32.2014.110
Negata esistenza ritardata giustizia visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato era ancora in dubbio, cosicché l'UAI era di fatto impedito a emanare la propria decisione di ren
17 novembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
RA 1accomandata
Incarto
n.
32.2014.110
mm
Lugano
17 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del
14 agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998, RI 1, operatore di
misure di alta frequenza alle dipendenze dell’Ufficio __________ é rimasto
vittima di un infortunio al ginocchio destro, che ha comportato la necessità di
sottoporsi a numerosi interventi chirurgici (l’ultimo dei quali - impianto di
condrociti autologhi nel ginocchio destro - ha avuto luogo nel maggio 2013).
1.2. Con decisione del 27 maggio
2011, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, non presentando
l’assicurato un grado di invalidità pensionabile.
Tale provvedimento é stato
confermato dal TCA con sentenza 32.2011.181 del 16 gennaio 2012.
1.3. Il 5 ottobre 2013,
l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere un
peggioramento del suo stato di salute a decorrere dal mese di febbraio 2013
(cfr. doc. 76).
Nel prosieguo, l’UAI ha
interpellato l’__________ (doc. 82, 93 e 98), il medico curante dell’assicurato
(doc. 85), il suo datore di lavoro (doc. 88), nonché il PD dott. __________,
autore dell’operazione del maggio 2013 (doc. 89, 90 e 94).
1.4. In data 4, 15 e 18 luglio
2014, il patrocinatore dell’assicurato ha sollecitato l’emanazione della
decisione di rendita da parte dell’amministrazione, manifestando finalmente
l’intenzione di adire il Tribunale con un ricorso per diniego di giustizia
(doc. 97, 100 e 101).
Con scritto del 29 luglio
2014, l’UAI ha informato l’avv. __________ che “…, considerata la non presenza
di patologie extra-infortunistiche, attendiamo la presa di posizione finale da
parte dell’assicuratore infortuni (LAINF) che avverrà non appena lo stato di
salute dell’assicurato sarà stabilizzato.” (doc. 102).
1.5. Con ricorso per
denegata/ritardata giustizia del 14 agosto 2014, l’assicurato, rappresentato
dall’avv. __________, ha chiesto che l’UAI venga condannato a emanare
immediatamente la decisione di sua competenza circa la (nuova) richiesta di
prestazioni da lui presentata.
Questi, in particolare,
gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese:
" (…).
Ora, nel caso che occupa, non vi é chi non veda come il ritardo di
CO 1 e di AI appaia manifestamente come non scusabile. La visita medica
effettuata dal dr__________ data ormai del mese di aprile 2014 e, in assenza di
una decisione sulla necessità di procedere ad un’ulteriore operazione, lo stato
di salute del signor RI 1 subisce evidenti pregiudizi. Non solo: egli attende
da più di un anno che venga accertato il peggioramento del suo stato di salute,
che di fatto, a differenza del passato, oggi gli impedisce di assumere
qualsiasi attività professionale, benché lo stesso rimanga ancora sotto
contratto presso __________. Nemmeno sono scusabili i continui rimpalli da
un’Autorità all’altra o eventuali carichi di lavoro, e ciò conformemente alla
giurisprudenza citata sopra. Conformemente ai principi sanciti dalla stessa,
del resto, sia il sottoscritto patrocinatore, sia direttamente il signor RI 1,
si sono più volte prodigati allo scopo di sollecitare finalmente una risposta
di quesiti sottoposti sia ad __________ sia a CO 1. Lettere interlocutorie,
preannunci di prese di posizione formali da qui a qualche giorno,
rispettivamente a settimana, puntualmente sempre disattesi, non possono certo
giustificare di prolungare oltre misura un’attesa che, giunti a questo punto,
non é più nell’interesse di nessuno."
(doc. I)
1.6. L’assicuratore, in risposta,
ha chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga respinto con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
Fatti
1.7. Nel mese di settembre 2014,
l’insorgente ha formulato alcune precisazioni riguardo agli argomento
sviluppati dall’amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. doc. VI +
allegati).
L’UAI si é pronunciato in
proposito l’11 settembre 2014 (doc. VIII).
1.8 In data 19 settembre 2014,
l’avv__________ ha informato il TCA che nel frattempo l’assicurato aveva deciso
di affidare la difesa dei propri interessi alla lic. iurRA 1 (doc. X).
Interpellata dal TCA, la
nuova patrocinatrice ha dichiarato di non avere ulteriori osservazioni da
formulare né nuovi mezzi di prova da produrre.
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto litigioso é la
questione di sapere se l’UAI si è reso colpevole oppure no di un diniego di
giustizia nei confronti di RI 1.
2.3
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire é una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non é legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice
e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.4
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Più di recente, l’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando é
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non é stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28.
settembre 2009).
2.5
Nella concreta evenienza, questa
Corte constata che RI 1 ha formalmente presentato una nuova domanda di
prestazioni, dopo che il diritto alla rendita gli era stato negato (cfr.
decisione UAI del 27 maggio 2011, tutelata dal TCA), all’inizio di ottobre 2013
(cfr. doc. 76).
Nei mesi successivi,
l’Ufficio AI ha correttamente proceduto all’istruzione della pratica, con lo
scopo di verificare se, nel frattempo, le condizioni di salute dell’assicurato
erano peggiorate in una misura tale da giustificare il riconoscimento di una
rendita d’invalidità. L’ultimo documento - il rapporto medico compilato dal PD
dott. __________ - é pervenuto all’amministrazione nel corso del mese di marzo
2014.
(cfr. doc. 94).
Ora, tenuto anche conto
che, nel mese di aprile 2014, il dott. __________ ha ancora prospettato una
ricostruzione del legamento crociato anteriore per ovviare all’instabilità del
ginocchio destro (cfr. il consid. 1.2. della STCA 35.2014.69 del 5 novembre
2014, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni), di modo che
egli ha di fatto messo in discussione la stabilizzazione dello stato di salute
dell’assicurato (in questo senso, si veda del resto lo scritto 29 luglio 2014
dell’UAI: “…, attendiamo la presa di posizione finale da parte
dell’assicuratore infortuni (LAINF) che avverrà non appena lo stato di
salute dell’assicurato sarà stabilizzato.” - il corsivo é del redattore),
il fatto che al momento in cui é stato inoltrato il ricorso per denegata
giustizia (agosto 2014), l’assicuratore resistente non avesse ancora emanato la
propria decisione di rendita, non costituisce, secondo questa Corte, una
ritardata giustizia.
In queste condizioni, il
ricorso per denegata/ritardata giustizia presentato da RI 1 deve essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattateo Fabio
Zocchetti