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Decisione

32.2014.111

Assicurato affetto da sindrome somatoforme. Perizia giudiziaria svolta secondo i nuovi parametri giurisprudenziali per definire come invalidante la citata sindrome. Riconosciuto un danno alla salute p

11 maggio 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti periodi d'incapacità lavorativa:

100% dal 13.03.2011

50% dal 04.04.2011

0% dal 06.06.2011

100% dal 13.07.2011

0% dal 15.07.2011

100% dal 26.07.2011

0% dal 08.08.2011

100% dal 10.08.2011

0% dal 09.01.2012

In seguito al 100% dal 22.08.2012 al 20.10.2012 per ricovero

presso la Clinica __________.

Le patologie di tipo psichiatrico non sono tuttavia medicalmente

oggettivabili e pertanto non giustificano un'incapacità lavorativa.

L'assicurato è quindi ritenuto abile al lavoro in misura totale

con conseguente capacità di guadagno residua completa.

Visto e considerato che l'assicurato non ha dunque presentato un

periodo interrotto di un anno almeno con inabilità del 40% (art. 28 LAI),

prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate.

Ritenuto inoltre che è ritenuto nuovamente abile al lavoro, non si

entra nel merito della valutazione di provvedimenti di reintegrazione professionale.

Osservazioni al progetto di decisione del 13 febbraio 2014:

A seguito delle osservazioni al progetto di decisione presentate

in data 13 febbraio 2014 e la relativa documentazione di supporto, il tutto è

stato sottoposto al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) per una presa di

posizione. Dopo valutazione, il SMR ha confermato che su tali presupposti, non

vengono portati elementi medici oggettivi che ci portano a riconsiderare lo

stato di salute dell'assicurato in oggetto." (doc. AI 135/15-16)

1.2. Contro la succitata decisione

l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso,

postulando il riconoscimento di un quarto di rendita dal 13 marzo 2012. In sostanza egli contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, ritenendo

data un’incapacità lavorativa di almeno il 40%. Delle singole motivazioni verrà

detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.3. Con la risposta

di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando le propria

valutazione medica.

1.4. Il 23 ottobre

2014 l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica (VIII). Su

richiesta del TCA, con osservazioni 7 novembre 2014 l’Ufficio AI ha preso

posizione in merito a quanto sopra (X).

1.5. Con decreto 18

settembre 2015 il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________

(XVIII).

Su richiesta

della perita, con decreto 28 gennaio 2016 il Vicepresidente del TCA ha anche

ordinato una valutazione peritale reumatologica affidata al dr. __________ (XXVII),

il quale ha rassegnato il 7 febbraio 2016 il relativo rapporto (XXVII) che è

stato in seguito inviato dal Tribunale alla dr.ssa __________ per sua

competenza (XXXII).

In data 23

marzo 2016 la succitata psichiatra ha prodotto il rapporto peritale (XXXIII),

che è stato inviato alle parti per osservazioni (XXXIV).

La presa di

posizione dell’assicurato è del 20 aprile 2016 (XL), quella dell’Ufficio AI è

del 25 aprile 2016 (XLI). Infine, il 2 maggio 2016 l’insorgente ha inoltrato un

altro scritto (XLIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

Considerandi

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.3

Nel caso in esame, dal punto

di vista reumatologico l’assicurato è stato peritato, per conto della cassa

malati, dal dr. __________. Con referto 11 maggio 2012 lo specialista, svolta

la consueta anamnesi, la raccolta dei dati oggettivi e soggettivi, ha

diagnosticato:

" (…)

Sindrome algica generalizzata

aspecifica.

Decondizionamento muscolare.

Minime alterazioni degenerative

della colonna cervicale (protrusioni discali multisegmentali in canale spinale

cervicale tendenzialmente ristretto).

Minime alterazioni degenerative

della colonna lombare (protrusione discale mediana con condrosi L5/S1, spondilosi

anteriori plurisegmentali). (…)"

(doc. AI 15/12)

Egli ha poi proceduto alla

valutazione e discussione, concludendo che “… dal lato strettamente reumatologico,

l’assicurato può continuare a lavorare nella misura totale nella sua ultima

attività professionale di operaio, per cui un cambio di professione non è

indicato “ (doc. AI 15-29), qualificando come ottima la prognosi e

consigliando una valutazione psichiatrica.

La Cassa malati ha

pertanto disposto una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________. Nel

rapporto 9 maggio 2012, diagnosticata una sindrome da dolore somatoforme (ICD

10.

F45.4) e dopo aver proceduto alla valutazione dei dati raccolti, essa ha

concluso per un’inabilità lavorativa del 100% dall’infortunio (13 marzo 2011) (doc.

10, inc. cassa malati).

L’assicurato è stato

nuovamente peritato, sempre per conto dall’assicuratore contro le malattie, dal

punto di vista psichiatrico. Con rapporto 5 agosto 2012 il dr. __________,

diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado

medio (ICD 10 F 33.1) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F.45.4), distanziandosi dalla valutazione medico-teorica della dr.ssa __________, come pure da

quella dello psichiatra curante dr. __________ (il quale aveva sostenuto

un’inabilità lavorativa del 50%), ha concluso che:

" (…)

Complessivamente l'assicurato

presenta un’incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche dal 09.01.2012

nella misura del 40% come tuttora. Tale data è un punto di riferimento teorico

in quanto egli non è mai stato visto da un collega psichiatra prima del mese di

giugno di quest'anno. Pertanto si può asserire che a partire dal 09.01.2012 la

sindrome algica e quella depressiva hanno una valenza di malattia psichiatrica

che incide sulla sua capacità lavorativa in modo duraturo. (…)" (doc.

16/6, inc. cassa malati)

Ritenuta indicata una

rivalutazione peritale (necessaria in particolare per la valutazione dei

criteri di Foerster), con annotazioni 23 luglio 2013 il SMR ha dato mandato al

CPAS di svolgere una perizia psichiatrica (doc. AI 72).

Nel rapporto 22 ottobre

2013.

la dr.ssa __________ ha ritenuto l’assicurato affetto da reazione mista

ansioso-depressiva (ICD 10: F. 43.22) e da sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD 10 F.45.4). Confermando sostanzialmente la precedente valutazione del dr. __________,

ritenuti dati i criteri di Foerster, la perita ha concluso che “l’assicurato

presenta dunque una reazione mista ansioso-depressiva ed una sindrome

somatoforme da dolore persistente che comportano una IL che è pari al 40%,

inteso come riduzione del rendimento” (doc. AI 84).

Dopo aver chiesto delle

delucidazioni alla perita in merito alla valutazione dei criteri di Foerster

(scritto 13 novembre 2013; doc. AI 87), ricevuta risposta dalla stessa il 6

dicembre 2013 (doc. AI 90), nel rapporto finale 21 gennaio 2014 il SMR, a firma

del dr. __________ (specialista in medicina generale) e dr.ssa __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia), ha tuttavia concluso:

" (…)

La lettura della perizia

psichiatrica (un solo colloquio di durata non specificata) pone la diagnosi di

una sindrome da disadattamento, quindi una diagnosi non di particolare gravità

insorta successivamente allo sviluppo di un quadro somatoforme (in precedenza

nessun antecedente psichiatrico segnalato). I criteri di Foerster non appaiono

soddisfatti sia per quanto riguarda la presenza di una comorbidità psichiatrica

maggiore di particolare rilevanza, sia per gli altri aspetti già come segnalato

nella corrispondenza inviata alla perita dal SMR il 13.11.2013.

Anche lo psichiatra curante si era

espresso per una piena abilità dal dicembre 2012.

Dispositivo

Per questi motivi si ritiene che il

disturbo somatoforme non abbia le caratteristiche per essere considerato

invalidante a livello assicurativo, lo stesso vale per il disturbo da

disadattamento, diagnosi secondaria alla sindrome somatoforme." (doc. AI

93/3)

Con le osservazioni al

progetto di decisione, l’assicurato ha trasmesso diversa documentazione:

- il

certificato 18 marzo 2014 del suo psichiatra curante, dr. __________, il quale

ha segnatamente rilevato:

"

(…)

Vista

la persistenza dei suoi disturbi somatoformi è stato organizzato un ricovero

presso la Clinica __________ di __________ dove egli ha soggiornato dal 22.08.2012

al 20.10.2012 con la seguente diagnosi:

una

sindrome somatoforme da dolore persistente (1CD-10 GM F45.4) e un disturbo dell'adattamento (1CD-10 GM F43.2).

Malgrado

varie cure associate a dei farmaci antidepressivi e analgesici la sua situazione

non è migliorata.

Salvo

un lieve miglioramento che ha presentato durante il suo soggiorno presso la

Clinica __________, già all'epoca egli veniva dimesso con una terapia a base di

Saroten, Lyrica, Mydocalm e Dalmadorm.

Non

riuscendo a svolgere alcuna attività lavorativa egli perdeva il suo posto di

lavoro e vista la persistenza della sua sintomatologia dolorosa avevamo chiesto

un sostegno da parte dell'assicurazione aiutandolo ad inserirsi nell'ambito di

un programma di reinserimento professionale.

Come già

accennato, dopo la riacutizzazione della Sua sintomatologia dolorosa il

paziente presenta tuttora dei dolori nelle varie parti del corpo e si lamenta

di disturbi della concentrazione, stati d'ansia, irritabilità, importanti disturbi

del sonno.

Egli

presenta ancora lavorativa nella misura completa malgrado l'assunzione di una

serie di psicofarmaci e colloqui di sostegno.

Trovo

che il ricorso sia adeguato, vista la sua età relativamente giovane e visto che

da solo non è riuscito a reinserirsi nell'ambito lavorativo, credo che valga la

pena di aiutarlo nella realizzazione di tale obiettivo." (doc. AI 118/4-5)

- il certificato 16 aprile

2014 del dr. __________, medico curante:

"

(…)

Il

paziente continua a presentare una sintomatologia dolorosa poliarticolare e in

modo più spiccato a livello panvertebrale lamenta pure una sintomatologia

dolorosa in sede lombare con irradiazione all'arto inferiore destro con

parestesie al piede destro.

Il

paziente in considerazione di tale patologia assume Arthrotec 75 mg 2 volte una

pastiglia al giorno, Lyrica 50 mg 3 volte una pastiglia al giorno, Seroten Retard

una pastiglia alla sera, Stilnox una pastiglia alla sera Mydocalm 3 a volte una al giorno. Inoltre segue regolarmente delle Cure fisioterapiche.

Malgrado

questi trattamenti il paziente continua a rimanere molto sintomatico. Nel corso

degli ultimi tempi inoltre sono peggiorate le cefalee.

In

queste condizioni il paziente deve essere considerato inabile al lavoro in misura

completa. "

- il

rapporto 6 maggio 2014 del dr. __________, il quale ha proceduto ad un

aggiornamento della situazione reumatologica, rilevando:

"

(…)

Si

tratta quindi di un'evoluzione cronica, di dolori persistenti e resistenti a tutte

le terapie fino a qui instaurate nell'ambito di un quadro di reumatismo delle

parti molli a carattere fibromialgico, con un'emisindrome dolorosa prevalentemente

sul lato destro. Il tutto dev'essere inquadrato come per altro è già stato

fatto in ambito psichiatrico, con valutazioni da parte del Dr. __________, che nella

sua ultima lettera del 18.03.2014 in mio possesso, diagnostica una sindrome

somatoforme da dolore persistente ed un disturbo dell'adattamento.

Per

quanto riguarda le proposte terapeutiche, queste sono limitate, visto e

considerato la non risposta alle terapie fino a qui instaurate.

Dal

punto di vista assicurativo, non vi sono modifiche rispetto alle mie

valutazioni antecedenti.

Dal

punto di vista reumatologico non possiamo ritenere essere presente un'incapacità

professionale." (doc. AI 121/3)

Con annotazioni 2 giugno

2014 i dr. __________ e __________, esaminata la succitata documentazione,

hanno ritenuto che la stessa “… non porta elementi medici che possano

mettere in discussione le conclusioni del rapporto SMR del 21.01.2014 “

(doc. AI 124).

Non riscontrando, in

conclusione, alcuna affezione invalidante, né reumatologica né psichiatrica,

con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita.

Con il presente ricorso

l’assicurato contesta la conclusione a cui è giunta l’amministrazione, in

particolare riguardo all’assenza di una patologia psichiatrica invalidante,

causante, a suo dire, almeno un’incapacità lavorativa del 40%.

Viste le divergenze in

merito alla valutazione psichiatrica, tenuto anche conto della modifica della

giurisprudenza in merito alla sindrome da dolore somatoforme (cfr. consid. 2.5),

questo TCA ha dato mandato alla dr.ssa __________ di esperire una perizia

psichiatrica.

2.4. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

In

caso di perizia medico giudiziaria, il giudice – di principio – non si scosta,

senza ragioni imperative, dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è

proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche

conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata

fattispecie (STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 consid. 7.2 e 8C_103/2008 del 7

gennaio 2009 consid. 9, entrambe con riferimenti).

Ragioni

che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa, pag.

352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario –contrariamente al

perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un’altra veste – ha

uno statuto speciale nel senso ch’egli esercita, in virtù del mandato

giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice

penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (STFA U 288/99 del

15 gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia

amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia

giudiziaria (STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a:

"Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines

Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr

beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre

2010, consid. 2)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

Con recente sentenza

pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza

relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi

dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una

procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle

circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare

la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere

sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata

abbandonata.

2.6. Con rapporto 23 marzo 2016 la

dr.ssa __________ ha valutato l’aspetto psichiatrico dell’assicurato sulla base

della documentazione medica (quella già presente nell’inserto e quella raccolta

dalla perita stessa), della dettagliata anamnesi, delle telefonate avute con lo

psichiatra ed il medico curanti, tenendo inoltre conto dei dati soggettivi ed

oggettivi per diagnosticare, quali patologie invalidanti, una sindrome

depressiva persistente, attuale episodio di grado medio (ICD F 33.11) ed una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4), nonché tratti

narcisistici di personalità (IDC 10 F69) senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa.

Essa ha poi proceduto alla

discussione dei succitati dati e valutato come segue le conseguenze sulla

capacità lavorativa:

" (…)

L’esame peritale indica la presenza di una patologia psichiatrica

con conseguenze sulla capacità lavorativa. In particolare concordo con le valutazioni

del Dott. Med. __________ e della Dott. Med. __________ di un’inabilità medico

teorica al 40% sotto forma di calo del rendimento per ogni attività adeguata

leggera, manuale e di semplice esecuzione documentabile a partire dalla perizia

__________ (visita medica del 3.08.2012) fino alla perizia __________ e in

seguito fino alla mia prima visita. L’esame da me eseguito ha dimostrato un

leggero peggioramento del quadro psichico complessivo, particolarmente di

quello depressivo, con un incremento dell’incapacità medico teorica al 50% per

caso del rendimento in ogni attività adeguata, documentabile dalla mia prima

visita il 19.11.2015 e continua. La prognosi sulla base del decorso non è

buona, ciò non di meno poiché una cura psichiatrica continua è attualmente

instaurata con sufficiente alleanza terapeutica, una rivalutazione della

situazione è proponibile dopo un ulteriore periodo di cura di due anni. (…)”

(doc. XXXIII/1, pag. 22)

Va fatto presente che la

dr.ssa __________ ha svolto l’incarico peritale tenendo conto della nuova

giurisprudenza del TF in merito alle sindromi somatoformi (cfr. consid. 2.5),

rispondendo in particolare al catalogo di domande secondo la lettera circolare

AI nr. 338 del 9 settembre 2015 riguardo agli indicatori standard ivi contenuti

(danno alla salute, contesto sociale, diagnosi, cura e rinserimento, coerenza e

capacità lavorativa), più precisamente:

" (…)

I. Danno alla salute

1. Forma e gravità dei riscontri oggettivi.

Vedi punto 6.

2. Constatazioni

relative alle manifestazioni concrete del danno alla salute.

Le menomazioni

riscontrabili sono rappresentate dalla sintomatologia algica diffusa, dal calo

del tono dell’umore; dal rallentamento psicomotorio con riduzione delle prestazioni

cognitive dovuta anche allo stato d'ansia, angoscia e irritabilità; dalla faticabilità,

dal calo della motivazione, della progettualità e della speranza nel futuro.

Le limitazioni riguardano

il rendimento in tutti gli aspetti della vita dunque l'esecuzione di compiti,

la caricabilità, la tolleranza allo stress, le relazioni interpersonali e la

mobilità.

3. Distinzione

tra le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute in questione e le

conseguenze (dirette) di fattori non assicurati (motivi estranei all'invalidità

quali ad es. disoccupazione, difficoltà economiche, competenze linguistiche

carenti, età, basso livello di istruzione o fattori socio-culturali.

Nel corso della perizia non si

sono riscontrati aspetti rilevanti relativi a fattori non inerenti direttamente

alla malattia.

4. Presa in

considerazione di motivi di esclusione quali l'esagerazione dei sintomi e

fenomeni simili nonché della loro entità.

Nessun elemento significativo in

questo senso rilevato nell’incarto, nella storia clinica e in corso di perizia.

5. Nel caso

delle tossicomanie, occorre valutare se la sindrome da dipendenza è riconducibile

a un disturbo pregresso con un elevato valore patologico.

NON CONCERNE, il p. non ha problemi

di abuso di sostanze psicoattive.

6. La

sindrome da dipendenza ha causato un disturbo alla salute irreversibile?

NON CONCERNE, vedi sopra.

7. Valutazione

approfondita del profilo attuale e dell'evoluzione nel tempo della personalità

dell'assicurato.

Vedi Discussione.

8. Indicazioni

dettagliate in merito ai disturbi e alle risorse personali esistenti.

Vedi discussione, il p. come già

sottolineato possiede facoltà di mentalizzazione ridotte e dunque ridotte

possibilità nella pratica di far fronte e superare i propri disturbi.

Il. Contesto sociale

1. Anamnesi

conforme alle linee guida da parte di tutti i periti coinvolti.

Criterio assolto.

2. Descrizione dettagliata della vita quotidiana e del contesto

sociale dell'assicurato.

Vedi punti 4 e 5.

3. Valutazione dei documenti di natura non medica (ad es.

esercitazioni al lavoro, accertamenti effettuati nell'economia domestica).

Non ho rilevato elementi significativi a questo livello.

4. Indicazioni particolareggiate sui problemi sociali che

provocano direttamente conseguenze funzionali negative, come ad es.

disoccupazione o altre situazioni difficili.

Il p. precedentemente all'inizio della sua attuale storia di

malattia, presentava una situazione sociale e familiare sufficientemente buona.

5. Elenco dettagliato delle risorse personali esistenti e che

possono essere mobilitate (ad es. sostegno da parte della rete sociale esistente,

capacità comunicative, motivazione aderenza alla terapia ecc.).

La moglie e i figli rappresentano un'importante fonte di

sostegno e motivazione per il p. che anche in una fase precedente la patologia

conclamata non coltivava altri interessi al di fuori di famiglia e lavoro. La

possibilità di coinvolgere i familiari nel piano di cura del p. potrebbe

entrare in linea di conto nel proseguo della terapia.

Ill. Diagnosi

1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Sindrome Depressiva Persistente, attuale episodio di grado

medio (ICD 10 F33.11) / Sindrome Somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F

45.4).

2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Diagnosi somatiche / Tratti narcisistici di personalità (ICD 10

F69).

3. Interazione tra le diagnosi:

esame approfondito e motivato delle interazioni tra le diverse

diagnosi sotto il profilo delle conseguenze funzionali. Di questo aspetto

occorre tenere conto in sede di valutazione consensuale.

Criterio assolto, vedi discussione.

IV. Cura e reinserimento

1. La terapia adottata finora è stata applicata a regola d'arte

(tipologia ed entità delle terapia, intensità o dosaggi necessari)?

Come già sottolineato in perizia, a terapia psichiatrica è

stata introdotta tardivamente a quadro clinico già florido, persistente e

cristallizzato da molti mesi.

Questo aspetto è confermato a più riprese nella documentazione

medica contenuta nell'incarto (vedi anche punto 2, Riassunto degli atti ). La

modalità di segnalazione allo psichiatra, alla chiusura delle prestazioni __________

ha influenzato negativamente la possibilità di costruzione di un 'alleanza

terapeutica sufficientemente buona, essendo vissuta dai p. invece che come un sostegno

e una cura, come una squalifica o un giudizio negativo nei suoi confronti in

quanto “matto” o simulante. La terapia psicologicamente accettabile per il p.

fino a poco tempo fa è stata esclusivamente quella somatica con analgesici e

fisioterapia (massaggi). Il rapporto terapeutico con lo psichiatra curante è

peraltro migliorato con ii tempo come pure il rapporto di fiducia con il medico

di famiglia. La continuazione di una presa in carico interdisciplinare volta

idealmente alla mobilizzazione e attivazione delle risorse residue è

auspicabile.

ln particolare mi riferisco qui sia al possibile graduale

inserimento in una struttura intermedia come p. es.: un laboratorio

protetto come pure alla prescrizione progressiva di una fisioterapia attivante

nel senso proposto dal perito reumatologo.

Questi interventi vanno nella direzione di aiutare il p. ad

uscire dallo stato di regressione impotente e ineluttabile nel quale si trova

da tempo. La psicoterapia in senso stretto per le risorse e le difficoltà del

p. non sembra essere praticabile se non in senso supportivo. La farmacoterapia

ha risentito e risente tuttora di fenomeni di intolleranza probabilmente almeno

in parte spiegabili dal disturbo psicosomatico e dunque la prescrizione è

adeguata alle possibilità reali date dalla clinica. Un potenziamento del farmaco

antidepressivo potrebbe entrare in linea di conto teorico se sopportato dal p.

in concomitanza con il miglioramento avvenuto del rapporto di fiducia con i

medici curanti. Anche una riduzione della prescrizione di analgesici e antinfiammatori

(con le loro note conseguenze sulla salute a lungo termine) in favore di altre

classi di farmaci più indicate (Lyrica) cosi come prospettato dal medico di famiglia,

appare provvedimento adeguato.

2. Indicazioni

esaustive sullo spirito di collaborazione dimostrato dall'assicurato dal grado

di motivazione.

L'attitudine del p. a questo livello corrisponde a quanto

esigibile per la sua patologia.

3. Asserzioni motivate sulle opzioni terapeutiche rimanenti, indipendentemente

dal grado di motivazione.

Accanto alle misure terapeutiche fin qui intraprese, un

programma terapeutico/riabilitativo introdotto gradualmente (a partire per

esempio da un inserimento in un laboratorio protetto) e coordinato dallo

psichiatra curante potrebbe entrare in linea di conto nel proseguimento della

presa in carico.

4. Affermazioni dettagliate sullo spirito di cooperazione

dimostrato dall'assicurato durante i tentativi (autonomi) di reinserimento non

andati a buon fine.

Non concerne, tentativi di reinserimento fin qui non hanno

potuto essere messi in atto.

5. l problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al

quadro clinico stesso?

6. In che misura?

Completamente.

7. Affermazioni motivate sull'esigibilità delle misure di

reinserimento.

Tenuto conto di quanto osservato, la possibilità concreta di

introdurre misure terapeutiche e/o riabilitative ulteriori sul piano teorico,

deve essere valutata dallo psichiatra curante. Una rivalutazione a questo

livello è proponibile dopo un periodo di cura di circa due anni dalla presente

perizia. La continuazione della costante cura psichiatrica in quanto tale è

d'altra parte esigibile.

V. Coerenza

1. Valutazione approfondita e critica delle discrepanze tra i

sintomi descritti e il comportamento mostrato durante la visita, anche alla

luce delle osservazioni dei periti delle diverse specialità mediche, e della

coerenza della documentazione disponibile e delle attività quotidiane.

L'esame peritale non ha dimostrato particolari discrepanze, salvo

quanto già sottolineato rispetto alla valutazione sulla presa in carico

psichiatrica della Dott. Med. __________ nella sua perizia. Quanto da lei

riportato rispetto alla telefonata con il Dott. Med. __________ è discordante

con la documentazione agli atti prodotta dallo psichiatra

curante.

2. Esame particolareggiato e critico delle ripercussioni

dell'incapacità al lavoro fatta valere su tutti gli ambiti di vita paragonabili

professione/attività remunerativa, economia domestica, tempo libero, attività

sociali).

La patologia psichiatrica limita il p. in tutti gli ambiti della

sua vita in modo importante sebbene siano presenti tuttora competenze in misura

parziale (medico teorica per la CL, capacità genitoriale, capacità di mantenere

qualche attività quotidiana come le passeggiate e qualche contatto sociale

sebbene ridotto come con

il conoscente che incontra talvolta durante le uscite).

3. Paragone dettagliato con il livello di attività precedente al

danno alla salute.

Riduzione di tutti gli aspetti del funzionamento personale.

4. Valutare in maniera esaustiva e critica se l'assicurato

ricorre a opzioni terapeutiche e le trascura.

Il p. aderisce alla terapia in modo corrispondente alla

patologia di cui è portatore e alle risorse che possiede.

5. Valutazione se l'incapacità di aderire alla terapia sia

dovuta a una malattia.

Non concerne. (…)”

VI. Capacità lavorativa

1. La capacità lavorativa nell’attività svolta finora (inclusa

la sua evoluzione nel tempo).

2. Capacità lavorativa in un’attività adeguata.

In ogni attività adeguata; leggera, manuale e di semplice esecuzione

40% come riduzione del rendimento documentabile dal punto di vista psichiatrico

dal 3.08.2012 (visita Dott. Med. __________) al 18.11.2015. Dal 19.11.2015 e

(data della mia prima visita) 50% come riduzione del rendimento in ogni

attività adeguata.

Una rivalutazione è proponibile dopo ulteriori due anni di

terapia a partire dalla presente perizia. (…)” (Doc. XXXIII/1, pag. 22-27)

Dal punto di vista

somatico, nell’esaustiva e approfondita perizia giudiziaria 7 febbraio 2016 il

dr. __________ – il quale fra l’altro ha tenuto conto anche della

documentazione medica trasmessa pendente causa dall’assicurato - ha concluso

che lo stato attuale è rimasto analogo a quello riscontrato nel 2012, motivo

per cui “… posso anche riconfermare che, per quanto riguarda la capacità

lavorativa in attività adatta allo stato di salute, come pure nell’ultimo

lavoro espletato come operatore presso la ditta __________ il signor RI 1, va

ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9

ore, con rendimento massimo del 100%. Anche come casalingo sussiste una

capacità lavorativa del 100 % dal 13.6.2011.” (doc. XXVIII, pag. 21).

Ritenuto dunque che l’unico

danno alla salute è costituito dalla patologia psichiatrica, la perita ha

concluso che l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 40% in attività

adeguate dal 3 agosto 2012 (visita Dott. Med. __________) al 18 novembre 2015 e

del 50% dal 19 novembre 2015 (data della prima visita peritale).

Con osservazioni 20 aprile

2016 l’assicurato sostiene che sulla base della succitata perizia giudiziaria

gli sia riconosciuta un’invalidità del 40% con conseguente erogazione di un

quarto di rendita dal 13 marzo 2012 – quindi con decorrenza del termine di

attesa dal 13 marzo 2011, giorno dell’incidente stradale – e

un’invalidità del 50% dal 19 novembre 2015 con diritto ad una mezza rendita

(XXXIX).

Nelle osservazioni 25

aprile 2016 l’Ufficio AI, tenuto conto delle incapacità lavorative psichiche

attestate dalla dr.ssa __________, ha chiesto che:

" (…)

Siccome la decisione impugnata del 16 giugno 2014 si è limitata,

sulla base della valutazione medica allora attuata, a ritenere non adempiuta la

condizione dell’inabilità lavorativa al 40% ininterrotta per almeno un anno

come da art. 28 LAI, lo scrivente Ufficio reputa opportuno, alla luce delle

conclusioni peritali osservate e della presenza di competenze residue in misura

parziale, chiedere il ritorno degli atti all’amministrazione per esame delle

misure attuabili da parte del Servizio integrazione professionale.

Ulteriormente, l’amministrazione dovrà definire il grado

d’invalidità causato dal danno alla salute.” (Doc. XLI)

Ora, va rilevato che, come

osservato dalla perita giudiziaria, “… l’incidente del 13 marzo 2011 è stato

un evento scatenante la successiva patologia psichiatrica … “ (risposta

alla domanda nr. 7 del ricorrente). Tuttavia, la perita stessa ha fatto

riferimento al rapporto 9 agosto 2012 del dr. __________ il quale, come visto,

aveva indicato il 9 gennaio 2012 quale inizio dell’incapacità lavorativa

precisando che “… tale data è un punto di riferimento teorico in quanto egli

non è mai stato visto da un collega psichiatra prima del mese di giugno (recte:

maggio, vedi perizia della dr.ssa __________; n.d.r.) di quest'anno.

Pertanto si può asserire che a partire dal 09.01.2012 la sindrome algica e

quella depressiva hanno una valenza di malattia psichiatrica che incide sulla

sua capacità lavorativa in modo duraturo” (doc. 16/6, inc. cassa malati).

Inoltre va fatto presente che il 18 giugno 2012 l’assicurato è stato dal suo

attuale psichiatra curante (cfr. rapporto del 21 giugno 2012 in doc. AI 15/5).

Pertanto, prima dell’agosto 2012 era stata accertata una problematica

psichiatrica.

Per i succitati motivi,

questo TCA ritiene di far decorrere dal 9 gennaio 2012 l’inabilità lavorativa

del 40%, con susseguente peggioramento al 50% dal 19 novembre 2015, data della

prima visita effettuata dalla perita giudiziaria.

Ne consegue il rinvio

degli atti all’Ufficio AI, così come postulato nelle succitate osservazioni del

25 aprile 2016.

Visto quanto sopra, in

accoglimento ai sensi dei considerandi del ricorso, la decisione contestata

dev’essere annullata.

2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 1’000.--, sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ È

accertato che RI 1 presenta un’inabilità lavorativa in qualsiasi attività nella

misura del 40% dal 9 gennaio 2012 e del 50% dal 19 novembre 2015 conformemente

al consid. 2.6.

§§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.6.

2. Le spese per fr. 1'000.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.--

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti