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Decisione

32.2014.139

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione

(Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).

Infine,

ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto -

nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da

ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi

ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un

eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid.

3d/aa p. 437).

Ritornando

al caso in esame, dalle motivazioni allegate alla prima decisione impugnata si rileva

innanzitutto che l’amministrazione ha riassunto il contenuto delle

precedenti decisioni di rendita. Inoltre si evince il motivo per cui l’aumento

della rendita ad intera è stato limitato nel tempo, ossia a seguito del

riconoscimento di un’incapacità lavorativa infortunistica temporanea, e più

precisamente:

"

(…)

Tramite annuncio __________ del 4 maggio 2012 ci è

stato comunicato il suo infortunio del 20 gennaio 2012, di conseguenza è stata

avviata la revisione d'ufficio fino a giungere al completamento degli atti

medici dai quali si evince che il danno alla salute del quale è portatore ha

comportato un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno nei seguenti

periodi e percentuali in qualsivoglia attività:

100% dal 20.01.2012

50% dal 03.12.2012

0% dal 07.01.2013

Decidiamo pertanto:

A decorrere dal 01.05.2012, mese in cui è stata

richiesta la revisione – art. 88bis OAI, cpv. 1 lett. a – sorge il diritto ad

una rendita intera con grado AI del 100%, limitatamente al 31.01.2013.

Successivamente continuerà a beneficiare della medesima

rendita d'invalidità con grado AI del 60%." (doc. AI 110/6)

Che

poi, come si vedrà, da parte all’Ufficio AI vi sia stata una lacunosità degli

accertamenti eseguiti è piuttosto questione che riguarda la validità o meno del

merito delle decisioni impugnate.

Sia

come sia, l’insorgente ha avuto la possibilità di prendere posizione

davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale

violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa

sede, dove l’assicurato ha ribadito le proprie censure.

Nel

merito

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera

duratura.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.5. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

Considerandi

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista

un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non

è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.6

Nel

caso in esame, pacifico è che gli accertamenti medici non sono conclusi.

Dopo

aver raccolto dalla __________ la documentazione medica relativa all’infortunio

del 20 gennaio 2012, tra cui la perizia 21 maggio 2014 del __________ (atti

LAINF 61), preso atto che l’assicurato stava svolgendo ancora delle sedute contro

il dolore presso il dr. __________, con nota 4 agosto 2014 il funzionario

incaricato aveva ritenuto indicato un aggiornamento della situazione medica con

l’assicuratore LAINF per fine settembre (doc. AI 106).

Invece,

come riportato in sede di risposta di causa, le decisioni impugnate sono state

emesse il 10 e 26 settembre 2014, per conto dell’Ufficio AI, dalla Cassa

di compensazione __________ (competente per il calcolo delle prestazioni; cfr. art.

60.

cpv. 1 lett. a LAI), sulla scorta della delibera 7 marzo 2013 dell’Ufficio

AI (doc. AI 61) e delle motivazioni di data 17 aprile 2013 (doc. AI 71).

Questo senza tenere conto dell’aggravamento delle condizioni di salute dovute

alla ricaduta infortunistica, con conseguente inabilità lavorativa dal 20 marzo

2013.

accertata dalla __________ (cfr. scritti 6 maggio 2013 e 7 giugno 2013 in doc. AI 72 e 73). In quel caso l’Ufficio AI, riconosciuta la necessità di disporre ulteriori

accertamenti medici, avrebbe dovuto annullare la delibera 7 marzo 2013, avvisando

la Cassa di compensazione __________ in modo da bloccare l’emissione delle

decisioni impugnate.

In

queste circostanze, dunque, l’amministrazione non poteva confermare il

ripristino della precedente capacità lavorativa del 60% con effetto dal 31 gennaio

2013.

Infine,

in merito alla richiesta dell’assicurato di espletare una perizia

neuro-traumatologica, va fatto riferimento alle annotazioni 28 ottobre 2014 del

SMR. Preso atto sia della valutazione peritale del __________ che del __________,

il dr. __________ ha in particolare evidenziato:

"

(…)

In considerazione della patologia di base, ossia

disturbo cognitivo grave, con assicurato non autosufficiente e valutazione

concordante di una non inservibilità in un ambiente di lavoro normale condivido

la valutazione di una IL del 100% dal 20.3.2013 con prognosi negativa.

Come già valutato nel 1992 la residua capacità

lavorativa era solo sfruttabile in presenza di condizioni particolarmente

favorevoli. Attualmente siamo in presenza di un equilibrio gravemente compromesso

(probabilmente in seguito alla morte della madre) e un inserimento lavorativo

risulta immaginabile unicamente a scopo occupazionale in ambito protetto.

In questa situazione una valutazione

neuro-traumatologica risulta assolutamente non indicata e non porterà a nessuna

ulteriore informazione." (doc. VIII/bis)

Alle

succitate annotazioni va prestata adesione.

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

Nella fattispecie, in virtù delle carenze sopra evidenziate, un

rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare gli accertamenti sia medici che

economici risulta giustificato, senza che sia necessario procedere ad

una valutazione neuro-tramatologi-ca.

In

esito a nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà emettere una

nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale

diritto alla rendita intera illimitata nel tempo. Annullate di conseguenza

le decisioni contestate, il ricorso va accolto.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

Le decisioni 10 e 26 settembre 2014 sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.6.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’amministrazione. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti