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Decisione

32.2014.102

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 maggio 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nata nel 1958, il 15 novembre 2010 (doc. 1) ha presentato una prima domanda

di prestazioni dall'assicurazione invalidità, che l'Ufficio AI ha respinto con

decisione del 18 maggio 2012 (doc. 38) per carente grado di invalidità pensionabile

(14%).

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

B. Il

5 marzo 2014 (doc. 46) l'assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni

AI per adulti, indicando ateromatosi dell'aorta, infarti renali, embolia ateromatosi

addominale e toracica quali danni alla salute presenti dal 2009.

C. Con

decisione del 12 giugno 2014 (doc. A), preavvisata dal progetto di decisione

del 21 marzo 2014 (doc. 50), l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova

richiesta di prestazioni, non ritenendo che vi siano degli elementi medici

oggettivi che portino a riconsiderare la precedente decisione del 18 maggio

2012.

D. Rappresentata

dall'avv. RA 1, il 14 luglio 2014 (doc. I) RI 1 si è aggravata a questo

Tribunale, rilevando che da anni presenta gravi problemi cardio-circolatori,

perciò viene rimproverato all'Ufficio AI di avere minimizzato la gravità del

suo stato di salute e di avere evaso con leggerezza le conseguenze sulla sua capacità

lavorativa. A suo dire, i recenti certificati dei dr. med. __________, __________

e __________ contrastano con la perizia pluridisciplinare del Servizio

Accertamento Medico allestita nel 2011. Inoltre, il medico del Servizio Medico

Regionale nemmeno avrebbe considerato nella sua prima opinione i referti di due

periti, limitandosi solo in un secondo tempo a ritenere detti pareri come

ininfluenti. Pertanto, la decisione dell'amministrazione sarebbe arbitraria. Infine,

già nella perizia del 2011 era emersa un'incapacità del 20-25% per motivi

psichici e da allora, come confermerà un rapporto specialistico, il quadro

sarebbe peggiorato. Essa ha quindi chiesto l'annullamento della decisione e l'attribuzione

di una rendita intera. In via subordinata, la ricorrente ha postulato

l'erezione di una perizia pluridisciplinare.

E. Con

la risposta del 18 luglio 2014 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere

il ricorso e di confermare la decisione di non entrata in materia, giacché dopo

avere interpellato in precedenza il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________)

a proposito dei nuovi certificati medici prodotti dall'assicurata, quest'ultimo

ha concluso che la ricorrente non ha reso verosimile nella procedura

amministrativa che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale

da modificare in misura rilevante il grado della sua invalidità. Si imponeva

quindi la non entrata in materia e non era necessario disporre ulteriori

accertamenti.

F. La

ricorrente ha prodotto un rapporto dello psichiatra dr. med. __________ datato

14 agosto 2014 (doc. VI), che l'UAI ha trasmesso ai medici SMR __________ e __________

per una valutazione specialistica, i quali hanno ritenuto verosimile un peggioramento

dal 31 luglio 2014 (doc. VIIIbis). L'Ufficio AI, ricordando come questo referto

sia comunque tardivo essendo stato presentato con il ricorso, ha rilevato che

questo aspetto riguarda, semmai, una domanda di revisione, poiché posteriore

alla decisione impugnata (doc. VIII).

L'insorgente ha formulato delle brevi precisazioni

(doc. X).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del ricorso è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel

merito della nuova domanda di prestazioni del marzo 2014.

3.

Qualora

una (prima richiesta di) rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv.

3.

OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133

V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione

retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria

giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve

rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012:

art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate,

quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente

decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V

68.

consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non

è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109.

V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur

von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3.

b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito

una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la

modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma

piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata

in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile

1991.

nella causa G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato

che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,

il principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante

mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima

deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda

(cfr. consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di

non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la

nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.

1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003.

e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343

consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore,

dal 1° gennaio 2012.

Va ancora rilevato che

per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli

attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario

portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un

rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È

tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,

anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid.

4.

; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno

esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante

cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt

sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung

nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die

Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit

Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,

consid. 3).

4.

In

concreto, con decisione del 18 maggio 2012 (doc. 38) l'Ufficio AI ha negato all'assicurata

una rendita di invalidità, avendo un grado di invalidità totale (salariata e

casalinga) del 14% e quindi inferiore al grado minimo (40%).

Il 5 marzo 2014 (doc. 50) l'assicurata,

tramite il formulario "Richiesta per adulti: Integrazione

professionale/Rendita", ha inoltrato una nuova domanda allegando il certificato

medico del 26 febbraio 2014 del dr. med. __________ (doc. 48), indicando i nomi

dei suoi medici curanti e specificando che il danno alla salute, presente dal

2009, era causato da malattia.

Nel termine, prorogato di un mese (doc.

53), entro cui formulare le proprie osservazioni al progetto di decisione, l'assicurata

ha sostanziato il suo stato di salute producendo il rapporto del 12 maggio 2014

(doc. 54/2) del dr. med. __________, sul quale si è subito pronunciato il dr.

med. __________ dell'SMR (doc. 56). In seguito essa ha pure prodotto i referti

dei dr. med. __________ (doc. 57/2) e __________ (doc. 57/3), ugualmente

vagliati dal predetto medico SMR (doc. 59).

Con il ricorso l'interessata non ha

prodotto nuove attestazioni mediche, mentre pendente causa ha trasmesso il

rapporto del dr. med. __________ (doc. VIbis), sul quale i dr. med. __________

e __________ dell'SMR hanno potuto prendere posizione (doc. VIIIbis).

5.

Con

sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27

febbraio 2014 consid. 2) il TF ha confermato che, nell'ambito di una nuova

domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile

che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni (o deve perlomeno fare

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica.

In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti

prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

Nel caso giudicato

dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata alla quale - dopo che con sentenze

del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva

confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di

prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità pensionabile

e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in

giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010

-, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di

prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20

maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del Tribunale cantonale che

non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per

la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell'ambito di

una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente

comprovata una modifica delle circostanze di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im

kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht

berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung

vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen

sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E.

6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)").

Nella STF I 734/05 dell'8

marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato

del fatto che un Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un

certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato

che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non

porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine

all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato

unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per

il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in

particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che

chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene

inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,

l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi

prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale

art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla decisione

di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una

nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

6.

Da

quanto precede discende innanzitutto che il referto del 14 agosto

2014.

(doc. VIbis) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, prodotto

solo in sede di ricorso, non può essere preso in considerazione nell'ambito

della procedura di ricorso, poiché trasmesso tardivamente; può essere oggetto

di nuova domanda (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.2; STF 8C_45/2014

del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid.

3.

; STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006).

Per quanto concerne gli

altri certificati medici trasmessi - correttamente - all'amministrazione, seppure

non direttamente con la richiesta di prestazioni, occorre qui analizzarli.

Un solo certificato è

stato prodotto dall'assicurata unitamente alla nuova domanda di prestazioni, ma

si tratta di un certificato medico del tutto ininfluente, giacché si limita ad

attestare il 26 febbraio 2014 (doc. 48) che l'interessata era inabile al lavoro

al 100% dal 26 febbraio al 17 marzo 2014 per malattia (dr. med. __________, FMH

medicina interna).

Alla scadenza del termine

prorogato per formulare osservazioni al progetto di decisione di non entrata in

materia, il patrocinatore dell'assicurata ha fatto pervenire all'Ufficio AI un

nuovo referto del medico curante.

Il 12 maggio 2014 (doc.

54/2) il dr. med. __________ ha precisato che si tratta di una arteriopatica con

stato dopo infarti renali multipli a sinistra, con ischemia mesenterica su

occlusione transitoria dell'arteria mesenterica superiore di origine tromboembolica

del 2009. Come fattori di rischio cardiovascolare l'assicurata presentava un

pregresso tabagismo (20 p/y), un'ipercolesterolemia, una broncopatia cronica

ostruttiva su noto tabagismo con una componente dominante enfisematosa, uno

struma multinodulare eutireotico nel contesto di una malattia di Hashimoto.

Il curante ha osservato

che da qualche mese la paziente lamentava un dolore legato agli sforzi, tanto

che l'esame cicloergometrico del 17 marzo 2014 è stato sospeso per un

importante dolore retrosternale di tipo oppressivo, con stringimento al giugulo

ed irradiazione al braccio destro, dolore che è subito sparito all'arresto

dello sforzo. L'esame di risonanza magnetica cardiaca effettuato è risultato

normale.

Il medico ha infine

informato di essere in attesa di una valutazione specialistica cardiologica da

parte del dr. med. __________.

Questo rapporto medico è

stato sottoposto per una valutazione al dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale dell'Ufficio AI, il quale il 16 maggio 2014 (doc. 56) ha evidenziato

che questo documento non apportava alcun nuovo elemento medico influente sulla

capacità lavorativa dell'assicurata, in considerazione soprattutto di

un'oggettiva indagine cardiologica effettuata rispettivamente una risonanza

magnetica cardiaca che ha dato un risultato normale.

A suo dire non era

pertanto giustificata un'entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni.

Due settimane dopo essere

scaduto il termine prorogato, il 28 maggio 2014 (doc. 57) l'assicurata ha

trasmesso all'Ufficio AI il rapporto del 13 maggio 2014 (doc. 57/2) del PD dr.

med. __________, FMH medicina interna e cardiologia, il quale ha riferito di

avere riguardato la risonanza magnetica che, a suo dire, a differenza di una

scintigrafia, che ha notoriamente alcuni punti deboli, è in grado di valutare

ischemie anche di piccole dimensioni. Lo specialista ha rilevato che il fatto

che non si rilevi ischemia e che non si vedano necrosi o fibrosi sono

indicativi di un quadro coronarico non compromesso o perlomeno tale da

giustificare, a quel momento, un bilancio invasivo che forse andrà comunque

considerato in futuro, d'altra parte anche la patologia vascolare periferica e

più probabilmente l'effetto di interventi tromboembolici che di un'arteriopatia

sicura e documentata.

Egli ha concluso che a

quel momento era ragionevole mantenere un approccio conservativo e che a

dipendenza del quadro clinico la situazione poteva essere rivista.

Unitamente al referto

cardiologico, l'interessata ha trasmesso all'amministrazione un estratto del

rapporto del dr. med. __________ rilasciato a seguito dell'esame del 30 gennaio

2014.

Il ginecologo ha proposto di effettuare un ciclo di fisioterapia di tipo

riabilitativo specifico uroginecologico visto che la paziente era anticoagulata

in contesto di ateromatosi importante dell'aorta. Per prevenire un intervento

chirurgico per prolasso che nella paziente comporterebbe un rischio vitale non

indifferente legato alla sua malattia ateromatosica era importante rinforzare

il pavimento pelvico ed evitare di portare pesi importanti professionalmente e

a casa.

In merito a questi ultimi

due certificati si è espresso il 3 giugno 2014 (doc. 59) lo stesso dr. __________

dell'SMR, il quale ha affermato che la nuova documentazione medica cardiologica

non apportava nuovi elementi medici che modificavano sostanzialmente la

capacità lavorativa dell'assicurata valutata in precedenza. Pertanto, egli ha

confermato il rapporto medico SMR del 28 novembre 2011 (doc. 32).

7.

Alla

luce dei certificati medici suesposti, che il TCA ritiene non particolarmente

dettagliati, ma comunque sufficienti per capire il quadro clinico

dell'assicurata, la valutazione del

medico SMR deve essere condivisa.

In effetti, come ha chiarito l'Ufficio AI nella risposta di causa, il dr.

__________ ha stabilito che poiché il risultato della risonanza magnetica

cardiaca era normale, non si poteva concludere per un peggioramento della

situazione valutata nel 2011.

D'altronde, è stato lo stesso dottor __________ ad affermare che, malgrado

l'interessata abbia manifestato un dolore retrosternale di tipo oppressivo

durante un esame tanto da dover essere interrotto, la risonanza magnetica

cardiaca ha dato risultati normali.

Questa conclusione è poi stata comunque confermata anche dal PD dr. med. __________,

il quale ha affermato che l'assenza di ischemia e di necrosi o fibrosi sono

indicativi di un quadro coronarico non compromesso, perciò lo specialista non

riteneva di dovere procedere con interventi chirurgici.

Ininfluente è poi l'estratto del rapporto del ginecologo, siccome ha

evidenziato un quadro clinico già noto, ossia l'ateromatosi importante

dell'aorta, che però, alla stregua delle problematiche uroginecologiche, non

influisce sulla capacità lavorativa della ricorrente, visto che al riguardo

nulla è stato menzionato.

Di conseguenza, stante questo Tribunale, la circostanza che il medico SMR

non si sia dilungato sugli ultimi due referti affermando semplicemente che gli

stessi non apportano nuovi elementi tali da modificare sostanzialmente la

capacità lavorativa precedentemente valutata, non va dunque criticata.

Men che meno si deve ritenere che la decisione dell'amministrazione sia

arbitraria poiché non motivata e poiché il dr. __________ "Solo in un

secondo tempo (…) liquidava frettolosamente il nuovo quadro clinico (…)",

visto che in prima battuta "confermava la non entrata in materia, tuttavia

non considerava il rapporto medico del dr. __________ del 13.05.2014 e nemmeno

la proposta del dr. __________ a seguito dell'esame del 30.01.2014."

(doc. I pag. 3).

Le conclusioni della ricorrente non possono essere condivise.

Come esposto nei fatti, il medico SMR si è invero pronunciato dapprima

soltanto sul referto del dr. __________ ed in un secondo tempo su quelli dei

dr. __________ e __________.

Questa suddivisione temporanea, però, contrariamente a quanto sostenuto

dall'insorgente, va unicamente ricondotta a quest'ultima, la quale ha inviato

all'Ufficio AI detti referti medici non solo in due tempi, ma anche ben oltre

il termine che l'amministrazione ha prorogato.

Va qui ricordato che con la richiesta di prestazioni l'assicurata ha in

primo luogo prodotto uno scarno referto del suo medico curante, poi ne ha inviato

un ulteriore, più dettagliato, via fax (doc. 54) il 12 maggio 2014, ossia tre

giorni prima della scadenza del termine prorogato, con l'indicazione che era in

attesa della valutazione cardiologica.

Questa valutazione è stata stilata dal dr. med. __________ il 13 maggio

2014, ma è stata trasmessa, sempre via fax, all'amministrazione soltanto il 28

maggio 2014, mentre il termine per le osservazioni al progetto di decisione era

stato prorogato fino al 15 maggio 2014.

Addirittura, poi, il referto del dr. med. __________, inviato anch'esso

il 28 maggio 2014, si riferisce ad un esame del 30 gennaio 2014, che

verosimilmente poteva essere prodotto in precedenza.

Ad ogni buon conto, nell'attesa di ricevere la valutazione specialistica

cardiologica ivi indicata, il 16 maggio 2014 (doc. 56) il dr. med. __________

si è subito pronunciato sull'unico certificato medico agli atti, ovvero quello

del dr. med. __________, che era appena stato inviato all'Ufficio AI.

Per poter valutare gli altri due referti, il medico SMR ha dovuto

attendere fino ad inizio giugno 2014, essendo essi giunti a fine mese di maggio

2014.

Il TCA osserva che il parere del medico SMR che ne è seguito ha sì considerato

entrambi questi ultimi due certificati, ma non vi ha trovato nessun elemento nuovo

rilevante in grado di modificare la propria valutazione effettuata nel 2011. In effetti, come visto, il cardiologo stesso ha evidenziato da un lato un quadro coronarico non

compromesso e d'altro lato che la paziente era nota per un'arteriopatia

importante in stato da infarti renali multipli con ischemia mesenterica su occlusione

transitoria dell'arteria mesenterica superiore di origine tromboembolica nel

2009.

Ora questa diagnosi, che ingloba la problematica dell'ateromatosi

importante dell'aorta riferita dal ginecologo, ricalca quella posta dal dr.

med. __________, che però era già stata valutata dal dottor __________ il 16

maggio 2014. In tali circostanze, il medico SMR non ha dunque più riscontrato alcuna

nuova patologia.

Stanti così le cose, questo Tribunale fa proprie le affermazioni e le conclusioni

a cui è giunto il medico SMR.

Va pertanto respinta la censura secondo cui la decisione amministrativa

sarebbe arbitraria siccome fondata su un parere medico incompleto e redatto con

leggerezza.

In conclusione, nessun medico intervenuto ha quindi evidenziato uno stato

di salute peggiore rispetto a quello accertato con la perizia pluridisciplinare

refertata il 25 novembre 2011 (doc. 30) e confermato dal medico SMR il 28

novembre 2011 (doc. 32).

Accertato come con la

nuova domanda del 5 marzo 2014 non è stato in alcun modo reso verosimile che il

grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni, né è stato validamente fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione

atti a rendere verosimile l'asserita modifica, è a giusta ragione che

l'Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni dell'assicurata.

In queste condizioni, la

decisione di non entrata in materia va confermata ed il ricorso respinto.

Per quanto concerne, infine, l'affermazione della ricorrente secondo cui l'Ufficio AI dovrebbe

sottoporla ad una perizia medica specialistica (cardiologica e psichiatrica),

alla luce della giurisprudenza esposta la stessa non può condurre all'erezione di

una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes,

visto che sia è già stato reso verosimile, a mano della documentazione prodotta

in sede amministrativa, che non v'è stata una modifica rilevante del suo stato

di salute, sia si tratterebbe inoltre di mezzi di prova emersi successivamente

alla nuova richiesta di prestazioni di invalidità e quindi, per definizione,

tardivi.

8.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti