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Decisione

32.2014.142

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24 settembre 2015Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è

applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Giusta l’art. 29 bis OAI

(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è

stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.4. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non

è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete

all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR

1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V

136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità

dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione

dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A sua volta, l'art. 27

cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità.

L’invalidità viene così

valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare

mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158

consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della

sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non

vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella

sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel caso in cui invece

l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI secondo cui: “se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le

mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa

o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello

svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due

ambiti.”.

Questo metodo di

graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni

l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che

svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il

resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8

CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in

Plädoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in

SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è

stata ribadita nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata

in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha

ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

2.6. Al fine di determinare il

metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno

alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad

esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell’invalidità e se l'assicurato che non esercita

un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse

subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto

modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare

sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni

finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio

nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato

esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di

una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V

195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e

la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190

segg.).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata,

che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Da ultimo va rilevato che

il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,

1999, pag. 190-191).

2.7. Questo Tribunale rileva che – ritenuto che l’insorgente, dopo aver

conseguito il diploma di impiegata di commercio nel 2000 (doc. AI 9/1) e quello

federale in economia nel 2005 (doc. AI 9/2), abbia lavorato presso la __________

al 100% dal luglio 2002 fino al momento dell’infortunio nel marzo 2005 e in

seguito al 30% dal novembre 2005 fino alla chiusura della succursale di __________

nel maggio 2008 (doc. AI 15/1-7, 15/8, 17/1-7 e 26/4), che si è iscritta al collocamento

alla ricerca di un’attività a tempo pieno nel gennaio 2009 (doc. 3/1-4

dell’incarto disoccupazione), che dopo il matrimonio (settembre 2006) e la

nascita del primo figlio (novembre 2009) avrebbe continuato a lavorare al 100%

(doc. AI 72/1 e 75/1) e che dopo la nascita della seconda figlia (giugno 2012)

avrebbe ridotto il grado di occupazione all’80% (giugno 2012) fino alla sua entrata

all’asilo (doc. AI 88/1, 89/1, 90/1 e 92/1) –,

conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), a ragione

l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale salariata al 100% fino al

maggio 2012 e all’80% dal giugno 2012.

In particolare – viste le risposte fornite dall’avv. RA 1,

interpellato in merito alla disponibilità lavorativa della sua assistita dopo

la nascita dei figli (doc. AI 72/1 e 90/1-2), del 29 giugno 2012: “(…) La signora

RI 1, si come aver finito la scuola per economista avrebbe lavorato 100%; il

bambino avrebbe dato al asilo o lasciato custodire dei famigliari. (…)”

(doc. AI 75/1) e del 23 maggio 2013: “(…) La signora RI 1, in caso che

sarebbe sana, avrebbe lavorato 80% dopo la nascita del secondo bambino, la

figlia __________. Un aumento della quota di nuovo al 100% sarebbe stato

realizzato dal momento, che __________ entrasse nell’asilo. (…)” (doc. AI

92/1) –, per il fatto che dalla

perizia 23 gennaio 2013 del SAM (doc. AI 85/1-51) risulti che: “(…) Forse,

quando anche la secondogenita inizierà l’asilo, potrebbe riprendere un’attività

lavorativa (prima vorrebbe dedicarsi ai figli). (…)” (doc. AI 85/13, punto

3.7 “Descrizione della giornata”), non è possibile concludere, come suggerito

dall’Ufficio AI con la risposta di causa, che l’insorgente avrebbe dovuto

essere ritenuta quale casalinga al 100% dal giugno 2012.

L’insorgente, vista la fine

del rapporto di lavoro del marito il 9 gennaio 2013 con relativo annuncio in

disoccupazione del 22 gennaio seguente (doc. AI 115/16 e 115/17), ha addotto

che dall’inizio di settembre 2013 avrebbe per forza dovuto aumentare il suo

grado di salariata al 100%.

Ora, se da una parte è

vero che la succitata risposta del 23 maggio 2013 dell’avv. RA 1 è posteriore

alla perdita di lavoro del marito nel gennaio 2013 (quindi considerava già

questa situazione), dall’altra parte non è possibile escludere che l’insorgente,

ritenuta la crisi del settore bancario e realizzata l’effettiva difficoltà del

marito a trovare un’occupazione in quel campo, in un secondo tempo (prima della

decisione impugnata) si sia effettivamente decisa ad aumentare la sua

disponibilità quale salariata.

Va qui ricordato che nella

STF 9C_678/2013 del 4 novembre 2013 il TF –

chiamato a pronunciarsi in un caso in cui questo Tribunale, nonostante la

disoccupazione del marito, aveva ritenuto l’assicurata salariata al 50% – ha sviluppato la seguente considerazione:

“(…) Questo apprezzamento, benché criticabile, non può ancora dirsi

arbitrario né poggia altrimenti su una violazione del diritto federale, motivo

per il quale vincola il Tribunale federale. Sebbene non si possa effettivamente

misconoscere che la situazione economica della famiglia, e in particolare la

disoccupazione del marito, avrebbe quantomeno suggerito un'estensione al 100 %

del tasso di occupazione della ricorrente, ciò non basta ancora per rendere

arbitrario l'accertamento del Tribunale cantonale che si è comunque in parte

fondato sulle indicazioni - sostenibilmente interpretate - dell'interessata.

D'altronde, il Tribunale federale ha già avuto modo di dichiarare non

qualificatamente censurabile la considerazione - dedotta in parte

dall'esperienza generale della vita - per cui la perdita del posto di lavoro

del coniuge non impone necessariamente a un'assicurata, cinquantenne,

d'intraprendere per la prima volta un'attività lucrativa a tempo pieno accanto

alla conduzione dell'economia domestica (cfr. sentenza citata 9C_342/2012

consid. 2.1). (…)” (STF 9C_678/2013 consid. 3.3).

In concreto, ritenuto

anche che gli atti (come si vedrà ai prossimi considerandi) vanno rinviati

all’Ufficio AI per un aggiornamento della situazione e ulteriori accertamenti

medici, questo Tribunale ritiene che anche su questo aspetto (verificata

un’eventuale ulteriore iscrizione al collocamento dell’insorgente

rispettivamente le ricerche di lavoro intraprese) l’amministrazione dovrà

appurare l’effettivo evolversi nel tempo della volontà dell’insorgente circa il

suo grado di disponibilità al lavoro.

2.8. Nel caso in esame – vista l’annotazione 30 agosto 2012 nella

quale il medico SMR dr. __________ ha evidenziato: “(…) Diagnosi: infortunio

del 9.3.2005 con persistenti dolori cervicali e cervicocefalici. Sentenza TCA

del 23.5.2012: disturbi denunciati dall’assicurata dopo il 31.12.2006 non

costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del 9.3.2005.

Procedere: in presenza d’una persistente IL elevata attestata dalla curante

è indicata una valutazione peritale pluridisciplinare comprendente una

valutazione neurologica, neuropsicologica, psichiatrica e reumatologica per

definire l’evoluzione dei limiti funzionali e della CL a partire dal 1.1.2007.

In particolare dovranno essere valutati pure i criteri di Förster in presenza

d’una problematica con tratti somatoformi. (…)” (doc. AI 79/1) – l’amministrazione ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 80/1-3, 81/1-2, 82/1-2, 83/1-3 e 84/1-2).

Dalla perizia pluridisciplinare

del 23 gennaio 2013 (doc. AI 85/1-51) risulta che i periti, dopo aver elencato

gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

reumatologica (dr. __________), neurologica-neuropsicologica (dr. __________) e

psichiatrica (dr. __________).

Viste le risultanze dei

singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro

d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Cefalea cronica quotidiana non meglio classificabile.

Rare crisi di emicrania senz’aura.

Lievi deficit neuropsicologici nell’ambito dell’attenzione divisa.

Disturbo somatoforme da dolore persistente.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Tendenza fibromialgica (6 su 18 punti fibromialgici positivi).

Decondizionamento muscolare.

Tendenza ad iperlassità legamentare.

Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con

scoliosi sinistro-convessa).

Esiti da distorsione della colonna cervicale il 9.3.2005.

(…)" (doc. AI 85/15)

Considerati tutti gli atti

medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica

globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L’attuale grado di capacità

lavorativa medico-teorica dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come

impiegata di banca è considerato nella misura del 60%, inteso come riduzione

del rendimento sull’arco di un’intera giornata. (…)” (doc. AI 85/21), il

SAM ha concluso:

" (…)

8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie

neurologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal

punto di vista reumatologico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.

Dal punto di vista neurologico il nostro consulente diagnostica

una cefalea cronica quotidiana non meglio classificabile, rare crisi di

emicrania senz'aura e lievi deficit neuropsicologici nell'ambito

dell'attenzione divisa.

Tenendo conto delle varie valutazioni neurologiche passate e dei

risultati delle varie valutazioni neuropsicologiche sembra effettivamente

verosimile quanto descritto cioè una cefalea cronica quotidiana di intensità

variabile con ripercussione sulle capacità cognitive e principalmente della

concentrazione dell'A, in caso di cefalea più intensa e quando l'A. deve

effettuare delle commissioni entro un certo lasso di tempo. Globalmente quindi

vi è una riduzione del suo rendimento e di conseguenza anche della capacità

lavorativa nel suo lavoro abituale, il nostro consulente valuta la capacità

lavorativa dell'A. nel suo lavoro abituale nella misura del 60%. Questa

capacità lavorativa non potrebbe essere maggiore in altre professioni. Come

casalinga vi è una capacità lavorativa completa al 100%. Rispetto a quanto

descritto nel rapporto d'uscita del __________ di __________ dove l'A. è stata

degente dal 18.11 al 18.12.2006, la situazione appare chiaramente migliorata,

vi è sempre la persistenza di una cefalea cronica altalenante ma con componente

emicraniforme e di "emicrania cervicale" com'è stata definita alla

Clinica, sicuramente molto ridotte. Negli anni seguenti i vari neurologi

arrivano ad una valutazione piuttosto diversa della capacità lavorativa

dell’A., la Dr.ssa med. __________ di __________ ritiene giustificata

un'incapacità lavorativa del 70%, nella perizia dello __________ di __________

si parla di un'incapacità lavorativa del 10%, il Dr. med. __________ nel

novembre 2010 valuta l'incapacità lavorativa dell'A. del 20% mentre nel

novembre 2011 parla di una capacità lavorativa del 30-40%. II nostro consulente

pensa che questa valutazione molto diversa della capacità lavorativa dell'A.

descritta in questi anni dai vari colleghi esprime al meglio l'evoluzione della

cefalea ossia come sottolineato dall'A. stessa l'intensità del dolore sarebbe

molto altalenante quindi di pari passo cambia anche l'influenza sulla capacità

lavorativa il che globalmente si esprime con una capacità lavorativa residuale

media del 60% nel suo lavoro abituale a partire dall'1.1.2007, idealmente con

presenza sul posto di lavoro al 100% dando all’A. la possibilità di effettuare

maggiori pause e lavorare con più tranquillità senza troppa pressione

temporale.

Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti,

dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone le

diagnosi reumatologiche di tendenza fibromialgica (6 su 18 punti fibromialgici

positivi), decondizionamento muscolare, tendenza ad iperlassità legamentare,

disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi

sinistro-convessa), esiti da distorsione della colonna cervicale il 9.3.2005.

Secondo il nostro consulente, per le patologie di stretta

competenza reumatologica, non vi sono limiti funzionali e di carico e quindi,

sempre per le patologie di competenza reumatologica, egli ritiene che al più

tardi a distanza di sei mesi dall'infortunio del 9.3.2005, quindi a decorrere

dal 9.9.2005, non vi sono più motivi d'inabilità lavorativa per qualsiasi tipo di

attività. E' giustificata un'inabilità lavorativa totale dal 9.3.2005 all'8.9.2005,

dunque durante il periodo di sei mesi seguente il trauma distorsivo cervicale

del 9.3.2005 ed un'incapacità lavorativa totale durante il periodo di cura

presso il __________ di __________ dal 18.11 al 18.12.2006.

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente nella

presente valutazione pone la diagnosi di un disturbo somatoforme da dolore

persistente. Tale patologia compromette, secondo il nostro consulente, la

capacità lavorativa benché al momento fortunatamente solo in minima parte: il

nostro consulente ritiene che la capacità lavorativa dell'A., per qualsiasi

attività confacente alle sue competenze, sia ridotta nella misura del 10% e che

tale percentuale è da integrare, senza effetto cumulativo all'incapacità

lavorativa riconosciuta da parte somatica. La diminuzione della capacità

lavorativa è giustificata dalla presenza della componente algica sofferta

dall'A., associata alla sua tendenza regressiva. Dal profilo psichiatrico il

nostro consulente riconosce una diminuzione della capacità lavorativa, nella

misura del 10% a partire dall'attuale valutazione peritale.

Come già descritto sopra, riteniamo che le incapacità lavorative

descritte dai nostri consulenti non debbano essere sommate in quanto le

patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa riguardano lo

stesso sintomo, cioè il dolore cronico. Riassumendo, sulla base di quanto descritto

sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di

capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come impiegata

di banca, nella misura del 60% a partire dall'1.1.2007. Per quanto riguarda

l'evoluzione, riferendosi alla valutazione neuropsicologica il nostro

consulente descrive che nell'insieme il risultato dell'attuale valutazione è

quasi identica a quella di __________ nel 2005. Le oscillazioni ottenute nelle

seguenti valutazioni neuropsicologiche del 2008 e 2011, soprattutto il

peggioramento cognitivo globale di quest'ultima, sono spiegabili molto

probabilmente con un'interferenza del dolore sulle prestazioni cognitive

dell'A., ossia maggiori difficoltà cognitive in concomitanza di un dolore più

intenso, in ogni caso si può escludere un danno cerebrale sottostante.

Rispetto a quanto descritto nel rapporto d'uscita del __________

di __________ dove l'A. è stata degente dal 18.11 al 18.12.2006, la situazione

appare chiaramente migliorata, vi sempre la persistenza di una cefalea cronica

altalenante ma con componente emicraniforme e di “emicrania cervicale” com'è

stata definita alla Clinica, sicuramente molto ridotte. Negli anni seguenti i

vari neurologi arrivano ad una valutazione piuttosto diversa della capacità

lavorativa dell'A.: la Dr.ssa med. __________ di __________ ritiene

giustificata un'incapacità lavorativa del 70%, nella perizia dello __________

di __________ si parla di un'incapacità lavorativa del 10%, il Dr. med. __________

nel novembre 2010 valuta l'incapacità lavorativa dell'A. del 20% mentre nel

novembre 2011 parla di una capacità lavorativa del 30-40%. II Dr. med. __________

ritiene che questa valutazione molto diversa della capacità lavorativa dell'A,

descritta in questi anni dai vari colleghi esprime al meglio l'evoluzione della

cefalea dell'A., ossia come sottolineato dall'A, stessa l'intensità del dolore

sarebbe molto altalenante quindi di pari passo cambia anche l'influenza sulla

capacità lavorativa il ché globalmente si esprime con una capacità lavorativa

residuale media del 60% nel suo lavoro abituale a partire dall'1.1.2007.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista

reumatologico il nostro consulente valuta una capacità lavorativa nella misura

del 100% per qualsiasi tipo di attività (per le patologie di stretta competenza

reumatologica non vi sono limitazioni funzionali e di carico).

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta

un'incapacità lavorativa nella misura del 10% in qualunque attività lucrativa,

senza effetto cumulativo all'incapacità lavorativa riconosciuta da parte

somatica.

Dal punto di vista neurologico il nostro consulente valuta una

capacità lavorativa residuale media nella misura del 60% nel suo lavoro

abituale come pure in altre attività esigibili. Giungiamo quindi alla

conclusione che anche in altre attività professionali la capacità lavorativa

globale è da considerare nella misura del 60% intesa come riduzione del

rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa a partire dall'1.1.2007.

In qualità di casalinga vi è una capacità lavorativa piena. Non vi sono

controindicazioni particolari dal punto di vista medico per eventuali

provvedimenti d'integrazione professionale.

Come descritto dal nostro consulente neurologo, dal lato

prognostico la situazione globalmente appare stabile negli ultimi anni, come

sopra descritto rispetto alla fine del 2006 vi è sicuramente stato un

miglioramento per quanto riguarda la componente di emicrania con restante

cefalea all'incirca invariata e stabile negli ultimi anni. In futuro il nostro

consulente non si aspetta significativi cambiamenti. Dal lato terapeutico l'A.

con Lyrica ha raggiunto una situazione abbastanza gestibile dopo numerosi

tentativi con altri farmaci, in tal senso non ha altre proposte terapeutiche.

Come descritto dal nostro consulente psichiatra, una presa in

carico psichiatrica psicoterapeutica, di tipo supportivo ed eventualmente con

l'instaurazione di supporto biologico antidepressivo, potrebbe essere d'aiuto

per la peritanda nel recuperare la fiducia nelle proprie risorse e così

permettere che ella possa riprendere un'attività lavorativa completa se da lei

desiderato. Tale misura, anche se auspicata, non è da ritenere esigibile.

Sul piano terapeutico, dal lato strettamente reumatologico, in

tendenza allo sviluppo fibromialgico, è sicuramente utile proseguire con il

trattamento algomodulatore centrale attualmente in atto con Pregabalina 150 mg

al mattino e 150 mg alla sera; parallelamente l'A. va avviata verso un

ricondizionamento progressivo della muscolatura al fine di poter stabilizzare

il rachide rispettivamente le articolazioni periferiche.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione

tra tutti i medici periti del SAM.

Prendendo in considerazione i criteri prognostici di Förster il

nostro consulente psichiatra descrive:

- non

si riconosce una concomitante comorbidità psichiatrica maggiore, in particolare

alcun disturbo depressivo importante;

- dal

profilo somatico, essenzialmente sussiste uno stato dopo incidente stradale nel

2005;

- alcuna

perdita dell'integrazione sociale, in particolare alcuna tendenza

all'isolamento sociale, buono il vincolo matrimoniale, intenzione di riprendere

un'attività lavorativa;

- decorso

annoso con sintomatologia invariata senza remissione protratta;

- possibile ma non evidente vantaggio secondario.

La prognosi, anche in considerazione di questi fattori, risulta al

momento buona.

Ulteriori domande particolari alle quali non sia già stato

risposto nei capitoli precedenti non sono poste.

(…)" (doc. AI 85/21-24)

L’Ufficio AI – considerate le risultanze peritali, ritenuto

il rapporto finale 29 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 87/1-3),

vista la valutazione del consulente in integrazione professionale del 21

febbraio 2014 (doc. AI 99/1-2) e considerata la nota per l’incarto del 14 marzo

2014 con le tabelle elaborate il 20 marzo 2014 (doc. AI 102/1-2 e 103/1-10) – con decisioni del 29 agosto 2014 ha riconosciuto

all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1. marzo 2006 (dopo

l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, con versamento retroattivo della

rendita dal 1. gennaio 2007 ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI in vigore fino al

31 dicembre 2007) al 30 aprile 2007 e ad un quarto di rendita dal 1.

maggio 2007 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento del gennaio 2007 ex

art. 88a cpv. 1 OAI) al 30 giugno 2012 (doc. AI 108/1-10 e 109/1-11).

2.9. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte

nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di

partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza del 14

luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,

richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in

particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art.

28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.10. Un danno alla salute psichica

può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter

praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e

dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire

se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla

salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli

offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di

sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

In particolare, secondo la

giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di

regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da

parte dell’assicurato.

Nella DTF 130 V 352

(confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007

del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta

Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione

dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I

702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2;

Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:

Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

L’Alta Corte, nella DTF

131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza

diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato

organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico,

l’Alta si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen

entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des

invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt.

(…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

Va qui evidenziato che il

TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 destinata alla pubblicazione (di

cui si dirà al consid. 2.11), ha modificato la propria giurisprudenza relativa

alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi.

Affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su

diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.11. Nell’evenienza concreta, richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.9 e 2.10), questo Tribunale ritiene che il medico SMR dr. __________,

senza interpellare i periti del SAM e per i seguenti motivi, non poteva ancora

confermare un’incapacità lavorativa del 40% in qualsiasi attività dal 1.

gennaio 2007 (vedi il rapporto finale SMR del 29 gennaio 2013 2013 sub doc. AI

87/1-3).

In effetti, il medico SMR

avrebbe dovuto interpellare il SAM affinché si pronunciasse più precisamente in

merito all’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo e circa i motivi che

giustificavano l’incapacità lavorativa globale del 40% in qualsiasi attività, visto

che il dr. __________, in merito allo stato neurologico e neuropsicologico, nel

consulto del 28 novembre 2012 (doc. AI 85/28-34) ha espresso la seguente

valutazione:

" (…)

Stato neurologico:

Nulla da segnalare nell'ambito dei nervi cranici. Tono e trofismo

muscolare nella norma ai 4 arti. Mingazzini I e II ben tenute. Forza muscolare

indenne in tutte le sedi. Motilità fine e diadococinesia integre. Prove

indice-naso e tallone-ginocchio ben eseguite sia ad occhi chiusi che aperti

bilateralmente. ROT: sia agli arti superiori che inferiori medio-vivaci e

simmetrici. Segni di Hoffmann, Trömner e Babinski negativi bilateralmente.

Sensibilità superficiale indenne in tutte le sedi. Pallestesia 8/8 ai malleoli

bilateralmente. Senso di posizione conservato. Stazione eretta ben tenuta,

Romberg negativo. Deambulazione nella norma. Marcia suite punte, sui talloni ed

a funambolo ben eseguita.

Valutazione neuropsicologica:

Paziente ben collaborante, ben orientata nel tempo, nello spazio e

sulla propria persona. Mancina. Scolarità: nel 2000 diploma di impiegata di

commercio. Tra il 2002 e il 2005 frequenta la __________ di __________, __________,

ottenendo il diploma federale in economia nell'ottobre 2005. La valutazione

viene effettuata in tedesco, madre lingua della paziente.

Linguaggio: linguaggio spontaneo nella norma senza. note di

afasia o disartrofonia. Comprensione verbale conservata anche per ordini

complessi. Nessuna difficoltà nell'istruzione ai vari test neuropsicologici. Un

test di denominazione si situa al limite superiore della norma.

Gnosie: le gnosie visive e tattili sono indenni. Nessuna

eminegligenza. Discriminazione destra-sinistra conservata. Nessuna agnosia

digitale.

Prassie: le prassie ideative, ideomotorie,

bucco-linguo-facciali e costruttive sono indenni.

Memoria: span verbale nella norma. In un test di

apprendimento di materiale verbale la paziente raggiunge un risultato superiore

alla norme sia nella fase di apprendimento come anche nella rievocazione

differita e nel riconoscimento. Memoria visuo-spaziale con risultati superiori

alla norma sia nella rievocazione immediata che differita.

Funzioni esecutive: fluenza verbale nella norma sia nella

condizione fonemica che semantica. Nessun deficit di programmazione o

pianificazione. Ragionamento logico e astratto conservato. Assenti delle

perseverazioni verbali o motorie. Nessun apparente rallentamento. Attenzione

sostenuta indenne. Attenzione divisa con tempi di esecuzione nella norma ma con

numero di errori troppo elevati.

Valutazione:

Lo stato neurologico della paziente è risultato del tutto nella

norma come tra l'altro tutti i vari stati neurologici eseguiti nel corso degli

ultimi 7 anni da vari neurologi. Quindi nessun segno clinico di una patologia

endocranica, midollare, di una radicolopatia cervicale o altre neuropatie

periferiche.

Alla valutazione neuropsicologica la paziente raggiunge un

risultato nella norma o superiore alla norma in praticamente tutti i test

effettuati inclusa l'attenzione sostenuta, unicamente nell'attenzione divisa

emerge un numero di errori oltre il limite superiore della norme ma con

velocità di esecuzione indenne, tra l'altro nessun rallentamento osservabile

nei vari test effettuati. Globalmente quindi alla valutazione neuropsicologica

vi è una tendenza ad effettuare troppi errori quando la paziente deve eseguire

un compito in un tempo predefinito con restanti facoltà cognitive del tutto

indenni. Vi è quindi un netto miglioramento dal lato neuropsicologico rispetto

alla valutazione effettuata alla Clinica di __________ nel 2011.

Anche nella valutazione neuropsicologica del 2008 è stato descritto

un minimo deficit per quanto riguarda l'attenzione però piuttosto nel senso di

un rallentamento psicomotorio non costante più evidente nei compiti semplici,

con normalizzazione o rallentamento minore nei compiti più complessi, quindi si

tratta di un deficit dell'attenzione diverso da quello riscontrato alla mia

valutazione, seppur nell'ambito dell'attenzione.

La prima valutazione neuropsicologica che è state eseguita nel

2005 presso la __________ di __________, anche in questo caso viene descritto

un lieve deficit dell'attenzione in pratica identico a quello riscontrato nella

mia valutazione con difficoltà nell'elaborazione parallela di informazioni se

la paziente deve effettuare il compito in un determinato tempo, a __________

riscontro anche di un lieve disturbo dell'attenzione sostenuta con restanti

facoltà cognitive del tutto indenni. Nell'insieme il risultato della mia

valutazione è quasi identica a quella di __________ nel 2005. Le oscillazioni

ottenute nelle seguenti valutazioni neuropsicologiche del 2008 e 2011,

soprattutto il peggioramento cognitivo globale di quest'ultima, sono spiegabili

molto probabilmente con un'interferenza del dolore sulle prestazioni cognitive

della paziente, ossia maggiori difficoltà cognitive in concomitanza di un dolore

più intenso, in ogni caso si può escludere un danno cerebrale sottostante.

Per quanto riguarda la cefalea la paziente descrive da diversi

anni episodi abbastanza rari (circa 1 volta al mese) di crisi con le

caratteristiche di un'emicrania, episodi che nei primi anni dopo l'incidente

sarebbero stati molto più accentuati e frequenti. Ora prevale invece una

cefalea quotidiana di classificazione non facile in quanto ogni giorno il

dolore cambierebbe sede, a turno sarebbero interessate tutte le varie parti del

capo, anche la qualità del dolore sarebbe di giorno in giorno diversa, da un

dolore di tipo pulsatile a quello vissuto come una sensazione di tirare o

bruciore o un peso. Questo dolore non ha le caratteristiche né di un'emicrania

né di una cefalea muscolo-tensiva, tra l'altro la cefalea sarebbe in genera

piuttosto indipendente dalle cervicalgie. In tal senso concordo con il Dr. med.

__________ che sia da inquadrare come una cefalea cronica quotidiana non meglio

classificabile.

Dal lato neurologico posso quindi porre le diagnosi di:

1. Cefalea cronica quotidiana non meglio classificabile.

Considerandi

2.

Rare crisi di emicrania senz'aura.

3.

Lievi deficit neuropsicologici nell'ambito dell'attenzione

divisa.

Tenendo conto delle varie valutazioni neurologiche passate e dei

risultati delle varie valutazioni neuropsicologiche sembra effettivamente

verosimile quanto descritto dalla paziente, cioè una cefalea cronica quotidiana

di intensità variabile con ripercussione sulle capacità cognitive e

principalmente della concentrazione della paziente in caso di cefalea più

intensa e quando la paziente deve effettuare delle commissioni entro un certo

lasso di tempo. Globalmente quindi vi è una riduzione del suo rendimento e di

conseguenza anche della capacità lavorativa nel suo lavoro abituale, valuto la

capacità lavorativa della paziente nel suo lavoro abituale del 60%. Questa

capacità lavorativa non potrebbe essere maggiore in altre professioni. Come

casalinga vi è una capacità lavorativa completa al 100%.

Rispetto a quanto descritto nel rapporto d'uscita del __________

di __________ dove la paziente stata degente dal 18.11 al 18.12.2006, la

situazione appare chiaramente migliorata, vi è sempre la persistenza di una

cefalea cronica altalenante ma con componente emicraniforme e di "emicrania

cervicale" com'è stata definita alla clinica, sicuramente molto ridotte.

Negli anni seguenti vari neurologi arrivano ad una valutazione piuttosto

diversa della capacità lavorativa della paziente, la Dr.ssa med. __________ di __________

ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 70%, nella perizia dello __________

di __________ si parla di un'incapacità lavorativa del 10%, il Dr. med. __________

nel novembre 2010 valuta l'incapacità lavorativa della paziente del 20% mentre

nel novembre 2011 parla di una capacità lavorativa del 30-40%. Penso che questa

valutazione molto diversa della capacità lavorativa della paziente in questi

anni dai vai vari colleghi esprime al meglio l'evoluzione della cefalea della

paziente, ossia come sottolineato dalla paziente stessa l'intensità del dolore

sarebbe molto altalenante quindi di pari passo cambia anche l'influenza sulla

capacità lavorativa il ché globalmente si esprime con una capacità lavorativa

residuale media del 60% nel suo lavoro abituale a partire dal 01.01.2007,

idealmente con presenza sul posto di lavoro al 100% dando alla paziente la

possibilità di effettuare maggiori pause e lavorare con più tranquillità senza

troppa pressione temporale.

Dal lato prognostico la situazione globalmente appare stabile

negli ultimi anni, come su descritto rispetto alla fine del 2006 vi è

sicuramente stato un miglioramento per quanto riguarda la componente di

emicrania con restante cefalea all'incirca invariata e stabile negli ultimi anni.

In futuro non mi aspetto significativi cambiamenti. Dal lato terapeutico la

paziente con Lyrica® ha raggiunto una situazione abbastanza gestibile dopo

numerosi tentativi con altri farmaci, in tal senso non ho altre proposte

terapeutiche.

(…)" (doc. AI 85/31-34)

Inoltre, visto che il SAM elenca

le diverse incapacità lavorative ritenendo, oltretutto in modo possibilistico,

che le stesse sarebbero spiegabili con un’interferenza del dolore sulle

prestazioni cognitive ovvero delle maggiori difficoltà in concomitanza di un

dolore più intenso – “(…) Le

oscillazioni ottenute nelle seguenti valutazioni neuropsicologiche del 2008 e

2011, soprattutto il peggioramento cognitivo globale di quest’ultima, sono

spiegabili molto probabilmente con un’interferenza del dolore sulle prestazioni

cognitive dell’A., ossia maggiori difficoltà cognitive in concomitanza di un

dolore più intenso, in ogni casi si può escludere un danno cerebrale

sottostante. (…)” (doc. AI 85/22) –,

a ragione l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 31 marzo 2015 (XIX), ha rilevato

che “(…) il perito neurologo Dr. __________ invece, malgrado non abbia

rilevato alcuna patologia oggettiva (“lo stato neurologico della paziente è

risultato del tutto nella norma”), giunge alla conclusione di un’incapacità

lavorativa del 40% dal 01.01.2007 eseguendo una media delle varie incapacità

lavorative indicate dai precedenti neurologi (periti e curante), i quali

arrivano ad una valutazione piuttosto diversa della capacità [ndr. recte:

incapacità] lavorativa dell’assicurata (70% Dr.ssa __________, 10% __________

di __________, 20% e poi 30/40% [ndr. recte: 60-70%] Dr. __________),

ritenendo verosimile quanto descritto dall’assicurata e considerato che

l’intensità del dolore sarebbe molto altalenante. (…)” (XIX, pag. 2).

Ribadito che dai rapporti

dei vari esperti neurologici intervenuti non sono risultate delle patologie

oggettivabili, il SAM avrebbe dovuto motivare compiutamente l’incapacità

lavorativa del 40% attestata nel tempo. Questo vale a maggiore ragione visto

che le valutazioni del SAM hanno ritenuto la terapia farmacologica indicata

dall’assicurata ai diversi consulenti che, in effetti, risulta confutata dagli

accertamenti esperiti dall’Ufficio AI presso la cassa malati (cfr. VI pag. 9 e

VI/D).

Al riguardo

l’amministrazione ha evidenziato: “(…) Ciò [ndr.: si riferisce

all’assunzione giornaliera nel tempo di Lyrica 150] è completamente confutato

dalla distinta delle spese, dalla quale si evince che il Lyrica (prescritto per

la prima volta nel maggio 2008), così come il Mydocalm, è stato acquistato solo

saltuariamente, con pause anche di diversi mesi (l’ultima tra il 12.06.2012 e

il 15.09.2014), prescritto dal medico “curante” Dr.ssa __________, presso la

quale però risulta che l’ultima visita effettuata risalga al 21.10.2009, con

due consultazioni telefoniche nel corso del 2010 ed in seguito risultano solo

fatture relative unicamente a prescrizione di farmaci. Di tutta evidenza, le

quantità di farmaci acquistati non permettono di assumere una farmacoterapia

adeguata, così come invece dichiarato dall’assicurata a più riprese. Non

risultano inoltre prescrizioni di altri medicamenti, salvo l’Apranax, assunto

anch’esso non in modo continuo tra l’agosto e l’aprile 2008. (…)” (VI, pag.

9).

Quanto alla cefalea cronica

quotidiana non meglio classificabile, fondandosi su quanto descritto

dall’assicurata, il dr. __________ ha osservato che “(…) per quanto riguarda

la cefalea la paziente descrive da diversi anni episodi abbastanza rari (circa

1.

volta al mese) di crisi con le caratteristiche di un’emicrania, episodi che

nei primi anni dopo l’incidente sarebbero stati molto più accentuati e

frequenti. Ora prevale invece una cefalea quotidiana di classificazione non

facile in quanto ogni giorno il dolore cambierebbe sede, a turno sarebbero

interessate tutte le varie parti del capo, anche la qualità del dolore sarebbe

di giorno in giorno diversa, da un dolore di tipo pulsatile a quello vissuto

come una sensazione di tirare o bruciore o un peso. Questo dolore non ha le caratteristiche

né di un’emicrania né di una cefalea muscolo-tensiva, tra l’altro la cefalea

sarebbe in genere piuttosto indipendente dalle cervicalgie. In tal senso

concordo con il Dr. med. __________ che sia da inquadrare come una cefalea

cronica quotidiana non meglio classificabile. (…)” (doc. AI 85/33).

Circa la valutazione

dell’incapacità lavorativa in fattispecie analoghe vedi la DTF 140 V 290

concernente un’emicrania e la STF 9C_27/2015 del 26 agosto 2015 circa una

cefalea tensionale.

Il medico SMR avrebbe dovuto

interpellare il SAM anche circa l’incapacità lavorativa del 10% per motivi

psichiatrici.

Infatti, nel consulto del

18.

dicembre 2012 (doc. AI 85/35-43), il dr. Savi, circa i criteri di Förster e

la prognosi, ha evidenziato: “(…) - non si riconosce una concomitante

comorbidità psichiatrica maggiore, in particolare alcun disturbo depressivo

importante; - dal profilo somatico, essenzialmente sussiste st. dopo incidente

stradale del 2005; - alcuna perdita dell’integrazione sociale, in particolare

alcuna tendenza all’isolamento sociale, buono il vincolo matrimoniale,

intenzione di riprendere un’attività lavorativa; - decorso annoso con

sintomatologia invariata senza remissione protratta; - possibile ma non

evidente vantaggio secondario. La prognosi, anche in considerazione di questi

fattori, risulta al momento buona. (…)” (doc. AI 85/41).

Lo stesso specialista, in

sede di discussione, ha inoltre evidenziato che “(…) secondo la peritanda le

sue ambizioni di carriera professionale vengono definitivamente compromesse

dall’incidente. Ne scaturisce un’annosa vicenda assicurativa, non ancora

conclusasi, vissuta dalla peritanda come un’ingiustizia e con un sentimento di

non essere capita; la peritanda sembra avere la necessità di venire risarcita

per il danno subìto. La peritanda riesce comunque nel frattempo ad assicurarsi

una vita affettiva, formando una famiglia. Col tempo ella sviluppa un disagio

psichico che sembra cortocircuitare lo psichismo, manifestandosi attraverso il

soma. In ambito intrafamiliare ella tende ad assumere atteggiamenti regressivi,

che la costringono a rinunciare all’espletamento di tutte le faccende

domestiche. I disturbi somatici, ampiamente indagati, appaiono veicolare almeno

in parte aspetti funzionali, così da conclamarsi in un disturbo somatoforme, da

noi diagnosticato per la prima volta. Pertanto ai fini peritali rispetto alla

richiesta di definire l’evoluzione dei limiti funzionali e della capacità lavorativa

a partire dal 01.01.2007 (St. dopo degenza presso __________, __________), dai

dati in nostro possesso e da quanto riferito dalla peritanda stessa, valutiamo

che dal profilo psichiatrico vi sia stato un peggioramento tale da permetterci

di porre la diagnosi di disturbo somatoforme. Tale patologia compromette

secondo nostra valutazione la capacità lavorativa della peritanda, benché al

momento fortunatamente soltanto in minima parte (vedi sotto, parte B) e da

integrare senza effetto cumulativo ad eventuale incapacità lavorativa

riconosciuta da parte somatica. (…)” (doc. AI 85/40-41).

In concreto – visto che il dr. __________ riporta nella

discussione degli elementi che da soli non giustificherebbero un’invalidità da

un punto di vista psichiatrico (ad. esempio l’annosa vicenda assicurativa non

ancora terminata vissuta dall’assicurata come un’ingiustizia con conseguente

necessità di venire risarcita rispettivamente la rinuncia all’espletamento di

tutte le faccende domestiche nonostante un contesto psicosociale apparentemente

intatto) – i motivi che hanno

portato a concludere per un’incapacità lavorativa del 10% da un punto di vista

psichiatrico vanno precisati meglio.

Questo vale a maggiore

ragione ritenuto che, alla domanda circa la capacità lavorativa quale casalinga,

il dr. __________ ha risposto: “(…) 100%, ciò è importante anche per

contrastare la tendenza alla regressione della peritanda. (…)” (doc. AI

85/43). Inoltre, quale ulteriore contraddizione, l’Ufficio AI ha rilevato che,

a differenza di quanto indicato dall’assicurata al dr. Savi in merito alla

possibilità di poter beneficiare di una baby-sitter e di un aiuto domestico – “(…) La peritanda si avvale di una

babysitter, che viene al suo domicilio 2 pomeriggi la settimana o al bisogno.

Inoltre da 1 anno viene una donna una volta la settimana, la quale oltre che a

pulire, stira per un paio di ore. (…)” (doc. AI 85/39) –, in realtà “(…) da un controllo

effettuato presso la Cassa __________, risulta che né l’assicurata, né il

marito, sono mai stati registrati quali datori di lavoro e non sono stati

pagati contributi (vedasi e-mail del 07.11.2014 qui allegato). (…)” (VI,

pag. 10).

Nella STF 9C_492/2014 del

3.

giugno 2015, destinata alla pubblicazione, il TF ha modificato la propria

giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi

somatoformi dolorosi (cfr. lettera circolare AI n. 334 del 7 luglio 2015

[disponibile unicamente nella versione tedesca e francese] e lettera circolare

AI n. 339 dell’8 settembre 2015). La capacità di lavoro deve essere valutata

nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

In concreto, l’aggiornamento

della perizia pluridisciplinare del SAM (giustificata anche perché la stessa si

fonda su consulti avvenuti nel mese di novembre 2012) dovrà tener conto anche

della nuova giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015,

consid. 8).

Per contro – a prescindere dal fatto che la

riconsiderazione di una decisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA configura

una possibilità per l’amministrazione e che non può essere imposta né dalla persona

assicurata né dal Tribunale (STF 8C_748/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.4) – sulla sola base degli atti medici questo

Tribunale non può concludere, come sembrerebbe proporre l’Ufficio AI con la

risposta di causa, che la decisione impugnata sia manifestamente errata.

Pertanto questo Tribunale

non può pronunciare una decisione in quel senso in quanto la stessa risulta prematura.

In simili condizioni,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un

complemento peritale da parte del SAM, concludere con sufficiente tranquillità

che lo stato valetudinario dell’assicurata giustifichi una capacità lavorativa

del 60% in ogni attività dal 1. gennaio 2007.

2.12

Nella STF 9C_243/2010 del 28

giugno 2011 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli

atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Nella concreta evenienza,

ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione

che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”),

si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI ai sensi della giurisprudenza

citata.

Di conseguenza – come del resto postulato dall’Ufficio AI

in via subordinata: “(…) In via sussidiaria, considerate le incongruenze

riscontrate e alla luce del fatto che la perizia del SAM risale ormai al

novembre 2012, ossia a 2 anni or sono, lo scrivente Ufficio richiede

l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UAI

affinché emani una nuova decisione dopo i necessari accertamenti. (…)” (VI,

pag.10) – il ricorso va accolto ai

sensi dei considerandi, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti (di natura

economica e medica), emetta un nuovo provvedimento.

L’amministrazione dovrà

aggiornare la perizia del SAM ritenuta anche la nuova giurisprudenza di cui

alla STF 8C_748/2014 del 9 gennaio 2015 e i periti dovranno compiutamente

motivare le conclusioni circa la capacità lavorativa e l’evoluzione della

stessa nel tempo.

Parimenti, interpellata

l’insorgente e raccolte le prove a sostegno, l’Ufficio AI dovrà stabilire se

dal settembre 2013 è effettivamente cambiata la sua disponibilità lavorativa e

quindi pronunciarsi circa il metodo applicabile (quello misto o quello abituale

del confronto dei redditi) per il calcolo del grado d’invalidità.

Va qui ricordato che

l’avv. RA 1, conformemente alla DTF 137 V 314, invitato espressamente a

prendere posizione circa il prospettato rinvio degli atti e le sue possibili

conseguenze, è rimasto silente (cfr. consid. 1.7).

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI che rifonderà alla ricorrente patrocinata da un legale (art. 61 lett. g

LPGA) fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili .

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni del 29

agosto 2014 sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato nei

considerandi.

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti