32.2014.139
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5 marzo 2015Italiano14 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.139
BS/sc
Lugano
5 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 10 e 26 settembre 2014 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1961, attivo quale pittore - imbianchino, è stato posto al beneficio
di una mezza rendita (invalidità permanente, per un grado del 50%) dal 1°
giugno 1991 (trattasi di una domanda tardiva cfr. decisione 16 aprile 1993 in doc. AI 12), aumentata, a seguito di una riconsiderazione, a tre quarti di rendita (per un grado
d’invalidità del 64%) con effetto dal 1° settembre 2007 (momento della scoperta
dell’errore; cfr. decisione 2 giugno 2008 in doc. AI 42).
1.2. A
seguito della segnalazione da parte della __________ di un peggioramento delle
condizioni di salute dell’assicurato a causa di un infortunio occorsogli il 20
gennaio 2012 (cfr. doc. AI 43 e 45), raccolta la documentazione medica
dall’assicuratore LAINF, con progetto di decisione 7 marzo 2013
l’amministrazione, fondandosi sulle incapacità lavorative definite in sede infortunistica,
ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%)
limitatamente al periodo 1° maggio 2012 – 31 gennaio 2013 (doc. AI 60).
Con
decisione formale 10 settembre 2014 l’amministrazione ha erogato tre quarti di
rendita dal 1° ottobre 2014 in avanti (doc. 110; per le motivazioni cfr. doc.
AI 110/5); con ulteriori due pronunzie del 26 settembre 2014 è stata fissata
una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 gennaio 2013 (doc. AI 112) e
nuovamente tre quarti di rendita dal 1° febbraio 2013 al 30 settembre 2014
(doc. AI 111).
1.3. Contro
le succitate decisioni del 10 e 26 settembre 2014 l’assicurato, rappresentato dall’avv.
RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendone l’annullamento. In primo
luogo censura una carente motivazione dei provvedimenti impugnati ed evidenzia come
dal punto di vista medico la fattispecie non sia stata esaurientemente
esaminata non avendo infatti la __________ terminato gli accertamenti medici.
In via principale chiede quindi il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento
di una perizia neuro-traumatologica, in via subordinata il riconoscimento del
diritto ad una rendita intera anche dopo il 1° febbraio 2013.
1.4. Con
la risposta di causa, ammettendo che le decisioni contestate siano state erroneamente
emesse, l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per procedere ad ulteriori
accertamenti sia medici che economici.
Interpellato
dal TCA, con scritto 16 ottobre 2014 l’assicurato ha sostanzialmente ribadito
le richieste ricorsuali (VI).
Sempre
su richiesta di questa Corte, con osservazioni 30 ottobre 2014
l’amministrazione ha preso posizione in merito alla necessità o meno di procedere
ad una valutazione neuro-traumatologica richiesta dal ricorrente (VIII).
Con
scritto 4 novembre 2014 l’assicurato ha insistito nel chiedere l’assunzione di
una perizia (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Il
ricorrente sostiene che la motivazione dei provvedimenti impugnati è manifestamente
insufficiente “… in quanto non contiene i motivi precisi alla base degli
stessi, presenta gravi lacune fattuali e omette di motivare le regioni specifiche
alla base della limitazione della rendita”.
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,
quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U
397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.
3.2 pag. 236).
In
questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a
cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle
obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione
preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare
Fatti
i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione
(Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).
Infine,
ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -
nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da
ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi
ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un
eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa p. 437).
Ritornando
al caso in esame, dalle motivazioni allegate alla prima decisione impugnata si rileva
innanzitutto che l’amministrazione ha riassunto il contenuto delle
precedenti decisioni di rendita. Inoltre si evince il motivo per cui l’aumento
della rendita ad intera è stato limitato nel tempo, ossia a seguito del
riconoscimento di un’incapacità lavorativa infortunistica temporanea, e più
precisamente:
"
(…)
Tramite annuncio __________ del 4 maggio 2012 ci è
stato comunicato il suo infortunio del 20 gennaio 2012, di conseguenza è stata
avviata la revisione d'ufficio fino a giungere al completamento degli atti
medici dai quali si evince che il danno alla salute del quale è portatore ha
comportato un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno nei seguenti
periodi e percentuali in qualsivoglia attività:
100% dal 20.01.2012
50% dal 03.12.2012
0% dal 07.01.2013
Decidiamo pertanto:
A decorrere dal 01.05.2012, mese in cui è stata
richiesta la revisione – art. 88bis OAI, cpv. 1 lett. a – sorge il diritto ad
una rendita intera con grado AI del 100%, limitatamente al 31.01.2013.
Successivamente continuerà a beneficiare della medesima
rendita d'invalidità con grado AI del 60%." (doc. AI 110/6)
Che
poi, come si vedrà, da parte all’Ufficio AI vi sia stata una lacunosità degli
accertamenti eseguiti è piuttosto questione che riguarda la validità o meno del
merito delle decisioni impugnate.
Sia
come sia, l’insorgente ha avuto la possibilità di prendere posizione
davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale
violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa
sede, dove l’assicurato ha ribadito le proprie censure.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera
duratura.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.5. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
Considerandi
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista
un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non
è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.6
Nel
caso in esame, pacifico è che gli accertamenti medici non sono conclusi.
Dopo
aver raccolto dalla __________ la documentazione medica relativa all’infortunio
del 20 gennaio 2012, tra cui la perizia 21 maggio 2014 del __________ (atti
LAINF 61), preso atto che l’assicurato stava svolgendo ancora delle sedute contro
il dolore presso il dr. __________, con nota 4 agosto 2014 il funzionario
incaricato aveva ritenuto indicato un aggiornamento della situazione medica con
l’assicuratore LAINF per fine settembre (doc. AI 106).
Invece,
come riportato in sede di risposta di causa, le decisioni impugnate sono state
emesse il 10 e 26 settembre 2014, per conto dell’Ufficio AI, dalla Cassa
di compensazione __________ (competente per il calcolo delle prestazioni; cfr. art.
60.
cpv. 1 lett. a LAI), sulla scorta della delibera 7 marzo 2013 dell’Ufficio
AI (doc. AI 61) e delle motivazioni di data 17 aprile 2013 (doc. AI 71).
Questo senza tenere conto dell’aggravamento delle condizioni di salute dovute
alla ricaduta infortunistica, con conseguente inabilità lavorativa dal 20 marzo
2013.
accertata dalla __________ (cfr. scritti 6 maggio 2013 e 7 giugno 2013 in doc. AI 72 e 73). In quel caso l’Ufficio AI, riconosciuta la necessità di disporre ulteriori
accertamenti medici, avrebbe dovuto annullare la delibera 7 marzo 2013, avvisando
la Cassa di compensazione __________ in modo da bloccare l’emissione delle
decisioni impugnate.
In
queste circostanze, dunque, l’amministrazione non poteva confermare il
ripristino della precedente capacità lavorativa del 60% con effetto dal 31 gennaio
2013.
Infine,
in merito alla richiesta dell’assicurato di espletare una perizia
neuro-traumatologica, va fatto riferimento alle annotazioni 28 ottobre 2014 del
SMR. Preso atto sia della valutazione peritale del __________ che del __________,
il dr. __________ ha in particolare evidenziato:
"
(…)
In considerazione della patologia di base, ossia
disturbo cognitivo grave, con assicurato non autosufficiente e valutazione
concordante di una non inservibilità in un ambiente di lavoro normale condivido
la valutazione di una IL del 100% dal 20.3.2013 con prognosi negativa.
Come già valutato nel 1992 la residua capacità
lavorativa era solo sfruttabile in presenza di condizioni particolarmente
favorevoli. Attualmente siamo in presenza di un equilibrio gravemente compromesso
(probabilmente in seguito alla morte della madre) e un inserimento lavorativo
risulta immaginabile unicamente a scopo occupazionale in ambito protetto.
In questa situazione una valutazione
neuro-traumatologica risulta assolutamente non indicata e non porterà a nessuna
ulteriore informazione." (doc. VIII/bis)
Alle
succitate annotazioni va prestata adesione.
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
Nella fattispecie, in virtù delle carenze sopra evidenziate, un
rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare gli accertamenti sia medici che
economici risulta giustificato, senza che sia necessario procedere ad
una valutazione neuro-tramatologi-ca.
In
esito a nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà emettere una
nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale
diritto alla rendita intera illimitata nel tempo. Annullate di conseguenza
le decisioni contestate, il ricorso va accolto.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
Le decisioni 10 e 26 settembre 2014 sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.6.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’amministrazione. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti