32.2014.123
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7 luglio 2015Italiano42 min
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Incarto
n.
32.2014.123
cr
Lugano
7 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 luglio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, in passato attivo in qualità di ricezionista presso un garage, in data 24 maggio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata dalle lesioni riportate a
seguito di un incidente stradale (doc. 2/1-7).
In effetti, RI 1 – il
quale era già stato vittima di un incidente della circolazione stradale nel
settembre del 1993, a seguito del quale l’Istituto assicuratore gli aveva
riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità del 35% nonché una
rendita di invalidità del 15% a decorrere dal 1° giugno 1996 - in data 25
luglio 2003 è rimasto coinvolto in un secondo incidente della circolazione
stradale, in occasione del quale è stato investito da un’automobile mentre
percorreva col proprio scooter una ciclopista (doc. 1-69 inc. LAINF).
A seguito del sinistro,
egli ha riportato la frattura a tre livelli del femore destro, relativamente
alla quale l’assicuratore infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità.
Con decisione dell’11
ottobre 2012, l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di un’IMI
del 10%.
Il 22 gennaio 2013, poi, l’assicuratore
LAINF competente ha emanato una seconda decisione, con la quale ha attribuito
all’assicurato una rendita di invalidità del 45% a partire dal 1° agosto 2012 e
un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% per il danno psichico
conseguente al sinistro (doc. 124/2-5).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 19 giugno 2013
l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto delle sue prime due decisioni
(doc. 138/1-7).
Con sentenza 35.2013.52
del 28 luglio 2014, il TCA, ritenuta corretta la valutazione medica eseguita
dal dr. __________ per quanto concerne gli aspetti somatici e quella del dr. __________
per gli aspetti psichici, ha confermato la decisione su opposizione impugnata.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 15 settembre 2009
(doc. 38/1-3), poi confermato con decisione del 10 dicembre 2009, l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%)
a partire dal 1° luglio 2004 (doc. 46-48).
1.3. In esito ad una procedura di
revisione avviata in data 20 aprile 2011 dall’amministrazione, dopo avere
esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una
valutazione psichiatrica a cura del dr. __________ del SMR (doc. 121) e una
valutazione da parte del dr. __________ del SMR (doc. ), con progetto di
decisione dell’8 maggio 2014 (doc. 150/1-3) - preso atto di un miglioramento
dello stato di salute dell’interessato, con conseguente aumento della capacità
lavorativa residua, passata al 50% - l’Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita di
invalidità (grado di invalidità del 50%) la rendita intera fin lì versata
all’assicurato.
Nonostante le osservazioni
presentate dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato contro questo progetto di decisione
(doc. 153), l’Ufficio AI, con decisione del 31 luglio 2014, ha confermato la riduzione a mezza rendita di invalidità (grado di invalidità del 50%) della
rendita intera fin lì versata (doc. A).
1.4. Contro questa decisione l’assicurato,
sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
postulando che la decisione impugnata venga annullata e che venga ripristinato
il diritto ad una rendita intera di invalidità.
Sostanzialmente il
rappresentante legale del ricorrente ha ritenuto che nel caso di specie non
siano dati i presupposti per procedere alla revisione della rendita in corso,
posto che lo stato di salute dell’interessato non è migliorato, contrariamente
a quanto indicato dal SMR sulla base di presunte dichiarazioni dell’interessato.
Egli ha infatti evidenziato che “non si comprende dove e come il signor Sandi
avrebbe riferito al medico che vi sono dei miglioramenti e dei miglioramenti
tanto importanti. Egli non ha mai detto una cosa simile, anche perché nessuno
glielo ha mai chiesto, tantomeno un medico dell’UAI”.
Il legale dell’assicurato
ha poi aggiunto che neppure è dato sapere in cosa sarebbe consistito il
miglioramento dello stato di salute constatato dal SMR, al quale, del resto, lo
stesso Ufficio AI si è più volte rivolto al fine di ottenere dei chiarimenti.
Il patrocinatore del
ricorrente ha osservato che solo l’accertamento messo in atto presso il CAP ha
concluso che “al più ci si poteva attendere una ripresa dell’attività
lavorativa in misura del 50% al massimo in una professione “molto adeguata”. Ma
cosa ciò significhi non è dato a conoscere”.
Il legale ha contestato
che l’amministrazione potesse fondare la decisione di riduzione della rendita
intera in corso sugli esiti dell’accertamento eseguito presso il CAP, indicando
che “se, nell’ipotesi denegata, si volesse fondare la revisione sull’unico
rapporto che fa riferimento ad una capacità al lavoro ritrovata, vale a dire il
rapporto di __________, non possiamo non accertare come non si tratti di un
rapporto medico; che comunque non è suffragato dal rapporto del SMR di pochi
mesi antecedente (che si riservava la prognosi), anzi è (sarebbe) in
contraddizione. Peraltro la formulazione delle conclusioni del CAP sono molto
vaghe. Pertanto il concetto di “incapacità lavorativa massima” non è
affidabile, meno che meno quello di “attività molto adeguata”, che evoca un
mercato del lavoro oltremodo limitato o comunque più limitato di quello che
deve essere preso in conto in un mercato del lavoro completo” (doc. I).
1.5. L’UAI, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. In data 23 ottobre 2014, il
patrocinatore del ricorrente ha nuovamente osservato che la documentazione
medica sulla quale si basa la decisione impugnata non può essere considerata
esaustiva (doc. VI).
Queste considerazioni del
legale dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VII), con
la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre ad una mezza rendita di
invalidità, in via di revisione, la rendita intera della quale beneficiava RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in
vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi,
senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza
ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p.
323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione
di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in
relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29
aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto
se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale
amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica
(consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in
vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari
stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche
sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una
convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti
con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica
quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di
attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en
sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata
in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la
scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre
avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;
DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei
rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha
comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale
forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha
l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato
(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances
sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.
124).
Questa
giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza
32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale
federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del
31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308
del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale
amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.5. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola
d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei
succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.6. Con decisione
del 10 dicembre 2009, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità a partire dal 1° luglio 2004,
ritenendolo totalmente inabile al lavoro a partire dal giorno dell’infortunio
del 25 luglio 2003, così come emerso dalla documentazione medica
dell’assicuratore infortuni (doc. 32).
Nelle
motivazioni della decisione in questione, l’Ufficio AI ha
tuttavia espressamente precisato che “dal 25.7.2003 (inizio dell’anno di
attesa) la capacità lavorativa dell’assicurato è limitata in modo rilevante. In
base alla situazione attuale è possibile riconoscere il diritto ad una rendita
di invalidità. Al momento l’assicurato risulta ancora in cura e gli atti sui
quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono concludenti,
non potendo quest’ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua
capacità di guadagno. È pertanto reso attento in merito al fatto che rimane
impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che
potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta
a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie” (doc.
42-1).
2.7. Al precedente
considerando sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, a quel
momento, l’attribuzione di una rendita intera di invalidità.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente fino al 31 luglio 2014 (momento in cui
è stata emanata la decisione impugnata).
Dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato visitato dal dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia del SMR, i quali nel “rapporto finale SMR con esame” del 13 aprile
2011 hanno posto le diagnosi principali con influsso sulla capacità lavorativa
di “sindrome algica cronica emibacino destro e arto inferiore prossimale destro
in esiti di frattura dell’anello pelvico, frattura acetabolo destro, protesi
totale anca destra per coxartrosi secondaria e mal unione del femore distale
destro; anosmia in seguito a lieve trauma cranico; commozione cerebrale e
frattura anello pelvico con frattura pluriframmentaria acetabolo destro e
lussazione centrale testa del femore (8.9.93); frattura collo femore destro,
della diafisi femorale, e frattura sovracondilare femore distale destro
(25.7.2003); riduzione aperta e osteosintesi femore prossimale destro con DHS e
del femore distale con placca (25.7.2003); riosteosintesi e cura di
pseudoartrosi diafisi femorale destra e asportazione DHS (9.1.2004), riosteosintesi
femore destro con chiodo endomidollare e placca (1.7.2004); asportazione
materiale osteosintesi femore destro e posa di protesi totale anca destra
(10.10.2008) per coxartrosi secondaria destra; lombalgia cronica con lombo
sciatalgia recidivante destra; alterazioni degenerative colonna lombare con
ernia discale foraminale destra L5/S1 discopatia e faccettopatia
plurisegmentale” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa, quella di “sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso
depressiva prolungata” (doc. 68/1-2).
Quanto alla
capacità lavorativa, i medici del SMR hanno considerato l’assicurato totalmente
inabile al lavoro dal luglio 2003 fino al 9 dicembre 2010 e, a partire dal 10
dicembre 2010, inabile al lavoro nella misura del 20% per motivi psichici, non
sussistendo più invece a partire da tale data alcuna limitazione della capacità
lavorativa residua per ragioni reumatologiche (doc. 68-3).
Fatti
I medici del
SMR hanno rilevato che la prognosi “rimane comunque incerta alla luce del lungo
periodo di inattività trascorso e di un rischio incipiente di cronicizzazione”
(doc. 68-14).
Alla
luce della valutazione dell’esigibilità lavorativa residua dell’interessato
effettuata dai medici del SMR, la consulente in integrazione incaricata, nella
nota del 1° incontro del 21 luglio 2011, ha proposto di sottoporre l’assicurato ad un periodo di accertamento professionale presso il Centro di accertamento
professionale CAP di __________.
Al termine del citato
periodo di accertamento, nel rapporto del 7 ottobre 2011, il dr. __________ del
CAP ha concluso che:
" (…)
Nonostante si siano evidenziate le risorse a livello cognitivo, le
buone abilità manuali e le attitudini personali (affidabilità, impegno,
puntualità, comprensione delle consegne, serietà e applicazione), l’importante
danno alla salute e le conseguenze ad esso associate rendono difficilmente
concretizzabile una reintegrazione professionale.
Tutto il mercato lavorativo non qualificato risulta non
accessibile, da una parte per il genere di mansioni (inadeguate a causa
dell’impossibilità di alternare costantemente le posizioni di lavoro da seduta
a eretta, della necessità di sollevare o trasportare pesi, del mancato rispetto
delle regole ergonomiche), dall’altra per la necessità di resa produttiva (l’A.
non è in grado di lavorare l’intera giornata e anche su un ipotetico tempo di
lavoro parziale avrebbe un rendimento ridotto a causa della necessità di
cambiare le posizioni e effettuare delle pause).
Considerata la ridotta capacità lavorativa (stimata al massimo
attorno ad un 50% in base a quanto osservato praticamente) anche un percorso di
riformazione professionale completa portante all’ottenimento di una nuova
qualifica federale adeguata ai problemi di salute è da scartare.
Quale unica via realizzabile si vedrebbe un tentativo di
reinserimento lavorativo in attività a carattere amministrativo (ricezione, gestione
delle comande o delle consegne, fatturazione), magari in contesti simili a
quello da ultimo praticato e nel quale ha di conseguenza delle conoscenze. Con
un adeguato e necessario supporto da parte dell’Assicurazione Invalidità e del
datore di lavoro (periodo di accertamento iniziale, attribuzione di mansioni
adeguate alle condizioni di salute, possibilità di effettuare dei momenti di
sospensione dell’attività, acquisizione delle competenze specifiche al ramo
delle quali è attualmente sprovvisto) si immagina possibile una reintegrazione
dell’A. nel contesto produttivo. Una volta inserito e adeguatamente preparato
alle mansioni affidategli le attitudini personali osservate durante
l’accertamento gli permetteranno di farsi apprezzare; parallelamente ne
trarrebbe beneficio anche la sua autostima (come d’altronde lo dimostra
l’evoluzione positiva avuta nel mese trascorso al CAP).
Si è coscienti che quanto sopra descritto rappresenta una
situazione particolare, costruita su misura e non rappresentativa del mercato
lavorativo normalmente accessibile, ma si ritiene valga la pena effettuare un
tentativo.
Conclusioni
In questo caso un accompagnamento al reinserimento è
indispensabile. La capacità lavorativa e di guadagno potrà essere infatti
definita solo dopo aver trovato un datore di lavoro che, dopo una prova per
valutare resa e salario, è disposto ad assumere il sig. RI 1.
Resta una situazione aperta e di non facile risoluzione, ma
speriamo si possa trovare una soluzione integrativa idonea, anche per
permettere all’A. di ritrovare un po’ di stimoli e di fiducia per il suo
benessere personale futuro.”
(Doc. 93-10)
A seguito di
tale accertamento, l’assicurato ha svolto una prova pratica di un mese presso
il __________ di __________, che ha confermato, dal lato pratico, un rendimento
del 50%, come emerge dal rapporto finale del 6 marzo 2013 della consulente IP
incaricata (doc. 130-3).
Quindi, nel
rapporto finale con esame del 9 luglio 2013, il dr. __________ del SMR, dopo
avere ribadito le diagnosi già indicate nel precedente rapporto SMR del 29
marzo 2011, ha concluso:
" (…)
Assicurato di 47 anni in condizioni generali
discrete.
Prima valutazione clinica SMR in data 29.03.2011.
Ultima attività lavorativa svolta come addetto alla
reception presso garage.
Dopo accertamenti pratici CPS e valutazione
dell’attività presso __________, con il supporto della consulente viene
accertato un rendimento del 50%.
Attività ritenuta e definita come rispettosa dei
limiti funzionali.
Visto quanto sopra descritto, in data odierna si è
provveduto ad una nuova valutazione clinica.
Valutazione confrontata con la precedente del 2011,
oggettivamente si documenta una evoluzione progressivamente favorevole con
miglioramento nella mobilità complessiva. Miglioramento della sintomatologia.
Tale miglioramento è oggettivato clinicamente,
riferito alle dichiarazioni dell’Assicurato e all’aggiornamento degli atti medici.
Visto quanto sopra descritto risulta medicalmente
giustificata una IL del 50% (mezza giornata con rendimento normale) in attività
abituale considerata rispettosa dei limiti funzionali ed ergonomicamente
adatta. IL esigibile dal gennaio 2012 data della prova di lavoro eseguita per
circa 4 settimane.
Risulta opportuno considerare un periodo di
riallenamento progressivo all’attività lavorativa con il raggiungimento del 50%
nell’arco di 6-8 mesi.
Si allega modulo per la misurazione dell’escursione
articolare.
Si allega modulo per esame della funzionalità
fisica.
Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR
vengono definite sulla base della piena conoscenza dell’incarto e degli
accertamenti approfonditi a disposizione.”
(Doc. 139-8)
Chiamato dal funzionario incaricato dell’Ufficio AI
a precisare sia il grado di inabilità lavorativa dell’assicurato nel periodo
compreso fra il 10 dicembre 2010 e il mese di gennaio 2012, sia a “specificare
il motivo per il quale viene considerato un miglioramento se le IL sono
aumentate (attualmente al 50%) e, se del caso, completare nel modo corretto il
rapporto del 9 luglio 2013” (cfr. doc. 140-1), il dr. __________ del SMR, nelle
annotazioni del 18 novembre 2013, ha osservato:
" Rapporto SMR del 9.7.2013
Come descritto nelle conclusioni del rapporto SMR,
si è provveduto alla descrizione e al confronto dello stato di salute con
evidenza di un miglioramento progressivo.
In attività abituale IL 100% dal luglio 2013.
In attività rispettosa dei limiti funzionali IL del
100% dal luglio 2013.
IL 20% dal 10.12.2010.
La IL del 0% in attività adatta documentata nel
rapporto SMR del 29.03.2011 veniva anche confermata dal dr. med. __________
della __________ nel rapporto con data 21.12.2010.
IL 100% in attività abituale confermata nel rapporto
SMR del 29.03.2011.
Successivamente il paziente ha ripreso la sua
abituale attività al 50% per tale motivo, in accordo con quanto discusso e
descritto nell’annotazione del 10.6.2013 (__________) si riconvocava il
paziente per verificare il miglioramento clinico che ha portato ad una IL del
50% in attività abituale.” (Doc. 141-1)
A fronte di tali precisazioni del dr. __________ del
SMR, il funzionario incaricato dell’Ufficio AI “nell’annotazione per SMR” del
28 novembre 2013 ha ritenuto opportuno interpellare nuovamente il medico del
SMR, chiedendogli:
" A complemento della nota SMR del 18.11.2013 si chiede di precisare
quanto segue:
- viene indicato che “in attività abituale IL 100% dal luglio 2013”, si chiede al SMR di verificare tale data (si tratta forse del 2003?) ed eventualmente
correggere;
- non è ancora chiara la IL da considerare nel periodo dal 11.12.2010 al
31.12.2011 (in attività adeguata), si chiede al SMR di prendere posizione;
- si parla di una ripresa dell’attività abituale che non c’è stata (era
una prova di lavoro al CAP che ha accertato una CL residua del 50% - vedi nota
del 10.06.2013). In ogni caso, considerando che si tratta di “attività
abituale”, come mai viene diminuita solo l’IL in “attività adeguate”?
In considerazione di quanto sopra esposto si chiede
al SMR di chiarire quanto indicato.” (Doc. 142-1)
Nelle annotazioni del 5 maggio 2014, il dr. __________
del SMR ha risposto:
" Dopo rivalutazione della documentazione a dossier fino ad ora, incluso
le valutazioni cliniche effettuate in ambito SMR sia di tipo locomotorio che
psi, posso rispondere così alle domande di precisazione.
Ad 1)
Nella sua antecedente attività di ricezionista con
anche necessità di tragitti a piedi regolarmente tra officina e garage… la data
esatta è luglio 2003 come inizio di IL del 100%.
Dal 29.2.2012 dopo accertamento al CAP (vedi
valutazione del 29.2.2012) IL 50% per diminuito rendimento.
Ad 2)
In attività ritenute adeguate ergonomicamente tra il
11.12.2010 e il 31.12.2011 si giustificava anche una IL 50% per cui
dal 7.2003 IL 100% e dal 29.2.2012 anche IL 50% per
diminuito rendimento
Ad 3)
La diminuzione è adeguata sia per attività abituale
che adeguata ergonomicamente considerando il miglioramento ben obiettivato
nelle visite cliniche SMR.”
(Doc. 147-1)
Anche queste
precisazioni del dr. __________ del SMR non sono state considerate esaustive
dal funzionario incaricato dell’Ufficio AI, il quale in data 8 maggio 2014 ha ancora chiesto al medico del SMR di “voler motivare il cambiamento della CL (da 80% a 50%)
rispetto alle precedenti valutazioni (vedi anche decisione __________
24.06.2013)” (doc. 148-1).
Nelle
annotazioni dell’8 maggio 2014, il dr. __________ del SMR ha risposto:
" Questa differenza di valutazione puramente medica è dovuta a presenza
di patologia extrainfortunistica e quindi non contemplata nella valutazione __________.”
(Doc. 149-1)
2.8. Chiamato a
pronunciarsi, dopo attento esame della documentazione medica agli atti
riassunta al considerando precedente, il TCA non può considerare esaustiva la
valutazione medica delle patologie di origine post-infortunistica e
extra-infortunistica e la relativa quantificazione della capacità lavorativa
residua effettuata dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR, ma ritiene
indispensabile un approfondimento medico peritale riguardante la globalità dei
disturbi dell’assicurato.
Questo
Tribunale evidenzia, infatti, che i medici del SMR hanno in un primo momento,
nel rapporto finale del 29 marzo 2011, considerato l’assicurato, a partire dal
10 dicembre 2010, inabile al lavoro nella misura del 20% per motivi psichici, ma
totalmente abile al lavoro per ragioni reumatologiche (doc. 68-3), mentre nel
successivo rapporto finale del 9 luglio 2013 hanno ritenuto l’interessato
inabile al lavoro al 50% dal mese di gennaio 2012 (doc. 139-3), per la presenza
di patologia extrainfortunistica come precisato dal dr. __________ nelle
annotazioni dell’8 maggio 2014 (doc. 149-1). Tale valutazione è stata posta
Considerandi
alla luce di quanto emerso nel rapporto del 7 ottobre 2011 relativo
all’accertamento professionale presso il CAP dal 29 agosto 2011 al 23 settembre
2011.
(doc. 93-1), come espressamente indicato dal dr. __________ del SMR nelle
annotazioni del 5 maggio 2014.
Ora, a tale riguardo, il TCA non ritiene affidabile
la conclusione alla quale è giunto l’Ufficio AI e il SMR, rifacendosi alla
valutazione eseguita dal CAP, di una capacità lavorativa residua del 50%,
ritenuto che già gli stessi autori e firmatari del citato rapporto d’accertamento
hanno espressamente indicato che la valutazione di una capacità lavorativa
residua del 50% in un’attività di ricezionista senza dover compiere degli
spostamenti “rappresenta una situazione particolare, costruita su
misura e non rappresentativa del mercato lavorativo normalmente accessibile”,
aggiungendo che “la capacità lavorativa e di guadagno potrà essere infatti
definita solo dopo aver trovato un datore di lavoro che, dopo una prova per
valutare resa e salario, è disposto ad assumere il sig. RI 1”
(cfr. doc. 93-10, sottolineatura della redattrice).
Ciò che tuttavia non è stato possibile realizzare
(cfr. doc. 130-1), motivo per il quale la consulente IP ha espressamente
indicato che “dal lato pratico, viene considerata un’abilità del 50%”
(doc. 130-3, sottolineatura della redattrice).
Nel caso di specie, a
mente di questo Tribunale, visto il carattere “particolare” e “non
rappresentativo del mercato lavorativo normalmente accessibile”
dell’esigibilità lavorativa constatata dal profilo pratico dal CAP, risultava indispensabile
per l’Ufficio AI disporre di una accurata valutazione peritale di natura
medica, atta a stabilire la “reale” capacità lavorativa residua dell’assicurato
sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro, tenuto conto dell’insieme delle
patologie, di origine sia post-infortunistica, sia extra-infortunistica, che lo
affliggono.
Va infatti
evidenziato che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, i dati
medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che
essi prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage
d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state
influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona
assicurata nel corso dello stage (cfr. STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013
consid. 3,9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19
luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi menzionati).
Il TCA non
può tuttavia considerare tale la valutazione eseguita in data 9 luglio 2013 dal
dr. __________ del SMR (doc. 139), il quale ha in maniera succinta constatato
una “evoluzione progressivamente favorevole con miglioramento nella mobilità
complessiva. Miglioramento della sintomatologia”, motivando che “tale
miglioramento è oggettivato clinicamente, riferito alle dichiarazioni
dell’assicurato e all’aggiornamento degli atti medici” (doc. 139-8).
Questa motivazione,
del tutto generica e non supportata da adeguati riscontri oggettivi, oltretutto
decisamente contestata dal patrocinatore del ricorrente, non può essere
considerata sufficiente da questo Tribunale al fine di verificare se
effettivamente vi sia stato – e se del caso in quale misura - oppure no un
miglioramento delle condizioni di salute globale dell’assicurato, tale da
giustificare la riduzione, in via di revisione, della rendita intera di
invalidità della quale beneficiava l’interessato.
Appare
infatti di fondamentale importanza stabilire se, rispetto al momento in cui è
stata emanata la decisione di attribuzione di una rendita intera di invalidità
tenuto conto dell’allora totale incapacità lavorativa, lo stato di salute
dell’interessato, nel frattempo stabilizzatosi, è migliorato oppure no.
Inoltre, in caso di risposta positiva, occorre pure
verificare se l’ipotetica residua capacità lavorativa dell’assicurato sarebbe
sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro, seppur
equilibrato, oppure no. Non va infatti dimenticato che
dall’accertamento messo in opera dal CAP è risultato che “tutto il
mercato lavorativo non qualificato risulta non accessibile, da una parte per il
genere di mansioni (inadeguate a causa dell’impossibilità di alternare
costantemente le posizioni di lavoro da seduta a eretta, della necessità di
sollevare o trasportare pesi, del mancato rispetto delle regole ergonomiche),
dall’altra per la necessità di resa produttiva (l’A. non è in grado di lavorare
l’intera giornata e anche su un ipotetico tempo di lavoro parziale avrebbe un
rendimento ridotto a causa della necessità di cambiare le posizioni e
effettuare delle pause)” e che “quale unica via realizzabile si vedrebbe un
tentativo di reinserimento lavorativo in attività a carattere amministrativo
(ricezione, gestione delle comande o delle consegne, fatturazione), magari in
contesti simili a quello da ultimo praticato e nel quale ha di conseguenza
delle conoscenze”, ciò che “si è coscienti che quanto sopra descritto
rappresenta una situazione particolare, costruita su misura e non
rappresentativa del mercato lavorativo normalmente accessibile” (doc. 93-10).
In tale
contesto il TCA sottolinea che in una sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio
2009, il Tribunale federale - chiamato a giudicare il caso di un assicurato il
cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità
di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress
professionale e sociale - ha ritenuto che le concessioni smisurate che
verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendevano l’esercizio di
un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo
economico.
In un’altra sentenza 9C_910/2011 del 30 marzo 2012, l’Alta Corte
ha considerato non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le
possibilità occupazionali per un assicurato, ritenuto, da un punto di vista
medico, ancora abile al lavoro in maniera completa solo in un determinato
ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a svolgere compiti meno complessi,
senza tempi assillanti, in un clima lavorativo familiare e tollerante. Il
Tribunale federale ha infatti considerato che le concessioni smisurate che
verrebbero richieste ad un potenziale datore di lavoro, rendono l’esercizio di
un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo
economico.
Alla stessa conclusione è
giunto il Tribunale federale anche nella STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012,
nella quale, confermando il giudizio di questo Tribunale (cfr. STCA 35.2010.24
del 10 agosto 2011), ha concluso che “l'assicurato, alla luce
delle sue patologie, non è in grado di offrire quanto un datore di lavoro si
può aspettare in condizioni normali. Le concessioni smisurate che quest'ultimo
dovrebbe fare rendono pertanto l'esercizio di un'attività lucrativa
incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico”.
Ritenuta
l’importanza della determinazione dell’evoluzione delle patologie
dell’interessato e dell’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa
residua, il TCA ritiene imprescindibile la messa in atto di un
approfondimento peritale.
2.9
Nella già citata sentenza
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale ha
preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art.
72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione.
In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri
può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem,
inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl
haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese
eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen
Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)." (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella
presente fattispecie, il TCA constata che l’Ufficio AI ha fondato la decisione
impugnata esclusivamente sul parere dei suoi medici interni (dr. __________,
dr. __________ e dr. __________ del SMR).
In un caso
del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una
perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una
perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF
8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo
2015.
consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47
del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22
dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D.
Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans
les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag.
140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti
vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno
(cfr. art. 44 LPGA) di natura reumatologica e psichiatrica, volto a
definire globalmente l’evoluzione delle diagnosi, delle limitazioni e delle
risorse residue dell’assicurato rispetto alla situazione esistente nel 2009,
allorquando è stata concessa una rendita intera di invalidità.
Quindi, in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alla rendita dell’assicurato.
In conclusione, la
decisione del 31 luglio 2014 va quindi annullata e l’incarto retrocesso
all’Ufficio AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.
2.10
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI
di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 31 luglio 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9..
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti