32.2014.137
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19 agosto 2015Italiano17 min
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omandata
Incarto
n.
32.2014.137
TB
Lugano
19 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 22 settembre 2014 emanata da
chiamato in causa
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
TERZ 1
in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° dicembre 2006 (doc. 50)
RI 1, nata nel 1957, è al beneficio di una rendita di invalidità del 100% e quindi
per ciascuno dei suoi due figli l’assicurata percepisce una rendita semplice
per figli (doc. 33).
1.2. Dopo la maggiore età il
figlio TERZ 1, nato nel 1994, ha seguito una formazione professionale (docc. 17
e 18), perciò nel giugno 2012 (doc. 13) l’Ufficio AI ha ripristinato il
versamento all’assicurata della rendita completiva a favore del figlio.
1.3. Con scritto del 17 settembre
2014 (doc. 3) TERZ 1 ha chiesto all’Ufficio AI che l’assegno di formazione (recte:
la rendita completiva per figli) fino a quel momento erogato alla madre fosse direttamente
versato sul suo conto corrente per potere fare fronte alle sue necessità
quotidiane e scolastiche.
1.4. Con decisione del 22
settembre 2014 (doc. A) l’amministrazione ha accolto la richiesta del figlio
dell’assicurata, riconoscendo che dal 1° ottobre 2014 avrebbe versato la
rendita completiva per figli direttamente nelle sue mani (Fr. 921.- al mese).
1.5. Il 29 settembre 2014 (doc. I)
RI 1 si è rivolta al TCA chiedendo di ripristinare a suo favore il versamento
della rendita completiva per figli visto che continua a provvedere al
sostentamento di TERZ 1. La ricorrente ha affermato che questo compito negli
ultimi mesi è però diventato problematico a causa delle pressanti pretese
economiche del figlio, frutto di una "condotta scellerata che si
traduce puntualmente in forti danni finanziari" e sulla quale essa
deve intervenire per correggerlo, date anche le "frequentazioni che non
trovano la mia approvazione" e che l’hanno portato a rilasciare "una
dichiarazione mendace presso gli uffici della IAS, affermando di essere stato
allontanato da casa.". Inoltre, il figlio risulta sempre registrato
all’Ufficio controllo abitanti presso la sua abitazione e la ricorrente, dovendo
risolvere i problemi che egli ha creato, ha quindi chiesto di revocare con
effetto immediato la decisione dell’UAI, "poiché graverebbe
ulteriormente sulla mia situazione economica già precaria e continuamente
minata dai comportamenti non adeguati di mio figlio, oltre a non produrre alcun
effetto educativo nei suoi confronti.".
1.6. Chiamato in causa dal TCA
(doc. III), il 3 ottobre 2014 (doc. IV) TERZ 1 ha preso posizione sul ricorso
interposto dalla madre contro il versamento direttamente sul conto del figlio
della rendita completiva per figli.
L’interessato ha evidenziato che da quattro mesi non vive più al
suo domicilio a causa di una situazione che è diventata insostenibile per colpa
della malattia della mamma, tanto che fino a giugno 2014 ha vissuto in un
istituto e prima ancora è stato affidato ad una famiglia.
Egli ha inoltre contestato le affermazioni della madre riguardo a
una sua continua richiesta di soldi per vestiti o apparecchiature tecnologiche,
dato che ha sempre provveduto alle sue spese utilizzando il suo stipendio di
apprendista.
Infine, l’interessato ha prodotto alcuni scambi di messaggi elettronici
avuti con la mamma.
1.7. Nella risposta di causa del 9
ottobre 2014 (doc. V) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso
invocando l’art. 71ter cpv. 3 OAVS, che permette al figlio maggiorenne di
chiedere che la rendita per figli sia versata a lui direttamente. Pertanto,
dando seguito alla richiesta di TERZ 1, l’amministrazione ha disposto il
versamento della rendita completiva per figli al richiedente.
1.8. La ricorrente e la persona
chiamata in causa non hanno prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V), mentre
l’amministrazione, pronunciandosi sulla presa di posizione del figlio, ha osservato
trattarsi di problematiche interne alla famiglia (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell’art. 19 cpv. 1
LPGA, in generale le prestazioni pecuniarie sono pagate mensilmente.
Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in
anticipo per tutto il mese civile (art. 19 cpv. 3 LPGA).
A norma dell’art. 20 cpv. 1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un’autorità
che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del
beneficiario o che lo assistano permanentemente, se: a) il beneficiario non
utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello
delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di
utilizzarle a questo scopo; e se b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere
dipendono dall’assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera
a.
Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli
settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all’art. 20 LPGA
che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria
corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest’ultimo disposto (UELI
KIESER, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
[ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 258, n. 65).
Secondo l’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone
legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva
per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita
per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per l’art. 35 cpv. 3 LAI, i figli elettivi affiliati soltanto dopo
l’insorgere dell’invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo
qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
Giusta l’art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva
per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le
disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le
disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il
Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente
per i figli di coppie separate o divorziate.
L’art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una
riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6
maggio 2009 consid. 3.4).
Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia
una pretesa spettante all’avente diritto alla rendita, la rendita completiva
per figli deve agevolare l’obbligo di mantenimento del debitore del contributo
(DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto,
conformemente allo scopo dell’art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per
il mantenimento e l’educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio
2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid.
3.3; cfr. pure MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG),
in: Murer/Stauffer [editori], Die Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247).
L’art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli art. 71,
71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e
degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
L’art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per
figli, prevede quanto segue:
1 Se i genitori non sono o
non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su
domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia
titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve
disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
2 Il capoverso 1 è pure
applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il
genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento
verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a
concorrenza dei contributi mensili forniti.
3 Il raggiungimento della
maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a
quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i
figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte
dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
2.2. Il capoverso 3 dell’art.
71ter OAVS è stato introdotto il 1° gennaio 2011 per permettere il pagamento
della rendita completiva per figli anche nelle mani dei figli maggiorenni.
Infatti, fino ad allora vigeva il principio, stabilito dalla DTF
134 V 15, che la rendita per figli dell’assicurazione per l’invalidità
non poteva essere versata direttamente al figlio maggiorenne (silenzio qualificato
del legislatore), poiché il legislatore non aveva espressamente previsto
questa possibilità all’art. 71ter OAVS essendo già la materia regolata dal
diritto civile:
" 2.3.4 Um den Zweck der Kinderrente - dem Unterhalt des Kindes zu dienen (BGE 103 V 131 E. 3 S. 134; SVR 2001
IV Nr. 39 S. 117, E. 4d, I 12/00; Urteil 5P.346/2006 vom 12. Oktober 2006, E.
3.3) - sicherzustellen, hat die Rechtsprechung vor dem Inkrafttreten der
Drittauszahlungsregelung in Art. 35 Abs. 4 IVG auf den 1. Januar 1997
(vgl. auch Art. 82 IVV in Verbindung mit Art. 71ter AHVV)
unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage
eine Drittauszahlung der Kinderrente an den nicht rentenberechtigten anderen
Elternteil, unter dessen Sorge das Kind stand, zugelassen (BGE 103 V 131 E. 3 S. 134 f.; BGE 101 V 208 E. 2 S.
210 f.; SVR 1999 IV Nr. 2 S. 5, E. 2a, I 237/97). Aus denselben Überlegungen
wurde des Weitern erkannt, dass die Rente direkt dem
mündigen Kind ausbezahlt werden kann, wenn der rentenberechtigte Elternteil die
zweckkonforme Verwendung der Rente nicht gewährleistet, auch wenn die
Voraussetzungen des (damaligen) Art. 76 AHVV, dem der heutige Art. 20
Abs. 1 ATSG entspricht, nicht erfüllt waren (SVR 1999 IV Nr. 2 S. 5, E. 2b,
Fatti
I 237/97; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 213/86 vom 15. Mai 1987, E.
2b). Diese Rechtsprechung blieb auch nach Inkrafttreten des neuen Art. 35
Abs. 4 IVG (am 1. Januar 2003) anwendbar, solange der Bundesrat von der ihm
zustehenden Delegation (Art. 35 Abs. 4 Satz 3 IVG) keinen Gebrauch
gemacht hatte (SVR 2002 IV Nr. 5 S. 11, E. 3c/aa, I 245/01; 2000 IV Nr. 22 S.
65, E. 1a, I 171/99).
Auf den 1. Januar 2002 hat der Bundesrat
indessen die dargelegten Verordnungsbestimmungen (Art. 82 IVV und Art.
71ter AHVV) erlassen und damit positivrechtlich die
Drittauszahlung an den nicht rentenberechtigten Elternteil, unter dessen Sorge
das Kind steht, geregelt (vgl. BGE 129 V 362 E. 3.4 S. 365 f.), während er die
Direktauszahlung an das mündige Kind nicht normiert hat. Aus den Erläuterungen
des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) zu dieser
Verordnungsänderung (publ. in: AHI 2002 S. 14 ff.) ergibt sich nicht
ausdrücklich, ob in Bezug auf die Direktauszahlung an das mündige Kind ein
qualifiziertes Schweigen vorliegt. In Rz. 10006 der Wegleitung über die
Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (RWL) hat das BSV festgelegt, dass die Kinderrenten
grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente auszuzahlen sind (Satz 1), indessen
die Vorschriften über die Auszahlung bei unzweckgemässer Verwendung gelten,
wenn die leistungsberechtigte Person nicht für die Kinder sorgt (Satz 2), und
die Kinderrenten in einem solchen Fall auch direkt an volljährige Kinder, für
die sie bestimmt sind, ausbezahlt werden können, sofern die Voraussetzung der
zweckgemässen Verwendung erfüllt ist (Satz 3). Demgegenüber hat das Eidg.
Versicherungsgericht im Urteil I 840/04 vom 28. Dezember 2005, E. 4.1 -
allerdings ohne nähere Ausführungen - erkannt, dass seit dem Inkrafttreten der neuen
Verordnungsbestimmungen (1. Januar 2002) die vorher entwickelte Rechtsprechung
nicht mehr anwendbar ist; für den Zeitraum bis Ende 2001 schloss es in BGE 129
V 362 E. 5.2.2 S. 368 f. eine lückenfüllende Ergänzung der damals geltenden
Auszahlungsordnung aus.
2.3.5 Nach Art. 285 Abs. 2 ZGB hat zwar der unterhaltspflichtige
Elternteil die für den Unterhalt des Kindes bestimmten Sozialversicherungsleistungen
zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders
bestimmt. Es gilt insoweit von Gesetzes wegen eine Kumulation von Unterhaltspflicht
und der Pflicht, die Kinderrente an das Kind zu bezahlen (BGE 128 III 305 E. 4b
S. 309 f.). Mit dem am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen neuen Abs.
2bis von Art. 285 ZGB wurde die Stellung des Unterhaltspflichtigen insofern
verbessert, als er eine nachträglich erhaltene Kinderrente nicht mehr kumulativ
zu den Unterhaltsbeiträgen zu leisten hat, sondern diese sich von Gesetzes
wegen entsprechend vermindern. Vorbehalten sind jedoch immer abweichende
zivilgerichtliche Anordnungen, auf welche nicht nur in Art. 285 Abs. 2 ZGB,
sondern auch in Art. 35 Abs. 4 IVG sowie Art. 71ter Abs. 1
AHVV ausdrücklich hingewiesen wird.
Nach der in Art. 285 ZGB enthaltenen
Regelung ist es mithin Sache der Zivilgerichte, aufgrund einer Gesamtwürdigung
der finanziellen Verhältnisse die Unterhaltsbeiträge festzusetzen und dabei den
sozialversicherungsrechtlichen Rentenansprüchen in gesamthafter Betrachtung
Rechnung zu tragen. Das Zivilrecht erlaubt, eine dem Einzelfall gerecht
werdende Lösung zu treffen und eine zweckentsprechende Verwendung der
Kinderrente sicherzustellen. Über die Unterhaltspflicht gemäss Art. 285 Abs.
2 oder 2bis ZGB kann nicht im sozialversicherungsrechtlichen
Leistungs(streit)verfahren befunden werden, da es sich dabei um eine
zivilrechtliche Verpflichtung handelt (ZAK 1989 S. 224, E. 3, P 39/86). Angesichts
der zivilrechtlichen Regelung besteht kein Anlass, eine Lücke in der
sozialversicherungsrechtlichen Auszahlungsregelung anzunehmen, zumal eine sozialversicherungsrechtlich
angeordnete Drittauszahlung der gesamtheitlichen Betrachtung, die namentlich
bei Unterhaltszahlungen an das mündige Kind gesetzlich zwingend ist (Art.
277 Abs. 2 ZGB), nicht zugänglich wäre.
2.3.6 Bei dieser Sachlage bleibt für richterliche Lückenfüllung kein Raum. Vielmehr muss es bei der Feststellung sein Bewenden haben, dass die
Kinderrente nicht direkt an den mündigen Sohn ausbezahlt werden darf. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet.".
Nella successiva STF 9C_326/2009 del 20 ottobre 2009
(SVR 2010 IV Nr. 22), la nostra Massima Istanza ha ribadito che la rendita per
figli in caso di figlio maggiorenne deve essere versata al genitore
beneficiario di rendita, riservata una diversa disposizione da parte del
giudice civile, e non direttamente al figlio maggiorenne (cfr. consid. 2.2).
Ciò vale anche per i pagamenti di rendite arretrate (cfr. consid. 2.3). Il
Tribunale federale ha riconosciuto che questa regolamentazione non è
completamente soddisfacente nella pratica (cfr. consid. 3.2); ha però ricordato
che spetta al tribunale civile disciplinare i rapporti tra genitore
beneficiario di rendita e il figlio maggiorenne (cfr. consid. 3.3). Pertanto,
la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 15 è stata confermata (cfr. consid.
3.6).
Considerandi
A proposito della preminenza del diritto civile sul diritto delle
assicurazioni sociali il Tribunale federale si era già pronunciato nella STF
9C_499/2008 del 6 maggio 2009, quando è stato chiamato a decidere sul versamento
della rendita per figli in mano di terzi in un caso ticinese. Analizzando l’art.
35.
cpv. 4 LAI, l’Alta Corte ha ricordato al considerando 3.3
che statuendo a proposito dell’ormai abrogato art. 34 LAI, relativo al
versamento di una rendita completiva per coniugi - nel frattempo soppressa
senza più eccezioni (cfr. modifica della LAI del 6 ottobre 2006 con la quale è
stata abrogata la lett. e delle Disposizioni finali della modificazione del 21
marzo 2003 [RU 2007 5146]) -, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha
osservato come il suo capoverso 4, che riservava le disposizioni contrarie del
giudice civile, desse la possibilità a quest’ultimo di adottare disposizioni
riguardanti le modalità di pagamento di rendite delle assicurazioni sociali. Ha
quindi pure precisato che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di
famiglia e al diritto tutelare (che, dal profilo sistematico fa parte del
diritto di famiglia) e regolanti le modalità di versamento delle rendite delle
assicurazioni sociali prevalgono di regola sulle disposizioni degli organi dell’AVS
e dell’AI, non spettando né a questi ultimi né al giudice delle assicurazioni
sociali di statuire su questioni attinenti a tali ambiti giuridici (DTF 119 V
425.
consid. 6 pag. 430; 99 V 44 consid. 1 pag.
45; sentenza 2P.172/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 3.4; MEYER-BLASER, op.
cit., pag. 243 seg.).
2.3
A seguito della
giurisprudenza posta con DTF 134 V 15, che non permetteva all’Ufficio AI di
versare direttamente al figlio maggiorenne di un beneficiario di rendita di
invalidità la prestazione che gli spettava, il 1° gennaio 2011 è stato
introdotto il nuovo capoverso 3 dell’art. 71ter OAVS.
Il Consiglio federale ha quindi ora espressamente
previsto che il figlio maggiorenne è autorizzato a chiedere che la
rendita per i figli sia versata a lui personalmente.
Nella DTF 138 V 292 il Tribunale federale si è chinato sulla legittimazione a ricorrere del figlio di un beneficiario di prestazioni
complementari per il quale è dato il diritto ad una rendita completiva per
figli dell’assicurazione per l’invalidità, riconoscendo che il necessario
interesse giuridicamente protetto del figlio maggiorenne che dà diritto ad una
rendita completiva per figli dell’assicurazione per l’invalidità a contestare il
calcolo separato della prestazione complementare risulta dalla possibilità per
quest’ultimo di annunciare i genitori per l’esercizio del diritto alle prestazioni
complementari. Non è stata per contro risolta la questione di sapere se l’art.
71ter cpv. 3 OAVS sia applicabile per analogia anche in ambito di prestazioni
complementari, giacché anche il diritto del figlio maggiorenne al versamento
della prestazione complementare calcolata separatamente ancora non fonda la
legittimazione a ricorrere sul principio e l’estensione del diritto alla
prestazione in quanto tale (cfr. consid. 4.2.2).
Inoltre, a proposito della validità dell’art. 71ter cpv. 3 OAVS, l’Alta
Corte ha affermato che questa disposizione è applicabile giusta l’art. 82 OAI
alla rendita completiva per figli dell’assicurazione invalidità ed è stata
emanata a seguito della DTF 134 V 15 ("Diese Vorschrift ist nach Art.
82.
IVV (SR 831.201; in Verbindung mit Art. 35 Abs. 4 Satz 3 IVG) sinngemäss auf
Kinderrenten der Invalidenversicherung anwendbar. Sie
wurde als Folge von BGE 134 V 15 erlassen (vgl. SVR 2010 IV Nr. 22 S. 26,9C_326/2009 E. 3.5)." (cfr. consid. 4.2.1)
2.4
Stante quanto
precede, nell’evenienza concreta non v’è alcun dubbio che il figlio della
ricorrente, ormai maggiorenne, in virtù dell’art. 35 cpv. 4 LAI, in connessione
con l’art. 71ter cpv. 3 OAVS, sia legittimato a chiedere che la rendita
completiva per figli sin da sempre versata alla mamma, beneficiaria della
rendita di invalidità, sia invece ora direttamente corrisposta nelle sue mani,
essendovi un’esplicita norma legale che dal 2011 permette tale possibilità.
Questa soluzione va in concreto confermata anche
alla luce della riserva prevista dall’art. 71ter cpv. 3 2a frase OAVS, secondo
cui sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità
tutoria (cfr. consid. 2.1).
Il TCA osserva, infatti, che la ricorrente nemmeno ha
accennato alla possibilità che vi fossero degli ostacoli derivanti da
disposizioni diverse adottate dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
Va al riguardo ricordato che la beneficiaria della
rendita AI non ha in effetti fondato la sua tesi, volta a riottenere il
pagamento diretto della rendita completiva per il figlio TERZ 1, su possibili
impedimenti dovuti ad altri accordi preesistenti. Essa si è invece limitata ad invocare
suoi futuri problemi economici nel caso in cui le venga a mancare il versamento
della rendita per il figlio, come pure ha sollevato una serie di difficoltà
relazionali fra le parti.
Pertanto, in assenza di documentazione comprovante,
ai sensi dell’art. 71ter cpv. 3 2a frase OAVS, un impedimento a procedere nel senso
richiesto espressamente da TERZ 1 di versargli direttamente, in quanto ormai
maggiorenne, la rendita completiva per figli, ne discende che la decisione del
22.
settembre 2014 dell’Ufficio AI deve essere tutelata.
In tali circostanze, il ricorso deve dunque essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
2.5
Secondo l’art. 29 cpv. 2
LPTCA e l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L’atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l’ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti