32.2014.138
Nuova domanda di rendita respinta. Conferma della perizia psichiatrica e dell'inchiesta domiciliare per le persone attive nell'economica domestica. Assistenza giudiziaria respinta
15 settembre 2015Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.138
BS/sc
Lugano
15 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 agosto 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, nel novembre 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI
per adulti. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica
24 ottobre 2005 del dr. __________ (doc. AI 26), con decisione formale 10
gennaio 2006 l’Ufficio AI ha respinto la citata domanda (doc. AI 29).
1.2. Nel
mese di agosto 2008 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni.
Considerando l’interessata quale persona esercitante un’attività lucrativa a tempo
parziale, dopo aver espletato i necessari accertamenti medici (cfr. in particolare
la perizia psichiatrica 26 gennaio 2006 del dr. __________, attivo presso il
SMR; doc. AI 43), l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile in
qualsiasi attività dal 17 gennaio 2006, ma pienamente abile in attività
adeguate dal 1° gennaio 2009 e determinato un grado d’invalidità del 32% dal
gennaio 2007 (dopo la scadenza dell’anno di attesa) e dello 0% dal miglioramento
di gennaio 2009.
A
seguito di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica, il grado d’impedimento è stato determinato nella misura dell’11%.
Tenuto conto della chiave di riparto tra attività salariata e domestica (24%
rispettivamente 76%), il grado d’invalidità globale è risultato del 32% dal 1°
gennaio 2007 e dell’8% dal gennaio 2009.
Di
conseguenza, con decisione 15 giugno 2012 (preavvisata il 27 aprile 2012)
l’Ufficio AI ha respinto per la seconda volta la richiesta di prestazioni non
presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 76).
In
accoglimento del ricorso contro la succitata decisione interposto
dall’assicurata, con sentenza 32.2012.195 del 15 novembre 2012 questo TCA ha
rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di alcuni accertamenti medici,
rilevando in particolare:
"
(…) questo TCA aderisce alla
richiesta di complemento istruttorio formulata dall’Ufficio AI, tenuto infatti
conto che la nuova documentazione medica [scritto 12 luglio 2012 (doc. I) e
rapporto 9 agosto 2012 (doc. X/1) del dr. __________, nonché il rapporto 10
agosto 2012 del dr. __________ [doc. B3)] attesta un peggioramento della
componente reumatologica dall’11 luglio 2012. Altrettanta adesione va prestata
a quanto concluso dal SMR nelle succitate annotazioni 9 ottobre 2012, ossia che
“un’incapacità lavorativa completa e persistente per qualsiasi attività è
difficilmente condivisibile” e che “la futura istruttoria dovrà contenere
una valutazione peritale reumatologica ed un aggiornamento psichiatrico. (…)” (XIIbis)”
1.3. Ritornati
gli atti, l’Ufficio AI ha proceduto ad una rivalutazione reumatologica a cura
del dr. __________ (perizia del 18 marzo 2013, doc. AI 94), psichiatrica del
dr. __________ (perizia del 15 aprile 2013, doc. AI 95) e neurologica del dr. __________
(perizia del 1° luglio 2013, doc. AI 103).
L’amministrazione
ha poi eseguito una nuova inchiesta economica affidata all’Ufficio AI del
Canton __________, Cantone dove l’assicurata nel frattempo aveva trasferito il
proprio domicilio dal Ticino (cfr. inchiesta del 7 febbraio 2014, doc. AI 109 -
118). Risultando da tale inchiesta giustificata l’applica-zione del metodo
specifico previsto per le persone senza attività lucrativa, tenuto conto di un
grado d’invalidità del 6% nelle mansioni domestiche, con decisione 25 agosto
2014 (preavvisata l’11 giugno 2014) l’amministrazione ha nuova- mente negato il
riconoscimento di prestazioni (doc. AI 124).
1.4. Contro
la succitata decisione insorge l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1,
postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita. In
via subordinata chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad
ulteriori accertamenti medici. Contesta le conclusioni dell’inchie-sta economica,
come pure la valutazione medica (in particolare quella psichiatrica del SMR). Dei
singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. L’assicurata ha
chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa, confermando sia la valutazione medica che economica,
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.6. L’11
novembre 2014 la ricorrente ha prodotto la documentazione necessaria per
l’assistenza giudiziaria (IX). Con scritto 17 dicembre 2014 il legale
dell’assicurata ha fatto sapere di non aver ricevuto dalla sua rappresentante
alcun nuovo mezzo di prova (XII).
Il
21 giugno 2015 l’assicurata ha chiesto che il suo caso sia valutato secondo la
recente giurisprudenza del TF in merito ai dolori somatoformi (XIV). Su richiesta
del TCA, con scritto 1° luglio 2015 l’Ufficio AI ha fatto presente di non avere
particolari osservazioni da porre, ribadendo come il caso dell’assicurata sia
stato attentamente vagliato dal SMR. Rileva inoltre che tra le diagnosi
principali con influsso sulla capacità lavorativa è stata ritenuta una sindrome
fibromialgica generalizzata.
1.7. Il
TCA ha eseguito un accertamento presso l’Ufficio AI, ricevendo risposta il 16
luglio 2015 (XIX). Con lettera 18 agosto 2015, scritta di proprio pugno la ricorrente
nuovamente contesta la valutazione psichiatrica, come pure l’inchiesta economica,
auspicando una rivalutazione medica (XXI).
Su
richiesta del TCA, il 31 agosto 2015 l’avv. RA 1 ha confermato di agire ancora
da patrocinatore dell’assicurata (XXIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag.
246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede
che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta,
l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche
e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato
prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona
lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag.
139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia
domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del
congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di
famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia
che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “se l’assicurato esercita un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti”.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata
in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e
in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento
delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
2.6. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione
dell’AI). Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima
decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi
siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che
un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo
del requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire
che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non
motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente
decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti).
Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV
Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne
1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica
del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse
an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in
re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nel caso di nuova domanda il
punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce,
dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale
accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione
della rendita (DTF 133 V 108).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
del rilevante cambiamento (“Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die
Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder
schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind” (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid.
3b e 264), riportato in STFA 619/06 del 10 febbraio
2005, consid. 3).
2.7. Nella
presente fattispecie, a seguito del rinvio degli atti, l’Ufficio AI ha dapprima
proceduto ad una rivalutazione reumatologica a cura del dr. __________. Nel
referto del 18 marzo 2013 il succitato specialista ha diagnosticato:
"
(…)
Sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena
cronica in
-
Disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale con scoliosi destroconvessa, iperlordosi lombare
con scoliosi sinistroconvessa, con componente di torsione)
-
Decondizionamento muscolare
Periartropatia omeroscapolare bilaterale, in
-
Artrosi acromeoclaveare bilaterale
Coxartrosi bilaterale, accentuata a destra
Sindrome fibromialgica generalizzata.” (…)” (doc. AI
94/11)
Sostanzialmente
egli non ha riscontrato una situazione diversa da quella esaminata nella
precedente valutazione del 24 ottobre 2005. Egli ha pertanto confermato di
ritenere l’assicurata pienamente abile nell’attività di ricezionista con pieno
rendimento in una giornata lavorativa di 8-9 ore, a condizione che ogni tanto
abbia la possibilità di alternare la posizione. Quale casalinga egli ha valutato
una diminuzione di rendimento del 20-30%, a dipendenza dell’intensità dei
dolori (doc. AI 94/11).
L’assicurata
è stata poi visitata dal dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia al SMR. Nel rapporto del 15 aprile 2013 il citato sanitario ha rilevato
di non aver riscontrato uno status significativamente diverso dalla valutazione
del 2009. Ha pertanto confermato l’assenza di un disturbo d’interesse psicopatologico
(doc. AI 95).
Infine,
l’assicurata è stata peritata dal dr. __________, specialista in neurologia.
Nel suo referto 1° luglio 2013 egli ha posto le seguenti diagnosi neurologiche
con ripercussioni sulla capacità lavorativa: sindrome da tunnel carpale a
sinistra di grado molto leggero, algie diverse nel contesto di disturbi evidenziati
nelle precedenti perizie rinviando al capitolo “diagnosi precedenti”. Egli non ha
costatato un’incapacità lavorativa in attività salariali, ma unicamente una
ridotta (5%) capacità quale casalinga (doc. AI 103/7).
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato
redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha
precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari
del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Ritornando
al caso concreto, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo
TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.
2.9.1. Riguardo
alla valutazione reumatologica, dando ragione all’assicurata, se si raffronta
l’esame della funzionalitià fisica allegato alla perizia 24 ottobre 2005 del
dr. __________ (doc. AI 26/7) con quello prodotto con la valutazione peritale
del 18 marzo 2013 dello stesso (doc. AI 94/12), emergono in effetti alcune
modifiche. Ad esempio, il mantenere posizioni statiche sia in posizione seduta
che eretta (punto no. D) da “lievemente ridotta” nel 2005 è peggiorato in “ridotta”
nel 2013; oppure il sollevamento e/o trasporto di carichi leggeri da “normale”
a “lievemente ridotta”, ecc.. Queste modifiche, invero di poco conto, sono
state debitamente prese in considerazione dal perito (pagg. 7-9), il quale ha
concluso per una piena abilità lavorativa in un’attività “che tiene pienamente
conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato”,
valutazione che “non si discosta sostanzialmente da quella formulata dopo l’ultima
valutazione peritale del 24 ottobre 2005” (doc. AI 94/10).
Per
quel che concerne l’asserito e non meglio specificato peggioramento, è vero che
la perizia risale al marzo 2013, ma è altrettanto vero che l’assicurata non ha
prodotto alcun atto medico attestante una modifica del suo stato di salute somatico,
nonostante che in sede di ricorso abbia specificato che “ci si riserva di
produrre ulteriore documentazione medica, atta a comprovare questo ulteriore
peggioramento dello stato di salute” (cfr. ricorso, pag. 6).
Al
proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio
non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle
parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121
V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
In
queste circostanze alla succitata completa valutazione reumatologica del dr. __________
va conferito valore probatorio pieno.
2.9.2. La
componente psichiatrica è stata vagliata dal dr. __________ nel cui referto 15
aprile 2013, diagnosticata un disturbo di personalità dipendente senza influsso
sulla capacità lavorativa, ha concluso:
"
(…)
Rispetto alla valutazione di gennaio 2009, lo status osservato
oggi non è significativamente diverso.
È possibile confermare che, su una struttura di
personalità di tipo dipendente, caratterizzata da una pervasiva necessità,
spesso non corrisposta, di fare ricorso agli altri nel prendere decisioni,
dall’eccessiva paura di non essere capiti e abbandonati, dalla subordinazione
dei propri bisogni a quelli degli altri si sono innestati fattori famigliari e
sociali.
Indubbiamente, come affermato dall’A.ta stessa, i
fattori economici sono di primaria importanza.
Tutto l’insieme ha causato, in passato, la comparsa di
una sintomatologia, prevalentemente somatica, ma anche con aspetti tipici di
ansia e depressione.
Questa situazione sembrava avere trovato una soluzione
con il trasloco __________, dove vivono i famigliari più stretti dall’A.ta.
Ora, il soggiorno a __________, sarebbe stato
caratterizzato da problematiche sia familiari sia nei confronti degli uffici
comunali preposto all’assistenza. L’A.ta che affermava di “correre” a preparare
il trasloco nel colloquio del 2009, come se questo “ritorno a casa”
rappresentasse la soluzione di tutti i suoi problemi, non ha trovato alcun
lavoro in __________, anche, s’intuisce, avrebbe dovuto fare ritorno in Ticino
per l’assenza di sostegno da parte dei servizi preposti.
L’A.ta sembra avere trovato una sua condizione d’essere
nello stato attuale, svolge i propri compiti di madre e casalinga secondo i
propri ritmi, appare demotivata a qualsiasi cambiamento, i rapporti con l’ex
marito sarebbero improntati a formale cordialità e privi delle problematiche
descritte nel 2009.
Tutto questo tuttavia non si traduce in un disturbo
d’interesse psicopatologico maggiore, cioè a se stante e indipendente dalla
situazione socio-economica più volte evocata dall’A.ta, oltre che riferibile a
disturbi somatici, oggetto di altra valutazione presso il dr. __________.
Pertanto, non sono giustificabili oggi limitazioni
d’esclusivo interesse psichico in qualsiasi attività lucrativa.” (doc. AI 95/7)
Orbene,
non vi sono motivi per non confermare la validità della succitata valutazione. Del
resto, dal rapporto 30 aprile 2013 della psichiatra curante, dr. __________,
non si ravvisa alcuna patologia extra somatica invalidante. In particolare in quell’atto
la curante ha modificato la sua diagnosi di depressione in disturbo comportamentale
(“Verhaltenstörung zur Erlangung bessere Lebensbedigungen”) e, quale
diagnosi differenziata, disturbo fittizio (“artifizielle Störung”) e simulazione
(“Simulation”); doc. AI 99).
Che,
come sostenuto nello scritto 18 agosto 2015 dall’assicurata (XXI), la visita
peritale sia durata solo 50 minuti non modifica la validità della perizia. Difatti, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto
medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto
dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre
2009; STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS/SZS 2008 pag. 393 consid.
3.1.1 con riferimenti), che nel caso concreto sono date.
Per
quel che concerne la sostenuta omessa valutazione psichiatrica in merito all’espletamento
dell’attività casalinga, il 10 luglio 2015 questo TCA ha chiesto all’Ufficio AI
“di sottoporre al dr. __________ il suo rapporto 15 aprile 2013 (doc. AI 95)
con la richiesta di una valutazione sulla (in)capacità lavorativa
dell’assicurata quale casalinga, tenendo conto dell’inchiesta domiciliare del
28 aprile 2014 (doc. AI 116)”. Il 15 luglio 2015 il citato specialista ha
così risposto:
"
Come richiesto, ho ripreso visione
del mio rapporto del 15.04.2013 basato su una visita con l’assicurata del
25.03.2013: non avevo allora riscontrato limitazioni d’interesse psichiatrico
nello svolgere una qualsiasi attività. In particolare, come casalinga,
l’assicurata aveva dichiarato spontaneamente di svolgere tutti i lavori domestici,
con l’aiuto del figlio. Non era compito della mia valutazione
medico-psichiatrica addentrarmi in una descrizione puntuale delle varie
attività domestiche, ad esempio problemi nello stappare le bottiglie etc., che
è stata invece eseguita nell’apposita inchiesta.
L’accurata inchiesta a domicilio eseguita dall’UAI di __________
il 28.04.2014 ha messo in luce alcune lievissime limitazioni nella preparazione
dei pasti (4%) e nel lavare e stendere i panni (2%), condizioni che si
verificherebbero nei momenti in cui la stessa accusa maggiormente dolori, ma non
impediscono in modo significativo e costante lo svolgimento delle attività
consuete.
Pertanto, concordo con l’esaustiva inchiesta a
domicilio che completa con la sua descrizione puntuale ed esaustiva il mio
rapporto di aprile 2013.” (doc. XIX/1)
Con
scritto 21 giugno 2015 l’assicurata, ritenendo che il suo aspetto psicosomatico
sia stato insufficientemente vagliato dal SMR, chiede che nell’evasione del
ricorso sia tenuto conto dei severi criteri di valutazione risultanti da un
recente giudizio (XIV). Quello che a cui la ricorrente fa riferimento è la
recente sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata a pubblicazione, con
la quale il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato
stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro
deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti
in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e
senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la
presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati
con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Orbene,
dal momento che nel caso in esame nessun specialista psichiatrico ha diagnosticato
un disturbo somatoforme il problema della sua incidenza sulla capacità
lavorativa della ricorrente non si pone. Del resto, proprio perché non diagnosticata,
neppure è stata utilizzata la presunzione, non più valida in seguito alla
sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile.
Vero che, come rilevanto dall’Ufficio AI nelle osservazioni, 1° luglio 2015
all’assicurata è stata diagnosticata una fibromialgia generalizzata, ma unanimemente
non è stata, come visto sopra, riscontrata una relazione d’ordine psichiatrico.
Nondimeno occorre rilevare che, come verrà esposto al prossimo considerando,
l’assicurata, considerata quale casalinga a tempo pieno, presenta una modesta
limitazione ad esercitare le mansioni domestiche unicamente per motivi reumatologici.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al
riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag.
429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10.
2.10.1. Per
quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che
l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)
dell'economia domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova
ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un
massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati -
attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero
(N. 3090)."
Mentre alle cifre
3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere
sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag.
244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti
e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire
meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in
misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del
17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita
dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura
maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97
consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al
riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e
senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;
RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta
decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
2.10.2. Nella
fattispecie in esame, nell’ambito della precedente decisione l’assicurata è
stata vista dall’assistente sociale che ha proceduto ad un’inchiesta economica
domiciliare. Con rapporto del 19 aprile 2012 essa ha concluso per un grado d’impedimento
dell’11% (doc. AI 67).
Dopo
il rinvio degli atti l’Ufficio AI ha proceduto ad una nuova inchiesta, la cui
realizzazione è stata espletata dall’assistente sociale attiva presso l’Ufficio
AI del Canton __________, cantone dove l’assicurata si è trasferita. Dal
rapporto 6 aprile 2014 si evince in primo luogo che dinnanzi all’incaricata
l’assicurata ha sostenuto che, senza il danno alla salute, non avrebbe svolto
alcuna attività lucrativa per poter accudire suo figlio minore (cfr. pag. 7 del
rapporto).
L’assistente
sociale ha poi passato in rassegna tutte le diverse mansioni domestiche, il cui
risultato è stato esposto nella decisione impugnata:
Attività
Importanza
assegnata
Impedimenti %
Invalidità
Pianificazione, organizzazione,
ripartizione del lavoro, controllo
5
0
0
Preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
40
10
4
Rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
Fatti
i letti, ecc.
20
0
0
Spesa, acquisti, pagamenti, trattative assicurazioni,
rapporti ufficiali
10
0
0
Lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
20
10
2
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia,
compresa educazio-ne, attività comuni, compiti, ecc.
5
0
0
Cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impe-gno a favore di
terzi, volontariato
0
0
0
Limitazioni 6%
(doc. AI 124/2-3)
Risultando
da tale inchiesta come giustificata l’applicazione del metodo specifico
previsto per le persone senza attività lucrativa, tenuto conto di un grado
d’invalidità del 6% in attività casalinghe, con la decisione contestata l’amministrazione
ha negato il riconoscimento di prestazioni (doc. AI 124).
L’assicurata
fa valere che dal punto di vista medico è stata ritenuta inabile quale
casalinga al 30% con effetto dal luglio 2013 (25% per motivi reumatologici + 5%
per motivi neurologici), così come risulta dal rapporto finale 23 luglio 2103
del SMR (doc. AI 104), questo in netta discrepanza con la succitata inchiesta
economica.
Riguardo
alla succitata discrepanza, rettamente in sede di risposta di causa l’Ufficio
AI ha ricordato che secondo giurisprudenza nei casi di assicurati attivi presso
la loro economia domestica l’accertamento dettagliato dei rapporti effettuato
al domicilio della persona assicurata è ritenuto prioritario rispetto alla
stessa valutazione medico-teorica. Infatti, dove, come nella
fattispecie, sono principalmente le limitazioni fisiche a essere esaminate,
l'inchiesta economica costituisce la base più adatta a definirne le
ripercussioni (cfr. STF 8C_384/2010 del 12 dicembre 2011, consid. 6.2 in fine
citata in STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 4.4).
Certo
Considerandi
che nella precedente inchiesta il grado d’impedimento in attività domestiche
era dell’11% e questo senza il peggioramento neurologico rispetto alla
decisione del 15 giugno 2012. Tuttavia, volendo prendere in considerazione –
per ipotesi di lavoro – la percentuale d’incapacità medicalmente attestata del
30%, l’assicurata, quale persona attiva nella propria economia domestica, non
presenterebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile.
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
2.12
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel
caso concreto, dalla documentazione allegata al certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria (sub. doc. IX) risulta che la
ricorrente, divorziata e madre di un figlio nato nel 1999, non lavora. Essa
percepisce delle prestazioni dall’assi-stenza pubblica, oltre ad un assegno per
figlio, motivo per cui il criterio dell’indigenza è dato.
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere considerato privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va
quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA;
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002.
nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento
esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico
nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno
2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti