32.2014.11
Ricorso intempestivo. Negata la restituzione del termine per ricorrere, la malattia non essendo nel caso concreto un motivo per concedere la restituzione
22 maggio 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.11
FC
Lugano
22 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 20 novembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 20 novembre 2013 l’Ufficio AI ha negato a RI 1 l’assunzione dei
costi per prestazioni di ingrandimento testi (lavori di elaborazione e ingrandimento
del Codice Civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice processuale
civile), non essendo realizzate le condizioni per tale garanzia (doc. A).
1.2. Contro
tale decisione si è aggravata RI 1 mediante un ricorso al TCA presentato brevi
manu il 20 gennaio 2014, con il quale ha contestato il rifiuto delle chieste prestazioni
e postulato di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita
(I).
1.3. Con
risposta del 20 febbraio 2014 l’Ufficio AI ha sollevato in ordine l’eccezione
di intempestività del ricorso e nel merito chiesto la conferma del
provvedimento contestato (VII).
1.4. Con
osservazioni 18 marzo 2014 la ricorrente ha chiesto di considerare tempestivo e
ricevibile il gravame, adducendo in sostanza di essere stata impedita a ritirare
tempestivamente la raccomandata contenente la decisione a motivo di malattia.
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Questa
Corte deve verificare la tempestività del ricorso.
In
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA).
Il
termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Per
la giurisprudenza un invio raccomandato si considera notificato
al più tardi l'ultimo giorno del termine di ritiro dal suo arrivo all'ufficio
postale del destinatario (DTF 134 V 49, 123 III 492). Secondo la LPGA,
una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di
un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il
settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (art. 38 cpv.
2bis LPGA). Inoltre, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o
un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA).
Secondo
la giurisprudenza, il principio della notificazione fittizia di cui all’art. 38
cpv. 2bis LPGA (nel senso che un invio raccomandato si considera
notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo
arrivo all'ufficio postale del destinatario) si applica non solo nel
caso di invio di spedizioni a una cassetta per le lettere o
presso una casella postale, ma anche nel caso di ordine di trattenuta della
corrispondenza presso l'ufficio postale (DTF 134 V 52; STF 8C-89/2011 del 24
febbraio 2011). Tale finzione di notifica presuppone tuttavia che il destinatario
debba ragionevolmente attendersi, in buona fede, l’intimazione di un atto (DTF
134 V 52; Kieser, ATSG Kommentar, 2.ed., all’art. 18 n. 11).
Di
conseguenza, una parte che, durante una procedura pendente, si assenta per un
certo periodo di tempo dal luogo indicato alle autorità, omettendo di prendere
delle disposizioni necessarie affinché gli invii postali che pervengono a
questo indirizzo le vengano trasmessi o di informare l’autorità sul luogo dove
può essere raggiunta o, ancora, di designare un rappresentante abilitato ad
agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza in occasione del
tentativo di notifica di una comunicazione ufficiale al suo indirizzo abituale,
se doveva attendersi con una certa verosimiglianza di ricevere una tale
comunicazione (DTF 119 V 89 consid. 4b, 123 III 492; STF
8C-89/2011 del 24 febbraio 2011).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione
all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione
durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno
dopo la scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA I 643/06
del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Gli
atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di
questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1
LPGA). Secondo la giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, ma è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito del ricorso,
per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9,
p. 479).
2.3. Nella
concreta evenienza la decisione impugnata del 20 novembre 2013 è stata inviata
per raccomandata il 22 novembre 2013 (doc. VII/1 e 2). L’assicurata e destinataria
è stata avvisata per il ritiro il lunedì 25 novembre 2013 (doc. 1, C). L’ultimo giorno di giacenza era il lunedì 2 dicembre 2013 (doc. B).
Il
termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato quindi a decorrere il 3 dicembre
2013, ossia il giorno seguente l’ultimo giorno di giacenza presso l’Ufficio
postale che vale come notifica (cfr. art. 38 LPGA, applicabile per analogia in
virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305; STF 9C_966/2009 del 19 gennaio
2010; I 366/04 del 27 aprile 2005; H 134/04 del 22 febbraio 2005), ed è quindi giunto
a scadenza, considerate le ferie giudiziarie natalizie (dal 18 dicembre al 2
gennaio), venerdì 17 gennaio 2014.
Entro
questa data, dunque, l'assicurata avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a
questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28
agosto 2009). Consegnato al TCA, per contro, solo il lunedì 20 gennaio 2014 (cfr.
Doc. I e busta allegata), il ricorso di Michaela Lupi è quindi tardivo.
Il
fatto, addotto dalla ricorrente, di aver richiesto e ottenuto un prolungo del
termine di giacenza e di aver quindi visionato la decisione contestata solo il
3 dicembre 2013, partendo quindi dal presupposto che il termine di ricorso
decorresse soltanto dal 4 dicembre 2013, non muta alla tardività
dell’impugnativa. In effetti, come anticipato al considerando che precede, la presunzione
Fatti
di avvenuta notifica (scaduti i 7 giorni di giacenza) vale anche in caso di
richiesta del destinatario di trattenere gli invii all’ufficio postale (DTF 134 V 52; STF 8C-89/2011 del 24 febbraio 2011). Tale finzione di
notifica trova applicazione nel caso concreto, considerato altresì come la
destinataria potesse ragionevolmente attendersi, in buona fede, l’intimazione
del provvedimento amministrativo per avere, tra l’altro, ricevuto il
progetto di decisione del 22 luglio 2013 nonché formulato in merito allo stesso
le relative osservazioni il 13 settembre 2013 (doc. AI 152 e 154; cfr. DTF 134 V 52; Kieser, ATSG Kommentar, 2.ed., all’art. 18 n. 11).
2.4. Occorre
ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. Quale
giustificazione del ritardo, l’assicurata ha fatto presente di essere stata
ammalata proprio in coincidenza dei “canonici sette giorni di giacenza”.
Ai
sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione
di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA C 366/99 del
18 gennaio 2000; DTF 123 V 106 consid. 2a; 114 V 123 consid. 3b).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar,
Schultess 2009, N. 4 ad art. 41, p. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce
un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza
del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
La
giurisprudenza ammette ad esempio che il decesso, una grave malattia contratta
improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine
sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non
colposo (DTF 112 V 255). Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere
pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di
procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255;
cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). La giurisprudenza ha segnatamente
negato la restituzione dei termini nel caso di una malattia che non impediva
completamente il rispetto dei termini (DTF 112 V 256), di una parziale
incapacità lavorativa o di un sovraccarico di lavoro (cfr. Kieser, op. cit., N. 7 ad art. 41, p. 527).
Il
Considerandi
TCA constata che dal ricorso non emerge alcun valido motivo che possa giustificare
la restituzione del termine di ricorso. L’assicurata si limita infatti ad
affermare di essere stata ammalata trovandosi di conseguenza nell’impossibilità
di ritirare la raccomandata, producendo un certificato medico del curante dr. __________
attestante un’inabilità lavorativa dal 27 novembre al 6 dicembre 2013 per la
diagnosi di “Stato influenzale con grave menometrorragie” (doc. XI/1).
Ora, l’addotta malattia manifestamente non costituisce un (valido) motivo
d’impedimen-to ai sensi della succitata giurisprudenza. L’assicurata infatti,
che, come detto, era perfettamente conscia dell’imminente arrivo della decisione
dell’Ufficio AI in merito alla sua domanda di prestazioni, avrebbe dovuto predisporre
il necessario affinché, in sua assenza o in caso di suo impedimento, la posta
fosse regolarmente evasa e, se necessario, il ricorso tempestivamente inoltrato,
se del caso tramite un rappresentante. L’addotta circostanza che il foglietto
giallo della Posta che avvisa della ricezione di una raccomandata non menzioni
il nome del mittente, non può giustificare la negligenza imputabile
all’interessata, la quale, come detto, sapeva o doveva sapere dell’imminente
arrivo della decisione; inoltre, le sarebbe stato verosimilmente possibile accertarsi
della provenienza della lettera raccomandata pervenutale mediante una
telefonata all’ufficio postale, a maggior ragione considerando come si trattava
in concreto di una sede postale di piccole dimensioni.
Per
il resto va detto che comunque la ricorrente non adduce un valido motivo di
salute che le avrebbe impedito, dopo il ritiro della decisione contestata, di
formulare il suo ricorso tempestivamente. In effetti anche ammettendo un
ritardo nel ritiro della decisione impugnata, la ricorrente, che dichiara di
aver preso conoscenza della stessa il 3 dicembre 2013, avrebbe potuto presentare
tempestivamente il gravame se si considera che in ogni modo il suo medico
curante ha attestato un’inabilità lavorativa “solo” fino al 6 dicembre 2013
(doc. XI/1).
Né
del resto la ricorrente può essere seguita laddove si richiama ad una presunta
osservanza troppo rigorosa delle regole procedurali e ad un formalismo eccessivo,
nonché al principio della buona fede, a maggior ragione ove si ricordi che all’interessata,
di formazione e professione avvocato, ben doveva essere conosciuto il dianzi
ricordato disciplinamento legale e giurisprudenziale in materia di termini di
ricorso e che avrebbe quindi ragionevolmente potuto e dovuto predisporre il
necessario ai fini del corretto rispetto degli stessi.
Quanto
infine al fatto che la presente vertenza verte, nel merito, su una decisione
che ha respinto una richiesta di traduzione/ingrandimento testi e che concerne in
definitiva una prestazione effettuata da terzi (l’Unitas), questo Tribunale si
limita ad osservare che l’indubbia importanza della domanda di prestazioni formulata
dall’assicurata non può esimere dalla corretta applicazione delle norme di
procedura, nel rispetto del principio della sicurezza del diritto e dell’uguaglianza
dinnanzi alla legge.
Il
ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza - ancorché Michaela Lupi abbia formulato istanza di
esenzione (I), che non può essere accolta in quanto il gravame manifestamente
privo di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e 121 I 60 consid. 2a tutte con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.;
art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2011; Müller, Grundrechte
in der Schweiz, 1999, p. 544) - alla ricorrente vengono accollati fr. 200.-- di
spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso non é ricevibile in quanto tardivo.
2.- Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti