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Decisione

32.2014.120

Assicurato contesta di essere sottoposto ad una perizia pluridisciplinare che lui ritiene non necessaria. Conferma della perizia

9 gennaio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i funzionari dell’AI, il datore di lavoro dell’assicurato e l’assicurato stesso

volto a meglio approfondire alcuni aspetti sul genere di attività svolto

dall’assicurato e sulla sua retribuzione (doc. AI 99). È seguito un altro

incontro, questa volta tra assicurato, ispettrice AI e giurista dell’AI,

tenutosi il 7 novembre 2012 e il cui verbale è stato controfirmato dal primo il

25 gennaio 2013 (doc. AI 110). L’amministrazione ha poi proceduto ad

un’inchiesta relativa all’attività professionale svolta dall’assicurato,

iniziata il 16 novembre 2012 e terminata il 3 aprile 2013 (doc. AI 113).

L’Ufficio

AI ha poi dato mandato di sorveglianza ad un’agen- zia privata per i periodi 11

dicembre 2012 – 14 dicembre 2012 e 28 gennaio 2013 – 1° marzo 2013, terminato

con i rispettivi rapporti 31 dicembre 2012 e 8 marzo 2013 (doc. AI 129).

Il

30 luglio 2013 l’Ufficio AI, allegando il citato verbale firmato

dall’assicurato il 25 gennaio 2013 ed i summenzionati rapporti 31 dicembre 2012

e 8 marzo 2013 di sorveglianza, ha formulato al dr. __________ 9 domande

riguardanti l’esigibilità lavorativa nell’abituale attività svolta

dall’interessato (doc. AI 123-3), senza ricevere, nonostante sollecitazione scritta

dell’8 ottobre 2013 (doc. AI 123-5), alcuna risposta.

Con

rapporto 16 dicembre 2013 il SMR, sulla base della documentazione agli atti, ha

stabilito un’inabilità lavorativa pari alla somma tra il tempo delle medicazioni

giornaliere e la media delle assenze su di un anno dovute alla riacutizzazione

della malattia (doc. AI 127).

Di

conseguenza, con progetto di decisione 8 gennaio 2014 l’amministrazione, sulla

base del succitato rapporto SMR, ritenuta un’incapacità lavorativa sia

nell’abituale attività che in attività adeguate del 20% (10% per l’espletamento

giornaliero dell’igiene personale e 10% causata da una media di 5 settimane

annue di assenza durante la fase acuta dell’affezione dermatologica) ha confermato,

in via di riconsiderazione, la soppressione della mezza rendita con effetto

retroattivo al 30 aprile 2011 (doc. AI 130).

Con

osservazioni 5 febbraio 2014 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha

contestato il progetto di decisione, in particolare la valutazione medica del

SMR (doc. AI 131)

Esaminate

le osservazioni, con scritto 27 febbraio 2014 l’amministrazione ha fra l’altro

proposto una nuova perizia medica da effettuarsi nella Svizzera tedesca o

francese (doc. AI 133). Con lettera 15 aprile 2014 l’assicurato ha comunicato

all’Ufficio AI di non ritenere né utile né necessario l’ulteriore accertamento

medico proposto (doc. AI 124).

Con

nota interna 22 aprile 2014 l’ispettore AI ha ribadito la necessità di procedere

ad altri accertamenti medici (doc. AI 135), confermata dal SMR con rapporto 8

maggio 2014 (doc. AI 137).

In

data 10 giugno 2014 l’assicurato si è formalmente opposto alla richiesta 27

maggio 2014 dell’amministrazione di sottoporsi ad una perizia multidisciplinare

(doc. AI 139).

Non

ricevendo risposta dall’Ufficio AI, il 23 giugno 2014 l’assicurato, per il

tramite del suo legale, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata/ritardata

giustizia. Avendo nel frattempo l’amministrazione emesso il 4 luglio 2014 una

decisione incidentale relativa alla necessità di eseguire una perizia multidisciplinare,

con sentenza 29 settembre 2014 questa Corte ha dichiarato il citato ricorso

privo di oggetto (inc. 32.2014.86).

1.3. Come

detto, con decisione incidentale del 4 luglio 2014 l’amministrazione ha quindi

confermato la necessità di un accertamento pluridisciplinare di natura interna,

dermatologica e neurologica, facendo presente che il centro peritale verrà designato

su base aleatoria dopo la crescita in giudicato della pronunzia.

1.4. Contro

la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as- sicurato, per il tramite

del suo legale, postulandone l’annullamento. Egli ribadisce l’inutilità di una

perizia multidisciplinare per la valutazione del suo caso essendo la documentazione

medica all’incarto esaustiva e sufficiente per una decisione finale.

1.5. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la necessità di procedere alla

perizia multidisciplinare, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.6. In

data 24 ottobre 2014 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta

di causa (VIII), alle quale l’amministrazione ha ribattuto con scritto 5

novembre 2014 (X).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del processo è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha ordinato di sottoporre

l’assicurato ad una perizia medica pluridisciplinare (in particolare dermatologica

e neurologica, oltre che di medicina interna).

2.3. Giusta

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici

o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,

rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di

collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia

(art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.4. Nella

sentenza DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei confronti degli

Uffici AI diversi considerazioni in merito alle perizie multidisciplinari. In

particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria del

mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS

all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis

OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati

(DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).

Secondo

il TF, cambiando la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di una perizia nella forma di una decisione

incidentale impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V 321 consid. 6.1 con riferimento a

137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale

principio vale pure in ambito LAINF (DTF 138 V 323 consid. 6.1.4)

Le

decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento

non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA

(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.

29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con riferimenti

giurisprudenziali e dottrinali).

In

DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre stabilito che i giudizi

cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo su ricorsi contro decisioni

incidentali degli Uffici AI concernenti l’allestimento di perizie mediche non

sono deferibili al Tribunale federale a meno che non siano in discussione

motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280 consid. 4; in ambito LAINF vale lo

stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).

2.5. Presupposto

per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione

all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai

sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).

Considerandi

Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica

che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra

decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 onsid. 4 pag. 141,

288.

consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può

essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può

essere considerato irreparabile (DTF 133 U 57 consid.

1.

pag. 59 e le sentenze ivi citate).

2.6

Come

detto sopra, in caso di disaccordo tra le parti in merito all’allestimento di

una perizia medica, l’Ufficio AI è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile,

a determinate condizioni, di essere impugnata al Tribunale delle assicurazioni.

Allorquando è stato designato un centro peritale, la persona assicurata può far

valere, oltre alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento

della perizia in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile

seconda opinione, oppure contro la natura e la portata della perizia (ad

esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati

periti designati (per esempio per quanto attiene la loro competenza specialistica)

(DTF 138 V 275 consid. 1.1 con riferimenti).

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276

consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

2.7

Nella

decisione contestata l’amministrazione ha motivato come segue la necessità di

un accertamento pluridisciplinare:

"

Alla luce del tenore delle

osservazioni da lei poste nei confronti del progetto di decisione del

08.01

, ove è stata segnatamente contestata la rivalutazione della

percentuale d'inabilità lavorativa esperita dal nostro Servizio medico regionale,

si è deciso di procedere ad un nuovo accertamento medico pluridisciplinare.

Si tiene in particolare a rimarcare che l'allor perito

designato Dr. __________, in occasione della redazione della sua valutazione

non disponeva delle osservazioni pratiche effettuate sul campo a seguito della

sorveglianza successivamente occorsa, né si è applicato nel rispondere alla

nostra richiesta di precisazioni effettuata in data 30.07.2013 (si rinvia

all'annotazione 5 dicembre 2013). In assenza di una dettagliata risposta ai

quesiti illustrati al punto 12 della comunicazione 27 maggio 2014 in critica, lo scrivente Ufficio non ritiene la pratica sufficientemente delucidata a livello

medico. Stante a quanto sin qui dettagliato,

l'amministrazione ritiene che alla valutazione 24

novembre 2011 del Dr. med. __________ (da egli stesso definita

"grossolana") non possa essere conferita piena forza probatoria ai

sensi del DTF 125V 351).

Ora, come ben emerge dalla lettura degli atti lo

scrivente Ufficio Al è dell'avviso che l'osservazione investigativa è atta a

rendere verosimile l'avvenuta sovrastima dell'inabilità lavorativa stabilita

nella perizia del Dr. __________. Per chiarire tale aspetto è quindi necessario

un nuovo accertamento peritale esperito da specialisti in dermatologia e in

neurologia che, come sopraindicato, non può essere considerato come una seconda

opinione. Giova sottolineare che le risultanze di una sorveglianza unitamente

ad una valutazione medica agli atti possono di principio costituire una base

sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità

lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1). Occorre

inoltre rilevare che dal momento in cui è stata effettuata la perizia

(27.09.2011) ad oggi è decorso un rilevante lasso di tempo.

Si precisa altresì che il nostro Servizio Medico

Regionale ha optato per demandare una perizia pluridisciplinare invece che un

accertamento monodisciplinare al fine di dirimere alcuni ulteriori punti ritenuti

rilevanti per poter meglio quantificare la globale inabilità lavorativa dal

profilo prettamente medico (in proposito si rinvia alla valutazione del

Servizio medico regionale dell'8 maggio 2014). Si pone particolare accento

sulla questione neurologica, essendo in atto una medicazione in questo ambito

per cefalee.

In conformità alla nota marginale 2074 della Circolare

sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI, stato al 1.01.2014)

gli esperti designati entreranno in possesso della globalità dell'incarto AI,

comprensivo quindi delle osservazioni presentate.

Invitiamo pertanto il Sig. RI 1 a volersi sottoporre

agli accertamenti peritali predisposti e a presentarsi puntuale alle visite

peritali.”

Orbene,

questo TCA concorda nel ritenere che le conseguenze della idradenite

suppurativa, diagnostica dal dr. __________ nella perizia 29 settembre 2011, sulla

capacità lavorativa nell’abituale attività svolta dall’assicurato e in attività

adeguate necessitino di approfondimenti. Infatti, nel complemento peritale 24

novembre 2011 il citato specialista, non potendo fornire una risposta

sull’evoluzione del processo infiammatorio rispetto alla prima perizia del 2006, ha affermato che “… dovendo dare un giudizio, in modo piuttosto grossolano, direi che il

paziente è abile al 50% in media annua. Nella sua attuale attività, che prevede

anche visite dirette sui cantieri” (doc. AI 86). Va qui rilevato che il

perito non aveva a disposizione il mansionario, poiché, come ammesso in sede di

risposta, l’amministrazione aveva trasmesso gli atti al dr. __________ (cfr.

comunicazione 22 agosto 2011 in doc. AI 75) senza attendere le risposte 9 e 28

settembre 2011 del datore di lavoro, risposte che del resto non sono state

successivamente trasmesse al perito avendo l’amministrazione unicamente evaso

l’istanza di ricusa nei confronti di quest’ultimo (cfr. decisione 15 settembre

2011, doc. AI 79). Occorre poi ricordare che il dr. __________ non ha dato seguito

alle domande poste dall’amministrazione con scritto 30 luglio 2013 – al quale

erano, come detto, allegati i rapporti di sorveglianza –, nonostante lo scritto

sollecitatorio del 8 ottobre 2013, motivo per cui manca una presa di posizione

medica sulle circostanze, in particolare sulle limitazioni e riduzioni di tempo

sia nell’abituale attività che in altre adeguate. Va poi evidenziato che conformemente

la giurisprudenza, le risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente ad una

valutazione medica degli atti possono di principio costituire una base sufficiente

per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della

persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1 con riferimenti [=

STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella STF 9C_491/2012

del 22 maggio 2013), valutazione che in casu non risulta essere stata fatta. Sulla

base dei dati forniti dall’assicurato durante l’incontro del 7 novembre 2012

(doc. AI 110), con annotazioni 16 dicembre 2011 il SMR ha proceduto egli stesso

alla valutazione dell’incapacità lavorativa (doc. AI 127), posta a fonda-mento

del progetto di decisione 8 gennaio 2014 (un’incapa-cità lavorativa sia

nell’abituale attività che in attività adeguate del 20%).

Il

TCA rileva che nelle summenzionate annotazioni 16 dicembre 2013 il dr. __________

del SMR aveva ricordato che “… ulteriori o nuovi accertamenti a livello

puramente medico peritale non sarebbero di aiuto nell’evasione della pratica

amministrativa che già riporta le sufficienti notizie mediche specialistiche”.

Tuttavia, a seguito delle osservazioni 5 febbraio 2014 al succitato progetto di

decisione, in cui l’assicurato aveva fra l’altro definita come fantasiosa la

valutazione SMR del 16 dicembre 2013, il citato servizio medico ha (correttamente)

ritenuto necessario un approfondimento, così come si legge nelle annotazioni 8

maggio 2014:

"

Considerando la presenza di

patologia dermatologica (come ben documentato) e anche di Valutazione

neurologica specialistica con conseguente medicazione di questo ambito x

cefalee.

A questo punto si reputa necessario fare chiarezza su

alcuni punti ulteriori per meglio poter necessario fare chiarezza su alcuni

punti ulteriori per meglio poter quantificare la globale inabilità lavorativa

dal punto prettamente medico aggiungendo alle usuali domande peritali quanto

sotto:

- se nei periodi di esacerbazione vi è una

limitazione ovviamente maggiore quanto questa limitazione è nei periodi senza

infiammazione/infezione cutanea ?

- si giustifica la conseguente inabilità

lavorativa sempre al pomeriggio (e se sì con quale motivazione?)

A valutazione pluridisciplinare (dermatologica e

neurologica) che si potrà anche esprimere del decorso ad oggi dalle date delle

relazioni specialistiche dermatologiche del passato che purtroppo considerano

la globale inabilità solo in forma grossolana e non dettagliata

A valutazione pluridisciplinare (dermatologica e neurologica)."

In

questo contesto, anche nell’interesse dell’assicurato, la necessità di esperire

una perizia multidisciplinare risulta essere pienamente data. Non

si tratta infatti di un’inutile seconda valutazione di una medesima fattispecie

che generalmente non è giustificata (cosiddetta “second opinion”: cfr. DTF

138.

V 275 consid. 1.1 al consid. 2. 6). Né del resto la presente

fattispecie può essere equiparata, secondo quanto sostiene il ricorrente, a

quella di cui alla STCA 35.2007.6 dell’11 aprile 2007. In quella circostanza si trattava infatti di un classico caso di “second opinion” poiché

l’assicuratore sociale, dopo aver espletato a seguito di un rinvio del TCA, una

perizia specialistica si era rivolto ad un altro specialista della medesima

disciplina medica.

Non

da ultimo va fatto presente che l’assicurato non ha minimamente sostenuto come

la prospettata valutazione pluridisciplinare costituisca per lui un notevole

intervento nella sua integrità fisica e psichica, rispettivamente non risulta

dato che l’esecuzione della prospettata perizia abbia come conseguenza un danno

irreparabile (cfr. consid. 2.6). Va del resto rilevato come non sia prevista

un’indagine psichiatrica.

In

queste circostanze, legittimamente l’Ufficio AI ha ritenuto di dover allestire

una perizia pluridisciplinare – utilizzando le domande elencate nella comunicazione

del 27 maggio 2014 (doc. AI 139), mandato che dovrà essere ancora assegnato

secondo il sistema aleatorio. L’amministrazione dovrà inoltre rispettare le

condizioni poste dalla giurisprudenza in merito alla procedura peritale, tra

cui dare la facoltà all’interessato di formulare le domande da sottoporre ai

periti, come pure la facoltà di ricusa di quest’ultimi.

A

dipendenza delle conclusioni mediche, nelle osservazioni 5 novembre 2014,

l’Ufficio AI dovrà valutare se sottoporre l’incarto al Servizio di integrazione

professionale, ad esempio per la determinazione di altre eventuali attività

sostitutive o per la determinazione del confronto dei redditi (X).

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata,

mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti