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Decisione

32.2014.138

Nuova domanda di rendita respinta. Conferma della perizia psichiatrica e dell'inchiesta domiciliare per le persone attive nell'economica domestica. Assistenza giudiziaria respinta

15 settembre 2015Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i letti, ecc.

20

0

0

Spesa, acquisti, pagamenti, trattative assicurazioni,

rapporti ufficiali

10

0

0

Lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

20

10

2

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia,

compresa educazio-ne, attività comuni, compiti, ecc.

5

0

0

Cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impe-gno a favore di

terzi, volontariato

0

0

0

Limitazioni 6%

(doc. AI 124/2-3)

Risultando

da tale inchiesta come giustificata l’applicazione del metodo specifico

previsto per le persone senza attività lucrativa, tenuto conto di un grado

d’invalidità del 6% in attività casalinghe, con la decisione contestata l’amministrazione

ha negato il riconoscimento di prestazioni (doc. AI 124).

L’assicurata

fa valere che dal punto di vista medico è stata ritenuta inabile quale

casalinga al 30% con effetto dal luglio 2013 (25% per motivi reumatologici + 5%

per motivi neurologici), così come risulta dal rapporto finale 23 luglio 2103

del SMR (doc. AI 104), questo in netta discrepanza con la succitata inchiesta

economica.

Riguardo

alla succitata discrepanza, rettamente in sede di risposta di causa l’Ufficio

AI ha ricordato che secondo giurisprudenza nei casi di assicurati attivi presso

la loro economia domestica l’accertamento dettagliato dei rapporti effettuato

al domicilio della persona assicurata è ritenuto prioritario rispetto alla

stessa valutazione medico-teorica. Infatti, dove, come nella

fattispecie, sono principalmente le limitazioni fisiche a essere esaminate,

l'inchiesta economica costituisce la base più adatta a definirne le

ripercussioni (cfr. STF 8C_384/2010 del 12 dicembre 2011, consid. 6.2 in fine

citata in STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 4.4).

Certo

Considerandi

che nella precedente inchiesta il grado d’impedimento in attività domestiche

era dell’11% e questo senza il peggioramento neurologico rispetto alla

decisione del 15 giugno 2012. Tuttavia, volendo prendere in considerazione –

per ipotesi di lavoro – la percentuale d’incapacità medicalmente attestata del

30%, l’assicurata, quale persona attiva nella propria economia domestica, non

presenterebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

2.12

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dalla documentazione allegata al certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria (sub. doc. IX) risulta che la

ricorrente, divorziata e madre di un figlio nato nel 1999, non lavora. Essa

percepisce delle prestazioni dall’assi-stenza pubblica, oltre ad un assegno per

figlio, motivo per cui il criterio dell’indigenza è dato.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere considerato privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va

quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA;

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002.

nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento

esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico

nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno

2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti