32.2014.133
Rettamente l'UAI ha attribuito una mezza rendita dal 1.2.2012 al 31.7.2013. Confermata perizia pluridisciplinare. Assicurata inabile al 20% in qualsiasi attività
6 agosto 2015Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.133
LG/sc
Lugano
6 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 luglio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1968, da
ultimo attiva in qualità di assistente di cura, in data 13 aprile 2012 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere
affetta da “problemi ormonali con conseguente asportazione tiroide”
(doc. AI 1-1/4).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione medica
pluridisciplinare SAM (cardiologica, pneumologica, endocrinologica e
psichiatrica), l’Ufficio AI con la decisione del 28 luglio 2014 (doc. AI 98-1),
preavvisata con progetto del 24 febbraio 2014 (doc. AI 85-1), ha attribuito
all’assicurata una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) limitatamente al
periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 31 luglio 2013, ma
versata unicamente dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e l’allestimento di una
perizia psichiatrica giudiziaria (doc. I).
L’insorgente ha contestato
la valutazione psichiatrica svolta in ambito SAM. Secondo __________ della RA 1,
la perizia della Dr.ssa __________ non adempie alle condizioni dettate da
giurisprudenza e dottrina per la validità di una perizia psichiatrica. A suo
dire: “L’esame sul quale si fondano le sue conclusioni è stato infatti
superficiale ed insufficiente, la sua anamnesi incompleta, non ha approfondito
aspetti importanti e determinanti della biografia e del vissuto
dell’assicurata, malgrado gli indizi presenti agli atti, non ha raccolto la
documentazione mancante, non ha illustrato le conclusioni del test al quale ha
sottoposto la perizianda, non ha preso contatto con lo psichiatra curante e le
sue conclusioni non sono motivate in modo coerente e ricostruibile” (doc.
I, pag. 11).
Il responsabile della RA 1
ha quindi sollevato delle perplessità sulle qualifiche professionali della
perita (doc. I, pag. 7).
A sostegno delle proprie
argomentazioni il ricorrente ha quindi prodotto i referti del medico curante
Dr. __________ ritenuti “completi, esaustivi e ben motivati” (doc. I,
pag. 11).
1.4. In risposta l’UAI, richiamata
la perizia pluridisciplinare SAM del 23 dicembre 2013 confermata dai medici del
SMR, ha ribadito la correttezza della decisione impugnata postulando la
reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.5. In data 27 novembre 2014
l’UAI ha prodotto la presa di posizione del 10 novembre 2014 della Dr.ssa __________,
lo scritto del SAM del 24 novembre 2014 e quello del SMR del 25 novembre 2014 riconfermando
il contenuto e le conclusioni della risposta di causa (doc. VIII+1/3).
Fatti
I doc. VIII+1/3 sono stati
inviati alla RA 1 per osservazioni (doc. IX).
1.6. La RA 1, nelle osservazioni
del 10 dicembre 2014, ha preso nuovamente posizione sulle qualifiche della
Dr.ssa __________, la cui specializzazione non è stata avallata da un medico
con titolo FMH, nonché sulle presunte manchevolezze del referto peritale (doc.
X).
I doc. IX e X sono
stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).
1.7. Nelle osservazioni del 22
dicembre 2014 l’UAI si è riconfermato integralmente nelle proprie conclusioni
(doc. XII).
Il doc. XII è stato
trasmesso alla RA 1 per conoscenza (doc. XIII).
Considerandi
2.1
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2
Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125
V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04;
STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA
del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella
causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83
del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.3
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4
Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre
1998.
nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la
giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999.
nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5
Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF
125.
V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta
in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228
seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso
tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali,
visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio:
quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
L’art. 72bis OAI, in
vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari
stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline
mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha
concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono
attribuiti con metodo aleatorio”.
Per mettere in pratica
quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di
attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en
sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In una sentenza pubblicata
in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la
scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre
avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;
DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei
rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2
;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il Tribunale federale ha
comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale
forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha
l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato
(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances
sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.
124).
Questa
giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza
32.2013.183
del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale
federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del
31.
maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308
del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale
amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.6
Nella decisione del 28 luglio
2014, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una mezza rendita
d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012
e il 31 luglio 2013 (versata però dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 29
cpv. 1 LAI, essendo la domanda tardiva), ritenuto che dalla valutazione medica SAM,
seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non presenta un
grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.
Il TCA è, quindi, ora
chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3.,
se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1, a fare
tempo dal 1° agosto 2013.
2.7
Nel caso di specie, dagli
atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha fatto esperire una perizia
pluridisciplinare SAM (cardiologica, pneumologica, endocrinologica e
psichiatrica).
Globalmente, nel rapporto
peritale del 23 dicembre 2013, i medici del SAM, sulla base delle risultanze
dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa: “Depressione ricorrente, attuale episodio medio
in parziale remissione. Ansia somatizzata. Ventricolo sinistro con ipertrofia
isolata del setto basale di origine non chiara, DD: cardiopatia ipertrofica
incipiente: - FRCV: stato dopo tabagismo smesso nel 2010 (ca. 20 P/Y),
sovrappeso” (doc. AI 78-17).
Quale diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato: “Ipotireosi
e ipocalcemia iatrogene sostituite, presenti dopo la tiroidectomia subita nel
giugno 2011, complicata da una paratiroidectomia incidentale. Stato dopo
strumectomia per gozzo multinodulare eutireotico il 3.6.2011. Malesseri
recidivanti su probabili ipoglicemie reattive presenti dal 2010. Obesità di
grado I (BMI 31 kg/m2). Asma bronchiale d'entità lieve intermittente,
controllata con inalazioni di Ventolin al bisogno. Stato dopo intervento
microchirurgico laringeo nell'ambito di edema di Reinke delle corde vocali
bilaterali. Nota talassemia minor. Stato dopo gastrite antrale cronica su h.
pyIori. Piccola ernia iatale” (doc. AI 78-18).
Quanto alla capacità
lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurata abile al lavoro nella misura dell’80% (riduzione del rendimento)
nell’ultima attività di assistente di cura (se si evitano mansioni pesanti),
come in qualunque attività confacente allo stato di salute, a partire dal 12
aprile 2013, ovvero dalla dimissione dalla Clinica __________ (doc. AI
78-23+24).
Le conclusioni del SAM
sono state avallate anche dal Dr. __________ del Servizio Medico Regionale
dell’AI (cfr. rapporto del 13 gennaio 2014, doc. AI 80-1).
2.8
Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è
stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal
SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.8.1
Per quanto riguarda le
patologie pneumologica (Dr. __________), endocrinologica (Dr.ssa __________) e cardiologica
(Dr. __________) il quadro clinico dell’assicurata non è contestato (cfr. doc. I
e IV), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi
contestazione tra le parti.
2.8.2
Per quanto riguarda invece la
patolologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione
specialistica da parte della Dr.ssa __________, medico chirurgo – specialista
in psichiatria – la quale nel referto del 14 novembre 2013 ha posto la diagnosi di “Depressione ricorrente, attuale episodio medio in parziale
remissione (ICD 10, F 33.01). Ansia somatizzata (ICD 10, F45.8)” (doc. AI
78-38).
Secondo la Dr.ssa __________
la capacità lavorativa è ridotta in ogni attività lavorativa del 20% (riduzione
di rendimento). L’assicurata si presenta “astenica-ipostenica, ansiosa,
depressa, appesantita, ipoergica, facile alla stanchezza e bisognosa di
recuperi” (doc. AI 78-39).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi dalla valutazione della Dr.ssa __________, per le ragioni che
seguono.
In sede di osservazioni al
progetto di decisione del 24 febbraio 2014 la Dr.ssa __________, medico
generalista e non specialista nella materia che qui ci occupa, si è limitata a
contestare il progetto dell’amministrazione rilevando che la paziente –
peggiorata anche per i problemi di natura fisica – è in cura da uno psichiatra
(Dr. __________) e assume regolarmente antidepressivi. A suo parere, ella non
può lavorare più del 50% (doc. AI 87-1).
L’insorgente, rappresentata
dinanzi al TCA dalla RA 1, ha poi contestato la valutazione svolta dalla psichiatra
del SAM sulla base delle certificazioni del medico curante Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel rapporto all’UAI del 24
marzo 2014 ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
“Stato depressivo persistente, episodio attuale medio-grave in parziale
remissione. Depressione ricorrente, 1. episodio: 1995, 2.episodio 2001, 3.episodio
2002, 4.episodio: attualmente. – Disturbo di somatizzazione. – Stato dopo
tabagismo. – Cardiopatia ipertrofica. – Asmia bronchiale di entità lieve
intermittente. – Talassemia minor. – Gastrite antrale cronica. – Ernia iatale”
(doc. AI 92-2).
A mente del Dr. __________,
la paziente è inabile al 50% nella propria professione. Gli impedimenti fisici
e mentali sono riconducibili a “faticabilità accresciuta della paziente con
attacchi d’ansia, irritabilità, perdita di controllo, nei momenti di aumento
della capacità lavorativa” (doc. AI 92-4).
Il referto del Dr. __________
è stato sottoposto dal SAM alla Dr.ssa __________ (cfr. doc. AI 96-1), la quale
in data 28 maggio 2014 si è così espressa:
“(…)
ho preso visione della relazione del collega Dr. med.
__________ datata 24.03.2014 nella quale il registra una
diagnosi di:
- Stato
depressivo persistente, episodio attuale medio-grave in parziale remissione
- Depressione
ricorrente
- Disturbo
da somatizzazione
Evidentemente esiste una sovrapposizione di fatto
delle diagnosi riconosciute visto che la scrivente le diagnosticava una
depressione ricorrente, attuale episodio di media qualità in parziale
remissione, ansia somatizzata.
Le due diagnosi registrate dal collega cioè
Depressione ricorrente e stato depressivo episodio attuale di medio-grave
qualità, farebbero pensare a una cosiddetta depressione doppia.
Pare che il collega riferisca di un quadro distimico
associato a episodi depressivi maggiori ricorrenti ma nei colloqui con la
signora si conferma solo una ricorrenza con intervalli liberi.
In effetti non si registra un quadro persistente
negli atti riguardanti la signora.
Ciò detto comunque il dato di per se stesso non
modifica le mie conclusioni.
Il quadro depressivo ricorrente che è l'elemento di
base per definire i limiti funzionali dell'A è in parziale remissione (come
confermato dal curante nella sua relazione) e come tale non può motivare percentuali di IL superiori al 20%” (doc. AI 96-3).
Le conclusioni della
Dr.ssa __________ sono state convalidate anche dal Dr. __________ del SMR (cfr.
annotazione del 23 giugno 2014).
In sede di ricorso al TCA,
la RA 1 ha prodotto in particolare due nuovi referti del Dr. __________ datati
rispettivamente 12 agosto 2014 (doc. 12) e 9 settembre 2014 (doc. 5).
Nel certificato del 12
agosto 2014 il medico curante risponde in questi termini al responsabile della RA
1:
“(…)
- Le
confermo la diagnosi da me scritta, di Stato depressivo persistente attuale
medio e grave in remissione parziale nel contesto di una depressione ricorrente.
Le diagnosi sono quindi doppie: una
concernente l’episodio attuale, e l’altra concernente l’episodio grave.
- Termini
ICD: il codice varia tra F33.1 e F33.2.
- Per
contro, non esiste il codice F33.01, come da lei riferitomi nella sua lettera.
- Segnalo
inoltre che, l’evoluzione è completata da un’ansia, da un disturbo di
somatizzazione che, come si sa, nel 70-80% dei casi aggrava il vissuto
depressivo.
Codice diagnostico F45.0.
- Naturalmente
il disturbo di somatizzazione è complicato dalla cardiopatia ipertrofica,
dall’asma bronchiale di lieve intensità ma ricorrente, dalla talassemia minor.”
(doc. 12).
Nello scritto del 9
settembre 2014 il Dr. __________ ha preso posizione invece sul test SCL-90-R:
“(…)
Test SC:L-90-R: il protocollo rivela l'esistenza di uno stato di
una chiara depressione con la presenza di una componente ansiosa e, nella
sottospecie di tipo fobico e ossessivo compulsivo. A ciò vanno aggiunte delle
tendenze allo psicoticismo (elementi psicotici).
Quindi, questa scala conferma l'esistenza di uno stato depressivo
maggiore a componente ansiosa, la cui valutazione per l'incapacítà lavorativa
rimane tuttavia essenziamente clinica.
Gli elementi clinici rilevati (vedi rapporti precedenti), per
quanto concerne la diagnosi di depressione ricorrente, che ho volutamente
dissociato dalla patologia attuale perché la sofferenza affettiva della mia
paziente, è dovuta ad una serie dí fattori diversi rispetto alla
depressione ricorrente antecedente; infatti, la paziente si trova
in una fase climaterica, con scombussolamento ormonale che incide anche sul vissuto
depressivo e, dall'altro lato vi è un'obesità, e, soprattutto, l'apparizione di
disturbi della tiroide, che notoriamente incidono sull'evoluzione di una
depressione. Questi fattori non erano presenti nella depressione ricorrente.
l disturbi distimici non sono stati citati, perché non coinvolgono
l'incapacità lavorativa” (doc. 5).
Alla luce di quanto
esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio (consid. 2.5) il
TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico,
sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________
e che i referti del Dr. __________ non apportano nuovi elementi, non apprezzati
in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica del
perito dell’amministrazione.
Per quanto riguarda le
censure del ricorrente riguardo l’anamnesi (numero di consultazioni con il Dr. __________,
antecedenti psichiatrici e ricoveri), nonché sul test SCL-90-R svolto dalla
perita e la documentazione antecedente al 2012 che – secondo l’assicurata – non
è stata visionata dalla perita, il SAM ha ulteriormente interpellato la Dr.ssa __________.
La perita ha così risposto
il 10 novembre 2014:
" (…)
Con la presente sono a rispondere alla Vostra richiesta di presa
di posizione dei nuovi atti messi a disposizione sul caso in oggetto, alcuni di
fatto nuovi, altri più antichi e mancanti nella lettura degli atti del 2013.
All’epoca della mia perizia datata 10-11/2013, la signora
comunicava di aver effettuato circa 4 colloqui con il Dr. __________, leggo
invece che fin dal 1995 il collega ha incontrato e valutato la signora. Il
senso di tale omissione va inoltrato alla signora, d’altro canto non ho
ricevuto all’epoca le relazioni che mi giungono oggi e non potevo evidenziare
questo gap informativo e rimandarlo alla signora a mia volta.
Ciò detto, registro che agli atti attuali vengono formalizzate
diagnosi quali:
- 08.2014
Dr. med __________ Stato depressivo attuale di media gravità e grave in
remissione parziale nel contesto di una depressione ricorrente
- 1995
Dr med __________, Disturbo dell'adattamento
- 2001
Dr med __________, Reazione ansioso-depressiva (che in dettaglio
corrisponde ad un disturbo dell'adattamento)
- 2001
Clinica __________ Sindrome ansioso-depressiva in parte reattiva
- 2002
Dr med __________ Reazione ansioso-depressiva
- 2002
Clinica __________, Sindrome ansioso-depressiva
- 11.2002
Dr med __________ “paziente ansioso, depressa, incapace a concentrarsi....",
evoluzione ansioso-depressiva prolungata, IL al 50% dal 05.2002
Ricorderò che agli atti da me descritti si aggiungevano nel 2013
- 06.2012 Dr med __________, stato ansioso-depressivo
- 04.2013
Clinica __________, Depressione di media entità in sindrome somatoforme con
insonnia
Nel 2013 effettuavo il test SCL90 in cui riportava: elevazione
delle scale depressione, ansia generale, ipersensibilità, attivazione somatica
e sofferenza globale.
Il dato appariva coerente con quanto da me registrato nel corso
dei due colloqui clinici come si può evidenziare dallo status da me registrato
all'epoca che menziona appunto umore deflesso, ansia,
somatizzazioni, sofferenza, tensione.
Ponevo le diagnosi di:
- Depressione
ricorrente attuale episodio medio in parziale remissione (ICD 10, F 33.10) - che per errore di battitura risultava essere nella mia relazione un codice 33.01-
- Ansia
somatizzata (ICD 10, F 45 .8)
Registravo in maniera inequivocabile la presenza di precedenti
episodi a tinta depressiva correlati reattivamente a eventi di vita
(almeno negli anni 1987,1995,2001,2011, 2013, per come ricostruiti
con la signora retrospettivamente).
Si evidenziava anche che la dizione "reattivo" calzava
solo in parte poiché ella manifestava una fragilità che la portava a "reagire”
con umori deflessi e profonda sofferenza anche a eventi di lieve
qualità come a richiamare l'attenzione su una tendenza alla
ricorrenza a prescindere dai fatti cui ella mostrava contestualmente di dare
attenzione per motivare il malessere in corso.
Con i problemi fisici e in particolare con l'asportazione tiroidea
ella manifesta un complesso quadro somatico con episodi lipotimici e convulsivi
di ndd; aumento considerevole del peso corporeo,
ansia, depressione, modifica dell'immagine di sé con sofferenza. Associato
al quadro somatico, l’ultimo episodio depressivo dopo il ricovero presso la __________
faticava ad essere recuperato.
Il quadro misto ansioso-depressivo registrato nel 2012 dalla
collega __________ si era a mio avviso organizzato in un quadro depressivo di
media gravità in parte migliorato all’epoca dei colloqui ma non risoltosi.
Ritenevo che il quadro presentato potesse produrre al massimo una
percentuale di IL del 20% proprio perchè in remissione almeno parziale.
Mi pare che gli atti messi a disposizione oggi non modifichino le
conclusioni della mia perizia, apportando solo conferme oggettive a quanto
descritto dalla signora anche se non supportato da certificati medici.
Il collega __________ nella sua del 09.2014 torna sul SLC 90 da me
effettuato a sostegno della presenza di un quadro depressivo che non mancavo di
registrare ma in miglioramento almeno parziale.
Quanto da lui registrato è stato da me ampiamente
considerato nella valutazione peritale (ho svolto il test propriamente per usarlo
a conferma-sostegno delle mie impressioni cliniche e non certamente per fare il
contrario).
Come dice giustamente il collega la valutazione del
caso è e resta clinica, cioè del medico psichiatra. Nessun test, soprattutto
auto compilato (e quindi gravato da rischi di manipolazione, accentuazione dei
sintomi denunciati a scopi vari, ecc) può essere usato per porre diagnosi o per sostituire una valutazione medica.
Ciò detto quindi non mi pare che la riflessione del __________
apporti elementi di novità a quanto da me già detto.
Le scale sono nettamente e diffusamente aumentate come anche
possibilmente a indicare un'accentuazione, tendenza alla drammatizzazione che
nel colìoquio si dirime e ricompone.
Per il resto non mi pare ci sia altro da ridiscutere e/o
approfondire” (doc. VIII).
La Dr.ssa __________ e il
Dr. __________ del SAM – nello scritto del 24 novembre 2014 – hanno quindi così
concluso:
" (…)
Nelle conclusioni riteniamo pertanto che, come ben affermato dalla
nostra consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________, non vi sono elementi
atti a modificare la sua valutazíone. I certificati apportati sottopongono
delle diagnosi di sindrome ansiosadepressiva o reazione ansiosodepressiva o
disturbo dell'adattamento, che di per sé non possono giustificare un'incapacità
lavorativa prolungata. La diagnosi stessa, infatti, significa che la
sintomatologia ansiosa e quella depressiva non sono abbastanza gravi da
giustificare una diagnosi a sé stante. Pertanto la nostra consulente aveva
posto
nella sua perizia la diagnosi di depressione ricorrente, attuale
episodio medio in parziale remissione ICD10 F33.10 e ansia somatizzata ICD10
F45.8, attestando un'incapacità lavorativa del 20%. Quanto registrato dal
collega Dr. med. __________ è stato
ampiamente considerato nella valutazìone peritale da parte della
nostra consulente Dr.ssa med. __________.
Pertanto gli atti sottoposti non sono in grado di modificare le
nostre conclusioni peritali” (doc. VIII).
Il Dr. __________ del SMR,
nell’annotazione del 25 novembre 2014, non ha identificato elementi per
scostarsi dalla perizia SAM (doc. VIII).
In conclusione, secondo
questa Corte le conclusioni del medico curante dell’assicurata sono in parte
sovrapponibili per quanto riguarda la diagnosi. Questo elemento è stato evidenziato
anche dalla Dr.ssa __________ il 28 maggio 2014: “Evidentemente esiste una sovrapposizione di fatto delle diagnosi riconosciute” (doc. AI 96-3).
Entrambi hanno infatti riscontrato
uno stato depressivo persistente, in parziale remissione, sebbene per il medico
curante l’episodio attuale sia medio-grave e non solo medio, e un ansia
(disturbo) somatizzata. Tuttavia, la Dr.ssa __________ nelle precisazioni del
10.
novembre 2014 ha confermato la propria diagnosi ritenendo che il quadro
depressivo è in parziale remissione “e come tale non può motivare
percentuali di IL superiori al 20%” (cfr. doc. VIII).
Inoltre, secondo la
perita, l’assicurata si presenta “astenica-ipostenica, ansiosa, depressa,
appesantita, ipoergica, facile alla stanchezza e bisognosa di recuperi”
(doc. AI 78-39) e analogamente secondo il Dr. __________ la paziente accusa “faticabilità
accresciuta (…) con attacchi d’ansia, irritabilità, perdita di controllo, nei
momenti di aumento della capacità lavorativa” (doc. AI 92-4).
Va poi evidenziato che nel
rapporto del 16 aprile 2013 relativo alla degenza della paziente alla Clinica __________
- dal 20 marzo al 12 aprile 2013 - il Dr. __________, medico responsabile della
struttura, il medico assistente __________ e la psicologa __________, avevano
diagnosticato “1. Episodio depressivo di entità media (F33.1). 2. Sindrome
somatoforme con insonnia” (doc. AI 53-2).
Dal punto di vista
evolutivo i sanitari della Clinica __________, avevano riscontrato
un’evoluzione positiva: “dal profilo sintomatico rileviamo infatti un netto
miglioramento caratterizzato da diminuzione dell’ansia, scomparsa
dell’angoscia, miglioramento della timia, regolarizzazione del sonno,
diminuzione della sintomatologia dolorosa al rachide dorsale, diminuzione fino
a scomparsa della sensazione di vertigine, rigidità muscolare e dolore ai pieni
lamentata durante i primi giorni della degenza. In concomitanza con la perdita
di peso (ca. 9 kg), assistiamo ad un maggiore accettazione di sé e del proprio
vissuto corporeo e quindi ad un miglioramento dell’autostima. Di pari passo
riscontriamo una ripresa dell’energia vitale e della progettualità. Ciò
nondimeno la pz permane fragile. In particolare durante i colloqui si evidenzia
una problematica di accettazione di sé con una focalizzazione sul corpo
(vissuto come traditore e nemico) e la presenza di sentimenti di vergogna.
Pertanto, come richiesto dalla pz, optiamo per un proseguimento della presa a
carico in forma ambulatoriale da parte dello psichiatra Dr. med. __________,
che in passato aveva già seguito la pz” (doc. AI 53-2).
Alla luce di tutto quanto
sopra, la divergente valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurata
(50% secondo il Dr. __________, 20% a mente della Dr.ssa __________) va intesa
nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie
dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.
Giova qui inoltre
ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,
quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se
specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001.
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF
ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06
del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio,
nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale ha
sottolineato che:
(...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu
de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un
mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les
nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette
hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste
titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur
les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
Infine, il responsabile
della RA 1 si è interrogato sul grado di imparzialità della Dr.ssa __________ “la
quale funge da consulente esterno del SAM – come gli altri consulenti
specialisti – pur senza avere nessun indirizzo professionale all’infuori del
SAM. Olltre al fatto di fregiarsi di un titolo quale specialista in
psichiatria, con riconoscimento del titolo federale, ma non di un titolo FMH in
psichiatria e psicoterapia” (doc. I, pag. 7 e doc. X).
Egli ha quindi aggiunto
che “in ogni situazione esaminata dall’Alta Corte vi era sempre l’avvallo di un
medico con titolo FMH specifico o la presenza di un superiore con tale titolo”,
ma non in questo caso (doc. X).
Occorre qui sottolineare che, come giustamente rilevato
dall’amministrazione, in una sentenza 9C_218/2008 del 4 marzo 2009, il
Tribunale federale ha precisato che, con riferimento alle perizie mediche
specialistiche, il perito, ai sensi della giurisprudenza, deve avere una
formazione specialistica e non necessariamente essere in possesso del titolo
FMH. L’Alta Corte ha infatti osservato che:
" (…)
Zu Unrecht macht die Versicherte geltend, die
Vorinstanz habe den Sachverhalt im Sinne von Art. 97 BGG offensichtlich
unrichtig festgestellt und dabei Bundesrecht im Sinne von Art. 95 BGG verletzt.
Soweit sie die Beweistauglichkeit des MEDAS-Gutachtens vom 11. Dezember 2006
anzweifelt mit der Begründung, mehrere der beteiligten Gutachter seien nicht
Träger eines Schweizerischen FMH-Facharzttitels, sei darauf hingewiesen, dass
ein Gutachter nach der Rechtsprechung über eine Fachausbildung, nicht jedoch
über eine FMH-Ausbildung verfügen muss und es bei Beteiligung mehrerer Ärzte an
einem Gutachten (z.B. bei einer Begutachtung durch eine MEDAS) genügt, wenn der
verantwortliche Gutachter die entsprechende Fachausbildung absolviert hat
(Urteil 9C_270/2008 vom 12. August 2008 E. 3.3).”
Nella citata sentenza 9C_270/2008 del 12 agosto 2008, il Tribunale
federale ha indicato:
" (…)
3.3
Soweit der Beschwerdeführer unter Hinweis
auf das Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 20.
November 2007 (I 142/07) die fachliche Ausbildung und Titel der am
MEDAS-Gutachten beteiligten Ärzte beanstandet oder in Zweifel zieht, ist dies
unbegründet. Das Bundesgericht hat im erwähnten Urteil vom 20. November 2007
entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht zwingend eine
FMH-Ausbildung für Gutachter verlangt, sondern nur eine Fachausbildung, welche
auch, wie dies auf die Gutachterin B.________ zutrifft, im Ausland erworben
werden kann. Das interdisziplinäre Gutachten der MEDAS vom 19. Oktober 2006
wurde vom Chefarzt und einer Fachärztin für Innere Medizin erstellt. Bei den
konsiliarisch zugezogenen Fachärzten hat u.a. Prof. Dr. med. F.________, Facharzt
für Psychiatrie, das Gutachten eingesehen und sich mit den Schlussfolgerungen
einverstanden erklärt. Damit kommt dem MEDAS-Gutachten auch hinsichtlich des
psychiatrischen Teils voller Beweiswert zu (vgl. auch BGE
123.
V 175; AHI 1998 S. 125). Zusätzlich ist
festzuhalten, dass ohnehin nicht sämtliche an der Ausarbeitung eines Gutachtens
beteiligten Ärzte über eine Fachausbildung verfügen müssen. Es genügt in diesem
Zusammenhang, dass der verantwortliche Gutachter die entsprechende
Fachausbildung absolviert hat.”
Il
TCA, in una sentenza 35.2009.26 del 22 aprile 2009, a proposito del fatto che uno dei medici chiamato ad esprimere il proprio parere peritale
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, specializzatosi in neurologia e
psichiatria in Germania, non fosse in possesso di un titolo FMH, ha evidenziato
che “ai sensi della giurisprudenza della nostra Massima Istanza da un perito
non si pretende una formazione FMH, bensì è sufficiente che lo stesso disponga
di una formazione specialistica, la quale può essere conseguita anche
all’estero (cfr. STF 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 3.3.; STF
9C_218/2008 del 4 marzo 2009 consid. 4.2.)”.
Vedi su questo punto anche
la sentenza del TF 9C_59/2010 dell’11 giugno 2010 citata dall’UAI in sede di
osservazioni (doc. XII, pag. 2).
Anche su questo punto,
dunque, il ricorso non merita accoglimento.
In conclusione,
rispecchiando la perizia SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto
riferimento.
Inoltre, richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al lavoro al 20% in
qualsiasi attività, a partire dal mese di aprile 2013.
2.9
In queste condizioni, questo
Tribunale, constatato che l’assicurata conserva, a partire da aprile 2013, una
capacità lavorativa residua dell’80% nella sua precedente attività di ausiliaria
di cure, come in altre attività adeguate, nella quale è in grado di conseguire,
mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente
all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene
che, come indicato dall’UAI, l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al
20% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF
9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009),
percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.
Va qui rilevato che il
Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%.
Alla medesima soluzione
l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un
assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in una sentenza
9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando la precedente
sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il diritto ad una
mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro al 50% sia nella
sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18 dicembre 2009
per un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Vedi anche la
sentenza 9C_633/2014 del 15 giugno 2015.
Di conseguenza, ritenuti i
seguenti periodi di inabilità lavorativa in ogni attività:
- 100%
dal 27 febbraio 2011 al 3 luglio 2011;
- 50%
dal 4 luglio 2011 al 19 marzo 2013;
- 100%
dal 20 marzo 2013 all’11 aprile 2013;
- 20%
dal 12 aprile 2013;
l’Ufficio AI ha
correttamente attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità (grado
del 50%) limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e
il 31 luglio 2013, ma versata unicamente dal 1° ottobre 2012, ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 LAI, e soppresso le prestazioni a partire dal 1° agosto 2013, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011
consid. 3.1).
2.10
L’assicurata nel proprio atto
ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia psichiatrica giudiziaria (doc.
I).
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti medici.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti