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Decisione

32.2014.118

Assicurata con attività lucrativa esercitata a tempo parziale. Diritto ad una rendita temporanea. Conferma della valutazione medica e dell'inchiesta per casalinghe e quindi della soppressione della re

14 luglio 2015Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 299/03).

A

sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità

del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il

futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su richiesta."

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.7. Nella

presente fattispecie, per definire l’incapacità lavorativa relativa alla parte

salariata dell’assicurata, definita incontestatamente nella misura del’80%,

l’Ufficio AI ha proceduto come segue.

In

primo luogo, esso si è fondato sulla perizia multidisciplinare SAM eseguita su

incarico dell’assicuratore malattia. Dal referto, datato 14 febbraio 2011

(recte: 2012; doc. AI 17), risulta che i periti hanno fatto capo a due consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e ORL (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

4.1 Diagnosi

con influenza sulla capacità lavorativa:

Disfunzione

vegetativa somatoforme (ICD-10 F 45.3) compromissione dell'apparato

vestibolare.

Episodio

depressivo di grado lieve (ICD-10 F 32.0).

Disturbo

di personalità misto (ICD-10 F 61.0) dipendente, anancastico.

4.2 Diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa:

Nessuna.

(…)" (doc. AI 17/11)

Alla

luce dei singoli consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità

lavorativa sono dovute alle affezioni d’origine psichiatrica, i periti del SAM

hanno ritenuto l’assicurata inabile nella misura del 30% nella sua originaria attività,

dello 0% in attività adeguate e del 20% come casalinga (doc. AI 17/19).

Con

complemento peritale 7 novembre 2012 il SAM, esaminata la documentazione sia

oftalmologica che neurologica ricevuta dalla Cassa malati, ha rilevato:

"

Dopo aver preso nota dell'atto

dell'oftalmologo Dr. med. __________, datato 10.5.2012, che di per sé non porta

elementi atti a giustificare un prolungamento dell'inabilità lavorativa,

prendiamo atto anche della presa di posizione del Dr. med. __________ del

19.9.2012, che di fatto non porta elementi oggettivi diversi o modificati

rispetto alla nostra perizia SAM precedente. In effetti lo specialista ORL richiede

di poter sottoporre nuovamente l'A. a tutta una serie di esami già eseguiti in

precedenza, ma non porta sintomatologia o elementi nuovi a livello ORL.

La documentazione neurologica da parte del Dr. med. __________

solleva una nuova problematica, non tanto a livello sintomatologico, perché il

tremore al capo d'origine non chiara, era già presente durante la precedente

visita SAM, ma soprattutto per aver evocato la nozione di lesione della sostanza

bianca, in parte suggestiva per malattia demielinizzante incipiente in sede

frontale ds. e sopra/pericallosale, e altre lesioni aspecifiche. Il liquor

normale senza conferma di bande oligoclonali, PEV, PES e PEM nella norma.

Questo referto risale al maggio 2011 (la perizia SAM è datata febbraio 2011).

Pertanto, da questo punto di vista, è subentrata una problematica nuova che, a

nostro avviso, giustifica una valutazione da un punto di vista specialistico

neurologico. Non necessariamente questo nuovo reperto giustifica l'incapacità lavorativa.

Facciamo notare che il neurologo attesta un'abilità

lavorativa al 50% dal 5.8.2012, con successivamente la possibilità di una

ripresa al 100%. Quello che appare stupefacente che l'inabilità lavorativa ä

stata protratta nel tempo mentre invece l'adeguato trattamento psicoterapico e

psicofarmacologico da noi proposto mediante antidepressivi 30%. Segnaliamo che

già durante la perizia SAM, l'A. aveva evidenziato forti resistenze a

sottoporsi ad un trattamento in tal senso che, a nostro avviso, contribuirebbe

a migliorare ulteriormente la capacità lavorativa da noi attestata.

In conclusione riteniamo utile una valutazione

neurologica, sulla base dei nuovi elementi presenti agli atti. Ribadiamo la

necessità di una presa a carico psichiatrica e psicoterapica assidua e

protratta nel tempo per evitare derive psicopatologiche futuro." (doc. AI

31/1)

Sulla

base di tali atti, __________ ha riconosciuto un’incapacità lavorativa del 100%

dal 7 maggio al 22 luglio 2012 e 50% dal 23 luglio al 5 agosto 2012 versando le

rispettive indennità, soppresse dal 6 agosto 2012 per via di un’incapacità

lavorativa del 30% che non dava diritto a prestazioni (doc. Cassa malati 32).

Tenuto

conto delle risultanze dell’assicuratore malattia, con rapporto finale 13

settembre 2013 il SMR ha riassunto le diagnosi invalidanti [disfunzione vegetativa

somatoforme F45.3 con coinvolgimento dell’apparato vestibolare, episodio depressivo

di grado lieve (ICD F.32.0), disturbo di personalità misto, dipendente e

anancastico (F 61.0)], ed ha osservato:

"

(…)

Mi baso sulla perizia SAM del 14.02.2012, eseguita

per __________ e con valutazioni specialistiche ORL e psichiatrica.

Le successive valutazioni neurologiche, ORL e

oculistiche confermano che non vi è stato un cambiamento.

L'ultimo rapporto AI del medico di famiglia (dr. v. __________,

medicina interna FMH) datato 19.08.2013 conferma pure la stabilità, anche se

scrive che c'è una IL 100% nel lavoro di assistente di cura in casa anziani,

contraddicendosi però quando alla fine del rapporto elencate limitazioni.

L'A. non si è sottoposta a terapia psichiatrica, riceve

al bisogno tranquillanti (Xanax).

L'A. aveva comunicato di aver svolto indagini al __________

in gennaio 2013 (nota 19.06.2013), non vi è traccia di questi nel rapporto del

curante (anche richiesto telefonicamente da me ieri mi comunica che non ha

rapporti di esami __________)." (doc. AI 48/3)

e ripreso le incapacità lavorativa definite dall’assicuratore

malattia.

L’assicurata,

fondandosi sugli atti medici prodotti con il ricorso, contesta la succitata

valutazione medica, sostenendo che la stessa non tiene conto dell’evoluzione

della situazione di salute, risultando peggiorata.

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali

sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Ritornando

al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo

TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.

Con

il ricorso l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione:

-

rapporto 16 luglio 2014 de. Dr. __________, specialista in ORL, il quale ha

rilevato:

"

Come richiestomi dalla paziente

stilo il seguente breve rapporto, che riassume l'ultima visita effettuata il 23.05.2014.

Discuto e visito la paziente, come sempre accompagnata

dal manta. Ella mi riferisce di una situazione nell'insieme poco mutate., e di

essere andata il giorno stesso dal suo psichiatra. Riferisce del fatto che

l'ultima MR cerebrale è stata consegnata in visione al Dr. med. __________. Ricevo

al contempo copia del rapporto del neurologo e della MR cerebrale in questione:

entrambi gli esami risultano invariati.

Si evoca la presenza di ernie cervicali, problematica

di cui non sono al corrente.

Ho scritto all'assicurazione __________ in data

26.05.2014 (documento noto a te e alla paziente).

L'esame vestibolare clinico mi consente di evidenziare

una (già nota) ipotropia sinistra, il resto dell'esame essendo invariato

(sintomatologia vertiginosa compatibile con persistente deficit vestibolare

periferico sinistro)." (doc. F)

- rapporto

11 agosto 2014 del dr. __________, specialista in psichiatria, il quale evidenzia:

"

Conosco la Signora RI 1 dal

23 maggio 2014.

Si tratta di un'assistente di cura, madre di 3 figli,

maritata ad un macchinista di manovra che l'accompagna durante le consultazioni.

La paziente soffre e lamenta: disturbi dell'equilibrio

con difficoltà di lettura e comprensione con l'impressione costante di una

nebbia in testa con annebbiamento della vista (visione di righe nere e punti

bianchi) con fatica a trasferire le parole alla bocca, perdita di memoria, errori

di scrittura.

Oltre a ciò la Signora vive uno stato di tristezza,

pianti, nervosismo e disorientamento.

La paziente è esasperata dalla situazione, aggravata

dall'impressione che nessuno la capisca.

La paziente non trae beneficio dalla fisioterapia.

Lamenta dolori dietro il bulbo oculare e dentro

l'orecchio destro sino alla spalla destra.

La paziente è visibilmente debordata dalla situazione

attuale.

Procedere

Ho sostenuto la paziente nella continuazione di una

presa a carico psichiatrica e neurologica.

La paziente era inabile al lavoro al 100%.

La paziente beneficiava di un trattamento con Rebalance

ed eutonia.

L'ultima seduta ha avuto luogo il 17.06.2014."

(doc. G)

Esaminata

la succitata documentazione, rettamente con annotazioni 8 settembre 2014 i dr. __________

e dr.ssa __________ (quest’ultima specialista in psichiatria) hanno rilevato:

"

Le certificazioni

psichiatriche prodotte non riportano una diagnosi secondo ICD o DSM, ma solo

nel primo certificato una generica definizione di “stato depressivo"; non

vengono specificate le limitazioni che sostengono la IL del 100% definita dal

Dr. __________.

Sottolineo come il perito SAM, Dr. __________

(28.12.2011),aveva consigliato una presa a carico psichiatrica e l'inizio di un

trattamento adeguato antidepressivo. Di fatto tale suggerimento terapeutico non

è stato accolto dall'A (come anche riportato dal medico di famiglia Dr. __________

nel sub rapporto del 09.08.2013) se non solo dopo il progetto di decisione AI.

In conclusione il perito SAM aveva identificato la

presenza di un lieve episodio depressivo nel 2011, l'A negli anni nonostante la raccomandazione non ha iniziato un trattamento, le documentazioni

mediche agli atti non mostrano e descrivono sintomi che possano far pensare ad

un quadro diverso da quello riscontrato al SAM, il trattamento psichiatrico

viene intrapreso dopo il progetto di decisione e lo psichiatra attuale Dr. __________,

non descrive una diagnosi codificata né le limitazioni a sostegno della

dichiarata IL del 100%.

Pertanto non vi sono elementi per discostarsi dalla

valutazione SMR precedente del Dr. __________." (doc. IV/1)

Del

resto, anche la successiva documentazione medica prodotta dall’assicurata, come

sostenuto il 18 ottobre 2014 dal SMR, non contiene nuovi elementi clinici e non

mostra alcuna evoluzione dello stato di salute e questo per i motivi che seguono

(cfr. XII bis).

Con

rapporto 3 ottobre 2014 il dr. __________ evidenzia:

"

Volentieri rispondo al suo

scritto del 01.10.2014, concernente la situazione della signora RI 1.

Conosco la Signora RI 1 dal 2011, a causa di una persistente sintomatologia vertiginosa che il medico curante Dr. __________ mi

chiese di indagare. Eseguii esami otoneurologici, e richiesi consulenza al

collega neurologo Dr. __________ a __________. Una Risonanza Magnetica cerebrale

fu pure realizzata.

La paziente non riuscendo a lavorare, il medico curante

le consegnò un certificato d'inabilitä lavorativa al 100% valido dal 30:04.2011.

La paziente fu rapidamente sottoposta ad intensiva

terapia riabilitativa dell'equilibrio.

Nel tempo si poté osservare una lenta evoluzione della

sintomatologia, ma senza sparizione della stessa, una sintomatologia proteiforme,

composta si da vertigini, ma anche da tremore, problemi oculari (la paziente fu

valutata dal collega Dr. med. __________, oftalmologo) e psicologici (tendenza

depressiva).

Considerando la complessa sintomatologia (andrebbero

interrogati anche i coinvolti), ritengo che si debba

considerare la Signora RI 1 tuttora inabile al 100% ad un'attività

lavorativa uguale o simile a quella esercitata fino all'inizio della malattia.

Eventuali considerazioni su una possibile reintegrazione professionale a tempo

parziale con un'attività adeguata e consone allä sue passibilità andrebbe discussa

e valutata in collaborazione con tutti i colleghi coinvolti." (doc. I)

Ora, il

succitato specialista, riportando la oramai nota problematica dell’assicurata,

ha sostenuto che andrebbero sentiti i diversi specialisti coinvolti, ciò ché è

stato fatto in occasione della perizia SAM, come anche nel successivo

complemento. Verosimilmente egli non sapeva di tale perizia, visto che non ne

ha fatto cenno.

Vero che

nel rapporto 2 settembre 2014 il dr. __________, neurologo, ha attestato una

totale incapacità lavorativa. Nel 2014 egli aveva effettuato una risonanza

magnetica cerebrale, riscontrando – comparandola con quelle eseguite nel 2011 e

nel 2012 – una situazione (zone di mielinizzazione periventricolare) stabilizzata.

A tal proposito, va fatto riferimento al rapporto 6 luglio 2012 del dr. __________,

neurologo, il quale ha invece riscontrato un miglioramento. Riportate le

diagnosi e valutato un’inabilità lavorativa del 100% dal maggio al 25 luglio

2012, del 50% fino al 5 agosto 2012 e “in seguito la paziente dovrebbe

essere nuovamente abile al lavoro al 100%” (doc. AI 35/11). Ha ragione

l’assicurata nel sottolineare come in quel rapporto lo specialista non fosse in

chiaro sull’origine del tremore al capo. Tuttavia, nel dettagliato rapporto 10

gennaio 2014 – rivalutazione neurologica auspicata dalla perizia SAM – il dr. __________,

dopo aver visitato l’assicurata, ha sostanzialmente confermato quanto scritto

nel 2012, concludendo in particolare:

"

Valutazione: L'evoluzione di questa

paziente nota per le diagnosi sopraccitate abbastanza favorevole, con

Miglioramento del tremore e dell'instabilità, soprattutto grazie ad un

trattamento di eutonia, che la paziente continuerà anche quest'anno.

L'esame clinico non mostra nuovi deficit focali, mentre

si conferma una sindrome cerebellare statica, accennati segni centrali

emicorporali a destra, lieve tremore prevalentemente al capo e posturale, infine

una sindrome cervicale. Il controllo neuroradiologico conferma una stabilità della

nota placca attorno al corno frontale destro, non evolutiva e senza messa in

evidenza di nuove lesioni focali.

Di fronte quindi a questa situazione non vi è da

proporre un trattamento medicamentoso di base, mentre è previsto un nuovo

controllo solo clinico nel dicembre prossimo, clinico e neuroradiologico fra

due anni." (doc. AI 54/2)

Dal punto di vista psichiatrico, nel breve rapporto

8 ottobre 2014 lo psichiatra curante, utilizzando finalmente la diagnostica

ufficiale, ha riscontrato uno stato depressivo di grado medio (ICD 10: F 32.1) ed

un’inabilità lavorativa del 100% (doc. L). Tuttavia, come rettamente

evidenziato dalla specialista del SMR nelle annotazioni 23 ottobre 2014, lo

psichiatra curante non ha riportato un quadro clinico obbiettivo e non ha descritto

alcuna limitazione (doc. XIVbis), circostanze che non permettono di

distanziarsi dalla valutazione del SAM.

Anche la

problematica ORL non risulta essere invalidante, come certificato il 10 maggio

2012 dal dr. __________, il quale, dopo aver proceduto ad un regolare controllo

oftalmologico, non ha intravvisto alcuna disfunzione particolare (doc. AI 18). Né

del resto dalla documentazione prodotta è risultato diversamente.

Visto quanto sopra,

tenuto conto della perizia SAM e del complemento peritale, delle annotazioni

del SMR, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che sino al momento della decisione contestata

nella propria ed in altre attività l’assicurata presentava un’incapacità

lavorativa del 100% dal 30 aprile 2011 al 22 luglio 2012, del 50% dal 23 luglio

2012 al 5 agosto 2012 e del 30% dal 6 agosto 2012.

2.10. Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività salariata

mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto

nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.

Visto che

l’assicurata presenta, secondo la valutazione pluridisciplinare del SAM e dei

rapporti finali del SMR succitati, un’incapacità lavorativa del 100% dal 30

aprile 2011 al 22 luglio 2012, del 50% dal 23 luglio 2012 al 5 agosto 2012 e

del 30% dal 6 agosto 2012 sia nella propria che in attività adeguate, conformemente

all’obbligo di ridurre il danno, essa mette a miglior frutto la residua

capacità lavorativa nella professione di assistente di cura appreso e da ultimo

esercitata.

Di conseguenza,

rettamente l’amministrazione ha definito il reddito da invalida partendo dai

fr. 51'905.-- di reddito conseguito senza invalidità presso la __________ (doc

AI 10) per un pensum lavorativo dell’80% (stato 2012).

Ritenuto quanto

sopra, l’amministrazione ha correttamente definito i seguenti grado d’inabilità

lavorativa per la parte salariata:

"

(…)

Dal 30.04.2011 al 22.07.2012

Essendo totalmente il minor discapito economico nella

sua abituale attività.

Dal 23.07.2012 al 05.08.2012

Con una capacità lavorativa del 50% (riferito su

un'attività al 100%), lei potrebbe conseguire un reddito di CHF 32'440.50.

Confronto dei redditi:

senza attività CHF

51'905.00

con invalidità CHF

32'440.50

Perdita di guadagno CHF 19'464.50

= Limitazione del 30%

Dal 06.08.2012 e continua

Con una capacità lavorativa del 70% (riferito su

un'attività al 100£%), lei potrebbe conseguire un reddito di CHF 45'416.70.

Confronto dei redditi:

senza attività CHF

51'905.00

con invalidità CHF

45'416.70

Perdita di guadagno CHF

6'488.30 = Limitazione del 10%"

(doc. AI 60/3)

2.11.

2.11.1. Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo -

che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna

di esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero

(N. 3090)."

Mentre alle cifre

3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e

senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

2.11.2

Nella

fattispecie in esame, in data 13 gennaio 2014 l'Ufficio AI (precisamente l’assistente sociale) ha proceduto ad un’inchie-sta economica concludente per un grado

d’impedimento complessivo del 20% (cfr. rapporto 16 gennaio 2014 in doc. AI 50).

Con

l’atto di ricorso l’assicurata ha contestato tale inchiesta, sostenendo che:

"

(…)

L'assicurata ha importanti difficoltà di comprensione e

non è riuscita a capire correttamente le domande che le sono state poste e a

rispondere correttamente. Proprio per tali difficoltà della signora il marito

aveva chiesto all'Al di essere presente al colloquio, ciel che non è stato

fatto. Già per tali circostanze le risposte date e quindi la valutazione dell'attività

domestica da parte dell'assistente sociale non corrispondono alla situazione

affettiva.

In merito alle singole voci dell'attività domestica si

osserva inoltre che gli impedimenti sono superiori a quanto ritenuto dall'Al.

La famiglia dell'assicurata comprende 5 persone e la relativa attività è di riflesso

molto impegnativa e pesante. Gli impedimenti, a causa del grande rallentamento

di movimento dell'assicurata e delle interruzioni frequenti per poi riprendere,

sono da ritenere almeno del 50% per la preparazione dei pasti, pulizia, spesa,

acquisti, !avare, stendere, stirare e del 100% nel giardinaggio che ormai non

può più svolgere. L'assicurata infatti non stira ormai più e molte attività non

riesce più a farle e le fanno i parenti. Essa ha inoltre problemi a guidare e

non può più fare la spesa in grandi magazzini. (…)" (doc. I, pag. 7)

Secondo

questa Corte l’assenza del marito durante l’inchie-sta domiciliare non permette

di inficiare la validità della stessa. Come visto, l’assicurata, di lingua

madre italiana, non risulta avere delle particolari problematiche psichiche

tali da mettere in dubbio la sua capacità di comprensione. Del resto, dal

tenore delle risposte riportate nel rapporto si deduce che l’assicurata abbia invece

ben compreso le domande a lei poste. Non va poi dimenticato che l’incarico è

stato portato a termine da un’assistente sociale, particolarmente formata.

Quanto

agli impedimenti, dal rapporto si deduce che l’incaricata ha fatto riferimento

alla documentazione medica, rispettivamente alla valutazione peritale che, va

qui ricordato, ha definito un’incapacità in ambito casalingo del 20%.

La

ricorrente rileva che l’economia domestica è composta da altre cinque persone

(marito, tre figli e suocero). Dall’inchiesta risulta che i due figli maggiori

sono indipendenti e suo suocero “è molto autonomo e si occupa personalmente

delle proprie necessità” (doc. AI 50/6), motivo per cui la sua attività casalinga,

in questo contesto, non può essere definita molto impegnativa. Va poi fatta presente

la presenza del marito, ancorché professionalmente attivo, al quale è esigibile

richiedere un aiuto nella conduzione familiare (cfr. a tal riguardo no. 3089 CIGI

in consid. 11.1.)

In

conclusione, alla valutazione dell’assistente sociale va

prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente

valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta

economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle

singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale

3086.

CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori

abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica.

2.12

Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 80% quale salariata (tenendo anche conto di un grado d’invalidità corretto come

da consid. 10.2.2. e 10.2.4) e del 20% quale casalinga, si hanno le

seguenti invalidità globali, come rettamente riportato nella decisione

contestata:

periodo

30.

aprile 2011 – 22 luglio 2012

Attività Quota parte Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

80% 100% 80%

Casalinga

20% 20% 4%

Grado

d’invalidità globale 84%

periodo

23.

luglio 2012– 5 agosto 2012

Attività Quota parte Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

80% 30% 24%

Casalinga

20% 20% 4%

Grado

d’invalidità globale 28%

Dal

6.

agosto 2012

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

80% 10% 8%

Casalinga

20% 100% 4%

Grado

d’invalidità globale 12%

In

queste circostanze, alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI), il 1° aprile

2012.

l’assicurata avrebbe diritto ad una rendita intera sino al 31 ottobre

2012, vale a dire 3 mesi dopo l’attestato miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI) dal

luglio 2012. Siccome il versamento della rendita può avvenire al più presto 6

mesi dopo il deposito della domanda di prestazioni (nel caso concreto gennaio

2012), l’assicurata ha diritto ad una rendita intera per i mesi di luglio e

agosto 2012.

Visto

quanto sopra, nel suo esito la decisione contestata merita conferma, mentre il

ricorso va respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti