32.2014.117
Istanza di revisione di una sentenza del TCA respinta. Condizioni per ammettere una revisione di una pronuncia cresciuta in giudicato. Gratuità della procedura
22 dicembre 2014Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.117
FS
Lugano
22 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull’istanza del 22 agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della sentenza emessa l’8 maggio
2014 da questo Tribunale (inc. 32.2011.136 e 32.2011.165) nelle cause da lui
promosse con ricorsi del 26 aprile 2011 e del 3 giugno 2011
contro
le decisioni del 18 marzo 2011 e del 13 maggio 2011
emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza dell’8 maggio
2014 (doc. AI 152/1-46) il TCA (congiunte con decreto del 10 gennaio 2012 sub.
doc. AI 111/1-2 le procedure dipendenti dai ricorsi del 26 aprile 2011 sub.
doc. AI 93/3-9 e del 3 giugno 2011 sub. doc. AI 100/4-12) ha confermato la
decisione del 18 marzo 2011 con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto
alla rendita (doc. AI 90/1-4) e parzialmente confermato (limitatamente
all’importo di fr. 78'736.-- riferiti al periodo dal maggio 2006 a settembre 2010) l’ordine del 13 maggio 2011 con cui l’amministrazione ha chiesto la
restituzione di fr. 84'468.-- per prestazioni percepite indebitamente dal 1.
gennaio 2006 al 30 settembre 2010 (doc. AI 97/1-2).
Il giudizio dell’8 maggio
2014 si è fondato sulla perizia giudiziaria del 18 settembre 2012 con relativo
complemento del 23 ottobre 2012 allestiti dalla dr.ssa __________ (atti questi
a cui, con la STCA dell’8 maggio 2014, è stata riconosciuta piena forza
probante) e sulle ulteriori risultanze degli accertamenti economici esperiti.
Osservato che “(…) le
risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente ad una valutazione medica
degli atti possono di principio costituire una base sufficiente per
decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della
persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1 con
riferimenti [= STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella
STF 9C_491/2012 del 22 maggio 2013 (…)” (consid. 2.3.5
della STCA dell’8 maggio 2014 sub. doc. AI 152/15), quanto all’aspetto
medico, il TCA si è così espresso:
" (…)
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte non ha motivi imperativi
per scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta la dr.ssa PE 1, specialista
proprio nella materia che qui interessa.
In effetti, il suo referto peritale (perizia del 18 settembre 2012
e relativo complemento del 23 ottobre 2012) non contiene contraddizioni.
D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché possa essergli riconosciuta piena forza probante: in particolare,
l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e
motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. STF
8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).
In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della
probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle
prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014 consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3
pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale ritiene che a
partire dal gennaio 2006 la situazione clinica psichiatrica si è stabilizzata e
a partire da quel momento vi è una capacità lavorativa del 75% come venditore
di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare.
In effetti, la perita giudiziaria ha attestato un miglioramento
evidenziando, in particolare, che “(…) l'esame da me eseguito e la
valutazione della Dr.ssa med. __________ dimostrano come i problemi cognitivi
(in particolare attenzione e concentrazione) abbiano scarsa o nessuna rilevanza
clinica, residuando una lieve inquietudine psicomotoria che non
interferisce in modo significativo con il funzionamento. L'esame
psichiatrico rispetto a quanto rilevato dal Dr. med. __________ è in tal
senso migliorato. A tal proposito rilevo che il perito nel suo rapporto
scrive che "con il progredire dell'età possono succedere dei parziali
ridimensionamenti del deficit di attenzione e concentrazione" ed un
miglioramento è evidenziabile a questo livello. (…)” (XXVII pag. 17, le
sottolineature sono del redattore).
Va qui rilevato che il TF, nella STF 8C_662/2012 del 18 settembre
2013 (giudizio reso nella composizione a 5 giudici e pubblicato in SVR 2014 IV
Nr. 2 pag. 4), ha ritenuto che se sussiste un residuo (sequele di una malattia)
occorre di principio ammettere un notevole miglioramento delle precedenti
condizioni di salute. L’Alta Corte –
chiamata a pronunciarsi in un caso in cui l’Ufficio AI aveva contestato il
riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita nell’ambito di una procedura
ricorsuale sfociata nella sentenza con cui era stata riconosciuta una rendita
scalare (intera dal 1. settembre 2001 al 31 dicembre 2005, mezza dal 1. gennaio
2006 al 30 novembre 2007 e un quarto dal 1. dicembre 2007) – ha, in particolare, rilevato che “(…) Unter
Residuum ist der Restzustand einer Krankheit zu verstehen, das Vorliegen
bleibender Restsymptome nach Abklingen der akuten Phase einer Erkrankung
(Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2012, 263. Aufl., Berlin 2011, S. 1796).
Nach dieser Definition besteht die zunächst festgestellte Erkrankung in abgeschwächter
Form zwar weiter. Dass sie sich nicht mehr in ihrer ursprünglichen Ausprägung
manifestiert, stellt jedoch eine - auch von der Beschwerdegegnerin nicht in
Abrede gestellte - massgebliche Verbesserung des früheren Gesundheitszustandes
dar. Eine solche lässt eine Rentenreduktion oder gar -aufhebung auf dem Weg
einer Revision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG grundsätzlich rechtfertigen, sofern die
damit einhergehende Verminderung der beeinträchtigenden Auswirkungen auf das
Leistungsvermögen hinreichend erheblich ist. (…)”
(STF 8C_662/2012 del 18 settembre 2013 consid. 3.3.1).
Anche nel complemento del 23 ottobre la perita giudiziaria ha
ribadito la propria valutazione adducendo, tra l’altro, che “(…) in sé dal
profilo medico-teorico già quanto descritto dal Dr. med. __________ nella sua
annotazione del 13.01.2011 (ndr. recte: 13.12.2011; cfr. XIII/4) è
sufficiente per considerare stabilizzata la situazione clinica
psichiatrica del p. a partire dal gennaio 2006 (25° anno d’età appunto) per
entrambe le diagnosi citate (…)” (XXXIII) –
nella succitata annotazione il medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha concluso che “(…) è plausibile che la CL nelle condizioni
sopra enunciate, sia stabile e/o invariata dal momento in cui l’a. abbia raggiunto
l’età adulta; indicativamente dal compimento del 25° anno di età, età a cui per
convenzione medico/scientifica si fa riferimento come termine evolutivo tra
l’adolescenza-giovinezza ed età adulta vera e propria. (…)” (XIII/4) – e evidenziando che “(…) i dati
oggettivi dell’incarto relativi all’organizzazione e sviluppo dell’attività
professionale del p. a partire dalla fine del 2005 sostanziano la valutazione
in oggetto relativa alla capacità medico-teorica al di là di ogni ragionevole
dubbio. (…)” (XXXIII).
Dette valutazioni sono poi state confermate anche dal dr. __________
nelle annotazioni del 12 e del 31 ottobre 2012 (XXX/1 e XXXVI/1).
(…)"
(consid. 2.3.8 della STCA dell’8 maggio 2014 sub. doc. AI
152/24-26)
La STCA dell’8 maggio 2014
è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 22 agosto 2014 RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1 – osservato
che “(…) “La perizia” [ndr. si riferisce alla perizia giudiziaria della
dr.ssa __________] non ha convinto il legale sottoscritto, per tutta una
serie di considerazioni fra le quali il comportamento di RI 1 durante
l’istruttoria penale, i suoi atteggiamenti, i racconti del padre ecc., che
hanno finito per tradursi in un caso di coscienza. Pertanto, in data 28
febbraio 2014, il legale sottoscritto si è rivolto al Dr. med, __________, FMH
Psichiatria e Psicoterapia, Psichiatra Forense Certificato SSPF, specialista di
chiara fama, chiedendo di allestire una perizia pro veritate. Come si vedrà, le
conclusioni alle quali giunge l’esperto nella propria valutazione del 19 agosto
2014, sono chiare e inequivocabili. (…)” (I, punto 4) –, ha chiesto la revisione della succitata
STCA dell’8 maggio 2014 adducendo:
" (…)
Nel caso concreto, la domanda è presentata entro il termine di 90
giorni e rispetta le esigenze di motivazione.
Come si è detto determinante per il precedente giudizio è stata la
perizia della Dr. med. __________. Orbene, questo referto si fonda su
accertamenti errati e su valutazione manifestamente sbagliata dei test eseguiti
e persino su asserite precedenti valutazioni concordanti di medici che non
hanno neppure visto il qui comparente (!).
La perizia del Dr. med __________, oltre a non avere potuto essere
allegata prima, é anche rilevante e concludente, atteso che le conclusioni sono
inconfutabili e incontestabili e contiene fatti essenziali per il giudizio,
ossia:
- RI 1 soffre di una sindrome ipercinetica, più
precisamente di un disturbo dell’attività e dell’attenzione, ICD10 F90.0;
- questo disturbo ha influito direttamente sulla
possibilità di acquisire competenze professionali, e ciò in misura proibitiva;
- l’inabilità al lavoro è del 75% almeno, sia in
lavoro dipendente sia indipendente;
- una cura avrebbe scarse possibilità di successo;
- la capacità lavorativa non può essere migliorata
con provvedimenti integrativi.
Queste conclusioni conducono ad un giudizio diametralmente opposto
per rapporto a quello del 8 maggio 2014, ossia alla conferma della rendita AI e
all’annullamento dell’ordine di restituzione. Si noti che la revisione è
giustificata anche dal fatto che la perizia avrà un effetto diretto anche sul
procedimento penale e che ciò comporterebbe comunque la revisione
dell’affrettata decisione del 8 maggio 2014.
(…)" (I, punto 6)
Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
1.3. Con la risposta del 9 ottobre
2014 – dopo la chiesta proroga del
termine (V e VI), vista l’annotazione 1. ottobre 2014 del medico SMR dr. __________
(VII/bis) e con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere
l’istanza di revisione (VII).
1.4. Con osservazioni del 1.
dicembre 2014 – dopo le chieste
proroghe del termine (IX, X, XI, XII, XIII e XIV), visto lo scritto del 25
novembre 2014 del dr. __________ (XV/bis) e contestata la risposta di causa,
con motivazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’insorgente si è confermato nelle
proprie allegazioni (XV).
2.1. Secondo l'art. 61 cpv. 1
lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati
scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato
da un crimine o da un delitto.
L'art. 24 Lptca prevede
che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa
la revisione:
a) se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sul giudizio.
Secondo l'art. 25 cpv. 1
Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di
prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)
dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
L'art. 25 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura
prescritta dalla presente legge.
2.2. Un fatto è da
considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato
emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto
al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna
revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva
esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della
precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a
dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata,2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi
mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in
grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in
precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche
in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia
stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138
consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto
nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non
era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir
prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della
necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
In una sentenza C 223/06
del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che
stanno alla base della revisione di una sentenza:
" (…)
3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo
stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa
(art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i
LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr.
sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati
poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid.
2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5
pag. 204; 110 V 138 consid. 2
pag. 141; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
Fatti
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire
devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2
pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5 pag. 205).
(…)." (STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, consid. 3.2)
In un'altra sentenza U
247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata
sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta
Corte si è così espressa:
" (…)
È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;
occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della
pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal
interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170
consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5 pag. 205).
4.
4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la
perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è
atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità
naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile
1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del
precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.
4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha
ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo
l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a
migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale
fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa
dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo
2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva
sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio
destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi
Considerandi
interventi.
Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto
che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità
dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile
1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000
non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che
l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un
nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome
dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel
2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.
4.3
Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott.
B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si
tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto
la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben
nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe
da ben oltre dieci anni.
5.
5.1
La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro
("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente
procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.
6.
).
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era,
all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.
S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi
infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente
spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una
spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla
lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa
tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata
fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro
configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo
insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente
("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.
5.2
Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere
respinta.
(…)" (STF U 247/06 del 30 ottobre 2007, consid. 3.2, 4 e 5
L’Alta Corte, nella STF
8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013 –
avuto riguardo alla legge sul Tribunale federale (LTF), che ha abrogato la
legge sull’organizzazione giudiziaria, entrata in vigore il 1. gennaio 2007 –, si è confermata nella propria
giurisprudenza e ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
1.2
Gemäss Art. 123 Abs. 2
lit. a BGG kann die Revision in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten verlangt
werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt
oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht
beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst
nach dem Entscheid - mithin dem Urteil, um dessen Revision ersucht wird -
entstanden sind. Nach der zum analogen Art. 137 lit. b OG ergangenen, gemäss
BGE 134 III 45 E. 2.1 S. 47 weiterhin gültigen Rechtsprechung sind
"neue" Tatsachen solche, die sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren
noch tatsächliche Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht haben,
jedoch dem Revisionsgesuchsteller trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt
waren; es handelt sich somit um unechte Noven. Die Geltendmachung echter Noven,
also von Tatsachen, die sich erst nach Ausfällung des Urteils, das revidiert
werden soll, zugetragen haben, ist ausgeschlossen. Die neuen Tatsachen müssen
ferner erheblich sein, d.h., sie müssen geeignet sein, die tatbeständliche
Grundlage des angefochtenen Urteils zu verändern und bei zutreffender
rechtlicher Würdigung zu einer andern Entscheidung zu führen. Neue Beweismittel
haben entweder dem Beweis der die Revision begründenden neuen erheblichen
Tatsachen oder dem Beweis von Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren
Verfahren bekannt gewesen, aber zum Nachteil des Gesuchstellers unbewiesen
geblieben sind. Erheblich ist ein Beweismittel, wenn anzunehmen ist, es hätte
zu einem anderen Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren davon
Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss
der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient (BGE 110 V
138.
E. 2 S. 141; 108 V 170 E. 1 S. 171; ferner nicht publ. E. 4.1 des Urteils 134 III 286).
(…)" (STF 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013, consid. 1.2)
Ancora, nella STF
8F_6/2014 del 18 settembre 2014, il TF non è entrato nel merito di un’istanza
di revisione che non ossequiava i criteri minimi quanto alla motivazione
evidenziando:
" (…)
dass sich der Gesuchsteller nämlich darauf
beschränkt, die dem Urteil 8C_567+616/2011 vom 3. Januar 2012 zugrunde
liegenden medizinischen Gutachten infolge "Beurteilung des unzuständigen
Arztes" und die Ermittlung des Invaliditätsgrades zufolge
"unzuständiger Stelle (bzw.) Gesundheitseinrichtung" als falsch zu
kritisieren und neue Arztberichte aufzulegen, ohne indessen auch nur
ansatzweise aufzuzeigen, inwiefern ein Revisionsgrund vorliegen und deshalb das
Dispositivo
Dispositiv des früheren Urteils abgeändert werden soll,
dass er hierbei namentlich zu übersehen scheint, dass
die seinerzeitige Beurteilung einer nicht bundesrechtsverletzend festgestellten
invaliditätsrelevanten Verbesserung der Verhältnisse das Ergebnis der in den
rechtlichen Erwägungen enthaltenen Würdigung darstellte, wobei deren nunmehr
postulierte anderweitige Beurteilung zum Vornherein keiner Revision zugänglich
ist (vgl. BGE 127 V 353 E. 5b S. 358 mit Hinweisen; BGE 110 V 138 E. 2 S. 141);
die Revision kann denn auch praxisgemäss in keiner Weise dazu dienen, eine
möglicherweise unrichtige Würdigung bzw. angebliche Rechtsfehler zu korrigieren
( Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 7 zu Art. 123 BGG; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. V, Bern
1992, N. 4 zu Art. 136 OG, S. 16 f.),
dass es sich überdies bei den vom Gesuchsteller neu
aufgelegten Arztberichten von Juni bis August 2014 um neue Beweismittel im
Sinne von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG und damit um unzulässige sog. echte Nova
handelt, deren Berücksichtigung, da sie erst nach der Ausfällung des Urteils,
das revidiert werden soll, entstanden sind, zum Vornherein ausgeschlossen ist
(vgl. statt vieler: Urteil 8F_13/2013 vom 11. Dezember
2013 E. 1.2 mit Hinweisen).
(…)" (STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014)
2.3. Questo Tribunale rileva
innanzitutto che l’istante non adduce chiaramente quali siano (ai sensi della
succitata giurisprudenza, cfr. consid. 2.2) i motivi che giustificherebbero la
domanda di revisione della STCA dell’8 maggio 2014.
In effetti, da una parte
non è detto quale fatto rispettivamente circostanza non considerata dal TCA
avrebbe reso necessaria la perizia di parte del dr. __________. Va qui
ricordato che non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che
l'autorità potrebbe avere mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale in quanto la revisione non può prefiggersi di
correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del
ricorrente.
D’altra parte, la perizia
del dr. __________ è datata 19 agosto 2014 e lo specialista è pervenuto alle
sue conclusioni basandosi su accertamenti medici – e meglio: “(…) - 3 colloqui con il peritando, avvenuti
nel mio studio i giorni 2. e 23.06 e 7.07.2014; - un esame psicologico
effettuato in collaborazione con la signora __________, psicologa e
psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando i giorni 23.06 e 7.07.2014) e il
dottor __________, psicologo e psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando il
giorno 23.06.2014); - un esame di risonanza magnetica cerebrale effettuato il
giorno 16.07.2014 all’Ospedale della __________ (…)” (doc. A/2) – tutti posteriori alla STCA di cui è
chiesta la revisione. Va qui ricordato che un nuovo mezzo di prova che
costituisce un nova in senso proprio (a differenza di un pseudonova) non può
giustificare una domanda di revisione.
In questo senso, vista la
carente motivazione che induce a considerare la perizia del dr. __________
quale semplice domanda di una diversa valutazione (“anderweitige Beurteilung”),
ci si potrebbe chiedere se l’istanza di revisione non dovrebbe essere dichiarata
irricevibile (cfr. la succitata STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014).
Per un caso diverso vedi
la STCA del 4 dicembre 2014 nella quale questo Tribunale – tenuto conto delle nuove risultanze (e
meglio del fatto che, già prima della decisione del 23 marzo 2007 con cui è
stato ridotto il diritto da una mezza rendita a un quarto, l’assicurata aveva
gestito delle Sagl concludendo anche dei contratti di lavoro) e viste le
conclusioni della perizia psichiatrica del 7 settembre 2012 predisposta per
sondare l’attendibilità dell’assicurata e la reale sua capacità lavorativa –, con sostituzione dei motivi (revisione processuale e non
riconsiderazione: “(…) A mente del TCA il caso concreto configura piuttosto
una revisione processuale per scoperta di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai
sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.2). I fatti alla base
dell’inchiesta penale – che, come visto, hanno “sfalsato” la perizia del dr. __________
del 2006 – erano già esistenti all’epoca in cui con decisione 23 marzo 2007
(confermata successivamente con decisione 18 agosto 2008) l’Ufficio AI aveva
ridotto la mezza rendita ad un quarto (cfr. consid. 1.2), ma che non erano noti
all’amministrazione in quanto sottaciuti dalla diretta interessata. (…)”
(STCA 32.2013.127 + 32.2013.185 del 4 dicembre 2014, consid. 2.8)) ha confermato la decisione del 10
settembre 2013 concernente la soppressione della rendita preavvisata il 17
giugno 2013.
Anche volendo trattare la
suddetta perizia del dr. __________ alla stregua di un nuovo mezzo di prova
atto a comprovare fatti già noti e allegati nel procedimento precedente
(pseudonova), l’istante non ha dimostrato che, usando la dovuta diligenza, egli
non é stato in grado di invocarli in tale procedimento.
Va qui innanzitutto
sottolineato che oggetto della STCA dell’8 maggio 2014 sono stati i ricorsi del
26 aprile rispettivamente del 3 giugno 2011 interposti contro le decisioni
dell’Ufficio AI del 18 marzo e del 13 maggio 2011 (cfr. consid. 1.1), che la
perizia giudiziaria con il suo complemento sono datati 18 settembre e 23
ottobre 2012 e che non è dato di sapere per quali ragioni l’istante abbia
atteso il 28 febbraio 2014 (quindi oltre un anno e quattro mesi) per chiedere
una perizia al dr. __________.
Inoltre, quale valido
impedimento e/o giustificazione del tempo lasciato trascorrere prima di
incaricare il dr. __________ non può certo essere ritenuto il semplice fatto
che “(…) il legale sottoscritto partiva chiaramente dal presupposto che il
Tribunale cantonale delle assicurazioni, prima di pronunciarsi avrebbe atteso
il verdetto della giustizia penale, come di regola avviene sempre in questi
casi. (…)” (XV).
Al riguardo, visto che la
procedura non è mai stata formalmente sospesa e ritenuto che il TCA, dopo aver
predisposto la perizia giudiziaria a cura della dr.ssa __________, aveva pure
proceduto ad ulteriori accertamenti economici, nemmeno può essere seguito
l’avv. RA 1 laddove sostiene che “(…) per motivi sconosciuti al
patrocinatore sottoscritto, in data 8 maggio 2014, è stata sorprendentemente
emessa la decisione qui dedotta in revisione. (…)” (I, punto 3).
Rilevante è piuttosto la
circostanza (addotta pertinentemente con la risposta di causa e che questo
Tribunale può fare propria) stante la quale “(…) in data 28 settembre 2012
il qui istante ha presentato un quesito di delucidazione alla perizia
giudiziaria (data in copia alle parti per la presentazione delle osservazioni
il 20 settembre 2012, doc. 118 e 122 pag 2 incarto AI). Tale quesito è
poi stato girato dal TCA alla Dr. med. __________, la quale – in data 23
ottobre 2012 (doc. 122 pag. 4-5) – ha fornito la richiesta presa di posizione.
In considerazione di quanto precede mal si comprende perché – se tale
accertamento era ritenuto palesemente erroneo – si è atteso il 28 febbraio 2014
per conferire l’incarico peritale al Dr. med. __________ e come mai non è stato
annunciato al TCA (ad esempio in occasione delle osservazioni del 27 marzo
2014, doc. 150/5-6 incarto AI) l’avvenuto incarico al perito privato e,
dunque, l’intenzione di produrre una nuova prova. (…)” (I, punto 3).
Può qui pertanto restare
irrisolta la questione a sapere se la perizia del 19 agosto 2014 del dr. __________
configura solo una diversa valutazione della fattispecie in quanto tale
insufficiente per poter chiedere la revisione della STCA dell’8 maggio 2014
(cfr. la succitata STF U 247/06 del 30 ottobre 2007).
Giova comunque rilevare
che il dr. __________ non ha addotto alcun atto medico (antecedente la STCA di
cui si chiede la revisione) che non fosse già stato considerato dal perito
giudiziario.
Inoltre, a differenza del
dr. __________ che non disponeva degli atti penali, il perito giudiziario al
punto 3 dell’elenco atti ha menzionato (e quindi considerato) gli “Elementi
utili tratti dagli atti penali” precisando che “(…) compatibilmente con
il mandato peritale vengono riportati qui di seguito gli aspetti utili
esclusivamente all’accertamento dello stato di salute, della funzione
socio-relazionale e della capacità lavorativa del p. (…)” (cfr. doc. AI
118/9-12). Al riguardo, nello scritto del 25 novembre 2014, il dr. __________
ha, infatti, osservato che “(…) non ritengo che la conoscenza dell’incarto
penale possa modificare in alcun modo le risultanze della mia perizia perlomeno
per quanto riguarda la diagnosi e la valutazione della gravità del disturbo.
Non escludo che debba riconoscere un giorno che il signor RI 1, nelle
condizioni mentali in cui si trova, sia effettivamente stato in grado di
guadagnare le ingenti somme che vedo menzionate alla fine della prima pagina
delle annotazioni del collega [ndr.: si riferisce all’annotazione 1.ottobre
2014 del dr. __________ sub VII/bis] (ma sarebbe per me fonte di enorme
sorpresa). (…)” (XV/bis).
In simili circostanze (non
avendo potuto confrontarsi debitamente con tutte le motivazioni che hanno
giustificato le conclusioni a cui è giunta la dr.ssa __________) non é dunque
in ogni caso possibile concludere che con la perizia del dr. __________ l’istante
ha dimostrato in modo evidente (“eindeutig”) che le risultanze della perizia
giudiziaria fossero erronee. Del resto, nelle osservazioni del 1. dicembre
2014, l’avv. RA 1 ha chiesto che “(…) se del caso, vista la situazione, il
sottoscritto chiede che sia eseguita una super perizia. (…)” (XV).
In questo senso, ritenuto
che spettava all’istante dimostrare che le risultanze della perizia giudiziaria
del 18 settembre 2012 con relativo complemento del 23 ottobre 2012 della dr.ssa
__________ (atti medici questi che, lo si ribadisce, sono stati confermati da
questo Tribunale con la STCA dell’8 maggio 2014 cresciuta incontestata in
giudicato) fossero evidentemente erronee e che le basi della pronuncia dell’8
maggio 2014 comportavano di conseguenza difetti oggettivi, la domanda volta
all’esecuzione di una super perizia va disattesa.
Visto tutto quanto sopra
esposto, l’istanza di revisione della STCA dell’8 maggio 2014 non può che
essere respinta.
2.4. L’istante ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.).
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono
così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, oltre a non motivare debitamente l’istanza di revisione, l’istante
non ha fornito validi motivi circa l’impossibilità di produrre il suddetto
nuovo mezzo di prova già nel procedimento sfociato nella STCA di cui chiede la
revisione e nemmeno ha dimostrato che le risultanze della perizia giudiziaria
fossero evidentemente erronee. Inoltre, proprio perché rappresentato da un
legale, all’istante (che deliberatamente ha lasciato crescere in giudicato la
STCA dell’8 maggio 2014), non poteva certo sfuggire la necessità di debitamente
motivare e provare l’esistenza dei presupposti necessari all’accoglimento
dell’istanza di revisione oggetto della presente vertenza.
Non vengono prelevate
spese ritenuto che in applicazione dell’art. 69 cpv. 1bis LAI la
procedura è onerosa laddove il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve
statuire su un ricorso, ossia quando l’assicurato fa capo ad un mezzo di
diritto ordinario (in argomento cfr. il consid. 5 della STCA dell’11 maggio
2009 [inc. 32.2009.74]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione,
nella misura in cui é ricevibile, é respinta.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti