32.2014.121
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4 agosto 2016Italiano39 min
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Incarto
n.
32.2014.121
cr
Lugano
4 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 luglio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, in passato attivo in qualità di operaio turnista di una ditta chimica, in data 12 giugno 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “malattia: ernia
discale L5 S1, depressione (a causa dell’infortunio del 10 aprile 1995);
infortunio: ustione III° grado 10% corpo” (doc. 2/1-7).
In effetti, in data 10 aprile
1995 RI 1 è rimasto vittima di un infortunio professionale: una carica
elettrostatica ha provocato la deflagrazione di una sostanza chimica che egli
stava maneggiando causandogli ustioni di I, II e III grado.
Con decisione del 6
novembre 1997, poi confermata con decisione su opposizione del 19 marzo 1998,
l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato, per i soli danni organici,
un’indennità per menomazione dell'integrità del 17,5%, ritenendo che i disturbi
psichici dell’interessato non dessero diritto al riconoscimento di un’IMI
aggiuntiva (doc. 2-93 incarto LAINF).
Con sentenza 35.98.69
dell’11 febbraio 1999, il TCA ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF,
affinché predisponesse degli approfondimenti peritali a livello psichiatrico.
Il Tribunale federale, con
sentenza del 13 settembre 1999, ha confermato quanto deciso da questa Corte.
Conformemente a quanto
deciso dal TCA e confermato dal Tribunale federale, l’assicuratore infortuni ha
quindi ordinato una perizia psichiatrica, affidata al Prof. dr. __________ del
Policlinico psichiatrico dell’__________ di __________.
Preso atto delle
risultanze del referto peritale psichiatrico del 29 dicembre 2000 del Prof. dr.
__________ (cfr. doc. 2/7-17 incarto LAINF), con comunicazione del 22 aprile
2002 l’__________ ha assegnato all’assicurato un’IMI del 20% per ragioni
psichiatriche (cfr. doc. 4-67).
A seguito dell’avvenuta
transazione intervenuta tra le parti in data 2 giugno 2003 (cfr. doc. 4-25),
con decisione del 9 settembre 2003, l’__________ ha poi assegnato
all’assicurato una rendita di invalidità del 50% a decorrere dal 1° aprile 2002
(doc. 1/2-4 incarto LAINF).
1.2. Esperiti gli accertamenti del
caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 24)
e due perizie psichiatriche eseguite l’una dal dr. __________ (doc. 25) e,
l’altra, dal dr. __________ (doc. 63), con decisioni del 12 novembre 2004 (doc.
70) e del 15 dicembre 2004 (doc. 74), l’Ufficio AI ha attribuito
all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%) dal 1° giugno
2002.
Il diritto ad una rendita
intera di invalidità è, poi, stato confermato dall’Ufficio AI, in sede di
revisione, con comunicazione del 6 agosto 2007 (doc. 93) - dopo lo svolgimento
di una nuova valutazione peritale psichiatrica a cura del dr. __________ del
CPAS (doc. 88) – e con comunicazione del 3 settembre 2010 (doc. 100).
1.3. In esito ad una nuova
procedura di revisione - avviata d’ufficio nell’agosto 2013 a seguito di una segnalazione anonima che sosteneva che l’assicurato era l’allenatore __________
del __________ (doc. 104) - dopo avere esperito gli accertamenti medici ed
economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica a cura del Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 121), con progetto di
decisione del 23 maggio 2014 (doc. 128/1-4) - preso atto di un miglioramento
dello stato di salute dell’interessato, con conseguente aumento della capacità
lavorativa residua, passata dal 20% al 50% - ha ridotto a mezza rendita di invalidità
(grado di invalidità del 50%) la rendita intera fin lì versata all’assicurato.
Nonostante le osservazioni
presentate dall’assicurato contro il progetto di decisione del 23 maggio 2014 –
evidenziando come la perizia del CPAS “non è approfondita, non è professionale,
è strumentale e presenta pesanti pregiudizi nei miei confronti. Infine, la
stessa riporta errori, dati inesatti e/o infondati e non corrisponde alla mia
realtà clinica, esistenziale, valetudinaria” (doc. 133) - l’Ufficio AI, con
decisione del 2 luglio 2014, visto il grado di capacità lavorativa residua del
50% valutato dal CPAS, corrispondente ad una capacità di guadagno del 50%, ha
confermato la riduzione a mezza rendita di invalidità (grado di invalidità del 50%)
della rendita intera fin lì versata (doc. A).
1.4. Contro questa decisione l’assicurato,
rappresentato dall’, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando che
la decisione impugnata venga annullata e che venga ripristinato il diritto ad
una rendita intera di invalidità.
Sostanzialmente il
rappresentante legale del ricorrente ha ribadito le precedenti obiezioni
sollevate dall’assicurato nei confronti della perizia psichiatrica eseguita dal
Centro Peritale per le assicurazioni sociali, la quale avrebbe sottovalutato o
addirittura ignorato determinati aspetti di primaria importanza e tali da
incidere in maniera rilevante sullo stato psichico e di conseguenza sul grado
di invalidità.
Il patrocinatore del
ricorrente ha infatti osservato, sulla base di quanto evidenziato dal dr. __________
e dallo psicologo __________ nel referto del 2 settembre 2014, che la
valutazione peritale non ha adeguatamente considerato l’indubbia – secondo i
curanti - presenza di una sindrome post-traumatica da stress, unitamente ai
gravi effetti derivanti dagli abusi subiti dal figlio dell’interessato, i quali
hanno riattivato elementi post-traumatici e innescato elementi di colpa
depressivi (doc. I + B).
1.5. L’Ufficio AI, in risposta –
dopo avere sottoposto le contestazioni del rappresentante del ricorrente al
vaglio del SMR, il quale ha, a sua volta, chiesto una presa di posizione
direttamente alla dr.ssa __________ del CPAS (doc. VI/2) – ha chiesto che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.6. In data 18 novembre 2014, il
dr. __________ ha contestato le considerazioni espresse dalla dr.ssa __________,
evidenziando alcuni elementi che, a suo avviso, “mettono in luce la poca
credibilità attribuita al paziente a margine sia per quanto attiene la
somministrazione dei farmaci, sia per la sofferenza, sia per la diagnosi e il
trattamento” (doc. VIII).
Queste considerazioni dello
psichiatra curante dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione
(doc. IX), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
1.7. Con ordinanza del 25 giugno
2015, questa Corte ha ordinato una perizia medica psichiatrica, affidandone
l’esecuzione al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc.
X).
1.8. In data 5 agosto 2015, il
rappresentante del ricorrente, dopo avere precisato di “essere confrontato per
la prima volta con una simile situazione e che da parte mia non ho nulla da
obiettare sulla scelta del perito dr. __________”, ha trasmesso al TCA copia di
uno scritto del 13 luglio 2015 con il quale lo psichiatra curante
dell’assicurato, dr. __________, ha postulato la ricusa del perito giudiziario
(doc. XII)
1.9. Con scritto del 15 agosto
2015 il dr. __________ ha preso dettagliatamente e motivatamente posizione
riguardo alle obiezioni sollevate dal dr. __________, ritenendo, infine, di non
dovere rinunciare all’incarico peritale (doc. XIV).
1.10. Preso atto delle
argomentazioni del dr. __________, con scritto del 7 settembre 2015, il rappresentante
del ricorrente, dopo avere conferito personalmente con il signor RI 1, ha
ritirato l’istanza di ricusazione del perito giudiziario (doc. XVIII).
Tale scritto è stato
trasmesso all’Ufficio AI e al perito giudiziario (cfr. doc. XIX), per conoscenza.
1.11. ll 10 settembre 2015, il TCA
ha trasmesso all’esperto i quesiti peritali (doc. XX).
In data 22 settembre 2015,
il TCA, a complemento del decreto del 10 settembre 2015, ha invitato il dr. __________
a rispondere anche ai quesiti indicati nella lettera circolare AI nr. 339
dell’8 settembre 2015 emessa dall’UFAS (doc. XXI).
1.12. In data 13 giugno 2016 è
giunto al TCA il referto peritale datato 10 giugno 2016 redatto dal dr. __________
(doc. XXII), seguito da una precisazione dell’11 giugno 2016 (doc. XXIV).
Entrambi i documenti sono
stati immediatamente trasmessi alle parti per una loro presa di posizione.
Con osservazioni del 5
luglio 2016, l’Ufficio AI ha rilevato di avere sottoposto il referto peritale
al dr. __________ del SMR (cfr. doc. XXVI/1), il quale ha rilevato come il
perito giudiziario abbia dimostrato che l’analisi diagnostica e testistica
eseguita presso il CPAS fosse incompleta, concludendo che “si debbono
confermare le conclusioni della perizia giudiziaria” (doc. XXVI).
L’assicurato, dal canto
suo, è rimasto silente.
1.13. Le osservazioni presentate
dall’amministrazione (doc. XXVI + 1) sono state trasmesse al ricorrente (doc. XXVII),
per conoscenza.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre ad una mezza rendita di
invalidità, in via di revisione, la rendita intera della quale beneficiava RI 1.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi,
senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza
ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p.
323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione
di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in
relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29
aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto
se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della decisione.
2.4. L’assicurato, a partire dal
1° giugno 2002, ha beneficiato di una rendita intera di invalidità, per un
grado AI dell’80%, ritenuto che, dal profilo medico, oltre ai disturbi di
natura reumatologica valutati dalla perizia del dr. __________ del 2003, egli
era stato ritenuto inabile al lavoro nella misura dell’80% già solo per motivi
psichiatrici e, meglio, a causa di un “attualmente episodio depressivo grave
senza sintomi psicotici (ICD10-F32.2); in passato episodio depressivo di almeno
media gravità (ICD10-F32.1); sindrome post-traumatica da stress (ICD10-F43.1);
ernia discale L5-S1 con interessamento radicolare S1” constatata dal dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto peritale del 1° ottobre
2004 (doc. 63/1-19).
In sede di revisione, con
referto peritale del 26 luglio 2007, il dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia e a quel momento __________ del CPAS, poste le
diagnosi di “F33.2 ICD10: sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave
senza sintomi psicotici; F43.1 ICD10: sindrome post-traumatica da stress”, aveva
constatato la presenza di una situazione invariata, confermando la percentuale
di inabilità lavorativa dell’80% (doc. 88/1-9).
Nella decisione impugnata,
l’Ufficio AI ha diminuito la rendita AI erogata all’assicurato da intera a
mezza fondandosi sulle conclusioni della perizia eseguita dalla dr.ssa __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e __________ del CPAS.
Nel referto peritale del
24 marzo 2014, la dr.ssa __________, sulla base delle risultanze di due
colloqui con l’assicurato e di un esame neuropsicologico, ha posto la diagnosi
di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio
(ICD10-F33.1)” (doc. 121-5).
Quanto alla capacità
lavorativa medico–teorica, la __________ del CPAS - dopo avere indicato di
avere potuto constatare un episodio depressivo di grado moderato, aggiungendo
che “non emerge la tipica sintomatologia post-traumatica da stress”, ritenendo
quindi che “l’assicurato abbia avuto un notevole miglioramento rispetto alle
condizioni psicologiche precedenti (vedi perizia) e con questo incrementato la
sua capacità lavorativa la quale tuttavia non si può ritenere ripristinata ad
integrum anche a causa della prolungata assenza da qualsiasi attività
professionale (2002)” - ha considerato l’assicurato abile al lavoro 50%
(rendimento pieno, tempo ridotto) (doc. 121-7).
La dr.ssa __________ ha
infine rilevato che “il fatto che l’assicurato abbia allenato __________ del __________
non dimostra che egli sia in grado di sostenere un lavoro anche perché secondo
l’assicurato si sarebbe trattato di un’attività ergoterapeutica, un pomeriggio
la settimana ad aiutare a vestirsi e a controllare i ragazzini senza alcuna
remunerazione su consiglio dei terapeuti” (doc. 121-5).
2.5. A seguito delle contestazioni
sollevate dal dr. __________ e riprese dal rappresentante dell’assicurato in
sede ricorsuale a proposito dell’affidabilità e della correttezza della
valutazione peritale della specialista del CPAS, il dr. __________, ora psichiatra
del SMR, ha chiesto una presa di posizione direttamente alla dr.ssa __________.
Quest’ultima, con scritto
del 6 ottobre 2014, ha risposto alle obiezioni addotte dallo psichiatra
curante, spiegando, in particolare, per quali ragioni ella ha negato la
sussistenza di una sindrome post-traumatica da stress, non avendone potuto
constatare i classici sintomi, a parte la difficoltà del sonno.
Ella ha, altresì, indicato
che “è possibile” che la triste vicenda degli abusi sessuali subiti dal figlio
“abbia contribuito alla tendenza depressiva” dell’assicurato, ribadendo infine,
a proposito della gravità della psicopatologia depressiva in atto
nell’interessato, di non avere “tuttavia potuto constatare una forma depressiva
di gravità maggiore, sia per il quadro clinico che mi si è presentato, e per la
descrizione della vita quotidiana che mi è sembrata tutto sommato compatibile
con un episodio depressivo di grado medio”. La dr.ssa __________ ha, del resto,
ribadito che la sua conclusione è stata pure supportata dagli esiti del test
neuropsicologico eseguito dal dr. __________, il quale ha evidenziato una lieve
e selettiva riduzione del funzionamento cognitivo, compatibile con un quadro di
depressione moderata (doc. VI/2).
Con scritto del 18
novembre 2014, il dr. __________ ha nuovamente contestato le considerazioni
espresse dalla dr.ssa B__________, indicando che “ci permettiamo di precisare
alcuni elementi che mettono in luce la poca credibilità attribuita al paziente
a margine sia per quanto attiene la somministrazione di farmaci, sia per la
sofferenza, sia per la diagnosi e il trattamento” (doc. VIII).
Viste le divergenze in
merito alla valutazione psichiatrica, tenuto anche conto della modifica della
giurisprudenza in merito alla sindrome da dolore somatoforme (cfr. consid. 2.7.),
questo TCA ha dato mandato al dr. __________ di esperire una perizia
psichiatrica.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In
caso di perizia medico giudiziaria, il giudice – di principio – non si scosta,
senza ragioni imperative, dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata
fattispecie (DTF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 e
riferimenti; STF 9C_734/2015 del 20 maggio 2016 consid. 4.1.;8C_524/2008 del 2 aprile 2009 consid. 7.2
e 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 9, entrambe con riferimenti).
Ragioni
che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa, pag.
352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e
riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario –contrariamente al
perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un’altra veste – ha uno
statuto speciale nel senso ch’egli esercita, in virtù del mandato giudiziario
che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una
funzione qualificata al servizio della giustizia (STFA U 288/99 del 15 gennaio
2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi,
nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa
riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (STFA
del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im
Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer
gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore
dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e
senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In una recente sentenza
pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza
relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi
dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una
procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle
circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare
la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere
sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
2.8. Con rapporto peritale del 10
giugno 2016, il dr. __________ ha valutato l’aspetto psichiatrico
dell’assicurato, basandosi, a tal fine, su quattro colloqui peritali, una
dettagliata anamnesi, un esame psicologico effettuato dalla psicologa __________,
un breve colloquio telefonico con il medico curante dell’interessato, dr. __________
e sull’esame della documentazione medica presente nell’inserto (cfr. doc. XXII,
pag. 1).
Il perito psichiatra ha quindi
proceduto alla sintesi e valutazione dei succitati dati e, dopo avere
sottolineato che il caso di specie è “complesso e grave”, ha motivatamente
spiegato le ragioni per le quali, a suo avviso, non possono essere condivise le
conclusioni alle quali era giunta la dr.ssa __________, autrice della perizia
psichiatrica amministrativa posta alla base della decisione qui impugnata.
Il
dr. __________ ha evidenziato come la diagnosi di “sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di grado medio (ICD10-F33.1)”, posta dalla dr.ssa __________
nel referto peritale del 24 marzo 2014 come unica diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa, “non può essere condivisa, perché non rende conto della
complessità della situazione” (cfr. doc. XXII, pag. 45).
Il
perito giudiziario, pur condividendo la gravità (grado medio) da attribuire
alla sindrome depressiva dell’interessato – concordando, su questo limitato
aspetto, con il miglioramento constatato dalla dr.ssa __________ – ha,
tuttavia, evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dalla psichiatra
del CPAS, la stessa non sia ricorrente – dato che ciò comporterebbe come
conseguenza, per definizione, il fatto di essere curabile e di non incidere che
temporaneamente sulla capacità lavorativa - bensì persistente, visto che
l’assicurato, nonostante la buona volontà, è inabile al lavoro senza
interruzioni fin dal 2002. Alla luce di questi elementi, quindi, a mente del
dr. __________, “se di sindrome depressiva si vuol parlare (…) la formulazione
adeguata è piuttosto quella di sindrome depressiva persistente”.
Al
di là di ciò, comunque, il dr. __________ ha evidenziato e sottolineato a più
riprese come la sindrome depressiva non sia che una delle patologie che
affliggono l’interessato e, soprattutto, come la stessa costituisca una “complicazione
di un PTSD tutt’ora florido conseguente all’infortunio del 1995 e favorito da
traumi precedenti, installato su tratti di personalità ossessivo compulsivi (al
massimo un lieve disturbo di personalità “subclinico”)” (cfr. doc. XXII, pag.
46).
Alla luce di queste
considerazioni, il dr. __________ ha, quindi, considerato che l’assicurato è da
ritenere “inabile al lavoro in misura molto rilevante per le seguenti patologie
psichiche:
- Il PTSD
(che comporta sintomi emotivi – emersi chiaramente dal CAPS – e cognitivi,
confermati anche dall’esame psicologico del dottor __________ del 2014);
- Tratti di
personalità scompensati. Di per sé, prima del 1995, essi non raggiungevano
dignità morbosa, anche se probabilmente dopo la vertenza con la “__________”
qualche segnale di scompenso c’era stato. Dopo il 1995, progressivamente, essi
sono diventati un co-fattore importante (ma non modificabile) del quadro
clinico attuale e si presentano oggi come un disturbo di personalità moderato,
che si confonde, a livello sintomatico, con la sindrome da disadattamento
F43.25;
- la
sindrome depressiva persistente (che interpreto come una complicanza del PTSD e
che è di importanza subordinata; concordo con la dr.ssa __________ che la sua
gravità è media).” (Doc. XXII, pag. 47)
Chiamato ad esprimersi in
merito alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato RI 1
totalmente inabile al lavoro nell’attività abituale e abile al lavoro nella
misura del 25% nello svolgimento di attività adeguate, da intendersi “50% del
tempo a 50% del rendimento” (doc. XXII, pag. 53-54).
Da segnalare, infine, che
il dr. __________ ha svolto l’incarico peritale tenendo conto della nuova
giurisprudenza del TF in merito alle sindromi somatoformi (cfr. consid. 2.7.),
rispondendo in particolare al catalogo di domande secondo la lettera circolare
AI nr. 338 del 9 settembre 2015 riguardo agli indicatori standard ivi contenuti
(danno alla salute, contesto sociale, diagnosi, cura e rinserimento, coerenza e
capacità lavorativa) (cfr. doc. XXII, pagg. 49-54).
Dalle
stesse emerge, in particolare, quanto segue a proposito dei vari indicatori
standard:
" I.
Danno alla salute
(…)
3. Distinzione tra le
limitazioni funzionali dovute al danno alla salute in questione e le
conseguenze (dirette) di fattori non assicurati (motivi estranei all'invalidità
quali ad es. disoccupazione, difficoltà economiche, competenze linguistiche
carenti, età, basso livello di istruzione o fattori socio-culturali.
Ad 3) Il peritando ha dovuto
interrompere l’attività per problemi di salute. Non risulta essere mai stato in
disoccupazione, né aver presentato tendenze all’inattività o all’ozio; al
contrario, i suoi certificati di lavoro lo presentano come un lavoratore serio,
impegnato, diligente e zelante; le difficoltà economiche in cui egli si trova
sono state conseguenza delle scadute condizioni di salute e – ultimamente –
della riduzione della rendita AI (vissuta come ingiusta), misura che non
condivido. Le difficoltà economiche non costituiscono un movente per la
richiesta di rendita o aumento della stessa, anche se possono aver costituito
la ragione (o una delle ragioni) del ricorso all’origine di questa perizia. Le
competenze linguistiche non sembrano avere alcun ruolo nella situazione
assicurativa del peritando, che si esprime correttamente in italiano; parimenti
ininfluenti appaiono età (al momento dell’infortunio il peritando aveva solo 35
anni e “tutto da perdere” dalla cessazione dell’attività professionale), i
livelli di istruzione (adeguato al lavoro esercitato) o fattori
socio-culturali.
4. Presa in
considerazione di motivi di esclusione quali l'esagerazione dei sintomi e
fenomeni simili nonché della loro entità.
Ad 4) L’esame effettuato da me e dalla signora __________, così
come quello effettuato nel 2014 dal dottor __________, non hanno messo in
evidenza tendenze all’aggravamento. Di simulazione, in presenza di elementi
oggettivi all’anamnesi e allo status, non è il caso di parlare.
(…)
II. Contesto sociale
(…)
3. Valutazione dei
documenti di natura non medica (ad es. esercitazioni al lavoro, accertamenti
effettuati nell'economia domestica).
Ad 3) Della documentazione non medica fanno parte i certificati di
lavoro, più volte menzionati e rapporti __________ (positivi quo ad impegno nel
riprendere il lavoro) citati nell’esame degli atti.
4. Indicazioni
particolareggiate sui problemi sociali che provocano direttamente conseguenze
funzionali negative, come ad es. disoccupazione o altre situazioni difficili.
Ad 4) Cfr. - nei limiti in cui è necessario – la risposta ad I 3,
supra.
5. Elenco
dettagliato delle risorse personali esistenti e che possono essere mobilitate
(ad es. sostegno da parte della rete sociale esistente, capacità comunicative,
motivazione aderenza alla terapia ecc.).
Ad 5) In tutto quanto detto sopra è possibile reperire elementi a
risposta di questo punto. Problematico appare solo l’aspetto dell’aderenza al
trattamento, già sollevato dalla dottoressa __________; ma – al punto in cui
siamo, a 21 anni dall’infortunio all’origine del quadro clinico – l’aderenza al
trattamento, a mio avviso, non riveste oramai più alcuna importanza pratica
(cfr. anche ad A 4).
Ill. Diagnosi
1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa.
Ad 1) Cfr. ad A 1 (mi limito alle diagnosi
psichiatriche).
2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Ad 2) Mi limito alle diagnosi psichiatriche:
Tricotillomania (sospetta)
Sospetta polidipsia psicogenica.
3. Interazione tra le diagnosi:
Esame approfondito
e motivato delle interazioni tra le diverse diagnosi sotto il profilo delle
conseguenze funzionali. Di questo aspetto occorre tenere conto in sede di
valutazione consensuale.
Ad 3) Cfr. ad A 1.
IV. Cura e reinserimento
1. La terapia adottata finora è
stata applicata a regola d'arte (tipologia ed entità delle terapia, intensità o
dosaggi necessari)?
Ad 1) In assenza di documentazione sufficiente, mi è
impossibile esprimermi con sicurezza. Per quanto possibile dire, cfr. ad A 4.
2.
Indicazioni esaustive sullo spirito di collaborazione dimostrato dall'assicurato
dal grado di motivazione.
Ad 2) Cfr. risposta precedente. Non dispongo di indizi
che depongano per una scarsa collaborazione da parte del peritando; al
contrario, sia i suoi tratti caratteriali, sia i numerosi certificati medici,
sia il fatto che sia stato ricoverato almeno a due riprese indicano una buona
disponibilità alle cure.
3. Asserzioni motivate sulle
opzioni terapeutiche rimanenti, indipendentemente dal grado di motivazione.
Ad 3)
Cfr. quanto scritto in risposta ad A 4.
4. Affermazioni dettagliate sullo
spirito di cooperazione dimostrato dall'assicurato durante i tentativi
(autonomi) di reinserimento non andati a buon fine.
Ad 4) Non risultano tentativi di reinserimento, dopo
quello iniziale e conclusosi nel 2002 (con esaurimento delle risorse del
peritando, come previsto dal Prof. __________).
5. l problemi che ostacolano il
reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?
Ad 5)
Sì.
6. In che misura?
Ad 6)
Completamente.
7. Affermazioni motivate
sull'esigibilità delle misure di reinserimento.
Ad 7) A ventuno anni dall’infortunio e a quattordici
dalla cessazione del lavoro, con un quadro clinico grave e complesso come
quello riscontrato, misure di reinserimento sono escluse; imporle sarebbe
controproducente.
V. Coerenza
1. Valutazione approfondita e
critica delle discrepanze tra i sintomi descritti e il comportamento mostrato
durante la visita, anche alla luce delle osservazioni dei periti delle diverse
specialità mediche, e della coerenza della documentazione disponibile e delle
attività quotidiane.
Ad 1) Non è stata osservata nessuna discrepanza degna
di nota tra sintomi descritti e comportamento in corso di esame; al massimo,
quest’ultimo appariva oggettivamente più grave di quanto avvertito dal peritando
(si pensi alla lentezza nell’esecuzione dei test).
2. Esame particolareggiato e
critico delle ripercussioni dell'incapacità al lavoro fatta valere su tutti gli
ambiti di vita paragonabili professione/attività remunerativa, economia
domestica, tempo libero, attività sociali).
Ad 2) Nulla da segnalare al riguardo.
3. Paragone dettagliato con il
livello di attività precedente al danno alla salute.
Ad 3) Risulta che, da soggetto
praticamente iperattivo, dotato di grandi energie e molto motivato ad
impiegarle nel lavoro e anche nell’attività sportiva, il peritando sia
scivolato a un livello di efficienza e attività minimo, conseguenza del
complesso e grave danno alla salute. A suo dire, la situazione sarebbe
addirittura peggiorata negli ultimi mesi (conclusioni del CAPS).
4. Valutare in maniera esaustiva e
critica se l'assicurato ricorre a opzioni terapeutiche e le trascura.
Ad 4) Al proposito mi sono già espresso,
in particolare ad A4 e IV2.
5. Valutazione se l'incapacità di
aderire alla terapia sia dovuta a una malattia.
Ad 5) Non vi è incapacità ad
aderire alla terapia. Invece, purtroppo, non vi è (più) terapia possibile, se
non un generico “sostegno” e la conclusione di vertenze giuridico-assicurative,
oggi fonti di stress preminenti.
VI. Capacità lavorativa
1. La capacità lavorativa
nell’attività svolta finora (inclusa la sua evoluzione nel tempo).
Ad 1) 0%.
2. Capacità lavorativa in un’attività adeguata.
Ad 2) 25% (50% del tempo a 50% del rendimento).”
(Doc. XXII, pag. 49-54)
Nelle
osservazioni del 5 luglio 2016 in merito alla perizia giudiziaria del dr. __________,
l’Ufficio AI si è limitato a riprodurre per esteso la presa di posizione del 21
giugno 2016 del dr. __________ del SMR, del seguente tenore:
"
Corposa perizia giudiziaria, che
si discosta in parte dalle conclusioni diagnostiche e funzionali dell’ultimo
perito dr.ssa __________.
La perizia giudiziaria contiene diversi dati
oggettivi, tutti convergenti, che dimostrano in maniera convincente la
persistenza di un PTSD tra le diagnosi invalidanti.
Sono peraltro anche ben documentati i motivi
personologici che ostacolano un miglioramento.
Il perito giudiziario ammette che il quadro depressivo
sia di media gravità, ma dimostra che l’analisi diagnostica e testistica presso
il CPAS era incompleta.
In sintesi, si debbono confermare le conclusioni della
perizia giudiziaria e non vi sono osservazioni ulteriori da parte mia.”
(Doc. XXVI e XXVI/1)
2.9. Alla
luce delle considerazioni, ben motivate, espresse in sede di perizia
giudiziaria dal dr. __________ - condivise, pure, dal dr. __________ del SMR - il
TCA non può che considerare carente l’analisi diagnostica e testistica di cui
alla perizia psichiatrica effettuata dalla dr.ssa __________ del CPAS, posta
dall’Ufficio AI a fondamento della decisione di ridurre ad una mezza rendita di
invalidità, in via di revisione, la rendita intera della quale beneficiava RI 1.
L’intervenuto
presunto miglioramento, a partire dal mese di marzo 2014, dello stato di salute
dell’interessato constatato dalla specialista del CPAS - a mente della quale
l’assicurato non presenterebbe “la tipica sintomatologia post-traumatica da
stress né in relazione all’infortunio del 1995, né per quanto concerne la
reazione alla faccenda __________”, ma unicamente una sindrome depressiva
ricorrente, di grado medio, che lo renderebbe inabile al lavoro nella misura
del 50% (cfr. doc. 121-5) - non può, infatti, come visto, essere condiviso da
parte di questo Tribunale.
Il
TCA deve, al contrario, concludere che, come ben messo in rilievo dal dr. __________
in sede di perizia giudiziaria, non sia subentrato alcun tipo di miglioramento nello
stato di salute psichico dell’assicurato, il quale, anzi, continua ad essere
grave.
Il
dr. __________ ha, infatti, diffusamente e dettagliatamente esposto le ragioni
per le quali i disturbi psichici che affliggono l’interessato non possano
limitarsi ad essere inquadrati, come fatto dalla dr.ssa __________, nell’ambito
di una sindrome depressiva, la quale non ne rappresenta che uno degli elementi,
peraltro neppure fra i più rilevanti.
Il
perito giudiziario ha evidenziato come dominante appaia, invece, un PTSD (Post Traumatic Stress Disorder, n.d.r.), scatenato dall’infortunio del
1995 - la cui gravità è stata “ingrandita dai traumi precedenti non irrilevanti
(segnalati in anamnesi e nel CAPS)” vissuti da un soggetto che presenta tratti
di personalità ossessivo-compulsivi - e che continua a rimanere tuttora “florido,
cronico, con un corredo importante di sintomi tipici” (cfr. doc. XXII, pag.
46).
A
questa importante diagnosi di PTSD, installata su una personalità
ossessiva-compulsiva, si aggiunge poi, secondo il perito giudiziario, come
complicanza, anche una sindrome depressiva persistente.
Il
dr. __________ ha ben spiegato come la complessità e la gravità del quadro
psichiatrico dell’interessato sia proprio data dall’insieme delle diagnosi
presentate, con la precisazione che la sindrome depressiva persistente rappresenta
“la complicanza di un PTSD tutt’ora florido conseguente all’infortunio del 1995
e favorito da traumi precedenti, installato su tratti di personalità
ossessivo-complulsivo (al massimo un lieve disturbo di personalità
“subclinico”)” (doc. XXII, pag. 46).
Il
dr. __________ ha quindi concluso che, in ragione dell’importante e sempre
presente, nonostante i ventuno anni trascorsi dall’infortunio, PTSD, oltretutto
complicato dallo scompenso del disturbo di personalità e da una sindrome
depressiva persistente, l’assicurato è da ritenere totalmente impossibilitato a
riprendere l’attività di operaio d’industria chimica (cfr. doc. XXII pag. 47).
Quanto
alla possibilità di svolgere altre attività adeguate, il dr. __________ ha
ritenuto che “le risorse fisiche e psichiche ancora disponibili siano scarse”,
aggiungendo che “ipotizzando un ambiente di lavoro “ideale”, il peritando
potrebbe ancora lavorare in misura del 25%, correndo però il rischio di nuovi,
definitivi, scompensi in caso di nuovi infortuni o conflitti nell’ambiente di
lavoro. Non va infatti dimenticato che, a causa dello “scompenso” del disturbo
di personalità, egli è intollerante a frustrazioni e ingiustizie, ancorché
“soggettive”” (doc. XXII, pag. 48).
Questo
Tribunale non ha ragioni per distanziarsi da questa accurata analisi condotta
dal perito giudiziario e dalle sue conclusioni, peraltro pure condivise dal SMR.
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, l’assicurato va considerato totalmente inabile al
lavoro nella sua professione abituale di operaio d’industria chimica e abile al
lavoro nella misura del 25% nello svolgimento di attività adatte, così come
stabilito dal dr. __________.
Ne consegue che, annullata
la decisione contestata del 2 luglio 2014 - con la quale l’Ufficio AI, dopo
avere rilevato che “visto che lei non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua
capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che alle
inabilità lavorative (del 50%) succitate accertate nell’abituale professione
corrisponda, dunque, un’incapacità lucrativa della medesima entità”, ha ridotto
ad una mezza rendita di invalidità, in via di revisione, la rendita intera
della quale beneficiava l’assicurato - RI 1, totalmente inabile al lavoro nella
propria professione abituale, ha diritto a continuare a beneficiare ininterrottamente
della rendita intera di invalidità riconosciutagli fin dal 1° giugno 2002.
2.10. Vincente in
causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto
ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza e la necessità di ordinare una perizia giudiziaria, le spese per
complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§
La decisione del 2 luglio 2014 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità ininterrottamente a partire dal
1° giugno 2002.
2. Le spese per fr. 1'000.--
sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr.
2’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti