32.2014.13
L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata dopo perizia pluridisciplinare (psichiatrica / reumatologica / neurologica). Visti i rapporti dello psichiatra curante gli atti
20 aprile 2015Italiano71 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.13
LG/sc
Lugano
20 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 dicembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, da
ultimo attiva quale operaia di fabbrica, in data 15 settembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per
problemi di natura principalmente reumatologica (doc. AI 11-1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare
a cura del Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona (doc. AI 26-1),
l’Ufficio AI con la decisione del 4 maggio 2010 (doc. AI 36-1), cresciuta
incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurata essendo il grado d’invalidità dell’1%.
1.3. In data 2 gennaio 2011
l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 41-1), ma
con la decisione del 15 marzo 2011 (doc. AI 45-1), cresciuta incontestata in
giudicato, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta non
essendo stato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente
decisione le circostanze oggettive avessero subìto una modifica rilevante.
1.4. Tramite formulario datato 11
ottobre 2012, RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni indicando di
essere affetta da “dolore neuropatico, colonna vertebrale” (doc. AI
50-1/4).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una nuova perizia medica
pluridisciplinare SAM (doc. AI 66-1), l’UAI con la decisione del 3 dicembre
2013 (doc. AI 76-1), preavvisata con progetto di decisione del 18 settembre
2013 (doc. AI 71-1), ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata
essendo il grado d’invalidità nullo.
1.6. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di
una rendita intera d’invalidità del 100% o almeno del 70% (doc. I).
La ricorrente ha
contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione che avrebbe
ignorato il peggioramento dello stato di salute successivo alla prima richiesta
di prestazioni.
A sostegno delle proprie
argomentazioni l’avv. RA 1 ha fatto riferimento, in particolare alle certificazioni
dei medici curanti, Dr. Dr. __________ e Dr. __________, e concluso che
un’attività lavorativa all’80% appare totalmente priva di fondamento (doc. I,
pag. 4, 5).
Anche dal punto di vista
psichiatrico la ricorrente ha fatto valere un peggioramento sulla base della
valutazione del Dr. __________ (doc. I, pag. 6/7).
1.7. In risposta, l’UAI si è
riconfermato nella propria decisione sulla base della valutazione medica
pluridisciplinare SAM del 4 luglio 2013 e di quella del SMR che ha esaminato la
nuova documentazione prodotta in sede ricorsuale (doc. IV+bis).
1.8. In data 6 novembre 2014 il
TCA ha interpellato la Dr.ssa __________ in merito ai motivi della riduzione
del rendimento del 20%. Questa Corte ha poi invitato la perita a prendere
posizione sui referti medici del 18 ottobre 2013 e del 2 gennaio 2014 del Dr. __________
(doc. VI).
1.9. La Dr.ssa __________ ha preso
posizione sullo scritto di questa Corte l’11 dicembre 2014 (doc. VIII).
Fatti
I doc. VI e VIII sono
stati inviati alle parti per osservazioni (doc. IX).
1.10. L’UAI ha presentato le proprie
osservazioni il 19 dicembre 2014 (doc. X), mentre l’avv. RA 1 ha preso
posizione il 20 gennaio 2015 producendo un nuovo referto del Dr. __________
datato 19 gennaio 2015 (doc. XIII+G).
Il doc. X è stato inviato
alla ricorrente per conoscenza (doc. X), mentre i doc. XIII e l’allegato sono
stati tramessi all’UAI per osservazioni (doc. XV).
1.11. In data 5 febbraio 2015 l’UAI
ha formulato le proprie osservazioni (doc. XVI).
Il doc. XVI è stato
inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVII).
1.12. Il 12 marzo 2015 il TCA ha
invitato l’avv. RA 1 a trasmettere il rapporto d’uscita dell’assicurata dalla
Clinica __________ (ricovero avvenuto dall’8 gennaio all’8 febbraio 2014) (doc.
XVIII).
1.13. Il 18 marzo 2015 la
rappresentante di RI 1 ha inviato al TCA copia del rapporto d’uscita dalla
Clinica __________ e dell’intervento subìto dalla ricorrente il 20 gennaio
2015. L’avv. RA 1 ha poi comunicato al TCA il ricovero dell’assicurata presso
la clinica psichiatrica di __________ a partire dal 23 marzo 2015 (doc. XIX).
I doc. XVIII e XIX, oltre
agli allegati, sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XX).
1.14. L’UAI ha presentato le proprie
osservazioni il 1° aprile 2015 (doc. XXI+1/2) che sono state inviate per
conoscenza alla ricorrente (doc. XXII).
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una
rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2
Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi
dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella
messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.
3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice può scostarsene
anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,
ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia
giudiziaria.
Questi principi sono stati
confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il
Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto
concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella
perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una
superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
353.
e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice
deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno
2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.
con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Infine, va ricordato che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.3
Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da
lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98
del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una
sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per
poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie
nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri
sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A
determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto
soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo
gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente
non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con
riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità,
da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza
concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")
come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti
riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile
il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Anche in
un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato
che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12.
marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta
Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una
comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori
psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla
problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo
(consid. 3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in
una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla
pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha
stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere
in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di
controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia
si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il Tribunale Federale, in
una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia
(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di
sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed
eziologico.
In tale contesto
l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2
Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45.
S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136.
V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4
Con la decisione del 3
dicembre 2013 (doc. AI 76-1) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurata sulla base della valutazione pluridisciplinare (psichiatrica,
neurologica e reumatologica) del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 4
luglio 2013 (doc. AI 66-1).
Globalmente nel rapporto
peritale del 4 luglio 2013 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei
singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di “Sindrome lombare con componente spondilogena a ds. e
stato dopo possibile sindrome irritativa radicolare S1 a ds. in: - A. con
alterazioni osteoncondrotiche significative al passaggio L5-S1; - possibili
segni indiretti d’instabilità segmentale con presenza di una spondilosi con
Traction spurs di Mec Nabb al corpo vertebrale di L5; - stato dopo intervento
chirurgico di discectomia L5-S1 il 28.2.2008;
- stato dopo impianto
di stimolatore epidurale. Distimia (F34.1). Sindrome somatoforme da dolore
persistente (F45.4)” (doc. AI 66-17/18).
Quale diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di: “Emicrania
senz’aura. Iniziale periartropatia omeroscapolare tendinopatica con
sintomatologia di impingement leggera a ds. Dislipidemia non trattata”
(doc. AI 66-18).
Quanto alla capacità
lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% nell’attività da ultimo
svolta di operaia non qualificata, mentre in un’attività lavorativa adeguata la
capacità lavorativa è stata fissata all’80% (riduzione del rendimento) dal mese
di luglio 2010 (doc. AI 66-27/28).
2.5
Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è
stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata del 3 dicembre 2013, il TCA rileva quanto segue.
2.5.1
Per quanto
riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata
sottoposta al consulto specialistico della Dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, la quale nel referto del 7 giugno 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Distimia (ICD-10;
F34.1). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4)” (doc.
AI 66-37).
Secondo la perita,
l’assicurata è in grado di svolgere qualsiasi attività compatibile con le
proprie capacità professionali rispettosa delle limitazioni indicate sul piano
somatico, purché semplice non impegnativa a livello intellettivo e fisico e in
cui non venga sottoposta a particolari responsabilità o condizioni stressanti,
con un rendimento ridotto nella misura del 20% dal mese di giugno 2008 (doc. AI
66-41).
Con scritto del 22 luglio
2013.
il medico del SMR, Dr. __________, ha interpellato il SAM in questi
termini (doc. AI 67-1):
" (…)
nella perizia concernente la summenzionata assicurata viene posta
la diagnosi di distimia. Vorrei attirare la vostra attenzione sulla sentenza
del TF 9C_294/2008 del 19.3.2009:
" (…)
4.2
In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non
deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale
in particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi
pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.
4.3
Secondo il sistema di
classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una
depressione cronica dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale
singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve
(cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha
già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di
principio – a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I
938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006,
consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che
si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una
questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel
singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad
altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza
I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico
evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione
dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla
salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I
649/06])."
Se dal punto di vista psichiatrico ci confermate l’assenza di
un’altra diagnosi tipo disturbo serio di personalità riterremmo l’assicurata
abile al 100% dal punto di vista psichiatrico in assenza di un danno alla
salute invalidante ai sensi di legge." (doc. AI 67-1/2)
In data 23 agosto 2013 la
Dr.ssa __________ ha così risposto al Dr. __________:
" (…)
In merito allo scritto del 22.07.2013 da parte dell’Ufficio AI
concernente l’Assicurata a margine, posso confermare, come d’altra parte si
evince nella valutazione peritale psichiatrica del 07.06.2013, l’assenza di
un’altra diagnosi tipo disturbo serio di personalità.
Le limitazioni riscontrate per quanto riguarda l’aspetto
lavorativo con riduzione del rendimento nella misura del 20% vanno comunque
riferite ad un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di un disturbo
distimico in comorbidità con una sindrome somatoforme da dolore persistente,
per cui sono stati valutati i criteri di Förster."
(doc. AI 68-2)
Il medico del SAM, Dr. __________,
nello scritto del 29 agosto 2013 allegato alla risposta della Dr.ssa __________,
entrambi indirizzati all’UAI, ha quindi rilevato:
" (…)
Come può osservare la nostra consulente conferma l’assenza di
un’altra diagnosi psichiatrica di tipo disturbo serio di personalità, ciò che
si evince dal suo rapporto peritale del 7.6.2013. La Dr.ssa med. __________
sottolinea di aver constatato i criteri di Förster la cui valutazione rimane
però giuridica. Riteniamo dunque possibile che, dal punto di vista medico,
un’A. sia inabile al lavoro mentre l’amministrazione AI non lo ritenga
giustificato, come in questo caso sulla base della segnalata
giurisprudenza." (doc. AI 68-1)
Il 6 novembre 2014, il TCA
ha interpellato la Dr.ssa __________ invitandola a definire nel dettaglio per
quali ragioni mediche ha valutato una riduzione del rendimento del 20% e a
prendere posizione sui referti del Dr. __________ del 18 ottobre 2013 e del 2
gennaio 2014 (doc. VI). La Dr.ssa __________ ha risposto in data 11 dicembre
2014.
(doc. VIII).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza
federale, la diagnosi di distimia in quanto tale non è
invalidante. Essa può tuttavia essere considerata invalidante quando è
associata ad altri disturbi gravi della personalità.
Il TCA,
nella sentenza 32.2007.158 del 10 marzo 2008, alla quale ha fatto seguito la
STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, (cfr. consid. 2.5.1.) aveva
rammentato le caratteristiche della distimia.
Il Tribunale federale ha
confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 9C_922/2009 del 9 luglio 2010,
nella quale ha approvato la decisione dell’amministrazione, avallata dai primi
giudici, di sopprimere, in sede di revisione, il diritto ad un quarto di
rendita di invalidità del quale beneficiava un’assicurata.
In tale occasione, la
nostra Massima Istanza ha ritenuto corretta la valutazione del SMR di
considerare l’assicurata, affetta da distimia e da disturbo della personalità
con tratti immaturi e dipendenti, pienamente abile al lavoro in attività
adatte, distanziandosi in tal modo dalle risultanze della perizia psichiatrica,
che concludeva per contro per un’incapacità lavorativa del 40%.
Nella
presente fattispecie la diagnosi di distimia posta dal medico psichiatra del SAM
non è associata ad altri disturbi gravi della personalità, ma è in comorbidità
con una sindrome somatoforme da dolore persistente (cfr. perizia del 7 giugno
2013, Dr.ssa __________ doc. AI 68-2, risposta dell’11 dicembre 2014, doc.
VIII).
Pertanto la
distimia come tale non è, nel caso concreto, invalidante.
Per quel che
riguarda la sindrome del dolore somatoforme persistente,
va ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, questa diagnosi non
costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità.
Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome
somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo
di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.5. e STF I 1093/2006 del 3
dicembre 2007).
Come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.3.), per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento
della capacità lavorativa da parte di un assicurato che soffre di una sindrome
del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una
comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Dalla perizia della Dr.ssa
__________ risulta che l’assicurata non è affetta da una comorbidità psichica
di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema le sentenze del Tribunale
federale
I 1093/2006 del 3 dicembre
2007,9C_636/2007 del 28 luglio 2008,9C_167/2008 dell’11 marzo 2009).
Quanto agli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza, va
evidenziato che in una sentenza 9C_167/2008
dell’11 marzo 2009 confermando il giudizio del TCA l’Alta Corte ha stabilito
che non si era in presenza degli altri criteri richiesti dalla
giurisprudenza per stabilire se l’assicurato sia in grado di fornire lo sforzo
ragionevolmente esigibile per sormontare gli effetti della sua sintomatologia
dolorosa.
Il TFA ha infatti
osservato:
" (...)
5.3.2
Per il resto, l'accertamento del primo giudice secondo cui
la ricorrente non avrebbe presentato (quantomeno nel periodo soggetto al
presente esame giudiziario) una comorbidità psichiatrica importante quanto a
gravità, acutezza e durata, trova conferma nel fatto che gli atti non mettono
in evidenza una patologia psichiatrica maggiore e anzi riferiscono di una
reazione depressiva in fase di remissione (cfr. ad esempio il rapporto 2 febbraio
2007.
del curante, dott. X). Quanto agli altri criteri elaborati dalla prassi in
materia di stabilire se l'assicurato sia in grado di fornire lo sforzo
ragionevolmente esigibile per sormontare gli effetti della sua sintomatologia
dolorosa, il primo giudice ne ha, senza arbitrio, negato la necessaria
intensità e costanza. Così, pur avendo ammesso l'esistenza di affezioni
corporali croniche (cervicotoraco-brachialgia a sinistra, ernia discale a
livello Th2/Th3, lombalgie di tipo recidivante su alterazione degenerativa
iniziale a livello L4/L5), egli ha negato, in maniera certamente sostenibile,
la presenza degli altri fattori determinanti. A sostegno della tesi che
l'assicurata non avrebbe subito un ritiro totale dalla vita sociale basti
rilevare che, per quanto attestato dal suo curante, la ricorrente, ancora nel
febbraio 2007, andava regolarmente 4-5 volte alla settimana in palestra a fare
fitness. La Corte cantonale poteva pertanto, senza arbitrio, concludere che
un'eventuale interruzione dei contatti sociali non era da intendersi in senso
patologico bensì fosse piuttosto riconducibile all'uscita dal mondo lavorativo.
Lo stesso dicasi per l'assenza di uno stato psichico consolidato e per
l'impossibilità di un'evoluzione sul piano terapeutico. La remissione della
reazione depressiva, da un lato, e il beneficio - riconosciuto dall'interessata
stessa in occasione della visita peritale 30 maggio 2006 della dott.ssa X -
tratto dal trattamento farmacologico, dall'altro, potevano legittimamente
indurre il primo giudice a ritenere un'evoluzione positiva sul piano
terapeutico e a negare la presenza di uno stato psichico consolidato,
rispettivamente di un insuccesso dei trattamenti intrapresi conformemente alle
regole dell'arte. Del resto, a conferma di questa valutazione, anche il dott. X
ha riconosciuto che un'adeguata cura specialistica contribuirebbe a
stabilizzare la situazione della paziente in modo tale da consentirle di
riprendere una attività lavorativa in modo quasi completo. (...)"
In
una sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 il Tribunale federale, in un caso
concernente un’assicurata affetta da sindrome somatoforme dolorosa, constatata
l’assenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata,
ha proceduto alla valutazione della presenza o meno degli altri criteri
richiesti dalla giurisprudenza per considerare eccezionalmente inesigibile per
l’assicurata lo sfruttamento della capacità lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai
primi giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale
da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata
lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.
Su questo tema vedi anche
la sentenza del TF 9C_483/2014 del 28 ottobre 2014.
Nel caso di specie, la
Dr.ssa __________, si è così espressa:
" (…)
Rispetto i criteri di Förster in merito ai disturbi
somatoformi, non si rileva pertanto la presenza manifesta di un quadro
psicopatologico depressivo di particolare gravità; il disturbo dell'umore ha
assunto carattere cronico, ma permane di lieve entità, il cui decorso può
essere influenzabile in modo positivo tramite delle adeguate cure
specialistiche (v. punto 6).
Non si osserva una compromissione significativa del
funzionamento familiare o una marcata perdita di integrazione sociale nei vari
ambiti della vita. Nonostante sia costantemente disturbata dalla presenza di
sintomi dolorosi, dal senso di affaticabilità, l'Assicurata cerca di reagire,
di accettare i propri limiti e di condurre una vita normale,
di occuparsi delle normali attività quotidiane, e
dei propri figli, dimostrando un atteggiamento positivo con delle buone risorse
e capacità personali.
Permane tuttavia una marcata tendenza alla passività
con sentimenti di rassegnazione ed incapacità personale ad affrontare i
problemi della vita, oltreché riluttanza a farsi carico di rischi e
responsabilità, a intraprendere nuove attività, col risultato di una mancanza
di progettualità e scarsa mobilizzazione delle proprie energie.
L'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche con un decorso patologico di più anni, l'insuccesso dei vari
trattamenti terapeutici intrapresi, nonostante la collaborazione da parte
dell'Assicurata, rendono la prognosi incerta, ma il
quadro clinico attualmente obiettivato adempie solo parzialmente i criteri di
Förster, per cui il disturbo somatoforme non risulta essere nel caso in
esame di gravità tale da determinare una restrizione
significativa della capacità di lavoro; a livello psichico si rilevano pertanto
le condizioni necessarie e le risorse psichiche affinchè si possa esigere da
parte dell'Assicurata un particolare impegno per sormontare il dolore e mettere
in valore la sua capacità di lavoro residua." (doc. AI 66-39)
Nella risposta dell’11
dicembre 2014 la Dr.ssa __________ si è in sostanza riconfermata nelle proprie
considerazioni (doc. VIII).
Alla luce di quanto sopra,
il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni della perita del SAM che
ha ritenuto invariato il quadro psicopatologico dell’assicurata rispetto alla
precedente valutazione del 2008 (Dr. __________, doc. AI 26-21).
Dalle
risposte della Dr.ssa __________ risultano comunque adempiuti alcuni criteri richiesti
dalla giurisprudenza, vedi in particolare l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
con un decorso patologico di più anni e l'insuccesso dei vari trattamenti
terapeutici intrapresi, oltre che la tendenza alla passività, la riluttanza a farsi
carico di rischi e responsabilità, a intraprendere nuove attività, la mancanza
di progettualità e la scarsa mobilizzazione delle proprie energie (cfr. doc. AI
66-39) che giustificano una riduzione del
rendimento del 20%.
In uno scritto del 18
ottobre 2013, prodotto dall’insorgente in sede di osservazioni al progetto di
decisione del 18 settembre 2013, il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha posto una diagnosi che in sostanza si sovrappone a quella
della perita indicando che vi è una sintomatologia depressiva reattiva ad algie
croniche a livello lombare. La paziente – sempre secondo il medico curante – ha
riscontrato deflessione timica, diminuzione dello slancio vitale con perdita
significativa di interessi, ritiro sociale, irritabilità nervosismo. Non
vengono date indicazioni sulla capacità lavorativa residua (doc. AI 72-8).
Nelle annotazioni del 5
novembre 2013 il medico del SMR, Dr. __________, ha confermato la valutazione
psichiatrica del SAM (doc. AI 75-1).
Nel successivo certificato
medico del 2 gennaio 2014 il Dr. __________ e lo psicologo __________, hanno
rilevato quanto segue:
" (…)
La signora RI 1 è seguita presso il nostro studio
medico dal 20 aprile 2004 a causa di un disturbo di disadattamento a problemi
fisici e ovviamente dalla sofferenza che le algie croniche le procurano.
Oltre alla grave compromissione della salute, la
paziente è confrontata alla presenza di uno stimolatore elettrico impiantato a
livello epidurale a conferma dell'irreversibilità del disturbo.
Ci troviamo purtroppo di fronte ad una situazione
psico-fisica compromessa non solo a livello valetudinario, è impensabile che la
paziente possa svolgere una qualsivoglia attività lavorativa, ma anche
soprattutto nella gestione della propria vita affettiva in senso lato: le
relazioni, gli investimenti, gli interessi, i piaceri.
La paziente si sente svalutata; ha assunto il ruolo
di "parassita della famiglia" ha perso le funzioni fondamentali della
sua esistenza.
Psicologicamente assistiamo ad una progressiva
modificazione della struttura psichica verso l’assunzione di una patologia
stabile, decisamente depressiva senza garanzia di ripristino di condizioni
soddisfacenti.
In termini di capacità lavorativa, l'insieme dei
disturbi si ripercuote a diversi livelli compromettendo l'attenzione, la
concentrazione, la motivazione generando poi insicurezza, vulnerabilità e
valorizzazione a scapito dell'impegno richiesto e della responsabilità
professionale.
Riteniamo quindi indispensabile che la signora RI 1,
persona semplice ed autentica, possa occuparsi della propria salute e della
complessa problematica esistenziale attraverso un percorso difficile e oneroso,
ed essere quindi supportata anche a livello assicurativo." (doc. E)
Anche questo referto è
stato sottoposto alla valutazione del SMR, in particolare del Dr. __________ e
della Dr.ssa __________i, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che hanno
confermato come la documentazione medica prodotta non permetta una diversa
valutazione dello stato clinico. Viene infatti confermato l’aspetto reattivo
della sintomatologia depressiva inquadrata dalla perita come distimia. I medici
del SMR hanno poi rilevato che la terapia antidepressiva è stata lievemente
aumentata con basse dosi di Anafranil, ma la sintomatologia descritta è
comunque sovrapponibile (doc. IV bis).
Il TCA, in data 6 novembre
2014, ha invitato la Dr.ssa __________ a prendere posizione anche sui due
referti del Dr. __________ (doc. VI).
La Dr.ssa __________
ha risposto in questi termini:
" (…)
2) Quanto certificato da parte del Dr. __________ e
dallo psicologo __________ non apporta elementi clinici nuovi o di maggiore
gravità rispetto la mia valutazione peritale del 07.06.2013: viene infatti
identificato da parte loro un disturbo da disadattamento a problemi fisici, con
modificazione della struttura psichica verso l'assunzione di una patologia
stabile, decisamente depressiva.
Da considerare che se la durata dei sintomi
depressivi supera i due anni, la diagnosi di sindrome da disadattamento deve
essere modificata secondo l'attuale quadro clinico che permane ad ogni modo di
lieve entità, ma inquadrabile a livello diagnostico nell'ambito di un disturbo
distimico caratterizzato da una depressione cronica con presenza costante di
sintomi depressivi simili a quelli del disturbo depressivo maggiore, ma di
gravità però minore.
L’Assicurata continua ad essere costantemente
disturbata dalla presenza di sintomi dolorosi, per cui le limitazioni fisiche,
il diminuito senso dell’autonomia, le difficoltà nello svolgimento delle
normali attività quotidiane comportano una situazione di persistente disagio
che a sua volta influisce negativamente sull'umore per l'impossibilità di
vivere una vita soddisfacente, ma non è emersa una compromissione del funzionamento
familiare, o una perdita di integrazione sociale significativa nei vari ambiti
della vita: l'Assicurata conserva un buon rapporto di coppia e con i propri
figli, ha buoni contatti con i parenti, esce per delle passeggiate guida l'auto
per brevi tragitti, guarda la tivù, si occupa delle faccende domestiche nel limite delle
sue possibilità fisiche, prepara da mangiare, conserva i propri interessi,
legge il corano, lavora ad uncinetto.
Nonostante sia costantemente disturbata dalla
presenza di sintomi dolorosi, dal senso di affaticabilità, l’Assicurata cerca
di reagire, di accettare i propri limiti e di condurre una vita normale, di
occuparsi delle normali attività quotidiane, e dei propri figli, dimostrando un
atteggiamento positivo con delie buone risorse e
capacità personali.
Si ribadisce che il quadro psicopatologico
obiettivato nella valutazione peritale del 07.06.2013, è risultato
sostanzialmente invariato, e sovrapponibile a quello rilevato nella precedente
valutazione psichiatrica documentata nel 2008, avendo anche preso in
considerazione la presenza di uno stimolatore epidurale
effettuato nel 2011, oltreché dei sintomi soggettivi dell’Assicurata (v. Disturbi soggettivi -pag. 4- della perizia
psichiatrica del 07.06.2013).
Rispetto i criteri di Förtster in merito ai disturbi
somatoformi, non ho pertanto rilevato la presenza manifesta di un quadro
psicopatologico depressivo di particolare gravità; il disturbo dell’umore ha
assunto carattere cronico, permanendo di lieve entità ed ancora influenzabile
influenzabile in modo positivo tramite delle
adeguate cure specialistiche sia a livello psicoterapico che
psicofarmacologico.
Da considerare che il controllo dei livelli ematici
dei farmaci prescritti sono risultati bassi (Pregabaline (Lyrica) 3 micromol/L
(5-55), Duloxétina (Cymbalta) 42 nmol/L (60-240) - (v. pto 6 - pag. 9 della perizia psichiatrica del
07.06
).” (doc. VIII).
Le conclusioni della
perita possono essere fatte proprie da questa Corte.
La ricorrente ha infine
prodotto un nuovo rapporto datato 19 gennaio 2015 del Dr. __________, dello
psicologo __________ e del medico assistente __________, in cui vengono
censurate le osservazioni della Dr.ssa __________. Secondo i curanti, la perita
non ha preso in considerazione il ricovero dell’assicurata presso il __________
di __________, dal 24 ottobre all’11 novembre 2014, l’installatore dello
stimolatore epidurale e il ricovero presso la Clinica
__________ di __________ dall’8 gennaio all’8 febbraio 2014. Inoltre la
Dr.ssa __________ non avrebbe “tenuto conto degli ultimi sviluppi che
presentano un quadro ingravescente a partire dal dolore cronico, dal tono
dell’umore deflesso, segno della sofferenza interiore anche a seguito dei
vissuti traumatici della guerra” (doc. G).
Per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata – in concreto il 3 dicembre 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b).
La certificazione del Dr. __________ del 19
gennaio 2015 (doc. G) prodotta dalla ricorrente in corso di causa, fa
riferimento ad una situazione clinica dell’assicurata posteriore a più di un
anno dalla decisione impugnata e dunque, non è rilevante nella presente procedura
(vedi anche osservazioni del 5 febbraio 2015 dell’UAI, doc. XVI).
Va comunque evidenziato
che la Dr.ssa __________ nella perizia del 7 giugno 2013 ha menzionato nell’anamnesi che “in data 24.11.2010 l’Assicurata viene sottoposta ad un
intervento di posa di un elettrodo epidurale per test di neuromodulazione cordonale
ed in seguito vista la buona copertura dei dolori, a posizionamento di uno
stimolatore epidurale in data 14.01.2011” (doc. AI 66-35) (dispositivo
utilizzato per il trattamento del dolore cronico:
vedi www.olegginiterapiadeldolore. com).
L’installazione dello
stimolatore epidurale viene nuovamente menzionata dalla
perita nei disturbi soggettivi quando indica che l’assicurata “riesce
inoltre a tollerare molto male la batteria che alimenta l’elttrodo epidurale
inserita in sede inguinale-addominale” (doc. AI 66-36).
Anche nello scritto
dell’11 dicembre 2014, indirizzato a questa Corte, la Dr.ssa __________ ha
confermato che “il quadro psicopatologico obiettivato nella
valutazione peritale del 07.06.2013, è risultato sostanzialmente invariato, e
sovrapponibile a quello rilevato nella precedente valutazione psichiatrica
documentata nel 2008, avendo anche preso in considerazione la presenza
di uno stimolatore epidurale effettuato nel 2011” (doc. VIII, pag. 2, la sottolineatura è del redattore)
Questa Corte ritiene
pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico, sia
stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________.
Tuttavia, visti il
rapporto del 19 gennaio 2015 del medico curante Dr. __________ e il ricovero
dell’assicurata presso il __________ di __________, dal 24 ottobre all’11
novembre 2014 e dal 23 marzo 2015 (vedi scritto del 18 marzo 2015 dell’avv. RA
1, doc. XIX), il TCA ritiene opportuno trasmettere comunque all’amministrazione
gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio (cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).
2.5.2
Per quanto
riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata
sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e riabilitazione, il quale nel referto del 17 maggio 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombare con
componente spondilogena a destra e stato dopo possibile sindrome irritativa
radicolare S1 a destra in assicurata con alterazioni osteoncondrotiche significative
al passaggio L5-S1. Possibili segni indiretti d’instabilità segmentale con
presenza di una spondilosi con traction spurs di Mec Nabb al corpo vertebrale
di L5 - stato dopo intervento chirurgico di discectomia L5-S1 in data
28.2
” (doc. AI 66-51).
Il perito reumatologo ha
quindi concluso che considerando “quanto asserito dall’assicurata sulla
mancanza di miglioramento dei disturbi in questi ultimi anni e di una
sintomatologia sostanzialmente invariata malgrado tutti gli interventi ai quali
è stata sottoposta si potrebbe ritenere che le limitazioni funzionali non si
siano modificate rispetto alla valutazione del collega reumatologo Dr. med. __________”
(doc. AI 66-53). Egli ha comunque evidenziato, dal punto di vista radiologico,
un peggioramento da ricondurre a una osteocondrosi progrediente a livello
L5-S1. Egli ritiene dunque le limitazioni funzionali superiori alla precedente
valutazione del Dr. __________, per quanto riguarda il tempo in cui
l’assicurata può rimanere seduta o in piedi ferma e per i pesi che può alzare
(doc. AI 66-53).
Va rilevato che il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia, nella valutazione del 6 marzo 2009, svolta
nell’ambito della precedente perizia SAM del 14 aprile 2009 (doc. AI 26-1)
aveva diagnosticato una “Sindrome lombospondilogena cronica; - radicolopatia
algica residua S1 a destra senza deficit neurologici dopo microdiscectomia
L5/S1 il 28.2.2007 per ernia discale”. L’assicurata è stata quindi ritenuta
abile a tempo pieno, con una riduzione del 30%, quale opera non qualificata,
mentre in un’attività adeguata la riduzione era del 15-20% (doc. AI 26-30+31).
Secondo il Dr. __________ invece
l’assicurata è inabile al lavoro al 40% nell’ultima attività lavorativa svolta
(riduzione del rendimento), mentre in attività adeguate rispettosa delle
limitazioni funzionali indicate l’inabilità è del 20% (riduzione del
rendimento) (doc. AI 66-53+54).
Il TCA non ha motivi per distanziarsi da questa valutazione
peritale, neppure alla luce delle certificazioni del Dr. __________ e del Dr. __________.
Nel rapporto del 21
ottobre 2013 il Dr. __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione e
primario della Clinica di __________ di __________, ha posto la diagnosi di “Lombalgia
cronica in esiti d’intervento neurochirurgico di discectomia L5/S1, diverse
infiltrazioni periradicolari e posizionamento stimalotore epidurale”.
Questa diagnosi non si discosta da quella del perito Dr. __________ (doc. AI
72-5, 66-51).
Il Dr. __________ ha
quindi oggettivato un quadro clinico assolutamente sovrapponibile a quello
dell’ultimo controllo (vedi referti dell’8 maggio 2012 e del 25 luglio 2012,
doc. AI 46-6, 46-3). Vista l’importante sintomatologia algica e la grave
limitazione funzionale, secondo il medico è da ritenere improbabile
un’esigibilità lavorativa all’80% (doc. AI 72-6).
La valutazione del medico
curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della
capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi
ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua
capacità di lavoro.
Da parte sua, il Dr. __________,
spec. FMH in anestesiologia e vice primario del Centro per la terapia del
dolore dell’__________, nello scritto del 21 ottobre 2013, dopo aver ricordato
che la paziente soffre di una lombosciatalgia cronica in S1, ha riferito di
aver richiesto una nuova RMI lombare, visto l’aggravamento dei dolori
lombosacrali e all’arto inferiore destro lamentati dalla paziente. L’esame
radiologico non ha tuttavia “dimostrato alcuna variazione o aggravamento
rispetto all’ultima eseguita” (doc. AI 72-7).
Su tali refertazioni ha
poi preso posizione il medico del SMR, Dr. __________ che nelle annotazioni del
5.
novembre 2013 ha confermato una situazione clinica invariata e la conferma
della valutazione SAM (doc. AI 75-1).
Per quanto riguarda il
ricovero dell’assicurata presso la Clinica __________ di __________ dall’8
gennaio all’8 febbraio 2014 (un mese dopo la decisione impugnata), il Dr. __________
nel rapporto d’uscita del 17 febbraio 2014 ha posto la diagnosi di “1.Lombalgia cronica con dolore neuropatico con/su: esiti d’intervento neurochirurgico di
discectomia L5/S1 (28.02.2008, OCL), impianto di un elettrodo per la
stimolazione midollare test in S1 destra (24.11.2010); - diverse infiltrazioni
periradicolari e posizionamento stimolatore epidurale” (doc. H2).
La diagnosi è sovrapponibile
a quella del rapporto del 21 ottobre 2013. La paziente all’ammissione lamentava
un dolore lombare continuo a destra specialmente da seduta con irradiazione
all’arto inferiore omolaterale fino al piede, rigidità al rachide in zona
panvertebrale con ridotta mobilizzazione poliarticolare e debolezza algica al
piede destro (doc. H2, pag.2).
Dopo la degenza ha
migliorato la mobilità e le performances fisiche, pur descrivendo ancora dolori
di varia natura (cfr. doc. AI H2, pag. 3-4).
Nelle annotazioni del 31
marzo 2015 il medico del SMR, Dr. __________, non ha rilevato una modifica
dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM (doc.
XXI2).
2.5.3
Per quanto
riguarda la patologia neurologica l’assicurata è stata sottoposta
al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale
nel referto del 7 maggio 2013 non ha posto alcuna diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa. A suo parere non vi è una diminuzione della capacità
lavorativa dal profilo neurologico (doc. AI 66-58).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________.
2.5.4
Globalmente i periti del SAM
hanno concluso che le conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurata si
manifestano in ambito reumatologico e psichiatrico.
A proposito della
valutazione globale delle patologie, va ricordato che secondo l’Alta Corte, per
determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse
patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si
deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7
settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa
era stato fatto.
In una sentenza I 514/06 del 25
maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale
federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità
lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una
perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete
del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
In una sentenza
32.2011.236
del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto
da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha,
ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di
assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di
incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da
una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
In quell’occasione, a
fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la
patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e
vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra
perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha
provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento che
ha avuto luogo il 16 maggio 2013.
Alla luce delle risultanze
della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito
psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, questo
Tribunale con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato
che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di
principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha concluso
che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per i suoi
problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in psichiatria.
In una sentenza
9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la valutazione
globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata per via di
circolazione.
In una sentenza
9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio
di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle
percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e
fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.
Secondo l’Alta Corte, il
TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM
sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare
autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità
del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico.
La questione è stata affrontata
e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel corso della quale il perito
neurologo e quello reumatologo, dopo discussione, hanno nuovamente ribadito i
motivi per cui ritengono che i due gradi di inabilità siano, seppure in misura
estremamente ridotta, cumulabili ed hanno concluso che da un profilo medico
questa cumulabilità sia ragionevol-mente fissabile tra il 5 e il 10%. Le parti
sono quindi giunte ad una soluzione transattiva della vertenza (cfr. decreto di
stralcio, inc. 32.2014.116).
In una sentenza
32.2014.112
del 24 novembre 2014, il TCA, ha già avuto modo di considerare
corretta una discussione plenaria eseguita dai periti del SAM per il tramite di
teleconferenza.
2.5.5
In concreto, dal punto di
vista psichiatrico il quadro è stazionario rispetto alla precedente perizia SAM
del 2009 con una cronicizzazione del quadro psicopatologico sfociato in una
sindrome affettiva persistente di tipo distimico (doc. AI 66-26). Anche dal
punto di vista reumatologico il decorso della sintomatologia è sostanzialmente
invariato. Dagli esami radiologici è comunque presente un certo peggioramento
da ricondurre ad un’osteocondrosi progrediente a livello L5-S1 con un aumento
delle limitazioni funzionali e di carico (doc. AI 66-27).
Secondo i periti le limitazioni
in ambito psichiatrico e reumatologico non vanno sommate, bensì integrate “in
quanto entrambe, in gran parte, prendono in considerazione la riduzione del
rendimento sul lavoro e pertanto si sovrappongono” (doc. AI 66-27).
I medici del SAM hanno
quindi ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% nell’attività
da ultimo svolta di operaia non qualificata, mentre in un’attività lavorativa
adeguata la capacità lavorativa è dell’80% (riduzione del rendimento) dal mese
di luglio 2010.
Preso atto della
discussione fra gli esperti avvenuta per via di circolazione (vedi la conferma sulle
diagnosi e conclusioni della perizia da parte del Dr. __________ il 24 giugno
2013, del Dr. __________ il 21 giugno 2013 e della Dr.ssa __________, cfr. doc.
AI 66-30/31/32), il TCA non ha motivi per non ritenere che l’incapacità
lavorativa del 20% tiene conto sia della diminuzione del rendimento a livello
psichiatrico, sia a livello reumatologico.
Alla luce di quanto sopra
esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti
interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare
accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato
con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile al lavoro nella misura
del 60% nell’attività da ultimo svolta di operaia non qualificata, mentre in
un’attività lavorativa adeguata la capacità lavorativa è dell’80%, dal mese di
luglio 2010.
2.6
Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo
economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2011.
2.6.1
Per quel che concerne il reddito
da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe
potuto percepire da sana in fr. 35'235.-- nel 2008 (cfr. tabella doc. AI 70-2),
sulla base delle indicazioni del datore di lavoro (vedi la decisione del 4
maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, doc. AI 18-1 e allegati e
doc. AI 36-1).
Questo dato aggiornato al
2011.
è pari a fr. 36'623.-- (cfr. tabella UAI, doc. AI 70-2).
L’importo del reddito da
valido non è stato contestato dalla ricorrente (cfr. doc. I, XII) e può essere
ammesso dal TCA.
2.6.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con sentenza del 7 aprile
2008.
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr:
DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1
). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti
dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente,
svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'225.--.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 6-2014, p. 84), esso ammonta a fr. 4'404.55.--
mensili oppure a fr. 52'854.75 per l'intero anno (fr. 4'404.55.-- x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF
126.
V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,
per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2014,
p. 85), un reddito mensile di fr. 4'447.25 oppure di fr. 53'367.11 per l'intero
anno (fr. 4'447.25 x 12).
L’amministrazione, nella
decisione impugnata, non ha tenuto conto del gap salariale (cfr doc. AI
70-3, 76-1).
Già nella precedente
decisione del 4 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI
36-1), l’Ufficio AI non aveva applicato il gap salariale:
" Gap Salariale:
Pur essendo presente un gap salariale del 31,59%
rispetto alla categoria 27: Prod. e fabbric. di prodotti in metallo, non è
possibile considerarlo nel calcolo del grado d'invalidità in quanto anche
rispetto ai valori ticinesi siamo in presenza di un importante gap (12.62%).
Questo dato permette di affermare che il salario percepito
dall'assicurata non era in linea con quelli
normalmente versati nel cantone per cui ella avrebbe potuto ambire ad un posto
di lavoro
maggiormente remunerato. In pratica si può ritenere
che si sia “accontentata” di questo salario per cui non é possibile applicare
il gap salariale." (doc. AI 31-4)
L’insorgente non ha
sollevato contestazioni su tale procedere (cfr. doc. I), che può dunque essere
ammesso dal TCA.
Ritenuto che, come
visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare
un’attività adeguata alle sue condizioni di salute a tempo pieno con una
diminuzione del rendimento del 20%, il reddito statistico va ridotto del 20% e
ammonta a fr. 42'693.68 (fr. 53'367.11 ridotti del 20%).
2.7
In ossequio alla giurisprudenza
federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto
a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero
quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che
regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico
da invalido.
5.6
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in
quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.8
In concreto, nella decisione
impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 9% per
“attività leggere” (cfr. doc. AI 70-5).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso di specie, alla
luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto
2013.
(cfr. consid. 2.7.), il TCA non può quindi condividere la scelta
dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 9%, ma ritiene corretta una riduzione
del 10%.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 42'693.68 e ammettendo la riduzione del
10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'424.31
confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 36'623.-- (consid. 2.6.1.) non emerge alcun grado d’invalidità.
La decisione impugnata va
dunque confermata e il ricorso respinto.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi
all’UAI, affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato al consid. 2.5.1.
3. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti