32.2014.128
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21 luglio 2015Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.128
FS
Lugano
21 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 luglio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 17 giugno 2013 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione
dell’importo di fr. 14'228.-- per prestazioni ricevute indebitamente dal 1.
marzo 2010 al 30 giugno 2013 (doc. AI 13/10-11).
In
esito al ricorso del 16 agosto 2013 (doc. AI 13/4-9) questo Tribunale lo ha
accolto (STCA del 26 maggio 2014 sub. doc. AI 19/1-9) e, ravvisata nella mancata
messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a LAI una violazione non
sanabile del diritto di essere sentito, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI
precisando: “(…) In simili circostanze, ribadito che la decisione impugnata
va trattata alla stregua di un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (che in
quanto tale basta per la salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv.
2 LPGA; cfr. STF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti),
gli atti vanno rinviati all’amministrazione affinche proceda ad emettere una
decisione rispettosa della procedura ex art. 57a LAI e quindi del diritto di
essere sentito dell’assicurata. (…)”. (doc. AI 19/8).
1.2. Con
decisione del 22 luglio 2014, oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha
chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 4'302.-- per prestazioni ricevute
indebitamente dal 1. luglio 2012 al 30 giugno 2013 (doc. A).
1.3. Contro
la decisione del 22 luglio 2014, sempre tramite il RA 1, l’assicurata ha
inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale – eccepita l’assenza di motivazione della decisione di
restituzione e contestata la mancata pronuncia circa il diritto ad un condono – ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e il “(…) rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché si determini
sulla rinuncia alla richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente
percepite nel caso in cui le condizioni per il condono risultassero
manifestamente soddisfatte. (…).” (I).
1.4. Con
la riposta di causa l’Ufficio AI –
ricordato, circa gli articoli 35 LAI e 49 OAVS, quanto già espresso nella
risposta del 29 agosto 2013 (doc. AI 15/1-4) nell’ambito del ricorso del 16
agosto 2013 (cfr. consid. 1.1), ovvero: “(…) Ai sensi dell’art. 35 cpv. 1
LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto ad una
rendita completiva per ogni figlio che, qualora fossero morte, avrebbe diritto
a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per il capoverso 3 i figli affiliati soltanto dopo l’insorgere dell’invalidità
non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti del figlio
dell’altro coniuge. Il concetto di affiliato è quello di cui all’articolo
49 OAVS (Meyer-Blaser Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997 p. 246). Secondo questa norma gli affiliati hanno diritto alla rendita
per orfani alla morte dei genitori affilianti se questi si sono assunti
gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione. La
giurisprudenza ha precisato che è considerato affiliato il bambino che, nella
famiglia affiliante, gode della situazione di bambino “legittimo”, di cui i
genitori affilianti si assumono la responsabilità per il mantenimento e
l’educazione, come lo farebbero nei confronti del proprio figlio (RCC 1992, p.
131, consid. 3b; STFA 1966, p. 234, consid. 2). Sempre secondo giurisprudenza
federale (cfr. RCC 1992, p. 131), di principio uno dei presupposti per
riconoscere il rapporto di affiliazione è la dimora effettiva del bambino
affiliato presso la famiglia dei genitori affilianti. (…)” (IV) – ha ribadito che: “(…) nel presente
caso il diritto alla rendita completiva è stato riconosciuto a decorrere
dall’inizio del mese in cui a tutti gli effetti la giovane è stata considerata
figlia “legittima”; dunque a carico dell’assicurato __________ e accolta
nell’economia domestica di quest’ultimo dal giugno 2002 (data di entrata in
Svizzera – permesso di dimora di tipo “B”). Nel frattempo la madre della
giovane si è separata dall’assi-curato e costituendo con la figlia, dal 1°
aprile 2008, una propria economia domestica. È quindi pacifico che non più assolvendo
uno dei requisiti essenziali, quello della dimora effettiva nell’economia
domestica di __________, il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto.
Ne deriva che dall’aprile 2008 non sussistono più le condizioni per il
riconoscimento della rendita completiva AI per figli. Le prestazioni indebitamente
riscosse devono perciò essere restituite. (art. 25 cpv. 1 LPGA). (…)” (IV).
Contestualmente
– confermato (come già evidenziato
nella succitata risposta del 29 agosto 2013) che la Cassa cantonale di
compensazione perlomeno dal marzo 2010 avrebbe potuto e dovuto rendersi conto
che la situazione di RI 1 era cambiata –
l’Ufficio AI ha ribadito inoltre che “(…) la richiesta di restituzione si
rileva [recte: rivela, ndr.] così tardiva. Fanno eccezione le
prestazioni versate nell’anno che ha preceduto la decisione di restituzione, e
più precisamente quelle riferibili ai mesi da luglio 2012 a giugno 2013, per un importo complessivo di fr. 4'302.- (6 mesi a fr. 357.- per il 2012 e 6
mesi a fr. 360.- per il 2013). (…)” (IV).
Quanto
alla domanda di condono l’amministrazione ha osservato che “(…) potrà
pronunciarsi in merito al condono unicamente in un secondo tempo, ovvero dopo
la pronuncia della sentenza in merito alla presente vertenza da parte di
codesto lodevole Tribunale, fermo restando che il ricorso risulti respinto.
(…)” (IV).
1.5. Con
scritto 9 ottobre 2014 la ricorrente si è confermata nelle proprie allegazioni
ricorsuali (VI).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. La ricorrente sostiene che con la decisione impugnata “(…)
l’autorità di prime cure si limita a prendere atto delle osservazioni del 16
agosto 2013 ma non motiva la richiesta di restituzione delle prestazioni AI che
la ricorrente avrebbe indebitamente percepito (…)” (I).
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,
quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del
24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag.
236).
In
questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a
cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle
obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione
preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare
Fatti
i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione
(Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 57a
pag. 555-556).
Infine,
ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella
misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi
sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità
di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.
437).
In
concreto, considerato che la decisione impugnata è stata preceduta dalla
procedura sfociata nella STCA del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1 e doc. AI
19/1-9), questo Tribunale non ravvede alcuna violazione del diritto di essere
sentito.
Infatti,
nella decisione del 17 giugno 2013 (doc. AI 13/10-11; da trattare alla stregua
di un preavviso come stabilito nella STCA del 26 maggio 2014 cresciuta
incontestata in giudicato) l’Ufficio AI aveva già evidenziato che “(…) dato
che dal 1° luglio 2008 non vive più sotto lo stesso tetto del signor __________,
non sono più date le condizioni per riconoscerle la rendita completiva per
figli e quindi siamo obbligati a richiederle la restituzione delle prestazioni
percepite in esubero. (…)” (doc. AI 13/10).
Nella
risposta del 29 agosto 2013 (doc. AI 15/1-4) –
le cui argomentazioni sono state riprese nella risposta di causa del 26
settembre 2014 (cfr. consid. 1.4) –
l’amministrazione si è confrontata con le censure sollevate dalla ricorrente e (richiamati
gli articoli 35 LAI e 49 OAVS nonché sulla base della giurisprudenza federale
secondo la quale di principio uno dei presupposti per riconoscere il rapporto
di affiliazione è la dimora effettiva del bambino affiliato presso la famiglia
dei genitori affilianti) ha ribadito che “(…) nel caso concreto, la madre
della giovane si è separata dall’assicurato costituendo, dal 1° aprile 2008,
una propria economia domestica. È quindi pacifico che non assolvendo più il
requisito essenziale della dimora effettiva nell’economia domestica di __________
il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto. (…)” (doc. AI 15/3).
In
questo senso, anche se non lo ha espressamente formulato, l’Ufficio AI
(considerato estinto il rapporto di affiliazione con __________, beneficiario
della rendità d’invalidità e ex marito della madre) ha ritenuto adempiuti i
criteri ex art. 53 cpv. 1 LPGA per poter procedere alla revisione della decisione
dell’11 febbraio 2010 con la quale ha riconosciuto ha RI 1, con effetto dal 1.
marzo 2010, il diritto al versamento diretto della rendita completiva per figli
a suo favore (cfr. doc. 192-194 dell’incarto della Cassa).
Sempre
nella succitata risposta del 29 agosto 2013 –
ammesso che l’amministrazione almeno dal mese di marzo 2010 avrebbe potuto e
dovuto accorgersi del venire meno di uno dei presupposti necessari per
riconoscere a RI 1 il diritto ad una rendita completiva per figli – l’Ufficio AI ha riconosciuto la tardività
della domanda di restituzione del 17 giugno 2013 ai sensi dell’art. 25 cpv. 2
LPGA concludendo che “(…) fanno eccezione le prestazioni versate nell’anno
che ha preceduto l’emanazione della decisione di restituzione, e più precisamente
quelle riferibili ai mesi da luglio 2012 a giugno 2013, per un importo di fr. 4'302.- (6 mesi a fr. 357.- per il 2012 e 6 mesi a fr. 360.- per il 2013). Il
ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e l’ammontare della restituzione
ridotto a fr. 4'302.-. (…)” (doc. AI 15/3).
Quanto
all’importo di fr. 4'302.--, nelle osservazioni del 19 settembre 2013,
l’Ufficio AI ha infine rilevato che “(…) ancora recentemente il Tribunale
federale ha riconfermato che la perenzione del diritto a reclamare la
restituzione non è applicabile alle prestazioni versate nell’anno che ha
preceduto l’emanazione della decisione di restituzione (sentenza TF 5.07.2013 –
8C_927/2012 – consid. 5.3). (…)” (doc. AI 17/1).
In
simili circostanze, viste le succitate risultanze, è dunque a torto che
l’insorgente sostiene che la decisione di restituzione del 22 luglio 2014 qui
impugnata non sia stata motivata.
In
particolare, nelle due risposte di causa (quella del 29 agosto 2013 e quella
del 26 settembre 2014; doc. AI 15/1-4 e IV) su cui l’interessata ha potuto prendere
posizione, l’ammini-strazione, pur non citando l’art. 53 cpv. 1 LPGA – in effetti la restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004) –, ha indicato
i motivi alla base della revisione: “(…) nel caso concreto, la madre della
giovane si è separata dall’assicurato costituendo, dal 1° aprile 2008, una
propria economia domestica. È quindi pacifico che non assolvendo più il
requisito essenziale della dimora effettiva nell’economia domestica di __________
il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto. (…)” (IV)
In
ogni caso, avendo avuto l’insorgente la possibilità di prendere posizione
davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo, un’eventuale
violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede.
2.3. Con
il ricorso l’insorgente non contesta nel merito la decisione di restituzione
del 22 luglio 2014.
Va
qui rilevato che nella STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 – chiamata a pronunciarsi circa il diritto
ad una rendita nel caso di figli affiliati al beneficiario della rendita
d’invalidità che li aveva lasciati alla madre abbandonando la dimora coniugale –, l’Alta Corte ha confermato la
restituzione della rendita completiva per figli versata durante il periodo tra
la separazione e la sentenza di divorzio.
In
quell’occasione – richiamato il
concetto di affiliato ai sensi dell’art. 49 LAVS (cfr. il consid. 4.2 della
succitata STF) e evidenziato che nella STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio
2006 si è limitato a dire che il beneficiario del diritto alla rendita
d’invalidità non adempiva più alle condizioni per ricevere una rendita
completiva per i figli dopo il divorzio ritenuto che i figli erano andati a
vivere con la madre e che egli non si assumeva più alcun obbligo di
mantenimento verso di loro – il TF
Considerandi
ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) En l'espèce,
la situation entre la séparation et le divorce est la même que celle
postérieure au divorce dans l'arrêt précité [ndr.: si
riferisce alla STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio 2006]. En effet,
l'intimé et les enfants ont cessé de faire ménage commun dès le 30 septembre
2005, date à laquelle E.________ a quitté le domicile conjugal, laissant les
enfants seuls avec leur mère. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que
l'intimé ait continué, après la séparation, à assumer l'entretien ou
l'éducation des enfants de son épouse. Dans son mémoire de réponse, il a
lui-même reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de contribuer à l'entretien des
enfants au moyen d'une aide financière. Le fait qu'il ait continué à voir les
enfants de son épouse de façon régulière après la séparation n'est au demeurant
pas déterminant dès lors qu'il n'y avait de toute façon plus de ménage commun.
Il est ainsi clairement établi qu'après la séparation des époux, l'intimé n'a
plus continué à assumer l'entretien des enfants de son épouse. A cet égard, le
seul versement des rentes par l'intimé à la mère des enfants pendant la période
litigieuse ne suffit pas à faire perdurer le statut de père nourricier de
celui-ci donnant droit à des rentes pour enfant recueilli. Il y a lieu
d'admettre qu'à partir du 30 septembre 2005, les conditions posées par l'art.
49.
al. 3 RAVS étaient remplies en l'espèce, de sorte que l'intimé ne remplissait
plus les conditions d'octroi de rentes pour enfants à partir de cette date. (…)”
(STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 consid. 4.3.3).
Nella
fattispecie concreta, da una parte è incontestato che l’insorgente è andata a
vivere (formando una nuova economia domestica) con la madre dopo che quest’ultima
(dal 24 settembre 2009, così come risulta dalla sentenza di divorzio del 24
novembre 2010; cfr. doc. AI 13/13-16 = doc. 89-93 dell’incarto della Cassa) si
è separata dall’ex marito __________.
Dall’altra
parte, quantomeno dalla crescita in giudicato della succitata sentenza di
divorzio del 24 novembre 2010, risulta inoltre che __________ non si è nemmeno
più assunto alcun obbligo di mantenimento nei confronti dell’insorgente (dalla
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risulta infatti che “(…)
le parti rinunciano reciprocamente a ogni contributo alimentare ad eccezione
della rendita completiva per i figli che RI 1 potrà continuare a percepire
direttamente come avviene attualmente. (…)” (doc. AI 13/15-16 = doc. 92-93
dell’incarto della Cassa).
Anche
in questo caso, come in quello di cui alla succitata STF 9C_406/2007 dell’11
marzo 2007, sono adempiti i presupposti (nuova economia domestica della figlia
presso la madre e nessun obbligo di mantenimento verso la figlia elettiva da
parte dell’ex marito) per ritenere estinto il diritto alla rendita completiva
per figli a favore dell’insorgente (in
questo senso vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, 2014, ad art. 35 pag. 475: “(…) Die Kinderrente für ein
Pflegkind entfällt, wenn sich ein Ehepaar trennt und der eine Ehegatte zuvor
für die Unterhalts- und Ausbildungskosten für ein Kind des anderen Ehegatten auf-kam
(9C_406/2007 E. 4.3). (…)”).
Non
è possibile concludere differentemente per il solo fatto che dall’omologata
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risulti che l’insorgente
potrà continuare a beneficiare direttamente della rendita completiva per figli.
In
effetti, come già ravvisato nella STCA del 26 maggio 2014, questo Tribunale
ribadisce che “(…) quanto agli effetti della sentenza del 24 novembre 2010
del Pretore del Distretto di Lugano va qui rilevato che le decisioni
giudiziarie attinenti al diritto di famiglia e al diritto tutelare sono
determinanti per quanto attiene alla modalità del versamento delle rendite delle
assicurazioni sociali e non del diritto alla prestazione in quanto tale (vedi,
in questo senso, la STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009). (…)” (doc. AI
19/6).
Quanto
all’importo (incontestato) chiesto in restituzione di fr. 4'302.-- e al termine
di perenzione del diritto ad esigerne la restituzione, questo Tribunale
conferma quanto già addotto nella STCA del 26 maggio 2014 e meglio che “(…)
riguardo al termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione ex
art. 25 LPGA – con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha giustamente riconosciuto l’eccezione e
ridotto la domanda di restituzione alle prestazioni versate nell’anno
precedente la domanda di restituzione (cfr. consid. 1.4) – va ricordato che secondo la
giurisprudenza federale “(…) il termine annuo di perenzione
di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni
siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795 / 2009])
(…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine
inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione
(vedi anche la STF 8C_927/2012,8C_933/2012 consid. 5, considerando, questo,
non pubblicato nella DTF 139 V 429). (…)” (doc. AI 19/6-7).
In
simili circostanze – ritenuta
l’estinzione (sicuramente almeno dalla crescita in giudicato della sentenza di
divorzio del 24 novembre 2010) del diritto alla rendita completiva per figli e
considerati i termini di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA – è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha
chiesto all’insorgente la restituzione delle prestazioni versate indebitamente
limitatamente all’importo di fr. 4'302.-- (ovvero le rendite versate dal 1.
giugno 2012 al 30 giugno 2013). Giova qui ricordare che già nella nella STCA
del 26 maggio 2014 questo Tribunale aveva evidenziato che la decisione di
restituzione del 17 giugno 2013 “(…) va trattata alla stregua di un
preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la
salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF
9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti) (…)” (doc. AI
19/8).
2.4
Con
il ricorso – osservato che secondo
l’art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato
era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà e che a norma
dell’art. 3 cpv. 3 OPGA l’assicuratore decide
di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per
il condono – l’insorgente pretende
che “(…) poiché l’amministrazione, con la decisione qui avversa, ha omesso
di pronunciarsi su questo aspetto, la decisione medesima deve essere annullata
e gli atti restituiti all’Ufficio AI affinché si determini sulla rinuncia alla
richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite nel caso in
cui le condizioni per il condono risultassero manifestamente soddisfatte. (…)”
(I).
Al
riguardo va innanzitutto ricordato che di norma sulla restituzione e sul
condono vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può
rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente
adempiute (cfr. il consid. 3 della
STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013: “(…) Giusta l'art.
25.
cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale
condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA).
Nella fattispecie, l'oggetto della lite riguarda unicamente il tema della
restituzione. Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali non si sono
infatti ancora pronunciate sulla questione del condono. Anche in sede federale,
pertanto, il giudizio si limita ad esaminare la legalità della domanda di
restituzione. Nella misura in cui si prevale della buona fede e della precaria
situazione finanziaria per (implicitamente) chiedere anche il condono
dell'obbligo di restituzione, il ricorso si appalesa dunque inammissibile.
(…)”; anche al consid. 1 della STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 l’Alta
Corte ha rilevato che: “(…) Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG
sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in
gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse
Härte vorliegt. Über Rück-forderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben
Dispositivo
wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die
Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die
Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die
Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit
liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in
dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines ent-sprechenden Gesuchs werde
über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich
an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts
zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im
letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der
Rückforderung an sich. (…)”).
In
concreto, questo Tribunale deve ritenere che emanando la decisione di restituzione
del 22 luglio 2014 l’amministrazione ha implicitamente concluso che le
condizioni del condono non fossero “manifestamente” adempiute ai sensi
dell’art. 3 cpv. 3 OPGA (ciò non toglie, come del resto già preavvisato nella risposta
di causa, che in un secondo tempo l’amministrazione dovrà verificare
l’esistenza o meno dei presupposti necessari e pronunciarsi sulla domanda di
condono).
Diversamente
l’Ufficio AI avrebbe rinunciato ad emettere la succitata decisione di
restituzione qui impugnata. Del resto, nell’ambito della procedura sfociata
nella STCA del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1), nelle osservazioni del 19
settembre 2013 (doc. AI 17/1-2), l’amministrazione aveva evidenziato che “(…)
nella fattispecie, l’UAI non ha ritenuto che le condizioni per concedere il condono
fossero manifestamente date. In particolare sono ancora al vaglio le motivazioni
addotte dalla ricorrente a sostegno della propria buona fede. (…)” (doc. AI
17/2).
In
simili circostanze, per i motivi addotti, la decisione di restituzione
impugnata non può essere annullata.
Inoltre,
con la risposta del 26 settembre 2014, a ragione l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) con l’atto di ricorso si contesta all’UAI di non essersi finora
pronunciato in merito ad un eventuale condono. Al riguardo va ricordato che,
per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono
solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, considerato che solamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente. Per cui l’UAI potrà pronunciarsi in merito al condono
unicamente in un secondo tempo, ovvero dopo la pronuncia della sentenza in merito
alla presente vertenza da parte di codesto lodevole Tribunale, fermo restando
che il ricorso risulti respinto. (…)” (IV).
2.5. Visto
tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso
respinto.
Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato
la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato
la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono
3. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
giudice Raffaele Guffi avv.
Francesco Storni