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Decisione

32.2014.11

Ricorso intempestivo. Negata la restituzione del termine per ricorrere, la malattia non essendo nel caso concreto un motivo per concedere la restituzione

22 maggio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di avvenuta notifica (scaduti i 7 giorni di giacenza) vale anche in caso di

richiesta del destinatario di trattenere gli invii all’ufficio postale (DTF 134 V 52; STF 8C-89/2011 del 24 febbraio 2011). Tale finzione di

notifica trova applicazione nel caso concreto, considerato altresì come la

destinataria potesse ragionevolmente attendersi, in buona fede, l’intimazione

del provvedimento amministrativo per avere, tra l’altro, ricevuto il

progetto di decisione del 22 luglio 2013 nonché formulato in merito allo stesso

le relative osservazioni il 13 settembre 2013 (doc. AI 152 e 154; cfr. DTF 134 V 52; Kieser, ATSG Kommentar, 2.ed., all’art. 18 n. 11).

2.4. Occorre

ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. Quale

giustificazione del ritardo, l’assicurata ha fatto presente di essere stata

ammalata proprio in coincidenza dei “canonici sette giorni di giacenza”.

Ai

sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione

di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA C 366/99 del

18 gennaio 2000; DTF 123 V 106 consid. 2a; 114 V 123 consid. 3b).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar,

Schultess 2009, N. 4 ad art. 41, p. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce

un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza

del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

La

giurisprudenza ammette ad esempio che il decesso, una grave malattia contratta

improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine

sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non

colposo (DTF 112 V 255). Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere

pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di

procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255;

cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). La giurisprudenza ha segnatamente

negato la restituzione dei termini nel caso di una malattia che non impediva

completamente il rispetto dei termini (DTF 112 V 256), di una parziale

incapacità lavorativa o di un sovraccarico di lavoro (cfr. Kieser, op. cit., N. 7 ad art. 41, p. 527).

Il

Considerandi

TCA constata che dal ricorso non emerge alcun valido motivo che possa giustificare

la restituzione del termine di ricorso. L’assicurata si limita infatti ad

affermare di essere stata ammalata trovandosi di conseguenza nell’impossibilità

di ritirare la raccomandata, producendo un certificato medico del curante dr. __________

attestante un’inabilità lavorativa dal 27 novembre al 6 dicembre 2013 per la

diagnosi di “Stato influenzale con grave menometrorragie” (doc. XI/1).

Ora, l’addotta malattia manifestamente non costituisce un (valido) motivo

d’impedimen-to ai sensi della succitata giurisprudenza. L’assicurata infatti,

che, come detto, era perfettamente conscia dell’imminente arrivo della decisione

dell’Ufficio AI in merito alla sua domanda di prestazioni, avrebbe dovuto predisporre

il necessario affinché, in sua assenza o in caso di suo impedimento, la posta

fosse regolarmente evasa e, se necessario, il ricorso tempestivamente inoltrato,

se del caso tramite un rappresentante. L’addotta circostanza che il foglietto

giallo della Posta che avvisa della ricezione di una raccomandata non menzioni

il nome del mittente, non può giustificare la negligenza imputabile

all’interessata, la quale, come detto, sapeva o doveva sapere dell’imminente

arrivo della decisione; inoltre, le sarebbe stato verosimilmente possibile accertarsi

della provenienza della lettera raccomandata pervenutale mediante una

telefonata all’ufficio postale, a maggior ragione considerando come si trattava

in concreto di una sede postale di piccole dimensioni.

Per

il resto va detto che comunque la ricorrente non adduce un valido motivo di

salute che le avrebbe impedito, dopo il ritiro della decisione contestata, di

formulare il suo ricorso tempestivamente. In effetti anche ammettendo un

ritardo nel ritiro della decisione impugnata, la ricorrente, che dichiara di

aver preso conoscenza della stessa il 3 dicembre 2013, avrebbe potuto presentare

tempestivamente il gravame se si considera che in ogni modo il suo medico

curante ha attestato un’inabilità lavorativa “solo” fino al 6 dicembre 2013

(doc. XI/1).

del resto la ricorrente può essere seguita laddove si richiama ad una presunta

osservanza troppo rigorosa delle regole procedurali e ad un formalismo eccessivo,

nonché al principio della buona fede, a maggior ragione ove si ricordi che all’interessata,

di formazione e professione avvocato, ben doveva essere conosciuto il dianzi

ricordato disciplinamento legale e giurisprudenziale in materia di termini di

ricorso e che avrebbe quindi ragionevolmente potuto e dovuto predisporre il

necessario ai fini del corretto rispetto degli stessi.

Quanto

infine al fatto che la presente vertenza verte, nel merito, su una decisione

che ha respinto una richiesta di traduzione/ingrandimento testi e che concerne in

definitiva una prestazione effettuata da terzi (l’Unitas), questo Tribunale si

limita ad osservare che l’indubbia importanza della domanda di prestazioni formulata

dall’assicurata non può esimere dalla corretta applicazione delle norme di

procedura, nel rispetto del principio della sicurezza del diritto e dell’uguaglianza

dinnanzi alla legge.

Il

ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza - ancorché Michaela Lupi abbia formulato istanza di

esenzione (I), che non può essere accolta in quanto il gravame manifestamente

privo di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e 121 I 60 consid. 2a tutte con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.;

art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2011; Müller, Grundrechte

in der Schweiz, 1999, p. 544) - alla ricorrente vengono accollati fr. 200.-- di

spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso non é ricevibile in quanto tardivo.

2.- Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti