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Decisione

32.2014.128

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione

(Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 57a

pag. 555-556).

Infine,

ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella

misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi

sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità

di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.

437).

In

concreto, considerato che la decisione impugnata è stata preceduta dalla

procedura sfociata nella STCA del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1 e doc. AI

19/1-9), questo Tribunale non ravvede alcuna violazione del diritto di essere

sentito.

Infatti,

nella decisione del 17 giugno 2013 (doc. AI 13/10-11; da trattare alla stregua

di un preavviso come stabilito nella STCA del 26 maggio 2014 cresciuta

incontestata in giudicato) l’Ufficio AI aveva già evidenziato che “(…) dato

che dal 1° luglio 2008 non vive più sotto lo stesso tetto del signor __________,

non sono più date le condizioni per riconoscerle la rendita completiva per

figli e quindi siamo obbligati a richiederle la restituzione delle prestazioni

percepite in esubero. (…)” (doc. AI 13/10).

Nella

risposta del 29 agosto 2013 (doc. AI 15/1-4) –

le cui argomentazioni sono state riprese nella risposta di causa del 26

settembre 2014 (cfr. consid. 1.4) –

l’amministrazione si è confrontata con le censure sollevate dalla ricorrente e (richiamati

gli articoli 35 LAI e 49 OAVS nonché sulla base della giurisprudenza federale

secondo la quale di principio uno dei presupposti per riconoscere il rapporto

di affiliazione è la dimora effettiva del bambino affiliato presso la famiglia

dei genitori affilianti) ha ribadito che “(…) nel caso concreto, la madre

della giovane si è separata dall’assicurato costituendo, dal 1° aprile 2008,

una propria economia domestica. È quindi pacifico che non assolvendo più il

requisito essenziale della dimora effettiva nell’economia domestica di __________

il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto. (…)” (doc. AI 15/3).

In

questo senso, anche se non lo ha espressamente formulato, l’Ufficio AI

(considerato estinto il rapporto di affiliazione con __________, beneficiario

della rendità d’invalidità e ex marito della madre) ha ritenuto adempiuti i

criteri ex art. 53 cpv. 1 LPGA per poter procedere alla revisione della decisione

dell’11 febbraio 2010 con la quale ha riconosciuto ha RI 1, con effetto dal 1.

marzo 2010, il diritto al versamento diretto della rendita completiva per figli

a suo favore (cfr. doc. 192-194 dell’incarto della Cassa).

Sempre

nella succitata risposta del 29 agosto 2013 –

ammesso che l’amministrazione almeno dal mese di marzo 2010 avrebbe potuto e

dovuto accorgersi del venire meno di uno dei presupposti necessari per

riconoscere a RI 1 il diritto ad una rendita completiva per figli – l’Ufficio AI ha riconosciuto la tardività

della domanda di restituzione del 17 giugno 2013 ai sensi dell’art. 25 cpv. 2

LPGA concludendo che “(…) fanno eccezione le prestazioni versate nell’anno

che ha preceduto l’emanazione della decisione di restituzione, e più precisamente

quelle riferibili ai mesi da luglio 2012 a giugno 2013, per un importo di fr. 4'302.- (6 mesi a fr. 357.- per il 2012 e 6 mesi a fr. 360.- per il 2013). Il

ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e l’ammontare della restituzione

ridotto a fr. 4'302.-. (…)” (doc. AI 15/3).

Quanto

all’importo di fr. 4'302.--, nelle osservazioni del 19 settembre 2013,

l’Ufficio AI ha infine rilevato che “(…) ancora recentemente il Tribunale

federale ha riconfermato che la perenzione del diritto a reclamare la

restituzione non è applicabile alle prestazioni versate nell’anno che ha

preceduto l’emanazione della decisione di restituzione (sentenza TF 5.07.2013 –

8C_927/2012 – consid. 5.3). (…)” (doc. AI 17/1).

In

simili circostanze, viste le succitate risultanze, è dunque a torto che

l’insorgente sostiene che la decisione di restituzione del 22 luglio 2014 qui

impugnata non sia stata motivata.

In

particolare, nelle due risposte di causa (quella del 29 agosto 2013 e quella

del 26 settembre 2014; doc. AI 15/1-4 e IV) su cui l’interessata ha potuto prendere

posizione, l’ammini-strazione, pur non citando l’art. 53 cpv. 1 LPGA – in effetti la restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004) –, ha indicato

i motivi alla base della revisione: “(…) nel caso concreto, la madre della

giovane si è separata dall’assicurato costituendo, dal 1° aprile 2008, una

propria economia domestica. È quindi pacifico che non assolvendo più il

requisito essenziale della dimora effettiva nell’economia domestica di __________

il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto. (…)” (IV)

In

ogni caso, avendo avuto l’insorgente la possibilità di prendere posizione

davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo, un’eventuale

violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede.

2.3. Con

il ricorso l’insorgente non contesta nel merito la decisione di restituzione

del 22 luglio 2014.

Va

qui rilevato che nella STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 – chiamata a pronunciarsi circa il diritto

ad una rendita nel caso di figli affiliati al beneficiario della rendita

d’invalidità che li aveva lasciati alla madre abbandonando la dimora coniugale –, l’Alta Corte ha confermato la

restituzione della rendita completiva per figli versata durante il periodo tra

la separazione e la sentenza di divorzio.

In

quell’occasione – richiamato il

concetto di affiliato ai sensi dell’art. 49 LAVS (cfr. il consid. 4.2 della

succitata STF) e evidenziato che nella STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio

2006 si è limitato a dire che il beneficiario del diritto alla rendita

d’invalidità non adempiva più alle condizioni per ricevere una rendita

completiva per i figli dopo il divorzio ritenuto che i figli erano andati a

vivere con la madre e che egli non si assumeva più alcun obbligo di

mantenimento verso di loro – il TF

Considerandi

ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) En l'espèce,

la situation entre la séparation et le divorce est la même que celle

postérieure au divorce dans l'arrêt précité [ndr.: si

riferisce alla STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio 2006]. En effet,

l'intimé et les enfants ont cessé de faire ménage commun dès le 30 septembre

2005, date à laquelle E.________ a quitté le domicile conjugal, laissant les

enfants seuls avec leur mère. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que

l'intimé ait continué, après la séparation, à assumer l'entretien ou

l'éducation des enfants de son épouse. Dans son mémoire de réponse, il a

lui-même reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de contribuer à l'entretien des

enfants au moyen d'une aide financière. Le fait qu'il ait continué à voir les

enfants de son épouse de façon régulière après la séparation n'est au demeurant

pas déterminant dès lors qu'il n'y avait de toute façon plus de ménage commun.

Il est ainsi clairement établi qu'après la séparation des époux, l'intimé n'a

plus continué à assumer l'entretien des enfants de son épouse. A cet égard, le

seul versement des rentes par l'intimé à la mère des enfants pendant la période

litigieuse ne suffit pas à faire perdurer le statut de père nourricier de

celui-ci donnant droit à des rentes pour enfant recueilli. Il y a lieu

d'admettre qu'à partir du 30 septembre 2005, les conditions posées par l'art.

49.

al. 3 RAVS étaient remplies en l'espèce, de sorte que l'intimé ne remplissait

plus les conditions d'octroi de rentes pour enfants à partir de cette date. (…)”

(STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 consid. 4.3.3).

Nella

fattispecie concreta, da una parte è incontestato che l’insorgente è andata a

vivere (formando una nuova economia domestica) con la madre dopo che quest’ultima

(dal 24 settembre 2009, così come risulta dalla sentenza di divorzio del 24

novembre 2010; cfr. doc. AI 13/13-16 = doc. 89-93 dell’incarto della Cassa) si

è separata dall’ex marito __________.

Dall’altra

parte, quantomeno dalla crescita in giudicato della succitata sentenza di

divorzio del 24 novembre 2010, risulta inoltre che __________ non si è nemmeno

più assunto alcun obbligo di mantenimento nei confronti dell’insorgente (dalla

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risulta infatti che “(…)

le parti rinunciano reciprocamente a ogni contributo alimentare ad eccezione

della rendita completiva per i figli che RI 1 potrà continuare a percepire

direttamente come avviene attualmente. (…)” (doc. AI 13/15-16 = doc. 92-93

dell’incarto della Cassa).

Anche

in questo caso, come in quello di cui alla succitata STF 9C_406/2007 dell’11

marzo 2007, sono adempiti i presupposti (nuova economia domestica della figlia

presso la madre e nessun obbligo di mantenimento verso la figlia elettiva da

parte dell’ex marito) per ritenere estinto il diritto alla rendita completiva

per figli a favore dell’insorgente (in

questo senso vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, 2014, ad art. 35 pag. 475: “(…) Die Kinderrente für ein

Pflegkind entfällt, wenn sich ein Ehepaar trennt und der eine Ehegatte zuvor

für die Unterhalts- und Ausbildungskosten für ein Kind des anderen Ehegatten auf-kam

(9C_406/2007 E. 4.3). (…)”).

Non

è possibile concludere differentemente per il solo fatto che dall’omologata

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risulti che l’insorgente

potrà continuare a beneficiare direttamente della rendita completiva per figli.

In

effetti, come già ravvisato nella STCA del 26 maggio 2014, questo Tribunale

ribadisce che “(…) quanto agli effetti della sentenza del 24 novembre 2010

del Pretore del Distretto di Lugano va qui rilevato che le decisioni

giudiziarie attinenti al diritto di famiglia e al diritto tutelare sono

determinanti per quanto attiene alla modalità del versamento delle rendite delle

assicurazioni sociali e non del diritto alla prestazione in quanto tale (vedi,

in questo senso, la STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009). (…)” (doc. AI

19/6).

Quanto

all’importo (incontestato) chiesto in restituzione di fr. 4'302.-- e al termine

di perenzione del diritto ad esigerne la restituzione, questo Tribunale

conferma quanto già addotto nella STCA del 26 maggio 2014 e meglio che “(…)

riguardo al termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione ex

art. 25 LPGA – con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha giustamente riconosciuto l’eccezione e

ridotto la domanda di restituzione alle prestazioni versate nell’anno

precedente la domanda di restituzione (cfr. consid. 1.4) – va ricordato che secondo la

giurisprudenza federale “(…) il termine annuo di perenzione

di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795 / 2009])

(…)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine

inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione

(vedi anche la STF 8C_927/2012,8C_933/2012 consid. 5, considerando, questo,

non pubblicato nella DTF 139 V 429). (…)” (doc. AI 19/6-7).

In

simili circostanze – ritenuta

l’estinzione (sicuramente almeno dalla crescita in giudicato della sentenza di

divorzio del 24 novembre 2010) del diritto alla rendita completiva per figli e

considerati i termini di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA – è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha

chiesto all’insorgente la restituzione delle prestazioni versate indebitamente

limitatamente all’importo di fr. 4'302.-- (ovvero le rendite versate dal 1.

giugno 2012 al 30 giugno 2013). Giova qui ricordare che già nella nella STCA

del 26 maggio 2014 questo Tribunale aveva evidenziato che la decisione di

restituzione del 17 giugno 2013 “(…) va trattata alla stregua di un

preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la

salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF

9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti) (…)” (doc. AI

19/8).

2.4

Con

il ricorso – osservato che secondo

l’art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato

era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà e che a norma

dell’art. 3 cpv. 3 OPGA l’assicuratore decide

di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per

il condono – l’insorgente pretende

che “(…) poiché l’amministrazione, con la decisione qui avversa, ha omesso

di pronunciarsi su questo aspetto, la decisione medesima deve essere annullata

e gli atti restituiti all’Ufficio AI affinché si determini sulla rinuncia alla

richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite nel caso in

cui le condizioni per il condono risultassero manifestamente soddisfatte. (…)”

(I).

Al

riguardo va innanzitutto ricordato che di norma sulla restituzione e sul

condono vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può

rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente

adempiute (cfr. il consid. 3 della

STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013: “(…) Giusta l'art.

25.

cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale

condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA).

Nella fattispecie, l'oggetto della lite riguarda unicamente il tema della

restituzione. Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali non si sono

infatti ancora pronunciate sulla questione del condono. Anche in sede federale,

pertanto, il giudizio si limita ad esaminare la legalità della domanda di

restituzione. Nella misura in cui si prevale della buona fede e della precaria

situazione finanziaria per (implicitamente) chiedere anche il condono

dell'obbligo di restituzione, il ricorso si appalesa dunque inammissibile.

(…)”; anche al consid. 1 della STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 l’Alta

Corte ha rilevato che: “(…) Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG

sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in

gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse

Härte vorliegt. Über Rück-forderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben

Dispositivo

wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die

Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die

Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die

Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit

liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in

dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines ent-sprechenden Gesuchs werde

über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich

an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts

zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im

letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der

Rückforderung an sich. (…)”).

In

concreto, questo Tribunale deve ritenere che emanando la decisione di restituzione

del 22 luglio 2014 l’amministrazione ha implicitamente concluso che le

condizioni del condono non fossero “manifestamente” adempiute ai sensi

dell’art. 3 cpv. 3 OPGA (ciò non toglie, come del resto già preavvisato nella risposta

di causa, che in un secondo tempo l’amministrazione dovrà verificare

l’esistenza o meno dei presupposti necessari e pronunciarsi sulla domanda di

condono).

Diversamente

l’Ufficio AI avrebbe rinunciato ad emettere la succitata decisione di

restituzione qui impugnata. Del resto, nell’ambito della procedura sfociata

nella STCA del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1), nelle osservazioni del 19

settembre 2013 (doc. AI 17/1-2), l’amministrazione aveva evidenziato che “(…)

nella fattispecie, l’UAI non ha ritenuto che le condizioni per concedere il condono

fossero manifestamente date. In particolare sono ancora al vaglio le motivazioni

addotte dalla ricorrente a sostegno della propria buona fede. (…)” (doc. AI

17/2).

In

simili circostanze, per i motivi addotti, la decisione di restituzione

impugnata non può essere annullata.

Inoltre,

con la risposta del 26 settembre 2014, a ragione l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) con l’atto di ricorso si contesta all’UAI di non essersi finora

pronunciato in merito ad un eventuale condono. Al riguardo va ricordato che,

per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono

solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, considerato che solamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente. Per cui l’UAI potrà pronunciarsi in merito al condono

unicamente in un secondo tempo, ovvero dopo la pronuncia della sentenza in merito

alla presente vertenza da parte di codesto lodevole Tribunale, fermo restando

che il ricorso risulti respinto. (…)” (IV).

2.5. Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso

respinto.

Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato

la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato

la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

giudice Raffaele Guffi avv.

Francesco Storni