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Decisione

32.2014.117

Istanza di revisione di una sentenza del TCA respinta. Condizioni per ammettere una revisione di una pronuncia cresciuta in giudicato. Gratuità della procedura

22 dicembre 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire

devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2

pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205).

(…)." (STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, consid. 3.2)

In un'altra sentenza U

247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata

sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta

Corte si è così espressa:

" (…)

È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;

occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della

pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la

revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205).

4.

4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la

perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è

atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità

naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile

1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della

procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del

precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.

4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha

ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo

l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a

migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale

fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa

dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo

2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva

sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio

destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi

Considerandi

interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto

che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità

dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile

1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000

non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che

l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un

nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome

dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel

2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3

Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott.

B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si

tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto

la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben

nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe

da ben oltre dieci anni.

5.

5.1

La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro

("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente

procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.

6.

).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era,

all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.

S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi

infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente

spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una

spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla

lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa

tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata

fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro

configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo

insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente

("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2

Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere

respinta.

(…)" (STF U 247/06 del 30 ottobre 2007, consid. 3.2, 4 e 5

L’Alta Corte, nella STF

8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013 –

avuto riguardo alla legge sul Tribunale federale (LTF), che ha abrogato la

legge sull’organizzazione giudiziaria, entrata in vigore il 1. gennaio 2007 –, si è confermata nella propria

giurisprudenza e ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

1.2

Gemäss Art. 123 Abs. 2

lit. a BGG kann die Revision in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten verlangt

werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt

oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht

beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst

nach dem Entscheid - mithin dem Urteil, um dessen Revision ersucht wird -

entstanden sind. Nach der zum analogen Art. 137 lit. b OG ergangenen, gemäss

BGE 134 III 45 E. 2.1 S. 47 weiterhin gültigen Rechtsprechung sind

"neue" Tatsachen solche, die sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren

noch tatsächliche Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht haben,

jedoch dem Revisionsgesuchsteller trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt

waren; es handelt sich somit um unechte Noven. Die Geltendmachung echter Noven,

also von Tatsachen, die sich erst nach Ausfällung des Urteils, das revidiert

werden soll, zugetragen haben, ist ausgeschlossen. Die neuen Tatsachen müssen

ferner erheblich sein, d.h., sie müssen geeignet sein, die tatbeständliche

Grundlage des angefochtenen Urteils zu verändern und bei zutreffender

rechtlicher Würdigung zu einer andern Entscheidung zu führen. Neue Beweismittel

haben entweder dem Beweis der die Revision begründenden neuen erheblichen

Tatsachen oder dem Beweis von Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren

Verfahren bekannt gewesen, aber zum Nachteil des Gesuchstellers unbewiesen

geblieben sind. Erheblich ist ein Beweismittel, wenn anzunehmen ist, es hätte

zu einem anderen Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren davon

Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss

der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient (BGE 110 V

138.

E. 2 S. 141; 108 V 170 E. 1 S. 171; ferner nicht publ. E. 4.1 des Urteils 134 III 286).

(…)" (STF 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013, consid. 1.2)

Ancora, nella STF

8F_6/2014 del 18 settembre 2014, il TF non è entrato nel merito di un’istanza

di revisione che non ossequiava i criteri minimi quanto alla motivazione

evidenziando:

" (…)

dass sich der Gesuchsteller nämlich darauf

beschränkt, die dem Urteil 8C_567+616/2011 vom 3. Januar 2012 zugrunde

liegenden medizinischen Gutachten infolge "Beurteilung des unzuständigen

Arztes" und die Ermittlung des Invaliditätsgrades zufolge

"unzuständiger Stelle (bzw.) Gesundheitseinrichtung" als falsch zu

kritisieren und neue Arztberichte aufzulegen, ohne indessen auch nur

ansatzweise aufzuzeigen, inwiefern ein Revisionsgrund vorliegen und deshalb das

Dispositivo

Dispositiv des früheren Urteils abgeändert werden soll,

dass er hierbei namentlich zu übersehen scheint, dass

die seinerzeitige Beurteilung einer nicht bundesrechtsverletzend festgestellten

invaliditätsrelevanten Verbesserung der Verhältnisse das Ergebnis der in den

rechtlichen Erwägungen enthaltenen Würdigung darstellte, wobei deren nunmehr

postulierte anderweitige Beurteilung zum Vornherein keiner Revision zugänglich

ist (vgl. BGE 127 V 353 E. 5b S. 358 mit Hinweisen; BGE 110 V 138 E. 2 S. 141);

die Revision kann denn auch praxisgemäss in keiner Weise dazu dienen, eine

möglicherweise unrichtige Würdigung bzw. angebliche Rechtsfehler zu korrigieren

( Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 7 zu Art. 123 BGG; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de

la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. V, Bern

1992, N. 4 zu Art. 136 OG, S. 16 f.),

dass es sich überdies bei den vom Gesuchsteller neu

aufgelegten Arztberichten von Juni bis August 2014 um neue Beweismittel im

Sinne von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG und damit um unzulässige sog. echte Nova

handelt, deren Berücksichtigung, da sie erst nach der Ausfällung des Urteils,

das revidiert werden soll, entstanden sind, zum Vornherein ausgeschlossen ist

(vgl. statt vieler: Urteil 8F_13/2013 vom 11. Dezember

2013 E. 1.2 mit Hinweisen).

(…)" (STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014)

2.3. Questo Tribunale rileva

innanzitutto che l’istante non adduce chiaramente quali siano (ai sensi della

succitata giurisprudenza, cfr. consid. 2.2) i motivi che giustificherebbero la

domanda di revisione della STCA dell’8 maggio 2014.

In effetti, da una parte

non è detto quale fatto rispettivamente circostanza non considerata dal TCA

avrebbe reso necessaria la perizia di parte del dr. __________. Va qui

ricordato che non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che

l'autorità potrebbe avere mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale in quanto la revisione non può prefiggersi di

correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del

ricorrente.

D’altra parte, la perizia

del dr. __________ è datata 19 agosto 2014 e lo specialista è pervenuto alle

sue conclusioni basandosi su accertamenti medici – e meglio: “(…) - 3 colloqui con il peritando, avvenuti

nel mio studio i giorni 2. e 23.06 e 7.07.2014; - un esame psicologico

effettuato in collaborazione con la signora __________, psicologa e

psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando i giorni 23.06 e 7.07.2014) e il

dottor __________, psicologo e psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando il

giorno 23.06.2014); - un esame di risonanza magnetica cerebrale effettuato il

giorno 16.07.2014 all’Ospedale della __________ (…)” (doc. A/2) – tutti posteriori alla STCA di cui è

chiesta la revisione. Va qui ricordato che un nuovo mezzo di prova che

costituisce un nova in senso proprio (a differenza di un pseudonova) non può

giustificare una domanda di revisione.

In questo senso, vista la

carente motivazione che induce a considerare la perizia del dr. __________

quale semplice domanda di una diversa valutazione (“anderweitige Beurteilung”),

ci si potrebbe chiedere se l’istanza di revisione non dovrebbe essere dichiarata

irricevibile (cfr. la succitata STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014).

Per un caso diverso vedi

la STCA del 4 dicembre 2014 nella quale questo Tribunale – tenuto conto delle nuove risultanze (e

meglio del fatto che, già prima della decisione del 23 marzo 2007 con cui è

stato ridotto il diritto da una mezza rendita a un quarto, l’assicurata aveva

gestito delle Sagl concludendo anche dei contratti di lavoro) e viste le

conclusioni della perizia psichiatrica del 7 settembre 2012 predisposta per

sondare l’attendibilità dell’assicurata e la reale sua capacità lavorativa –, con sostituzione dei motivi (revisione processuale e non

riconsiderazione: “(…) A mente del TCA il caso concreto configura piuttosto

una revisione processuale per scoperta di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai

sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.2). I fatti alla base

dell’inchiesta penale – che, come visto, hanno “sfalsato” la perizia del dr. __________

del 2006 – erano già esistenti all’epoca in cui con decisione 23 marzo 2007

(confermata successivamente con decisione 18 agosto 2008) l’Ufficio AI aveva

ridotto la mezza rendita ad un quarto (cfr. consid. 1.2), ma che non erano noti

all’amministrazione in quanto sottaciuti dalla diretta interessata. (…)”

(STCA 32.2013.127 + 32.2013.185 del 4 dicembre 2014, consid. 2.8)) ha confermato la decisione del 10

settembre 2013 concernente la soppressione della rendita preavvisata il 17

giugno 2013.

Anche volendo trattare la

suddetta perizia del dr. __________ alla stregua di un nuovo mezzo di prova

atto a comprovare fatti già noti e allegati nel procedimento precedente

(pseudonova), l’istante non ha dimostrato che, usando la dovuta diligenza, egli

non é stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Va qui innanzitutto

sottolineato che oggetto della STCA dell’8 maggio 2014 sono stati i ricorsi del

26 aprile rispettivamente del 3 giugno 2011 interposti contro le decisioni

dell’Ufficio AI del 18 marzo e del 13 maggio 2011 (cfr. consid. 1.1), che la

perizia giudiziaria con il suo complemento sono datati 18 settembre e 23

ottobre 2012 e che non è dato di sapere per quali ragioni l’istante abbia

atteso il 28 febbraio 2014 (quindi oltre un anno e quattro mesi) per chiedere

una perizia al dr. __________.

Inoltre, quale valido

impedimento e/o giustificazione del tempo lasciato trascorrere prima di

incaricare il dr. __________ non può certo essere ritenuto il semplice fatto

che “(…) il legale sottoscritto partiva chiaramente dal presupposto che il

Tribunale cantonale delle assicurazioni, prima di pronunciarsi avrebbe atteso

il verdetto della giustizia penale, come di regola avviene sempre in questi

casi. (…)” (XV).

Al riguardo, visto che la

procedura non è mai stata formalmente sospesa e ritenuto che il TCA, dopo aver

predisposto la perizia giudiziaria a cura della dr.ssa __________, aveva pure

proceduto ad ulteriori accertamenti economici, nemmeno può essere seguito

l’avv. RA 1 laddove sostiene che “(…) per motivi sconosciuti al

patrocinatore sottoscritto, in data 8 maggio 2014, è stata sorprendentemente

emessa la decisione qui dedotta in revisione. (…)” (I, punto 3).

Rilevante è piuttosto la

circostanza (addotta pertinentemente con la risposta di causa e che questo

Tribunale può fare propria) stante la quale “(…) in data 28 settembre 2012

il qui istante ha presentato un quesito di delucidazione alla perizia

giudiziaria (data in copia alle parti per la presentazione delle osservazioni

il 20 settembre 2012, doc. 118 e 122 pag 2 incarto AI). Tale quesito è

poi stato girato dal TCA alla Dr. med. __________, la quale – in data 23

ottobre 2012 (doc. 122 pag. 4-5) – ha fornito la richiesta presa di posizione.

In considerazione di quanto precede mal si comprende perché – se tale

accertamento era ritenuto palesemente erroneo – si è atteso il 28 febbraio 2014

per conferire l’incarico peritale al Dr. med. __________ e come mai non è stato

annunciato al TCA (ad esempio in occasione delle osservazioni del 27 marzo

2014, doc. 150/5-6 incarto AI) l’avvenuto incarico al perito privato e,

dunque, l’intenzione di produrre una nuova prova. (…)” (I, punto 3).

Può qui pertanto restare

irrisolta la questione a sapere se la perizia del 19 agosto 2014 del dr. __________

configura solo una diversa valutazione della fattispecie in quanto tale

insufficiente per poter chiedere la revisione della STCA dell’8 maggio 2014

(cfr. la succitata STF U 247/06 del 30 ottobre 2007).

Giova comunque rilevare

che il dr. __________ non ha addotto alcun atto medico (antecedente la STCA di

cui si chiede la revisione) che non fosse già stato considerato dal perito

giudiziario.

Inoltre, a differenza del

dr. __________ che non disponeva degli atti penali, il perito giudiziario al

punto 3 dell’elenco atti ha menzionato (e quindi considerato) gli “Elementi

utili tratti dagli atti penali” precisando che “(…) compatibilmente con

il mandato peritale vengono riportati qui di seguito gli aspetti utili

esclusivamente all’accertamento dello stato di salute, della funzione

socio-relazionale e della capacità lavorativa del p. (…)” (cfr. doc. AI

118/9-12). Al riguardo, nello scritto del 25 novembre 2014, il dr. __________

ha, infatti, osservato che “(…) non ritengo che la conoscenza dell’incarto

penale possa modificare in alcun modo le risultanze della mia perizia perlomeno

per quanto riguarda la diagnosi e la valutazione della gravità del disturbo.

Non escludo che debba riconoscere un giorno che il signor RI 1, nelle

condizioni mentali in cui si trova, sia effettivamente stato in grado di

guadagnare le ingenti somme che vedo menzionate alla fine della prima pagina

delle annotazioni del collega [ndr.: si riferisce all’annotazione 1.ottobre

2014 del dr. __________ sub VII/bis] (ma sarebbe per me fonte di enorme

sorpresa). (…)” (XV/bis).

In simili circostanze (non

avendo potuto confrontarsi debitamente con tutte le motivazioni che hanno

giustificato le conclusioni a cui è giunta la dr.ssa __________) non é dunque

in ogni caso possibile concludere che con la perizia del dr. __________ l’istante

ha dimostrato in modo evidente (“eindeutig”) che le risultanze della perizia

giudiziaria fossero erronee. Del resto, nelle osservazioni del 1. dicembre

2014, l’avv. RA 1 ha chiesto che “(…) se del caso, vista la situazione, il

sottoscritto chiede che sia eseguita una super perizia. (…)” (XV).

In questo senso, ritenuto

che spettava all’istante dimostrare che le risultanze della perizia giudiziaria

del 18 settembre 2012 con relativo complemento del 23 ottobre 2012 della dr.ssa

__________ (atti medici questi che, lo si ribadisce, sono stati confermati da

questo Tribunale con la STCA dell’8 maggio 2014 cresciuta incontestata in

giudicato) fossero evidentemente erronee e che le basi della pronuncia dell’8

maggio 2014 comportavano di conseguenza difetti oggettivi, la domanda volta

all’esecuzione di una super perizia va disattesa.

Visto tutto quanto sopra

esposto, l’istanza di revisione della STCA dell’8 maggio 2014 non può che

essere respinta.

2.4. L’istante ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, oltre a non motivare debitamente l’istanza di revisione, l’istante

non ha fornito validi motivi circa l’impossibilità di produrre il suddetto

nuovo mezzo di prova già nel procedimento sfociato nella STCA di cui chiede la

revisione e nemmeno ha dimostrato che le risultanze della perizia giudiziaria

fossero evidentemente erronee. Inoltre, proprio perché rappresentato da un

legale, all’istante (che deliberatamente ha lasciato crescere in giudicato la

STCA dell’8 maggio 2014), non poteva certo sfuggire la necessità di debitamente

motivare e provare l’esistenza dei presupposti necessari all’accoglimento

dell’istanza di revisione oggetto della presente vertenza.

Non vengono prelevate

spese ritenuto che in applicazione dell’art. 69 cpv. 1bis LAI la

procedura è onerosa laddove il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve

statuire su un ricorso, ossia quando l’assicurato fa capo ad un mezzo di

diritto ordinario (in argomento cfr. il consid. 5 della STCA dell’11 maggio

2009 [inc. 32.2009.74]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione,

nella misura in cui é ricevibile, é respinta.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti