32.2014.120
Assicurato contesta di essere sottoposto ad una perizia pluridisciplinare che lui ritiene non necessaria. Conferma della perizia
9 gennaio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.120
BS
Lugano
9 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 4 luglio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1970, è stato posto dall’Ufficio AI al beneficio di una mezza rendita
dal 1° maggio 2005 (cfr. decisioni 14 dicembre 2006 e 14 maggio 2007; doc. AI 28
e 31). La mezza rendita è stata confermata in via di revisione con comunicazione
20 marzo 2009 (doc. AI 44)
Nell’ambito
di una seconda revisione, iniziata nel febbraio 2010 (doc. AI 47), con
decisione 2 marzo 2011 (preavvisata l’11 ottobre 2010) l’Ufficio AI, procedendo
alla riconsiderazione della comunicazione 20 marzo 2009 (considerata manifestamente
erronea in quanto nell’ambito della prima revisione non era stato preso in
considerazione il reddito da invalido conosciuto), ha soppresso il diritto alla
rendita non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc.
AI 61).
Avverso
questa decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto
ricorso postulandone l’annullamento ed il mantenimento del diritto alla mezza
rendita.
Con
sentenza del 22 giugno 2011 questa Corte ha accolto il ricorso e rinviato gli
atti all’Ufficio AI per accertamenti di natura medica ed economica (“…. questo
TCA concorda con la necessità di procedere ad accertamenti volti a stabilire
l’attività e il mansionario dell’assicurato dopo la promozione professionale
indicata dal datore di lavoro e avvenuta nel 2006, l’evoluzione nonché il suo
stato di salute attuale e la capacità lavorativa, tanto nella sua abituale
quanto in un’altra adeguata attività lavorativa”; STCA 32.2011.112 citata).
1.2. A
seguito della citata sentenza di rinvio, dal punto di vista medico l’Ufficio AI
ha conferito mandato peritale al dr. __________, specialista in dermatologia,
il quale in data 29 settembre 2011 ha rassegnato il proprio rapporto (doc. AI
83), seguito da un complemento peritale del 24 novembre 2011 (doc. AI 86).
In
data 24 maggio 2012 l’amministrazione ha formalmente diffidato l’assicurato a
seguire una terapia (Trattamento con anti TNF alfa), diffida che, a seguito
dell’intervento dell’interessato e dopo verifica presso il proprio servizio medico,
è stata annullata in quanto il trattamento ordinato – tra l’altro consigliato
dallo stesso dr. __________ – non risultava ancora nella lista delle
prestazioni obbligatorie LAMAL (scritto 4 settembre 2012 dell’Ufficio AI in
doc. AI 102).
Per
quel che concerne l’aspetto economico, il 19 e 29 luglio 2011 (doc. AI 70 e 72)
l’amministrazione ha chiesto al datore di lavoro informazioni sul mansionario
dell’assicurato, ricevendo risposta il 9 settembre rispettivamente il 28
settembre 2011 (doc. AI 77 e 82). Il 27 giugno 2012 si è svolto un incontro tra
Fatti
i funzionari dell’AI, il datore di lavoro dell’assicurato e l’assicurato stesso
volto a meglio approfondire alcuni aspetti sul genere di attività svolto
dall’assicurato e sulla sua retribuzione (doc. AI 99). È seguito un altro
incontro, questa volta tra assicurato, ispettrice AI e giurista dell’AI,
tenutosi il 7 novembre 2012 e il cui verbale è stato controfirmato dal primo il
25 gennaio 2013 (doc. AI 110). L’amministrazione ha poi proceduto ad
un’inchiesta relativa all’attività professionale svolta dall’assicurato,
iniziata il 16 novembre 2012 e terminata il 3 aprile 2013 (doc. AI 113).
L’Ufficio
AI ha poi dato mandato di sorveglianza ad un’agen- zia privata per i periodi 11
dicembre 2012 – 14 dicembre 2012 e 28 gennaio 2013 – 1° marzo 2013, terminato
con i rispettivi rapporti 31 dicembre 2012 e 8 marzo 2013 (doc. AI 129).
Il
30 luglio 2013 l’Ufficio AI, allegando il citato verbale firmato
dall’assicurato il 25 gennaio 2013 ed i summenzionati rapporti 31 dicembre 2012
e 8 marzo 2013 di sorveglianza, ha formulato al dr. __________ 9 domande
riguardanti l’esigibilità lavorativa nell’abituale attività svolta
dall’interessato (doc. AI 123-3), senza ricevere, nonostante sollecitazione scritta
dell’8 ottobre 2013 (doc. AI 123-5), alcuna risposta.
Con
rapporto 16 dicembre 2013 il SMR, sulla base della documentazione agli atti, ha
stabilito un’inabilità lavorativa pari alla somma tra il tempo delle medicazioni
giornaliere e la media delle assenze su di un anno dovute alla riacutizzazione
della malattia (doc. AI 127).
Di
conseguenza, con progetto di decisione 8 gennaio 2014 l’amministrazione, sulla
base del succitato rapporto SMR, ritenuta un’incapacità lavorativa sia
nell’abituale attività che in attività adeguate del 20% (10% per l’espletamento
giornaliero dell’igiene personale e 10% causata da una media di 5 settimane
annue di assenza durante la fase acuta dell’affezione dermatologica) ha confermato,
in via di riconsiderazione, la soppressione della mezza rendita con effetto
retroattivo al 30 aprile 2011 (doc. AI 130).
Con
osservazioni 5 febbraio 2014 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
contestato il progetto di decisione, in particolare la valutazione medica del
SMR (doc. AI 131)
Esaminate
le osservazioni, con scritto 27 febbraio 2014 l’amministrazione ha fra l’altro
proposto una nuova perizia medica da effettuarsi nella Svizzera tedesca o
francese (doc. AI 133). Con lettera 15 aprile 2014 l’assicurato ha comunicato
all’Ufficio AI di non ritenere né utile né necessario l’ulteriore accertamento
medico proposto (doc. AI 124).
Con
nota interna 22 aprile 2014 l’ispettore AI ha ribadito la necessità di procedere
ad altri accertamenti medici (doc. AI 135), confermata dal SMR con rapporto 8
maggio 2014 (doc. AI 137).
In
data 10 giugno 2014 l’assicurato si è formalmente opposto alla richiesta 27
maggio 2014 dell’amministrazione di sottoporsi ad una perizia multidisciplinare
(doc. AI 139).
Non
ricevendo risposta dall’Ufficio AI, il 23 giugno 2014 l’assicurato, per il
tramite del suo legale, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata/ritardata
giustizia. Avendo nel frattempo l’amministrazione emesso il 4 luglio 2014 una
decisione incidentale relativa alla necessità di eseguire una perizia multidisciplinare,
con sentenza 29 settembre 2014 questa Corte ha dichiarato il citato ricorso
privo di oggetto (inc. 32.2014.86).
1.3. Come
detto, con decisione incidentale del 4 luglio 2014 l’amministrazione ha quindi
confermato la necessità di un accertamento pluridisciplinare di natura interna,
dermatologica e neurologica, facendo presente che il centro peritale verrà designato
su base aleatoria dopo la crescita in giudicato della pronunzia.
1.4. Contro
la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as- sicurato, per il tramite
del suo legale, postulandone l’annullamento. Egli ribadisce l’inutilità di una
perizia multidisciplinare per la valutazione del suo caso essendo la documentazione
medica all’incarto esaustiva e sufficiente per una decisione finale.
1.5. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la necessità di procedere alla
perizia multidisciplinare, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.6. In
data 24 ottobre 2014 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta
di causa (VIII), alle quale l’amministrazione ha ribattuto con scritto 5
novembre 2014 (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del processo è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha ordinato di sottoporre
l’assicurato ad una perizia medica pluridisciplinare (in particolare dermatologica
e neurologica, oltre che di medicina interna).
2.3. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni
date oralmente devono essere messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici
o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,
rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di
collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Nella
sentenza DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei confronti degli
Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie multidisciplinari. In
particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria del
mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS
all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis
OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati
(DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).
Secondo
il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione
incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a
137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale
principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)
Le
decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento
non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA
(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.
29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali).
In
DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi
cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro decisioni
incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche non
sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione
motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo
stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
2.5. Presupposto
per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione
all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai
sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Considerandi
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica
che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra
decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 onsid. 4 pag. 141,
288.
consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può
essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può
essere considerato irreparabile (DTF 133 U 57 consid.
1.
pag. 59 e le sentenze ivi citate).
2.6
Come
detto sopra, in caso di disaccordo tra le parti in merito all’allestimento di
una perizia medica, l’Ufficio AI è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile,
a determinate condizioni, di essere impugnata al Tribunale delle assicurazioni.
Allorquando è stato designato un centro peritale, la persona assicurata può far
valere, oltre alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento
della perizia in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile
seconda opinione, oppure contro la natura e la portata della perizia (ad
esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati
periti designati (per esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica)
(DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).
La
giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli
accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante
sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276
consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
2.7
Nella
decisione contestata l’amministrazione ha motivato come segue la necessità di
un accertamento pluridisciplinare:
"
Alla luce del tenore delle
osservazioni da lei poste nei confronti del progetto di decisione del
08.01
, ove è stata segnatamente contestata la rivalutazione della
percentuale d'inabilità lavorativa esperita dal nostro Servizio medico regionale,
si è deciso di procedere ad un nuovo accertamento medico pluridisciplinare.
Si tiene in particolare a rimarcare che l'allor perito
designato Dr. __________, in occasione della redazione della sua valutazione
non disponeva delle osservazioni pratiche effettuate sul campo a seguito della
sorveglianza successivamente occorsa, né si è applicato nel rispondere alla
nostra richiesta di precisazioni effettuata in data 30.07.2013 (si rinvia
all'annotazione 5 dicembre 2013). In assenza di una dettagliata risposta ai
quesiti illustrati al punto 12 della comunicazione 27 maggio 2014 in critica, lo scrivente Ufficio non ritiene la pratica sufficientemente delucidata a livello
medico. Stante a quanto sin qui dettagliato,
l'amministrazione ritiene che alla valutazione 24
novembre 2011 del Dr. med. __________ (da egli stesso definita
"grossolana") non possa essere conferita piena forza probatoria ai
sensi del DTF 125V 351).
Ora, come ben emerge dalla lettura degli atti lo
scrivente Ufficio Al è dell'avviso che l'osservazione investigativa è atta a
rendere verosimile l'avvenuta sovrastima dell'inabilità lavorativa stabilita
nella perizia del Dr. __________. Per chiarire tale aspetto è quindi necessario
un nuovo accertamento peritale esperito da specialisti in dermatologia e in
neurologia che, come sopraindicato, non può essere considerato come una seconda
opinione. Giova sottolineare che le risultanze di una sorveglianza unitamente
ad una valutazione medica agli atti possono di principio costituire una base
sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità
lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1). Occorre
inoltre rilevare che dal momento in cui è stata effettuata la perizia
(27.09.2011) ad oggi è decorso un rilevante lasso di tempo.
Si precisa altresì che il nostro Servizio Medico
Regionale ha optato per demandare una perizia pluridisciplinare invece che un
accertamento monodisciplinare al fine di dirimere alcuni ulteriori punti ritenuti
rilevanti per poter meglio quantificare la globale inabilità lavorativa dal
profilo prettamente medico (in proposito si rinvia alla valutazione del
Servizio medico regionale dell'8 maggio 2014). Si pone particolare accento
sulla questione neurologica, essendo in atto una medicazione in questo ambito
per cefalee.
In conformità alla nota marginale 2074 della Circolare
sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI, stato al 1.01.2014)
gli esperti designati entreranno in possesso della globalità dell'incarto AI,
comprensivo quindi delle osservazioni presentate.
Invitiamo pertanto il Sig. RI 1 a volersi sottoporre
agli accertamenti peritali predisposti e a presentarsi puntuale alle visite
peritali.”
Orbene,
questo TCA concorda nel ritenere che le conseguenze della idradenite
suppurativa, diagnostica dal dr. __________ nella perizia 29 settembre 2011, sulla
capacità lavorativa nell’abituale attività svolta dall’assicurato e in attività
adeguate necessitino di approfondimenti. Infatti, nel complemento peritale 24
novembre 2011 il citato specialista, non potendo fornire una risposta
sull’evoluzione del processo infiammatorio rispetto alla prima perizia del 2006, ha affermato che “… dovendo dare un giudizio, in modo piuttosto grossolano, direi che il
paziente è abile al 50% in media annua. Nella sua attuale attività, che prevede
anche visite dirette sui cantieri” (doc. AI 86). Va qui rilevato che il
perito non aveva a disposizione il mansionario, poiché, come ammesso in sede di
risposta, l’amministrazione aveva trasmesso gli atti al dr. __________ (cfr.
comunicazione 22 agosto 2011 in doc. AI 75) senza attendere le risposte 9 e 28
settembre 2011 del datore di lavoro, risposte che del resto non sono state
successivamente trasmesse al perito avendo l’amministrazione unicamente evaso
l’istanza di ricusa nei confronti di quest’ultimo (cfr. decisione 15 settembre
2011, doc. AI 79). Occorre poi ricordare che il dr. __________ non ha dato seguito
alle domande poste dall’amministrazione con scritto 30 luglio 2013 – al quale
erano, come detto, allegati i rapporti di sorveglianza –, nonostante lo scritto
sollecitatorio del 8 ottobre 2013, motivo per cui manca una presa di posizione
medica sulle circostanze, in particolare sulle limitazioni e riduzioni di tempo
sia nell’abituale attività che in altre adeguate. Va poi evidenziato che conformemente
la giurisprudenza, le risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente ad una
valutazione medica degli atti possono di principio costituire una base sufficiente
per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della
persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1 con riferimenti [=
STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella STF 9C_491/2012
del 22 maggio 2013), valutazione che in casu non risulta essere stata fatta. Sulla
base dei dati forniti dall’assicurato durante l’incontro del 7 novembre 2012
(doc. AI 110), con annotazioni 16 dicembre 2011 il SMR ha proceduto egli stesso
alla valutazione dell’incapacità lavorativa (doc. AI 127), posta a fonda-mento
del progetto di decisione 8 gennaio 2014 (un’incapa-cità lavorativa sia
nell’abituale attività che in attività adeguate del 20%).
Il
TCA rileva che nelle summenzionate annotazioni 16 dicembre 2013 il dr. __________
del SMR aveva ricordato che “… ulteriori o nuovi accertamenti a livello
puramente medico peritale non sarebbero di aiuto nell’evasione della pratica
amministrativa che già riporta le sufficienti notizie mediche specialistiche”.
Tuttavia, a seguito delle osservazioni 5 febbraio 2014 al succitato progetto di
decisione, in cui l’assicurato aveva fra l’altro definita come fantasiosa la
valutazione SMR del 16 dicembre 2013, il citato servizio medico ha (correttamente)
ritenuto necessario un approfondimento, così come si legge nelle annotazioni 8
maggio 2014:
"
Considerando la presenza di
patologia dermatologica (come ben documentato) e anche di Valutazione
neurologica specialistica con conseguente medicazione di questo ambito x
cefalee.
A questo punto si reputa necessario fare chiarezza su
alcuni punti ulteriori per meglio poter necessario fare chiarezza su alcuni
punti ulteriori per meglio poter quantificare la globale inabilità lavorativa
dal punto prettamente medico aggiungendo alle usuali domande peritali quanto
sotto:
- se nei periodi di esacerbazione vi è una
limitazione ovviamente maggiore quanto questa limitazione è nei periodi senza
infiammazione/infezione cutanea ?
- si giustifica la conseguente inabilità
lavorativa sempre al pomeriggio (e se sì con quale motivazione?)
A valutazione pluridisciplinare (dermatologica e
neurologica) che si potrà anche esprimere del decorso ad oggi dalle date delle
relazioni specialistiche dermatologiche del passato che purtroppo considerano
la globale inabilità solo in forma grossolana e non dettagliata
A valutazione pluridisciplinare (dermatologica e neurologica)."
In
questo contesto, anche nell’interesse dell’assicurato, la necessità di esperire
una perizia multidisciplinare risulta essere pienamente data. Non
si tratta infatti di un’inutile seconda valutazione di una medesima fattispecie
che generalmente non è giustificata (cosiddetta “second opinion”: cfr. DTF
138.
V 275 consid. 1.1 al consid. 2. 6). Né del resto la presente
fattispecie può essere equiparata, secondo quanto sostiene il ricorrente, a
quella di cui alla STCA 35.2007.6 dell’11 aprile 2007. In quella circostanza si trattava infatti di un classico caso di “second opinion” poiché
l’assicuratore sociale, dopo aver espletato a seguito di un rinvio del TCA, una
perizia specialistica si era rivolto ad un altro specialista della medesima
disciplina medica.
Non
da ultimo va fatto presente che l’assicurato non ha minimamente sostenuto come
la prospettata valutazione pluridisciplinare costituisca per lui un notevole
intervento nella sua integrità fisica e psichica, rispettivamente non risulta
dato che l’esecuzione della prospettata perizia abbia come conseguenza un danno
irreparabile (cfr. consid. 2.6). Va del resto rilevato come non sia prevista
un’indagine psichiatrica.
In
queste circostanze, legittimamente l’Ufficio AI ha ritenuto di dover allestire
una perizia pluridisciplinare – utilizzando le domande elencate nella comunicazione
del 27 maggio 2014 (doc. AI 139), mandato che dovrà essere ancora assegnato
secondo il sistema aleatorio. L’amministrazione dovrà inoltre rispettare le
condizioni poste dalla giurisprudenza in merito alla procedura peritale, tra
cui dare la facoltà all’interessato di formulare le domande da sottoporre ai
periti, come pure la facoltà di ricusa di quest’ultimi.
A
dipendenza delle conclusioni mediche, nelle osservazioni 5 novembre 2014,
l’Ufficio AI dovrà valutare se sottoporre l’incarto al Servizio di integrazione
professionale, ad esempio per la determinazione di altre eventuali attività
sostitutive o per la determinazione del confronto dei redditi (X).
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata,
mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti