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Decisione

32.2014.10

A giusta ragione, l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato che ha rifiutato di sottoporsi ad un accertamento medico psichiatrico

23 ottobre 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei mandati

di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale

ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Nel caso di specie l’Ufficio

AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato al

Servizio Medico Regionale (SMR) l’incarico di svolgere una valutazione medica.

Nel rapporto del 1°

ottobre 2013 il Dr. __________ ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di fibromialgia (primaria), sulla base di quanto indicato dal

reumatologo curante Dr. __________ (doc. AI 11-1), con sospetto di patologia

psichiatrica da valutare (doc. AI 16-1).

Il Dr. __________ ha

indicato una piena abilità lavorativa facendo riferimento all’indicazione, in

questo senso, del medico curante, Dr. __________ (cfr. rapporto del 14 luglio

2013, doc. AI 11-3) e concludendo:

" NON

si ritiene perciò indicata una ulteriore valutazione reumatologica, e nemmeno

una bidisciplinare reuma-psi, in presenza di una chiara ed univoca presa di

posizione del reumatologo curante” (doc. AI 16-2).

Il Dr. __________ ha

rilevato poi che in presenza di un sospetto di patologia psichiatrica espresso

dal medico di famiglia (cfr. rapporto Dr. __________, doc. AI 13-2) è indicata

una valutazione psichiatrica “con considerazione dei criteri di Förster”

(doc. AI 16-2).

Nel mese di ottobre 2013

l’amministrazione ha quindi comunicato all’assicurato la necessità di un

accertamento medico psichiatrico (doc. AI 17-1).

Con scritto dell’11

ottobre 2013 RI 1 ha tuttavia rifiutato di sottoporsi ad un accertamento psichiatrico

contestando – in buona sostanza – la necessità di una valutazione di questo

tipo: “…mi domando come un psicoterapeuta o un psicologo o un psichiatra,

possa fare un esame della malattia in questione, addirittura una perizia”.

A suo dire ci si rivolge a questi specialisti “per essere educati alla

Considerandi

patologia, ma non per fare una diagnosi, un esame, o perfino una perizia non

rispettando il principio fondamentale sui diritti” (doc. AI 20-1).

Il ricorrente ha quindi concentrato

le proprie argomentazioni sui problemi fisici (in particolare reumatologici e

ortopedici) che lo colpiscono e che gli hanno causato l’inabilità al lavoro dal

mese di settembre 2011 (doc. AI 20-1).

In data 14 ottobre 2013

l’Ufficio AI, richiamato l’art. 43 cpv. 2 e 3 LPGA, ha assegnato all’assicurato

un ultimo termine di dieci giorni per dichiarare in forma scritta se intende o

meno sottoporsi all’accertamento ordinato (doc. AI 24-1).

Nello scritto del 21

ottobre 2013 l’insorgente ha nuovamente rifiutato di sottoporsi ad una

valutazione psichiatrica per i motivi indicati nelle sue osservazioni dell’11

ottobre 2013 (doc. AI 25-1).

Nelle annotazioni del 22

ottobre 2013 il Dr. __________ del SMR ha ribadito che non vi è la necessità di

ulteriori valutazioni reumatologiche “in presenza del rapporto del

reumatologo curante che conferma la diagnosi di fibromialgia e IL 0%. Né vi è

necessità da parte nostra di mandare l’A. in una Clinica per fare ulteriori

esami” (doc. AI 28-1).

Con la decisione impugnata

l’Ufficio AI ha quindi respinto al richiesta di prestazioni dell’assicurato

(doc. AI 33-1).

2.6

Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA,

l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari

accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per scritto.

Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA,

se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per

la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se l'assicurato o altre

persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in

modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,

l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia

(art. 43 cpv. 3 LPGA).

Nella sentenza I

906/05 del 23 gennaio 2007 l’Alta Corte ha ribadito quanto segue:

" (…)

Conformément au principe inquisitoire, il appartient

en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait

à élucider, quels sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en

oeuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande

liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas

suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur

probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les

mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,

l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire

examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 108 consid. 6.5). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci

est objectivement et subjectivement exigible (arrêt B. du 25 octobre 2001, I

214/01, consid. 2b), il prend - délibérément - le risque que sa demande de

prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions du

droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré de

la vraisemblance prépondérante.”

Vedi anche la sentenza 9C_502/2013 del 14 ottobre 2013 del TF nella

quale l’assicurato, in sede di revisione, si era rifiutato di sottoporsi a una

perizia pluridisciplinare:

" (…)

On rappellera que conformément à son devoir de

collaborer, l'assuré a l'obligation de se soumettre aux examens médicaux ou

techniques qui se révèlent nécessaires à l'appréciation du cas et qui peuvent

être raisonnablement exigés (art. 28 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 43

al. 2 LPGA). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable

de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à

l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore

l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir

adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques

et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le

cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en

considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas

démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références).

2.7

Nel caso

che ci occupa, all’assicurato è stata diagnosticata una fibromialgia da parte

sia del medico del SMR, Dr. __________ (cfr. valutazione del 1° ottobre 2013,

doc. AI 16-1), sia dai medici curanti Dr. __________, spec. FMH in reumatologia

(doc. AI 11-1) che Dr. __________, FMH in medicina generale (doc. AI 13-1).

Questa diagnosi non è stata

contestata dal ricorrente (cfr. su questo punto il ricorso del 16 gennaio 2014 nel

quale egli stesso dichiara di soffrire anche di “Fibromialgia”, doc. I,

pag. 2).

Come correttamente

indicato dall’Ufficio AI, la Circolare sulle disposizioni finali della Legge

per l’assicurazione invalidità del 18 marzo 2011 della LAI (CDF) (validità 1°

settembre 2013), alle cifre marginali 1001-1002 prevede che nel caso delle

sindromi senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata

occorre valutare se sia oggettivamente esigibile che l’assicurato eserciti

un’attività lucrativa nonostante i disturbi di cui soffre (1001).

In particolare i

"disturbi da dolore somatoforme", la "sindrome da fatica

cronica", la "fibromialgia", la "nevrastenia", l’"anestesia

e la perdita sensoriale dissociative", l’"ipersonnia non

organica", i "disturbi dissociativi dell’attività motoria", “la

modifica duratura della personalità per sindrome da dolore cronico” e il

traumatismo cervicale di contraccolpo (colpo di frusta), se non accompagnati da

una comorbidità psichica, non incidono sulla capacità al lavoro. Si può quindi

esigere che l’assicurato compia uno sforzo di volontà per utilizzare la propria

capacità lavorativa (DTF 130 V 352, DTF 132 V 65, I 54/04, I 70/07,9C_903/2007,

9C_662/2009,9C_510/2009,9C_871/2010,8C_167/2012) (1002).

Come esposto al consid.

2.3

la fibromialgia rientra nella categoria delle affezioni per le quali,

oltre a quella reumatologica, anche l'allestimento di una perizia psichiatrica

si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni

economiche (cfr. DTF 132 V 65).

L’Ufficio AI ha proceduto

in questo senso comunicando all’assicurato la necessità di sottoporsi ad un

accertamento medico psichiatrico che RI 1 ha sempre rifiutato, anche dopo la

diffida trasmessa dall’amministrazione (cfr. doc. AI 17-1, 20-1, 24-1, 25-1).

Il TCA non intravede

dunque ragioni per scostarsi dal provvedimento dell’Ufficio AI.

Non permette una diversa

valutazione della fattispecie neppure la documentazione medica trasmessa

dall’insorgente in sede di ricorso, ovvero i referti del 20 dicembre 2013 del

Dr. __________ (doc. A2), del 14 gennaio 2014 del Dr. __________ (doc. A3), del

27.

dicembre 2013 della Dr.ssa __________ (doc. A4) e del 3 luglio 1995 del Dr. __________

(doc. A5).

Nelle annotazioni del 27

gennaio 2014 il medico del SMR, Dr. __________, ha concluso che dalla

documentazione prodotta “non risulta documentata patologia reumatologica

invalidante” essendo prevalente primariamente la sindrome fibromialgica.

Per quanto riguarda la lieve polineuropatia riscontrata dal Dr. __________,

questa è in fase di accertamento ma non è ancora stata ritenuta invalidante

(doc. IV bis e doc. A3).

Alla luce di quanto sopra,

la decisione dell’amministrazione di non erogare all’assicurato prestazioni

dell’assicurazione invalidità deve essere confermata.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto .

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti