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32.2014.140

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 marzo 2015Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 261 consid. 4, 115

V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art.

16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe

conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività

esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante

per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale

diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Occorre

ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il

reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido)

è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA

inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa

T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr.

anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid.

3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di

regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe

continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno

conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari

(RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al

riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre

2003, inc. 32.2003.15).

Il reddito da invalido,

deve invece essere determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare

sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato

in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.4. L’Alta

Corte ammette di principio, la possibilità di un raffronto tra redditi da

attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto

2004).

Tale modo

di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati

fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto

delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre

il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo avviene allorché

egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando

tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata

dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui

esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il

libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo

reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente

(cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22

ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire

l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire

tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad esempio l’Alta Corte

aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente

in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7

giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I

761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un

cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella STFA I 782/03 del 24

maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza

il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera

con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due

incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio,

non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe

avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a

disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente

accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende

simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo

alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura.

Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera

attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non

doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri

casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale

confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato

il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.5. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una

sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per

poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri

sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A

determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto

soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo

gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente

non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con

riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile

inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia

l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad

es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Anche in

un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato

che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta

Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una

comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori

psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla

problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo

(consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in

una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia

si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il Tribunale Federale, in

una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico.

In tale contesto

l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.6. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica

per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352

consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353 e riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella concreta

evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione

della capacità/esigibilità lavorativa, l’UAI si è riferito agli esami medici e

strumentali esperiti dalla __________ in ambito LAINF e, in particolare, al

rapporto dell’8 luglio 2013 stilato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

generale e della mano, a margine della visita medica di chiusura del 4 luglio 2013. In quell’occasione, il dott. __________ ha ritenuto

che non vi fosse la necessità di sottoporre l’assicurato a ulteriori esami

specialistici di chirurgia addominale o di neurochirurgia (cfr. doc. 58-13).

Lo

stato oggettivo dell’assicurato che risulta dal predetto rapporto è il

seguente:

" alla deambulazione nelle 3 modalità dolori al fianco sinistro, tutti i

movimenti attivi causano all’assicurato dolori in questa zona. Lo stato

neurologico a parte una debolezza del riflesso patellare destro è normale con

buona forza alle due estremità inferiori e nessun disturbo di sensibilità a

questo livello. Nessuna recidiva dell’ernia addominale fianco sinistro curata."

(cfr. doc. 58-13).

L’assicurato è quindi

stato dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di

manovale edile e di guida di un escavatore. D’altro canto, il medico ____________________

lo ha però ritenuto abile al lavoro, a partire dal 1° agosto 2013, in attività compatibili con il danno alla salute infortunistico, descrivendo l’esigibilità

lavorativa dell’assicurato nel seguente modo:

" Esigibilità

del lavoro:

sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare

pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione,

pesi leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazioni,

pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi pesanti

fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai, pesi molto pesanti oltre i

45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre all’altezza del

petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri di precisione

e medi senza limitazione, lavoro pesante manovale e rozzo talvolta, molto

pesante mai. Non problemi di rotazione delle due mani.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza

limitazione, di rotazione del tronco spesso, posizione seduta e inclinata in

avanti spesso, in piedi/inclinata in avanti spesso, posizione inginocchiata di

raro come pure in flessione delle ginocchia. Posizione di lunga durata seduta,

in piedi ed alternarsi senza limitazione. Spostamento fino e oltre 50 m senza limitazione, camminare per lunghi tratti talvolta, su terreno accidentato di raro, salire

le scale talvolta, su scale a pioli mai. Uso delle due mani possibile. Al

momento nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio."

(cfr. doc. 58-14)

Dagli atti

dell'incarto emerge pure che nel corso del mese di novembre 2012, RI 1 era stato

sottoposto a una valutazione delle capacità funzionali (EFL) presso la ____________________

di __________, per conto dell’amministrazione.

In

quell’occasione, gli specialisti che hanno effettuato gli esami avevano constatato,

da una parte, che la capacità funzionale dimostrata durante i test si situava

al di sotto delle richieste di carico dell’attività lavorativa svolta fino a

prima dell’infortunio (cfr. doc. 101-3), ma, dall’altra, che in altre attività

professionali leggere, con pesi da manipolare raramente (al massimo 5-10 kg), esisteva una piena capacità lavorativa (cfr. Inc. __________ doc. 101-4).

L’UAI, con

progetto di assegnazione di rendita del 15 gennaio 2014 ha affermato che:

" (…)

Dalla documentazione acquisita

all’incarto, con particolare riferimento all’incarto __________, risulta che il

danno alla salute di cui l’assicurato è portatore, gli ha comportato una totale

incapacità al lavoro in qualsiasi attività dal 06.06.2011 al 03.07.2013. Dal

04.07.2013 è presente una totale capacità al lavoro in attività adeguate,

mentre nell’abituale attività l’incapacità al lavoro del 100% continua. (…)”

(cfr. doc. 42-2).

Effettuato

il raffronto dei redditi per determinare il grado di invalidità dal 04.07.2013

in avanti, l’amministrazione ha deciso che:

" (…)

Dal 01.06.2012 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv.

1 lett. b LAI) è assegnato un grado di invalidità del 100% ed un diritto ad una

rendita intera d’invalidità.

Con il 01.11.2013 (art. 88a OAI, tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute) non sussiste più diritto a rendita

alcuna essendo il grado d’invalidità del 21% (…)” (cfr. doc. 42-3, sottolineature a opera del

redattore).

Con scritto

del 17 febbraio 2014, RI 1, rappresentato dal __________, ha presentato le sue

osservazioni al progetto di rendita AI. Egli ha, in sostanza, ritenuto che la

sua esigibilità lavorativa fosse stata stabilita in maniera eccessivamente ottimista

considerato il suo stato di salute ed ha chiesto che siano analizzate le reali possibilità

professionali ancora esigibili dopo essere stato sottoposto a uno stage di

osservazione professionale (cfr. doc. 48-1).

Il 27 febbraio

2014 la rappresentante legale dell’assicurato ha trasmesso all’UAI un referto dell’esame

radiologico del rachide dorso lombare e del bacino di RI 1 eseguito il 3

gennaio 2014 ed ha affermato quanto segue:

" (…)

Tenuto conto dei politraumi subiti dall’assicurato e

delle diverse patologie da lui lamentate, a questo punto insistiamo sul fatto

che il vostro ente assicurativo proceda a una perizia pluridisciplinare e in

seguito, se del caso, a una valutazione pratica dei limiti funzionali così come

già richiesto. (…)” (cfr. doc.

51-1).

Interpellato

dall’amministrazione, il 10 marzo 2014, il dott. __________ del Servizio Medico

Regionale AI, visto che l’assicurato nelle sue osservazioni del 17/27 febbraio

2014 (doc. 48-1; 51-1) ha evidenziato la presenza di patologie invalidanti

extrainfortunistiche con richiesta di valutazione pluridisciplinare, prima di

pronunciarsi sulla necessità o meno di una tale perizia, ha ritenuto opportuno

chiedere al dott. __________, medico curante di RI 1, un rapporto AI aggiornato

sullo stato di salute del suo paziente (cfr. doc. 55-1).

Preso atto

del rapporto del medico curante, in particolare, dell’indicazione circa una

ridotta caricabilità psichica di RI 1 (cfr. doc. 58-3), al fine di valutare se

quest’ultimo fosse soggetto o meno a problematiche psichiche invalidanti, il

dott. __________ ha dato mandato alla dott.ssa __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, di eseguire una perizia psichiatrica (cfr. doc.

60-1).

Esperita la

predetta valutazione specialistica, constatata l’assenza di patologie

psichiatriche invalidanti (cfr. doc. 65-5) come pure di qualsiasi altra

patologia extrainfortunistica invalidante, in data 17 giugno 2014 il medico di

fiducia dell’UAI ha ritenuto invariata l’esigibilità lavorativa enunciata dal dott.

__________ della __________ nella valutazione dell’8 luglio 2013 (cfr. doc.

66-1).

Con

decisione del 4 settembre 2014, l’Ufficio assicurazione invalidità ha quindi

confermato il proprio progetto di decisione del 15 gennaio 2014, riconoscendo a

RI 1 una rendita AI intera temporanea dal 1 settembre 2012 al 31 ottobre 2013

(cfr. doc. I+B). L’amministrazione ha ritenuto che a partire dal 1 novembre

2014 l’interessato non avesse nessun diritto alla rendita AI, essendo il suo

grado di invalidità pari al 21% (cfr. doc. 67-2).

L’assicurato

non condivide la conclusione dell’amministrazione e contesta il grado di invalidità

stabilito dall’UAI. Egli fa valere di non essere più in grado di svolgere con

rendimento normale attività lavorative anche leggere, ciò che sarebbe

dimostrato dai tentativi falliti di ripresa del lavoro presso il precedente

datore di lavoro (cfr. doc. I, p. 6).

D’altro

canto, egli segnala di non essere nemmeno stato in grado di portare a termine

con gli esiti sperati lo stage lavorativo leggero in “ambiente protetto” effettuato

presso l’ __________ di __________ e che, a seguito dei forti dolori insorti

durante tale attività, ha dovuto persino essere ricoverato al Pronto soccorso

dell’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. I, p. 6 + D e E).

Inoltre,

l’insorgente ritiene che la valutazione della sua esigibilità lavorativa non

possa fondarsi sulla visita di chiusura del dott. __________ del luglio 2013, non

essendo essa conforme ai requisiti di completezza voluti dalla giurisprudenza.

Il ricorrente al riguardo sostiene che la valutazione medica effettuata dal

medico di __________ della __________ sarebbe incompleta non specialistica e

non fondata su esami sufficientemente approfonditi (cfr. doc. I, p. 7 e doc.

VI, p. 2).

A sostegno

della propria tesi ricorsuale RI 1 produce il certificato medico del 12 maggio

2014 del dott. __________, suo medico curante, secondo il quale a causa del suo

grave stato di salute egli non sarebbe più in grado di svolgere nessuna attività

lavorativa anche se leggera (cfr. doc. I, p. 7 + F).

2.8. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,

viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.6.), non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione espressa dal SMR dell’UAI, la quale

si fonda sugli accertamenti medici esperiti in ambito LAINF dal dott. __________

e sui risultati della perizia psichiatrica della dott.ssa __________.

Contrariamente

a quanto sostenuto dall’insorgente, il TCA ritiene che il referto dell’8 luglio

2013 del dott. __________ redatto a margine della visita di chiusura soddisfi pienamente

i criteri posti dalla giurisprudenza affinché possa essere attribuito pieno

valore probatorio a una valutazione medica (cfr. consid. 2.6.). In effetti, dal

rapporto in esame emerge che, prima di pronunciarsi sull’esigibilità

lavorativa, il medico __________ ha considerato la documentazione medica

specialistica agli atti, le risultanze dell’esame EFL, le dichiarazioni

soggettive dell’assicurato (anamnesi), nonché i dati oggettivi raccolti durante

la visita del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 58-8/15).

Giova

inoltre osservare che il ricorrente ha sì messo in dubbio l’affidabilità del

rapporto medico del dott. __________ - ritenendolo peraltro non adeguato in

considerazione del fatto che il citato medico è specialista in chirurgia della

mano e perciò inidoneo a valutare il suo danno alla salute vertebrale (cfr.

doc. VI, p. 2 + H) -, senza però suffragare la propria tesi con pareri medici

specialistici contrari.

In effetti, con

la propria certificazione agli atti (cfr. doc. I+F), il dott. __________, spec.

FMH in medicina generale, si limita ad esprimere un parere, non specialistico,

secondo cui l’assicurato, tenuto conto dei falliti tentativi di reintegrazione

professionale, della bassa scolarità e della fragilità psichica, non sarebbe

più in grado di svolgere un’attività lucrativa come prima dell’infortunio. Il

medico curante appena citato non ha dunque espresso una vera e propria

valutazione sullo stato di salute infortunistico di RI 1 e, soprattutto, non ha

indicato in quali attività e in quale misura egli sarebbe inabile al lavoro.

Peraltro, gli

ulteriori accertamenti richiesti dal SMR a seguito delle osservazioni del 17

febbraio 2014 dell’assicurato al progetto d’assegnazione di rendita AI (cfr.

doc. 48-1; 51-1), non permettono di giungere a conclusioni diverse circa

l’esigibilità lavorativa del ricorrente.

Al

riguardo si osserva che a seguito della richiesta del 10 marzo del dott. __________

al medico curante dell’interessato di eseguire un rapporto medico AI

aggiornato, il dott. __________ ha affermato che il referto medico del suo

paziente, visitato il 12 marzo 2014, era “sostanzialmente invariato dal

rapporto della __________” (cfr. doc. 58-2). Nel predetto

rapporto il medico curante ha segnalato una caricabilità psichica ridotta di RI

1 (cfr. doc. 58-3). Per questa ragione, al fine di determinare il danno alla

salute dell’assicurato e le relative conseguenze sulla sua capacità lavorativa,

il medico del SMR dell’UAI ha ritenuto opportuno ordinare una perizia

specialistica per valutare la presenza di eventuali patologie psichiatriche

invalidanti. La perizia svolta dalla dott.ssa __________ non ha però rilevato

patologie di questo genere (cfr. doc. 65-5).

In esito

alle risultanze di tali accertamenti, il dott. __________ del SMR ha,

rettamente, confermato l’assenza di patologie invalidanti extrainfortunistiche

dell’assicurato, confermando la valutazione sull’esigibilità lavorativa

effettuata dal dott. __________ (cfr. doc. 66-1).

Parimenti

inconferenti ai fini della valutazione dell’esigibilità lavorativa sono gli

scritti 9 maggio e 2 luglio 2014 del responsabile dell’__________.

Il primo

documento riferisce unicamente che il ricorrente non sarebbe più in grado di

svolgere attività lavorative simili a quelle che svolgeva prima dell’evento

infortunistico (cfr. doc. D1), circostanza comunque ammessa anche dal medico __________

dell’CO 1 nel suo rapporto di chiusura dell’8 luglio 2013 (cfr. doc. 58-13/14).

Per quanto

riguarda, invece, la dichiarazione datata 2 luglio 2014, in cui si attesta che RI 1 non avrebbe avuto un normale rendimento nelle attività leggere

svolte durante il periodo di osservazione svolto presso l’__________ (cfr. doc.

E), essa non è atta scalfire il valore probante attribuito alla valutazione del

dott. __________. In effetti, secondo un’affermata giurisprudenza

federale, i dati medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del

caso, di modo che essi prevalgono sulle constatazioni compiute in

occasione di uno stage d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili

di essere state influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della

persona assicurata nel corso dello stage (cfr. STF 9C_891/2012 del 5 aprile

2013 consid. 3,9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3 e 8C_776/2009 del

19 luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi menzionati).

Oltretutto,

il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit

Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale

Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato

del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a

dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid.

4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente

pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per

cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere

svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15

p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3.).

Pertanto, in

esito a tutto quanto precede, il TCA deve concludere che perlomeno a partire

dal mese di agosto 2013, il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative che rispettino le

limitazioni descritte nel rapporto 8 luglio 2013 del dott. __________ (cfr.

doc. 58-14).

Constatato che l’assicurato

presenta una piena capacità lavorativa in attività adeguate, ricordato inoltre

che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.9. Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha stabilito che nel 2012, anno a partire dal quale

nasce il diritto alla rendita di invalidità AI (cfr. consid. 2.3.),

l’insorgente, se fosse sano, avrebbe guadagnato un salario annuo di fr. 68'342.30

(cfr. docc. 42-2; 42-5; 67-1; III, p. 4).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato contestato

dall’assicurato.

2.10. Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato che

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione

una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e

professionali."

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097 mensili oppure a fr.

61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5

consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito

web dell’UFS), si ottiene, per il 2012, un reddito mensile

di fr. 5'183.70 oppure di fr. 62'204.40 per l'intero anno (fr. 5'183.70 x 12).

L’assicurato, quale operaio edile non specializzato,

avrebbe guadagnato nel 2012 fr. 68’342.30 / anno, pari a fr 5’695.20 / mese,

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. inc. __________ doc. 13-2 e doc. III, p. 4). Tale

reddito si situa leggermente al di sotto della media dei salari per

un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 41 “lavori di

costruzione di edifici”, livello di qualifica 4: fr. 5'420.-- riportato su 42.3

ore/settimana = fr. 5'731.65 x 12 mesi = fr. 68’779.80 + adeguamento

all'indice dei salari nominali per il 2012 = fr. 69'949.05) motivo per

cui, essendo la differenza inferiore alla soglia del 5% stabilita dalla giurisprudenza federale, non entra

in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo

di gap salariale.

2.11. In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale

(5%).

In

un’altra sentenza U 420/04 del 25 luglio 2005 al consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant

de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

Considerandi

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione

(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività

leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in

cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle

difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del

15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta

sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno

dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo

Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA -

distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton

Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle

deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel

portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale

deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il

Tribunale federale ha interamente confermato quanto stabilito da questo

Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione

amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle

vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.12

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’8% per attività

leggere e del 5 % per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (cfr.

doc. 54/1-3; 67-2; IV, p. 4).

In sede ricorsuale

l’assicurato ha contestato gli aspetti economici. Egli ha chiesto l’applicazione

della riduzione massima possibile del salario da invalido pari al 25%, posto

che quella, troppo esigua, accordata dall’amministrazione non terrebbe

adeguatamente conto della sua età avanzata, della bassissima scolarizzazione e

del fatto che a causa del danno alla salute può svolgere soltanto dei lavori

estremamente leggeri e privi di stress (cfr. doc. I, p. 8).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto

2013.

(cfr. consid. 2.11.), il TCA non può condividere la scelta dell’UAI di

applicare una riduzione dell’8% per attività leggera, ma ritiene corretto rettificarla

aumentandola al 10% (al riguardo cfr. STCA 32.2013.193 del 25 agosto 2014

consid. 2.7.; STCA 32.2013.23 dell’11 novembre 2013 consid. 2.9.4.).

Per il resto, questo

Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 5%

applicata dall’amministrazione relativamente agli svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari.

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione complessiva

del 13%, poi, come appena visto, rettificata al 15% a norma della

giurisprudenza federale (10% + 5%), l’UAI non abbia abusato del proprio potere

di apprezzamento.

In particolare, occorre

osservare che, mediante la riduzione in questione, l’amministrazione ha

considerato ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.

D’altro

canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più

volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.

16.

ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter

bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Infine,

il fatto che l’assicurato abbia un grado di scolarità basso e che abbia sempre

lavorato nel ramo dell’edilizia, non giustifica un’ulteriore decurtazione,

considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di

qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in

questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.)

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un salario da

invalido di fr. 62'204.40

(cfr. consid. 2.10.), applicando la riduzione del 15%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 52'873.75.

Confrontando ora questo

dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 68’342

(consid. 2.9.), risulta un grado di invalidità del 22.63% arrotondato

al 23% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come correttamente stabilito

dall'amministrazione.

La

decisione del 4 settembre 2014 con la quale l’UAI ha rifiutato il

riconoscimento di una rendita d'invalidità a partire dal 1 novembre 2013 in avanti (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute conformemente all’art. 88a OAI),

merita quindi conferma.

2.13

L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha

chiesto in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione affinché

svolga ulteriori accertamenti medici specialistici ed economici (doc. I).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo

Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare

necessario procedere ad altri accertamenti medici.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti