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Decisione

32.2014.124

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

1. E’ possibile

effettuare provvedimenti d’integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

No.

1.1 Se no la

preghiamo di motivare?

Si tratta di una paziente senza nessuna qualifica o diploma che

potrebbe eventualmente essere adibita a delle attività in qualità di operaia

dove l’attività lavorativa potrebbe essere svolta in modo prettamente seduto,

penso nell’industria tessile o nell’industria orologera.

Considerandi

2.

E’

possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Penso di no.

3.

L’assicurato

è in grado di svolgere altre attività?

Si.

3.1

Se si, a

quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e

di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un’altra attività?

Per attività prevalentemente seduta dove la paziente non deve

spostarsi per lunghi tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto portare

pesi la paziente potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta la

giornata (nei limiti dell’esigibilità descritta al punto 1.2).

Osservazioni:

Ovviamente la paziente dovrà essere rivalutata nell’ambito

assicurativo Lainf per vedere se vi siano ancora i presupposti per un danno

invalidante permanente e soprattutto per valutazione della IMI che dovrà tenere

conto dello sviluppo anche in futuro di questa artrosi tibio-tarsica.

(…)." (doc. AI 84/3-6)

La dr.ssa __________, in

due rapporti del 16 agosto e del 29 ottobre 2013 indirizzati all’avv. RA 1

(doc. AI 88/2 e 94/2-3), ha attestato:

"

(…)

Bei der Erstkonsultation vom 06.11.2012 haben wir eine beginnende

Arthrose des oberen Sprunggelenkes festgestellt, zudem bestanden unseres

Erachtens bei der Patientin erhebliche Schmerzen von den Weichteilen her

insbesondere im Bereich des Malleolus lateralis.

Bei weiterem Fortbestehen dieses Ruheschmerzes kann ich nicht

vorstellen, dass die Patientin seit 1. August 2013 arbeitsfähig sein sollte.

Auch wir haben die Patientin bei unserer zweiten Konsultation vom 01.02.2013

als Verkäuferin zu 50% arbeitsfähig beurteilt.

Bei Frau liegt ja nicht nur ein belastungsabhängiger Schmerz,

sondern auch ein erheblicher Ruheschmerz vor. Somit kann man sich gut

vorstellen, dass nach 50%-iger Arbeit, dass heisst, ca. 4 Stunden, auch eine

sitzende Tätigkeit auf Grund dieser Schmerzen nicht mehr durchgeführt werden

kann. Gesamthaft kann ich mir nicht vorstellen, dass die Patientin auf Grund

der Gesamtsituation mehr als 50% arbeitsfähig ist.

(…)." (doc. AI 88/2)

"

(…)

1.

Frau RI 1 wurde uns am 06.11.2012 überwiesen bei persiestierenden

Schmerzen im Bereich des rechten oberen Sprunggelenkes. Am 25.04.2010 zog sich

die Patientin eine offene Unterschenkelfraktur bei einem Motorradunfall zu.

Nach Anpassung eines Fixateur externe wurde dieser entfernt, am 11.05.2010 eine

Osteosynthese durchgeführt. Das Osteosynthesmaterial wurde in zweimaligen

Operation im Jahr 2011 entfernt.

Die Patientin berichtete schon damals über persistierende

Schmerzen, es handelte sich um einen vorwiegend belastungsabhängigen, jedoch

auch einen erheblichen Ruheschmerz. Auch zu diesem Zeitpunkt

war die Patientin zu 50% als Verkäuferin tätig.

2.

Wie schon am 16.08.2013 erwähnt, ist Frau RI 1 zu

50%, d.h. 4 Stunden maximal arbeitsfähig. Aufgrund des ausgeprägten

Ruheschmerzes ist eine vermehrte Arbeitsfähigkeit unseres Erachtens nicht

möglich, auch nicht bei rein sitzender Tätigkeit. Auch eine 75-%ige

Arbeitsfähigkeit ist meiner Meinung nach nicht machbar.

3.

Wie schon erwähnt auch bei vermeiden von

stehender-gehender Tätigkeit besteht keine Steigerung der Arbeitsfähigkeit.

4.

Auch eine leichte Arbeit kann aufgrund des hohen

Schmerzen nicht zu 100% durchgeführt werden. Eine Prognose kann ich nicht

stellen. Die besagten Schmerzen bestehen doch schon seit 2010 und soweit ich

informiert bin, sind diese jedenfalls zum Zeitpunkt der letzten Konsultation

nicht regredient. Vermutlich wird bei Frau RI 1 ein Gutachten durchgeführt

werden müssen.

(…)." (doc. AI 94/2-3)

Il dr. __________,

invitato a prendere posizione sul succitato rapporto del 29 ottobre 2013 della

dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 97/1), nel complemento del 26 novembre 2013 si

è così espresso:

"

(…)

ho ricevuto la lettera della Dr.ssa __________ della Clinica __________

a __________. Nella stessa si legge che la paziente è abile solo nella misura

del 50% in modo massimale.

Si legge che a causa dei dolori la paziente non può aumentare la

sua capacità lavorativa neppure per attività prettamente sedentarie.

Un aumento della capacità lavorativa al 75% è secondo la Dr.ssa

non effettuabile e ciò motivato sempre dagli importanti dolori.

Questo rapporto non apporta nessuna novità riguardo alla perizia

da me effettuata.

Dal punto di vista peritale non si può stabilire la capacità

lavorativa in base al dolore.

Il dolore è un dato del tutto soggettivo che varia da persona a

persona e non può essere assolutamente quantificabile.

Il perito quindi si deve attenere soltanto a dei fattori

oggettivabili.

Personalmente ritengo che per una attività prettamente sedentaria

la paziente sicuramente potrebbe essere abile nella misura del 100% e per

attività parzialmente sedentarie come quelle descritte nel mansionario confermo

la mia valutazione di una capacità lavorativa al 75%.

(…)." (doc. AI 100/1)

L’Ufficio AI – viste le valutazioni mediche del dr. __________

su enunciate (confermate dal medico SMR dr. __________ nei rapporti finali 22

marzo 2013 e 12 maggio 2014; doc. AI 85/1-4 e 113/1-4), considerata la nota per

l’incarto del 10 marzo 2014 e la tabella elaborata lo stesso giorno (doc. AI

104/1 e 105/1-4) e ritenuta l’annotazione 22 luglio 2014 del dr. Evangelisti

(doc. AI 119/1) –, con la decisione

qui impugnata ha rifiutato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).

2.4

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì

il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2;

SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 551).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b/aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33

segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore

del suo paziente (STF 8C_947/2011

del 27 gennaio 2012 consid. 4.2;8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4;

8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6;8C_828/2007 del 23 aprile

2008.

consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche Meyer/Reichmuth,

op. cit, ad art. 28a, pag. 395).

2.5

Nell’evenienza concreta,

richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici, questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve concludere

che almeno dall’agosto 2012 – mese

a cui risale la perizia reumatologica del dr. __________ (cfr. doc. AI 37/1-9)

e a partire dal quale (ritenuta la domanda di prestazioni AI del febbraio 2012;

cfr. doc. AI 1/1-9) nasce il diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI; vedi

anche la STF 9C_19/2015 del 20 marzo 2015 consid. 2) – l’assicurata deve essere ritenuta abile al lavoro al 100%

in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dai periti.

In effetti – dopo che (invitato a prendere posizione

in merito al rapporto del 7 dicembre 2012 del dr. __________ indirizzato

all’avv. RA 1; cfr. doc. AI 62/3 e 64/1) il dr. __________, nel complemento

peritale del 16 dicembre 2012 (doc. AI 66/1-3), aveva evidenziato che: “(…)

La data d’inizio della capacità lavorativa, ossia l’1.11.2010, è stata da me

stabilita, in quanto dista almeno 6 mesi dall’osteosintesi della caviglia

destra; questo aspetto, per quanto possa intendere dallo scritto del Dr. __________

del 7.12.2012, viene contestato dallo specialista, in quanto a quel momento lo

stato della frattura non era consolidato, di fatti leggo nel suo scritto: “Vi è

stato un netto ritardo di consolidazione (si può parlare praticamente di

pseudoartrosi che attualmente non c’è; la pseudoartrosi si definisce quando il

consolidamento di una frattura supera i 6 mesi ciò che corrispondeva al

presente caso come documentano la TAC della tibiotarsica destra del

27.1.2011

”; il Dr. __________, nel suo scritto del 7.12.2012, a distanza di

oltre 2½ anni dall’infortunio subito dall’assicurata il 25.4.2010, ritiene che

la signora RI 1, in attività leggere, nelle quali può stare prevalentemente

seduta, evitando di accovacciarsi troppo sovente e di deambulare ripetutamente,

è abile al lavoro in misura “nettamente superiore al 50%”, aggiungendo che “non

è possibile al momento attuale esprimersi compiutamente su questo aspetto a

distanza di oltre 8 mesi dalla visita”. Dallo scritto del Dr. __________

veniamo a conoscenza che l’assicurata è stata ora anche indirizzata dal medico

curante presso la Clinica __________ di __________, per una valutazione

specialistica, clinica dove “è ora prospettata un’infiltrazione alla caviglia

per definire il centro motore del dolore alla luce del cui risultato si

potranno decidere gli ulteriori passi terapeutici in accordo con la paziente.

Con altissima probabilità il procedere si orienterà verso un approccio

chirurgico laddove, naturalmente, la paziente acconsentirà”. Il Dr. __________,

concludeva che “il caso, ai sensi LAINF, è in evoluzione e non è per nulla

stabilizzato”. I dubbi sollevati dal Dr. __________ dovranno essere chiariti in

ambito peritale traumatologico, anche alla luce dei nuovi atti che verranno ora

prodotti dalla clinica ortopedica __________ di __________. (…)” (doc. AI

66/2-3) – dagli ulteriori accertamenti

medici esperiti dall’Ufficio AI è emerso quanto segue.

Nel succitato rapporto 1.

febbraio 2013 la dr.ssa __________, poste le diagnosi note, ha attestato

un’incapacità lavorativa del 50% quale venditrice consigliando quale procedere

l’inizio di un trattamento terapeutico del dolore (cfr. doc. AI 77/1).

Il dr. __________, nella

perizia del 13 marzo 2013 (doc. AI 84/1-6) –

evidenziato nell’anamnesi che “(…) in data 1.2.13, nel rapporto della

clinica __________ viene confermata la diagnosi e all’anamnesi si legge che a

seguito dei persistenti disturbi sia a riposo che al carico una capacità

lavorativa soltanto del 50% come venditrice è giustificata. Si consiglia un

trattamento terapeutico presso uno specialista di terapia del dolore. Trattamento

che può essere svolto in vicinanza del domicilio. La paziente mi riferisce che

dopo la visita alla clinica __________ è stata sottoposta a 2 infiltrazioni

cortisoniche da parte del Dr. __________ a __________ che sembra abbiano dato

un risultato soddisfacente. Prossimamente verrà ulteriormente controllata dal

Dr. __________ per valutare l’opportunità di una 3° infiltrazione. (…)”

(doc. AI 84/3) e tenuto conto dello sviluppo di una modica artrosi

tibio-tarsica indicata quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità di

lavoro –, quanto alla capacità

lavorativa in un’attività adeguata, ritenuta la succitata “Esatta

descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico” (cfr. doc.

AI 84/4 punto 1.2 sopra riprodotto; senza specificare da quando), ha concluso

che “(…) per attività prevalentemente seduta dove la paziente non

deve spostarsi per lunghi tragitti, salire e scendere le scale e soprattutto

portare pesi la paziente potrebbe essere abile nella misura del 100% per tutta

la giornata (nei limiti dell’esigibilità descritta al punto 1.2). (…)”

(doc. AI 84/6).

La dr.ssa __________,

negli ulteriori succitati rapporti del 16 agosto e del 29 ottobre 2013

indirizzati all’avv. RA 1 (cfr. doc. AI 88/2 e 94/2-3 sopra riprodotti), non si

è confrontata con i rapporti peritali del 27 agosto 2012 del dr. __________

(doc. AI 37/1-9) e del 13 marzo 2013 del dr. Frick (doc. AI 84/1-6) e,

evidenziando sostanzialmente che sin dal novembre 2012 (quando è stata loro

inviata) la paziente ha lamentato dolori persistenti anche a riposo, ha

concluso per un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività lavorativa.

Al riguardo va rilevato

che, a differenza della valutazione espressa dalla dr.ssa. __________, anche il

dr. __________, FMH in chirurgia e in medicina generale e esperto in medicina

infortunistica, nel rapporto del 7 dicembre 2012 indirizzato all’avv. RA 1

(doc. AI 62/3-4; rapporto nel quale veniva contestato soprattutto l’inizio

temporale della capacità lavorativa residua in un’attività adeguata stabilito dal

dr. __________) aveva riconosciuto che “(…) in attività leggere, associando

la stazione seduta, meno frequente la eretta, evitando di accovacciarsi troppo

sovente e non deambulare ripetutamente, la capacità lavorativa può essere nettamente

superiore al 50%. Non è possibile al momento attuale esprimersi

compiutamente su questo aspetto a distanza di oltre 8 mesi dalla visita

[ndr.: si riferisce alla visita del 23 marzo 2012 che ha portato al referto del

30.

marzo 2012 all’indirizzo dell’assicuratore Lainf (cfr. doc. AI 54/4-9).

(…)” (doc. AI 62/3, la sottolineatura è del redattore).

Inoltre, avuto riguardo al

rapporto del 29 ottobre 2013 della dr.ssa __________ indirizzato all’avv. RA 1

(cfr. doc. AI 97/1), nel complemento del 26 novembre 2013 (valutazione dalla

quale questo Tribunale non ha alcun motivo per discostarsi), il dr. __________

ha precisato che “(…) un aumento della capacità lavorativa al 75% è secondo

la Dr.ssa non effettuabile e ciò motivato sempre dagli importanti dolori.

Questo rapporto non apporta nessuna novità riguardo alla perizia da me

effettuata. Dal punto di vista peritale non si può stabilire la capacità

lavorativa in base al dolore. Il dolore è un dato del tutto soggettivo che

varia da persona a persona e non può essere assolutamente quantificabile. Il

perito quindi si deve attenere soltanto a dei fattori oggettivabili.

Personalmente ritengo che per una attività prettamente sedentaria la paziente

sicuramente potrebbe essere abile nella misura del 100% e per attività

parzialmente sedentarie come quelle descritte nel mansionario confermo la mia

valutazione di una capacità lavorativa al 75%. (…)” (doc. AI 100/1).

Va qui ricordato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché, come accennato (cfr.

consid. 2.4), alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata

dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

In conclusione – evidenziato ancora che il dr. __________

aveva già considerato dei “(…) dolori circolari alla caviglia destra e

dolori a tutto il piede destro, di meno sul versante plantare, dolori che si

attenuano a riposo, peggioranti sotto carico, sempre presenti, ma di

intensità variabile (…)” (doc. AI 37/4, la sottolinetuta è del redattore),

ribadito che la dr.ssa __________ non si è confrontata con le perizie (a cui,

conformemente alla succitata giurisprudenza, va riconosciuta piena forza

probatoria) del 27 agosto 2012 del dr. __________ e del 13 marzo 2013 del dr. __________

(cfr. doc. AI 37/1-9 e 84/1-6) e applicando il criterio della probabilità

preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel

settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3

pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – questo Tribunale deve ritenere che dall’agosto 2012

l’insorgente è abile al lavoro al 100% in un’attività adeguata rispettosa delle

limitazioni funzionali poste dai periti dr. __________ e dr. __________.

In particolare, quanto

alla richiesta “perizia prova carico di lavoro (EFL)”, l’Alta Corte

nella STF 9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, si è confermata nella propria

giurisprudenza secondo la quale un concreto accertamento circa la valutazione

funzionale della capacità lavorativa è necessario allorquando i medici

specialisti non sono in grado di formulare un’affidabile valutazione in merito:

“(…) 2.3. Zum Umstand, dass

keine Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL) durchgeführt wurde,

hat die Vorinstanz bereits richtig erwogen (kantonale E. 2.2.4.4), dass eine

EFL nach der Gerichtspraxis (Urteil 9C_556/2012 vom 25. Februar 2013 E. 5.4)

allenfalls in Betracht zu ziehen ist, wenn sich die beteiligten Fachärzte

ausser Stande sehen, eine zuverlässige Einschätzung des leistungsmässig

Machbaren vorzunehmen, und deshalb eine konkrete leistungsorientierte

berufliche Abklärung als zweckmässigste Massnahme ausdrücklich empfehlen. Die

Gutachter des Instituts C.________ konnten jedoch die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers

hinreichend genau einschätzen, weshalb auf entsprechende Weiterungen verzichtet

werden konnte, und vor diesem Hintergrund die antizipierte Beweiswürdigung

nicht zu beanstanden ist. (…)” (STF

9C_730/2014 del 1. dicembre 2014, consid. 2.3).

In concreto, tanto il dr. __________

quanto il dr. __________, nelle loro rispettive perizie, si sono espressi chiaramente

circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione: il dr. __________

evidenziando nella perizia del 27 agosto 2012 in particolare che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività

che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua,

descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurata, al più tardi a partire dall’1.11.2010, abile al lavoro sull’arco

di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con un rendimento massimo del

100%. (…)” (doc. AI 37/8) e il dr. __________ concludendo nella perizia del

13.

marzo 2013 (confermata nel complemento del 26 novembre 2013; cfr. doc. AI

84/1) che “(…) per attività prevalentemente seduta dove la paziente

non deve spostarsi per lunghi tragitti, salire e scendere le scale e

soprattutto portare pesi la paziente potrebbe essere abile nella misura del

100% per tutta la giornata (nei limiti dell’esigibilità descritta al punto

1.

). (…)” (doc. AI 84/6).

Nemmeno è possibile concludere

differentemente visti i rapporti del 20 giugno e dell’8 ottobre 2014 del dr. __________

indirizzati all’avv. RA 1 (cfr. doc. 117/2). In effetti, il dr. __________,

caposervizio del servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________,

non si è confrontato con le perizie del dr. __________ e del dr. __________ e

nemmeno si é espresso sulla capacità lavorativa.

Inoltre il TCA può fare

proprie sia la valutazione del 22 luglio 2014 nella quale il medico SMR dr. __________

ha concluso: “(…) la nuova documentazione medica agli atti, non apporta

alcun nuovo elemento medico che non sia già stato considerato sia dalla

valutazione del Dr. med. __________ del 21.03.2013 [ndr. recte: 13.03.2013;

cfr. doc. AI 84/1] e della sua successiva precisazione del 26.11.2013. Inoltre

si precisa che il certificato medio del Dr. med. __________ del 20.06.2014,

citato dall’Avv. RA 1, anch’esso non cita alcun nuovo elemento

medico-chirurgico successivo alla frattura del 2010. Infatti il collega

sottolinea rispettivamente: “…

effettivamente ho visto la signora__________ la quale ha effettuato

recentemente una TAC dell’articolazione tibio-tarsica alla caviglia destra. La

situazione è praticamente invariata rispetto all’ultimo controllo eseguito un

anno fa …”. (…)” (doc. AI 119/1), che l’annotazione del 27 ottobre

2014.

nella quale il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…)

dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla

valutazione peritale dr. __________. In particolare non vi sono elementi

plausibili per ritenere un’attività prevalentemente sedentaria non esigibile in

misura completa trattandosi di affezione all’arto inferiore sintomatico al

sovraccarico. (…)” (X/bis).

Quanto agli ulteriori

mezzi di prova indicati nel ricorso essi vanno respinti. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.6

In merito alla valutazione

economica, in quanto tale contestata limitatamente al reddito da valido, va

rilevato che, per l’anno 2011 – per

il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003,

consid. 3.1), per cui nel caso concreto (vista la seguente evoluzione

dell’incapacità lavorativa nell’attività abituale dopo l’infortunio dell’aprile

2010: 100% dal 25.04.2014, 60% dal 01.10.2010, 50% dal 02.11.2010, 100% dal

01.04

, 50% dal 23.05.2011, 100% dal 19.08.2011 e 50% dal 01.09.2011; cfr.

doc. AI 113/2) sono determinanti i dati del 2011 (dopo l’anno di carenza ex art.

28.

cpv. 1 lett. b LAI) – l’ex

datore di lavoro ha indicato un reddito da valido di fr. 49'331.-- (cfr. doc.

AI 104/1).

Se si volesse invece

aggiornare il salario annuo del 2009 di fr. 48'375.-- (così come risulta dall’estratto

del conto individuale agli atti e dal “Jahreslohnkonto 2009” sub doc. AI 12/11) al 2011, il reddito da valido sarebbe di poco superiore attestandosi a fr.

49'395, 61 (fr. 48'375 aumentati dello 0.7% nel 2010 e del 1.4% per il 2010;

cfr. la tabella, B10.2 pubblicata in La Vie économique, 6-2012 pag. 95 e 12-2012 pag. 91, settore commercio).

Quanto al reddito da

invalido, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’attività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 42'706.63 (fr. 4'225.-- [dato secondo la TA1 per il

2010] aggiornato al 2011 e riportato su 41.7 ore [cfr. tabella B

10.2

e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a] e ridotti del 20% [come stabilito dal consulente in integrazione: “(…) Visto

quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da valido

del/lo 10% per attività leggere e del/lo 10% per altri fattori di riduzione.

(…)” (doc. AI 105/3)]).

Ritenuti un reddito da

valido di fr. 49'395,61 (ipotesi questa più favorevole per l’assicurata) e da

invalido di fr. 42'706.63, si ottiene un grado

d’invalidità del 14% ([49'395,61 - 42'706.63] x 100 : 49'395,61

= 13.54% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2).

L’importo di fr. 51'375.55,

preteso dalla ricorrente quale reddito da valido, non può essere ritenuto in

quanto comprensivo degli assegni familiari (cfr. il “Jahreslohnkonto 2009” sub doc. AI 12/9-11) che, ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 OAI combinato con l’art. 6 cpv. 2

lett. f OAVS, non rientrano nel reddito da valido (cfr. STF 8C_527/2012 del 21

novembre 2012).

2.7

In simili circostanze,

ritenuto che il diritto alla rendita è nato nel mese di agosto 2012 (cfr.

consid. 2.5) e visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata

e il ricorso respinto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti