32.2014.132
Respinta una nova domanda di prestazioni di un assicurato. Confermata la valutazione medica, in paticolare negato un peggioramento della patologia cardiaca. Conferma di un grado d'invalidità non pensi
14 luglio 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.132
BS/sc
Lugano
14 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 18 agosto 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1968, da ultimo professionalmente attivo quale metalcostruttore, nel
dicembre 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI
1).
Sulla
base della documentazione medica raccolta, tra cui quella richiamata dalla __________,
il Servizio medico dell’AI (SMR) ha accertato un’inabilità lavorativa del 50%
dal mese di ottobre 2005 nell’abituale attività, ma una piena capacità in
attività adeguate (cfr. rapporto medico 16 novembre 2007 in doc. AI 21). Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione 6 maggio 2008
(preavvisata il 11 marzo 2008) l'Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni non riscontrando un’incapacità al guadagno (doc. AI 31).
1.2. Nel
febbraio 2012 l'assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni,
facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 32).
Ritenuto
necessario un aggiornamento medico, egli è stato visto dal SMR che con rapporto
29 maggio 2012 ha sostanzialmente confermato la valutazione medico-teorica fondamento
della precedente decisione del 6 maggio 2008 (doc. AI 43). Di conseguenza con
decisione 9 agosto 2012 (preannunciata il 30 maggio 2012) l’amministrazione ha
nuovamente respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 51).
1.3. Nel
mese di novembre 2013 l’assicurato ha inoltrato una terza domanda di rendita
(doc. AI 52). Entrata nel merito di tale domanda (presenza di un’ischemia
cerebrale transitoria), sulla base degli atti medici raccolti, con rapporto 4
giugno 2014 il SMR non ha riscontrato alcun peggioramento rilevante e duraturo
rispetto al momento della seconda domanda di prestazioni (doc. AI 66). Con
progetto di decisione 5 giugno 2014, confermato con decisione 18 agosto 2014
l’Ufficio AI ha pertanto nuovamente respinto la domanda di prestazioni (doc. AI
70).
1.4. Contro
la suddetta decisione l’assicurato ha interposto ricorso. Contesta la
valutazione medico-teorica, rimarcando in particolare di continuamente andare
dal suo medico “per il peggioramento del mio stato psicofisico: sono affetto
da stanchezza, blocchi muscolari, dolori, insonnia e perdita di memoria”.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso. Rileva come
lo stato valetudinario dell’assicurato sia rimasto sostanzialmente invariato,
motivo per cui conferma la validità della decisione impugnabile.
1.6. Il
28 ottobre 2014 l’assicurata ha prodotto un atto medico (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Qualora
l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato
si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri,
Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichun- gen des Schweizerischen
Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V
198).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Nel
caso in esame, nell’ambito della seconda domanda di prestazioni l’assicurato è
stato visto dal SMR. Con rapporto 29 maggio 2012 i dr. __________ (specialista
in medicina interna) e __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)
avevano posto le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
"
(…)
Cervicalgia cronica su alterazioni statico
degenerative, ernia discale C6-C7, possibile irritazione radice C4 sinistra
(RMN del 10.11.2011).
Lombalgia cronica su alterazioni statico degenerative,
discopatie da Le a L5, microinstabilità L4-L5 (RMN del 10.11.2011).
Condropatria femoro-patellare bilaterale.
Attrito sotto acromiale spalla sinistra.
Periartropatia tendinopatia spalla destra (intervento
pregresso)."
(doc. AI 43/1)
Dal
lato psichiatrico non era stata rilevata alcuna psicopatologia maggiore (doc.
AI 43). Dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla visita, riportate le
limitazioni fisiche il SMR aveva concluso:
"
(…)
In attività lavorativa medio leggera e rispettosa dei
limiti funzionali risulta medicalmente giustificata una IL 0% con rendimento
normale, l'attività di tassista risulta essere rispettosa dei limiti
funzionali.
In attività pesante quale è il metal costruttore si
conferma IL 50% intesa come rendimento ridotto come già definito nel 2005. IL
giustificata da posizioni inergonomiche e caricabilità non adatta sia per ripetitività
che per il peso. (…)"
(doc. AI 43/7)
A
tal proposito va ricordato che in merito alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
Considerandi
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Ritornando
al caso in esame, va segnalato che la succitata valutazione del SMR non è stata
contestata dall’assicurato, come pure la relativa decisione di reiezione della
domanda di prestazioni.
2.5
Allegati
alla terza domanda di prestazioni l’assicurato ha prodotto diversi scarni
rapporti del suo medico curante, dai quali risulta attestata un’inabilità dal
100% dall’aprile 2013 a seguito di un attacco ischemico (doc. AI 55).
Raccolti
gli atti medici, con rapporto 4 giugno 2014 il dr. __________ del SMR,
valutando il rapporto 22 aprile 2013 del dr. __________, Capo servizio di neuroradiologia
all’Ospedale __________ di __________, relativo alla TAC cerebrale, angio TAC e
TAC cervicale del 19 aprile 2013, ha concluso che il referto “mostra
sostanzialmente una situazione nei limiti della norma” motivo per cui “non
vi è stato alcun peggioramento” (doc. AI 66).
In
effetti, dal succitato referto si evidenzia (sottolineature del redattore) quanto
alla TAC cerebrale:
"
(…)
Sistema ventricolo cisternale in asse di normale
morfologia.
Regolare
conformazione della fossa cronica posteriore e delle strutture nervose ivi
contenute.
Le strutture della linea mediana appaiono in asse.
Non evidenti
aree di patologica densità a carico della sostanza nervosa encefalica.
Non evidenti
patologiche variazioni di densità dopo somministrazione di MdC.
L'esame del TSA non dimostra alterazioni perfusionali o
anatomiche a carico degli vasi afferenti all'encefalo e del circolo
endocranico.
Si segnala esclusivamente accenno a tortuosità
di entrambe le arterie carotidi interne prima del loro ingresso nel cranio. Lieve
dominanza dell'arteria vertebrale di sinistra sulla destra che appare relativamente
ipoplasica. (…)" (doc. Ai 72/2)
Quanto alla TAC cervicale si
legge (sottolineature del redattore):
"
(…)
Regolare
l'allineamento dei metameri vertebrali e cervicali.
Normo rappresentati gli spazi intersomatici.
Accenno a uncartrosi sinistra a C3-C4, con lieve
impronta sull'arteria vertebrale di sinistra, non stenosante il lume."
(doc. AI 72/3)
Con
le osservazioni 1° luglio 2014 al progetto di decisione (doc. AI 68), nemmeno
successivamente, l’assicurato non ha prodotto documentazione atta a rendere
verosimile un rilevante peggioramento e questo nonostante che con scritto 28
luglio 2014 l’Ufficio AI gli avesse prolungato al 18 agosto 2014 il termine per
“… per presentare la documentazione medica o economica che a suo dire possa
modificare quanto espresso sul progetto di decisione “(doc. AI 69).
Solo
con scritto 28 ottobre 2014, quindi dopo il ricorso, l’assicurato ha prodotto
il certificato dello stesso giorno redatto dal suo medico curante, avente il seguente
tenore: Il signor RI 1, 1968, continua l’inabilità al 100% fino al
31.
XII.2014 – in cura ed in attesa di decisione definitiva cantonale di AI
(VI). Tale scarno e non motivato certificato non permette tuttavia di
modificare la succitata valutazione medico-terorica del SMR.
L’assicurato
non ha pertanto reso verosimile dal punto di vista oggettivo un peggioramento
delle sue condizioni di salute. Semplici affermazioni in tal senso non sono
sufficienti.
Al
proposito va ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, le certificazioni prodotte dall’assicurato non permettono di
ravvisare degli elementi che permettano di ritenere subentrato un peggioramento
del suo stato di salute, rispettivamente della situazione valetudinaria tale da
poter sostanziare un’invalidità di grado pensionabile. Né del resto vi sono
motivi che giustificano l’esperimento di ulteriori accertamenti. A questo
proposito va ricordato che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
È
pertanto da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.
221.
con riferimenti), che le condizioni di salute del ricorrente presenti al
momento della decisione qui contestata, che delimita dal punto di vista temporale
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1
pag. 220 con riferimenti), non giustificano il riconoscimento di una
rendita d’invalidità.
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.6
Secondo l’art. 69
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Vista la
soccombenza del ricorrente, a quest’ultimo sono accollate fr. 500.-- di spese e
tasse di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto
.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti