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Decisione

32.2014.107

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

6. Sia

il perito sia il medico del Servizio Medico Regionale che hanno avuto modo di

valutare tutta la documentazione medica raccolta, giungono entrambi alla medesima

conclusione, ovvero che l'assicurato è totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività

lavorativa che tenga conto dei citati determinati limiti funzionali e di carico.

In particolare, per il

dr. med. __________ il ricorrente poteva continuare ad esercitare l'attività

abituale di custode, ma nell'esecuzione del mansionario doveva tenere conto degli

evidenziati limiti funzionali e di carico. Per lavori adatti al suo stato di

salute l'assicurato è risultato altresì abile al 100%.

Per il dr. med. __________

l'assicurato era pure abile in qualsiasi attività lavorativa che non prevedesse

il disbrigo di lavori particolarmente pesanti, che potesse alternare la

postura, effettuare pause supplementari e non assumere particolari posizioni di

lavoro.

Nel suo atto ricorsuale

l'assicurato stesso ha evidenziato la diagnosi posta dal perito e le

limitazioni funzionali individuate da quest'ultimo, giungendo però alla

conclusione che "in questa situazione non mi è possibile svolgere alcun

lavoro che comporti sia di stare seduto che in piedi sia medio che lungo

termine.". (doc. I).

Il ricorrente non è stato

tuttavia in grado di comprovare queste conclusioni con la produzione di

documentazione medica che prevede un grado di (in)capacità lavorativa diverso.

Anzi. Gli atti medici prodotti

con il ricorso sono i medesimi che sia il perito sia il medico SMR hanno avuto

modo di valutare già nel 2013. Anche il compact disc allegato al ricorso, in

precedenza trasmesso all'Ufficio AI con le osservazioni al progetto di decisione

(doc. 31), era già stato comunque debitamente preso in considerazione dal

perito (doc. 33) e quindi dall'amministrazione prima di rendere la decisione

impugnata.

I tre certificati e il

CD-ROM prodotti al TCA dal ricorrente nell'agosto 2014 non gli sono dunque di

alcun aiuto e altri certificati medici che attestano che l'assicurato non sia

in grado di esercitare nemmeno delle attività semplici e leggere non ve ne

sono.

A ben vedere, poi, i tre

referti medici agli atti neppure si esprimono sulla capacità lavorativa dell'assicurato.

È soltanto il perito reumatologo che si è pronunciato su questo argomento, determinante

ai fini dell'attribuzione di una rendita di invalidità.

Stando così le cose,

questo Tribunale non può che confermare la conclusione a cui è giunta l'amministrazione,

la quale si è a sua volta basata sul parere del perito interpellato. Il

reumatologo ha effettuato un'attenta valutazione delle condizioni di salute

dell'interessato ottenendo dai suoi medici curanti tutte le necessarie

informazioni mediche per potere dettagliatamente e compiutamente valutare la

sua capacità lavorativa. Il dottor __________ ha preso atto e ha esaminato nel

dettaglio le patologie di cui è affetto il ricorrente, giungendo alla

conclusione che egli risulta totalmente abile al lavoro, non solo come custode (attività

per la quale aveva iniziato un apprendistato), ma anche in un lavoro adatto al

suo stato di salute, fermo restando in entrambi i casi il rispetto dei limiti

funzionali e di carico evidenziati dall'esperto.

D'altronde, anche il

medico dell'SMR, dr. med. __________, ha confermato questi gradi di capacità

lavorativa del ricorrente, perciò questo Tribunale vi si attiene serenamente.

Così come stabilito

Considerandi

dall'amministrazione, in assenza di prove contrarie va dunque ritenuto che le

condizioni di salute del ricorrente gli permettono di esercitare dal 7 gennaio

2013.

qualsiasi attività lavorativa, anche quella di custode, tenuto però conto

dei limiti funzionali e di carico individuati dal perito reumatologo.

Sulla scorta di questo grado

di (in)capacità lavorativa l'Ufficio AI ha stabilito il grado di invalidità

dell'assicurato, corrispondente alla perdita di guadagno che risulta, giusta l'art.

16.

LPGA, dal confronto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe

dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Dal calcolo economico

effettuato dall'Ufficio AI, non contestato dal ricorrente, emerge che il

paragone fra il reddito da valido (da anni l'assicurato non lavorava più ed in precedenza

i redditi conseguiti con attività lavorativa erano discontinui e diversi viste

le numerose e variegate attività esercitate, perciò l'UAI ha giustamente fatto

capo ai dati statistici anche per individuare il reddito da valido) ed il

reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe conseguire da invalido tenuto conto

sia della sua capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate al suo

stato di salute sia della riduzione del 15% per motivi personali, dà una

perdita di guadagno del 15%, percentuale che non è tuttavia sufficiente per l'attribuzione

di una rendita di invalidità, siccome inferiore al 40% (art. 28 LAI).

7.

Per

quanto concerne le lamentele del ricorrente in merito al modo in cui la sua

pratica sarebbe stata trattata dall'Ufficio AI, che l'interessato ha definito

strano e al limite della legalità, questo Tribunale non ravvisa alcun errore né

superficialità da parte dei funzionari incaricati.

In effetti, giova qui

ricordare all'assicurato che i suoi medici curanti sono stati correttamente

interpellati dall'UAI e che, su invito del Servizio Medico Fiduciario, al fine

di meglio chiarire il suo stato di salute egli è stato pure sottoposto ad una perizia

medica.

Il dr. med. __________

l'ha visitato personalmente e ha preso atto dei referti medici (scritti ed

elettronici) allestiti dai colleghi prima di pronunciarsi il 9 settembre 2013 e

di porre la sua diagnosi.

Tuttavia, su rinvio

dell'art. 28a LAI, l'art. 16 LPGA, come visto, definisce la nozione di

invalidità che, occorre qui ribadirlo, è un concetto prettamente economico e

non medico, il compito del medico consistendo esclusivamente nel porre un giudizio

sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro (STF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008

consid. 3.6; DTF 110 V 273 consid. 4a). Pertanto, indipendentemente dalla

diagnosi posta dal perito, con cui il ricorrente è peraltro d'accordo, il grado

di invalidità viene stabilito dall'Ufficio AI mediante un calcolo puramente

economico. Viene infatti verificato in che misura il danno alla salute

impedisce all'assicurato di conseguire un reddito ipotetico in un'altra

attività più adeguata al suo stato di salute e quindi di stabilire la perdita

di guadagno rispetto all'attività precedentemente esercitata.

Ciò è stato fatto

correttamente dall'amministrazione.

In merito al colloquio

avuto il 4 dicembre 2013 con un funzionario dell'Ufficio AI e alla (breve)

durata della conversazione, di cui il ricorrente si è lamentato, va qui

rilevato che lo stesso, ai fini della determinazione del diritto alla rendita

di invalidità, era del tutto ininfluente. Come indica l'intestazione stessa del

relativo verbale (doc. A7), questo colloquio serviva quale aiuto al

collocamento dell'assicurato, ossia era un sostegno attivo nella ricerca di un

posto di lavoro (art. 18 LAI). Nulla a che vedere, quindi, con il calcolo del

grado di invalidità che, peraltro, è stato debitamente spiegato al ricorrente

proprio in quell'occasione ("In sede di colloquio vengono esposti tutti

gli aspetti relativi al calcolo del grado d'invalidità, i presupposti che

regolano il diritto a prestazioni, sia sotto forma di rendita che provvedimenti

professionali.").

Di conseguenza, la

circostanza che l'indomani dal predetto colloquio orale sia stato emesso il

progetto di decisione di rifiuto della rendita di invalidità è totalmente

ininfluente e nulla ha a che vedere con l'esito stesso della domanda di

prestazioni.

Come detto, il rifiuto

della rendita è stato deciso sulla base della perizia del 9 settembre 2013 del

dr. __________ e del calcolo matematico (riportato nella decisione impugnata) che

ne è seguito.

L'operato dell'Ufficio

assicurazione invalidità va dunque integralmente confermato.

8.

Per

quanto concerne la richiesta (implicita) del ricorrente di aiutarlo ad ottenere

una riqualifica professionale, va qui evidenziato quanto segue.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto deve essere

considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art.

8.

cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione

concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento

per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. abis LAI) ed

i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento

(art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), l'assegno per il

periodo di introduzione (art. 18b LAI), l'indennità per sopperire all'aumento

dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18d LAI).

L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in

particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività

lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se grazie

ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata,

in misura essenziale.

Invalido ai sensi di questa

disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno

alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una

perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V

110.

consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr.

24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della

capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione

professionale è quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di

formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività

lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività

e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la

capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495.

consid. 2a).

9.

In

concreto, il grado d'invalidità del ricorrente è inferiore alla soglia del 20%

(la decisione del 16 giugno 2014 l'ha infatti stabilito nel 15%), perciò egli

non ha diritto di beneficiare di provvedimenti professionali e quindi di una

riqualifica professionale.

Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio

2011.

il Tribunale federale, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40%

(percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva

chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura

professionale, ha affermato:

"

(…)

6.

(…) Sennonché, a prescindere dalle

argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità,

l'insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione

amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni

(leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente

la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr.

per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008

del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).

Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".

Queste conclusioni vanno

fatte proprie anche dal TCA visto che, potendo lavorare al 100% in attività adeguate

al suo stato di salute, non v'è motivo per riqualificare professionalmente

l'assicurato.

Al ricorrente rimane però

sempre aperta la via dell'aiuto al collocamento, la cui domanda può essere

(ri)presentata all'Ufficio AI in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto

che un primo tentativo di aiuto sia fallito il 4 dicembre 2013 (doc. A7).

10.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti