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Decisione

32.2014.125

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 luglio 2015Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche reumatologiche, dermatologiche,

pneumologiche, oftalmologiche e psichiche sono state chiarite in modo

soddisfacente dai periti del SAM.

Vanno infatti ritenute in particolare

le conclusioni a cui sono giunti gli specialisti dr. med. __________, __________,

__________, __________ e lo psichiatra __________ nella perizia pluridisciplinare

del 5 giugno 2013, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena

conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 6). Questi esperti

hanno attentamente valutato il ricorrente durante uno o più giorni, hanno

vagliato la documentazione medica messa a disposizione dall'assicurato e dai

suoi curanti appositamente interpellati, hanno eseguito degli esami personali

ed obiettivi, ma hanno anche preso in considerazione lo status soggettivo

dell'interessato.

Dal canto suo, invece, il ricorrente

non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione

medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore (inabilità del

100%) di quello ritenuto dai periti del SAM dapprima e dal medico SMR poi

(inabilità lavorativa del 30% per motivi reumatologici).

Egli si è limitato a rinviare ai

rapporti dei suoi medici curanti, tuttavia già debitamente ed attentamente

vagliati dai periti del SAM sia nel primo referto del 5 giugno 2013 sia nel

complemento peritale del 7 luglio 2014.

Inoltre, il ricorrente ha chiesto sia

l'audizione dei suoi medici curanti sia di essere sentito personalmente, mentre

altra documentazione medica non è stata prodotta pendente causa.

Secondo il ricorrente, la valutazione

dei medici interpellati è stata travisata dall'Ufficio AI, nel senso che

sebbene tutti gli specialisti abbiano "indubbiamente rilevato le

diverse malattie e i disturbi alla salute" (doc. I pag. 10),

"Non è quindi dato di sapere come la pregressa istanza possa approdare

ad una capacità lavorativa del 100%, tranne nell'ambito reumatologico, dove è

confermata l'invalidità del 30%." (doc. I pag. 10).

In realtà, non è l'Ufficio AI come tale

che ha tratto la conclusione che la capacità lavorativa del ricorrente è del

70%. Sono i periti stessi, nella loro valutazione medico-teorica globale

dell'attuale capacità lavorativa rispettivamente sulle conseguenze sulla capacità

lavorativa, che si sono espressi come segue: "Globalmente riteniamo

quindi che l'A. presenti una capacità lavorativa residua del 70% nel suo ultimo

impiego di venditore di automobili e questo a partire dal 20.10.2010 allorquando

veniva attestata un'incapacità lavorativa del 100%. Prognosi stazionaria,

passibile di miglioramento secondo l'esito della terapia immunosoppressiva

prevista a breve." (doc. 155/35).

Quanto alla (apparente) discrepanza fra

le conclusioni tratte dal perito reumatologo (inabilità del 30%) e dal medico

curante (inabilità del 100%), nella sua valutazione il dr. med. __________ ha

affermato che "In accordo con la valutazione del reumatologo curante

Dr. __________, per quanto riguarda esclusivamente i problemi a carico

dell'apparato locomotore l'assicurato è inabile al lavoro al massimo nella

misura del 30% inteso come riduzione del rendimento nella professione da ultimo

svolta di venditore di automobili. Questa riduzione del rendimento tiene conto

in particolare di una possibile attività residua o intermittente dell'oligoartrite

e dei dolori cronici. Si tiene conto anche della necessità di pause più lunghe

in accordo con la valutazione del Dr. __________." (doc. 155/62).

Per quanto concerne gli impedimenti (fisici

e psichici) che, a dire del ricorrente, lo limiterebbero a tutti gli effetti nella

possibilità concreta di svolgere un'attività lavorativa, gli esperti sono

invece tutti concordi nell'affermare che effettivamente sono presenti diverse patologie,

ma che non tutte influenzano in maniera negativa la capacità lavorativa

dell'assicurato. Numerose sono infatti le patologie descritte come non aventi

influenza sulla sua abilità lavorativa (doc. 155/28).

In assenza di referti di parte che

contraddicano chiaramente queste conclusioni, il TCA non può scostarsi dal parere

degli esperti consultati dall'Ufficio AI.

D'avviso di questo Tribunale, dunque, l'insorgente

erra nella sua conclusione. Infatti, tutti gli specialisti che l'hanno visitato

personalmente hanno approfonditamente valutato il suo stato di salute, ognuno

dal punto di vista della rispettiva specializzazione. Sono pure stati condotti

specifici esami sull'interessato e gli esperti del SAM, in possesso di tutta la

documentazione medica concernente l'insorgente, hanno avuto modo di

confrontarsi con essa e quindi anche con i pareri dei colleghi che l'hanno

avuto in cura in precedenza.

Per contro, l'assicurato non ha mai

preso concretamente posizione sui rapporti dei periti del Servizio Accertamento

Medico. In altre parole, i referti degli specialisti in reumatologia, dermatologia,

psichiatria, pneumologia e oftalmologia non sono mai stati confutati da altri

specialisti interpellati dal ricorrente dopo il progetto di decisione, i quali

nemmeno si sono pronunciati sulla sua capacità lavorativa.

Come detto, l'insorgente si è (invece)

limitato, nel suo atto ricorsuale, a rinviare ai precedenti pareri dei suoi

curanti, tuttavia già vagliati (due volte) dai periti del SAM, i quali si sono

dettagliatamente pronunciati sulle condizioni di salute dell'assicurato, hanno

esposto l'anamnesi, la diagnosi, lo status attuale, gli esiti degli esami

effettuati ed infine la loro valutazione, confrontandosi anche con i referti

allestiti dai medici curanti dell'interessato.

Inoltre, la richiesta ricorsuale

secondo cui il Tribunale dovrebbe sottoporre l'interessato ad una perizia

medica completa (doc. X pag. 3) che accerti il suo attuale grado di inabilità

lavorativa e che gli si riconosca "un'invalidità piena" (doc. I punto

14 pag. 16) e quindi una rendita intera del 100% (tuttavia, un medico può

esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un

assicurato e non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto

che è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in

integrazione sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo

valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Spetta al consulente, e non al medico, valutare l'esigibilità e la possibilità

per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del

lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V

256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274)), non può condurre

all'erezione di una perizia

(pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione

e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.

In virtù della regola secondo cui il

principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non

è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base

della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2014.16

del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299

del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67

dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA

32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA

32.2007.207 del 9 giugno 2008).

In concreto, la richiesta del

ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici oggettivi che

suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche,

dermatologiche, pneumologiche, oftalmologiche o psichiche che gli impediscono

di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di salute.

Come visto, l'assicurato fa unicamente

riferimento a dei referti medici dei suoi curanti, alcuni dei quali sono però precedenti

alla perizia pluridisciplinare del SAM ed altri al suo successivo complemento,

quindi sono già stati attentamente vagliati dai periti nell'ambito della loro

valutazione.

Pertanto, la semplice indicazione di

un'impossibilità di esercitare delle attività lucrative a causa di una

inabilità lavorativa del 100% attestata dal suo medico curante nel febbraio 2011

(doc. 177/9), tuttavia non più confermata nel novembre 2013 (doc. 177/19), non

è sufficiente per essere ammessa come tale e quindi per giustificare di

procedere a degli accertamenti medici.

Non va infine dimenticato, alla luce

della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti

medici, che gli specialisti del Servizio Accertamento Medico hanno visitato l'assicurato

nelle vesti di periti, mentre tutti gli altri medici, che il ricorrente ha

chiesto di sentire, in qualità di suoi medici curanti.

Tutto ben considerato, quindi, da un

punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le dettagliate, chiare e

complete conclusioni peritali degli specialisti interpellati dall'UAI, secondo

cui dal 20 ottobre 2010 come venditore di automobili a tempo pieno il

ricorrente aveva una diminuzione del rendimento del 30%, così pure nello

svolgimento di un lavoro di ufficio o di un'attività leggera ed adeguata

analoga a quella svolta in precedenza, che tenesse conto delle limitazioni funzionali.

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del

SAM ed il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.

Peraltro, senza un elemento che

oggettivi il suo stato di salute, non è possibile, per il Tribunale, dare luogo

a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o complementi peritali. Come

detto, il principio inquisitorio è infatti accompagnato dall'obbligo delle parti

di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente non ha per nulla ottemperato

a questo suo dovere, limitandosi a rinviare a rapporti medici peraltro già agli

atti e quindi già oggetto di valutazione da parte degli esperti del SAM.

Inoltre, la

documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente

fattispecie contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò

non si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di

carattere medico a carico del Tribunale.

In tali circostanze, le lagnanze

dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile.

Il Servizio Medico Regionale dell'AI,

quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore

rispetto a quello determinato dalla perizia pluridisciplinare.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è

stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede

ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni

formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del

ricorrente.

Esaminati i certificati

medici prodotti, questo Tribunale deve pertanto concludere

che il ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità

lavorativa era peggiore rispetto a quella stabilita dall'Ufficio AI (30%).

8. Riconosciuto

il valore invalidante delle affezioni di cui soffre il ricorrente, va evidenziato

che dal 20 ottobre 2010 egli può comunque svolgere a tempo pieno con resa del

70% sia la sua attività di venditore di automobili, sia altre attività confacenti

al suo stato di salute.

L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo

a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il

reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona

sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto

la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli

indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario

più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso

solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso

la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC

1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione

professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute,

l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa,

devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993

U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Si tratta quindi ora di esaminare dal

profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurato.

9. Accertata

quindi dal medico SMR una capacità lavorativa del 70% dall'ottobre 2010 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti dal perito SAM in ambito

reumatologico, preso atto del rapporto finale SMR del 10 giugno 2013 (doc. 156),

confermato il 9 luglio 2014 (doc. 182), visto il parere del consulente in

integrazione professionale del 24 giugno 2013 (doc. 157), l'Ufficio AI ha dettagliatamente

analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente l'inabilità

lavorativa e per la determinazione del grado d'invalidità ha utilizzato il

consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente di

aiuto meccanico (reddito da valido) con quello risultante dall'attività di

venditore di automobili esercitata dopo la riqualifica professionale malgrado

l'invalidità (reddito da invalido), ottenendo un grado d'invalidità del 21%,

ritenuta una riduzione del rendimento del 30% e dell'8% per motivi personali

(doc. 157 e 158).

Per quanto concerne l'importo del

reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che

in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA

ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento

dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di ottobre 2011.

Tale principio è stato poi esteso anche

all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre

2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto

2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid.

4.2, I 475/01).

10. Riguardo

al reddito da valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha

quantificato per l'anno 2011 in Fr. 58'992.- partendo dal reddito di Fr.

50'193.- che ha ritenuto nella decisione del 6 settembre 2002 (doc. 38) di

concessione di provvedimenti professionali.

L'insorgente pretende invece che si

tenga conto del reddito che egli ha effettivamente incassato nel 2010/2011 dopo

l'insorgenza del danno, quantificando quindi le sue entrate in Fr. 81'348.- sulla

base delle 12 mensilità di Fr. 6'779.- l'una di indennità di disoccupazione

percepita dal settembre 2010.

Questa soluzione non può tuttavia

essere tutelata.

Come detto, per potere determinare la

perdita di guadagno subita da un assicurato occorre infatti posizionarsi al

momento antecedente l'insorgere del danno e quindi paragonare quanto

l'interessato avrebbe guadagnato senza impedimenti con quanto riuscirebbe ad

incassare lavorando malgrado il danno alla salute.

Nell'evenienza concreta ciò si traduce

con la presa in considerazione del reddito che il ricorrente avrebbe conseguito

non come venditore di automobili, ma come meccanico, visto che a quel momento

non erano stati notificati dei danni alla salute.

A tale proposito l'interessato ha

affermato che "lo stesso costituiva già reddito ridotto a causa dello

stato già debilitato del ricorrente, affetto dalle patologie che ne avevano

diminuito la potenzialità di realizzare un guadagno al pari di una persona pienamente

abile nel campo del commercio di autoveicoli. Conseguentemente, ciò non

rispecchia il provento del lavoro del qui ricorrente in condizioni di piena

abilità lavorativa. Il suo potenziale era già decisamente pregiudicato."

(doc. I pag. 15).

Il ricorrente erra in questo suo

ragionamento e quindi queste considerazioni non vanno seguite. Infatti, il

reddito di Fr. 50'193.- ritenuto dall'amministrazione e poi adeguato all'anno

2011 non corrisponde al salario effettivamente incassato dall'assicurato nel

2000, quando già lamentava la presenza di disturbi che ne inficiavano la

capacità lavorativa, ma a quello che avrebbe potuto conseguire se non ci

fossero stati impedimenti.

Dal questionario per il datore di

lavoro compilato il 24 ottobre 2000 (doc. 15/3) dal __________ di __________

risulta infatti chiaramente che il reddito conseguito in realtà

dall'interessato nel 2000 (ma anche nel 1999) era di gran lunga inferiore a quanto

egli avrebbe potuto guadagnare a quel momento senza il danno alla salute

(domanda n. 7), importo che il datore di lavoro ha quantificato in Fr. 3'861.- al

mese, Fr. 50'193.- all'anno.

Il punto di partenza per determinare il

reddito senza invalidità nel 2011 è dunque l'anno 2000, inteso come reddito

conseguibile da sano e non come salario percepito concretamente.

Inoltre, le indennità di disoccupazione

sono state calcolate e versate in relazione all'attività di venditore di

automobili e quindi in un periodo in cui il ricorrente era già stato colpito

dalla malattia. Perciò il suo reddito, anche sotto forma di indennità di disoccupazione,

non era più un reddito da valido, ossia senza invalidità.

Va dunque confermato l'importo di Fr.

50'193.- (Fr. 3'861.- x 12) quale ultimo reddito nel 2000 prima del danno alla

salute che, aggiornato al 2011 sulla base degli incrementi calcolati dall'Ufficio

AI, dà un importo di Fr. 58'992.- (doc. 158/4).

11. Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

12. Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica

- occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra

regione (TA 13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di definitivamente

risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009,

non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto

nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente

inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di

adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi

di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto

limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5%

(consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori

estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo

non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

13. In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in assenza di dati

salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010 (cfr., a quest'ultimo proposito,

DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e

ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo

di Fr. 58'812.- (Fr. 4'901.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari

nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF

126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un

indice totale pari al 100 per il 2010 e al 101 per il 2011 (cfr. Tabella B10.4

pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice

dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).

Il salario statistico svizzero medio

adeguato al rincaro ammonta perciò a Fr. 59'400,12 nel 2011 (Fr.

58'812.- : 100 x 101), quindi a Fr. 4'950.- al mese.

Questi dati si riferiscono, però, ad un

tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2011 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03

del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008 e la

tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88), il salario lordo medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 61'924,50

(Fr. 59'400.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Nell'evenienza concreta il ricorrente è

abile al 70% sia nell'attività di venditore di automobili per la quale è stato

riformato sia in altre attività leggere adeguate al suo stato di salute. Occorre

dunque determinare il reddito statistico conseguibile in questo ramo professionale

e paragonarlo con quello medio statistico.

Per un'attività esercitata nel 2011 nel

settore del commercio e riparazione di autoveicoli, conoscenze professionali e

specializzate, il reddito conseguibile ammontava a Fr. 69'099,60

all'anno, pari a Fr. 5'758,30 al mese (Tabella TA1 2010, categoria professionale

45-47 "Commercio; riparazione di autoveicoli", livello

di qualifica 3, per 41,9 ore di lavoro: Fr. 5'432.- [salario mensile lordo] x 12

mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 65'184.-. Per

l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico

da invalido occorre fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori

specifici o quantomeno per analoghi generi di attività (STF 9C_854/2013 del 24

febbraio 2014 consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid.

4.3; STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010

pag. 194; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20

giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011). Per l'attività di commercio (ramo

G), uomini, si ha un indice pari al 100 per il 2010 e al 101,2 per il 2011

(cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per

ramo: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).

Di conseguenza, il salario medio

svizzero nel ramo professionale del commercio di automobili debitamente

adeguato al rincaro ammontava a Fr. 65'966,21 nel 2011 (Fr. 65'184.- : 100 x

101,2), importo che a sua volta va riportato su 41,9 ore/settimana (cfr.

tabella B9.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 88) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2011 nello specifico

settore "G" del commercio (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014

consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF

9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009,

consid. 4.1; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.82 del 18 marzo

2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno

2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre

2010). Si ottiene così un importo annuo di Fr. 69'099,60 (Fr. 65'966,21

: 40 x 41,9).

Quest'ultimo reddito è dunque superiore

al reddito statistico medio svizzero del settore generale e pertanto gli va

preferito giacché, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, malgrado il

danno alla salute il ricorrente è in grado di conseguire un salario maggiore

come venditore di automobili specializzato piuttosto che in attività adeguate

leggere, semplici e ripetitive.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il

Tribunale federale ha affermato:

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale,

quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame

verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più

opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito

del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali

del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può,

senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione;

deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio

apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.

81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La

decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI

a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura

altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento

poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di

prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente

a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente

ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della

valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)".

Nel caso di specie l'Ufficio AI non ha

applicato una riduzione percentuale, mentre l'ha ritenuta, nella misura dell'8%

dovuta alla necessità di svolgere unicamente delle attività leggere, soltanto

per l'ipotesi, come visto poi scartata, della possibilità per l'assicurato di

esercitare soltanto delle attività leggere al 70% (doc. 158).

In virtù della citata giurisprudenza e

tenuto conto delle limitazioni funzionali individuate dal reumatologo, d'avviso

del TCA non v'è motivo per non applicare anche all'esercizio dell'attività per

la quale il ricorrente è stato riformato la medesima riduzione per attività

leggera che, in ossequio a quanto esposto, va però corretta nel 10%, peraltro più

favorevole al ricorrente.

Ne segue che il reddito statistico

ipotetico da invalido rivalutato ammontante a Fr. 69'099,60 nel 2011 va ritenuto nella misura del 70% (Fr.

69'099,60 x 70 : 100 = Fr. 48'369,72) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile come venditore di automobili ed

in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 10% (Fr. 48'369,72 - [Fr. 48'369,72 x 10 : 100]) per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo

di Fr. 43'532,75.

Il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr.

43'532,75 va confrontato con l'ammontare di Fr. 58'992.- corrispondente

al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2011 per l'attività di meccanico a tempo pieno senza

il danno alla salute. Da ciò risulta un'incapacità al

guadagno del 26,20%

([Fr. 58'992.- - Fr. 43'532,75] : Fr. 58'992.- x 100), che deve essere arrotondata al 26% (DTF 130 V 121).

Questo stesso grado di

invalidità va ritenuto per gli anni seguenti, giacché applicando il medesimo

fattore di rincaro sia al reddito da valido sia al reddito statistico da

invalido il risultato non muta.

In conclusione,

dall'inabilità lavorativa del 30% sorta dal 20 ottobre 2010 il ricorrente non trae

alcun diritto ad una rendita di invalidità, essendo la perdita di guadagno riscontrata

(grado 26%) inferiore al grado pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.

14. Infine,

il ricorrente ha chiesto l'assunzione di numerose prove tra cui l'assunzione

come teste dei suoi medici curanti e un contraddittorio orale ex art. 17 LPTCA,

secondo cui se le circostanze lo giustificano il Giudice cita le parti per un

dibattimento. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni può rinunciare ad

indire un'udienza esplicitamente richiesta, qualora ciò sia giustificato dalle

circostanze.

Il TCA rileva innanzitutto

che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il

diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1

CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste

di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza

del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio,

nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90 consid. 6 e il rinvio

alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata

presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (l'assicurato

ha chiesto unicamente di essere sentito e di procedere all'audizione di 7

medici), questo TCA rinuncia ad una loro audizione, poiché superflua ai fini

dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.

2; cfr. sentenza 9C_578/2008 dove la generica richiesta di “vegliare alla

parità delle armi […] e all'applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Non si giustifica neppure l'audizione

dei suoi medici curanti, i quali già hanno riferito per iscritto del suo stato

di salute ed i cui pareri sono già stati vagliati dai periti e dal medico SMR.

Può dunque essere rifiutata la richiesta di sentire sia gli specialisti che

hanno avuto in cura l'assicurato sia l'interessato stesso.

15. Stante

quanto precede, la pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita (intera) di

invalidità non può essere accolta.

La decisione impugnata deve pertanto

essere confermata e il ricorso respinto.

16. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

17. Contestualmente

al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e

all'esenzione delle spese di giustizia (doc. I).

Di principio, anche se un assicurato è

soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre

che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che

la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla

Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio

secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per

assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di

tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato

dall'art. 3 LAG:

"

1 L'assistenza

giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese

processuali;

- all'ammissione al gratuito

patrocinio.

Considerandi

2.

L'assistenza

giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i

presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante."

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel

bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II

275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per

valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto,

ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe

finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo

si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai

secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF

125.

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle

considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di

possibilità di esito favorevole. Lo stato di salute dell'assicurato, che si

ritiene totalmente inabile al lavoro, non è stato tuttavia comprovato mediante

nuova specifica documentazione medica atta a contrastare la valida perizia ed

il susseguente complemento peritale. La semplice richiesta di sentire i medici

curanti, come visto, non è però sufficiente per permettere al TCA di scostarsi

dalle conclusioni dei periti del Servizio Accertamento Medico, confermate dal

medico del Servizio Medico Regionale. In assenza di prove concrete che oggettivassero

una capacità lavorativa peggiore di quella individuata dai citati esperti, il

ricorrente non aveva alcuna possibilità di successo inoltrando il presente

ricorso.

Facendo quindi difetto uno dei tre

presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non

occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria è

dunque respinta e il ricorrente non ha diritto all'esenzione dalle tasse e

dalle spese procedurali fissate al considerando 16.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti