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Decisione

32.2014.123

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 luglio 2015Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del

SMR hanno rilevato che la prognosi “rimane comunque incerta alla luce del lungo

periodo di inattività trascorso e di un rischio incipiente di cronicizzazione”

(doc. 68-14).

Alla

luce della valutazione dell’esigibilità lavorativa residua dell’interessato

effettuata dai medici del SMR, la consulente in integrazione incaricata, nella

nota del 1° incontro del 21 luglio 2011, ha proposto di sottoporre l’assicurato ad un periodo di accertamento professionale presso il Centro di accertamento

professionale CAP di __________.

Al termine del citato

periodo di accertamento, nel rapporto del 7 ottobre 2011, il dr. __________ del

CAP ha concluso che:

" (…)

Nonostante si siano evidenziate le risorse a livello cognitivo, le

buone abilità manuali e le attitudini personali (affidabilità, impegno,

puntualità, comprensione delle consegne, serietà e applicazione), l’importante

danno alla salute e le conseguenze ad esso associate rendono difficilmente

concretizzabile una reintegrazione professionale.

Tutto il mercato lavorativo non qualificato risulta non

accessibile, da una parte per il genere di mansioni (inadeguate a causa

dell’impossibilità di alternare costantemente le posizioni di lavoro da seduta

a eretta, della necessità di sollevare o trasportare pesi, del mancato rispetto

delle regole ergonomiche), dall’altra per la necessità di resa produttiva (l’A.

non è in grado di lavorare l’intera giornata e anche su un ipotetico tempo di

lavoro parziale avrebbe un rendimento ridotto a causa della necessità di

cambiare le posizioni e effettuare delle pause).

Considerata la ridotta capacità lavorativa (stimata al massimo

attorno ad un 50% in base a quanto osservato praticamente) anche un percorso di

riformazione professionale completa portante all’ottenimento di una nuova

qualifica federale adeguata ai problemi di salute è da scartare.

Quale unica via realizzabile si vedrebbe un tentativo di

reinserimento lavorativo in attività a carattere amministrativo (ricezione, gestione

delle comande o delle consegne, fatturazione), magari in contesti simili a

quello da ultimo praticato e nel quale ha di conseguenza delle conoscenze. Con

un adeguato e necessario supporto da parte dell’Assicurazione Invalidità e del

datore di lavoro (periodo di accertamento iniziale, attribuzione di mansioni

adeguate alle condizioni di salute, possibilità di effettuare dei momenti di

sospensione dell’attività, acquisizione delle competenze specifiche al ramo

delle quali è attualmente sprovvisto) si immagina possibile una reintegrazione

dell’A. nel contesto produttivo. Una volta inserito e adeguatamente preparato

alle mansioni affidategli le attitudini personali osservate durante

l’accertamento gli permetteranno di farsi apprezzare; parallelamente ne

trarrebbe beneficio anche la sua autostima (come d’altronde lo dimostra

l’evoluzione positiva avuta nel mese trascorso al CAP).

Si è coscienti che quanto sopra descritto rappresenta una

situazione particolare, costruita su misura e non rappresentativa del mercato

lavorativo normalmente accessibile, ma si ritiene valga la pena effettuare un

tentativo.

Conclusioni

In questo caso un accompagnamento al reinserimento è

indispensabile. La capacità lavorativa e di guadagno potrà essere infatti

definita solo dopo aver trovato un datore di lavoro che, dopo una prova per

valutare resa e salario, è disposto ad assumere il sig. RI 1.

Resta una situazione aperta e di non facile risoluzione, ma

speriamo si possa trovare una soluzione integrativa idonea, anche per

permettere all’A. di ritrovare un po’ di stimoli e di fiducia per il suo

benessere personale futuro.”

(Doc. 93-10)

A seguito di

tale accertamento, l’assicurato ha svolto una prova pratica di un mese presso

il __________ di __________, che ha confermato, dal lato pratico, un rendimento

del 50%, come emerge dal rapporto finale del 6 marzo 2013 della consulente IP

incaricata (doc. 130-3).

Quindi, nel

rapporto finale con esame del 9 luglio 2013, il dr. __________ del SMR, dopo

avere ribadito le diagnosi già indicate nel precedente rapporto SMR del 29

marzo 2011, ha concluso:

" (…)

Assicurato di 47 anni in condizioni generali

discrete.

Prima valutazione clinica SMR in data 29.03.2011.

Ultima attività lavorativa svolta come addetto alla

reception presso garage.

Dopo accertamenti pratici CPS e valutazione

dell’attività presso __________, con il supporto della consulente viene

accertato un rendimento del 50%.

Attività ritenuta e definita come rispettosa dei

limiti funzionali.

Visto quanto sopra descritto, in data odierna si è

provveduto ad una nuova valutazione clinica.

Valutazione confrontata con la precedente del 2011,

oggettivamente si documenta una evoluzione progressivamente favorevole con

miglioramento nella mobilità complessiva. Miglioramento della sintomatologia.

Tale miglioramento è oggettivato clinicamente,

riferito alle dichiarazioni dell’Assicurato e all’aggiornamento degli atti medici.

Visto quanto sopra descritto risulta medicalmente

giustificata una IL del 50% (mezza giornata con rendimento normale) in attività

abituale considerata rispettosa dei limiti funzionali ed ergonomicamente

adatta. IL esigibile dal gennaio 2012 data della prova di lavoro eseguita per

circa 4 settimane.

Risulta opportuno considerare un periodo di

riallenamento progressivo all’attività lavorativa con il raggiungimento del 50%

nell’arco di 6-8 mesi.

Si allega modulo per la misurazione dell’escursione

articolare.

Si allega modulo per esame della funzionalità

fisica.

Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR

vengono definite sulla base della piena conoscenza dell’incarto e degli

accertamenti approfonditi a disposizione.”

(Doc. 139-8)

Chiamato dal funzionario incaricato dell’Ufficio AI

a precisare sia il grado di inabilità lavorativa dell’assicurato nel periodo

compreso fra il 10 dicembre 2010 e il mese di gennaio 2012, sia a “specificare

il motivo per il quale viene considerato un miglioramento se le IL sono

aumentate (attualmente al 50%) e, se del caso, completare nel modo corretto il

rapporto del 9 luglio 2013” (cfr. doc. 140-1), il dr. __________ del SMR, nelle

annotazioni del 18 novembre 2013, ha osservato:

" Rapporto SMR del 9.7.2013

Come descritto nelle conclusioni del rapporto SMR,

si è provveduto alla descrizione e al confronto dello stato di salute con

evidenza di un miglioramento progressivo.

In attività abituale IL 100% dal luglio 2013.

In attività rispettosa dei limiti funzionali IL del

100% dal luglio 2013.

IL 20% dal 10.12.2010.

La IL del 0% in attività adatta documentata nel

rapporto SMR del 29.03.2011 veniva anche confermata dal dr. med. __________

della __________ nel rapporto con data 21.12.2010.

IL 100% in attività abituale confermata nel rapporto

SMR del 29.03.2011.

Successivamente il paziente ha ripreso la sua

abituale attività al 50% per tale motivo, in accordo con quanto discusso e

descritto nell’annotazione del 10.6.2013 (__________) si riconvocava il

paziente per verificare il miglioramento clinico che ha portato ad una IL del

50% in attività abituale.” (Doc. 141-1)

A fronte di tali precisazioni del dr. __________ del

SMR, il funzionario incaricato dell’Ufficio AI “nell’annotazione per SMR” del

28 novembre 2013 ha ritenuto opportuno interpellare nuovamente il medico del

SMR, chiedendogli:

" A complemento della nota SMR del 18.11.2013 si chiede di precisare

quanto segue:

- viene indicato che “in attività abituale IL 100% dal luglio 2013”, si chiede al SMR di verificare tale data (si tratta forse del 2003?) ed eventualmente

correggere;

- non è ancora chiara la IL da considerare nel periodo dal 11.12.2010 al

31.12.2011 (in attività adeguata), si chiede al SMR di prendere posizione;

- si parla di una ripresa dell’attività abituale che non c’è stata (era

una prova di lavoro al CAP che ha accertato una CL residua del 50% - vedi nota

del 10.06.2013). In ogni caso, considerando che si tratta di “attività

abituale”, come mai viene diminuita solo l’IL in “attività adeguate”?

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede

al SMR di chiarire quanto indicato.” (Doc. 142-1)

Nelle annotazioni del 5 maggio 2014, il dr. __________

del SMR ha risposto:

" Dopo rivalutazione della documentazione a dossier fino ad ora, incluso

le valutazioni cliniche effettuate in ambito SMR sia di tipo locomotorio che

psi, posso rispondere così alle domande di precisazione.

Ad 1)

Nella sua antecedente attività di ricezionista con

anche necessità di tragitti a piedi regolarmente tra officina e garage… la data

esatta è luglio 2003 come inizio di IL del 100%.

Dal 29.2.2012 dopo accertamento al CAP (vedi

valutazione del 29.2.2012) IL 50% per diminuito rendimento.

Ad 2)

In attività ritenute adeguate ergonomicamente tra il

11.12.2010 e il 31.12.2011 si giustificava anche una IL 50% per cui

dal 7.2003 IL 100% e dal 29.2.2012 anche IL 50% per

diminuito rendimento

Ad 3)

La diminuzione è adeguata sia per attività abituale

che adeguata ergonomicamente considerando il miglioramento ben obiettivato

nelle visite cliniche SMR.”

(Doc. 147-1)

Anche queste

precisazioni del dr. __________ del SMR non sono state considerate esaustive

dal funzionario incaricato dell’Ufficio AI, il quale in data 8 maggio 2014 ha ancora chiesto al medico del SMR di “voler motivare il cambiamento della CL (da 80% a 50%)

rispetto alle precedenti valutazioni (vedi anche decisione __________

24.06.2013)” (doc. 148-1).

Nelle

annotazioni dell’8 maggio 2014, il dr. __________ del SMR ha risposto:

" Questa differenza di valutazione puramente medica è dovuta a presenza

di patologia extrainfortunistica e quindi non contemplata nella valutazione __________.”

(Doc. 149-1)

2.8. Chiamato a

pronunciarsi, dopo attento esame della documentazione medica agli atti

riassunta al considerando precedente, il TCA non può considerare esaustiva la

valutazione medica delle patologie di origine post-infortunistica e

extra-infortunistica e la relativa quantificazione della capacità lavorativa

residua effettuata dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR, ma ritiene

indispensabile un approfondimento medico peritale riguardante la globalità dei

disturbi dell’assicurato.

Questo

Tribunale evidenzia, infatti, che i medici del SMR hanno in un primo momento,

nel rapporto finale del 29 marzo 2011, considerato l’assicurato, a partire dal

10 dicembre 2010, inabile al lavoro nella misura del 20% per motivi psichici, ma

totalmente abile al lavoro per ragioni reumatologiche (doc. 68-3), mentre nel

successivo rapporto finale del 9 luglio 2013 hanno ritenuto l’interessato

inabile al lavoro al 50% dal mese di gennaio 2012 (doc. 139-3), per la presenza

di patologia extrainfortunistica come precisato dal dr. __________ nelle

annotazioni dell’8 maggio 2014 (doc. 149-1). Tale valutazione è stata posta

Considerandi

alla luce di quanto emerso nel rapporto del 7 ottobre 2011 relativo

all’accertamento professionale presso il CAP dal 29 agosto 2011 al 23 settembre

2011.

(doc. 93-1), come espressamente indicato dal dr. __________ del SMR nelle

annotazioni del 5 maggio 2014.

Ora, a tale riguardo, il TCA non ritiene affidabile

la conclusione alla quale è giunto l’Ufficio AI e il SMR, rifacendosi alla

valutazione eseguita dal CAP, di una capacità lavorativa residua del 50%,

ritenuto che già gli stessi autori e firmatari del citato rapporto d’accertamento

hanno espressamente indicato che la valutazione di una capacità lavorativa

residua del 50% in un’attività di ricezionista senza dover compiere degli

spostamenti “rappresenta una situazione particolare, costruita su

misura e non rappresentativa del mercato lavorativo normalmente accessibile”,

aggiungendo che “la capacità lavorativa e di guadagno potrà essere infatti

definita solo dopo aver trovato un datore di lavoro che, dopo una prova per

valutare resa e salario, è disposto ad assumere il sig. RI 1”

(cfr. doc. 93-10, sottolineatura della redattrice).

Ciò che tuttavia non è stato possibile realizzare

(cfr. doc. 130-1), motivo per il quale la consulente IP ha espressamente

indicato che “dal lato pratico, viene considerata un’abilità del 50%”

(doc. 130-3, sottolineatura della redattrice).

Nel caso di specie, a

mente di questo Tribunale, visto il carattere “particolare” e “non

rappresentativo del mercato lavorativo normalmente accessibile”

dell’esigibilità lavorativa constatata dal profilo pratico dal CAP, risultava indispensabile

per l’Ufficio AI disporre di una accurata valutazione peritale di natura

medica, atta a stabilire la “reale” capacità lavorativa residua dell’assicurato

sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro, tenuto conto dell’insieme delle

patologie, di origine sia post-infortunistica, sia extra-infortunistica, che lo

affliggono.

Va infatti

evidenziato che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, i dati

medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che

essi prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage

d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state

influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona

assicurata nel corso dello stage (cfr. STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013

consid. 3,9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19

luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi menzionati).

Il TCA non

può tuttavia considerare tale la valutazione eseguita in data 9 luglio 2013 dal

dr. __________ del SMR (doc. 139), il quale ha in maniera succinta constatato

una “evoluzione progressivamente favorevole con miglioramento nella mobilità

complessiva. Miglioramento della sintomatologia”, motivando che “tale

miglioramento è oggettivato clinicamente, riferito alle dichiarazioni

dell’assicurato e all’aggiornamento degli atti medici” (doc. 139-8).

Questa motivazione,

del tutto generica e non supportata da adeguati riscontri oggettivi, oltretutto

decisamente contestata dal patrocinatore del ricorrente, non può essere

considerata sufficiente da questo Tribunale al fine di verificare se

effettivamente vi sia stato – e se del caso in quale misura - oppure no un

miglioramento delle condizioni di salute globale dell’assicurato, tale da

giustificare la riduzione, in via di revisione, della rendita intera di

invalidità della quale beneficiava l’interessato.

Appare

infatti di fondamentale importanza stabilire se, rispetto al momento in cui è

stata emanata la decisione di attribuzione di una rendita intera di invalidità

tenuto conto dell’allora totale incapacità lavorativa, lo stato di salute

dell’interessato, nel frattempo stabilizzatosi, è migliorato oppure no.

Inoltre, in caso di risposta positiva, occorre pure

verificare se l’ipotetica residua capacità lavorativa dell’assicurato sarebbe

sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro, seppur

equilibrato, oppure no. Non va infatti dimenticato che

dall’accertamento messo in opera dal CAP è risultato che “tutto il

mercato lavorativo non qualificato risulta non accessibile, da una parte per il

genere di mansioni (inadeguate a causa dell’impossibilità di alternare

costantemente le posizioni di lavoro da seduta a eretta, della necessità di

sollevare o trasportare pesi, del mancato rispetto delle regole ergonomiche),

dall’altra per la necessità di resa produttiva (l’A. non è in grado di lavorare

l’intera giornata e anche su un ipotetico tempo di lavoro parziale avrebbe un

rendimento ridotto a causa della necessità di cambiare le posizioni e

effettuare delle pause)” e che “quale unica via realizzabile si vedrebbe un

tentativo di reinserimento lavorativo in attività a carattere amministrativo

(ricezione, gestione delle comande o delle consegne, fatturazione), magari in

contesti simili a quello da ultimo praticato e nel quale ha di conseguenza

delle conoscenze”, ciò che “si è coscienti che quanto sopra descritto

rappresenta una situazione particolare, costruita su misura e non

rappresentativa del mercato lavorativo normalmente accessibile” (doc. 93-10).

In tale

contesto il TCA sottolinea che in una sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio

2009, il Tribunale federale - chiamato a giudicare il caso di un assicurato il

cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità

di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress

professionale e sociale - ha ritenuto che le concessioni smisurate che

verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendevano l’esercizio di

un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo

economico.

In un’altra sentenza 9C_910/2011 del 30 marzo 2012, l’Alta Corte

ha considerato non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le

possibilità occupazionali per un assicurato, ritenuto, da un punto di vista

medico, ancora abile al lavoro in maniera completa solo in un determinato

ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a svolgere compiti meno complessi,

senza tempi assillanti, in un clima lavorativo familiare e tollerante. Il

Tribunale federale ha infatti considerato che le concessioni smisurate che

verrebbero richieste ad un potenziale datore di lavoro, rendono l’esercizio di

un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo

economico.

Alla stessa conclusione è

giunto il Tribunale federale anche nella STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012,

nella quale, confermando il giudizio di questo Tribunale (cfr. STCA 35.2010.24

del 10 agosto 2011), ha concluso che “l'assicurato, alla luce

delle sue patologie, non è in grado di offrire quanto un datore di lavoro si

può aspettare in condizioni normali. Le concessioni smisurate che quest'ultimo

dovrebbe fare rendono pertanto l'esercizio di un'attività lucrativa

incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico”.

Ritenuta

l’importanza della determinazione dell’evoluzione delle patologie

dell’interessato e dell’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa

residua, il TCA ritiene imprescindibile la messa in atto di un

approfondimento peritale.

2.9

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art.

72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione.

In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri

può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem,

inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl

haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese

eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen

Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)." (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella

presente fattispecie, il TCA constata che l’Ufficio AI ha fondato la decisione

impugnata esclusivamente sul parere dei suoi medici interni (dr. __________,

dr. __________ e dr. __________ del SMR).

In un caso

del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una

perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una

perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo

2015.

consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47

del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22

dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D.

Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans

les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag.

140).

Per le ragioni esposte al considerando 2.8., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti

vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno

(cfr. art. 44 LPGA) di natura reumatologica e psichiatrica, volto a

definire globalmente l’evoluzione delle diagnosi, delle limitazioni e delle

risorse residue dell’assicurato rispetto alla situazione esistente nel 2009,

allorquando è stata concessa una rendita intera di invalidità.

Quindi, in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alla rendita dell’assicurato.

In conclusione, la

decisione del 31 luglio 2014 va quindi annullata e l’incarto retrocesso

all’Ufficio AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI

di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 31 luglio 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti