32.2014.111
Assicurato affetto da sindrome somatoforme. Perizia giudiziaria svolta secondo i nuovi parametri giurisprudenziali per definire come invalidante la citata sindrome. Riconosciuto un danno alla salute p
11 maggio 2016Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.111
BS/sc
Lugano
11 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 giugno 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1968, già attivo
quale operario tornitore, nel mese di giugno 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente
della circolazione occorsogli il 13 marzo 2011 (doc. AI 1).
L’Ufficio AI ha dapprima
raccolto la documentazione medica dall’__________ e dalla Cassa malati __________
(agente quale assicuratore per la perdita di guadagno per malattia), da
quest’ultima in particolare la perizia reumatologica 14 maggio 2012 del dr. __________
(doc. AI 15-7) ed i referti peritali d’ordine psichiatrico del 9 maggio 2012
della dr.ssa __________ (doc. AI 15-11) e del 5 agosto 2012 del dr. __________
(doc. Cassa malati 163). In seguito, sulla base del rapporto finale 21 maggio
2012 del dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico regionale
dell’AI), l’amministrazione ha ordinato una perizia psichiatrica al CPAS
(Centro peritale delle assicurazioni sociali), la cui esecuzione è stata
affidata alla dr.ssa __________ che ha rassegnato un rapporto datato 22 ottobre
2013 (doc. AI 84). Richiesto a quest’ultima un complemento rassegnato il 6
dicembre 2013 (doc. AI 90), con rapporto 21 gennaio 2014 il SMR, distanziandosi
dalle risultanze peritali, ha in sostanza ritenuto che l’assicurato non
presenta un’affezione (psichica) invalidante (doc. AI 93).
Di conseguenza, con
decisione 16 giugno 2014 (preavvisata il 13 febbraio 2013) l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
Esito degli accertamenti:
dall'esaustiva documentazione acquisita all'incarto in fase
d'istruttoria, il Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) ha potuto oggettivare
Fatti
i seguenti periodi d'incapacità lavorativa:
100% dal 13.03.2011
50% dal 04.04.2011
0% dal 06.06.2011
100% dal 13.07.2011
0% dal 15.07.2011
100% dal 26.07.2011
0% dal 08.08.2011
100% dal 10.08.2011
0% dal 09.01.2012
In seguito al 100% dal 22.08.2012 al 20.10.2012 per ricovero
presso la Clinica __________.
Le patologie di tipo psichiatrico non sono tuttavia medicalmente
oggettivabili e pertanto non giustificano un'incapacità lavorativa.
L'assicurato è quindi ritenuto abile al lavoro in misura totale
con conseguente capacità di guadagno residua completa.
Visto e considerato che l'assicurato non ha dunque presentato un
periodo interrotto di un anno almeno con inabilità del 40% (art. 28 LAI),
prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate.
Ritenuto inoltre che è ritenuto nuovamente abile al lavoro, non si
entra nel merito della valutazione di provvedimenti di reintegrazione professionale.
Osservazioni al progetto di decisione del 13 febbraio 2014:
A seguito delle osservazioni al progetto di decisione presentate
in data 13 febbraio 2014 e la relativa documentazione di supporto, il tutto è
stato sottoposto al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) per una presa di
posizione. Dopo valutazione, il SMR ha confermato che su tali presupposti, non
vengono portati elementi medici oggettivi che ci portano a riconsiderare lo
stato di salute dell'assicurato in oggetto." (doc. AI 135/15-16)
1.2. Contro la succitata decisione
l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso,
postulando il riconoscimento di un quarto di rendita dal 13 marzo 2012. In sostanza egli contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, ritenendo
data un’incapacità lavorativa di almeno il 40%. Delle singole motivazioni verrà
detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.3. Con la risposta
di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del ricorso, confermando le propria
valutazione medica.
1.4. Il 23 ottobre
2014 l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica (VIII). Su
richiesta del TCA, con osservazioni 7 novembre 2014 l’Ufficio AI ha preso
posizione in merito a quanto sopra (X).
1.5. Con decreto 18
settembre 2015 il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________
(XVIII).
Su richiesta
della perita, con decreto 28 gennaio 2016 il Vicepresidente del TCA ha anche
ordinato una valutazione peritale reumatologica affidata al dr. __________ (XXVII),
il quale ha rassegnato il 7 febbraio 2016 il relativo rapporto (XXVII) che è
stato in seguito inviato dal Tribunale alla dr.ssa __________ per sua
competenza (XXXII).
In data 23
marzo 2016 la succitata psichiatra ha prodotto il rapporto peritale (XXXIII),
che è stato inviato alle parti per osservazioni (XXXIV).
La presa di
posizione dell’assicurato è del 20 aprile 2016 (XL), quella dell’Ufficio AI è
del 25 aprile 2016 (XLI). Infine, il 2 maggio 2016 l’insorgente ha inoltrato un
altro scritto (XLIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
Considerandi
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3
Nel caso in esame, dal punto
di vista reumatologico l’assicurato è stato peritato, per conto della cassa
malati, dal dr. __________. Con referto 11 maggio 2012 lo specialista, svolta
la consueta anamnesi, la raccolta dei dati oggettivi e soggettivi, ha
diagnosticato:
" (…)
Sindrome algica generalizzata
aspecifica.
Decondizionamento muscolare.
Minime alterazioni degenerative
della colonna cervicale (protrusioni discali multisegmentali in canale spinale
cervicale tendenzialmente ristretto).
Minime alterazioni degenerative
della colonna lombare (protrusione discale mediana con condrosi L5/S1, spondilosi
anteriori plurisegmentali). (…)"
(doc. AI 15/12)
Egli ha poi proceduto alla
valutazione e discussione, concludendo che “… dal lato strettamente reumatologico,
l’assicurato può continuare a lavorare nella misura totale nella sua ultima
attività professionale di operaio, per cui un cambio di professione non è
indicato “ (doc. AI 15-29), qualificando come ottima la prognosi e
consigliando una valutazione psichiatrica.
La Cassa malati ha
pertanto disposto una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________. Nel
rapporto 9 maggio 2012, diagnosticata una sindrome da dolore somatoforme (ICD
10.
F45.4) e dopo aver proceduto alla valutazione dei dati raccolti, essa ha
concluso per un’inabilità lavorativa del 100% dall’infortunio (13 marzo 2011) (doc.
10, inc. cassa malati).
L’assicurato è stato
nuovamente peritato, sempre per conto dall’assicuratore contro le malattie, dal
punto di vista psichiatrico. Con rapporto 5 agosto 2012 il dr. __________,
diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado
medio (ICD 10 F 33.1) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F.45.4), distanziandosi dalla valutazione medico-teorica della dr.ssa __________, come pure da
quella dello psichiatra curante dr. __________ (il quale aveva sostenuto
un’inabilità lavorativa del 50%), ha concluso che:
" (…)
Complessivamente l'assicurato
presenta un’incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche dal 09.01.2012
nella misura del 40% come tuttora. Tale data è un punto di riferimento teorico
in quanto egli non è mai stato visto da un collega psichiatra prima del mese di
giugno di quest'anno. Pertanto si può asserire che a partire dal 09.01.2012 la
sindrome algica e quella depressiva hanno una valenza di malattia psichiatrica
che incide sulla sua capacità lavorativa in modo duraturo. (…)" (doc.
16/6, inc. cassa malati)
Ritenuta indicata una
rivalutazione peritale (necessaria in particolare per la valutazione dei
criteri di Foerster), con annotazioni 23 luglio 2013 il SMR ha dato mandato al
CPAS di svolgere una perizia psichiatrica (doc. AI 72).
Nel rapporto 22 ottobre
2013.
la dr.ssa __________ ha ritenuto l’assicurato affetto da reazione mista
ansioso-depressiva (ICD 10: F. 43.22) e da sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD 10 F.45.4). Confermando sostanzialmente la precedente valutazione del dr. __________,
ritenuti dati i criteri di Foerster, la perita ha concluso che “l’assicurato
presenta dunque una reazione mista ansioso-depressiva ed una sindrome
somatoforme da dolore persistente che comportano una IL che è pari al 40%,
inteso come riduzione del rendimento” (doc. AI 84).
Dopo aver chiesto delle
delucidazioni alla perita in merito alla valutazione dei criteri di Foerster
(scritto 13 novembre 2013; doc. AI 87), ricevuta risposta dalla stessa il 6
dicembre 2013 (doc. AI 90), nel rapporto finale 21 gennaio 2014 il SMR, a firma
del dr. __________ (specialista in medicina generale) e dr.ssa __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia), ha tuttavia concluso:
" (…)
La lettura della perizia
psichiatrica (un solo colloquio di durata non specificata) pone la diagnosi di
una sindrome da disadattamento, quindi una diagnosi non di particolare gravità
insorta successivamente allo sviluppo di un quadro somatoforme (in precedenza
nessun antecedente psichiatrico segnalato). I criteri di Foerster non appaiono
soddisfatti sia per quanto riguarda la presenza di una comorbidità psichiatrica
maggiore di particolare rilevanza, sia per gli altri aspetti già come segnalato
nella corrispondenza inviata alla perita dal SMR il 13.11.2013.
Anche lo psichiatra curante si era
espresso per una piena abilità dal dicembre 2012.
Dispositivo
Per questi motivi si ritiene che il
disturbo somatoforme non abbia le caratteristiche per essere considerato
invalidante a livello assicurativo, lo stesso vale per il disturbo da
disadattamento, diagnosi secondaria alla sindrome somatoforme." (doc. AI
93/3)
Con le osservazioni al
progetto di decisione, l’assicurato ha trasmesso diversa documentazione:
- il
certificato 18 marzo 2014 del suo psichiatra curante, dr. __________, il quale
ha segnatamente rilevato:
"
(…)
Vista
la persistenza dei suoi disturbi somatoformi è stato organizzato un ricovero
presso la Clinica __________ di __________ dove egli ha soggiornato dal 22.08.2012
al 20.10.2012 con la seguente diagnosi:
una
sindrome somatoforme da dolore persistente (1CD-10 GM F45.4) e un disturbo dell'adattamento (1CD-10 GM F43.2).
Malgrado
varie cure associate a dei farmaci antidepressivi e analgesici la sua situazione
non è migliorata.
Salvo
un lieve miglioramento che ha presentato durante il suo soggiorno presso la
Clinica __________, già all'epoca egli veniva dimesso con una terapia a base di
Saroten, Lyrica, Mydocalm e Dalmadorm.
Non
riuscendo a svolgere alcuna attività lavorativa egli perdeva il suo posto di
lavoro e vista la persistenza della sua sintomatologia dolorosa avevamo chiesto
un sostegno da parte dell'assicurazione aiutandolo ad inserirsi nell'ambito di
un programma di reinserimento professionale.
Come già
accennato, dopo la riacutizzazione della Sua sintomatologia dolorosa il
paziente presenta tuttora dei dolori nelle varie parti del corpo e si lamenta
di disturbi della concentrazione, stati d'ansia, irritabilità, importanti disturbi
del sonno.
Egli
presenta ancora lavorativa nella misura completa malgrado l'assunzione di una
serie di psicofarmaci e colloqui di sostegno.
Trovo
che il ricorso sia adeguato, vista la sua età relativamente giovane e visto che
da solo non è riuscito a reinserirsi nell'ambito lavorativo, credo che valga la
pena di aiutarlo nella realizzazione di tale obiettivo." (doc. AI 118/4-5)
- il certificato 16 aprile
2014 del dr. __________, medico curante:
"
(…)
Il
paziente continua a presentare una sintomatologia dolorosa poliarticolare e in
modo più spiccato a livello panvertebrale lamenta pure una sintomatologia
dolorosa in sede lombare con irradiazione all'arto inferiore destro con
parestesie al piede destro.
Il
paziente in considerazione di tale patologia assume Arthrotec 75 mg 2 volte una
pastiglia al giorno, Lyrica 50 mg 3 volte una pastiglia al giorno, Seroten Retard
una pastiglia alla sera, Stilnox una pastiglia alla sera Mydocalm 3 a volte una al giorno. Inoltre segue regolarmente delle Cure fisioterapiche.
Malgrado
questi trattamenti il paziente continua a rimanere molto sintomatico. Nel corso
degli ultimi tempi inoltre sono peggiorate le cefalee.
In
queste condizioni il paziente deve essere considerato inabile al lavoro in misura
completa. "
- il
rapporto 6 maggio 2014 del dr. __________, il quale ha proceduto ad un
aggiornamento della situazione reumatologica, rilevando:
"
(…)
Si
tratta quindi di un'evoluzione cronica, di dolori persistenti e resistenti a tutte
le terapie fino a qui instaurate nell'ambito di un quadro di reumatismo delle
parti molli a carattere fibromialgico, con un'emisindrome dolorosa prevalentemente
sul lato destro. Il tutto dev'essere inquadrato come per altro è già stato
fatto in ambito psichiatrico, con valutazioni da parte del Dr. __________, che nella
sua ultima lettera del 18.03.2014 in mio possesso, diagnostica una sindrome
somatoforme da dolore persistente ed un disturbo dell'adattamento.
Per
quanto riguarda le proposte terapeutiche, queste sono limitate, visto e
considerato la non risposta alle terapie fino a qui instaurate.
Dal
punto di vista assicurativo, non vi sono modifiche rispetto alle mie
valutazioni antecedenti.
Dal
punto di vista reumatologico non possiamo ritenere essere presente un'incapacità
professionale." (doc. AI 121/3)
Con annotazioni 2 giugno
2014 i dr. __________ e __________, esaminata la succitata documentazione,
hanno ritenuto che la stessa “… non porta elementi medici che possano
mettere in discussione le conclusioni del rapporto SMR del 21.01.2014 “
(doc. AI 124).
Non riscontrando, in
conclusione, alcuna affezione invalidante, né reumatologica né psichiatrica,
con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita.
Con il presente ricorso
l’assicurato contesta la conclusione a cui è giunta l’amministrazione, in
particolare riguardo all’assenza di una patologia psichiatrica invalidante,
causante, a suo dire, almeno un’incapacità lavorativa del 40%.
Viste le divergenze in
merito alla valutazione psichiatrica, tenuto anche conto della modifica della
giurisprudenza in merito alla sindrome da dolore somatoforme (cfr. consid. 2.5),
questo TCA ha dato mandato alla dr.ssa __________ di esperire una perizia
psichiatrica.
2.4. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In
caso di perizia medico giudiziaria, il giudice – di principio – non si scosta,
senza ragioni imperative, dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata
fattispecie (STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 consid. 7.2 e 8C_103/2008 del 7
gennaio 2009 consid. 9, entrambe con riferimenti).
Ragioni
che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa, pag.
352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario –contrariamente al
perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un’altra veste – ha
uno statuto speciale nel senso ch’egli esercita, in virtù del mandato
giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice
penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (STFA U 288/99 del
15 gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia
amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia
giudiziaria (STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a:
"Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines
Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr
beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre
2010, consid. 2)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
Con recente sentenza
pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza
relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi
dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una
procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle
circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare
la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere
sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata
abbandonata.
2.6. Con rapporto 23 marzo 2016 la
dr.ssa __________ ha valutato l’aspetto psichiatrico dell’assicurato sulla base
della documentazione medica (quella già presente nell’inserto e quella raccolta
dalla perita stessa), della dettagliata anamnesi, delle telefonate avute con lo
psichiatra ed il medico curanti, tenendo inoltre conto dei dati soggettivi ed
oggettivi per diagnosticare, quali patologie invalidanti, una sindrome
depressiva persistente, attuale episodio di grado medio (ICD F 33.11) ed una
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4), nonché tratti
narcisistici di personalità (IDC 10 F69) senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa.
Essa ha poi proceduto alla
discussione dei succitati dati e valutato come segue le conseguenze sulla
capacità lavorativa:
" (…)
L’esame peritale indica la presenza di una patologia psichiatrica
con conseguenze sulla capacità lavorativa. In particolare concordo con le valutazioni
del Dott. Med. __________ e della Dott. Med. __________ di un’inabilità medico
teorica al 40% sotto forma di calo del rendimento per ogni attività adeguata
leggera, manuale e di semplice esecuzione documentabile a partire dalla perizia
__________ (visita medica del 3.08.2012) fino alla perizia __________ e in
seguito fino alla mia prima visita. L’esame da me eseguito ha dimostrato un
leggero peggioramento del quadro psichico complessivo, particolarmente di
quello depressivo, con un incremento dell’incapacità medico teorica al 50% per
caso del rendimento in ogni attività adeguata, documentabile dalla mia prima
visita il 19.11.2015 e continua. La prognosi sulla base del decorso non è
buona, ciò non di meno poiché una cura psichiatrica continua è attualmente
instaurata con sufficiente alleanza terapeutica, una rivalutazione della
situazione è proponibile dopo un ulteriore periodo di cura di due anni. (…)”
(doc. XXXIII/1, pag. 22)
Va fatto presente che la
dr.ssa __________ ha svolto l’incarico peritale tenendo conto della nuova
giurisprudenza del TF in merito alle sindromi somatoformi (cfr. consid. 2.5),
rispondendo in particolare al catalogo di domande secondo la lettera circolare
AI nr. 338 del 9 settembre 2015 riguardo agli indicatori standard ivi contenuti
(danno alla salute, contesto sociale, diagnosi, cura e rinserimento, coerenza e
capacità lavorativa), più precisamente:
" (…)
I. Danno alla salute
1. Forma e gravità dei riscontri oggettivi.
Vedi punto 6.
2. Constatazioni
relative alle manifestazioni concrete del danno alla salute.
Le menomazioni
riscontrabili sono rappresentate dalla sintomatologia algica diffusa, dal calo
del tono dell’umore; dal rallentamento psicomotorio con riduzione delle prestazioni
cognitive dovuta anche allo stato d'ansia, angoscia e irritabilità; dalla faticabilità,
dal calo della motivazione, della progettualità e della speranza nel futuro.
Le limitazioni riguardano
il rendimento in tutti gli aspetti della vita dunque l'esecuzione di compiti,
la caricabilità, la tolleranza allo stress, le relazioni interpersonali e la
mobilità.
3. Distinzione
tra le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute in questione e le
conseguenze (dirette) di fattori non assicurati (motivi estranei all'invalidità
quali ad es. disoccupazione, difficoltà economiche, competenze linguistiche
carenti, età, basso livello di istruzione o fattori socio-culturali.
Nel corso della perizia non si
sono riscontrati aspetti rilevanti relativi a fattori non inerenti direttamente
alla malattia.
4. Presa in
considerazione di motivi di esclusione quali l'esagerazione dei sintomi e
fenomeni simili nonché della loro entità.
Nessun elemento significativo in
questo senso rilevato nell’incarto, nella storia clinica e in corso di perizia.
5. Nel caso
delle tossicomanie, occorre valutare se la sindrome da dipendenza è riconducibile
a un disturbo pregresso con un elevato valore patologico.
NON CONCERNE, il p. non ha problemi
di abuso di sostanze psicoattive.
6. La
sindrome da dipendenza ha causato un disturbo alla salute irreversibile?
NON CONCERNE, vedi sopra.
7. Valutazione
approfondita del profilo attuale e dell'evoluzione nel tempo della personalità
dell'assicurato.
Vedi Discussione.
8. Indicazioni
dettagliate in merito ai disturbi e alle risorse personali esistenti.
Vedi discussione, il p. come già
sottolineato possiede facoltà di mentalizzazione ridotte e dunque ridotte
possibilità nella pratica di far fronte e superare i propri disturbi.
Il. Contesto sociale
1. Anamnesi
conforme alle linee guida da parte di tutti i periti coinvolti.
Criterio assolto.
2. Descrizione dettagliata della vita quotidiana e del contesto
sociale dell'assicurato.
Vedi punti 4 e 5.
3. Valutazione dei documenti di natura non medica (ad es.
esercitazioni al lavoro, accertamenti effettuati nell'economia domestica).
Non ho rilevato elementi significativi a questo livello.
4. Indicazioni particolareggiate sui problemi sociali che
provocano direttamente conseguenze funzionali negative, come ad es.
disoccupazione o altre situazioni difficili.
Il p. precedentemente all'inizio della sua attuale storia di
malattia, presentava una situazione sociale e familiare sufficientemente buona.
5. Elenco dettagliato delle risorse personali esistenti e che
possono essere mobilitate (ad es. sostegno da parte della rete sociale esistente,
capacità comunicative, motivazione aderenza alla terapia ecc.).
La moglie e i figli rappresentano un'importante fonte di
sostegno e motivazione per il p. che anche in una fase precedente la patologia
conclamata non coltivava altri interessi al di fuori di famiglia e lavoro. La
possibilità di coinvolgere i familiari nel piano di cura del p. potrebbe
entrare in linea di conto nel proseguo della terapia.
Ill. Diagnosi
1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Sindrome Depressiva Persistente, attuale episodio di grado
medio (ICD 10 F33.11) / Sindrome Somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F
45.4).
2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Diagnosi somatiche / Tratti narcisistici di personalità (ICD 10
F69).
3. Interazione tra le diagnosi:
esame approfondito e motivato delle interazioni tra le diverse
diagnosi sotto il profilo delle conseguenze funzionali. Di questo aspetto
occorre tenere conto in sede di valutazione consensuale.
Criterio assolto, vedi discussione.
IV. Cura e reinserimento
1. La terapia adottata finora è stata applicata a regola d'arte
(tipologia ed entità delle terapia, intensità o dosaggi necessari)?
Come già sottolineato in perizia, a terapia psichiatrica è
stata introdotta tardivamente a quadro clinico già florido, persistente e
cristallizzato da molti mesi.
Questo aspetto è confermato a più riprese nella documentazione
medica contenuta nell'incarto (vedi anche punto 2, Riassunto degli atti ). La
modalità di segnalazione allo psichiatra, alla chiusura delle prestazioni __________
ha influenzato negativamente la possibilità di costruzione di un 'alleanza
terapeutica sufficientemente buona, essendo vissuta dai p. invece che come un sostegno
e una cura, come una squalifica o un giudizio negativo nei suoi confronti in
quanto “matto” o simulante. La terapia psicologicamente accettabile per il p.
fino a poco tempo fa è stata esclusivamente quella somatica con analgesici e
fisioterapia (massaggi). Il rapporto terapeutico con lo psichiatra curante è
peraltro migliorato con ii tempo come pure il rapporto di fiducia con il medico
di famiglia. La continuazione di una presa in carico interdisciplinare volta
idealmente alla mobilizzazione e attivazione delle risorse residue è
auspicabile.
ln particolare mi riferisco qui sia al possibile graduale
inserimento in una struttura intermedia come p. es.: un laboratorio
protetto come pure alla prescrizione progressiva di una fisioterapia attivante
nel senso proposto dal perito reumatologo.
Questi interventi vanno nella direzione di aiutare il p. ad
uscire dallo stato di regressione impotente e ineluttabile nel quale si trova
da tempo. La psicoterapia in senso stretto per le risorse e le difficoltà del
p. non sembra essere praticabile se non in senso supportivo. La farmacoterapia
ha risentito e risente tuttora di fenomeni di intolleranza probabilmente almeno
in parte spiegabili dal disturbo psicosomatico e dunque la prescrizione è
adeguata alle possibilità reali date dalla clinica. Un potenziamento del farmaco
antidepressivo potrebbe entrare in linea di conto teorico se sopportato dal p.
in concomitanza con il miglioramento avvenuto del rapporto di fiducia con i
medici curanti. Anche una riduzione della prescrizione di analgesici e antinfiammatori
(con le loro note conseguenze sulla salute a lungo termine) in favore di altre
classi di farmaci più indicate (Lyrica) cosi come prospettato dal medico di famiglia,
appare provvedimento adeguato.
2. Indicazioni
esaustive sullo spirito di collaborazione dimostrato dall'assicurato dal grado
di motivazione.
L'attitudine del p. a questo livello corrisponde a quanto
esigibile per la sua patologia.
3. Asserzioni motivate sulle opzioni terapeutiche rimanenti, indipendentemente
dal grado di motivazione.
Accanto alle misure terapeutiche fin qui intraprese, un
programma terapeutico/riabilitativo introdotto gradualmente (a partire per
esempio da un inserimento in un laboratorio protetto) e coordinato dallo
psichiatra curante potrebbe entrare in linea di conto nel proseguimento della
presa in carico.
4. Affermazioni dettagliate sullo spirito di cooperazione
dimostrato dall'assicurato durante i tentativi (autonomi) di reinserimento non
andati a buon fine.
Non concerne, tentativi di reinserimento fin qui non hanno
potuto essere messi in atto.
5. l problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al
quadro clinico stesso?
Sì
6. In che misura?
Completamente.
7. Affermazioni motivate sull'esigibilità delle misure di
reinserimento.
Tenuto conto di quanto osservato, la possibilità concreta di
introdurre misure terapeutiche e/o riabilitative ulteriori sul piano teorico,
deve essere valutata dallo psichiatra curante. Una rivalutazione a questo
livello è proponibile dopo un periodo di cura di circa due anni dalla presente
perizia. La continuazione della costante cura psichiatrica in quanto tale è
d'altra parte esigibile.
V. Coerenza
1. Valutazione approfondita e critica delle discrepanze tra i
sintomi descritti e il comportamento mostrato durante la visita, anche alla
luce delle osservazioni dei periti delle diverse specialità mediche, e della
coerenza della documentazione disponibile e delle attività quotidiane.
L'esame peritale non ha dimostrato particolari discrepanze, salvo
quanto già sottolineato rispetto alla valutazione sulla presa in carico
psichiatrica della Dott. Med. __________ nella sua perizia. Quanto da lei
riportato rispetto alla telefonata con il Dott. Med. __________ è discordante
con la documentazione agli atti prodotta dallo psichiatra
curante.
2. Esame particolareggiato e critico delle ripercussioni
dell'incapacità al lavoro fatta valere su tutti gli ambiti di vita paragonabili
professione/attività remunerativa, economia domestica, tempo libero, attività
sociali).
La patologia psichiatrica limita il p. in tutti gli ambiti della
sua vita in modo importante sebbene siano presenti tuttora competenze in misura
parziale (medico teorica per la CL, capacità genitoriale, capacità di mantenere
qualche attività quotidiana come le passeggiate e qualche contatto sociale
sebbene ridotto come con
il conoscente che incontra talvolta durante le uscite).
3. Paragone dettagliato con il livello di attività precedente al
danno alla salute.
Riduzione di tutti gli aspetti del funzionamento personale.
4. Valutare in maniera esaustiva e critica se l'assicurato
ricorre a opzioni terapeutiche e le trascura.
Il p. aderisce alla terapia in modo corrispondente alla
patologia di cui è portatore e alle risorse che possiede.
5. Valutazione se l'incapacità di aderire alla terapia sia
dovuta a una malattia.
Non concerne. (…)”
VI. Capacità lavorativa
1. La capacità lavorativa nell’attività svolta finora (inclusa
la sua evoluzione nel tempo).
2. Capacità lavorativa in un’attività adeguata.
In ogni attività adeguata; leggera, manuale e di semplice esecuzione
40% come riduzione del rendimento documentabile dal punto di vista psichiatrico
dal 3.08.2012 (visita Dott. Med. __________) al 18.11.2015. Dal 19.11.2015 e
(data della mia prima visita) 50% come riduzione del rendimento in ogni
attività adeguata.
Una rivalutazione è proponibile dopo ulteriori due anni di
terapia a partire dalla presente perizia. (…)” (Doc. XXXIII/1, pag. 22-27)
Dal punto di vista
somatico, nell’esaustiva e approfondita perizia giudiziaria 7 febbraio 2016 il
dr. __________ – il quale fra l’altro ha tenuto conto anche della
documentazione medica trasmessa pendente causa dall’assicurato - ha concluso
che lo stato attuale è rimasto analogo a quello riscontrato nel 2012, motivo
per cui “… posso anche riconfermare che, per quanto riguarda la capacità
lavorativa in attività adatta allo stato di salute, come pure nell’ultimo
lavoro espletato come operatore presso la ditta __________ il signor RI 1, va
ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9
ore, con rendimento massimo del 100%. Anche come casalingo sussiste una
capacità lavorativa del 100 % dal 13.6.2011.” (doc. XXVIII, pag. 21).
Ritenuto dunque che l’unico
danno alla salute è costituito dalla patologia psichiatrica, la perita ha
concluso che l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 40% in attività
adeguate dal 3 agosto 2012 (visita Dott. Med. __________) al 18 novembre 2015 e
del 50% dal 19 novembre 2015 (data della prima visita peritale).
Con osservazioni 20 aprile
2016 l’assicurato sostiene che sulla base della succitata perizia giudiziaria
gli sia riconosciuta un’invalidità del 40% con conseguente erogazione di un
quarto di rendita dal 13 marzo 2012 – quindi con decorrenza del termine di
attesa dal 13 marzo 2011, giorno dell’incidente stradale – e
un’invalidità del 50% dal 19 novembre 2015 con diritto ad una mezza rendita
(XXXIX).
Nelle osservazioni 25
aprile 2016 l’Ufficio AI, tenuto conto delle incapacità lavorative psichiche
attestate dalla dr.ssa __________, ha chiesto che:
" (…)
Siccome la decisione impugnata del 16 giugno 2014 si è limitata,
sulla base della valutazione medica allora attuata, a ritenere non adempiuta la
condizione dell’inabilità lavorativa al 40% ininterrotta per almeno un anno
come da art. 28 LAI, lo scrivente Ufficio reputa opportuno, alla luce delle
conclusioni peritali osservate e della presenza di competenze residue in misura
parziale, chiedere il ritorno degli atti all’amministrazione per esame delle
misure attuabili da parte del Servizio integrazione professionale.
Ulteriormente, l’amministrazione dovrà definire il grado
d’invalidità causato dal danno alla salute.” (Doc. XLI)
Ora, va rilevato che, come
osservato dalla perita giudiziaria, “… l’incidente del 13 marzo 2011 è stato
un evento scatenante la successiva patologia psichiatrica … “ (risposta
alla domanda nr. 7 del ricorrente). Tuttavia, la perita stessa ha fatto
riferimento al rapporto 9 agosto 2012 del dr. __________ il quale, come visto,
aveva indicato il 9 gennaio 2012 quale inizio dell’incapacità lavorativa
precisando che “… tale data è un punto di riferimento teorico in quanto egli
non è mai stato visto da un collega psichiatra prima del mese di giugno (recte:
maggio, vedi perizia della dr.ssa __________; n.d.r.) di quest'anno.
Pertanto si può asserire che a partire dal 09.01.2012 la sindrome algica e
quella depressiva hanno una valenza di malattia psichiatrica che incide sulla
sua capacità lavorativa in modo duraturo” (doc. 16/6, inc. cassa malati).
Inoltre va fatto presente che il 18 giugno 2012 l’assicurato è stato dal suo
attuale psichiatra curante (cfr. rapporto del 21 giugno 2012 in doc. AI 15/5).
Pertanto, prima dell’agosto 2012 era stata accertata una problematica
psichiatrica.
Per i succitati motivi,
questo TCA ritiene di far decorrere dal 9 gennaio 2012 l’inabilità lavorativa
del 40%, con susseguente peggioramento al 50% dal 19 novembre 2015, data della
prima visita effettuata dalla perita giudiziaria.
Ne consegue il rinvio
degli atti all’Ufficio AI, così come postulato nelle succitate osservazioni del
25 aprile 2016.
Visto quanto sopra, in
accoglimento ai sensi dei considerandi del ricorso, la decisione contestata
dev’essere annullata.
2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 1’000.--, sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ È
accertato che RI 1 presenta un’inabilità lavorativa in qualsiasi attività nella
misura del 40% dal 9 gennaio 2012 e del 50% dal 19 novembre 2015 conformemente
al consid. 2.6.
§§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.6.
2. Le spese per fr. 1'000.--
sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.--
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti