32.2014.131
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28 luglio 2015Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.131
cr
Lugano
28 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso del 11 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 agosto 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, in
possesso del diploma cantonale di cuoco ma da ultimo attivo quale necroforo
indipendente presso la ditta __________ e già beneficiario di provvedimenti sanitari
e mezzi ausiliari da parte dell’Ufficio AI a seguito di problemi uditivi, in
data 21 maggio 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, così
motivata: “intento a scaricare più casse (cofani) dal camion, mi sono prodotto
nel muovermi uno strappo al tendine della spalla. Ho subito due interventi ad
oggi, senza esito positivo purtroppo. Attualmente non sono più in grado di
sollevare alcun peso. Ho grandissimi dolori anche al solo minimo movimento
leggero e questo in un’attività come la mia nella quale si lavora al 90% sul
fisico (trasporto salme, vestizione salme, scarico cofani, trasporto cofani
come anche in cerimonia o nei vari istituti, case anziani, ospedali e case
private)” (doc. 193/1-9).
Esperiti gli accertamenti medici
ed economici del caso, con progetto di decisione del 27 marzo 2014 (doc.
258/1-4), poi confermato con decisione del 13 agosto 2014, l’Ufficio AI ha
posto l’assicurato al beneficio di ¾ di rendita di invalidità (grado AI del
65%) dal 1° aprile 2012 (vale a dire alla scadenza dell’anno di attesa) fino al
31 agosto 2013 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute),
precisando che “in considerazione della tardività il versamento può avvenire
solo a decorrere dal 1° novembre 2012, sei mesi dopo il deposito della
richiesta AI” (doc. A).
1.2. Contro questa decisione l’assicurato,
patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
postulando che la decisione impugnata venga annullata e che l’incarto venga
rinviato all’amministrazione per complemento istruttorio.
Sostanzialmente il
rappresentante legale del ricorrente ha innanzitutto contestato la valutazione
medica del SMR, la quale ha tenuto conto unicamente dei disturbi alla spalla,
ignorando completamente gli aspetti psichici, ai quali l’assicurato ha fatto
riferimento nel rapporto medico accluso alla richiesta di prestazioni e,
soprattutto, la sordità pressoché totale dell’interessato, parzialmente
compensata da un impianto cocleare sottocutaneo. A mente del legale tali
aspetti avrebbero dovuto essere presi in debita considerazione
dall’amministrazione, motivo per il quale la decisione impugnata non può che
essere annullata.
Il patrocinatore del
ricorrente ha poi contestato anche la valutazione economica svolta
dall’amministrazione, ritenendo quantomeno prematura la conclusione
dell’Ufficio AI in merito al fatto che l’assicurato non possa più continuare a
lavorare nel contesto delle pompe funebri, in quanto attività poco redditizia.
Il legale ha infatti sottolineato che al momento del sinistro la ditta
dell’interessato esisteva solo da otto mesi, per cui “la circostanza che fosse
nelle cifre rosse il primo anno è assolutamente comprensibile. Gli anni
successivi al sinistro si è ripresa, riuscendo a conseguire un importo di fr. 26'000
nel 2012 nonostante l’infermità, le operazioni chirurgiche e al netto delle
prestazioni per perdita di salario”.
L’avv. RA 1 ha ritenuto
che il reddito da valido dell’assicurato non avrebbe potuto essere stabilito
dall’amministrazione facendo capo ai dati statistici, ma “semmai reperito sulla
media di un indipendente nelle pompe funebri, con attività a tempo pieno negli
anni”.
Infine, il legale del
ricorrente ha contestato la riduzione percentuale del 5% applicata al reddito
da invalido, a suo avviso eccessivamente esigua e che non tiene conto delle
particolarità del caso di specie (doc. I).
1.3. L’UAI, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.5. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti
di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in
vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari
stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline
mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso
una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono
attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica
quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di
attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en
sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata
in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la
scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre
avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;
DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei
rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così
costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.
con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha
comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale
forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha
l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato
(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances
sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.
124).
Questa
giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza
32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale
federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del
31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308
del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale
amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.6. Nella
decisione del 13 agosto 2014 l’amministrazione ha attribuito all’assicurato tre
quarti di rendita d’invalidità a far tempo dal 1° aprile 2012 fino al 31 agosto
2013 (versata a partire dal 1° novembre 2012, ex art. 29 cpv. 1 LAI), sulla
base della valutazione del dr. __________ del SMR del 31 maggio 2013.
Tema del contendere è
dunque la soppressione, con effetto dal 1° settembre 2013, della
rendita d’invalidità erogata a RI 1.
Nel rapporto finale SMR
del 31 maggio 2013, il dr. __________, medico SMR, attestato corso SIM, ha
posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “recidiva
di rottura della cuffia rotatoria spalla destra con nuovo intervento di
riparazione cuffia dei rotatori spalla destra (1.2.2013) su: stato d.
artroscopia, nuova ricostruzione cuffia spalla destra (17.11.2011); stato d.
artroscopia, sinoviectomia, ricostruzione tendine sovra spinoso ed infraspinoso
spalla destra (14.7.2011)”, senza indicare ulteriori diagnosi con influsso e
senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. 232-1).
Quanto alla capacità
lavorativa, il dr. __________ ha considerato che l’assicurato, nella sua
professione abituale, è da ritenere inabile al lavoro al 100% dall’11 aprile
2011, all’80% dal 1° dicembre 2012 e nuovamente al 100% dal 31 gennaio 2013 in poi.
Il dr. __________ del SMR
ha per contro ritenuto che nello svolgimento di attività adeguate l’assicurato
debba essere considerato abile al lavoro al 100% a partire dal 23 maggio 2013
(doc. 232-2).
Quali limitazioni
funzionali, il dr. __________ del SMR ha posto “nessun peso con l’arto
superiore destro e massimo 5-10 kg con quello sinistro”; inoltre, quali
ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale,
il medico del SMR ha indicato “solo attività amministrative; nessun limite per
camminare, posizione seduta-eretta; non può: sollevare pesi con arto superiore
destro; lavorare con le mani sopra la testa; salire e scendere da impalcature,
scale a pioli; svolgere attività dal carico discontinuo” (doc. 232-2).
Sulla base di queste
indicazioni mediche e dopo avere effettuato il raffronto dei redditi con
riferimento ad attività adeguate, l’Ufficio AI ha quindi attribuito a RI 1 tre
quarti di rendita d’invalidità dal 1° aprile 2012 (dopo anno di attesa, ai
sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 31 agosto 2013 (tre mesi dopo il
miglioramento, secondo l’art. 88 cpv. 1 OAI), versata a partire dal 1° novembre
2012 (ex art. 29 cpv.1 LAI).
2.7. Nella
concreta fattispecie, il TCA non può confermare la decisione impugnata, per le
ragioni che seguono.
Dall’attento esame della
documentazione agli atti emerge che nella valutazione medica del 29 novembre
2012 il dr. __________ del SMR, dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla
Considerandi
capacità lavorativa di “st. d. intervento di riparazione del tendine del sovra
spinoso per una seconda recidiva di rottura di cuffia in data 12.7.2012”, aveva
ritenuto necessario sottoporre l’assicurato ad una perizia reumatologica per
“valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal 2011, rispettivamente
la CL per l’abituale attività e per attività adeguate, le eventuali risorse e
la determinazione delle limitazioni funzionali residue” (doc. 215-1).
Con comunicazione del 4
dicembre 2012 l’Ufficio AI aveva pertanto informato l’assicurato della
necessità di un esame medico-peritale reumatologico, affidato al dr. __________,
previsto per il 31 gennaio 2013 (doc. 216-1).
Tale appuntamento era
stato tuttavia disdetto, dato che l’assicurato aveva prontamente comunicato
all’amministrazione che alla data prestabilita egli avrebbe dovuto sottoporsi
ad un nuovo intervento chirurgico presso la clinica __________ (doc. 218).
A seguito di ciò, nel
rapporto finale del SMR del 22 gennaio 2013, il dr. __________ aveva osservato
che “l’A. a causa delle problematiche dello stato di salute non risoltesi, in
gennaio-febbraio 2013 sarà sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico.
Revisione tra sei mesi” (doc. 221-3).
Nel successivo rapporto
finale del SMR del 31 maggio 2013, lo stesso dr. __________ – contrariamente a
quanto già concluso nella valutazione medica del 29 novembre 2012 - non ha tuttavia
più posto l’indicazione per una perizia reumatologica, ma ha lui stesso
stabilito, peraltro senza visitare l’assicurato, la capacità lavorativa residua
dell’interessato, sia nella sua professione abituale (nella quale è, da ultimo,
totalmente inabile dal 31 gennaio 2013), sia in altre attività adeguate (nelle
quali, invece, dopo le precedenti inabilità lavorativa, conserva una piena
capacità lavorativa a partire dal 23 maggio 2013) (doc. 232-2).
Il TCA non può approvare
questo modo di agire.
Non si capisce, infatti,
per quali ragioni lo stesso medico del SMR abbia in un primo momento reputato
necessario predisporre un approfondimento peritale reumatologico e, in seguito,
dopo che l’assicurato ha subito un nuovo intervento chirurgico e senza sottoporlo
ad alcuna visita medica, considerare la situazione sufficientemente chiarita sulla
base degli atti e tale non richiedere più una perizia specialistica.
Questo Tribunale non
condivide la scelta del medico del SMR, tanto più se si considera che nel
referto del 22 maggio 2013 redatto in occasione del controllo a tre mesi
dall’intervento del 1° febbraio 2013, il Prof. dr. med. __________, Direttore
medico del reparto di ortopedia della clinica __________, ha ritenuto opportuno
la messa in atto della già prevista perizia neutra da parte dell’Ufficio AI. Il
Prof. __________ ha infatti indicato:
" (…)
Beurteilung und Procedere
Der Patient gibt an im Moment morgens und abends
je 40 Tropfen Tramal einzunehmen und damit scheint die Situation einigermassen
erträglich.
Da die Arbeitsunfähigkeit jetzt 2 Jahre beträgt,
ich das Ausmass und den Charakter der Schmerzen eigentlich nicht erklären kann
und damit auch keine weitere Behandlungsalternative sehe, scheint mir eine
neutrale Begutachtung sinnvoll zu werden. Ich bitte die IV die bereits
vorgesehene Begutachtung möglichst rasch durchzuführen. Aus meiner Seite
muss ich Verbesserungsmöglichkeiten sehe.”
(Doc. 229-13)
Alla luce di queste chiare
indicazioni poste dal Prof. __________, il TCA non considera sufficiente al
fine della definizione della capacità lavorativa residua dell’interessato la
valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte a partire
dal 23 maggio 2013 posta dal medico del SMR, probabilmente sulla base
dell’indicazione posta dal medico curante dell’assicurato.
Il TCA constata infatti
che, nel formulario dell’amministrazione denominato “rapporto medico:
integrazione professionale/rendita”, il medico curante dell’assicurato, dr. __________,
spec. FMH in medicina generale, ha indicato che l’assicurato è inabile al
lavoro al 100% dall’11 aprile 2011 nella precedente attività abituale,
aggiungendo che un’attività adeguata alla menomazione è esigibile “8 ore al
giorno ma senza usare pesi” (doc. 229-4).
Questa laconica
indicazione del medico curante, peraltro non specialista in materia, necessita
di essere approfondita attraverso la messa in atto di una perizia
reumatologica, come confermato dal Prof. __________ e come, del resto,
inizialmente già deciso dallo stesso SMR e avallato dall’Ufficio AI, il quale
aveva addirittura già provveduto a convocare l’assicurato per una visita
peritale presso il dr. __________ (cfr. doc. 216-1).
2.8
Nella già citata sentenza
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.5.), il Tribunale federale ha
preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art.
72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione.
In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri
può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinchè disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF
8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella
presente fattispecie, il TCA constata che l’Ufficio AI ha fondato la decisione
impugnata esclusivamente sul parere di un suo medico interno (il dr. __________
del SMR).
In un caso
del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una
perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una
perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF
8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo
2015.
consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47
del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del
22.
dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises
medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg.
n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto
l’annullamento della decisione impugnata. L’Ufficio resistente, a cui gli atti
vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno
(cfr. art. 44 LPGA) di natura reumatologica volto a definire diagnosi,
limitazioni, risorse residue e grado di incapacità lavorativa dell’assicurato nell’esecuzione
della sua precedente professione e in attività adeguate.
In tale contesto,
l’amministrazione dovrà pure tenere presente i disturbi uditivi che affliggono
l’assicurato, determinando se gli stessi limitano e, nell’affermativa, in che
misura, l’esigibilità lavorativa dell’interessato. Spetterà pure
all’amministrazione verificare se, come sostenuto in ambito ricorsuale,
l’assicurato ha addotto e sostanziato tramite certificati medici la presenza di
disturbi psichici che avrebbero dovuto essere tenuti in debita considerazione
nella determinazione dell’esigibilità lavorativa residua.
Esperiti questi accertamenti
medici, tenuto conto dell’insieme delle patologie che affliggono l’interessato per
il tramite di una valutazione globale, l’amministrazione procederà quindi ad
una valutazione economica, che tenga conto delle critiche sollevate sul tema
dal patrocinatore del ricorrente.
Quindi, in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alla rendita dell’assicurato.
In conclusione, la
decisione del 13 agosto 2014 va quindi annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio
AI, affinché metta in atto quanto appena esposto.
2.9
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI
di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 13 agosto 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8..
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
vicecancelliera
Daniele Cattaneo Cinzia
Raffa Somaini