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Decisione

32.2014.132

Respinta una nova domanda di prestazioni di un assicurato. Confermata la valutazione medica, in paticolare negato un peggioramento della patologia cardiaca. Conferma di un grado d'invalidità non pensi

14 luglio 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nel

caso in esame, nell’ambito della seconda domanda di prestazioni l’assicurato è

stato visto dal SMR. Con rapporto 29 maggio 2012 i dr. __________ (specialista

in medicina interna) e __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)

avevano posto le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

"

(…)

Cervicalgia cronica su alterazioni statico

degenerative, ernia discale C6-C7, possibile irritazione radice C4 sinistra

(RMN del 10.11.2011).

Lombalgia cronica su alterazioni statico degenerative,

discopatie da Le a L5, microinstabilità L4-L5 (RMN del 10.11.2011).

Condropatria femoro-patellare bilaterale.

Attrito sotto acromiale spalla sinistra.

Periartropatia tendinopatia spalla destra (intervento

pregresso)."

(doc. AI 43/1)

Dal

lato psichiatrico non era stata rilevata alcuna psicopatologia maggiore (doc.

AI 43). Dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla visita, riportate le

limitazioni fisiche il SMR aveva concluso:

"

(…)

In attività lavorativa medio leggera e rispettosa dei

limiti funzionali risulta medicalmente giustificata una IL 0% con rendimento

normale, l'attività di tassista risulta essere rispettosa dei limiti

funzionali.

In attività pesante quale è il metal costruttore si

conferma IL 50% intesa come rendimento ridotto come già definito nel 2005. IL

giustificata da posizioni inergonomiche e caricabilità non adatta sia per ripetitività

che per il peso. (…)"

(doc. AI 43/7)

A

tal proposito va ricordato che in merito alla valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

Considerandi

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Ritornando

al caso in esame, va segnalato che la succitata valutazione del SMR non è stata

contestata dall’assicurato, come pure la relativa decisione di reiezione della

domanda di prestazioni.

2.5

Allegati

alla terza domanda di prestazioni l’assicurato ha prodotto diversi scarni

rapporti del suo medico curante, dai quali risulta attestata un’inabilità dal

100% dall’aprile 2013 a seguito di un attacco ischemico (doc. AI 55).

Raccolti

gli atti medici, con rapporto 4 giugno 2014 il dr. __________ del SMR,

valutando il rapporto 22 aprile 2013 del dr. __________, Capo servizio di neuroradiologia

all’Ospedale __________ di __________, relativo alla TAC cerebrale, angio TAC e

TAC cervicale del 19 aprile 2013, ha concluso che il referto “mostra

sostanzialmente una situazione nei limiti della norma” motivo per cui “non

vi è stato alcun peggioramento” (doc. AI 66).

In

effetti, dal succitato referto si evidenzia (sottolineature del redattore) quanto

alla TAC cerebrale:

"

(…)

Sistema ventricolo cisternale in asse di normale

morfologia.

Regolare

conformazione della fossa cronica posteriore e delle strutture nervose ivi

contenute.

Le strutture della linea mediana appaiono in asse.

Non evidenti

aree di patologica densità a carico della sostanza nervosa encefalica.

Non evidenti

patologiche variazioni di densità dopo somministrazione di MdC.

L'esame del TSA non dimostra alterazioni perfusionali o

anatomiche a carico degli vasi afferenti all'encefalo e del circolo

endocranico.

Si segnala esclusivamente accenno a tortuosità

di entrambe le arterie carotidi interne prima del loro ingresso nel cranio. Lieve

dominanza dell'arteria vertebrale di sinistra sulla destra che appare relativamente

ipoplasica. (…)" (doc. Ai 72/2)

Quanto alla TAC cervicale si

legge (sottolineature del redattore):

"

(…)

Regolare

l'allineamento dei metameri vertebrali e cervicali.

Normo rappresentati gli spazi intersomatici.

Accenno a uncartrosi sinistra a C3-C4, con lieve

impronta sull'arteria vertebrale di sinistra, non stenosante il lume."

(doc. AI 72/3)

Con

le osservazioni 1° luglio 2014 al progetto di decisione (doc. AI 68), nemmeno

successivamente, l’assicurato non ha prodotto documentazione atta a rendere

verosimile un rilevante peggioramento e questo nonostante che con scritto 28

luglio 2014 l’Ufficio AI gli avesse prolungato al 18 agosto 2014 il termine per

“… per presentare la documentazione medica o economica che a suo dire possa

modificare quanto espresso sul progetto di decisione “(doc. AI 69).

Solo

con scritto 28 ottobre 2014, quindi dopo il ricorso, l’assicurato ha prodotto

il certificato dello stesso giorno redatto dal suo medico curante, avente il seguente

tenore: Il signor RI 1, 1968, continua l’inabilità al 100% fino al

31.

XII.2014 – in cura ed in attesa di decisione definitiva cantonale di AI

(VI). Tale scarno e non motivato certificato non permette tuttavia di

modificare la succitata valutazione medico-terorica del SMR.

L’assicurato

non ha pertanto reso verosimile dal punto di vista oggettivo un peggioramento

delle sue condizioni di salute. Semplici affermazioni in tal senso non sono

sufficienti.

Al

proposito va ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, le certificazioni prodotte dall’assicurato non permettono di

ravvisare degli elementi che permettano di ritenere subentrato un peggioramento

del suo stato di salute, rispettivamente della situazione valetudinaria tale da

poter sostanziare un’invalidità di grado pensionabile. Né del resto vi sono

motivi che giustificano l’esperimento di ulteriori accertamenti. A questo

proposito va ricordato che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

È

pertanto da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.

221.

con riferimenti), che le condizioni di salute del ricorrente presenti al

momento della decisione qui contestata, che delimita dal punto di vista temporale

il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

pag. 220 con riferimenti), non giustificano il riconoscimento di una

rendita d’invalidità.

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.6

Secondo l’art. 69

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la

soccombenza del ricorrente, a quest’ultimo sono accollate fr. 500.-- di spese e

tasse di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto

.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti