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Decisione

32.2014.131

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 luglio 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.5. Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei diritti

di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in

vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari

stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline

mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso

una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono

attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica

quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di

attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en

sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata

in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la

scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre

avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;

DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei

rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così

costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.

con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha

comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale

forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza

32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale

federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del

31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308

del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale

amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.6. Nella

decisione del 13 agosto 2014 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato tre

quarti di rendita d’invalidità a far tempo dal 1° aprile 2012 fino al 31 agosto

2013 (versata a partire dal 1° novembre 2012, ex art. 29 cpv. 1 LAI), sulla

base della valutazione del dr. __________ del SMR del 31 maggio 2013.

Tema del contendere è

dunque la soppressione, con effetto dal 1° settembre 2013, della

rendita d’invalidità erogata a RI 1.

Nel rapporto finale SMR

del 31 maggio 2013, il dr. __________, medico SMR, attestato corso SIM, ha

posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “recidiva

di rottura della cuffia rotatoria spalla destra con nuovo intervento di

riparazione cuffia dei rotatori spalla destra (1.2.2013) su: stato d.

artroscopia, nuova ricostruzione cuffia spalla destra (17.11.2011); stato d.

artroscopia, sinoviectomia, ricostruzione tendine sovra spinoso ed infraspinoso

spalla destra (14.7.2011)”, senza indicare ulteriori diagnosi con influsso e

senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. 232-1).

Quanto alla capacità

lavorativa, il dr. __________ ha considerato che l’assicurato, nella sua

professione abituale, è da ritenere inabile al lavoro al 100% dall’11 aprile

2011, all’80% dal 1° dicembre 2012 e nuovamente al 100% dal 31 gennaio 2013 in poi.

Il dr. __________ del SMR

ha per contro ritenuto che nello svolgimento di attività adeguate l’assicurato

debba essere considerato abile al lavoro al 100% a partire dal 23 maggio 2013

(doc. 232-2).

Quali limitazioni

funzionali, il dr. __________ del SMR ha posto “nessun peso con l’arto

superiore destro e massimo 5-10 kg con quello sinistro”; inoltre, quali

ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale,

il medico del SMR ha indicato “solo attività amministrative; nessun limite per

camminare, posizione seduta-eretta; non può: sollevare pesi con arto superiore

destro; lavorare con le mani sopra la testa; salire e scendere da impalcature,

scale a pioli; svolgere attività dal carico discontinuo” (doc. 232-2).

Sulla base di queste

indicazioni mediche e dopo avere effettuato il raffronto dei redditi con

riferimento ad attività adeguate, l’Ufficio AI ha quindi attribuito a RI 1 tre

quarti di rendita d’invalidità dal 1° aprile 2012 (dopo anno di attesa, ai

sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 31 agosto 2013 (tre mesi dopo il

miglioramento, secondo l’art. 88 cpv. 1 OAI), versata a partire dal 1° novembre

2012 (ex art. 29 cpv.1 LAI).

2.7. Nella

concreta fattispecie, il TCA non può confermare la decisione impugnata, per le

ragioni che seguono.

Dall’attento esame della

documentazione agli atti emerge che nella valutazione medica del 29 novembre

2012 il dr. __________ del SMR, dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla

Considerandi

capacità lavorativa di “st. d. intervento di riparazione del tendine del sovra

spinoso per una seconda recidiva di rottura di cuffia in data 12.7.2012”, aveva

ritenuto necessario sottoporre l’assicurato ad una perizia reumatologica per

“valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal 2011, rispettivamente

la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, le eventuali risorse e

la determinazione delle limitazioni funzionali residue” (doc. 215-1).

Con comunicazione del 4

dicembre 2012 l’Ufficio AI aveva pertanto informato l’assicurato della

necessità di un esame medico-peritale reumatologico, affidato al dr. __________,

previsto per il 31 gennaio 2013 (doc. 216-1).

Tale appuntamento era

stato tuttavia disdetto, dato che l’assicurato aveva prontamente comunicato

all’amministrazione che alla data prestabilita egli avrebbe dovuto sottoporsi

ad un nuovo intervento chirurgico presso la clinica __________ (doc. 218).

A seguito di ciò, nel

rapporto finale del SMR del 22 gennaio 2013, il dr. __________ aveva osservato

che “l’A. a causa delle problematiche dello stato di salute non risoltesi, in

gennaio-febbraio 2013 sarà sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico.

Revisione tra sei mesi” (doc. 221-3).

Nel successivo rapporto

finale del SMR del 31 maggio 2013, lo stesso dr. __________ – contrariamente a

quanto già concluso nella valutazione medica del 29 novembre 2012 - non ha tuttavia

più posto l’indicazione per una perizia reumatologica, ma ha lui stesso

stabilito, peraltro senza visitare l’assicurato, la capacità lavorativa residua

dell’interessato, sia nella sua professione abituale (nella quale è, da ultimo,

totalmente inabile dal 31 gennaio 2013), sia in altre attività adeguate (nelle

quali, invece, dopo le precedenti inabilità lavorativa, conserva una piena

capacità lavorativa a partire dal 23 maggio 2013) (doc. 232-2).

Il TCA non può approvare

questo modo di agire.

Non si capisce, infatti,

per quali ragioni lo stesso medico del SMR abbia in un primo momento reputato

necessario predisporre un approfondimento peritale reumatologico e, in seguito,

dopo che l’assicurato ha subito un nuovo intervento chirurgico e senza sottoporlo

ad alcuna visita medica, considerare la situazione sufficientemente chiarita sulla

base degli atti e tale non richiedere più una perizia specialistica.

Questo Tribunale non

condivide la scelta del medico del SMR, tanto più se si considera che nel

referto del 22 maggio 2013 redatto in occasione del controllo a tre mesi

dall’intervento del 1° febbraio 2013, il Prof. dr. med. __________, Direttore

medico del reparto di ortopedia della clinica __________, ha ritenuto opportuno

la messa in atto della già prevista perizia neutra da parte dell’Ufficio AI. Il

Prof. __________ ha infatti indicato:

" (…)

Beurteilung und Procedere

Der Patient gibt an im Moment morgens und abends

je 40 Tropfen Tramal einzunehmen und damit scheint die Situation einigermassen

erträglich.

Da die Arbeitsunfähigkeit jetzt 2 Jahre beträgt,

ich das Ausmass und den Charakter der Schmerzen eigentlich nicht erklären kann

und damit auch keine weitere Behandlungsalternative sehe, scheint mir eine

neutrale Begutachtung sinnvoll zu werden. Ich bitte die IV die bereits

vorgesehene Begutachtung möglichst rasch durchzuführen. Aus meiner Seite

muss ich Verbesserungsmöglichkeiten sehe.”

(Doc. 229-13)

Alla luce di queste chiare

indicazioni poste dal Prof. __________, il TCA non considera sufficiente al

fine della definizione della capacità lavorativa residua dell’interessato la

valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte a partire

dal 23 maggio 2013 posta dal medico del SMR, probabilmente sulla base

dell’indicazione posta dal medico curante dell’assicurato.

Il TCA constata infatti

che, nel formulario dell’amministrazione denominato “rapporto medico:

integrazione professionale/rendita”, il medico curante dell’assicurato, dr. __________,

spec. FMH in medicina generale, ha indicato che l’assicurato è inabile al

lavoro al 100% dall’11 aprile 2011 nella precedente attività abituale,

aggiungendo che un’attività adeguata alla menomazione è esigibile “8 ore al

giorno ma senza usare pesi” (doc. 229-4).

Questa laconica

indicazione del medico curante, peraltro non specialista in materia, necessita

di essere approfondita attraverso la messa in atto di una perizia

reumatologica, come confermato dal Prof. __________ e come, del resto,

inizialmente già deciso dallo stesso SMR e avallato dall’Ufficio AI, il quale

aveva addirittura già provveduto a convocare l’assicurato per una visita

peritale presso il dr. __________ (cfr. doc. 216-1).

2.8

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.5.), il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art.

72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione.

In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri

può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF

8C_59/2011 consid. 5.2)

Nella

presente fattispecie, il TCA constata che l’Ufficio AI ha fondato la decisione

impugnata esclusivamente sul parere di un suo medico interno (il dr. __________

del SMR).

In un caso

del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una

perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una

perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo

2015.

consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47

del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del

22.

dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises

medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg.

n. 15 pag. 140).

Per le ragioni esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto

l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti

vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno

(cfr. art. 44 LPGA) di natura reumatologica volto a definire diagnosi,

limitazioni, risorse residue e grado di incapacità lavorativa dell’assicurato nell’esecuzione

della sua precedente professione e in attività adeguate.

In tale contesto,

l’amministrazione dovrà pure tenere presente i disturbi uditivi che affliggono

l’assicurato, determinando se gli stessi limitano e, nell’affermativa, in che

misura, l’esigibilità lavorativa dell’interessato. Spetterà pure

all’amministrazione verificare se, come sostenuto in ambito ricorsuale,

l’assicurato ha addotto e sostanziato tramite certificati medici la presenza di

disturbi psichici che avrebbero dovuto essere tenuti in debita considerazione

nella determinazione dell’esigibilità lavorativa residua.

Esperiti questi accertamenti

medici, tenuto conto dell’insieme delle patologie che affliggono l’interessato per

il tramite di una valutazione globale, l’amministrazione procederà quindi ad

una valutazione economica, che tenga conto delle critiche sollevate sul tema

dal patrocinatore del ricorrente.

Quindi, in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alla rendita dell’assicurato.

In conclusione, la

decisione del 13 agosto 2014 va quindi annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio

AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI

di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 13 agosto 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

vicecancelliera

Daniele Cattaneo Cinzia

Raffa Somaini