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Decisione

32.2014.143

Assicurato erroneamente considerato dipendente beneficiario di una mezza rendita. Soppressione della rendita. Correzione da parte del TCA del reddito da valido preso in considerazione dall'Ufficio AI,

24 agosto 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti di cui al consid. 2.7, determini l’eventuale ruolo

dirigenziale dell’assicurato, per poi procedere, se del caso, alla revisione

del diritto alla rendita. Nella misura in cui risultassero per contro accertati

gli estremi per una riconsiderazione, spetterà, come detto, all’amministrazione

decidere, senza esserne tuttavia obbligata, se ritornare sulla propria

decisione del 24 novembre 2000.

Ne consegue che la decisione è annullata, mentre il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. (…)”

2.5. Ritornati

gli atti, l’amministrazione ha dapprima convocato l’assicurato per un colloquio

chiarificatore sulla sua mansione all’interno della società di famiglia. Dal

rapporto 2 maggio 2014 risulta che l’interessato, nonostante che formalmente

dal 2000 sia azionista di maggioranza con il di lui fratello, non svolge alcun

ruolo dirigenziale (cfr. doc. AI 167).

L’incaricata

ha poi proceduto ad una dettagliata inchiesta economica, concludendo che l’assicurato

sia da considerare come indipendente e non come mero dipendente. Per questi

motivi essa ha proceduto alla seguente valutazione dell’invali- dità:

"

(…)

7 VALUTAZIONE DELL’INVALIDITA’

“Reddito senza invalidità:

Considerandi

II reddito senza invalidità che ha indicato il

consulente nel rapporto del settembre 2000 – reddito da cui scaturisce la

perdita del 59% - è dì fr. 91’000.-. La cifra si riferiva al guadagno indicato

dal datore di lavoro, ovvero la società in cui l'assicurato deteneva parte del

capitale azionario: l'apprendistato di impiegato di commercio si è svolto,

infatti, in seno alla __________, di cui l'assicurato era già a quel tempo azionista

nella misura del 40% insieme a! fratello e al padre (deceduto nel 2000).

Al termine della formazione commerciale, protrattasi più

di quattro anni (un anno in più del previsto), egli non ha tuttavia conseguito

il diploma per "motivi personali", come ha indicato il consulente nel

rapporto. Né lo ha conseguito in seguito, continuando, almeno formalmente, a

mantenere le competenze di muratore (vedi questionari del datore dì lavoro) o

"direttore di cantiere" (vedi rapporto __________). Secondo le RSS

(TA1) del '96 il salario nel settore della costruzione, posizione 45 livello 3

era di fr 63'101.-, un salario che ben si discosta dalla cifra indicata dal

consulente e, ancor prima, da quella indicata nel questionario del datore di

lavoro di allora e in tutti quelli che sono seguiti.

Sul mercato del lavoro e nella propria azienda il

salario (o remunerazione) deve rappresentare la funzione e il ruolo assunti in

seno all’azienda stessa; il dato è rappresentativo, in ultima analisi, del

lavoro svolto. Evidentemente occorre chiarire di quale lavoro si tratti, se implichi

la mera applicazione del mansionario dì categoria o se comporti responsabilità

ed obblighi in virtù degli investimenti di capitale e della posizione assunta

in seno al CdA, come è il caso del signor RI 1.

Il consulente, nella valutazione fatta a suo tempo, non

si è tuttavia chinato sulla questione. Allorché ha scritto íl rapporto,

l'assicurato non era un mero dipendente della __________: sino alla morte del

padre, avvenuta nel 2000,è stato azionista di minoranza, attivo in azienda e parte

del CdA, mentre in seguito co-proprietario in misura paritaria (al 45%) al

fratello __________. La stessa misura reintegrativa rientra nell’ambito delle

misure esigibili al fine di migliorare la capacità di guadagno, misura che l'assicurato

ha avuto l'opportunità di svolgere nella propria ditta.

La necessità di definire adeguatamente e correttamente

il reddito senza invalidità resta, dunque, centrale. Se ci si riferisce all’attività

da mansionario il reddito riconosciuto a suo tempo non appare corretto. Vari

gli elementi a sostegno di questa tesi: non solo le dichiarazioni dell'assicurato scritte e verbali, ma altresì il rapporto __________

del '96, il rapporto dell'spettorato fiscale e, non da ultimo, il fatto evidente

che l'assicurato non ha conseguito un diploma commerciale e che sul mercato del

lavoro può vantare competenze in base all’esperienza ma senza un titolo di studio.

E' verosimile ritenere quanto riferito dall'assicurato,

ovvero che sia il fratello __________ a definire i prezzi dei prodotti e ad acquisire

i clienti, ma ciò non implica una gestione unilaterale della società come sostenere

il signor RI 1: per quanto si tratti di persona giuridica, sono í famigliari, in

virtù del loro peso azionario, a prendere le decisioni in seno al CdA. A

conclusione di tali riflessioni ritengo che siano molti gli elementi a sostegno

di una riconsiderazione. Il caso andrà evidentemente sottoposto al Servizio giuridico,

ma propongo comunque un reddito senza invalidità che sostituisca e sia più

rappresentativo di quello indicato in precedenza.

Mi rifaccio alla Struttura Svizzera dei Salari 2010

attualizzata al 2012, TA1 posizione 4, livello 3, uomini, dove si indica un

salario lordo di fr. 75'878.-.

Reddito con invalidità:

Nell'applicazione del metodo ordinario, ho valutato il

guadagno conseguito dall'assicurato nel 2012, cui ho aggiunto l'utile e i

vantaggi dichiarati in seno alla SA

Reddito ipotetico senza danno

secondo l'evoluzione dell'impresa, sulla

base dei documenti contabili e degli estratti dei Cl- TAI 2010 attualizzata

al 2012, posizione 41, livello 3, uomini

SFr. 75’878

./. 2. 5% d'interesse sui fondi propri investii

nell'impresa (Frs..........)

Totale intermedio

SFr. 75’878

+ contribuzioni personali AVS/Al/IPG

Totale intermedio

SFr. 75’878

./. quota di lavoro non remunerata del congiunto

(..;. %)

Reddito' ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 75’878

Reddito da invalido

conformemente ai documenti contabili,

senza redditi supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere

o le rendite)-salario 2012 +quota parte utile+ vantaggi-IPG

sFr. 48’040

./.2.5% d'interesse sui fondi propri investiti

nell'impresa, di (Frs............)

Totale intermedio

sFr. 48’040

+ contribuzioni personali AVS/Al/IPG

Tota!e intermedio

sFr. 48’040

./.quota di lavoro non remunerata del congiunto (.......

%)

Reddito d'invalido della persona assicurata

sFr. 48’040

Diminuzione del reddito dell'attività

professionale imputabile al danno alla salute

sFr. 27’838

Tassodi diminuzione del reddito dell'attività professionale

37%

8.

VALUTAZIONE E PROPOSTA

La tesi che ritengo più corretta e che ho proposto nelle

pagine che precedono è che si proceda ad una riconsiderazione della decisione

presa a suo tempo.

Il consulente in integrazione si era infatti basato,

per il calcolo del grado, sulle indicazioni del datore di lavoro, che altri non

è se non la società di cui l'assicurato ha detenuto dapprima un capitale di minoranza, diventando, dopo la morte del padre

(2000), co-proprietario insieme al fratello. Per quanto le loro mansioni siano

diverse, per titoli e competenza professionale, l’assicurato detiene il 45% del

capitale azionario alla stregua del fratello - ed è formalmente nella condizione di prendere decisioni in seno all'azienda. Ciò

riguarda anche gli obblighi, evidentemente, dato che si è assunto i debiti ed i

vantaggi imposti fiscalmerite in misura paritaria al fratello.

In virtù di quanto detto l'assicurato va valutato come

indipendente e non come mero dipendente della

__________.

"Nel caso di lavoratori indipendenti, il guadagno

senza invalidità è determinato secondo l'evoluzione che l'azienda della persona

assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità, tenuto conto delle

sue abitudini professionali e persone come pure del genere di attività, nonché

della situazione economica e dell’andamento dell'azienda prima dell'insorgere

dell'invalida (RCC 1963 pag. 427, 1961, pag. 338)

Nel caso precipuo, si può unicamente procedere con una valutazione

statistica dato che non siamo più in possesso dei dati contabili.

La società è inoltre cambiata, negli anni: al momento dell'infortunio

era gestita a tre (il padre e i due

fratelli), mentre nel 2000 il padre è morto lasciando la direzione dell’azienda

__________, RI 1 e la Comunione ereditaria

(di cui fanno parte al 25% __________, RI 1, la madre e il fratello minore). Vi

sono stati anni, inoltre, in cui la società ha subito perdite, come evidenzia l'lspettorato e confermano i dati a bilancio (vedi perdita

riportata, ridottasi grazie agli utili del 2010),

ma ha visto altresì raddoppiare, dal 2008 al 2012, il proprio fatturato e

proporzionalmente la spesa in termini di personale. Grazie a questo buon andamento,

favorito dalla congiuntura, l'utile è

tornato in attivo. Miglioramenti che non

sembrano aver cambiato i ruoli degli azionisti. Come detto nel rapporto, il reddito senza invalidità deve essere rappresentativo

del lavoro, e in seno alla __________, se

non altro per formazione, i due principali azionisti hanno competenze diverse.

Va da sé che sia __________ che RI 1, e forsanche gli azionisti di minoranza, abbiamo

peso decisionale sui fini e le strategie della

società, ma si tratta di decisioni dì cui si vedono gli effetti su utili e dividendi, piuttosto che sul salario, che resta rappresentativo

del lavoro svolto.

Lascio, in definitiva, che la giurista proceda con la

propria presa di posizione e il consulente, eventualmente,

valuti la perdita in attività adatta.” (Doc. 168/13).

Con

annotazioni 28 maggio 2014 la giurista dell’Ufficio AI, avvallando l’operato

dell’incaricata, ha sostenuto:

"

Alla luce dell'esaustivo rapporto

d'inchiesta del Servizio ispettorato del 23.05.2014, si ritiene corretto

procedere ad una riconsiderazione della decisione del 24.11.2000, in quanto da

ritenersi manifestamente errata. D'altra parte, la sua rettifica riveste una notevole

importanza.

In effetti, il reddito da valido ritenuto per la

decisione in questione (fr. 91'000.- conseguiti nel 1993, 1994 e 1995) non era

corretto, in quanto non rappresentativo dell'effettivo lavoro (muratore) svolto

dall'assicurato in seno all'azienda famigliare.

Si osserva di transenna che, se è vero che l'assicurato,

come da lui affermato e sostenuto a più riprese, non ha mai svolto alcuna

mansione dirigenziale (se non amministrativa, perlomeno pratica, ossia sui

cantieri), risulta quantomeno inverosimile che egli potesse beneficiare di un

salario così elevato per la sola attività di muratore dipendente, considerato

che il fratello ingegnere, al quale egli ascrive il ruolo dirigenziale esclusivo,

nel 2005 percepiva un reddito di Fr. 92'053.- annui.

Si conferma pertanto il calcolo economico così come

esposto dall'ispettrice. E' necessario comunque procedere al calcolo del

discapito economico anche in un'attività adatta (attività semplici e ripetitive

4.

, oppure quale impiegato di commercio/amministrativo, livello di qualifica 4

in considerazione del fatto che ha seguito la formazione ma non ha conseguito

il relativo diploma poiché non ha sostenuto gli esami finali), per la quale l'assicurato

risulta abile al 100%.” (doc. AI 171/1)

In

seguito, con rapporto 27 giugno 2014 l’ispettore AI ha proceduto al raffronto

dei redditi in attività adeguate, il cui calcolo è stato riportato nella

decisione contesta e più precisamente :

"

(…)

Confronto dei redditi in attività

adeguate:

facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla

tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, tabella TA1

nazionale, categoria 4, quartile 2), considerando una capacità lavorativa

completa in attività adeguate e applicando una riduzione salariale del 5% per attività

leggere, si evince che lei avrebbe ancora potuto conseguire un reddito annuo di

almeno Fr. 59'293.

confronto dei redditi:

senza invalidità FR. 75’878

con invalidità FR 59’293

perdita di guadagno FR

16'585 grado d’invalidità = 22%

Il minor discapito economico è quindi ottenuto in

attività adeguate e pertanto il suo grado d'invalida è pari al 22% con conseguenze

capacità dì guadagno residua del 78%.

Essendo il grado Al inferiore al 40%, non vi sono i presupposti

per beneficiare di una rendita d'invalidità.

La soppressione della rendita è quindi confermata

(soppressione già avvenuta il 30.11.2012). (Doc. AI 182/3).

Accertato

che il minor discapito economico risulta essere ottenuto in attività adeguate, l’amministrazione

ha pertanto preso in considerazione il grado d’invalidità del 22%.

Di

conseguenza, con la decisione qui impugnata, l’Ufficio AI ha confermato la

soppressione.

2.6

L’assicurato

contesta il reddito da valido determinato dall’Uf- ficio AI, ribadendo la

validità del dato preso in considerazione della prima decisione di rendita del

2000, vale a dire fr. 91'000.-- conseguiti nel 1994, 1995 e 1996 e dichiarati

dal suo datore di lavoro (cfr. questionario 23 febbraio 1995 della __________).

Egli postula la conferma della sua rendita, “tenendo conto della diminuzione

di reddito di fr. 42'960.-- (fr. 91'000 - fr. 48'040) con la conferma della mia

rendita precedente”.

Con

riferimento alla valutazione economica del 23 maggio 2014, l’amministrazione ha

fatto presente di aver erroneamente considerato l’assicurato quale mero

dipendente della __________, rilevando in particolare come dopo la morte del

padre (2000) RI 1, insieme a suo fratello __________, è diventato azionista con

la medesima percentuale (45%). L’incaricata dell’inchiesta ha poi rilevato come

nel 1996 nel settore della costruzione il salario di una persona con conoscenze

professionali (livello 3) era di fr. 63'101.-- ben superiore ai fr. 91'000.-- versati

dal datore di lavoro (cfr. schede salario 1993, 1994 e 1995; doc. AI 179/8-10).

Inoltre, con annotazioni 28 maggio 2014 la giurista dell’Ufficio AI ha ritenuto

quantomeno inverosimile che l’assicurato, quale semplice muratore, abbia percepito

lo stesso stipendio di suo fratello, ingegnere di professione e direttore della

società.

In

queste circostanze, non ritenendo il reddito da valido rappresentativo e non

disponendo di dati contabili, l’incaricata ha utilizzato i dati statistici, dal

cui raffronto con il reddito da invalido di fr. 48'040.-- (stato 2012), è

risultato un grado d’invalidità del 37%.

Tale

modo di procedere non può essere condiviso.

In

primo luogo va confermato il motivo della riconsiderazione (errata considerazione

dello statuto quale indipendente e non semplice muratore), che tuttavia

concerne solo la modalità di determinazione del reddito da invalido, visto che

nel 2000 (momento della prima decisione di rendita), con il decesso del padre

l’assicurato – membro del CdA della società di famiglia, con diritto di firma

individuale (cfr. estratto RC informatizzato) – è diventato azionista maggioritario

con il di lui fratello. Pertanto, il relativo calcolo operato dall’incaricata

dell’inchiesta economica (dove sono stati inclusi anche la partecipazione agli

utili ed i vantaggi societari), dal quale è risultato un reddito di fr.

48'040.--, non presta fianco a critiche. Né del resto l’assicurato ha contestato

tale dato.

Tuttavia, come

si evince nella decisione contestata, quale reddito da invalido a ragione

l’Ufficio AI ha preso il dato statistico di fr. 59'293.-- in attività adeguate

ritenute medicalmente esigibili (piena abilità in attività leggere d’ufficio,

amministrativa o di logistica; cfr. rapporto 20 giugno 2010 del SMR in doc. AI

124). In quel campo, infatti, l’assicurato sfrutta al meglio la sua residua capacità

lavorativa, conseguendo un reddito ipotetico maggiore.

Diversa

è invece la problematica relativa alla quantificazione del reddito da valido. In

primo luogo va fatto presente che il salario di fr. 91'000.-- è stato

comprovato dalle schede contabili prodotte il 4 agosto 2014 dal legale

dell’assicurato (doc. AI 179), motivo per cui detta remunerazione non può essere

ritenuta “perlomeno inverosimile”. Se da un lato le perplessità evidenziate

dall’amministrazione sull’entità del salario di fr. 91'000.-- per un muratore,

quale era l’assicurato prima del danno alla salute, possono essere condivise,

dall’altro lato occorre rilevare che non può che trattarsi di una (legittima)

scelta della società di famiglia, presso cui l’interessato era attivo da

diversi anni e dove con ogni verosimiglianza avrebbe continuato a lavorare

senza il danno alla salute con tale remunerazione. In queste circostanze non

può pertanto trattarsi di un errore manifesto della decisione iniziale di rendita.

Infatti, secondo giurisprudenza, una decisione è manifestamente errata, non

soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o

inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state

applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12

agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Pertanto, dal

raffronto tra un reddito da valido di fr. 112’202.-- (fr. 91'000.-- aggiornato

al 2010, cfr. decisione 31 dicembre 2012) ed un reddito da invalido di fr. 59'293.--

il grado d’invalidità risulta essere del 47,1% (112'202 - 59'293: 112'202 x

100), conferente il diritto ad un quarto di rendita.

Di conseguenza

la soppressione della rendita decisa mediante la decisione 31 dicembre 2012,

con effetto al 31 ottobre 2012 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), non può essere

confermata. Ne consegue che, annullata la qui presente decisione impugnata, dal

1° dicembre 2012 l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 8 settembre 2014 è annullata.

§§ A far da

tempo dal 1° dicembre 2012 RI 1 è posto

al beneficio

di un quarto di rendita.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente fr. 1’500.-- di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti