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Decisione

32.2014.112

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24 novembre 2014Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VIII e IX sono

stati inviati alle parti per osservazioni (doc. X).

1.18. L’avv. Sciuchetti, in data 17

novembre 2014, e l’UAI, il 18 novembre 2014, non hanno formulato osservazioni

(doc. XI, XII).

Il doc. XI è stato inviato

per conoscenza all’UAI (doc. XIII), mentre il doc. XII è stato trasmesso,

sempre per conoscenza, al legale dell’assicurato (doc. XIV).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di

rendita AI dal 1° luglio 2010.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2

Nella presente fattispecie

l’assicurato presenta una limitazione della capacità lavorativa nello

svolgimento di attività adeguate del 20% per motivi psichici e del 20% per

motivi oftalmologici, come stabilito nella perizia pluridisciplinare del SAM e

nei successivi accertamenti svolti da questa Corte (cfr. sentenza 32.2012.187

del 20 giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato).

A proposito della

valutazione globale delle patologie, va ricordato che secondo l’Alta Corte, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7

settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa

era stato fatto.

In una sentenza I 514/06 del 25

maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale

federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità

lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una

perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete

del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In una sentenza

32.2011.236

del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto

da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha,

ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di

assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di

incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da

una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In quell’occasione, a

fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la

patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e

vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra

perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha

provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento

che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla luce delle risultanze

della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito

psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, questo

Tribunale con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato

che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di

principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha

concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per

i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in

psichiatria.

In una sentenza

9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la

valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata

per via di circolazione.

In una sentenza

9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio

di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle

percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e

fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.

Secondo l’Alta Corte, il

TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM

sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare

autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità

del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico.

La questione è stata

affrontata e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel corso della quale

il perito neurologo e quello reumatologo, dopo discussione, hanno nuovamente

ribadito i motivi per cui ritengono che i due gradi di inabilità siano, seppure

in misura estremamente ridotta, cumulabili ed hanno concluso che da un profilo

medico questa cumulabilità sia ragionevol-mente fissabile tra il 5 e il 10%. Le

parti sono quindi giunte ad una soluzione transattiva della vertenza (cfr.

decreto di stralcio, inc. 32.2014.116).

2.3

Con la sentenza 32.2012.187

del 20 giugno 2013 il TCA ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per un

approfondimento a livello medico peritale tra tutti i consulenti del SAM che

hanno avuto modo di visitare il ricorrente, inteso a delucidare l’incidenza

rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati in ambito oftalmologico

e psichiatrico, sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurato.

In data 19 novembre 2013 i

periti del SAM Dr.ssa __________ e il Dr. __________, hanno risposto in questi

termini al Dr. __________ del SMR, sulla questione dell’incidenza rispettiva

dei gradi di incapacità lavorativa:

" Caro

collega,

abbiamo discusso collegialmente il caso del signor __________ e

siamo giunti alla conclusione che l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80%

in attività adatte. La diminuzione del rendimento del 20% permette di tener

conto sia della diminuzione del rendimento a livello psichiatrico, sia a

livello oftalmologico. Come già ribadito

precedentemente, facciamo notare che i disturbi oculari hanno un

influsso sulla psiche e che i disturbi di concentrazione di cui si lamenta l’A.

sono dovuti sia allo stato ansioso, sia ai problemi oculari.

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione

plenaria tra i medici periti del SAM e tra il Dr. med. __________ e il Dr. med.

__________ in data 19.11.2013 alle ore 8:30."

(doc. AI 129-1).

Con scritto del 23 ottobre

2014.

il TCA ha interpellato la Dr.ssa Francesca El Shater, in merito alle

modalità della discussione globale (doc. VIII):

" Gentile

Dr.ssa El Shater,

lo scrivente Tribunale è chiamato a dirimere la vertenza che vede

opposto il signor Hermann Berger, che è stato sottoposto a valutazione da parte

del SAM nel 2009 (in ambito LAINF) e nel 2012, all’Ufficio AI.

Con la sentenza 32.2012.187 del 20 giugno 2013 il TCA aveva

rinviato gli atti all’Ufficio AI per un approfondimento a livello medico

peritale tra tutti i consulenti del SAM che hanno avuto modo di visitare il

ricorrente, inteso a delucidare l’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità

lavorativa attestati in ambito oftalmologico e psichiatrico, sulla capacità

lavorativa residua globale dell’assicurato.

Con scritto del 19 novembre 2013 firmato da lei e dal Dr. Biaggi,

avete risposto in questi termini al Dr. Erba del SMR, sulla questione

dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa:

“ Caro collega,

abbiamo discusso collegialmente il

caso del signor H. Berger e siamo giunti alla conclusione che l'A. presenta una

capacità lavorativa dell'80% in attività adatte. La diminuzione del rendimento

del 20% permette di tener conto sia della diminuzione del rendimento a livello

psichiatrico, sia a livello oftalmologico. Come già ribadito precedentemente,

facciamo notare che i disturbi oculari hanno un influsso sulla psiche e che i

disturbi di concentrazione di cui si lamenta l’A. sono dovuti sia allo stato

ansioso, sia ai problemi oculari.

Le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM e tra

il Dr. med. O. Bernasconi e il Dr. med. G. Latella

in data 19.11.2013 alle ore 8:30.”

Visto quanto sopra, la invito a descriverci nel dettaglio:

1) Come

avviene la discussione globale tra periti, in particolare secondo quali

modalità, in quale luogo e alla presenza di quali persone. Voglia per cortesia

precisare a cosa corrisponde l’orario indicato (8:30)?

2) Per

quale ragione le firme sul documento del 19 novembre 2013 del Dr. Bernasconi e

del Dr. Latella sono antecedenti la discussione plenaria ? Come sono

considerate queste prese di posizione al momento della discussione globale ?”

(doc. VIII).

La Dr.ssa El Shater ha

fornito le seguenti risposte:

" Egregio Avvocato,

volentieri rispondiamo alle domande poste:

1.

Il giorno 19.11.2013 abbiamo organizzato la conferenza telefonica fra

il Dr. med. O. Bernasconi, Dr. med. G. Latella e il perito SAM Dr. med. G.

Biaggi. I vari medici sono rimasti sul loro posto di lavoro e si è discusso il

caso telefonicamente. Con l'orario delle 8:30 s'indica l'inizio della

conferenza telefonica.

2.

La lettera inviata al Dr. med. D. Erba è stata sottoposta

all'attenzione del Dr. med. O. Bernasconi e Dr. med. G. Latella. I due

consulenti hanno confermato il contenuto della lettera l’8.11.2013 (Dr. med. O.

Bernasconi) e il 25.9.2013 (Dr. med. G. Latella). I sopraccitati consulenti

hanno confermato le conclusioni della lettera nel corso della sopraccitata

conferenza telefonica.

La lettera è poi stata

inviata il 19.11.2013 al Dr. med. Erba con la frase “Le conclusioni peritali…

in data 19.11.2013 alle ore 8.30”. (doc. IX).

Nella

presente fattispecie, il TCA ha preso atto che una discussione plenaria fra

gli esperti è effettivamente avvenuta il 19 novembre 2013 alle ore 8.30 tramite

conferenza telefonica.

Questa conferenza ha avuto

luogo dopo che in data 25 settembre 2013 il Dr. Latella (cfr. scritto doc. AI

129-2) e in data 8 novembre 2013 il Dr. Bernasconi (cfr. scritto doc. AI 129-3)

avevano già confermato di concordare con le conclusioni circa la questione

dell’incidenza rispettiva dei gradi d’incapacità lavorativa (cfr. doc. AI

129-1, risposta dell’UAI del 25 settembre 2014, doc. IV e risposta del SAM ai

quesiti del TCA, doc. VIII, IX).

In simili condizioni questo

Tribunale non ha motivi per non ritenere che l’incapacità lavorativa del 20% tiene

conto sia della diminuzione del rendimento a livello psichiatrico, sia a

livello oftalmologico.

Ciò è peraltro confermato

anche dagli attestati medici che figurano nell’incarto. Infatti, nella perizia

del 25 gennaio 2012 il Dr. __________ aveva posto la diagnosi di sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) con inabilità non superiore al 20% precisando

che non si tratta di un disturbo psichiatrico maggiore, in quanto “le sue

manifestazioni cliniche sono relativamente blande e normalmente transitorie,

non è quindi condizione da presupporre un’inabilità lavorativa duratura”

(doc. AI 81-43).

Il Dr. __________ aveva

poi indicato, in data 28 marzo 2013, che la limitazione psichiatrica è di lieve

entità e quindi non cumulabile con eventuali altre inabilità (cfr. scritto del

28.

marzo 2013 al SAM, doc. AI 109-9). Questa valutazione è stata poi ribadita

nello scritto del 22 maggio 2013 quando il Dr. __________ ha precisato che la

limitazione è da riferire a lievi deficit di concentrazione relativi in particolare

allo stato ansioso (cfr. scritto del 22 maggio 2013 al SAM, doc. AI 115-5).

Per quanto riguarda la

patologia oftalmologica è vero che il Dr. __________, nel suo scritto del 3

giugno 2013, aveva inizialmente indicato che i limiti funzionali oculistici e

psichiatrici non si sovrappongono (cfr. scritto del 3 giugno 2013 al SAM, doc.

AI 115-4). Tuttavia in sede di discussione globale egli ha sottoscritto che la

diminuzione del rendimento del 20% “permette di tener conto sia della

diminuzione del rendimento a livello psichiatrico, sia a livello oftalmologico”

(doc. AI 130-1).

Il mancato cumulo della

patologie psichiatriche e oftalmologiche è così condivisibile non solo per il

fatto che la patologia psichica è di lieve entità, blanda e transitoria, ma

anche perché la diminuzione del rendimento di quella oftalmologica è stata

attestata dal perito, Dr. __________, “grossolanamente” al 20% (cfr.

scritto del 18 marzo 2013, doc. AI 109-5).

Di conseguenza la

conclusione dell’amministrazione, secondo cui i disturbi oculari hanno un

influsso sulla psiche e i disturbi di concentrazione sono dovuti sia allo stato

ansioso che ai problemi oculari, ciò che conduce a sovrapporre i gradi

d’inabilità, può essere fatta propria da questa Corte.

Alla luce di quanto sopra

esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti

interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare

accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile all’80% in attività

adeguate.

2.4

Il ricorrente ha chiesto di

interpellare la Dr.ssa __________ (cfr. doc. I, VI). Il TCA ritiene superfluo

effettuare questo accertamento.

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Secondo la giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.3.) per dirimere la questione della cumulabilità o

meno dei gradi d’incapacità risulta essenziale fare capo a un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

Proprio per questa ragione

interpellare la Dr.ssa __________ risulterebbe – nel caso di specie – contrario

a questo principio. L’oftalmologa infatti non ha partecipato, come perita, alla

valutazione SAM del 20 marzo 2012 che ha visto coinvolti il Dr. __________

(reumatologo), il Dr. __________ (neurologo), il Dr. __________ (oftalmologo) e

il Dr. __________ (psichiatra) (doc. AI 81-1).

È vero che la Dr.ssa __________

ha invece preso parte alla perizia SAM del 7 ottobre 2009, svolta in ambito

LAINF, tuttavia in quella valutazione vi era unicamente un’inabilità dal

profilo oftalmologico e non psichico. Non si poneva quindi una questione di

cumulabilità.

Un eventuale parere della

Dr.ssa __________, nel caso di specie, non permetterebbe dunque di risolvere la

questione del cumulo o meno dei gradi di inabilità lavorativa dell’assicurato.

2.5

In simili condizioni,

constatato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua dell’80% in

attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del

danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2010.

2.6

Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano in fr. 71'993.-- nel 2010 facendo riferimento a quanto

stabilito dall’assicuratore LAINF e anticipato da questa Corte nella sentenza

32.2012.187

del 20 giugno 2013 (doc. AI 139-1 e scritto del datore di lavoro

del 27 ottobre 2011, doc. AI 78-1).

2.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato che

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata definitivamente

risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097 mensili

oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato, quale

autista di autobus, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 71'993 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.). Tale reddito si situa sopra

la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 61'089.6, cfr.

Tabella TA1 p.to 49 “Trasporto terrestre”, livello di qualifica 4, fr.

4’895.-- X 12 mesi = 58’740.-- riportato

su 41.6).

L’amministrazione ha

applicato il livello di qualifica 4 non avendo l’assicurato terminato una

formazione professionale specifica (cfr. doc. AI 32-1), tuttavia anche

applicando il livello di qualifica 3 come richiedeva l’insorgente nello scritto

del 23 aprile 2013 della precedente procedura (doc. AI 111-3), il reddito da

valido si situa comunque sopra la media (cioè fr. 65'607.36, cfr.

Tabella TA1 p.to 49 “Trasporto terrestre”, livello di qualifica 3, fr.

5’257.-- X 12 mesi = 63'084.-- riportato

su 41.6).

Nel caso in esame non sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio

2008.

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un

punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata

all’80%, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48'931.60

(fr. 61'164.50 ridotti del 20%).

2.8

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.9

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del “15% per

limitazioni espresse dall’assicuratore LAINF” (cfr. doc. 134-3).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, questo

Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 15%

applicata dall’amministrazione. Questa riduzione, infatti, era già stata

indicata dal TCA nella sentenza 32.2012.187 del 20 giugno 2013 e non è stata

contestata dal ricorrente (doc. I):

" il TCA

ritiene che l’amministrazione non possa applicare al reddito da invalido una

percentuale di riduzione inferiore a quella del 15% riconosciuta

dall’assicuratore infortuni per tenere conto globalmente “dell’importanza

dell’infortunio, delle relative sequele, dell’età dell’assicurato, della sua

formazione e del suo grado di occupazione." (cfr. sentenza 32.2012.187

del 20 giugno 2013, pag. 24)

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2010, partendo da un salario da

invalido di fr. 48'931.6

ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione

del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 41'591.86. Confrontando ora questo dato con

l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 71'993.-- (consid.

2.6

), risulta un grado di invalidità del 42,2% arrotondato

al 42% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che dà diritto a un quarto di rendita di invalidità, come correttamente

stabilito dall'amministrazione.

La

decisione del 13 giugno 2014 merita quindi conferma.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti