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Decisione

32.2014.133

Rettamente l'UAI ha attribuito una mezza rendita dal 1.2.2012 al 31.7.2013. Confermata perizia pluridisciplinare. Assicurata inabile al 20% in qualsiasi attività

6 agosto 2015Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VIII+1/3 sono stati

inviati alla RA 1 per osservazioni (doc. IX).

1.6. La RA 1, nelle osservazioni

del 10 dicembre 2014, ha preso nuovamente posizione sulle qualifiche della

Dr.ssa __________, la cui specializzazione non è stata avallata da un medico

con titolo FMH, nonché sulle presunte manchevolezze del referto peritale (doc.

X).

I doc. IX e X sono

stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).

1.7. Nelle osservazioni del 22

dicembre 2014 l’UAI si è riconfermato integralmente nelle proprie conclusioni

(doc. XII).

Il doc. XII è stato

trasmesso alla RA 1 per conoscenza (doc. XIII).

Considerandi

2.1

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2

Per costante

giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125

V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04;

STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005

nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA

del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella

causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA

32.2005.83

del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.3

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che:

" Se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4

Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,

il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre

1998.

nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la

giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999.

nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5

Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF

125.

V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta

in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso

tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali,

visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio:

quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in

vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari

stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline

mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha

concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono

attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica

quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di

attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en

sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata

in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la

scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre

avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;

DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei

rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2

;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha

comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale

forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza

32.2013.183

del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale

federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del

31.

maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308

del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale

amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.6

Nella decisione del 28 luglio

2014, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una mezza rendita

d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012

e il 31 luglio 2013 (versata però dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 29

cpv. 1 LAI, essendo la domanda tardiva), ritenuto che dalla valutazione medica SAM,

seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non presenta un

grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.

Il TCA è, quindi, ora

chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3.,

se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1, a fare

tempo dal 1° agosto 2013.

2.7

Nel caso di specie, dagli

atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera

approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha fatto esperire una perizia

pluridisciplinare SAM (cardiologica, pneumologica, endocrinologica e

psichiatrica).

Globalmente, nel rapporto

peritale del 23 dicembre 2013, i medici del SAM, sulla base delle risultanze

dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa: “Depressione ricorrente, attuale episodio medio

in parziale remissione. Ansia somatizzata. Ventricolo sinistro con ipertrofia

isolata del setto basale di origine non chiara, DD: cardiopatia ipertrofica

incipiente: - FRCV: stato dopo tabagismo smesso nel 2010 (ca. 20 P/Y),

sovrappeso” (doc. AI 78-17).

Quale diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato: “Ipotireosi

e ipocalcemia iatrogene sostituite, presenti dopo la tiroidectomia subita nel

giugno 2011, complicata da una paratiroidectomia incidentale. Stato dopo

strumectomia per gozzo multinodulare eutireotico il 3.6.2011. Malesseri

recidivanti su probabili ipoglicemie reattive presenti dal 2010. Obesità di

grado I (BMI 31 kg/m2). Asma bronchiale d'entità lieve intermittente,

controllata con inalazioni di Ventolin al bisogno. Stato dopo intervento

microchirurgico laringeo nell'ambito di edema di Reinke delle corde vocali

bilaterali. Nota talassemia minor. Stato dopo gastrite antrale cronica su h.

pyIori. Piccola ernia iatale” (doc. AI 78-18).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurata abile al lavoro nella misura dell’80% (riduzione del rendimento)

nell’ultima attività di assistente di cura (se si evitano mansioni pesanti),

come in qualunque attività confacente allo stato di salute, a partire dal 12

aprile 2013, ovvero dalla dimissione dalla Clinica __________ (doc. AI

78-23+24).

Le conclusioni del SAM

sono state avallate anche dal Dr. __________ del Servizio Medico Regionale

dell’AI (cfr. rapporto del 13 gennaio 2014, doc. AI 80-1).

2.8

Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è

stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal

SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.8.1

Per quanto riguarda le

patologie pneumologica (Dr. __________), endocrinologica (Dr.ssa __________) e cardiologica

(Dr. __________) il quadro clinico dell’assicurata non è contestato (cfr. doc. I

e IV), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi

contestazione tra le parti.

2.8.2

Per quanto riguarda invece la

patolologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione

specialistica da parte della Dr.ssa __________, medico chirurgo – specialista

in psichiatria – la quale nel referto del 14 novembre 2013 ha posto la diagnosi di “Depressione ricorrente, attuale episodio medio in parziale

remissione (ICD 10, F 33.01). Ansia somatizzata (ICD 10, F45.8)” (doc. AI

78-38).

Secondo la Dr.ssa __________

la capacità lavorativa è ridotta in ogni attività lavorativa del 20% (riduzione

di rendimento). L’assicurata si presenta “astenica-ipostenica, ansiosa,

depressa, appesantita, ipoergica, facile alla stanchezza e bisognosa di

recuperi” (doc. AI 78-39).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi dalla valutazione della Dr.ssa __________, per le ragioni che

seguono.

In sede di osservazioni al

progetto di decisione del 24 febbraio 2014 la Dr.ssa __________, medico

generalista e non specialista nella materia che qui ci occupa, si è limitata a

contestare il progetto dell’amministrazione rilevando che la paziente –

peggiorata anche per i problemi di natura fisica – è in cura da uno psichiatra

(Dr. __________) e assume regolarmente antidepressivi. A suo parere, ella non

può lavorare più del 50% (doc. AI 87-1).

L’insorgente, rappresentata

dinanzi al TCA dalla RA 1, ha poi contestato la valutazione svolta dalla psichiatra

del SAM sulla base delle certificazioni del medico curante Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel rapporto all’UAI del 24

marzo 2014 ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

“Stato depressivo persistente, episodio attuale medio-grave in parziale

remissione. Depressione ricorrente, 1. episodio: 1995, 2.episodio 2001, 3.episodio

2002, 4.episodio: attualmente. – Disturbo di somatizzazione. – Stato dopo

tabagismo. – Cardiopatia ipertrofica. – Asmia bronchiale di entità lieve

intermittente. – Talassemia minor. – Gastrite antrale cronica. – Ernia iatale”

(doc. AI 92-2).

A mente del Dr. __________,

la paziente è inabile al 50% nella propria professione. Gli impedimenti fisici

e mentali sono riconducibili a “faticabilità accresciuta della paziente con

attacchi d’ansia, irritabilità, perdita di controllo, nei momenti di aumento

della capacità lavorativa” (doc. AI 92-4).

Il referto del Dr. __________

è stato sottoposto dal SAM alla Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 96-1), la quale

in data 28 maggio 2014 si è così espressa:

“(…)

ho preso visione della relazione del collega Dr. med.

__________ datata 24.03.2014 nella quale il registra una

diagnosi di:

- Stato

depressivo persistente, episodio attuale medio-grave in parziale remissione

- Depressione

ricorrente

- Disturbo

da somatizzazione

Evidentemente esiste una sovrapposizione di fatto

delle diagnosi riconosciute visto che la scrivente le diagnosticava una

depressione ricorrente, attuale episodio di media qualità in parziale

remissione, ansia somatizzata.

Le due diagnosi registrate dal collega cioè

Depressione ricorrente e stato depressivo episodio attuale di medio-grave

qualità, farebbero pensare a una cosiddetta depressione doppia.

Pare che il collega riferisca di un quadro distimico

associato a episodi depressivi maggiori ricorrenti ma nei colloqui con la

signora si conferma solo una ricorrenza con intervalli liberi.

In effetti non si registra un quadro persistente

negli atti riguardanti la signora.

Ciò detto comunque il dato di per se stesso non

modifica le mie conclusioni.

Il quadro depressivo ricorrente che è l'elemento di

base per definire i limiti funzionali dell'A è in parziale remissione (come

confermato dal curante nella sua relazione) e come tale non può motivare percentuali di IL superiori al 20%” (doc. AI 96-3).

Le conclusioni della

Dr.ssa __________ sono state convalidate anche dal Dr. __________ del SMR (cfr.

annotazione del 23 giugno 2014).

In sede di ricorso al TCA,

la RA 1 ha prodotto in particolare due nuovi referti del Dr. __________ datati

rispettivamente 12 agosto 2014 (doc. 12) e 9 settembre 2014 (doc. 5).

Nel certificato del 12

agosto 2014 il medico curante risponde in questi termini al responsabile della RA

1:

“(…)

- Le

confermo la diagnosi da me scritta, di Stato depressivo persistente attuale

medio e grave in remissione parziale nel contesto di una depressione ricorrente.

Le diagnosi sono quindi doppie: una

concernente l’episodio attuale, e l’altra concernente l’episodio grave.

- Termini

ICD: il codice varia tra F33.1 e F33.2.

- Per

contro, non esiste il codice F33.01, come da lei riferitomi nella sua lettera.

- Segnalo

inoltre che, l’evoluzione è completata da un’ansia, da un disturbo di

somatizzazione che, come si sa, nel 70-80% dei casi aggrava il vissuto

depressivo.

Codice diagnostico F45.0.

- Naturalmente

il disturbo di somatizzazione è complicato dalla cardiopatia ipertrofica,

dall’asma bronchiale di lieve intensità ma ricorrente, dalla talassemia minor.”

(doc. 12).

Nello scritto del 9

settembre 2014 il Dr. __________ ha preso posizione invece sul test SCL-90-R:

“(…)

Test SC:L-90-R: il protocollo rivela l'esistenza di uno stato di

una chiara depressione con la presenza di una componente ansiosa e, nella

sottospecie di tipo fobico e ossessivo compulsivo. A ciò vanno aggiunte delle

tendenze allo psicoticismo (elementi psicotici).

Quindi, questa scala conferma l'esistenza di uno stato depressivo

maggiore a componente ansiosa, la cui valutazione per l'incapacítà lavorativa

rimane tuttavia essenziamente clinica.

Gli elementi clinici rilevati (vedi rapporti precedenti), per

quanto concerne la diagnosi di depressione ricorrente, che ho volutamente

dissociato dalla patologia attuale perché la sofferenza affettiva della mia

paziente, è dovuta ad una serie dí fattori diversi rispetto alla

depressione ricorrente antecedente; infatti, la paziente si trova

in una fase climaterica, con scombussolamento ormonale che incide anche sul vissuto

depressivo e, dall'altro lato vi è un'obesità, e, soprattutto, l'apparizione di

disturbi della tiroide, che notoriamente incidono sull'evoluzione di una

depressione. Questi fattori non erano presenti nella depressione ricorrente.

l disturbi distimici non sono stati citati, perché non coinvolgono

l'incapacità lavorativa” (doc. 5).

Alla luce di quanto

esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio (consid. 2.5) il

TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico,

sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________

e che i referti del Dr. __________ non apportano nuovi elementi, non apprezzati

in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica del

perito dell’amministrazione.

Per quanto riguarda le

censure del ricorrente riguardo l’anamnesi (numero di consultazioni con il Dr. __________,

antecedenti psichiatrici e ricoveri), nonché sul test SCL-90-R svolto dalla

perita e la documentazione antecedente al 2012 che – secondo l’assicurata – non

è stata visionata dalla perita, il SAM ha ulteriormente interpellato la Dr.ssa __________.

La perita ha così risposto

il 10 novembre 2014:

" (…)

Con la presente sono a rispondere alla Vostra richiesta di presa

di posizione dei nuovi atti messi a disposizione sul caso in oggetto, alcuni di

fatto nuovi, altri più antichi e mancanti nella lettura degli atti del 2013.

All’epoca della mia perizia datata 10-11/2013, la signora

comunicava di aver effettuato circa 4 colloqui con il Dr. __________, leggo

invece che fin dal 1995 il collega ha incontrato e valutato la signora. Il

senso di tale omissione va inoltrato alla signora, d’altro canto non ho

ricevuto all’epoca le relazioni che mi giungono oggi e non potevo evidenziare

questo gap informativo e rimandarlo alla signora a mia volta.

Ciò detto, registro che agli atti attuali vengono formalizzate

diagnosi quali:

- 08.2014

Dr. med __________ Stato depressivo attuale di media gravità e grave in

remissione parziale nel contesto di una depressione ricorrente

- 1995

Dr med __________, Disturbo dell'adattamento

- 2001

Dr med __________, Reazione ansioso-depressiva (che in dettaglio

corrisponde ad un disturbo dell'adattamento)

- 2001

Clinica __________ Sindrome ansioso-depressiva in parte reattiva

- 2002

Dr med __________ Reazione ansioso-depressiva

- 2002

Clinica __________, Sindrome ansioso-depressiva

- 11.2002

Dr med __________ “paziente ansioso, depressa, incapace a concentrarsi....",

evoluzione ansioso-depressiva prolungata, IL al 50% dal 05.2002

Ricorderò che agli atti da me descritti si aggiungevano nel 2013

- 06.2012 Dr med __________, stato ansioso-depressivo

- 04.2013

Clinica __________, Depressione di media entità in sindrome somatoforme con

insonnia

Nel 2013 effettuavo il test SCL90 in cui riportava: elevazione

delle scale depressione, ansia generale, ipersensibilità, attivazione somatica

e sofferenza globale.

Il dato appariva coerente con quanto da me registrato nel corso

dei due colloqui clinici come si può evidenziare dallo status da me registrato

all'epoca che menziona appunto umore deflesso, ansia,

somatizzazioni, sofferenza, tensione.

Ponevo le diagnosi di:

- Depressione

ricorrente attuale episodio medio in parziale remissione (ICD 10, F 33.10) - che per errore di battitura risultava essere nella mia relazione un codice 33.01-

- Ansia

somatizzata (ICD 10, F 45 .8)

Registravo in maniera inequivocabile la presenza di precedenti

episodi a tinta depressiva correlati reattivamente a eventi di vita

(almeno negli anni 1987,1995,2001,2011, 2013, per come ricostruiti

con la signora retrospettivamente).

Si evidenziava anche che la dizione "reattivo" calzava

solo in parte poiché ella manifestava una fragilità che la portava a "reagire”

con umori deflessi e profonda sofferenza anche a eventi di lieve

qualità come a richiamare l'attenzione su una tendenza alla

ricorrenza a prescindere dai fatti cui ella mostrava contestualmente di dare

attenzione per motivare il malessere in corso.

Con i problemi fisici e in particolare con l'asportazione tiroidea

ella manifesta un complesso quadro somatico con episodi lipotimici e convulsivi

di ndd; aumento considerevole del peso corporeo,

ansia, depressione, modifica dell'immagine di sé con sofferenza. Associato

al quadro somatico, l’ultimo episodio depressivo dopo il ricovero presso la __________

faticava ad essere recuperato.

Il quadro misto ansioso-depressivo registrato nel 2012 dalla

collega __________ si era a mio avviso organizzato in un quadro depressivo di

media gravità in parte migliorato all’epoca dei colloqui ma non risoltosi.

Ritenevo che il quadro presentato potesse produrre al massimo una

percentuale di IL del 20% proprio perchè in remissione almeno parziale.

Mi pare che gli atti messi a disposizione oggi non modifichino le

conclusioni della mia perizia, apportando solo conferme oggettive a quanto

descritto dalla signora anche se non supportato da certificati medici.

Il collega __________ nella sua del 09.2014 torna sul SLC 90 da me

effettuato a sostegno della presenza di un quadro depressivo che non mancavo di

registrare ma in miglioramento almeno parziale.

Quanto da lui registrato è stato da me ampiamente

considerato nella valutazione peritale (ho svolto il test propriamente per usarlo

a conferma-sostegno delle mie impressioni cliniche e non certamente per fare il

contrario).

Come dice giustamente il collega la valutazione del

caso è e resta clinica, cioè del medico psichiatra. Nessun test, soprattutto

auto compilato (e quindi gravato da rischi di manipolazione, accentuazione dei

sintomi denunciati a scopi vari, ecc) può essere usato per porre diagnosi o per sostituire una valutazione medica.

Ciò detto quindi non mi pare che la riflessione del __________

apporti elementi di novità a quanto da me già detto.

Le scale sono nettamente e diffusamente aumentate come anche

possibilmente a indicare un'accentuazione, tendenza alla drammatizzazione che

nel colìoquio si dirime e ricompone.

Per il resto non mi pare ci sia altro da ridiscutere e/o

approfondire” (doc. VIII).

La Dr.ssa __________ e il

Dr. __________ del SAM – nello scritto del 24 novembre 2014 – hanno quindi così

concluso:

" (…)

Nelle conclusioni riteniamo pertanto che, come ben affermato dalla

nostra consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________, non vi sono elementi

atti a modificare la sua valutazíone. I certificati apportati sottopongono

delle diagnosi di sindrome ansiosadepressiva o reazione ansiosodepressiva o

disturbo dell'adattamento, che di per sé non possono giustificare un'incapacità

lavorativa prolungata. La diagnosi stessa, infatti, significa che la

sintomatologia ansiosa e quella depressiva non sono abbastanza gravi da

giustificare una diagnosi a sé stante. Pertanto la nostra consulente aveva

posto

nella sua perizia la diagnosi di depressione ricorrente, attuale

episodio medio in parziale remissione ICD10 F33.10 e ansia somatizzata ICD10

F45.8, attestando un'incapacità lavorativa del 20%. Quanto registrato dal

collega Dr. med. __________ è stato

ampiamente considerato nella valutazìone peritale da parte della

nostra consulente Dr.ssa med. __________.

Pertanto gli atti sottoposti non sono in grado di modificare le

nostre conclusioni peritali” (doc. VIII).

Il Dr. __________ del SMR,

nell’annotazione del 25 novembre 2014, non ha identificato elementi per

scostarsi dalla perizia SAM (doc. VIII).

In conclusione, secondo

questa Corte le conclusioni del medico curante dell’assicurata sono in parte

sovrapponibili per quanto riguarda la diagnosi. Questo elemento è stato evidenziato

anche dalla Dr.ssa __________ il 28 maggio 2014: “Evidentemente esiste una sovrapposizione di fatto delle diagnosi riconosciute” (doc. AI 96-3).

Entrambi hanno infatti riscontrato

uno stato depressivo persistente, in parziale remissione, sebbene per il medico

curante l’episodio attuale sia medio-grave e non solo medio, e un ansia

(disturbo) somatizzata. Tuttavia, la Dr.ssa __________ nelle precisazioni del

10.

novembre 2014 ha confermato la propria diagnosi ritenendo che il quadro

depressivo è in parziale remissione “e come tale non può motivare

percentuali di IL superiori al 20%” (cfr. doc. VIII).

Inoltre, secondo la

perita, l’assicurata si presenta “astenica-ipostenica, ansiosa, depressa,

appesantita, ipoergica, facile alla stanchezza e bisognosa di recuperi”

(doc. AI 78-39) e analogamente secondo il Dr. __________ la paziente accusa “faticabilità

accresciuta (…) con attacchi d’ansia, irritabilità, perdita di controllo, nei

momenti di aumento della capacità lavorativa” (doc. AI 92-4).

Va poi evidenziato che nel

rapporto del 16 aprile 2013 relativo alla degenza della paziente alla Clinica __________

- dal 20 marzo al 12 aprile 2013 - il Dr. __________, medico responsabile della

struttura, il medico assistente __________ e la psicologa __________, avevano

diagnosticato “1. Episodio depressivo di entità media (F33.1). 2. Sindrome

somatoforme con insonnia” (doc. AI 53-2).

Dal punto di vista

evolutivo i sanitari della Clinica __________, avevano riscontrato

un’evoluzione positiva: “dal profilo sintomatico rileviamo infatti un netto

miglioramento caratterizzato da diminuzione dell’ansia, scomparsa

dell’angoscia, miglioramento della timia, regolarizzazione del sonno,

diminuzione della sintomatologia dolorosa al rachide dorsale, diminuzione fino

a scomparsa della sensazione di vertigine, rigidità muscolare e dolore ai pieni

lamentata durante i primi giorni della degenza. In concomitanza con la perdita

di peso (ca. 9 kg), assistiamo ad un maggiore accettazione di sé e del proprio

vissuto corporeo e quindi ad un miglioramento dell’autostima. Di pari passo

riscontriamo una ripresa dell’energia vitale e della progettualità. Ciò

nondimeno la pz permane fragile. In particolare durante i colloqui si evidenzia

una problematica di accettazione di sé con una focalizzazione sul corpo

(vissuto come traditore e nemico) e la presenza di sentimenti di vergogna.

Pertanto, come richiesto dalla pz, optiamo per un proseguimento della presa a

carico in forma ambulatoriale da parte dello psichiatra Dr. med. __________,

che in passato aveva già seguito la pz” (doc. AI 53-2).

Alla luce di tutto quanto

sopra, la divergente valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurata

(50% secondo il Dr. __________, 20% a mente della Dr.ssa __________) va intesa

nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie

dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.

Giova qui inoltre

ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio,

nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale ha

sottolineato che:

(...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu

de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un

mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les

nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs

ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette

hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste

titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur

les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

Infine, il responsabile

della RA 1 si è interrogato sul grado di imparzialità della Dr.ssa __________ “la

quale funge da consulente esterno del SAM – come gli altri consulenti

specialisti – pur senza avere nessun indirizzo professionale all’infuori del

SAM. Olltre al fatto di fregiarsi di un titolo quale specialista in

psichiatria, con riconoscimento del titolo federale, ma non di un titolo FMH in

psichiatria e psicoterapia” (doc. I, pag. 7 e doc. X).

Egli ha quindi aggiunto

che “in ogni situazione esaminata dall’Alta Corte vi era sempre l’avvallo di un

medico con titolo FMH specifico o la presenza di un superiore con tale titolo”,

ma non in questo caso (doc. X).

Occorre qui sottolineare che, come giustamente rilevato

dall’amministrazione, in una sentenza 9C_218/2008 del 4 marzo 2009, il

Tribunale federale ha precisato che, con riferimento alle perizie mediche

specialistiche, il perito, ai sensi della giurisprudenza, deve avere una

formazione specialistica e non necessariamente essere in possesso del titolo

FMH. L’Alta Corte ha infatti osservato che:

" (…)

Zu Unrecht macht die Versicherte geltend, die

Vorinstanz habe den Sachverhalt im Sinne von Art. 97 BGG offensichtlich

unrichtig festgestellt und dabei Bundesrecht im Sinne von Art. 95 BGG verletzt.

Soweit sie die Beweistauglichkeit des MEDAS-Gutachtens vom 11. Dezember 2006

anzweifelt mit der Begründung, mehrere der beteiligten Gutachter seien nicht

Träger eines Schweizerischen FMH-Facharzttitels, sei darauf hingewiesen, dass

ein Gutachter nach der Rechtsprechung über eine Fachausbildung, nicht jedoch

über eine FMH-Ausbildung verfügen muss und es bei Beteiligung mehrerer Ärzte an

einem Gutachten (z.B. bei einer Begutachtung durch eine MEDAS) genügt, wenn der

verantwortliche Gutachter die entsprechende Fachausbildung absolviert hat

(Urteil 9C_270/2008 vom 12. August 2008 E. 3.3).”

Nella citata sentenza 9C_270/2008 del 12 agosto 2008, il Tribunale

federale ha indicato:

" (…)

3.3

Soweit der Beschwerdeführer unter Hinweis

auf das Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 20.

November 2007 (I 142/07) die fachliche Ausbildung und Titel der am

MEDAS-Gutachten beteiligten Ärzte beanstandet oder in Zweifel zieht, ist dies

unbegründet. Das Bundesgericht hat im erwähnten Urteil vom 20. November 2007

entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht zwingend eine

FMH-Ausbildung für Gutachter verlangt, sondern nur eine Fachausbildung, welche

auch, wie dies auf die Gutachterin B.________ zutrifft, im Ausland erworben

werden kann. Das interdisziplinäre Gutachten der MEDAS vom 19. Oktober 2006

wurde vom Chefarzt und einer Fachärztin für Innere Medizin erstellt. Bei den

konsiliarisch zugezogenen Fachärzten hat u.a. Prof. Dr. med. F.________, Facharzt

für Psychiatrie, das Gutachten eingesehen und sich mit den Schlussfolgerungen

einverstanden erklärt. Damit kommt dem MEDAS-Gutachten auch hinsichtlich des

psychiatrischen Teils voller Beweiswert zu (vgl. auch BGE

123.

V 175; AHI 1998 S. 125). Zusätzlich ist

festzuhalten, dass ohnehin nicht sämtliche an der Ausarbeitung eines Gutachtens

beteiligten Ärzte über eine Fachausbildung verfügen müssen. Es genügt in diesem

Zusammenhang, dass der verantwortliche Gutachter die entsprechende

Fachausbildung absolviert hat.”

Il

TCA, in una sentenza 35.2009.26 del 22 aprile 2009, a proposito del fatto che uno dei medici chiamato ad esprimere il proprio parere peritale

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, specializzatosi in neurologia e

psichiatria in Germania, non fosse in possesso di un titolo FMH, ha evidenziato

che “ai sensi della giurisprudenza della nostra Massima Istanza da un perito

non si pretende una formazione FMH, bensì è sufficiente che lo stesso disponga

di una formazione specialistica, la quale può essere conseguita anche

all’estero (cfr. STF 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 3.3.; STF

9C_218/2008 del 4 marzo 2009 consid. 4.2.)”.

Vedi su questo punto anche

la sentenza del TF 9C_59/2010 dell’11 giugno 2010 citata dall’UAI in sede di

osservazioni (doc. XII, pag. 2).

Anche su questo punto,

dunque, il ricorso non merita accoglimento.

In conclusione,

rispecchiando la perizia SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto

riferimento.

Inoltre, richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al lavoro al 20% in

qualsiasi attività, a partire dal mese di aprile 2013.

2.9

In queste condizioni, questo

Tribunale, constatato che l’assicurata conserva, a partire da aprile 2013, una

capacità lavorativa residua dell’80% nella sua precedente attività di ausiliaria

di cure, come in altre attività adeguate, nella quale è in grado di conseguire,

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente

all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene

che, come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al

20% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF

9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009),

percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.

Va qui rilevato che il

Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%.

Alla medesima soluzione

l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un

assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in una sentenza

9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando la precedente

sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il diritto ad una

mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro al 50% sia nella

sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009

per un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Vedi anche la

sentenza 9C_633/2014 del 15 giugno 2015.

Di conseguenza, ritenuti i

seguenti periodi di inabilità lavorativa in ogni attività:

- 100%

dal 27 febbraio 2011 al 3 luglio 2011;

- 50%

dal 4 luglio 2011 al 19 marzo 2013;

- 100%

dal 20 marzo 2013 all’11 aprile 2013;

- 20%

dal 12 aprile 2013;

l’Ufficio AI ha

correttamente attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità (grado

del 50%) limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e

il 31 luglio 2013, ma versata unicamente dal 1° ottobre 2012, ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 LAI, e soppresso le prestazioni a partire dal 1° agosto 2013, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011

consid. 3.1).

2.10

L’assicurata nel proprio atto

ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia psichiatrica giudiziaria (doc.

I).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti