32.2014.125
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8 luglio 2015Italiano66 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.125
TB
Lugano
8 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 luglio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. A
seguito di una prima domanda di prestazioni AI per adulti depositata il 5 settembre
2000 (doc. 9) per una sindrome di Reiter, RI 1, nato nel 1972, attivo quale
meccanico di auto, ha ottenuto il diritto ad una riformazione professionale in
qualità di venditore di automobili dal 2001 al 2003 (doc. 28), concludendola
con successo. Pertanto, con decisione del 15 marzo 2004 (doc. 73), confermata
dalla decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 (doc. 78), cresciuta
incontestata in giudicato, l'Ufficio AI ha chiuso il caso senza attribuire
all'assicurato ulteriori prestazioni, ritenendolo convenientemente reintegrato.
B. Il
29 maggio 2007 (doc. 80) l'assicurato ha presentato una seconda domanda di
prestazioni AI indicando un peggioramento del suo stato di salute. Esperiti i necessari
accertamenti medici, l'UAI l'ha respinta con decisione del 24 gennaio 2008
(doc. 97).
C. L'interessato
ha inoltrato il 29 novembre 2010 (doc. 102) una nuova domanda a seguito della
quale durante gli anni 2011 e 2012 l'Ufficio AI ha raccolto numerosa documentazione
medica e il 4 marzo 2013 (doc. 150) ha disposto una perizia medica pluridisciplinare
(docc. 148) presso il Servizio Accertamento Medico e diversi consulenti
esterni. Il Servizio Medico Regionale (doc. 156) e il consulente in
integrazione professionale (doc. 159) hanno reso i loro rapporti finali. La documentazione
medica prodotta in seguito dall'assicurato è stata trasmessa al SAM per un
complemento peritale, avvenuto il 7 luglio 2014 (doc. 181), sul quale si è
espresso il medico SMR confermando la sua posizione (doc. 182).
Con decisione del 21 luglio 2014 (doc.
A), preavvisata il 30 luglio 2013 (doc. 164/35), l'Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni a motivo che, potendo esercitare a tempo pieno, ma con
riduzione del rendimento del 30%, sia delle attività adeguate rispettose di
determinati limiti funzionali sia l'attività di venditore, il paragone fra il
reddito da valido senza invalidità (Fr. 58'992.- nel 2011) e il reddito
ipotetico da invalido (Fr. 66'902.- meno la riduzione del 30% = Fr. 46'831,40),
dà un grado di invalidità del 21% che, essendo inferiore al grado minimo
pensionabile (40%), non dà luogo a una rendita di invalidità.
D. Il
15 settembre 2014 (doc. I) RI 1, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo
seguito davanti all'Ufficio AI ed il suo stato di salute dal 2000 in poi, si è rivolto al Tribunale chiedendo una rivalutazione della sua situazione medica non
ritenendo che l'Ufficio AI abbia dato il necessario peso ai certificati medici dei
curanti, visto che a causa delle sue patologie gli è impossibile svolgere
qualsiasi attività lucrativa che comporti tanto di stare in piedi quanto di
stare seduto, "al punto da costringerlo sdraiato fino all'attenuarsi
dei mali lancinanti." (doc. I pag. 11). Pure sarebbe stata tratta
un'errata conclusione dalla perizia pluridisciplinare del SAM, laddove i periti
"hanno indubbiamente rilevato le diverse malattie e i disturbi alla
salute, patiti dal signor RI 1. Non è quindi dato di sapere come la
pregressa istanza possa approdare ad una capacità lavorativa del 100%, tranne
nell'ambito reumatologico, dove è confermata l'invalidità del 30%."
(doc. I pag. 10). Detta perizia difetterebbe dunque del necessario approfondimento
da parte dei medici incaricati.
Il ricorrente ha altresì contestato il
calcolo economico effettuato dall'UAI alla base del rifiuto della concessione
della rendita di invalidità. A suo dire, poiché nel settembre 2010 era iscritto
alla disoccupazione con un salario assicurato di Fr. 6'779.- al mese, è il
totale annuo di Fr. 81'348.- che deve essere considerato quale reddito senza
invalidità che, confrontato con un reddito con invalidità di Fr. 46'831,40
ritenuto dall'amministrazione, dà luogo ad una perdita di guadagno del 42%.
E. Nella
risposta del 2 ottobre 2014 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
proposto di respingere il ricorso, evidenziando che per la valutazione dello
stato di salute dell'assicurato si è fondato sulla perizia affidata al SAM, i
cui periti hanno valutato in modo approfondito e completo la capacità
lavorativa dell'assicurato sia nella precedente attività sia in altre,
individuando dei limiti funzionali da rispettare. A detta perizia e al suo
complemento, peraltro confermati dal medico dell'SMR, va dunque riconosciuta piena
forza probatoria.
Quanto alla documentazione medica
prodotta con le osservazioni al progetto di decisione, l'amministrazione ha
evidenziato che la stessa è già stata analizzata e considerata dai periti nella
loro valutazione del 2013 e nel complemento del 2014. Ne discende che dal 20
ottobre 2010 il ricorrente va ritenuto abile al lavoro al 70% sia nella
professione di venditore di automobili sia in altre attività sostitutive.
Quanto al calcolo economico del grado
di invalidità, l'UAI ha ricordato che occorre fondarsi sull'ultimo reddito
conseguito prima del danno alla salute (2000), perciò ha confermato che il
reddito da valido come meccanico di auto ammonterebbe, dato del 2000 aggiornato
al 2011, a Fr. 58'992.-. Raffrontando questo importo al reddito ipotetico
conseguibile da invalido, peraltro non contestato, lavorando al 70% il
ricorrente potrebbe guadagnare Fr. 46'831,40, ciò che dà luogo ad un grado di
invalidità del 21% e quindi al rifiuto di concedere una rendita d'invalidità.
F. Il
3 novembre 2014 (doc. X) il ricorrente ha chiesto al TCA che "venga
eseguito un esame peritale completo, comprensivo di ogni aspetto della
sua salute, tramite l'intervento di qualsiasi specialista." (doc. X
pag. 3). Egli ha inoltre notificato il nome di un medico curante che, oltre ai
precedenti già segnalati, dovrebbe essere sentito dal Tribunale, il quale dovrà
effettuare anche i necessari accertamenti al fine di stabilire i suoi redditi
da valido e da invalido.
L'amministrazione non ha formulato osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Il
ricorrente ha innanzitutto lamentato la violazione, da parte dell'Ufficio AI,
del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui l'amministrazione da un
lato gli ha notificato la perizia pluridisciplinare soltanto, e solo su sua
richiesta, dopo il progetto di decisione; d'altro lato, perché non è stato
personalmente sentito prima dell'emanazione della decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid.
4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il
diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e
sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia
costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della
decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito
(DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai
sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di
ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.
437).
Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno
diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di
decisioni impugnabili mediante opposizione.
In ogni caso, al più tardi durante la
procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte
interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente
(DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un
aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione
che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA
contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132 V 368
consid. 6 pag. 374)
Con sentenza 9C_694/2008
del 7 ottobre 2009, al consid. 3.2 e seguenti, il Tribunale federale ha
stabilito che:
" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di
fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell'ambito
della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è
stato salvaguardato. Resta tutt'al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere
di essere sentito oralmente in sede amministrativa.
3.3
Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito
oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per
iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a
un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C
128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti).
Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono
espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04,
ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che
l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in
sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,
il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso
avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a
un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata
di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere
una violazione del diritto di essere sentito.".
Alla luce della citata giurisprudenza,
la censura sollevata dal ricorrente va respinta.
L'assicurato ha infatti potuto fare
valere la sua posizione per iscritto in sede di osservazioni al progetto di
decisione, nel corso delle quali ha avuto la possibilità di produrre tutte le
prove necessarie per fare valere i suoi diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del
7 ottobre 2009).
Va del resto ancora evidenziato come
l'assicurato ha potuto comprendere la portata del progetto di decisione,
inoltrare le proprie osservazioni e, successivamente, impugnare la decisione,
confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure, facendo
valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno
potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201
consid. 2.2).
Pertanto, in ogni caso, l'eventuale
violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa
sede, dove l'insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e avrebbe
potuto produrre ulteriore documentazione (sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto
2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Per quanto concerne le lamentele del
ricorrente riguardo alla mancata sua audizione, questo Tribunale rileva che,
come visto, l'audizione delle parti non è necessaria nella procedura d'istruzione
che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione,
ritenuto che né l'art. 42 LPGA né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono
espressamente il diritto all'audizione orale dell'assicurato.
In merito alla censura del mancato
invio, se non a precisa domanda, del referto peritale, gli atti confermano
quanto l'UAI ha espresso nella sua risposta di causa.
Avantutto va evidenziato che in calce
alla perizia stessa figura che i periti SAM hanno delegato al medico SMR
rispettivamente all'Ufficio AI la decisione di inviare copia di detto rapporto
al medico curante.
Una volta terminato l'iter
amministrativo di accertamento delle condizioni di salute dell'interessato e
delle sue condizioni economiche, che ha visto il consulente in integrazione
professionale redigere il suo rapporto finale il 29 luglio 2013 (doc. 159),
all'assicurato è stato inviato il progetto di decisione. Un mese dopo (doc.
161) è intervenuto il suo legale chiedendo la trasmissione dell'intero incarto,
richiesta a cui l'UAI ha dato seguito il giorno seguente (doc. 163).
In tali circostanze, l'agire
dell'amministrazione è stato corretto, giacché l'invio sistematico ad ogni
assicurato della folta documentazione medica, economica ed amministrativa
risulterebbe superfluo qualora il progetto di decisione non venisse poi contestato
dall'interessato. Non v'è dunque alcunché da recriminare all'Ufficio AI per
avere inviato al patrocinatore dell'assicurato, ad esplicita richiesta, tutti
gli atti componenti l'incarto del suo assistito soltanto dopo averlo appositamente
sollecitato.
In tali condizioni, non
v'è spazio per una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente e il
TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e
Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere
qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione
oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a
trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA
[dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati
sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta,
prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità
(DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid.
3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1;
cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
4. Nel
caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti
determinanti e avere sottoposto l'interessato ad una perizia medica
pluridisciplinare, con la decisione impugnata ha negato al ricorrente
il diritto a una rendita d'invalidità.
Il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità prima dell'insorgenza
del danno e il reddito ottenibile nel settore del commercio di autoveicoli,
livello di qualifica 3, malgrado determinate limitazioni funzionali, tenuto
conto di una riduzione del rendimento del 30% ha dato luogo a una perdita di
guadagno (grado d'invalidità) del 21%.
Nel ricorso l'assicurato ha affermato che la sua incapacità lavorativa
è totale viste le patologie di cui è affetto, malattie che tanto i suoi curanti
quanto i periti stessi hanno potuto accertare. È quindi impensabile che egli
riprenda una qualsiasi attività lucrativa, poiché non è in grado di lavorare né
stando in piedi né stando seduto. Anche il calcolo economico sarebbe errato,
poiché il reddito da valido ritenuto dall'amministrazione non tiene conto del
reddito effettivamente conseguito negli anni.
5. L'Ufficio
AI ha raccolto numerosi certificati medici, come pure ha espressamente
interpellato i curanti dell'assicurato. Valutati tutti questi referti, il
medico del Servizio Medico Regionale (doc. 145) ha ritenuto opportuno valutare
lo stato di salute globale dell'assicurato tenendo conto delle patologie
dichiarate, perciò ha invitato l'Ufficio AI a esperire una perizia
pluridisciplinare.
Nel corso dei mesi di
marzo e di aprile 2013 l'assicurato è stato visitato dai periti del Servizio
Accertamento Medico e da consulenti esterni. Nella perizia pluridisciplinare
del 5 giugno 2013 (doc. 155) il SAM ha esposto l'anamnesi (familiare, sociale,
professionale, patologica, sistemica), le affezioni attuali e le constatazione
obiettive (status, esami di laboratorio, esami radiologici, esami
pneumologici).
Sulla base dei consulti
effettuati dagli specialisti, il SAM ha posto la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa di: malattia di Behçet e/o overlap con spondiloartrite
periferica erosiva. DD: sindrome SAPHO con oligoartrite asimmetrica non
erosiva, con partecipazione delle articolazioni sternoclavicolari, sinovite
cronica ai polsi ddp (sonografia 22 marzo 2013); congiuntiviti recidivanti,
uveiti recidivanti, vasculite della retina; aftosi bipolare (DD: herpes simplex
virus tipo 2 genitale); follicoline; HLA B27 positivo, HLA B51 sconosciuto;
terapia di base con Methotrexate 1999-2003 (stop per inefficacia), Salazoprina
1999-2002 (stop per inefficacia), Remicade per sei mesi nel 2011 (stop per
inefficacia). Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); OSAS (obstructive sleep apnea
syndrome) di grado importante; discreta miopia; probabili condilomi acuminati
genitali in trattamento; prurito genitale estivo; aftosi e blefarite; obesità
corporea (BMI 35,2%).
Nella discussione di
dettaglio, il SAM ha esposto le valutazioni degli specialisti che hanno
visitato l'assicurato.
Per quanto concerne la
patologia pneumologica, il dr. med. __________, specialista FMH medicina
interna e malattie polmonari, il 12 aprile 2013 (doc. 155/50) ha diagnosticato
un OSAS di grado importante al quale non si è riusciti ad ovviare tramite
ventiloterapia, giacché l'assicurato non sopportava la maschera. Secondo il
perito, una soluzione alternativa, oltre che una perdita ponderale, l'avrebbe
sicuramente aiutato, anche per quanto concerne la problematica clinica
locomotoria. Per un OSAS non trattato, la prognosi è difficile da stabilire;
questa patologia può portare a problemi di performance psicofisica, può
peggiorare e potrebbe favorire disturbi cardiovascolari. Per contro, un OSAS
trattato (ventiloterapia notturna con CPAP) ha un'ottima prognosi. Il
pneumologo ha ritenuto l'assicurato abile al 100%, essendo in grado di svolgere
sia l'ultima attività esercitata sia altre, evitando però attività nel
trasporto pubblico (condurre bambini a scuola con il bus), visto l'OSAS non
trattato. L'esperto ha infine precisato che le attività lavorative dovranno
essere impostate tenendo conto della patologia reumatologica e che anche come
casalingo è abile al 100%.
Dal profilo
reumatologico, il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato il 22 marzo 2013
e nel suo referto del successivo 25 marzo (doc. 155/57) ha ritenuto che
l'assicurato presentasse una malattia reumatologica infiammatoria nella cui DD
rientrano soprattutto una malattia di Behçet e una spondilartrite periferica.
Sono state tentate varie terapie convenzionali, ma i risultati non sono mai
stati sufficientemente evidenti per portare avanti queste terapie. La presa a
carico risultava inoltre più difficoltosa dallo sviluppo di una sindrome del dolore
cronico non specifica di tipo fibromialgico. Per quanto riguarda i problemi a
carico dell'apparato locomotore lo specialista, in accordo con la valutazione
del reumatologo curante dr. med. __________, ha valutato l'assicurato inabile
al lavoro al massimo nella misura del 30% inteso come riduzione del rendimento
nella professione da ultimo svolta di venditore di automobili. Questa riduzione
teneva conto di una possibile attività residua o intermittente
dell'oligoartrite e dei dolori cronici. Era inoltre tenuto conto della
necessità di pause più lunghe in accordo con la valutazione del reumatologo
curante. Secondo il perito, l'attuale riduzione della capacità lavorativa esisteva
da alcuni anni ed era invariata da dicembre 2010, data a partire dalla quale
l'assicurato non ha più ripreso a lavorare per problemi di salute. La prognosi era
incerta e avrebbe potuto all'uopo essere utile un bilancio stazionario in
ambito universitario, anche se queste soluzioni erano già state tentate senza
risultati e quindi interrotte. Data la sindrome del dolore cronico di tipo
fibromialgico, le possibilità di un cambiamento in meglio erano verosimilmente
ridotte, perciò era difficile immaginare un miglioramento a medio-lungo
termine, mentre non era escluso un peggioramento eventualmente legato a una
maggior attività infiammatoria della malattia autoinfiammatoria. Il perito ha
precisato che la diminuzione della capacità lavorativa era dovuta a dolori
cronici generalizzati che riducono il rendimento e richiedono pause più lunghe
rispetto a una persona in buona salute. Possibilità terapeutiche per migliorare
lo stato di salute non erano escluse, ma una tale possibilità era molto
ridotta. Difficilmente dei provvedimenti terapeutici avrebbero potuto
migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato.
Quanto a provvedimenti di
integrazione o riformazione, secondo il reumatologo essi erano auspicabili in
un'attività analoga alla precedente o nel lavoro di venditore di automobili
svolto in precedenza, lavoro che l'assicurato poteva svolgere a tempo pieno, ma
con un rendimento ridotto del 30%.
L'interessato era inoltre
in grado di svolgere un lavoro di ufficio o un'attività leggera e adatta
analoga a quella svolta in precedenza a tempo pieno, ma con un rendimento
ridotto nella misura del 30%. In attività pesanti a mediamente pesanti, v'era
una maggiore incapacità lavorativa dell'ordine del 50%. Infine, l'attività di casalingo
poteva essere svolta al 100%.
Il reumatologo ha poi
indicato i limiti funzionali da rispettare.
Il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto modo di esaminare il ricorrente
durante le sedute del 21 (di 65 minuti) e del 25 marzo 2013 (di 35 minuti) (doc.
155/43) e ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD-10 F45.4), che però non adempie i criteri di Förster in quanto, sebbene si
trattasse di una sintomatologia cronica, che seguiva un decorso autonomo, non
appariva sufficientemente intensa e insidiosa per influenzare in modo
importante la vita sociale e individuale dell'assicurato. Pertanto, non è stato
riconosciuto alcun grado di incapacità lavorativa. Inoltre, il processo
somatoforme non riscontrava una comorbidità psichica considerevole, mentre è
emersa una sofferenza psicologica che l'assicurato tendeva a dissimulare e una
irascibilità e una irritabilità aumentata, ma che non costituivano una
sintomatologia che andava inquadrata nell'ambito di una diagnosi psichica.
Una perizia oftalmologica
è stata svolta il 12 marzo 2013 da parte del dr. med. __________, specialista in
materia, che nel suo referto del 17 aprile 2013 (doc. 155/42) ha posto la
diagnosi di discreta miopia e ha trovato uno status oftalmologico normale.
Infine, il dr. med. __________,
specialista FMH dermatologia e venerologia, ha visitato l'interessato il 9
aprile 2013 e una settimana dopo ha reso il suo referto (doc. 155/53) con la
diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, di probabili condilomi
acuminati genitali in trattamento, prurito genitale estivo, aftosi e blefarite.
L'esperto ha valutato la
capacità lavorativa dell'assicurato ritenendolo abile totalmente dal profilo
dermatologico, essendo invece l'aspetto reumatologico a rendere inabile
l'interessato.
Vi sono però dei sintomi
che potrebbero diventare così importanti da determinare un'inabilità
professionale anche da punto di vista dermatologico: l'aftosi bipolare a
livello orale e genitale, le altre classiche lesioni della malattia di Behçet
caratterizzate dall'eritema nodoso delle gambe, dalle lesioni papulopustolose
con follicolite/pseudo follicolite o addirittura da lesioni acneiformi di tipo
nodulare, elementi che l'interessato non presentava.
La prognosi a medio e
lungo termine era buona per l'attività professionale, ritenuto però che la
malattia è cronica e tenderà a ripresentarsi. Quanto alle possibilità
terapeutiche, il trattamento delle malattie autoimmune di tipo neutrofilico
come quella di Behçet era difficile e legato soprattutto ai sintomi principali,
quali possono essere quelli reumatologici o gastroenterologici. I trattamenti
effettuati in passato e che sono stati interrotti per mal sopportazione da
parte del paziente, sono una terapia classica valida sia per le lesioni
mucocutanee sia per quelle sistemiche. Secondo il perito, fino a quel momento
non è stato possibile sfruttare al massimo questi trattamenti, anche a causa
degli effetti collaterali lamentati dall'assicurato. A suo dire, il trattamento
migliore potrebbe essere la somministrazione di biologici.
Dal profilo
dermatologico, l'assicurato era in grado di svolgere sempre al 100% altre
attività come pure quella di casalingo.
Nella valutazione
medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa dell'assicurato nell'ultimo
impiego di venditore di automobili, il SAM l'ha valutata nel 70%, inteso come
rendimento ridotto sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, a
partire dal 20 ottobre 2010, allorquando è stata attestata un'incapacità lavorativa
del 100%. Prognosi stazionaria, possibile di miglioramento secondo l'esito
della terapia immunosoppressiva prevista a breve.
L'incapacità lavorativa
principale era dovuta ai problemi reumatologici, mentre le patologie
oftalmologiche, dermatologiche, psichiatriche e pneumologiche non inficiavano
l'abilità lavorativa.
Provvedimenti di
riqualifica professionale non sono stati ritenuti indicati, giacché
l'assicurato poteva svolgere la sua ultima professione nell'ordine del 70%
fermo restando determinati limiti funzionali. Egli era comunque in grado di
svolgere un lavoro di ufficio o un'attività leggera e adatta analoga a quella
svolta in precedenza a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto nella misura
del 30%. In attività pesanti e mediamente pesanti v'era una maggiore incapacità
lavorativa dell'ordine del 50%. Quale casalingo l'interessato risultava abile
al 100%.
Preso atto di tutti i
suesposti referti medici, il 10 giugno 2013 (doc. 156) il dr. med. __________,
medico SMR, ha ripreso la diagnosi posta dai colleghi del SAM, così pure ha
confermato il grado di incapacità lavorativa del 30% dal 20 ottobre 2010.
A seguito del progetto di
decisione di rifiuto della rendita, l'assicurato ha prodotto all'Ufficio AI nel
marzo 2014 (doc. 177) una serie di rapporti medici resi tra il 2011 e il 2014,
che sono stati trasmessi al Servizio Medico Regionale per una presa di posizione.
Il 28 maggio 2014 (doc. 179) il dr. med. __________ si è espresso al riguardo
affermando che alcuni di essi erano già stati considerati dai periti del SAM,
mentre i più recenti non esprimono valutazioni sulle conclusioni della perizia
SAM né quantificano un'eventuale incapacità lavorativa, perciò egli si è riconfermato
nelle sue precedenti osservazioni, inviando comunque tanto le osservazioni al
progetto di decisione quanto questi 9 certificati al Servizio Accertamento Medico.
Il 7 luglio 2014 (doc.
181) il SAM ha preso atto della nuova documentazione medica e delle
osservazioni del legale dell'assicurato. Anche i periti hanno affermato che i
due referti del 2011 del reumatologo curante dr. med. __________, i due del
2012 del dermatologo prof. dr. med. __________ e dello psichiatra dr. med. __________
e il rapporto del dr. med. __________, pneumologo, allestito nel 2013, erano
già stati considerati nella perizia del 5 giugno 2013.
Quanto agli altri nove rapporti,
resi dopo il referto peritale, sono stati riassunti e, dopo attenta lettura
delle motivazioni esposte dall'avv. RA 1 e dopo attenta valutazione dei nuovi
atti medici, i periti si sono allineati con la valutazione del Servizio Medico
Regionale.
A loro dire, i vari atti
medici dei curanti non evidenziavano nessuna nuova patologia se non secondo la
dr.ssa med. __________, la presenza di dolori addominali di origine non chiara
con pregressi episodi di pancreatite, diverticolite pregressa, epigastralgie
recidivanti che non sono stati menzionati dal paziente e che allo stato attuale
verosimilmente non pregiudicavano la capacità lavorativa se non nei momenti di
esacerbazione dei dolori e per breve durata. I periti hanno osservato come l'assicurato
sia stato valutato da cinque consulenti specialisti e da due medici internisti
del SAM, che hanno approfondito in modo corretto tutte le problematiche
maggiori dell'interessato in relazione alla capacità lavorativa. Egli
presentava sì diverse problematiche di salute, ma secondo gli specialisti queste
non incidevano in modo così preponderante sulla capacità lavorativa quale
venditore d'auto, lavoro ritenuto adeguato e leggero, consono al suo stato di
salute.
Infine, gli esperti hanno
affermato che ci potranno essere dei periodi di incapacità lavorativa
transitori dovuti all'esacerbazione di varie patologie soprattutto quella
reumatologica e oftalmologica, ma non hanno ritenuto che queste fossero da
considerare come delle incapacità lavorative di lunga durata. Inoltre, i nuovi
atti medici non hanno messo in luce aspetti o messo in discussione le
conclusioni del referto peritale del 5 giugno 2013, conclusioni che sono state
perciò confermate.
6. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza
ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V
31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora
TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence
a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et
de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto
ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
7. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche reumatologiche, dermatologiche,
pneumologiche, oftalmologiche e psichiche sono state chiarite in modo
soddisfacente dai periti del SAM.
Vanno infatti ritenute in particolare
le conclusioni a cui sono giunti gli specialisti dr. med. __________, __________,
__________, __________ e lo psichiatra __________ nella perizia pluridisciplinare
del 5 giugno 2013, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena
conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 6). Questi esperti
hanno attentamente valutato il ricorrente durante uno o più giorni, hanno
vagliato la documentazione medica messa a disposizione dall'assicurato e dai
suoi curanti appositamente interpellati, hanno eseguito degli esami personali
ed obiettivi, ma hanno anche preso in considerazione lo status soggettivo
dell'interessato.
Dal canto suo, invece, il ricorrente
non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione
medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore (inabilità del
100%) di quello ritenuto dai periti del SAM dapprima e dal medico SMR poi
(inabilità lavorativa del 30% per motivi reumatologici).
Egli si è limitato a rinviare ai
rapporti dei suoi medici curanti, tuttavia già debitamente ed attentamente
vagliati dai periti del SAM sia nel primo referto del 5 giugno 2013 sia nel
complemento peritale del 7 luglio 2014.
Inoltre, il ricorrente ha chiesto sia
l'audizione dei suoi medici curanti sia di essere sentito personalmente, mentre
altra documentazione medica non è stata prodotta pendente causa.
Secondo il ricorrente, la valutazione
dei medici interpellati è stata travisata dall'Ufficio AI, nel senso che
sebbene tutti gli specialisti abbiano "indubbiamente rilevato le
diverse malattie e i disturbi alla salute" (doc. I pag. 10),
"Non è quindi dato di sapere come la pregressa istanza possa approdare
ad una capacità lavorativa del 100%, tranne nell'ambito reumatologico, dove è
confermata l'invalidità del 30%." (doc. I pag. 10).
In realtà, non è l'Ufficio AI come tale
che ha tratto la conclusione che la capacità lavorativa del ricorrente è del
70%. Sono i periti stessi, nella loro valutazione medico-teorica globale
dell'attuale capacità lavorativa rispettivamente sulle conseguenze sulla capacità
lavorativa, che si sono espressi come segue: "Globalmente riteniamo
quindi che l'A. presenti una capacità lavorativa residua del 70% nel suo ultimo
impiego di venditore di automobili e questo a partire dal 20.10.2010 allorquando
veniva attestata un'incapacità lavorativa del 100%. Prognosi stazionaria,
passibile di miglioramento secondo l'esito della terapia immunosoppressiva
prevista a breve." (doc. 155/35).
Quanto alla (apparente) discrepanza fra
le conclusioni tratte dal perito reumatologo (inabilità del 30%) e dal medico
curante (inabilità del 100%), nella sua valutazione il dr. med. __________ ha
affermato che "In accordo con la valutazione del reumatologo curante
Dr. __________, per quanto riguarda esclusivamente i problemi a carico
dell'apparato locomotore l'assicurato è inabile al lavoro al massimo nella
misura del 30% inteso come riduzione del rendimento nella professione da ultimo
svolta di venditore di automobili. Questa riduzione del rendimento tiene conto
in particolare di una possibile attività residua o intermittente dell'oligoartrite
e dei dolori cronici. Si tiene conto anche della necessità di pause più lunghe
in accordo con la valutazione del Dr. __________." (doc. 155/62).
Per quanto concerne gli impedimenti (fisici
e psichici) che, a dire del ricorrente, lo limiterebbero a tutti gli effetti nella
possibilità concreta di svolgere un'attività lavorativa, gli esperti sono
invece tutti concordi nell'affermare che effettivamente sono presenti diverse patologie,
ma che non tutte influenzano in maniera negativa la capacità lavorativa
dell'assicurato. Numerose sono infatti le patologie descritte come non aventi
influenza sulla sua abilità lavorativa (doc. 155/28).
In assenza di referti di parte che
contraddicano chiaramente queste conclusioni, il TCA non può scostarsi dal parere
degli esperti consultati dall'Ufficio AI.
D'avviso di questo Tribunale, dunque, l'insorgente
erra nella sua conclusione. Infatti, tutti gli specialisti che l'hanno visitato
personalmente hanno approfonditamente valutato il suo stato di salute, ognuno
dal punto di vista della rispettiva specializzazione. Sono pure stati condotti
specifici esami sull'interessato e gli esperti del SAM, in possesso di tutta la
documentazione medica concernente l'insorgente, hanno avuto modo di
confrontarsi con essa e quindi anche con i pareri dei colleghi che l'hanno
avuto in cura in precedenza.
Per contro, l'assicurato non ha mai
preso concretamente posizione sui rapporti dei periti del Servizio Accertamento
Medico. In altre parole, i referti degli specialisti in reumatologia, dermatologia,
psichiatria, pneumologia e oftalmologia non sono mai stati confutati da altri
specialisti interpellati dal ricorrente dopo il progetto di decisione, i quali
nemmeno si sono pronunciati sulla sua capacità lavorativa.
Come detto, l'insorgente si è (invece)
limitato, nel suo atto ricorsuale, a rinviare ai precedenti pareri dei suoi
curanti, tuttavia già vagliati (due volte) dai periti del SAM, i quali si sono
dettagliatamente pronunciati sulle condizioni di salute dell'assicurato, hanno
esposto l'anamnesi, la diagnosi, lo status attuale, gli esiti degli esami
effettuati ed infine la loro valutazione, confrontandosi anche con i referti
allestiti dai medici curanti dell'interessato.
Inoltre, la richiesta ricorsuale
secondo cui il Tribunale dovrebbe sottoporre l'interessato ad una perizia
medica completa (doc. X pag. 3) che accerti il suo attuale grado di inabilità
lavorativa e che gli si riconosca "un'invalidità piena" (doc. I punto
14 pag. 16) e quindi una rendita intera del 100% (tuttavia, un medico può
esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un
assicurato e non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto
che è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in
integrazione sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo
valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.
Spetta al consulente, e non al medico, valutare l'esigibilità e la possibilità
per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del
lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V
256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274)), non può condurre
all'erezione di una perizia
(pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione
e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.
In virtù della regola secondo cui il
principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non
è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base
della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2014.16
del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299
del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67
dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA
32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA
32.2007.207 del 9 giugno 2008).
In concreto, la richiesta del
ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici oggettivi che
suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche,
dermatologiche, pneumologiche, oftalmologiche o psichiche che gli impediscono
di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di salute.
Come visto, l'assicurato fa unicamente
riferimento a dei referti medici dei suoi curanti, alcuni dei quali sono però precedenti
alla perizia pluridisciplinare del SAM ed altri al suo successivo complemento,
quindi sono già stati attentamente vagliati dai periti nell'ambito della loro
valutazione.
Pertanto, la semplice indicazione di
un'impossibilità di esercitare delle attività lucrative a causa di una
inabilità lavorativa del 100% attestata dal suo medico curante nel febbraio 2011
(doc. 177/9), tuttavia non più confermata nel novembre 2013 (doc. 177/19), non
è sufficiente per essere ammessa come tale e quindi per giustificare di
procedere a degli accertamenti medici.
Non va infine dimenticato, alla luce
della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti
medici, che gli specialisti del Servizio Accertamento Medico hanno visitato l'assicurato
nelle vesti di periti, mentre tutti gli altri medici, che il ricorrente ha
chiesto di sentire, in qualità di suoi medici curanti.
Tutto ben considerato, quindi, da un
punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le dettagliate, chiare e
complete conclusioni peritali degli specialisti interpellati dall'UAI, secondo
cui dal 20 ottobre 2010 come venditore di automobili a tempo pieno il
ricorrente aveva una diminuzione del rendimento del 30%, così pure nello
svolgimento di un lavoro di ufficio o di un'attività leggera ed adeguata
analoga a quella svolta in precedenza, che tenesse conto delle limitazioni funzionali.
Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del
SAM ed il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.
Peraltro, senza un elemento che
oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per il Tribunale, dare luogo
a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi peritali. Come
detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo delle parti
di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato
a questo suo dovere, limitandosi a rinviare a rapporti medici peraltro già agli
atti e quindi già oggetto di valutazione da parte degli esperti del SAM.
Inoltre, la
documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente
fattispecie contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò
non si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di
carattere medico a carico del Tribunale.
In tali circostanze, le lagnanze
dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente
oggettivabile.
Il Servizio Medico Regionale dell'AI,
quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore
rispetto a quello determinato dalla perizia pluridisciplinare.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è
stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede
ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni
formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del
ricorrente.
Esaminati i certificati
medici prodotti, questo Tribunale deve pertanto concludere
che il ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità
lavorativa era peggiore rispetto a quella stabilita dall'Ufficio AI (30%).
8. Riconosciuto
il valore invalidante delle affezioni di cui soffre il ricorrente, va evidenziato
che dal 20 ottobre 2010 egli può comunque svolgere a tempo pieno con resa del
70% sia la sua attività di venditore di automobili, sia altre attività confacenti
al suo stato di salute.
L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo
a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova
professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata
possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano
conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare
che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile
opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto
la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli
indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario
più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b
[I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso
solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560
pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso
la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC
1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione
professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,
l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,
devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993
U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Si tratta quindi ora di esaminare dal
profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurato.
9. Accertata
quindi dal medico SMR una capacità lavorativa del 70% dall'ottobre 2010 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti dal perito SAM in ambito
reumatologico, preso atto del rapporto finale SMR del 10 giugno 2013 (doc. 156),
confermato il 9 luglio 2014 (doc. 182), visto il parere del consulente in
integrazione professionale del 24 giugno 2013 (doc. 157), l'Ufficio AI ha dettagliatamente
analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente l'inabilità
lavorativa e per la determinazione del grado d'invalidità ha utilizzato il
consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente di
aiuto meccanico (reddito da valido) con quello risultante dall'attività di
venditore di automobili esercitata dopo la riqualifica professionale malgrado
l'invalidità (reddito da invalido), ottenendo un grado d'invalidità del 21%,
ritenuta una riduzione del rendimento del 30% e dell'8% per motivi personali
(doc. 157 e 158).
Per quanto concerne l'importo del
reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che
in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA
ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento
dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di ottobre 2011.
Tale principio è stato poi esteso anche
all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre
2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto
2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid.
4.2, I 475/01).
10. Riguardo
al reddito da valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha
quantificato per l'anno 2011 in Fr. 58'992.- partendo dal reddito di Fr.
50'193.- che ha ritenuto nella decisione del 6 settembre 2002 (doc. 38) di
concessione di provvedimenti professionali.
L'insorgente pretende invece che si
tenga conto del reddito che egli ha effettivamente incassato nel 2010/2011 dopo
l'insorgenza del danno, quantificando quindi le sue entrate in Fr. 81'348.- sulla
base delle 12 mensilità di Fr. 6'779.- l'una di indennità di disoccupazione
percepita dal settembre 2010.
Questa soluzione non può tuttavia
essere tutelata.
Come detto, per potere determinare la
perdita di guadagno subita da un assicurato occorre infatti posizionarsi al
momento antecedente l'insorgere del danno e quindi paragonare quanto
l'interessato avrebbe guadagnato senza impedimenti con quanto riuscirebbe ad
incassare lavorando malgrado il danno alla salute.
Nell'evenienza concreta ciò si traduce
con la presa in considerazione del reddito che il ricorrente avrebbe conseguito
non come venditore di automobili, ma come meccanico, visto che a quel momento
non erano stati notificati dei danni alla salute.
A tale proposito l'interessato ha
affermato che "lo stesso costituiva già reddito ridotto a causa dello
stato già debilitato del ricorrente, affetto dalle patologie che ne avevano
diminuito la potenzialità di realizzare un guadagno al pari di una persona pienamente
abile nel campo del commercio di autoveicoli. Conseguentemente, ciò non
rispecchia il provento del lavoro del qui ricorrente in condizioni di piena
abilità lavorativa. Il suo potenziale era già decisamente pregiudicato."
(doc. I pag. 15).
Il ricorrente erra in questo suo
ragionamento e quindi queste considerazioni non vanno seguite. Infatti, il
reddito di Fr. 50'193.- ritenuto dall'amministrazione e poi adeguato all'anno
2011 non corrisponde al salario effettivamente incassato dall'assicurato nel
2000, quando già lamentava la presenza di disturbi che ne inficiavano la
capacità lavorativa, ma a quello che avrebbe potuto conseguire se non ci
fossero stati impedimenti.
Dal questionario per il datore di
lavoro compilato il 24 ottobre 2000 (doc. 15/3) dal __________ di __________
risulta infatti chiaramente che il reddito conseguito in realtà
dall'interessato nel 2000 (ma anche nel 1999) era di gran lunga inferiore a quanto
egli avrebbe potuto guadagnare a quel momento senza il danno alla salute
(domanda n. 7), importo che il datore di lavoro ha quantificato in Fr. 3'861.- al
mese, Fr. 50'193.- all'anno.
Il punto di partenza per determinare il
reddito senza invalidità nel 2011 è dunque l'anno 2000, inteso come reddito
conseguibile da sano e non come salario percepito concretamente.
Inoltre, le indennità di disoccupazione
sono state calcolate e versate in relazione all'attività di venditore di
automobili e quindi in un periodo in cui il ricorrente era già stato colpito
dalla malattia. Perciò il suo reddito, anche sotto forma di indennità di disoccupazione,
non era più un reddito da valido, ossia senza invalidità.
Va dunque confermato l'importo di Fr.
50'193.- (Fr. 3'861.- x 12) quale ultimo reddito nel 2000 prima del danno alla
salute che, aggiornato al 2011 sulla base degli incrementi calcolati dall'Ufficio
AI, dà un importo di Fr. 58'992.- (doc. 158/4).
11. Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
12. Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica
- occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra
regione (TA 13).
L'Alta Corte ha però stabilito che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta
sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i
valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione
alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato di definitivamente
risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009,
non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto
nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente
inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di
adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi
di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto
limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%
(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori
estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo
non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali." (…).
13. In
ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in assenza di dati
salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010 (cfr., a quest'ultimo proposito,
DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e
ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo
di Fr. 58'812.- (Fr. 4'901.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari
nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF
126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un
indice totale pari al 100 per il 2010 e al 101 per il 2011 (cfr. Tabella B10.4
pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice
dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).
Il salario statistico svizzero medio
adeguato al rincaro ammonta perciò a Fr. 59'400,12 nel 2011 (Fr.
58'812.- : 100 x 101), quindi a Fr. 4'950.- al mese.
Questi dati si riferiscono, però, ad un
tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2011 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03
del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008 e la
tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 61'924,50
(Fr. 59'400.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima
è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Nell'evenienza concreta il ricorrente è
abile al 70% sia nell'attività di venditore di automobili per la quale è stato
riformato sia in altre attività leggere adeguate al suo stato di salute. Occorre
dunque determinare il reddito statistico conseguibile in questo ramo professionale
e paragonarlo con quello medio statistico.
Per un'attività esercitata nel 2011 nel
settore del commercio e riparazione di autoveicoli, conoscenze professionali e
specializzate, il reddito conseguibile ammontava a Fr. 69'099,60
all'anno, pari a Fr. 5'758,30 al mese (Tabella TA1 2010, categoria professionale
45-47 "Commercio; riparazione di autoveicoli", livello
di qualifica 3, per 41,9 ore di lavoro: Fr. 5'432.- [salario mensile lordo] x 12
mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 65'184.-. Per
l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico
da invalido occorre fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori
specifici o quantomeno per analoghi generi di attività (STF 9C_854/2013 del 24
febbraio 2014 consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid.
4.3; STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010
pag. 194; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20
giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011). Per l'attività di commercio (ramo
G), uomini, si ha un indice pari al 100 per il 2010 e al 101,2 per il 2011
(cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per
ramo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).
Di conseguenza, il salario medio
svizzero nel ramo professionale del commercio di automobili debitamente
adeguato al rincaro ammontava a Fr. 65'966,21 nel 2011 (Fr. 65'184.- : 100 x
101,2), importo che a sua volta va riportato su 41,9 ore/settimana (cfr.
tabella B9.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,
pag. 88) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2011 nello specifico
settore "G" del commercio (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014
consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF
9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009,
consid. 4.1; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.82 del 18 marzo
2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno
2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre
2010). Si ottiene così un importo annuo di Fr. 69'099,60 (Fr. 65'966,21
: 40 x 41,9).
Quest'ultimo reddito è dunque superiore
al reddito statistico medio svizzero del settore generale e pertanto gli va
preferito giacché, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, malgrado il
danno alla salute il ricorrente è in grado di conseguire un salario maggiore
come venditore di automobili specializzato piuttosto che in attività adeguate
leggere, semplici e ripetitive.
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il
Tribunale federale ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale,
quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della
decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame
verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più
opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito
del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali
del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può,
senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione;
deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio
apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.
81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La
decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI
a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura
altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento
poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di
prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente
a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente
ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della
valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)".
Nel caso di specie l'Ufficio AI non ha
applicato una riduzione percentuale, mentre l'ha ritenuta, nella misura dell'8%
dovuta alla necessità di svolgere unicamente delle attività leggere, soltanto
per l'ipotesi, come visto poi scartata, della possibilità per l'assicurato di
esercitare soltanto delle attività leggere al 70% (doc. 158).
In virtù della citata giurisprudenza e
tenuto conto delle limitazioni funzionali individuate dal reumatologo, d'avviso
del TCA non v'è motivo per non applicare anche all'esercizio dell'attività per
la quale il ricorrente è stato riformato la medesima riduzione per attività
leggera che, in ossequio a quanto esposto, va però corretta nel 10%, peraltro più
favorevole al ricorrente.
Ne segue che il reddito statistico
ipotetico da invalido rivalutato ammontante a Fr. 69'099,60 nel 2011 va ritenuto nella misura del 70% (Fr.
69'099,60 x 70 : 100 = Fr. 48'369,72) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile come venditore di automobili ed
in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 10% (Fr. 48'369,72 - [Fr. 48'369,72 x 10 : 100]) per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo
di Fr. 43'532,75.
Il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr.
43'532,75 va confrontato con l'ammontare di Fr. 58'992.- corrispondente
al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido
nell'anno 2011 per l'attività di meccanico a tempo pieno senza
il danno alla salute. Da ciò risulta un'incapacità al
guadagno del 26,20%
([Fr. 58'992.- - Fr. 43'532,75] : Fr. 58'992.- x 100), che deve essere arrotondata al 26% (DTF 130 V 121).
Questo stesso grado di
invalidità va ritenuto per gli anni seguenti, giacché applicando il medesimo
fattore di rincaro sia al reddito da valido sia al reddito statistico da
invalido il risultato non muta.
In conclusione,
dall'inabilità lavorativa del 30% sorta dal 20 ottobre 2010 il ricorrente non trae
alcun diritto ad una rendita di invalidità, essendo la perdita di guadagno riscontrata
(grado 26%) inferiore al grado pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.
14. Infine,
il ricorrente ha chiesto l'assunzione di numerose prove tra cui l'assunzione
come teste dei suoi medici curanti e un contraddittorio orale ex art. 17 LPTCA,
secondo cui se le circostanze lo giustificano il Giudice cita le parti per un
dibattimento. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni può rinunciare ad
indire un'udienza esplicitamente richiesta, qualora ciò sia giustificato dalle
circostanze.
Il TCA rileva innanzitutto
che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il
diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1
CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste
di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza
del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio,
nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90 consid. 6 e il rinvio
alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata
presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (l'assicurato
ha chiesto unicamente di essere sentito e di procedere all'audizione di 7
medici), questo TCA rinuncia ad una loro audizione, poiché superflua ai fini
dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.
2; cfr. sentenza 9C_578/2008 dove la generica richiesta di “vegliare alla
parità delle armi […] e all'applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Non si giustifica neppure l'audizione
dei suoi medici curanti, i quali già hanno riferito per iscritto del suo stato
di salute ed i cui pareri sono già stati vagliati dai periti e dal medico SMR.
Può dunque essere rifiutata la richiesta di sentire sia gli specialisti che
hanno avuto in cura l'assicurato sia l'interessato stesso.
15. Stante
quanto precede, la pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita (intera) di
invalidità non può essere accolta.
La decisione impugnata deve pertanto
essere confermata e il ricorso respinto.
16. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
17. Contestualmente
al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e
all'esenzione delle spese di giustizia (doc. I).
Di principio, anche se un assicurato è
soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre
che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che
la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla
Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio
secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per
assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di
tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato
dall'art. 3 LAG:
"
1 L'assistenza
giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese
processuali;
- all'ammissione al gratuito
patrocinio.
Considerandi
2.
L'assistenza
giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i
presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3.
Essa è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante."
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel
bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II
275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per
valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame
non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto,
ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe
finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo
si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai
secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF
125.
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle
considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di
possibilità di esito favorevole. Lo stato di salute dell'assicurato, che si
ritiene totalmente inabile al lavoro, non è stato tuttavia comprovato mediante
nuova specifica documentazione medica atta a contrastare la valida perizia ed
il susseguente complemento peritale. La semplice richiesta di sentire i medici
curanti, come visto, non è però sufficiente per permettere al TCA di scostarsi
dalle conclusioni dei periti del Servizio Accertamento Medico, confermate dal
medico del Servizio Medico Regionale. In assenza di prove concrete che oggettivassero
una capacità lavorativa peggiore di quella individuata dai citati esperti, il
ricorrente non aveva alcuna possibilità di successo inoltrando il presente
ricorso.
Facendo quindi difetto uno dei tre
presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non
occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria è
dunque respinta e il ricorrente non ha diritto all'esenzione dalle tasse e
dalle spese procedurali fissate al considerando 16.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti