32.2014.124
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6 agosto 2015Italiano32 min
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Incarto
n.
32.2014.124
FS
Lugano
6 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 agosto 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di febbraio 2012 RI
1, classe 1963, all’epoca attiva quale ausiliaria venditrice nel reparto
tessile presso la __________ (cfr. doc. AI 12/1-20 e 86/1), ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti a motivo di una “(…) frattura scomposta
esposta (Gustillo II) pluriframmentata della fibula destra e frattura scomposta
tibia destra (classificazione AO 43 B II) (…)” (doc. AI 1/1-9).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso – in
particolare: la perizia reumatologica 27 agosto 2012 del dr. __________ (doc.
AI 37/1-9), il rapporto finale 4 settembre 2012 del medico SMR dr. __________
con l’annotazione del 2 ottobre 2012 (doc. AI 38/1-4 e 53/1) e la tabella
elaborata il 4 settembre 2012 (doc. AI 39/1-3) –
l’Ufficio AI, con decisione 15 ottobre 2012 (doc. AI 55/1-3), ha negato
all’assicurata il diritto a prestazioni.
In esito al ricorso dell’8
novembre 2012 (doc. AI 59/4-9) questo Tribunale ha omologato la transazione
intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori
accertamenti medici (decreto di stralcio 11 gennaio 2013 sub doc. AI 69/1-3).
1.2. Con decisione 5 agosto 2014,
preavvisata il 3 giugno 2014 (doc. AI 116/1-5), l’Ufficio AI – sulla base della perizia 13 marzo 2013
del dr. __________ con complemento del 26 novembre 2013 (doc. AI 84/1-6 e
100/1), dei rapporti finali 22 marzo 2013 e 16 maggio 2014 del medico SMR dr. __________
con anotazione del 22 luglio 2014 (doc. AI 85/1-5, 113/1-4 e 119/1) e della
nota per l’incarto del 10 marzo 2014 con la tabella elaborata lo stesso giorno (doc.
AI 104/1 e 105/1-4) – ha negato nuovamente il diritto a prestazioni
(doc. AI 120/1-4).
1.3. Contro la decisione del 5
agosto 2014, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso
al TCA con il quale – contestata
la valutazione economica (il reddito da valido) e quella medica (la lacunosità
delle perizie e l’assenza di una valutazione della capacità funzionale [EFL]) – ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e il riconoscimento del diritto ad “(…) una rendita AI del 75%,
sulla base di un grado d’invalidità del 60% almeno. E ciò anche dopo il 31.12.2011,
a tutt’oggi e nel futuro. Il tutto ai sensi dei considerandi. (…)” (I, pag.
4).
1.4. Con la riposta di causa
l’Ufficio AI – osservato, in
particolare, che “(…) le dettagliate ed approfondite valutazioni eseguite
del Dr. __________ prima e dal Dr. __________ in seguito non sono state
smentite (a tutt’oggi) da altri certificati attestanti in modo convincente una
diversa situazione clinica o peggioramento duraturo delle sintomatologie
rilevate. (…)” (IV, pag. 3) e che (…) anche se si dovesse tener conto
nel caso in esame – per ipotesi di lavoro – di un reddito da valido pari a CHF
51'375.55 (come erroneamente sostenuto dalla qui ricorrente), l’assicurata non
presenterebbe comunque il grado minimo del 40% per poter beneficiare del
diritto ad una rendita d’invalidità, il grado AI ammonterebbe in effetti alla
percentuale del 18% [(51'375.55 – 43'210) x 100 : 51'375.55 = 18%]. (…)”
(IV, pag. 4) – ha chiesto di respingere
il ricorso.
1.5. Con scritto del 20 ottobre
2014 – dopo la chiesta proroga del termine (cfr. doc. AI VI e VII) –
l’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto di decorso dell’8 ottobre 2014 del
dr. __________ (VIII e allegato doc. B).
1.6. Con osservazioni del 30
ottobre 2014 – vista l’annotazione
del 27 ottobre 2014 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…)
dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla
valutazione peritale dr. __________. In particolare non vi sono elementi
plausibili per ritenere un’attività prevalentemente sedentaria non esigibile in
misura completa trattandosi di affezione all’arto inferiore sintomatico al
sovraccarico. (…)” (X/bis) –
l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
L’insorgente chiede
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a tre
quarti di rendita (cfr. consid. 1.3).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. L’Ufficio AI, come accennato
(cfr. consid. 1.1 e 1.2) – vista
la domanda di prestazioni del febbraio 2012 e conformemente alla transazione
omologata da questo Tribunale nel decreto di stralcio 11 gennaio 2013 – ha richiamato la valutazione effettuata
alla Clinica __________ di __________ (cfr. doc. AI 74/1) e ordinato una
perizia ortopedica a cura del dr. __________ (cfr. doc. AI 80/1, 81/1-2 e
82/1-2).
Nel rapporto del 1.
febbraio 2013 la dr.ssa __________, capo clinica del Centro di chirurgia del
piede della __________ di __________, posta la diagnosi di “(…) Status nach
offene Unterschenkelfraktur 25.04.2010 bei einem Motorradunfall, Fixateur
extern 25.04.2010 mit schlussendlich Plattenosteosynthese und
Kirnschnerdrath-Fixation 11.05.2010 (…)”, ha attestato che “(…) Aufgrund
persistierenden Beschwerden sowohl in Ruhe als auch bei Belastung ist die
Patientin nur zu 50% als Verkäuferin arbeitsunfähig. (…)” e, quale
procedere, ha indicato: “(…) Wir empfehlen eine Therapieübernahme durch
einen Schmerztherapeuten. Die Patientin würde dies gerne wohnortsnahe
durchführen. (…)” (doc. AI 77/1).
Il dr. __________, FMH in
chirurgia ortopedica e ortopedia, nella perizia del 13 marzo 2013 (doc. AI
84/1-6), dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati soggettivi e le
constatazioni obiettive – posta la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “(…) Esiti di
frattura pluriframmentaria scomposta ed esposta della fibula destra e della
tibia destra trattata dapprima con fissatore esterno e poi con chiodo endomidollare.
Frattura pluriframmentaria dell’astragalo destro con sviluppo di una modica
artrosi tibio-tarsica. (…)” (doc. AI 84/4) –,
circa le conseguenze dei disturbi sull’attività attuale e sulla capacità
d’integrazione ha evidenziato:
"
(…)
1.1 Come si
ripercuotono i disturbi sull’attività attuale dell’assicurato?
La paziente riferisce di non poter più camminare speditamente su
terreni sconnessi. Sotto sforzo i dolori alla caviglia aumentano. Difficoltà
quindi a stare tutto il giorno in piedi.
1.2 Esatta
descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico
La paziente può normalmente sollevare pesi fino a 5 kg. Lievemente ridotta la capacità di sollevare pesi fino a 10 kg. Ridotta la possibilità di sollevare pesi fino a 25 kg. Non può sollevare pesi oltre i 25 kg. Nessuna difficoltà per sollevare pesi di 5 e più kg oltre l’altezza delle spalle. Può svolgere
lavori leggeri e di precisione normalmente. Leggermente ridotta la possibilità
di svolgere lavori medi. Esigua la possibilità di svolgere lavori pesanti. Non
può svolgere lavoro molto pesanti. La rotazione della mano può essere
effettuata senza limitazioni. Normale la possibilità di lavorare con braccia
elevate e con rotazione. Normale la possibilità di svolgere lavori seduti e
piegati in avanti. Lievemente ridotta la possibilità di lavorare eretta e
piegata in avanti. Normale la possibilità di lavorare inginocchiata. Esigua la
possibilità di lavorare con ginocchia in flessione (accovacciata). Normale la
possibilità di lavorare seduta. Lievemente ridotta la possibilità di lavorare
in piedi. Può spostarsi normalmente per tragitti oltre i 50 metri. Ridotta la possibilità di spostarsi per tragitti lunghi. Ridotta la possibilità di
spostarsi su terreni sconnessi. Lievemente ridotta la possibilità di salire e
scendere le scale. Ridotta la possibilità di salire e scendere scale a piolo e
ponteggi.
2.3 L’attività
attuale è ancora praticabile?
Si.
2.4 Se si,
in quale misura (ore al giorno)?
8 ore.
2.5 E’
presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
Si.
2.6 Se si,
in che misura?
Al 25%.
2.7 Da
quando esiste una limitazione della capacità lavoro dal lato medico di almeno
il 20%?
Dalla data dell’infortunio.
2.8 Quale è
stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
La paziente ha potuto riprendere il suo lavoro come da tabella al
punto 1. Riprenderà il lavoro al 75% dal 1.4.13. Questa valutazione della
capacità del lavoro dal 1.4.13 è stata concordata e valutata con la paziente in
pieno accordo e consenso della stessa.
3. L’ambiente
di lavoro dell’assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Ritengo di si. Per questa domanda prego eventualmente rivolgersi
direttamente al Dr. __________.
Fatti
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE
1. E’ possibile
effettuare provvedimenti d’integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
No.
1.1 Se no la
preghiamo di motivare?
Si tratta di una paziente senza nessuna qualifica o diploma che
potrebbe eventualmente essere adibita a delle attività in qualità di operaia
dove l’attività lavorativa potrebbe essere svolta in modo prettamente seduto,
penso nell’industria tessile o nell’industria orologera.
Considerandi
2.
E’
possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Penso di no.
3.
L’assicurato
è in grado di svolgere altre attività?
Si.
3.1
Se si, a
quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e
di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un’altra attività?
Per attività prevalentemente seduta dove la paziente non deve
spostarsi per lunghi tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto portare
pesi la paziente potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta la
giornata (nei limiti dell’esigibilità descritta al punto 1.2).
Osservazioni:
Ovviamente la paziente dovrà essere rivalutata nell’ambito
assicurativo Lainf per vedere se vi siano ancora i presupposti per un danno
invalidante permanente e soprattutto per valutazione della IMI che dovrà tenere
conto dello sviluppo anche in futuro di questa artrosi tibio-tarsica.
(…)." (doc. AI 84/3-6)
La dr.ssa __________, in
due rapporti del 16 agosto e del 29 ottobre 2013 indirizzati all’avv. RA 1
(doc. AI 88/2 e 94/2-3), ha attestato:
"
(…)
Bei der Erstkonsultation vom 06.11.2012 haben wir eine beginnende
Arthrose des oberen Sprunggelenkes festgestellt, zudem bestanden unseres
Erachtens bei der Patientin erhebliche Schmerzen von den Weichteilen her
insbesondere im Bereich des Malleolus lateralis.
Bei weiterem Fortbestehen dieses Ruheschmerzes kann ich nicht
vorstellen, dass die Patientin seit 1. August 2013 arbeitsfähig sein sollte.
Auch wir haben die Patientin bei unserer zweiten Konsultation vom 01.02.2013
als Verkäuferin zu 50% arbeitsfähig beurteilt.
Bei Frau liegt ja nicht nur ein belastungsabhängiger Schmerz,
sondern auch ein erheblicher Ruheschmerz vor. Somit kann man sich gut
vorstellen, dass nach 50%-iger Arbeit, dass heisst, ca. 4 Stunden, auch eine
sitzende Tätigkeit auf Grund dieser Schmerzen nicht mehr durchgeführt werden
kann. Gesamthaft kann ich mir nicht vorstellen, dass die Patientin auf Grund
der Gesamtsituation mehr als 50% arbeitsfähig ist.
(…)." (doc. AI 88/2)
"
(…)
1.
Frau RI 1 wurde uns am 06.11.2012 überwiesen bei persiestierenden
Schmerzen im Bereich des rechten oberen Sprunggelenkes. Am 25.04.2010 zog sich
die Patientin eine offene Unterschenkelfraktur bei einem Motorradunfall zu.
Nach Anpassung eines Fixateur externe wurde dieser entfernt, am 11.05.2010 eine
Osteosynthese durchgeführt. Das Osteosynthesmaterial wurde in zweimaligen
Operation im Jahr 2011 entfernt.
Die Patientin berichtete schon damals über persistierende
Schmerzen, es handelte sich um einen vorwiegend belastungsabhängigen, jedoch
auch einen erheblichen Ruheschmerz. Auch zu diesem Zeitpunkt
war die Patientin zu 50% als Verkäuferin tätig.
2.
Wie schon am 16.08.2013 erwähnt, ist Frau RI 1 zu
50%, d.h. 4 Stunden maximal arbeitsfähig. Aufgrund des ausgeprägten
Ruheschmerzes ist eine vermehrte Arbeitsfähigkeit unseres Erachtens nicht
möglich, auch nicht bei rein sitzender Tätigkeit. Auch eine 75-%ige
Arbeitsfähigkeit ist meiner Meinung nach nicht machbar.
3.
Wie schon erwähnt auch bei vermeiden von
stehender-gehender Tätigkeit besteht keine Steigerung der Arbeitsfähigkeit.
4.
Auch eine leichte Arbeit kann aufgrund des hohen
Schmerzen nicht zu 100% durchgeführt werden. Eine Prognose kann ich nicht
stellen. Die besagten Schmerzen bestehen doch schon seit 2010 und soweit ich
informiert bin, sind diese jedenfalls zum Zeitpunkt der letzten Konsultation
nicht regredient. Vermutlich wird bei Frau RI 1 ein Gutachten durchgeführt
werden müssen.
(…)." (doc. AI 94/2-3)
Il dr. __________,
invitato a prendere posizione sul succitato rapporto del 29 ottobre 2013 della
dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 97/1), nel complemento del 26 novembre 2013 si
è così espresso:
"
(…)
ho ricevuto la lettera della Dr.ssa __________ della Clinica __________
a __________. Nella stessa si legge che la paziente è abile solo nella misura
del 50% in modo massimale.
Si legge che a causa dei dolori la paziente non può aumentare la
sua capacità lavorativa neppure per attività prettamente sedentarie.
Un aumento della capacità lavorativa al 75% è secondo la Dr.ssa
non effettuabile e ciò motivato sempre dagli importanti dolori.
Questo rapporto non apporta nessuna novità riguardo alla perizia
da me effettuata.
Dal punto di vista peritale non si può stabilire la capacità
lavorativa in base al dolore.
Il dolore è un dato del tutto soggettivo che varia da persona a
persona e non può essere assolutamente quantificabile.
Il perito quindi si deve attenere soltanto a dei fattori
oggettivabili.
Personalmente ritengo che per una attività prettamente sedentaria
la paziente sicuramente potrebbe essere abile nella misura del 100% e per
attività parzialmente sedentarie come quelle descritte nel mansionario confermo
la mia valutazione di una capacità lavorativa al 75%.
(…)." (doc. AI 100/1)
L’Ufficio AI – viste le valutazioni mediche del dr. __________
su enunciate (confermate dal medico SMR dr. __________ nei rapporti finali 22
marzo 2013 e 12 maggio 2014; doc. AI 85/1-4 e 113/1-4), considerata la nota per
l’incarto del 10 marzo 2014 e la tabella elaborata lo stesso giorno (doc. AI
104/1 e 105/1-4) e ritenuta l’annotazione 22 luglio 2014 del dr. Evangelisti
(doc. AI 119/1) –, con la decisione
qui impugnata ha rifiutato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).
2.4
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì
il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2;
SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 551).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b/aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25
febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33
segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore
del suo paziente (STF 8C_947/2011
del 27 gennaio 2012 consid. 4.2;8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4;
8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6;8C_828/2007 del 23 aprile
2008.
consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399).
Infine, va ricordato che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche Meyer/Reichmuth,
op. cit, ad art. 28a, pag. 395).
2.5
Nell’evenienza concreta,
richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici, questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve concludere
che almeno dall’agosto 2012 – mese
a cui risale la perizia reumatologica del dr. __________ (cfr. doc. AI 37/1-9)
e a partire dal quale (ritenuta la domanda di prestazioni AI del febbraio 2012;
cfr. doc. AI 1/1-9) nasce il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI; vedi
anche la STF 9C_19/2015 del 20 marzo 2015 consid. 2) – l’assicurata deve essere ritenuta abile al lavoro al 100%
in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dai periti.
In effetti – dopo che (invitato a prendere posizione
in merito al rapporto del 7 dicembre 2012 del dr. __________ indirizzato
all’avv. RA 1; cfr. doc. AI 62/3 e 64/1) il dr. __________, nel complemento
peritale del 16 dicembre 2012 (doc. AI 66/1-3), aveva evidenziato che: “(…)
La data d’inizio della capacità lavorativa, ossia l’1.11.2010, è stata da me
stabilita, in quanto dista almeno 6 mesi dall’osteosintesi della caviglia
destra; questo aspetto, per quanto possa intendere dallo scritto del Dr. __________
del 7.12.2012, viene contestato dallo specialista, in quanto a quel momento lo
stato della frattura non era consolidato, di fatti leggo nel suo scritto: “Vi è
stato un netto ritardo di consolidazione (si può parlare praticamente di
pseudoartrosi che attualmente non c’è; la pseudoartrosi si definisce quando il
consolidamento di una frattura supera i 6 mesi ciò che corrispondeva al
presente caso come documentano la TAC della tibiotarsica destra del
27.1.2011
”; il Dr. __________, nel suo scritto del 7.12.2012, a distanza di
oltre 2½ anni dall’infortunio subito dall’assicurata il 25.4.2010, ritiene che
la signora RI 1, in attività leggere, nelle quali può stare prevalentemente
seduta, evitando di accovacciarsi troppo sovente e di deambulare ripetutamente,
è abile al lavoro in misura “nettamente superiore al 50%”, aggiungendo che “non
è possibile al momento attuale esprimersi compiutamente su questo aspetto a
distanza di oltre 8 mesi dalla visita”. Dallo scritto del Dr. __________
veniamo a conoscenza che l’assicurata è stata ora anche indirizzata dal medico
curante presso la Clinica __________ di __________, per una valutazione
specialistica, clinica dove “è ora prospettata un’infiltrazione alla caviglia
per definire il centro motore del dolore alla luce del cui risultato si
potranno decidere gli ulteriori passi terapeutici in accordo con la paziente.
Con altissima probabilità il procedere si orienterà verso un approccio
chirurgico laddove, naturalmente, la paziente acconsentirà”. Il Dr. __________,
concludeva che “il caso, ai sensi LAINF, è in evoluzione e non è per nulla
stabilizzato”. I dubbi sollevati dal Dr. __________ dovranno essere chiariti in
ambito peritale traumatologico, anche alla luce dei nuovi atti che verranno ora
prodotti dalla clinica ortopedica __________ di __________. (…)” (doc. AI
66/2-3) – dagli ulteriori accertamenti
medici esperiti dall’Ufficio AI è emerso quanto segue.
Nel succitato rapporto 1.
febbraio 2013 la dr.ssa __________, poste le diagnosi note, ha attestato
un’incapacità lavorativa del 50% quale venditrice consigliando quale procedere
l’inizio di un trattamento terapeutico del dolore (cfr. doc. AI 77/1).
Il dr. __________, nella
perizia del 13 marzo 2013 (doc. AI 84/1-6) –
evidenziato nell’anamnesi che “(…) in data 1.2.13, nel rapporto della
clinica __________ viene confermata la diagnosi e all’anamnesi si legge che a
seguito dei persistenti disturbi sia a riposo che al carico una capacità
lavorativa soltanto del 50% come venditrice è giustificata. Si consiglia un
trattamento terapeutico presso uno specialista di terapia del dolore. Trattamento
che può essere svolto in vicinanza del domicilio. La paziente mi riferisce che
dopo la visita alla clinica __________ è stata sottoposta a 2 infiltrazioni
cortisoniche da parte del Dr. __________ a __________ che sembra abbiano dato
un risultato soddisfacente. Prossimamente verrà ulteriormente controllata dal
Dr. __________ per valutare l’opportunità di una 3° infiltrazione. (…)”
(doc. AI 84/3) e tenuto conto dello sviluppo di una modica artrosi
tibio-tarsica indicata quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità di
lavoro –, quanto alla capacità
lavorativa in un’attività adeguata, ritenuta la succitata “Esatta
descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico” (cfr. doc.
AI 84/4 punto 1.2 sopra riprodotto; senza specificare da quando), ha concluso
che “(…) per attività prevalentemente seduta dove la paziente non
deve spostarsi per lunghi tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto
portare pesi la paziente potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta
la giornata (nei limiti dell’esigibilità descritta al punto 1.2). (…)”
(doc. AI 84/6).
La dr.ssa __________,
negli ulteriori succitati rapporti del 16 agosto e del 29 ottobre 2013
indirizzati all’avv. RA 1 (cfr. doc. AI 88/2 e 94/2-3 sopra riprodotti), non si
è confrontata con i rapporti peritali del 27 agosto 2012 del dr. __________
(doc. AI 37/1-9) e del 13 marzo 2013 del dr. Frick (doc. AI 84/1-6) e,
evidenziando sostanzialmente che sin dal novembre 2012 (quando è stata loro
inviata) la paziente ha lamentato dolori persistenti anche a riposo, ha
concluso per un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività lavorativa.
Al riguardo va rilevato
che, a differenza della valutazione espressa dalla dr.ssa. __________, anche il
dr. __________, FMH in chirurgia e in medicina generale e esperto in medicina
infortunistica, nel rapporto del 7 dicembre 2012 indirizzato all’avv. RA 1
(doc. AI 62/3-4; rapporto nel quale veniva contestato soprattutto l’inizio
temporale della capacità lavorativa residua in un’attività adeguata stabilito dal
dr. __________) aveva riconosciuto che “(…) in attività leggere, associando
la stazione seduta, meno frequente la eretta, evitando di accovacciarsi troppo
sovente e non deambulare ripetutamente, la capacità lavorativa può essere nettamente
superiore al 50%. Non è possibile al momento attuale esprimersi
compiutamente su questo aspetto a distanza di oltre 8 mesi dalla visita
[ndr.: si riferisce alla visita del 23 marzo 2012 che ha portato al referto del
30.
marzo 2012 all’indirizzo dell’assicuratore Lainf (cfr. doc. AI 54/4-9).
(…)” (doc. AI 62/3, la sottolineatura è del redattore).
Inoltre, avuto riguardo al
rapporto del 29 ottobre 2013 della dr.ssa __________ indirizzato all’avv. RA 1
(cfr. doc. AI 97/1), nel complemento del 26 novembre 2013 (valutazione dalla
quale questo Tribunale non ha alcun motivo per discostarsi), il dr. __________
ha precisato che “(…) un aumento della capacità lavorativa al 75% è secondo
la Dr.ssa non effettuabile e ciò motivato sempre dagli importanti dolori.
Questo rapporto non apporta nessuna novità riguardo alla perizia da me
effettuata. Dal punto di vista peritale non si può stabilire la capacità
lavorativa in base al dolore. Il dolore è un dato del tutto soggettivo che
varia da persona a persona e non può essere assolutamente quantificabile. Il
perito quindi si deve attenere soltanto a dei fattori oggettivabili.
Personalmente ritengo che per una attività prettamente sedentaria la paziente
sicuramente potrebbe essere abile nella misura del 100% e per attività
parzialmente sedentarie come quelle descritte nel mansionario confermo la mia
valutazione di una capacità lavorativa al 75%. (…)” (doc. AI 100/1).
Va qui ricordato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché, come accennato (cfr.
consid. 2.4), alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata
dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
In conclusione – evidenziato ancora che il dr. __________
aveva già considerato dei “(…) dolori circolari alla caviglia destra e
dolori a tutto il piede destro, di meno sul versante plantare, dolori che si
attenuano a riposo, peggioranti sotto carico, sempre presenti, ma di
intensità variabile (…)” (doc. AI 37/4, la sottolinetuta è del redattore),
ribadito che la dr.ssa __________ non si è confrontata con le perizie (a cui,
conformemente alla succitata giurisprudenza, va riconosciuta piena forza
probatoria) del 27 agosto 2012 del dr. __________ e del 13 marzo 2013 del dr. __________
(cfr. doc. AI 37/1-9 e 84/1-6) e applicando il criterio della probabilità
preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel
settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3
pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – questo Tribunale deve ritenere che dall’agosto 2012
l’insorgente è abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata rispettosa delle
limitazioni funzionali poste dai periti dr. __________ e dr. __________.
In particolare, quanto
alla richiesta “perizia prova carico di lavoro (EFL)”, l’Alta Corte
nella STF 9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, si è confermata nella propria
giurisprudenza secondo la quale un concreto accertamento circa la valutazione
funzionale della capacità lavorativa è necessario allorquando i medici
specialisti non sono in grado di formulare un’affidabile valutazione in merito:
“(…) 2.3. Zum Umstand, dass
keine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL) durchgeführt wurde,
hat die Vorinstanz bereits richtig erwogen (kantonale E. 2.2.4.4), dass eine
EFL nach der Gerichtspraxis (Urteil 9C_556/2012 vom 25. Februar 2013 E. 5.4)
allenfalls in Betracht zu ziehen ist, wenn sich die beteiligten Fachärzte
ausser Stande sehen, eine zuverlässige Einschätzung des leistungsmässig
Machbaren vorzunehmen, und deshalb eine konkrete leistungsorientierte
berufliche Abklärung als zweckmässigste Massnahme ausdrücklich empfehlen. Die
Gutachter des Instituts C.________ konnten jedoch die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers
hinreichend genau einschätzen, weshalb auf entsprechende Weiterungen verzichtet
werden konnte, und vor diesem Hintergrund die antizipierte Beweiswürdigung
nicht zu beanstanden ist. (…)” (STF
9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, consid. 2.3).
In concreto, tanto il dr. __________
quanto il dr. __________, nelle loro rispettive perizie, si sono espressi chiaramente
circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione: il dr. __________
evidenziando nella perizia del 27 agosto 2012 in particolare che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività
che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua,
descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurata, al più tardi a partire dall’1.11.2010, abile al lavoro sull’arco
di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con un rendimento massimo del
100%. (…)” (doc. AI 37/8) e il dr. __________ concludendo nella perizia del
13.
marzo 2013 (confermata nel complemento del 26 novembre 2013; cfr. doc. AI
84/1) che “(…) per attività prevalentemente seduta dove la paziente
non deve spostarsi per lunghi tragitti, salire e scendere le scale e
soprattutto portare pesi la paziente potrebbe essere abile nella misura del
100% per tutta la giornata (nei limiti dell’esigibilità descritta al punto
1.
). (…)” (doc. AI 84/6).
Nemmeno è possibile concludere
differentemente visti i rapporti del 20 giugno e dell’8 ottobre 2014 del dr. __________
indirizzati all’avv. RA 1 (cfr. doc. 117/2). In effetti, il dr. __________,
caposervizio del servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________,
non si è confrontato con le perizie del dr. __________ e del dr. __________ e
nemmeno si é espresso sulla capacità lavorativa.
Inoltre il TCA può fare
proprie sia la valutazione del 22 luglio 2014 nella quale il medico SMR dr. __________
ha concluso: “(…) la nuova documentazione medica agli atti, non apporta
alcun nuovo elemento medico che non sia già stato considerato sia dalla
valutazione del Dr. med. __________ del 21.03.2013 [ndr. recte: 13.03.2013;
cfr. doc. AI 84/1] e della sua successiva precisazione del 26.11.2013. Inoltre
si precisa che il certificato medio del Dr. med. __________ del 20.06.2014,
citato dall’Avv. RA 1, anch’esso non cita alcun nuovo elemento
medico-chirurgico successivo alla frattura del 2010. Infatti il collega
sottolinea rispettivamente: “…
effettivamente ho visto la signora__________ la quale ha effettuato
recentemente una TAC dell’articolazione tibio-tarsica alla caviglia destra. La
situazione è praticamente invariata rispetto all’ultimo controllo eseguito un
anno fa …”. (…)” (doc. AI 119/1), che l’annotazione del 27 ottobre
2014.
nella quale il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…)
dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla
valutazione peritale dr. __________. In particolare non vi sono elementi
plausibili per ritenere un’attività prevalentemente sedentaria non esigibile in
misura completa trattandosi di affezione all’arto inferiore sintomatico al
sovraccarico. (…)” (X/bis).
Quanto agli ulteriori
mezzi di prova indicati nel ricorso essi vanno respinti. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6
In merito alla valutazione
economica, in quanto tale contestata limitatamente al reddito da valido, va
rilevato che, per l’anno 2011 – per
il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003,
consid. 3.1), per cui nel caso concreto (vista la seguente evoluzione
dell’incapacità lavorativa nell’attività abituale dopo l’infortunio dell’aprile
2010: 100% dal 25.04.2014, 60% dal 01.10.2010, 50% dal 02.11.2010, 100% dal
01.04
, 50% dal 23.05.2011, 100% dal 19.08.2011 e 50% dal 01.09.2011; cfr.
doc. AI 113/2) sono determinanti i dati del 2011 (dopo l’anno di carenza ex art.
28.
cpv. 1 lett. b LAI) – l’ex
datore di lavoro ha indicato un reddito da valido di fr. 49'331.-- (cfr. doc.
AI 104/1).
Se si volesse invece
aggiornare il salario annuo del 2009 di fr. 48'375.-- (così come risulta dall’estratto
del conto individuale agli atti e dal “Jahreslohnkonto 2009” sub doc. AI 12/11) al 2011, il reddito da valido sarebbe di poco superiore attestandosi a fr.
49'395, 61 (fr. 48'375 aumentati dello 0.7% nel 2010 e del 1.4% per il 2010;
cfr. la tabella, B10.2 pubblicata in La Vie économique, 6-2012 pag. 95 e 12-2012 pag. 91, settore commercio).
Quanto al reddito da
invalido, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e
ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 42'706.63 (fr. 4'225.-- [dato secondo la TA1 per il
2010] aggiornato al 2011 e riportato su 41.7 ore [cfr. tabella B
10.2
e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota
di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.
3a] e ridotti del 20% [come stabilito dal consulente in integrazione: “(…) Visto
quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da valido
del/lo 10% per attività leggere e del/lo 10% per altri fattori di riduzione.
(…)” (doc. AI 105/3)]).
Ritenuti un reddito da
valido di fr. 49'395,61 (ipotesi questa più favorevole per l’assicurata) e da
invalido di fr. 42'706.63, si ottiene un grado
d’invalidità del 14% ([49'395,61 - 42'706.63] x 100 : 49'395,61
= 13.54% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2).
L’importo di fr. 51'375.55,
preteso dalla ricorrente quale reddito da valido, non può essere ritenuto in
quanto comprensivo degli assegni familiari (cfr. il “Jahreslohnkonto 2009” sub doc. AI 12/9-11) che, ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 OAI combinato con l’art. 6 cpv. 2
lett. f OAVS, non rientrano nel reddito da valido (cfr. STF 8C_527/2012 del 21
novembre 2012).
2.7
In simili circostanze,
ritenuto che il diritto alla rendita è nato nel mese di agosto 2012 (cfr.
consid. 2.5) e visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata
e il ricorso respinto.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--,
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti