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Decisione

32.2014.13

L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata dopo perizia pluridisciplinare (psichiatrica / reumatologica / neurologica). Visti i rapporti dello psichiatra curante gli atti

20 aprile 2015Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VI e VIII sono

stati inviati alle parti per osservazioni (doc. IX).

1.10. L’UAI ha presentato le proprie

osservazioni il 19 dicembre 2014 (doc. X), mentre l’avv. RA 1 ha preso

posizione il 20 gennaio 2015 producendo un nuovo referto del Dr. __________

datato 19 gennaio 2015 (doc. XIII+G).

Il doc. X è stato inviato

alla ricorrente per conoscenza (doc. X), mentre i doc. XIII e l’allegato sono

stati tramessi all’UAI per osservazioni (doc. XV).

1.11. In data 5 febbraio 2015 l’UAI

ha formulato le proprie osservazioni (doc. XVI).

Il doc. XVI è stato

inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVII).

1.12. Il 12 marzo 2015 il TCA ha

invitato l’avv. RA 1 a trasmettere il rapporto d’uscita dell’assicurata dalla

Clinica __________ (ricovero avvenuto dall’8 gennaio all’8 febbraio 2014) (doc.

XVIII).

1.13. Il 18 marzo 2015 la

rappresentante di RI 1 ha inviato al TCA copia del rapporto d’uscita dalla

Clinica __________ e dell’intervento subìto dalla ricorrente il 20 gennaio

2015. L’avv. RA 1 ha poi comunicato al TCA il ricovero dell’assicurata presso

la clinica psichiatrica di __________ a partire dal 23 marzo 2015 (doc. XIX).

I doc. XVIII e XIX, oltre

agli allegati, sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XX).

1.14. L’UAI ha presentato le proprie

osservazioni il 1° aprile 2015 (doc. XXI+1/2) che sono state inviate per

conoscenza alla ricorrente (doc. XXII).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una

rendita di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2

Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi

dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella

messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353.

e riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice

deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno

2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.

con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.3

Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da

lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una

sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per

poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri

sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A

determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto

soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo

gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente

non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con

riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità,

da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza

concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")

come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti

riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile

il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Anche in

un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato

che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta

Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una

comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori

psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla

problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo

(consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in

una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia

si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il Tribunale Federale, in

una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico.

In tale contesto

l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.4

Con la decisione del 3

dicembre 2013 (doc. AI 76-1) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurata sulla base della valutazione pluridisciplinare (psichiatrica,

neurologica e reumatologica) del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 4

luglio 2013 (doc. AI 66-1).

Globalmente nel rapporto

peritale del 4 luglio 2013 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei

singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “Sindrome lombare con componente spondilogena a ds. e

stato dopo possibile sindrome irritativa radicolare S1 a ds. in: - A. con

alterazioni osteoncondrotiche significative al passaggio L5-S1; - possibili

segni indiretti d’instabilità segmentale con presenza di una spondilosi con

Traction spurs di Mec Nabb al corpo vertebrale di L5; - stato dopo intervento

chirurgico di discectomia L5-S1 il 28.2.2008;

- stato dopo impianto

di stimolatore epidurale. Distimia (F34.1). Sindrome somatoforme da dolore

persistente (F45.4)” (doc. AI 66-17/18).

Quale diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di: “Emicrania

senz’aura. Iniziale periartropatia omeroscapolare tendinopatica con

sintomatologia di impingement leggera a ds. Dislipidemia non trattata”

(doc. AI 66-18).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% nell’attività da ultimo

svolta di operaia non qualificata, mentre in un’attività lavorativa adeguata la

capacità lavorativa è stata fissata all’80% (riduzione del rendimento) dal mese

di luglio 2010 (doc. AI 66-27/28).

2.5

Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è

stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata del 3 dicembre 2013, il TCA rileva quanto segue.

2.5.1

Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata

sottoposta al consulto specialistico della Dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, la quale nel referto del 7 giugno 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Distimia (ICD-10;

F34.1). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4)” (doc.

AI 66-37).

Secondo la perita,

l’assicurata è in grado di svolgere qualsiasi attività compatibile con le

proprie capacità professionali rispettosa delle limitazioni indicate sul piano

somatico, purché semplice non impegnativa a livello intellettivo e fisico e in

cui non venga sottoposta a particolari responsabilità o condizioni stressanti,

con un rendimento ridotto nella misura del 20% dal mese di giugno 2008 (doc. AI

66-41).

Con scritto del 22 luglio

2013.

il medico del SMR, Dr. __________, ha interpellato il SAM in questi

termini (doc. AI 67-1):

" (…)

nella perizia concernente la summenzionata assicurata viene posta

la diagnosi di distimia. Vorrei attirare la vostra attenzione sulla sentenza

del TF 9C_294/2008 del 19.3.2009:

" (…)

4.2

In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non

deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale

in particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi

pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

4.3

Secondo il sistema di

classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una

depressione cronica dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale

singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve

(cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha

già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di

principio – a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I

938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006,

consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che

si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una

questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel

singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad

altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza

I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico

evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione

dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla

salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I

649/06])."

Se dal punto di vista psichiatrico ci confermate l’assenza di

un’altra diagnosi tipo disturbo serio di personalità riterremmo l’assicurata

abile al 100% dal punto di vista psichiatrico in assenza di un danno alla

salute invalidante ai sensi di legge." (doc. AI 67-1/2)

In data 23 agosto 2013 la

Dr.ssa __________ ha così risposto al Dr. __________:

" (…)

In merito allo scritto del 22.07.2013 da parte dell’Ufficio AI

concernente l’Assicurata a margine, posso confermare, come d’altra parte si

evince nella valutazione peritale psichiatrica del 07.06.2013, l’assenza di

un’altra diagnosi tipo disturbo serio di personalità.

Le limitazioni riscontrate per quanto riguarda l’aspetto

lavorativo con riduzione del rendimento nella misura del 20% vanno comunque

riferite ad un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di un disturbo

distimico in comorbidità con una sindrome somatoforme da dolore persistente,

per cui sono stati valutati i criteri di Förster."

(doc. AI 68-2)

Il medico del SAM, Dr. __________,

nello scritto del 29 agosto 2013 allegato alla risposta della Dr.ssa __________,

entrambi indirizzati all’UAI, ha quindi rilevato:

" (…)

Come può osservare la nostra consulente conferma l’assenza di

un’altra diagnosi psichiatrica di tipo disturbo serio di personalità, ciò che

si evince dal suo rapporto peritale del 7.6.2013. La Dr.ssa med. __________

sottolinea di aver constatato i criteri di Förster la cui valutazione rimane

però giuridica. Riteniamo dunque possibile che, dal punto di vista medico,

un’A. sia inabile al lavoro mentre l’amministrazione AI non lo ritenga

giustificato, come in questo caso sulla base della segnalata

giurisprudenza." (doc. AI 68-1)

Il 6 novembre 2014, il TCA

ha interpellato la Dr.ssa __________ invitandola a definire nel dettaglio per

quali ragioni mediche ha valutato una riduzione del rendimento del 20% e a

prendere posizione sui referti del Dr. __________ del 18 ottobre 2013 e del 2

gennaio 2014 (doc. VI). La Dr.ssa __________ ha risposto in data 11 dicembre

2014.

(doc. VIII).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza

federale, la diagnosi di distimia in quanto tale non è

invalidante. Essa può tuttavia essere considerata invalidante quando è

associata ad altri disturbi gravi della personalità.

Il TCA,

nella sentenza 32.2007.158 del 10 marzo 2008, alla quale ha fatto seguito la

STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, (cfr. consid. 2.5.1.) aveva

rammentato le caratteristiche della distimia.

Il Tribunale federale ha

confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 9C_922/2009 del 9 luglio 2010,

nella quale ha approvato la decisione dell’amministrazione, avallata dai primi

giudici, di sopprimere, in sede di revisione, il diritto ad un quarto di

rendita di invalidità del quale beneficiava un’assicurata.

In tale occasione, la

nostra Massima Istanza ha ritenuto corretta la valutazione del SMR di

considerare l’assicurata, affetta da distimia e da disturbo della personalità

con tratti immaturi e dipendenti, pienamente abile al lavoro in attività

adatte, distanziandosi in tal modo dalle risultanze della perizia psichiatrica,

che concludeva per contro per un’incapacità lavorativa del 40%.

Nella

presente fattispecie la diagnosi di distimia posta dal medico psichiatra del SAM

non è associata ad altri disturbi gravi della personalità, ma è in comorbidità

con una sindrome somatoforme da dolore persistente (cfr. perizia del 7 giugno

2013, Dr.ssa __________ doc. AI 68-2, risposta dell’11 dicembre 2014, doc.

VIII).

Pertanto la

distimia come tale non è, nel caso concreto, invalidante.

Per quel che

riguarda la sindrome del dolore somatoforme persistente,

va ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, questa diagnosi non

costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità.

Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome

somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo

di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.5. e STF I 1093/2006 del 3

dicembre 2007).

Come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.3.), per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento

della capacità lavorativa da parte di un assicurato che soffre di una sindrome

del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

Dalla perizia della Dr.ssa

__________ risulta che l’assicurata non è affetta da una comorbidità psichica

di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema le sentenze del Tribunale

federale

I 1093/2006 del 3 dicembre

2007,9C_636/2007 del 28 luglio 2008,9C_167/2008 dell’11 marzo 2009).

Quanto agli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza, va

evidenziato che in una sentenza 9C_167/2008

dell’11 marzo 2009 confermando il giudizio del TCA l’Alta Corte ha stabilito

che non si era in presenza degli altri criteri richiesti dalla

giurisprudenza per stabilire se l’assicurato sia in grado di fornire lo sforzo

ragionevolmente esigibile per sormontare gli effetti della sua sintomatologia

dolorosa.

Il TFA ha infatti

osservato:

" (...)

5.3.2

Per il resto, l'accertamento del primo giudice secondo cui

la ricorrente non avrebbe presentato (quantomeno nel periodo soggetto al

presente esame giudiziario) una comorbidità psichiatrica importante quanto a

gravità, acutezza e durata, trova conferma nel fatto che gli atti non mettono

in evidenza una patologia psichiatrica maggiore e anzi riferiscono di una

reazione depressiva in fase di remissione (cfr. ad esempio il rapporto 2 febbraio

2007.

del curante, dott. X). Quanto agli altri criteri elaborati dalla prassi in

materia di stabilire se l'assicurato sia in grado di fornire lo sforzo

ragionevolmente esigibile per sormontare gli effetti della sua sintomatologia

dolorosa, il primo giudice ne ha, senza arbitrio, negato la necessaria

intensità e costanza. Così, pur avendo ammesso l'esistenza di affezioni

corporali croniche (cervicotoraco-brachialgia a sinistra, ernia discale a

livello Th2/Th3, lombalgie di tipo recidivante su alterazione degenerativa

iniziale a livello L4/L5), egli ha negato, in maniera certamente sostenibile,

la presenza degli altri fattori determinanti. A sostegno della tesi che

l'assicurata non avrebbe subito un ritiro totale dalla vita sociale basti

rilevare che, per quanto attestato dal suo curante, la ricorrente, ancora nel

febbraio 2007, andava regolarmente 4-5 volte alla settimana in palestra a fare

fitness. La Corte cantonale poteva pertanto, senza arbitrio, concludere che

un'eventuale interruzione dei contatti sociali non era da intendersi in senso

patologico bensì fosse piuttosto riconducibile all'uscita dal mondo lavorativo.

Lo stesso dicasi per l'assenza di uno stato psichico consolidato e per

l'impossibilità di un'evoluzione sul piano terapeutico. La remissione della

reazione depressiva, da un lato, e il beneficio - riconosciuto dall'interessata

stessa in occasione della visita peritale 30 maggio 2006 della dott.ssa X -

tratto dal trattamento farmacologico, dall'altro, potevano legittimamente

indurre il primo giudice a ritenere un'evoluzione positiva sul piano

terapeutico e a negare la presenza di uno stato psichico consolidato,

rispettivamente di un insuccesso dei trattamenti intrapresi conformemente alle

regole dell'arte. Del resto, a conferma di questa valutazione, anche il dott. X

ha riconosciuto che un'adeguata cura specialistica contribuirebbe a

stabilizzare la situazione della paziente in modo tale da consentirle di

riprendere una attività lavorativa in modo quasi completo. (...)"

In

una sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 il Tribunale federale, in un caso

concernente un’assicurata affetta da sindrome somatoforme dolorosa, constatata

l’assenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata,

ha proceduto alla valutazione della presenza o meno degli altri criteri

richiesti dalla giurisprudenza per considerare eccezionalmente inesigibile per

l’assicurata lo sfruttamento della capacità lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai

primi giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale

da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata

lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.

Su questo tema vedi anche

la sentenza del TF 9C_483/2014 del 28 ottobre 2014.

Nel caso di specie, la

Dr.ssa __________, si è così espressa:

" (…)

Rispetto i criteri di Förster in merito ai disturbi

somatoformi, non si rileva pertanto la presenza manifesta di un quadro

psicopatologico depressivo di particolare gravità; il disturbo dell'umore ha

assunto carattere cronico, ma permane di lieve entità, il cui decorso può

essere influenzabile in modo positivo tramite delle adeguate cure

specialistiche (v. punto 6).

Non si osserva una compromissione significativa del

funzionamento familiare o una marcata perdita di integrazione sociale nei vari

ambiti della vita. Nonostante sia costantemente disturbata dalla presenza di

sintomi dolorosi, dal senso di affaticabilità, l'Assicurata cerca di reagire,

di accettare i propri limiti e di condurre una vita normale,

di occuparsi delle normali attività quotidiane, e

dei propri figli, dimostrando un atteggiamento positivo con delle buone risorse

e capacità personali.

Permane tuttavia una marcata tendenza alla passività

con sentimenti di rassegnazione ed incapacità personale ad affrontare i

problemi della vita, oltreché riluttanza a farsi carico di rischi e

responsabilità, a intraprendere nuove attività, col risultato di una mancanza

di progettualità e scarsa mobilizzazione delle proprie energie.

L'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche con un decorso patologico di più anni, l'insuccesso dei vari

trattamenti terapeutici intrapresi, nonostante la collaborazione da parte

dell'Assicurata, rendono la prognosi incerta, ma il

quadro clinico attualmente obiettivato adempie solo parzialmente i criteri di

Förster, per cui il disturbo somatoforme non risulta essere nel caso in

esame di gravità tale da determinare una restrizione

significativa della capacità di lavoro; a livello psichico si rilevano pertanto

le condizioni necessarie e le risorse psichiche affinchè si possa esigere da

parte dell'Assicurata un particolare impegno per sormontare il dolore e mettere

in valore la sua capacità di lavoro residua." (doc. AI 66-39)

Nella risposta dell’11

dicembre 2014 la Dr.ssa __________ si è in sostanza riconfermata nelle proprie

considerazioni (doc. VIII).

Alla luce di quanto sopra,

il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni della perita del SAM che

ha ritenuto invariato il quadro psicopatologico dell’assicurata rispetto alla

precedente valutazione del 2008 (Dr. __________, doc. AI 26-21).

Dalle

risposte della Dr.ssa __________ risultano comunque adempiuti alcuni criteri richiesti

dalla giurisprudenza, vedi in particolare l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

con un decorso patologico di più anni e l'insuccesso dei vari trattamenti

terapeutici intrapresi, oltre che la tendenza alla passività, la riluttanza a farsi

carico di rischi e responsabilità, a intraprendere nuove attività, la mancanza

di progettualità e la scarsa mobilizzazione delle proprie energie (cfr. doc. AI

66-39) che giustificano una riduzione del

rendimento del 20%.

In uno scritto del 18

ottobre 2013, prodotto dall’insorgente in sede di osservazioni al progetto di

decisione del 18 settembre 2013, il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha posto una diagnosi che in sostanza si sovrappone a quella

della perita indicando che vi è una sintomatologia depressiva reattiva ad algie

croniche a livello lombare. La paziente – sempre secondo il medico curante – ha

riscontrato deflessione timica, diminuzione dello slancio vitale con perdita

significativa di interessi, ritiro sociale, irritabilità nervosismo. Non

vengono date indicazioni sulla capacità lavorativa residua (doc. AI 72-8).

Nelle annotazioni del 5

novembre 2013 il medico del SMR, Dr. __________, ha confermato la valutazione

psichiatrica del SAM (doc. AI 75-1).

Nel successivo certificato

medico del 2 gennaio 2014 il Dr. __________ e lo psicologo __________, hanno

rilevato quanto segue:

" (…)

La signora RI 1 è seguita presso il nostro studio

medico dal 20 aprile 2004 a causa di un disturbo di disadattamento a problemi

fisici e ovviamente dalla sofferenza che le algie croniche le procurano.

Oltre alla grave compromissione della salute, la

paziente è confrontata alla presenza di uno stimolatore elettrico impiantato a

livello epidurale a conferma dell'irreversibilità del disturbo.

Ci troviamo purtroppo di fronte ad una situazione

psico-fisica compromessa non solo a livello valetudinario, è impensabile che la

paziente possa svolgere una qualsivoglia attività lavorativa, ma anche

soprattutto nella gestione della propria vita affettiva in senso lato: le

relazioni, gli investimenti, gli interessi, i piaceri.

La paziente si sente svalutata; ha assunto il ruolo

di "parassita della famiglia" ha perso le funzioni fondamentali della

sua esistenza.

Psicologicamente assistiamo ad una progressiva

modificazione della struttura psichica verso l’assunzione di una patologia

stabile, decisamente depressiva senza garanzia di ripristino di condizioni

soddisfacenti.

In termini di capacità lavorativa, l'insieme dei

disturbi si ripercuote a diversi livelli compromettendo l'attenzione, la

concentrazione, la motivazione generando poi insicurezza, vulnerabilità e

valorizzazione a scapito dell'impegno richiesto e della responsabilità

professionale.

Riteniamo quindi indispensabile che la signora RI 1,

persona semplice ed autentica, possa occuparsi della propria salute e della

complessa problematica esistenziale attraverso un percorso difficile e oneroso,

ed essere quindi supportata anche a livello assicurativo." (doc. E)

Anche questo referto è

stato sottoposto alla valutazione del SMR, in particolare del Dr. __________ e

della Dr.ssa __________i, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che hanno

confermato come la documentazione medica prodotta non permetta una diversa

valutazione dello stato clinico. Viene infatti confermato l’aspetto reattivo

della sintomatologia depressiva inquadrata dalla perita come distimia. I medici

del SMR hanno poi rilevato che la terapia antidepressiva è stata lievemente

aumentata con basse dosi di Anafranil, ma la sintomatologia descritta è

comunque sovrapponibile (doc. IV bis).

Il TCA, in data 6 novembre

2014, ha invitato la Dr.ssa __________ a prendere posizione anche sui due

referti del Dr. __________ (doc. VI).

La Dr.ssa __________

ha risposto in questi termini:

" (…)

2) Quanto certificato da parte del Dr. __________ e

dallo psicologo __________ non apporta elementi clinici nuovi o di maggiore

gravità rispetto la mia valutazione peritale del 07.06.2013: viene infatti

identificato da parte loro un disturbo da disadattamento a problemi fisici, con

modificazione della struttura psichica verso l'assunzione di una patologia

stabile, decisamente depressiva.

Da considerare che se la durata dei sintomi

depressivi supera i due anni, la diagnosi di sindrome da disadattamento deve

essere modificata secondo l'attuale quadro clinico che permane ad ogni modo di

lieve entità, ma inquadrabile a livello diagnostico nell'ambito di un disturbo

distimico caratterizzato da una depressione cronica con presenza costante di

sintomi depressivi simili a quelli del disturbo depressivo maggiore, ma di

gravità però minore.

L’Assicurata continua ad essere costantemente

disturbata dalla presenza di sintomi dolorosi, per cui le limitazioni fisiche,

il diminuito senso dell’autonomia, le difficoltà nello svolgimento delle

normali attività quotidiane comportano una situazione di persistente disagio

che a sua volta influisce negativamente sull'umore per l'impossibilità di

vivere una vita soddisfacente, ma non è emersa una compromissione del funzionamento

familiare, o una perdita di integrazione sociale significativa nei vari ambiti

della vita: l'Assicurata conserva un buon rapporto di coppia e con i propri

figli, ha buoni contatti con i parenti, esce per delle passeggiate guida l'auto

per brevi tragitti, guarda la tivù, si occupa delle faccende domestiche nel limite delle

sue possibilità fisiche, prepara da mangiare, conserva i propri interessi,

legge il corano, lavora ad uncinetto.

Nonostante sia costantemente disturbata dalla

presenza di sintomi dolorosi, dal senso di affaticabilità, l’Assicurata cerca

di reagire, di accettare i propri limiti e di condurre una vita normale, di

occuparsi delle normali attività quotidiane, e dei propri figli, dimostrando un

atteggiamento positivo con delie buone risorse e

capacità personali.

Si ribadisce che il quadro psicopatologico

obiettivato nella valutazione peritale del 07.06.2013, è risultato

sostanzialmente invariato, e sovrapponibile a quello rilevato nella precedente

valutazione psichiatrica documentata nel 2008, avendo anche preso in

considerazione la presenza di uno stimolatore epidurale

effettuato nel 2011, oltreché dei sintomi soggettivi dell’Assicurata (v. Disturbi soggettivi -pag. 4- della perizia

psichiatrica del 07.06.2013).

Rispetto i criteri di Förtster in merito ai disturbi

somatoformi, non ho pertanto rilevato la presenza manifesta di un quadro

psicopatologico depressivo di particolare gravità; il disturbo dell’umore ha

assunto carattere cronico, permanendo di lieve entità ed ancora influenzabile

influenzabile in modo positivo tramite delle

adeguate cure specialistiche sia a livello psicoterapico che

psicofarmacologico.

Da considerare che il controllo dei livelli ematici

dei farmaci prescritti sono risultati bassi (Pregabaline (Lyrica) 3 micromol/L

(5-55), Duloxétina (Cymbalta) 42 nmol/L (60-240) - (v. pto 6 - pag. 9 della perizia psichiatrica del

07.06

).” (doc. VIII).

Le conclusioni della

perita possono essere fatte proprie da questa Corte.

La ricorrente ha infine

prodotto un nuovo rapporto datato 19 gennaio 2015 del Dr. __________, dello

psicologo __________ e del medico assistente __________, in cui vengono

censurate le osservazioni della Dr.ssa __________. Secondo i curanti, la perita

non ha preso in considerazione il ricovero dell’assicurata presso il __________

di __________, dal 24 ottobre all’11 novembre 2014, l’installatore dello

stimolatore epidurale e il ricovero presso la Clinica

__________ di __________ dall’8 gennaio all’8 febbraio 2014. Inoltre la

Dr.ssa __________ non avrebbe “tenuto conto degli ultimi sviluppi che

presentano un quadro ingravescente a partire dal dolore cronico, dal tono

dell’umore deflesso, segno della sofferenza interiore anche a seguito dei

vissuti traumatici della guerra” (doc. G).

Per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata – in concreto il 3 dicembre 2013 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

La certificazione del Dr. __________ del 19

gennaio 2015 (doc. G) prodotta dalla ricorrente in corso di causa, fa

riferimento ad una situazione clinica dell’assicurata posteriore a più di un

anno dalla decisione impugnata e dunque, non è rilevante nella presente procedura

(vedi anche osservazioni del 5 febbraio 2015 dell’UAI, doc. XVI).

Va comunque evidenziato

che la Dr.ssa __________ nella perizia del 7 giugno 2013 ha menzionato nell’anamnesi che “in data 24.11.2010 l’Assicurata viene sottoposta ad un

intervento di posa di un elettrodo epidurale per test di neuromodulazione cordonale

ed in seguito vista la buona copertura dei dolori, a posizionamento di uno

stimolatore epidurale in data 14.01.2011” (doc. AI 66-35) (dispositivo

utilizzato per il trattamento del dolore cronico:

vedi www.olegginiterapiadeldolore. com).

L’installazione dello

stimolatore epidurale viene nuovamente menzionata dalla

perita nei disturbi soggettivi quando indica che l’assicurata “riesce

inoltre a tollerare molto male la batteria che alimenta l’elttrodo epidurale

inserita in sede inguinale-addominale” (doc. AI 66-36).

Anche nello scritto

dell’11 dicembre 2014, indirizzato a questa Corte, la Dr.ssa __________ ha

confermato che “il quadro psicopatologico obiettivato nella

valutazione peritale del 07.06.2013, è risultato sostanzialmente invariato, e

sovrapponibile a quello rilevato nella precedente valutazione psichiatrica

documentata nel 2008, avendo anche preso in considerazione la presenza

di uno stimolatore epidurale effettuato nel 2011” (doc. VIII, pag. 2, la sottolineatura è del redattore)

Questa Corte ritiene

pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico, sia

stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________.

Tuttavia, visti il

rapporto del 19 gennaio 2015 del medico curante Dr. __________ e il ricovero

dell’assicurata presso il __________ di __________, dal 24 ottobre all’11

novembre 2014 e dal 23 marzo 2015 (vedi scritto del 18 marzo 2015 dell’avv. RA

1, doc. XIX), il TCA ritiene opportuno trasmettere comunque all’amministrazione

gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio (cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).

2.5.2

Per quanto

riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata

sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e riabilitazione, il quale nel referto del 17 maggio 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombare con

componente spondilogena a destra e stato dopo possibile sindrome irritativa

radicolare S1 a destra in assicurata con alterazioni osteoncondrotiche significative

al passaggio L5-S1. Possibili segni indiretti d’instabilità segmentale con

presenza di una spondilosi con traction spurs di Mec Nabb al corpo vertebrale

di L5 - stato dopo intervento chirurgico di discectomia L5-S1 in data

28.2

” (doc. AI 66-51).

Il perito reumatologo ha

quindi concluso che considerando “quanto asserito dall’assicurata sulla

mancanza di miglioramento dei disturbi in questi ultimi anni e di una

sintomatologia sostanzialmente invariata malgrado tutti gli interventi ai quali

è stata sottoposta si potrebbe ritenere che le limitazioni funzionali non si

siano modificate rispetto alla valutazione del collega reumatologo Dr. med. __________”

(doc. AI 66-53). Egli ha comunque evidenziato, dal punto di vista radiologico,

un peggioramento da ricondurre a una osteocondrosi progrediente a livello

L5-S1. Egli ritiene dunque le limitazioni funzionali superiori alla precedente

valutazione del Dr. __________, per quanto riguarda il tempo in cui

l’assicurata può rimanere seduta o in piedi ferma e per i pesi che può alzare

(doc. AI 66-53).

Va rilevato che il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, nella valutazione del 6 marzo 2009, svolta

nell’ambito della precedente perizia SAM del 14 aprile 2009 (doc. AI 26-1)

aveva diagnosticato una “Sindrome lombospondilogena cronica; - radicolopatia

algica residua S1 a destra senza deficit neurologici dopo microdiscectomia

L5/S1 il 28.2.2007 per ernia discale”. L’assicurata è stata quindi ritenuta

abile a tempo pieno, con una riduzione del 30%, quale opera non qualificata,

mentre in un’attività adeguata la riduzione era del 15-20% (doc. AI 26-30+31).

Secondo il Dr. __________ invece

l’assicurata è inabile al lavoro al 40% nell’ultima attività lavorativa svolta

(riduzione del rendimento), mentre in attività adeguate rispettosa delle

limitazioni funzionali indicate l’inabilità è del 20% (riduzione del

rendimento) (doc. AI 66-53+54).

Il TCA non ha motivi per distanziarsi da questa valutazione

peritale, neppure alla luce delle certificazioni del Dr. __________ e del Dr. __________.

Nel rapporto del 21

ottobre 2013 il Dr. __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione e

primario della Clinica di __________ di __________, ha posto la diagnosi di “Lombalgia

cronica in esiti d’intervento neurochirurgico di discectomia L5/S1, diverse

infiltrazioni periradicolari e posizionamento stimalotore epidurale”.

Questa diagnosi non si discosta da quella del perito Dr. __________ (doc. AI

72-5, 66-51).

Il Dr. __________ ha

quindi oggettivato un quadro clinico assolutamente sovrapponibile a quello

dell’ultimo controllo (vedi referti dell’8 maggio 2012 e del 25 luglio 2012,

doc. AI 46-6, 46-3). Vista l’importante sintomatologia algica e la grave

limitazione funzionale, secondo il medico è da ritenere improbabile

un’esigibilità lavorativa all’80% (doc. AI 72-6).

La valutazione del medico

curante, seppur divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della

capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi

ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa

valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua

capacità di lavoro.

Da parte sua, il Dr. __________,

spec. FMH in anestesiologia e vice primario del Centro per la terapia del

dolore dell’__________, nello scritto del 21 ottobre 2013, dopo aver ricordato

che la paziente soffre di una lombosciatalgia cronica in S1, ha riferito di

aver richiesto una nuova RMI lombare, visto l’aggravamento dei dolori

lombosacrali e all’arto inferiore destro lamentati dalla paziente. L’esame

radiologico non ha tuttavia “dimostrato alcuna variazione o aggravamento

rispetto all’ultima eseguita” (doc. AI 72-7).

Su tali refertazioni ha

poi preso posizione il medico del SMR, Dr. __________ che nelle annotazioni del

5.

novembre 2013 ha confermato una situazione clinica invariata e la conferma

della valutazione SAM (doc. AI 75-1).

Per quanto riguarda il

ricovero dell’assicurata presso la Clinica __________ di __________ dall’8

gennaio all’8 febbraio 2014 (un mese dopo la decisione impugnata), il Dr. __________

nel rapporto d’uscita del 17 febbraio 2014 ha posto la diagnosi di “1.Lombalgia cronica con dolore neuropatico con/su: esiti d’intervento neurochirurgico di

discectomia L5/S1 (28.02.2008, OCL), impianto di un elettrodo per la

stimolazione midollare test in S1 destra (24.11.2010); - diverse infiltrazioni

periradicolari e posizionamento stimolatore epidurale” (doc. H2).

La diagnosi è sovrapponibile

a quella del rapporto del 21 ottobre 2013. La paziente all’ammissione lamentava

un dolore lombare continuo a destra specialmente da seduta con irradiazione

all’arto inferiore omolaterale fino al piede, rigidità al rachide in zona

panvertebrale con ridotta mobilizzazione poliarticolare e debolezza algica al

piede destro (doc. H2, pag.2).

Dopo la degenza ha

migliorato la mobilità e le performances fisiche, pur descrivendo ancora dolori

di varia natura (cfr. doc. AI H2, pag. 3-4).

Nelle annotazioni del 31

marzo 2015 il medico del SMR, Dr. __________, non ha rilevato una modifica

dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione SAM (doc.

XXI2).

2.5.3

Per quanto

riguarda la patologia neurologica l’assicurata è stata sottoposta

al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale

nel referto del 7 maggio 2013 non ha posto alcuna diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa. A suo parere non vi è una diminuzione della capacità

lavorativa dal profilo neurologico (doc. AI 66-58).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________.

2.5.4

Globalmente i periti del SAM

hanno concluso che le conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurata si

manifestano in ambito reumatologico e psichiatrico.

A proposito della

valutazione globale delle patologie, va ricordato che secondo l’Alta Corte, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7

settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa

era stato fatto.

In una sentenza I 514/06 del 25

maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale

federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità

lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una

perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete

del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In una sentenza

32.2011.236

del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto

da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha,

ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di

assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di

incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da

una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In quell’occasione, a

fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la

patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e

vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra

perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha

provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento che

ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla luce delle risultanze

della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito

psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, questo

Tribunale con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato

che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di

principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha concluso

che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per i suoi

problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in psichiatria.

In una sentenza

9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la valutazione

globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata per via di

circolazione.

In una sentenza

9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il Tribunale federale ha annullato il giudizio

di questa Corte che aveva stabilito direttamente l’entità del cumulo delle

percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e reumatologico e

fissato al 40% il tasso d’incapacità lavorativa globale.

Secondo l’Alta Corte, il

TCA poteva senza arbitrio dubitare dell’attendibilità della valutazione del SAM

sul grado complessivo di incapacità lavorativa, ma non poteva fissare

autonomamente, in mancanza di dati medico-specialistici al riguardo, l’entità

del cumulo, essendo questa una questione di ordine squisitamente medico.

La questione è stata affrontata

e risolta dal Presidente del TCA in udienza, nel corso della quale il perito

neurologo e quello reumatologo, dopo discussione, hanno nuovamente ribadito i

motivi per cui ritengono che i due gradi di inabilità siano, seppure in misura

estremamente ridotta, cumulabili ed hanno concluso che da un profilo medico

questa cumulabilità sia ragionevol-mente fissabile tra il 5 e il 10%. Le parti

sono quindi giunte ad una soluzione transattiva della vertenza (cfr. decreto di

stralcio, inc. 32.2014.116).

In una sentenza

32.2014.112

del 24 novembre 2014, il TCA, ha già avuto modo di considerare

corretta una discussione plenaria eseguita dai periti del SAM per il tramite di

teleconferenza.

2.5.5

In concreto, dal punto di

vista psichiatrico il quadro è stazionario rispetto alla precedente perizia SAM

del 2009 con una cronicizzazione del quadro psicopatologico sfociato in una

sindrome affettiva persistente di tipo distimico (doc. AI 66-26). Anche dal

punto di vista reumatologico il decorso della sintomatologia è sostanzialmente

invariato. Dagli esami radiologici è comunque presente un certo peggioramento

da ricondurre ad un’osteocondrosi progrediente a livello L5-S1 con un aumento

delle limitazioni funzionali e di carico (doc. AI 66-27).

Secondo i periti le limitazioni

in ambito psichiatrico e reumatologico non vanno sommate, bensì integrate “in

quanto entrambe, in gran parte, prendono in considerazione la riduzione del

rendimento sul lavoro e pertanto si sovrappongono” (doc. AI 66-27).

I medici del SAM hanno

quindi ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% nell’attività

da ultimo svolta di operaia non qualificata, mentre in un’attività lavorativa

adeguata la capacità lavorativa è dell’80% (riduzione del rendimento) dal mese

di luglio 2010.

Preso atto della

discussione fra gli esperti avvenuta per via di circolazione (vedi la conferma sulle

diagnosi e conclusioni della perizia da parte del Dr. __________ il 24 giugno

2013, del Dr. __________ il 21 giugno 2013 e della Dr.ssa __________, cfr. doc.

AI 66-30/31/32), il TCA non ha motivi per non ritenere che l’incapacità

lavorativa del 20% tiene conto sia della diminuzione del rendimento a livello

psichiatrico, sia a livello reumatologico.

Alla luce di quanto sopra

esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti

interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare

accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile al lavoro nella misura

del 60% nell’attività da ultimo svolta di operaia non qualificata, mentre in

un’attività lavorativa adeguata la capacità lavorativa è dell’80%, dal mese di

luglio 2010.

2.6

Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo

economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2011.

2.6.1

Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe

potuto percepire da sana in fr. 35'235.-- nel 2008 (cfr. tabella doc. AI 70-2),

sulla base delle indicazioni del datore di lavoro (vedi la decisione del 4

maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, doc. AI 18-1 e allegati e

doc. AI 36-1).

Questo dato aggiornato al

2011.

è pari a fr. 36'623.-- (cfr. tabella UAI, doc. AI 70-2).

L’importo del reddito da

valido non è stato contestato dalla ricorrente (cfr. doc. I, XII) e può essere

ammesso dal TCA.

2.6.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr:

DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente,

svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'225.--.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 6-2014, p. 84), esso ammonta a fr. 4'404.55.--

mensili oppure a fr. 52'854.75 per l'intero anno (fr. 4'404.55.-- x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF

126.

V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,

per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2014,

p. 85), un reddito mensile di fr. 4'447.25 oppure di fr. 53'367.11 per l'intero

anno (fr. 4'447.25 x 12).

L’amministrazione, nella

decisione impugnata, non ha tenuto conto del gap salariale (cfr doc. AI

70-3, 76-1).

Già nella precedente

decisione del 4 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI

36-1), l’Ufficio AI non aveva applicato il gap salariale:

" Gap Salariale:

Pur essendo presente un gap salariale del 31,59%

rispetto alla categoria 27: Prod. e fabbric. di prodotti in metallo, non è

possibile considerarlo nel calcolo del grado d'invalidità in quanto anche

rispetto ai valori ticinesi siamo in presenza di un importante gap (12.62%).

Questo dato permette di affermare che il salario percepito

dall'assicurata non era in linea con quelli

normalmente versati nel cantone per cui ella avrebbe potuto ambire ad un posto

di lavoro

maggiormente remunerato. In pratica si può ritenere

che si sia “accontentata” di questo salario per cui non é possibile applicare

il gap salariale." (doc. AI 31-4)

L’insorgente non ha

sollevato contestazioni su tale procedere (cfr. doc. I), che può dunque essere

ammesso dal TCA.

Ritenuto che, come

visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare

un’attività adeguata alle sue condizioni di salute a tempo pieno con una

diminuzione del rendimento del 20%, il reddito statistico va ridotto del 20% e

ammonta a fr. 42'693.68 (fr. 53'367.11 ridotti del 20%).

2.7

In ossequio alla giurisprudenza

federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto

a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero

quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che

regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico

da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.8

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 9% per

“attività leggere” (cfr. doc. AI 70-5).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto

2013.

(cfr. consid. 2.7.), il TCA non può quindi condividere la scelta

dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 9%, ma ritiene corretta una riduzione

del 10%.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 42'693.68 e ammettendo la riduzione del

10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'424.31

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 36'623.-- (consid. 2.6.1.) non emerge alcun grado d’invalidità.

La decisione impugnata va

dunque confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi

all’UAI, affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato al consid. 2.5.1.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti