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Decisione

32.2014.137

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 agosto 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 237/97; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 213/86 vom 15. Mai 1987, E.

2b). Diese Rechtsprechung blieb auch nach Inkrafttreten des neuen Art. 35

Abs. 4 IVG (am 1. Januar 2003) anwendbar, solange der Bundesrat von der ihm

zustehenden Delegation (Art. 35 Abs. 4 Satz 3 IVG) keinen Gebrauch

gemacht hatte (SVR 2002 IV Nr. 5 S. 11, E. 3c/aa, I 245/01; 2000 IV Nr. 22 S.

65, E. 1a, I 171/99).

Auf den 1. Januar 2002 hat der Bundesrat

indessen die dargelegten Verordnungsbestimmungen (Art. 82 IVV und Art.

71ter AHVV) erlassen und damit positivrechtlich die

Drittauszahlung an den nicht rentenberechtigten Elternteil, unter dessen Sorge

das Kind steht, geregelt (vgl. BGE 129 V 362 E. 3.4 S. 365 f.), während er die

Direktauszahlung an das mündige Kind nicht normiert hat. Aus den Erläuterungen

des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) zu dieser

Verordnungsänderung (publ. in: AHI 2002 S. 14 ff.) ergibt sich nicht

ausdrücklich, ob in Bezug auf die Direktauszahlung an das mündige Kind ein

qualifiziertes Schweigen vorliegt. In Rz. 10006 der Wegleitung über die

Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung (RWL) hat das BSV festgelegt, dass die Kinderrenten

grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente auszuzahlen sind (Satz 1), indessen

die Vorschriften über die Auszahlung bei unzweckgemässer Verwendung gelten,

wenn die leistungsberechtigte Person nicht für die Kinder sorgt (Satz 2), und

die Kinderrenten in einem solchen Fall auch direkt an volljährige Kinder, für

die sie bestimmt sind, ausbezahlt werden können, sofern die Voraussetzung der

zweckgemässen Verwendung erfüllt ist (Satz 3). Demgegenüber hat das Eidg.

Versicherungsgericht im Urteil I 840/04 vom 28. Dezember 2005, E. 4.1 -

allerdings ohne nähere Ausführungen - erkannt, dass seit dem Inkrafttreten der neuen

Verordnungsbestimmungen (1. Januar 2002) die vorher entwickelte Rechtsprechung

nicht mehr anwendbar ist; für den Zeitraum bis Ende 2001 schloss es in BGE 129

V 362 E. 5.2.2 S. 368 f. eine lückenfüllende Ergänzung der damals geltenden

Auszahlungsordnung aus.

2.3.5 Nach Art. 285 Abs. 2 ZGB hat zwar der unterhaltspflichtige

Elternteil die für den Unterhalt des Kindes bestimmten Sozialversicherungsleistungen

zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders

bestimmt. Es gilt insoweit von Gesetzes wegen eine Kumulation von Unterhaltspflicht

und der Pflicht, die Kinderrente an das Kind zu bezahlen (BGE 128 III 305 E. 4b

S. 309 f.). Mit dem am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen neuen Abs.

2bis von Art. 285 ZGB wurde die Stellung des Unterhaltspflichtigen insofern

verbessert, als er eine nachträglich erhaltene Kinderrente nicht mehr kumulativ

zu den Unterhaltsbeiträgen zu leisten hat, sondern diese sich von Gesetzes

wegen entsprechend vermindern. Vorbehalten sind jedoch immer abweichende

zivilgerichtliche Anordnungen, auf welche nicht nur in Art. 285 Abs. 2 ZGB,

sondern auch in Art. 35 Abs. 4 IVG sowie Art. 71ter Abs. 1

AHVV ausdrücklich hingewiesen wird.

Nach der in Art. 285 ZGB enthaltenen

Regelung ist es mithin Sache der Zivilgerichte, aufgrund einer Gesamtwürdigung

der finanziellen Verhältnisse die Unterhaltsbeiträge festzusetzen und dabei den

sozialversicherungsrechtlichen Rentenansprüchen in gesamthafter Betrachtung

Rechnung zu tragen. Das Zivilrecht erlaubt, eine dem Einzelfall gerecht

werdende Lösung zu treffen und eine zweckentsprechende Verwendung der

Kinderrente sicherzustellen. Über die Unterhaltspflicht gemäss Art. 285 Abs.

2 oder 2bis ZGB kann nicht im sozialversicherungsrechtlichen

Leistungs(streit)verfahren befunden werden, da es sich dabei um eine

zivilrechtliche Verpflichtung handelt (ZAK 1989 S. 224, E. 3, P 39/86). Angesichts

der zivilrechtlichen Regelung besteht kein Anlass, eine Lücke in der

sozialversicherungsrechtlichen Auszahlungsregelung anzunehmen, zumal eine sozialversicherungsrechtlich

angeordnete Drittauszahlung der gesamtheitlichen Betrachtung, die namentlich

bei Unterhaltszahlungen an das mündige Kind gesetzlich zwingend ist (Art.

277 Abs. 2 ZGB), nicht zugänglich wäre.

2.3.6 Bei dieser Sachlage bleibt für richterliche Lückenfüllung kein Raum. Vielmehr muss es bei der Feststellung sein Bewenden haben, dass die

Kinderrente nicht direkt an den mündigen Sohn ausbezahlt werden darf. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet.".

Nella successiva STF 9C_326/2009 del 20 ottobre 2009

(SVR 2010 IV Nr. 22), la nostra Massima Istanza ha ribadito che la rendita per

figli in caso di figlio maggiorenne deve essere versata al genitore

beneficiario di rendita, riservata una diversa disposizione da parte del

giudice civile, e non direttamente al figlio maggiorenne (cfr. consid. 2.2).

Ciò vale anche per i pagamenti di rendite arretrate (cfr. consid. 2.3). Il

Tribunale federale ha riconosciuto che questa regolamentazione non è

completamente soddisfacente nella pratica (cfr. consid. 3.2); ha però ricordato

che spetta al tribunale civile disciplinare i rapporti tra genitore

beneficiario di rendita e il figlio maggiorenne (cfr. consid. 3.3). Pertanto,

la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 15 è stata confermata (cfr. consid.

3.6).

Considerandi

A proposito della preminenza del diritto civile sul diritto delle

assicurazioni sociali il Tribunale federale si era già pronunciato nella STF

9C_499/2008 del 6 maggio 2009, quando è stato chiamato a decidere sul versamento

della rendita per figli in mano di terzi in un caso ticinese. Analizzando l’art.

35.

cpv. 4 LAI, l’Alta Corte ha ricordato al considerando 3.3

che statuendo a proposito dell’ormai abrogato art. 34 LAI, relativo al

versamento di una rendita completiva per coniugi - nel frattempo soppressa

senza più eccezioni (cfr. modifica della LAI del 6 ottobre 2006 con la quale è

stata abrogata la lett. e delle Disposizioni finali della modificazione del 21

marzo 2003 [RU 2007 5146]) -, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha

osservato come il suo capoverso 4, che riservava le disposizioni contrarie del

giudice civile, desse la possibilità a quest’ultimo di adottare disposizioni

riguardanti le modalità di pagamento di rendite delle assicurazioni sociali. Ha

quindi pure precisato che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di

famiglia e al diritto tutelare (che, dal profilo sistematico fa parte del

diritto di famiglia) e regolanti le modalità di versamento delle rendite delle

assicurazioni sociali prevalgono di regola sulle disposizioni degli organi dell’AVS

e dell’AI, non spettando né a questi ultimi né al giudice delle assicurazioni

sociali di statuire su questioni attinenti a tali ambiti giuridici (DTF 119 V

425.

consid. 6 pag. 430; 99 V 44 consid. 1 pag.

45; sentenza 2P.172/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 3.4; MEYER-BLASER, op.

cit., pag. 243 seg.).

2.3

A seguito della

giurisprudenza posta con DTF 134 V 15, che non permetteva all’Ufficio AI di

versare direttamente al figlio maggiorenne di un beneficiario di rendita di

invalidità la prestazione che gli spettava, il 1° gennaio 2011 è stato

introdotto il nuovo capoverso 3 dell’art. 71ter OAVS.

Il Consiglio federale ha quindi ora espressamente

previsto che il figlio maggiorenne è autorizzato a chiedere che la

rendita per i figli sia versata a lui personalmente.

Nella DTF 138 V 292 il Tribunale federale si è chinato sulla legittimazione a ricorrere del figlio di un beneficiario di prestazioni

complementari per il quale è dato il diritto ad una rendita completiva per

figli dell’assicurazione per l’invalidità, riconoscendo che il necessario

interesse giuridicamente protetto del figlio maggiorenne che dà diritto ad una

rendita completiva per figli dell’assicurazione per l’invalidità a contestare il

calcolo separato della prestazione complementare risulta dalla possibilità per

quest’ultimo di annunciare i genitori per l’esercizio del diritto alle prestazioni

complementari. Non è stata per contro risolta la questione di sapere se l’art.

71ter cpv. 3 OAVS sia applicabile per analogia anche in ambito di prestazioni

complementari, giacché anche il diritto del figlio maggiorenne al versamento

della prestazione complementare calcolata separatamente ancora non fonda la

legittimazione a ricorrere sul principio e l’estensione del diritto alla

prestazione in quanto tale (cfr. consid. 4.2.2).

Inoltre, a proposito della validità dell’art. 71ter cpv. 3 OAVS, l’Alta

Corte ha affermato che questa disposizione è applicabile giusta l’art. 82 OAI

alla rendita completiva per figli dell’assicurazione invalidità ed è stata

emanata a seguito della DTF 134 V 15 ("Diese Vorschrift ist nach Art.

82.

IVV (SR 831.201; in Verbindung mit Art. 35 Abs. 4 Satz 3 IVG) sinngemäss auf

Kinderrenten der Invalidenversicherung anwendbar. Sie

wurde als Folge von BGE 134 V 15 erlassen (vgl. SVR 2010 IV Nr. 22 S. 26,9C_326/2009 E. 3.5)." (cfr. consid. 4.2.1)

2.4

Stante quanto

precede, nell’evenienza concreta non v’è alcun dubbio che il figlio della

ricorrente, ormai maggiorenne, in virtù dell’art. 35 cpv. 4 LAI, in connessione

con l’art. 71ter cpv. 3 OAVS, sia legittimato a chiedere che la rendita

completiva per figli sin da sempre versata alla mamma, beneficiaria della

rendita di invalidità, sia invece ora direttamente corrisposta nelle sue mani,

essendovi un’esplicita norma legale che dal 2011 permette tale possibilità.

Questa soluzione va in concreto confermata anche

alla luce della riserva prevista dall’art. 71ter cpv. 3 2a frase OAVS, secondo

cui sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità

tutoria (cfr. consid. 2.1).

Il TCA osserva, infatti, che la ricorrente nemmeno ha

accennato alla possibilità che vi fossero degli ostacoli derivanti da

disposizioni diverse adottate dal giudice civile o dall’autorità tutoria.

Va al riguardo ricordato che la beneficiaria della

rendita AI non ha in effetti fondato la sua tesi, volta a riottenere il

pagamento diretto della rendita completiva per il figlio TERZ 1, su possibili

impedimenti dovuti ad altri accordi preesistenti. Essa si è invece limitata ad invocare

suoi futuri problemi economici nel caso in cui le venga a mancare il versamento

della rendita per il figlio, come pure ha sollevato una serie di difficoltà

relazionali fra le parti.

Pertanto, in assenza di documentazione comprovante,

ai sensi dell’art. 71ter cpv. 3 2a frase OAVS, un impedimento a procedere nel senso

richiesto espressamente da TERZ 1 di versargli direttamente, in quanto ormai

maggiorenne, la rendita completiva per figli, ne discende che la decisione del

22.

settembre 2014 dell’Ufficio AI deve essere tutelata.

In tali circostanze, il ricorso deve dunque essere

respinto e la decisione impugnata confermata.

2.5

Secondo l’art. 29 cpv. 2

LPTCA e l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L’atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l’ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti