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Decisione

32.2014.134

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 luglio 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore

probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento

(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il

Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte

dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella sentenza di principio 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso

posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio

delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI),

dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate

soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del

Dr. iur. Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta Corte è arrivata alla

conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3).

D'altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell'attività

dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi a livello amministrativo e a livello

dell'autorità giudiziaria di prima istanza:

a livello amministrativo

- assegnazione a

caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento

e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di

divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale

amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica

(consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale federale ha

concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio

2011).

Occorre ancora evidenziare che l'allora

TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est

le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de

l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport,

on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître

un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert."

(…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254)).

In quest'ultima sentenza l'Alta Corte

ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo

autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS

1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme

dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

32.1999.124).

7. Questo

Tribunale, alla luce delle osservazioni del ricorrente, per i motivi che seguono

non può confermare la valutazione effettuata dal perito dr. med. __________ che

ha concluso per una capacità lavorativa piena dal profilo psichiatrico.

In effetti, come ha

evidenziato il ricorrente, dalla lettura dell'anamnesi riassuntiva riportata

Considerandi

dallo psichiatra non emergono dei particolari di vita dell'assicurato significativi

per una valutazione completa di carattere psichico.

A tale proposito, il TCA

rileva che alcuni di questi fatti influenti per qualificare lo status psichico

dell'interessato sono stati invece portati alla luce dai periti che l'hanno

visitato. Per esempio, il dr. med. __________ del SAM, specialista FMH medicina

interna generale, nella redazione del referto peritale ha evidenziato al

capitolo dell'anamnesi personale e sociale che "A causa di alcuni furti

rimane fino all'età di 18 anni presso l'istituto minorile a __________ ".

Anche il dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche, ha rilevato che l'assicurato

"È stato recluso per nove mesi nel 2005 a causa di diverse multe della circolazione non pagate." (doc. 92-30).

Nel suo memoriale

ricorsuale l'assicurato riporta inoltre diversi altri episodi che hanno

verosimilmente segnato la sua psiche, il suo modo di essere e quindi la sua

capacità lavorativa.

Al di là di queste

considerazioni, il Tribunale rileva che lo stesso dottor __________ ha espresso

dei dubbi sul reale stato di salute dell'assicurato.

Da un canto, lo

specialista ha osservato che l'apparente stato di benessere manifestato dall'assicurato

potrebbe indicare che ha superato il momento critico che l'ha portato a

chiedere aiuto ad uno psichiatra, facendo quindi rientrare l'episodio

depressivo in una fase di remissione sintomatologica.

D'altro canto, questa

remissione potrebbe anche essere ricondotta ad un atteggiamento di copertura di

un disagio non ammissibile legato alla povertà delle sue relazioni affettive e

alla mancanza di vie chiare e percorribili sulle quali costruire il suo futuro.

Malgrado queste

incertezze, il perito ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente

(ICD10-F33.4) attualmente in fase di remissione sintomatologica e ha considerato

l'assicurato completamente abile al lavoro.

In merito alla sua

patologia, il ricorrente osserva di essere in cura dal dr. med. __________ dal

2013.

e di incontrare il suo psichiatra ogni 2 o 3 settimane. Per contro, il

perito l'ha visto soltanto due volte e, soprattutto, in un lasso di tempo

ravvicinato, ciò che, a dire dell'assicurato, visto il tipo di malattia, non

gli ha permesso di valutare compiutamente il suo stato di salute. Infatti, l'insorgente

rileva, a proposito della remissione sintomatologica, come sia necessaria un'asintomaticità

di diversi mesi, che nell'ambito della perizia SAM non ha però potuto essere

verificata.

Una caratteristica della

sindrome depressiva ricorrente è proprio quella di variare nel tempo. La

periodicità dei momenti di remissione relativa della patologia, seguiti dai

momenti di media gravità della malattia, emergono in tutta la loro chiarezza

alla lettura del rapporto peritale del 6 febbraio 2014, in cui un perito ha affermato di avere visitato un assicurato trasandato e di discrete

condizioni generali, mentre un altro l'ha definito sufficientemente curato

nella persona e nell'abbigliamento.

La variazione nel tempo

dell'incidenza della patologia sulla salute del ricorrente è perdurata anche

durante il periodo in cui è stato visitato dagli specialisti del Servizio

Accertamento Medico.

Da quanto precede

discende che l'Ufficio AI, per stabilire se nel preciso caso di specie vi sia

stato un miglioramento duraturo dello stato di salute del ricorrente tale da

modificare il suo diritto alla rendita, non avrebbe dovuto accontentarsi di due

soli colloqui effettuati a due settimane di distanza l'uno dall'altro, ma

avrebbe dovuto disporre un'osservazione di lunga durata al fine di poter

esprimere una valutazione corretta e completa (STCA 32.2014.70 del 30 marzo

2015).

La stessa dr.ssa __________

del Servizio Medico Regionale, interpellata in proposito dall'amministrazione a

seguito del ricorso in oggetto, viste le considerazioni del dr. med. __________

e la diagnosi posta di sindrome depressiva ricorrente attualmente in fase di

remissione, stante un quadro depressivo di media gravità in essere dall'11

febbraio 2013 riscontrato dallo psichiatra curante, il 3 ottobre 2014 (doc.

IVbis) ha ritenuto "indicato una valutazione di decorso che valuti se effettivamente

il quadro clinico di remissione identificato dal perito SAM sia stato stabile,

in presenza di una s depressiva ricorrente, anche con valutazione longitudinale

protratta.".

In tale contesto va ricordato che il

Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la

potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest'ultimo

ha l'occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(Pladoyer 3/09 pag. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

Ciò trova conferma in alcune sentenze

emanate da questo Tribunale (cfr. ad esempio STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015;

STCA 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; STCA 32.2011.326 del 31 maggio 2012; STCA

32.2011.200

del 19 gennaio 2012; cfr. anche la STCA 32.2010.308 del 19 maggio

2011) sulla base di quanto a sua volta stabilito dal Tribunale amministrativo

federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007).

Il TAF, dopo aver rilevato che la

patologia psichiatrica che affliggeva l'assicurato (in quel caso: sindrome

depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e

fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione

psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un

unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un

periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall'esecuzio-ne

di test indicativi e da un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente.

I giudici federali hanno esposto le

seguenti motivazioni:

"

(…)

Alla luce dei precedenti

rapporti e vista la principale caratteristica della patologia in esame che

consiste in fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia

psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su di un lasso di tempo più lungo,

segnato da colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test

indicativi ed un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre

parole, il parere del Dott. T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa

motivazione, non può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita

AI. A titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. T. con quella

della Dott.ssa C., ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati dall'assicurato

ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la problematica,

affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano esprimere il

loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il giorno della

visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di patologico ed

invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che l'interessato

fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto,

che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è verosimilmente

stata cambiata in occasione del ricovero presso la Clinica di riabilitazione di

N..

(…)

Nel suo rapporto del 3

aprile 2007, lo psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die

di Citalopram e 0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in

parziale remissione e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il

paziente nella sua volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale

osserva che anche un esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica

di capacità al lavoro sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di

medicinali provocano, oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel

suo rapporto del 14 agosto 2007, il Dott. X. riferisce un quadro nettamente

patologico ed invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo

attesta una situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo

rapporto, come osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia,

esula dal periodo di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle

assicurazioni sociali può tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata

decisione quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).

In conclusione quindi,

questo tribunale non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla

perizia del Dott. T. nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi

descritto e la conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra

piuttosto riferita ad una fase di momentaneo benessere che non ad una

situazione temporalmente più corrispondente alla realtà. (…)." (sottolineature

della redattrice)

Analogamente a quanto già

stabilito dal TCA nelle succitate sentenze, in presenza di una patologia quale

quella di cui è afflitto in concreto l'insorgente (sindrome depressiva

ricorrente [ICD10; F33.4]) che, nel corso del tempo, può

comportare variazioni nell'incidenza della patologia sulla capacità lavorativa

dell'assicurato viste le affermazioni del medico

curante nonché quanto affermato dalla dottoressa dell'SMR, è a giusta ragione

che l'UAI non poteva basare la sua decisione al termine di una valutazione

peritale fondata su due colloqui effettuati nell'arco di due settimane, ma

avrebbe dovuto chiedere al perito di effettuare un numero maggiore di

osservazioni su un lasso di tempo più lungo.

In queste circostanze, questo Tribunale

ritiene che il miglioramento dello stato di salute del ricorrente, il cui onere

probatorio incombe all'amministrazione (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013), non

è stato documentato con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali e che a questo proposito è necessario un approfondimento

istruttorio.

Stante quanto precede, visto

anche quanto proposto dal medico stesso del Servizio Medico Regionale (doc.

IVbis), il TCA ritiene che una nuova valutazione peritale psichiatrica si imponga.

8.

Di

norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, in virtù

delle carenze evidenziate, e meglio della necessità di effettuare una perizia psichiatrica

che, come ha rilevato la dr.ssa med. __________ dell'SMR, "valuti se

effettivamente il quadro clinico di remissione identificato dal perito SAM sia

stato stabile, in presenza di una s depressiva ricorrente, anche con

valutazione longitudinale protratta", s'impone un rinvio degli atti

all'UAI stesso che si pronuncerà nuovamente, senza cagionare un pregiudizio non

altrimenti riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99) che ha chiesto l'erezione di

una perizia medica giudiziaria.

9.

L'insorgente

ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato dalla RA 1, ha

diritto al versamento da parte dell'Ufficio AI di ripetibili.

In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/2012

del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2

novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 33.2012.8 del 17

dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno

2009; STCA 32.2008.115 del 26 marzo 2009).

10.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione

per l'allestimento di una nuova perizia psichiatrica.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente

Fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni