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Decisione

32.2014.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 giugno 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I 215/03 del 7 settembre 2004). L'effetto vincolante della decisione AI si

estende infatti solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni che nella

procedura AI sono decisivi ai fini della determinazione del diritto alla

rendita e sui quali era necessario statuire; negli altri casi gli istituti di

previdenza esaminano liberamente i presupposti del diritto (sentenza citata

9C_414/2007 consid. 2.3). La questione se e in che misura il fondo di

previdenza abbia obblighi prestativi per il rischio invalidità non è quindi

oggetto della procedura AI (HAVE 2006 pag. 250 consid. 2.3 e 2.4) e può essere

esaminato liberamente dal fondo di previdenza."

Nella

sentenza 9C_414/2007 del 25 luglio 2008 consid. 2.3 e 2.4 il TF ha fatto

presente che la fissazione della decorrenza della rendita AI (nella fattispecie

il 1° maggio 2010) non esclude che l’incapacità lavorativa, giustificante il

diritto a prestazioni di invalidità secondo la LPP, sia insorta prima della

decorrenza dell’anno di carenza. Di conseguenza, in quel caso, non vi era vincolo

per la cassa pensioni e quindi neppure un interesse degno di protezione che

giustificasse il ricorso (cfr. anche STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012

consid. 2.3; per un caso ticinese cfr. STCA 32.2011.16 del 20 luglio 2011).

Non

vi è parimenti un vincolo per l’istituto di previdenza nel caso di una domanda

tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (diritto alla rendita al più presto dopo sei mesi

dalla domanda di prestazioni) poiché in quel caso l’Ufficio AI non è chiamato a

determinare l’inizio del termine di attesa (STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012

consid. 2.4, Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013,

ad art. 24 BVG, n. 4 pag. 104).

2.3. Nel

caso in esame, con il presente ricorso la Cassa pensioni ricorrente – la quale

è stata coinvolta nella procedura di assegnazione della rendita AI, ricevendo

la decisione qui impugnata -, chiede in sostanza che questo Tribunale accerti

la competenza della TERZ 1 riguardo al versamento delle prestazioni

d’invalidità. La ricorrente sostiene infatti che l’inizio dell’incapacità

lavorativa conseguente al diritto alla rendita AI sia da fissare all’ottobre

2011 e non, come statuito dall’Ufficio AI, al maggio 2012. Detto diversamente

la RI 1 contesta un’interruzione del termine di attesa ai sensi dell’art. 29

ter OAI.

Va

qui ricordato che secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una

rendita se: la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere mansioni

consuete non può essere stabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d’integrazione ragionevolmente esigibili (lett. a); ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevoli

interruzioni (lett. b); e al termine di questo anno è invalido almeno al 40%

(lett. c).

Ai

sensi dell’art. 29 ter OAI, vi è interruzione notevole dell'incapacità al

lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato è stato

interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. Trattasi di

un’interruzione notevole allorché l'assicurato è interamente abile e presenta,

durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente

utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571). Non vi

è per contro un’interruzione se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente

al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più

di 30 giorni (RCC 1964 pag. 168; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichtes zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 28, n. 34, pag. 303).

Va

altresì ricordato che l’istituto previdenziale può tuttavia scostarsi dalla

data d’inizio dell’inabilità lavorativa stabilita in ambito AI non solo nel

caso in cui le conclusioni dell’AI siano manifestamente errate, ma anche se e

nella misura in cui tali conclusione si fondino su valutazioni essenzialmente

Considerandi

determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità AI. A tal

proposito va rilevato che le premesse sulle quali si basa la valutazione ex

art. 23 LPP rispetto a quelle dell'art. 29 LAI in relazione con l'art. 29 ter

OAI non sono del tutto equivalenti (cfr. in proposito STFA B 22/99 del 6 agosto

2001, B 78/99 del 2 agosto 2000; B 79/99 del 26 gennaio 2001 e 4/00 e B 50/99

del 14 agosto 2000; cfr. STCA 34.2000.24 del 2 settembre 2002).

Siccome

ai fini dell’AI è sufficiente un’attività lavorativa a tempo pieno di “soli” 30

giorni consecutivi per interrompere l’anno di carenza ai sensi dell’art. 29

cpv. 1 lett. b LAI (cfr. art. 29 ter OAI), nell’ambito della previdenza

professionale il tema della connessione temporale tra il danno alla salute e la

conseguente invalidità va valutato in maniera meno schematica (STCA 34.2013.22

del 18 settembre 2013 consid. 2.8).

Per

questi motivi, posto che la fissazione del diritto alla rendita AI non esclude

che l’incapacità lavorativa, giustificante il diritto a prestazioni

d’invalidità LPP, sia insorta prima della decorrenza del termine di attesa, la

Cassa pensioni non ha alcun diritto a ricorrere ai sensi dell’art. 59 LPGA,

motivo per cui il ricorso è irricevibile.

2.4

Per quel che concerne la contestata notifica della decisione AI alla

ricorrente, nelle osservazioni 11 settembre 2014 l’Ufficio AI ha rettamente

rilevato:

(…)

Giusta

l'art. 76 cpv. 1 let. a OAI la decisione è notificata alle persone, agli

istituti e agli assicuratori ai quali è stato notificato il preavviso. L'art.

73bis cpv. 2 let. f OAI indica che il preavviso deve essere

notificato al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a

versare prestazioni secondo gli articoli 66 cpv. 2 e 70 LPGA. Ove la competenza

non si definita, la decisione sarà notificata all'ultimo istituto a cui la

persona assicurata era stata affiliata o all'istituto presso il quale sono

stati annunciati diritti a prestazioni. A mente dello scrivente Ufficio, l'invio

di copia del provvedimento impugnato alla RI 1 è quindi avvenuto in ossequio

alle disposizioni legali suindicate (per più dettagli su di una vertenza

analoga si rinvia alla STCA 20 luglio 2011, inc. 32.2011.16). (…)"

(doc.

XIII)

Il

modo di agire dell’amministrazione è a maggior ragione giustificato dal fatto

che già con osservazioni 23 luglio 2013 al progetto di decisione 4 luglio 2013

la Cassa pensioni aveva contestato la decorrenza, dal maggio 2012, del termine

di attesa (doc. AI 43).

2.5

Quanto

alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, la stessa risulta essere

altrettanto irricevibile. Infatti, di per sé il ricorso ha effetto

sospensivo e quindi l’impugnazione della decisione impedisce l’esecuzione

immediata della stessa (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo

2014, § 75 n. 13; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo 2003 ad art. 56 n. 21 pag.

564), non avendo del resto in casu l’amministrazione tolto ad un eventuale gravame

l’effetto sospensivo.

Nel

caso in esame, come rilevato in sede di risposta di causa,

nonostante il ricorso la competente Cassa di compensazione ha versato

all’assicurata la rendita d’invalidità e questo nell’interesse di quest’ultima.

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza alla Cassa pensioni ricorrente vengono accollati fr.

500.

-- di spese.

La

TERZ 1, chiamata in causa e rappresentata da un legale, nonostante risulti

vittoriosa (sul diritto a ripetibili per terzi chiamati in causa da porre a

carico della parte ricorrente: cfr. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das

Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 2009, § 14 n. 34 pag.

162.

con riferimenti; in ambito art. LAVS 52 cfr. STFA 204/00 del 26 agosto

2002, consid. 6 e STFA K 8/06 del 10 luglio 2006, consid. 7), quale organismo

con compiti di diritto pubblico, non ha diritto a ripetibili (DTF 126 V 149

consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dellaRI 1. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti