32.2014.104
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17 giugno 2015Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.104
BS/sc
Lugano
17 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 luglio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 giugno 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
in relazione al caso: PI 1
chiamata in
causa: TERZ 1
rappr.
da: RA 2
ritenuto in
fatto
1.1. PI
1, classe 1954, il 24 ottobre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI
per adulti (doc. AI 1).
Dopo
aver richiamato dalla Cassa malati (__________) le perizie fiduciarie 20 giugno
2012 del dr. __________ (doc. 12 inc. AI/Cassa malati), 21 agosto 2012 del dr. __________
(doc. 18 inc. AI/Cassa malati), 9 novembre 2012 e 14 marzo 2013 del dr. __________
(doc. AI 15 e doc. 30 inc. AI/Cassa malati), l’Ufficio AI ha dato incarico al
CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali) di allestire una perizia
psichiatrica. Sulla base del referto peritale 17 gennaio 2014 e del relativo complemento
10 marzo 2014 (doc. AI 49 e 58) – concludenti per una totale inabilità
lavorativa in qualsiasi attività dal 14 maggio 2012, con decisione 24 giugno
2014 (preavvisata il 4 luglio 2013) l’amministrazione ha posto l’assicurata al
beneficio di una redita intera dal 1° maggio 2013.
1.2. Contro
la succitata decisione la RI 1 – presso cui dal 1° gennaio 2012 l’assicurata,
per il tramite del suo ultimo datore di lavoro, era assicurata ai fini
previdenziali –, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente
ricorso. In via preliminare chiede la revoca dell’effetto sospensivo del
ricorso in quanto:
" (…)
Per quanto attiene
al pagamento della rendita d'invalidità da parte dell'Ufficio AI / Cassa di
compensazione, la Cassa rammenta che in questi casi per consolidata prassi un
ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo e ciò siccome è nell'interesse
dell'assicurata che la rendita del primo pilastro venga comunque pagata. A scanso
di equivoci, contestualmente al presente ricorso pure si chiede che a quest'ultimo
sia revocato l'effetto sospensivo. Se possibile, da questo ricorso nel primo
pilastro l'assicurata non deve infatti subire alcun pregiudizio. (…)"
(doc. I, pag. 5)
Nel
merito, la ricorrente sostiene in sostanza che l’inizio dell’incapacità lavorativa
sia da far risalire almeno al mese di ottobre 2011, invece che al 14 maggio
2012 come considerato dall’Ufficio AI, ciò che escluderebbe un suo obbligo di
versare all’assicurata una prestazione d’invalidità del secondo pilastro. A sua
detta, sarebbe invece competente la TERZ 1 (in seguito: TERZ 1) ove
l’interessata è stata assicurata dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011. La
Cassa pensioni ricorrente postula pertanto che “ per quanto attiene
all’istituto di previdenza professionale la decisione dell’Ufficio AI è notificata
alla competente TERZ 1 per la previdenza professionale obbligatoria…”.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso. In via preliminare
rileva che:
(…)
La scrivente
amministrazione tiene preliminarmente a rilevare – come attesta lo scambio di
e-mail 13 agosto 2014 tra l'UAI e la Cassa di compensazione __________ (qui
di seguito allegato) – che la decisione impugnata (nonostante al citato
provvedimento non sia stato espressamente levato l'effetto sospensivo, art. 54
cpv. 1 let. c LPGA) è nei fatti immediatamente esecutiva. Tale versamento – in
assenza di contestazioni circa la bontà delle prestazioni già riconosciute e
per evitare di causare difficoltà economiche all'assicurata – appare allo
scrivente Ufficio opportuno. (…)" (doc. VII, pag. 2)
Ribadisce
inoltre che dopo un periodo d’incapacità lavorativa (dal 7 ottobre 2011 al 24
febbraio 2012), dal 2 febbraio 2012 al 14 maggio 2012 l’assicurata ha ripreso
l’attività lucrativa, circostanza che costituisce un’interruzione del termine
di attesa ai sensi dell’art. 29ter OAI.
Con
il risorgere dell’incapacità lavorativa il periodo di attesa ricomincia, motivo
per cui la decorrenza è stata fissata al 14 maggio 2012.
Quanto
alla richiesta di accertare l’incompetenza della Cassa pensioni ricorrente di
versare delle prestazioni LPP, l’amministrazione si rimette al prudente
giudizio del TCA se ritenere tale richiesta ricevibile o meno.
1.4. Il
6 agosto 2014 PI 1 ha parimenti chiesto che il ricorso della RI 1 sia respinto
(VI).
1.5. Con
scritto 6 settembre 2014 parte ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni
alla risposta di causa ed alla presa di posizione dell’assicurata, producendo
ulteriore documentazione (IX). Su richiesta del TCA, l’11 settembre 2014
l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni riguardo alla citata documentazione
(XIII).
1.6. Con
ordinanza del 15 settembre 2014 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa
la TERZ 1 (XV), la quale il 3 ottobre 2014 ha inoltrato delle osservazioni al riguardo (XVIII).
Il
9 settembre 2014 la ricorrente ha inoltrato un’ulteriore scritto (XIX).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica.
Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione
amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire
prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al
riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne
l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve
comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi
giuridici dell’assicurato.”
Secondo costante giurisprudenza, applicabile anche dopo l'entrata in
vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, nell'ambito della previdenza
professionale obbligatoria (art. 6 LPP) gli istituti di previdenza sono
vincolati agli accertamenti degli organi dell'AI, nella misura in cui essi, in
base ad una valutazione globale degli atti, non appaiano manifestamente insostenibili
(DTF 132 V 1; 130 V 270 consid. 3.1
pag. 273; 129 V 73; cfr. pure DTF 133 V 67 consid.
4.3.2 pag. 69). Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l'istituto di previdenza non
venga coinvolto nella procedura al più tardi al momento della notifica della
decisione AI, la determinazione dell'invalidità (principio, tasso e limiti
temporali) da parte degli organi dell'AI non esplica alcun effetto vincolante (DTF 129 V 73).
A
tal proposito il Tribunale federale, nella sentenza 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011, ha precisato quanto segue:
" (…)
2.2.2 Secondo
giurisprudenza costante, l'Istituto di previdenza che contesta una decisione di
assegnazione di una rendita di invalidità dell'AI può fare valere unicamente
censure riguardanti il diritto in quanto tale, il grado di invalidità oppure la
decorrenza della pretesa (DTF 132 V 1 consid. 3.2 e 3.3.1 pag. 4 seg.; HAVE
2006 pag. 250 consid. 2 [I 89/06]; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
Fatti
I 215/03 del 7 settembre 2004). L'effetto vincolante della decisione AI si
estende infatti solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni che nella
procedura AI sono decisivi ai fini della determinazione del diritto alla
rendita e sui quali era necessario statuire; negli altri casi gli istituti di
previdenza esaminano liberamente i presupposti del diritto (sentenza citata
9C_414/2007 consid. 2.3). La questione se e in che misura il fondo di
previdenza abbia obblighi prestativi per il rischio invalidità non è quindi
oggetto della procedura AI (HAVE 2006 pag. 250 consid. 2.3 e 2.4) e può essere
esaminato liberamente dal fondo di previdenza."
Nella
sentenza 9C_414/2007 del 25 luglio 2008 consid. 2.3 e 2.4 il TF ha fatto
presente che la fissazione della decorrenza della rendita AI (nella fattispecie
il 1° maggio 2010) non esclude che l’incapacità lavorativa, giustificante il
diritto a prestazioni di invalidità secondo la LPP, sia insorta prima della
decorrenza dell’anno di carenza. Di conseguenza, in quel caso, non vi era vincolo
per la cassa pensioni e quindi neppure un interesse degno di protezione che
giustificasse il ricorso (cfr. anche STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012
consid. 2.3; per un caso ticinese cfr. STCA 32.2011.16 del 20 luglio 2011).
Non
vi è parimenti un vincolo per l’istituto di previdenza nel caso di una domanda
tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (diritto alla rendita al più presto dopo sei mesi
dalla domanda di prestazioni) poiché in quel caso l’Ufficio AI non è chiamato a
determinare l’inizio del termine di attesa (STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012
consid. 2.4, Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013,
ad art. 24 BVG, n. 4 pag. 104).
2.3. Nel
caso in esame, con il presente ricorso la Cassa pensioni ricorrente – la quale
è stata coinvolta nella procedura di assegnazione della rendita AI, ricevendo
la decisione qui impugnata -, chiede in sostanza che questo Tribunale accerti
la competenza della TERZ 1 riguardo al versamento delle prestazioni
d’invalidità. La ricorrente sostiene infatti che l’inizio dell’incapacità
lavorativa conseguente al diritto alla rendita AI sia da fissare all’ottobre
2011 e non, come statuito dall’Ufficio AI, al maggio 2012. Detto diversamente
la RI 1 contesta un’interruzione del termine di attesa ai sensi dell’art. 29
ter OAI.
Va
qui ricordato che secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una
rendita se: la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere mansioni
consuete non può essere stabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a); ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevoli
interruzioni (lett. b); e al termine di questo anno è invalido almeno al 40%
(lett. c).
Ai
sensi dell’art. 29 ter OAI, vi è interruzione notevole dell'incapacità al
lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato è stato
interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. Trattasi di
un’interruzione notevole allorché l'assicurato è interamente abile e presenta,
durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente
utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571). Non vi
è per contro un’interruzione se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente
al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più
di 30 giorni (RCC 1964 pag. 168; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichtes zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 28, n. 34, pag. 303).
Va
altresì ricordato che l’istituto previdenziale può tuttavia scostarsi dalla
data d’inizio dell’inabilità lavorativa stabilita in ambito AI non solo nel
caso in cui le conclusioni dell’AI siano manifestamente errate, ma anche se e
nella misura in cui tali conclusione si fondino su valutazioni essenzialmente
Considerandi
determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità AI. A tal
proposito va rilevato che le premesse sulle quali si basa la valutazione ex
art. 23 LPP rispetto a quelle dell'art. 29 LAI in relazione con l'art. 29 ter
OAI non sono del tutto equivalenti (cfr. in proposito STFA B 22/99 del 6 agosto
2001, B 78/99 del 2 agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00 e B 50/99
del 14 agosto 2000; cfr. STCA 34.2000.24 del 2 settembre 2002).
Siccome
ai fini dell’AI è sufficiente un’attività lavorativa a tempo pieno di “soli” 30
giorni consecutivi per interrompere l’anno di carenza ai sensi dell’art. 29
cpv. 1 lett. b LAI (cfr. art. 29 ter OAI), nell’ambito della previdenza
professionale il tema della connessione temporale tra il danno alla salute e la
conseguente invalidità va valutato in maniera meno schematica (STCA 34.2013.22
del 18 settembre 2013 consid. 2.8).
Per
questi motivi, posto che la fissazione del diritto alla rendita AI non esclude
che l’incapacità lavorativa, giustificante il diritto a prestazioni
d’invalidità LPP, sia insorta prima della decorrenza del termine di attesa, la
Cassa pensioni non ha alcun diritto a ricorrere ai sensi dell’art. 59 LPGA,
motivo per cui il ricorso è irricevibile.
2.4
Per quel che concerne la contestata notifica della decisione AI alla
ricorrente, nelle osservazioni 11 settembre 2014 l’Ufficio AI ha rettamente
rilevato:
(…)
Giusta
l'art. 76 cpv. 1 let. a OAI la decisione è notificata alle persone, agli
istituti e agli assicuratori ai quali è stato notificato il preavviso. L'art.
73bis cpv. 2 let. f OAI indica che il preavviso deve essere
notificato al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a
versare prestazioni secondo gli articoli 66 cpv. 2 e 70 LPGA. Ove la competenza
non si definita, la decisione sarà notificata all'ultimo istituto a cui la
persona assicurata era stata affiliata o all'istituto presso il quale sono
stati annunciati diritti a prestazioni. A mente dello scrivente Ufficio, l'invio
di copia del provvedimento impugnato alla RI 1 è quindi avvenuto in ossequio
alle disposizioni legali suindicate (per più dettagli su di una vertenza
analoga si rinvia alla STCA 20 luglio 2011, inc. 32.2011.16). (…)"
(doc.
XIII)
Il
modo di agire dell’amministrazione è a maggior ragione giustificato dal fatto
che già con osservazioni 23 luglio 2013 al progetto di decisione 4 luglio 2013
la Cassa pensioni aveva contestato la decorrenza, dal maggio 2012, del termine
di attesa (doc. AI 43).
2.5
Quanto
alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, la stessa risulta essere
altrettanto irricevibile. Infatti, di per sé il ricorso ha effetto
sospensivo e quindi l’impugnazione della decisione impedisce l’esecuzione
immediata della stessa (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo
2014, § 75 n. 13; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2003 ad art. 56 n. 21 pag.
564), non avendo del resto in casu l’amministrazione tolto ad un eventuale gravame
l’effetto sospensivo.
Nel
caso in esame, come rilevato in sede di risposta di causa,
nonostante il ricorso la competente Cassa di compensazione ha versato
all’assicurata la rendita d’invalidità e questo nell’interesse di quest’ultima.
2.6
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza alla Cassa pensioni ricorrente vengono accollati fr.
500.
-- di spese.
La
TERZ 1, chiamata in causa e rappresentata da un legale, nonostante risulti
vittoriosa (sul diritto a ripetibili per terzi chiamati in causa da porre a
carico della parte ricorrente: cfr. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 2009, § 14 n. 34 pag.
162.
con riferimenti; in ambito art. LAVS 52 cfr. STFA 204/00 del 26 agosto
2002, consid. 6 e STFA K 8/06 del 10 luglio 2006, consid. 7), quale organismo
con compiti di diritto pubblico, non ha diritto a ripetibili (DTF 126 V 149
consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dellaRI 1. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti