32.2014.105
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20 maggio 2015Italiano28 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.105
TB
Lugano
20 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 1° luglio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel 1950 e attivo come cameriere, il 31 marzo 2004 (doc. 1) ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, rilevando di essere stato
operato alla schiena nel marzo 2003 per un tumore di origine neurogena e da
allora di avere dolori alla gamba sinistra con zoppia e difficoltà a stare a
lungo in piedi.
Ritenuta una capacità lavorativa
residua del 50% in attività leggera e non qualificata quale operaio di fabbrica
(Fr. 23'485.-), con decisione del 3 ottobre 2005 (doc. 25) l'Ufficio AI ha assegnato
all'assicurato il diritto ad una mezza rendita di invalidità (grado di
invalidità del 54%) con effetto dal 1° marzo 2004.
B. Nell'ambito
di una revisione d'ufficio avviata nel 2008 (doc. 35) è emerso che l'assicurato
ha continuato a lavorare come cameriere e che, malgrado il danno alla salute,
ha conseguito tra giugno e dicembre 2008 un salario di Fr. 17'892,75 (che, riportato
su 12 mensilità, dà Fr. 30'673.-). Pertanto, con decisione del 17 dicembre 2009
(doc. 62), avente effetto dal 1° febbraio 2010, in applicazione dell'art. 31 LAI l'Ufficio AI ha ridotto il diritto dell'assicurato ad un
quarto di rendita (grado di invalidità del 49%).
C. Nel
corso del mese di gennaio 2014 (doc. 70) l'Ufficio AI ha avviato una nuova
procedura di revisione della rendita (doc. 72) al termine della quale, con
decisione del 1° luglio 2014 (doc. A1), preavvisata dal progetto del 21 maggio
2014 (doc. 80), ha soppresso il diritto alla rendita di invalidità
dell'assicurato retroattivamente al 31 dicembre 2010. Il reddito da invalido conseguito
come cameriere (Fr. 71'844.- nel 2011) era infatti superiore al reddito da
valido sempre come cameriere (Fr. 51'189.- nel 2003, rivalutato in Fr. 56'879.-
nel 2011). L'amministrazione ha inoltre deciso che le prestazioni ricevute
indebitamente dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2014 dovevano essere restituite,
giacché l'assicurato ha violato l'obbligo di informazione.
D. Il
29 luglio 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolto a questo Tribunale osservando di non
contestare la decisione di soppressione della rendita, mentre ha negato di non
avere avvertito l'Ufficio AI in merito al cambiamento delle sue condizioni economiche.
Il ricorrente ha ricordato di avere
iniziato a lavorare al 50% presso l'albergo __________ e che in seguito gli è
stato proposto un contratto a tempo con aumento di responsabilità a decorrere
dal 1° giugno 2011. Nel mese di luglio l'assicurato si è informato telefonicamente
presso l'UAI per chiedere come comportarsi in caso di mutata situazione
economica e quindi ha inviato all'amministrazione uno scritto con allegato il
nuovo contratto di lavoro; dopodiché non ha più avuto notizie da parte
dell'Ufficio AI.
L'assicurato ha inoltre contestato di dovere
restituire le rendite ricevute già a decorrere dal 1° gennaio 2011, visto che
l'aumento di stipendio è avvenuto dal 1° giugno 2011.
Infine, il ricorrente ha ribadito la
richiesta di un pagamento rateale delle rendite indebitamente ricevute, così
come già in atto con le rendite di invalidità della previdenza professionale.
E. Con
risposta del 4 settembre 2014 l'UAI ha proposto di respingere il ricorso, rilevando
che poiché anche per gli anni 2012 e 2013 il reddito conseguito si discosta
poco da quello realizzato nel 2011, è poco plausibile che il reddito di Fr.
71'843.- sia stato realizzato soltanto tra giugno e dicembre 2011.
L'amministrazione ha inoltre osservato
che è vero che il contratto di lavoro prodotto dall'assicurato concerne un
lavoro a tempo determinato dal 1° giugno al 31 ottobre 2011, ma ciò non
comprova che egli abbia iniziato solo da quel giorno a percepire uno stipendio
di Fr. 5'600.- lordi al mese, visto che la media mensile per 13 mensilità è di
Fr. 5'526,40.
Infine, l'Ufficio AI ha evidenziato di
non avere mai ricevuto la comunicazione del luglio 2011 a proposito del nuovo contratto di lavoro né è stata trovata traccia della telefonata che
l'assicurato avrebbe fatto ai suoi uffici per informarsi sul da farsi. Ad ogni
modo, il fatto che egli abbia continuato ad incassare la rendita senza porsi la
domanda se ciò fosse corretto comporta il mancato riconoscimento della sua
buona fede visto che, peraltro, già nel 2009 il diritto alla rendita era stato
ridotto proprio a seguito dell'aumento del suo reddito, perciò l'interessato
era verosimilmente a conoscenza del fatto che anche in tal caso la sua rendita
avrebbe subìto un'ulteriore riduzione o soppressione.
L'amministrazione ha da ultimo
confermato la decisione di restituzione dell'8 luglio 2014 (doc. 85) delle
prestazioni indebitamente versate (Fr. 17'571.-), seppure non sia stata
formalmente impugnata dall'assicurato.
F. Il
13 settembre 2014 (doc. VI) il ricorrente ha rilevato di avere sbagliato nel
non avere inviato per raccomandata nel luglio 2011 all'amministrazione la
lettera con cui segnalava l'aumento di stipendio. Egli ha inoltre ricordato di
essere stato in buona fede e di essersi comportato correttamente.
L'Ufficio AI non si è pronunciato ulteriormente (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e
Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104.
V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere
qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione
oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a
trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA
[dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati
sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta,
prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità
(DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid.
3.
, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1;
STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
3.
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle
circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul
diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372.
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle
circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione
(DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di
vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1.
OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,
ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata
nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
4.
In
concreto l'insorgente, nato nel 1950, all'epoca cameriere con un salario lordo di
Fr. 51'189.- (docc. 9 e 29) conseguito nel 2003, nel marzo 2004 (doc. 1) ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI per problemi alla gamba sinistra
sorti dopo avere subìto l'anno precedente un'operazione alla schiena che ha
lesionato dei nervi.
Data la possibilità di svolgere al 50%
un'attività leggera e semplice quale operaio di fabbrica, l'Ufficio AI ha
calcolato in Fr. 23'485.- il reddito annuo lordo ipotetico da invalido che
l'assicurato avrebbe potuto percepire nel 2003 con il danno alla salute
effettuando un'attività rispettosa dei limiti funzionali indicati dal perito
(doc. 22).
Sulla scorta di questi dati,
l'amministrazione ha calcolato una perdita di guadagno causata dal danno alla
salute pari al 54% ([Fr. 51'189.- - Fr. 23'485.-] : Fr. 51'189.- x 100) e il 3
ottobre 2005 ha quindi attribuito all'assicurato una mezza rendita di invalidità
dal marzo 2014.
Nel luglio 2008 l'Ufficio AI ha avviato la procedura di revisione della rendita dell'interessato e ha accertato
che, malgrado l'assicurato avesse segnalato un peggioramento del suo stato di
salute, egli aveva ripreso a lavorare dal 26 maggio 2008 come cameriere/ausiliario
di servizio all'Hotel __________ di __________.
L'UAI ha quindi chiesto al datore di
lavoro di comunicargli i redditi mensili lordi conseguiti nel 2008 (doc. 41) e
dopo avere riportato su 12 mensilità quanto incassato quell'anno (Fr. 2'528,51 in media al mese x 12 mesi = Fr. 30'342.-), l'amministrazione ha paragonato questo importo con
il reddito che avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute
aggiornandolo al 2008 (Fr. 54'865.-), per un discapito economico del 45% (doc.
42).
Sulla scorta dei certificati di salario
del 2009 (doc. 54) l'Ufficio AI ha effettuato un nuovo calcolo della perdita di
guadagno e, constatato un aumento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato
tale da giungere ad un grado di invalidità del 37% (doc. 55), con progetto di
decisione del 20 ottobre 2009 (doc. 56) ha soppresso la rendita di invalidità.
Una settimana dopo (doc. 58), però,
l'amministrazione ha emesso un nuovo progetto di decisione che annullava e
sostituiva il precedente a causa di un errore di calcolo. Per il 2008 il
reddito da valido è quindi stato aggiornato a Fr. 54'723.- e il reddito ipotetico
da invalido a Fr. 25'107.- (doc. 57).
L'Ufficio AI ha dunque calcolato in Fr.
17'892,75 il reddito conseguito da giugno a dicembre 2008 rispettivamente in
Fr. 30'673.- detto reddito riportato sull'anno 2008. In applicazione dell'art. 31 LAI il reddito attuale da invalido risultava essere di Fr.
27'817.- che, paragonato con il reddito da valido rivalutato in Fr. 54'723.-,
dava un discapito economico del 49% (doc. 57). Con decisione del 17 dicembre
2009.
(doc. 62) l'UAI ha quindi ridotto il diritto dell'assicurato ad un quarto di
rendita.
Con la nuova procedura di revisione del
2014.
(doc. 72) è emerso che dal 1° giugno 2011 l'assicurato ha continuato a lavorare come chef de rang per l'albergo __________, ma non
più a ore e saltuariamente, bensì con un contratto di lavoro determinato fino
al 31 ottobre 2011, per un salario lordo mensile di Fr. 5'600.- per 42 ore settimanali.
Per il resto dell'anno, il certificato
di salario valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 (doc. 72/7) attesta che il
ricorrente ha conseguito un reddito lordo da lavoro di Fr. 71'844.-.
In queste circostanze, dagli atti
risulta che il reddito da invalido che l'assicurato ha incassato nel 2011
esercitando comunque ancora la professione di cameriere è di gran lunga
superiore al reddito da valido ritenuto dall'amministrazione in occasione
dell'ultima decisione. In effetti va considerato che, malgrado presentasse dei
disturbi alla gamba sinistra, l'interessato è comunque riuscito ad esercitare
l'attività professionale di cameriere conseguendo un reddito maggiore (Fr.
71'844.-) rispetto a quello che avrebbe realizzato, senza il danno alla salute,
come cameriere (Fr. 51'189.- nel 2003, aggiornato nel 2011 a Fr. 56'879.-).
Dal raffronto dei redditi (art. 16
LPGA) risulta dunque chiaramente che dal 2011 l'assicurato non ha subìto alcuna perdita di guadagno, perciò egli non ha (più) diritto a percepire una rendita di
invalidità a causa dei suoi problemi di salute.
Va qui ricordato che, conformemente ad
un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid.
3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario,
in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e
sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se
la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dando seguito all'obbligo che gli incombe
di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, l'assicurato
ha continuato ad esercitare la professione appresa, ma cambiando datore di lavoro
ha incassato un salario maggiore rispetto a prima dell'insorgenza del danno,
ciò che ora non gli permette più di avere diritto ad una rendita di invalidità,
essendo nulla la sua perdita di guadagno (grado AI).
Di conseguenza, la soppressione del
quarto di rendita è giustificata (art. 17 LPGA).
Resta ora da verificare la retroattivamente
di questa misura.
5.
Va
qui ricordato che in caso di miglioramento della capacità di guadagno dell'assicurato,
il diritto alle prestazioni viene soppresso dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri (art. 88a cpv. 1 OAI).
Per quanto concerne l'effetto della soppressione
della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2014, prevedeva che essa è messa in atto retroattivamente dalla data
in cui avviene la modifica determinante se l'erogazione indebita è dovuta
all'ottenimento illecito di una prestazione da parte dell'assicurato o se
quest'ultimo ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall'art. 77 OAI.
L'Ufficio AI, ritenendo
che l'assicurato non gli abbia comunicato di conseguire dal 2011 un reddito maggiore
rispetto a quello utilizzato per il calcolo della perdita di guadagno
constatata nel 2009, ha concluso per una violazione del suo dovere di informarlo
su ogni cambiamento personale e/o economico e quindi ha applicato l'art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI per sopprimere il quarto di rendita retroattivamente
dall'inizio dell'aumento di reddito.
Questo TCA osserva che,
come ha rettamente rilevato l'UAI, alla base della retroattività della
soppressione del diritto alla rendita v'è la (mancata) comunicazione da parte
dell'assicurato, nel 2011, dell'incremento del suo salario nell'espletamento
dell'attività di cameriere/chef de rang.
A questo proposito il
diretto interessato ha affermato di avere invece debitamente informato
l'amministrazione delle modifiche delle sue condizioni lavorative ed economiche
a decorrere dal 1° giugno 2011. Dapprima egli si sarebbe informato telefonicamente
nel luglio 2011 presso i competenti uffici sul da farsi a tale riguardo e poi
avrebbe inviato il 14 luglio 2011 (doc. A3) all'Ufficio AI uno scritto allegando
il nuovo contratto di lavoro (doc. A2).
Tuttavia, agli atti
dell'amministrazione non figurano né il contratto stipulato il 26 maggio 2011
né lo scritto accompagnatorio né tanto meno v'è una nota interna o altra
annotazione che confermi che l'assicurato si sia informato presso l'UAI su come
procedere alla luce della nuova situazione che si era venuta a creare.
In altre parole,
l'Ufficio AI non era a conoscenza di questo importante cambiamento della
situazione economica e lavorativa dell'assicurato. L'UAI ha infatti appreso di
questa modifica soltanto tre anni dopo in occasione della revisione d'ufficio avviata
nel 2014, allorquando l'assicurato ha specificato, nell'apposito formulario di
revisione della rendita, di avere già comunicato di percepire uno stipendio
maggiore e ha allegato sia la citata lettera presumibilmente spedita nel 2011
sia i certificati di salario degli anni 2011, 2012 e 2013, dai quali emerge pacificamente
un reddito annuo di gran lunga superiore a quello conseguito da valido nel
2003, aggiornato al 2011 sempre come cameriere. In quell'occasione l'interessato
ha inoltre informato l'UAI che anche l'istituto di previdenza professionale
aveva interrotto il versamento della rendita di invalidità dal 1° gennaio 2014.
6.
Giova
preliminarmente rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti
rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente
ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati
dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti
hanno notificato.
Alla fattispecie in
discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità, il
principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in
questo senso: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.
89.
e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01
del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195.
consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;
AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung
hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der
betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento
d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non
rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della
prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente
fardello in caso di mancata prova (DTF 122 I 100 consid. 3b). L'art. 8
CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre
il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Con sentenza del 18 settembre 2001 (K
202/00, consid. 3b), il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha affermato:
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…).".
In una sentenza del 26 settembre 1994
nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato
che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio
mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio
sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare
valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio
figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
A proposito della notifica di atti e
decisioni amministrativi, nella sentenza del 14 dicembre 1999 pubblicata in DLA
2000.
pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze
della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel
senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'assieme delle circostanze (DTF 101 Ia 8 consid. 1; STFA B 109/05 del 27
gennaio 2006, consid. 2.4), quali la mancata protesta da parte di una persona
che riceve richiami (DTF 105 III 46 consid. 3; citata STFA B 109/05; STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
7.
Per
sua stessa ammissione, il ricorrente ha spedito lo scritto del 14 luglio 2011
per posta semplice, quindi per posta A o B e non per raccomandata.
Chi inoltra un'istanza od un ricorso
all'autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non
pervenuto, deve dimostrarne l'avvenuto invio sia mediante la produzione della ricevuta
della raccomandata, sia con la produzione di corrispondenza con l'Ufficio
destinatario dell'invio relativa all'oggetto dell'istanza stessa, che attesti
quindi che l'amministrazione ha ricevuto una precedente comunicazione da parte
dell'assicurato.
In questo contesto, la prova del
tempestivo inoltro della domanda tocca all'assicurato medesimo e in caso di
mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso (per alcuni esempi:
STCA 36.2009.77 del 23 novembre 2009; STCA 36.2009.81 del 23 novembre 2009; STCA 36.2009.71 del 25 novembre 2009; STCA 36.2009.23 del 30 novembre 2009, STCA 36.2009.26 del 2 dicembre 2009; STCA 36.2009.28 del 14 dicembre 2009).
In concreto, dagli atti a disposizione
non vi sono né ricevute postali della spedizione per raccomandata, né specifica
corrispondenza con l'amministrazione che indichi che le parti già avevano avuto
dei contatti riguardo alla questione dell'aumento del reddito dell'interessato e
che quindi ciò lasci presumere che egli era intenzionato a spedire/aveva
spedito il nuovo contratto di lavoro.
Il fatto di possedere la copia della
lettera inviata nel luglio 2011 non consente comunque ancora di dimostrare che
tale documento sia stato effettivamente spedito e ricevuto dall'UAI.
Inoltre, un possibile errore d'impostazione
da parte dell'assicurato, di consegna della Posta od altro, non può essere fatto
ricadere sull'amministrazione.
In queste circostanze, in mancanza di
prove concrete attestanti l'invio della lettera del 14 luglio 2011 e del nuovo
contratto di lavoro all'amministrazione - la spedizione mediante posta semplice
non permette, occorre ribadirlo, di ammettere con la necessaria certezza l'avvenuto
invio, vista l'assenza della ricevuta postale della spedizione per raccomandata
o di specifica corrispondenza relativa alla documentazione in discussione -,
non si può desumere il rispetto dell'obbligo di informare e quindi l'interessato
deve sopportare le conseguenze delle sue omissioni.
Pertanto,
questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non deve ritenere come
validamente trasmessi a suo tempo all'autorità competente né lo scritto del
luglio 2011 né il contratto di lavoro sottoscritto il 26 maggio 2011.
Ne discende che avendo il ricorrente
violato l'obbligo di informare, la soppressione del diritto alla rendita di
invalidità poteva essere messa in atto retroattivamente al momento in cui è
avvenuta la modifica determinante della capacità di guadagno dell'assicurato
(art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI).
8.
In
merito alla soppressione retroattiva del suo diritto alla rendita di
invalidità, il ricorrente ha argomentato che il miglioramento economico è
avvenuto dal 1° giugno 2011, ovvero da quando è entrato in vigore il (nuovo)
contratto di lavoro. Pertanto, egli ha riconosciuto di dovere restituire le
prestazioni indebitamente ricevute soltanto a decorrere dal 1° giugno 2011 e
non anche già dal 1° gennaio 2011 come preteso dall'Ufficio AI.
Il TCA rileva che è vero che il nuovo
contratto di lavoro ha preso inizio il 1° giugno ed è terminato il 31 ottobre
2011.
Tuttavia, dal certificato di salario
valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 (doc. 72/5) emerge indiscutibilmente
che il salario conseguito dall'assicurato per quell'anno, lavorando sempre per
l'Albergo __________, ammonta a Fr. 71'844.-, un importo quindi quasi pari al
doppio del reddito incassato l'anno precedente (doc. IVbis).
Ciò significa che anche nei periodi
precedenti e successivi alla validità del contratto di lavoro sottoscritto il
26.
maggio 2011, il numero di ore lavorative e lo stipendio orario erano tali
che il guadagno mensile del ricorrente era comunque molto simile al salario
lordo mensile di Fr. 5'600.- concordato contrattualmente.
Non si spiegherebbe altrimenti un
salario annuo di oltre Fr. 71'000.-, quando per i soli cinque mesi stipendiati (da
giugno ad ottobre 2011) il guadagno è stato di Fr. 28'000.- lordi.
D'altronde, anche negli anni successivi
il guadagno dell'assicurato è stato simile a quello realizzato nel 2011 (2012:
Fr. 76'232.- e 2013: Fr. 72'800.-).
Ad ogni buon conto determinante, ai
fini della soppressione della rendita e della restituzione degli importi
indebitamente percepiti, è che la modifica rilevante della capacità di guadagno
del ricorrente è sorta dall'inizio dell'anno 2011, visto che nel 2010 il guadagno
iscritto nel conto individuale dell'interessato ammonta a Fr. 36'810.-, mentre per
l'intero anno 2011, come detto, il salario lordo è di Fr. 71'844.-.
Stanti così le cose, è quindi indubbio
che la soppressione del quarto di rendita di invalidità può essere fatta
retroagire al 1° gennaio 2011.
9.
Da
quanto precede discende che correttamente l'Ufficio AI ha soppresso retroattivamente
al 31 dicembre 2010 il diritto del ricorrente ad un quarto di rendita di invalidità
concessogli il 17 dicembre 2009, con conseguente restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2014.
La decisione impugnata deve dunque
essere confermata ed il ricorso respinto.
10.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti