consulenza giuridica andicap, vanno riconosciute
le ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ La
ricorrente ha diritto ad una mezza rendita dal 1° settembre 2012.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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