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Decisione

32.2014.145

Rinvio per approfondimento peritale psichiatrico secondo i criteri della nuova giurisprudenza. Tale soluzione si giustifica a maggior ragione se si considera che il perito non ha risposto ai quesiti s

11 novembre 2015Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come

i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.

3b)."

In una sentenza pubblicata in

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo

da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno

duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così

riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana,

nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni,

anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle

affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si

rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche -

può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re

N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora

recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione

duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo principio

entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore

somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da

rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo

sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI

2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in

fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,

presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di

notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri

criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi

deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza

I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente sentenza,

questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone

in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I

870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000

pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una

sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta

Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi,

ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche

o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili

al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita

quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una sentenza 9C_1040/2010

del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che

un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante

gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e

socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica

psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.

3.4.2).

Questa giurisprudenza è poi

stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”)

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi

somatoformi dolorosi persistenti.

L’Alta

Corte ha abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da sindrome

somatoforme dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza; consid.

3.4 e 3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita da uno

schema di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo di

indicatori.

2.5. Affinché un rapporto medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il

medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.6. Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come

i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95

consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i

cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

L’art. 72bis OAI, in

vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari

stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline

mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha

concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono

attribuiti con metodo aleatorio”.

Per mettere in pratica

quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di

attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en

sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In una sentenza pubblicata

in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la

scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre

avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1;

DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei

rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il Tribunale federale ha

comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale

forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza

32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale

federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del

31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308

del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale

amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.7. Con sentenza 32.2013.46 del

18 giugno 2013 il TCA ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per nuovi

approfondimenti medici ed economici (cfr. consid. 1.10).

L’Ufficio AI ha quindi

predisposto una perizia medica pluridisciplinare SAM (doc. AI 247-1) e con la

decisione del 16 settembre 2014 (doc. AI 261-1) ha attribuito all’assicurato

una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra

il 1° settembre 2006, ma versata a decorrere dal

1° maggio 2007, ex art. 48

LAI (domanda tardiva) e il 31 gennaio 2009, una mezza rendita (grado 59%) dal

1° aprile 2009 e una rendita intera (grado del 100%) dal 1° aprile 2014 (doc.

AI 261-1).

Il TCA è, quindi, ora

chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.2. e 2.3.,

se l’UAI ha correttamente o meno attribuito all’assicurato le prestazioni

suindicate.

2.8. L’Ufficio AI, dando seguito

alla sentenza del TCA 32.2013.46 del 18 giugno 2013, ha fatto esperire una

perizia pluridisciplinare SAM psichiatrica (Dr. __________), reumatologica (Dr.

__________), neurologica (Dr. __________) e neuropsicologica (Dr. __________).

Globalmente, nel rapporto

peritale del 17 giugno 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei

singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa: “Sindrome schizotipica (ICD- 10 F21): - DD:

psicosi non organica non specifica (ICD-10 F29). Sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F45.4). Sindrome dolorosa cronica alla spalla ds. con/su: -

pregresse plurime lussazioni, la prima nel settembre 1999, - pregressi vari

interventi (18.05.2005, 10.11.2006, 7.11.2007, 9.4.2008, 6.5.2010), - posa di

stimolatore del nervo soprascapolare a ds. (febbraio 2011 e sostituzione

11.7.2013)” (doc. AI 247-28).

Quale diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato: “Pregressa

distorsione alla caviglia sin., 15.6.2004. Nefrourotiliasi bilaterale

recidivante su possibile parziale acidosi tubulare renale distale. Ipertensione

arteriosa. Sovrappeso (BMI ca. 27 mg/m2). Sospetta steatosi epatica”

(doc. AI 247-28).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurato inabile completamente nell’ultima attività di cuoco e agente di

sicurezza a partire dal 18 ottobre 2005, mentre in un’attività adeguata egli è globalmente

abile nella misura dell’80% da metà gennaio 2006 (tre mesi dopo l’intervento).

Gli interventi alla spalla hanno causato – secondo i periti – un’inabilità

completa al lavoro in qualsiasi attività di circa tre mesi dopo ogni intervento

(doc. AI 247-37).

I periti del SAM hanno

quindi rilevato – rispondendo ad un quesito dall’assicuratore militare – che il

Dr. __________ “ha valutato una capacità lavorativa in attività adatta in

una percentuale superiore a quella definita dall Dr.ssa med. __________, poiché

ha descritto i limiti funzionali più stretti (cioè attività più leggere di

quelle descritte dalla Dr.ssa med. __________)” (doc. AI 247-37).

A causa del peggioramento

della patologia psichiatrica l’assicurato è completamente inabile anche in

attività adatte dal mese di gennaio 2014 (doc. AI 247-37).

Nel rapporto finale del 3

luglio 2014 il Dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) dell’AI ha

quindi riassunto le inabilità lavorative come segue:

Nella precedente

attività svolta:

IL 100% dal 2005

In attività

adeguate:

0% dal 7 ottobre

2008 al 31 dicembre 2008

50% dal 1° gennaio

2009 al 31 dicembre 2013

100% dal 1° gennaio

2014 (doc. AI 248-2).

2.9. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non può confermare le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM

relativamente agli aspetti psichiatrici.

2.9.1. Per quanto riguarda la

patolologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione

specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale

nel rapporto del 15 gennaio 2014 ha posto la diagnosi di “- intensi dolori

alla spalla destra dopo lussazione traumatica della stessa con recidive e

numerosi interventi ortopedici, portatore di un elettrostimolatore, consumo

cronico di oppiacei” (doc. AI 247-63).

Secondo il perito,

l’assicurato non presenta danni riferibili a una patologia del sistema nervoso

centrale o periferico. Dal punto di vista strettamente neurologico non vi è

dunque inabilità lavorativa (doc. AI 247-65).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi da questa valutazione.

2.9.2. Per quanto riguarda la

patolologia neuropsicologica, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione

specialistica da parte del Dr. __________, neuropsicologo, il quale nel

rapporto del 23 gennaio 2014 ha concluso che l’esame neuropsicologico è nella

norma “con un profilo cognitivo piuttosto positivo”. Il perito ha

escluso la presenza di disturbi cognitivi primariamente organici (doc. AI

247-68).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi neppure da questa valutazione.

2.9.3. Per quanto riguarda la

patolologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione

specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e

riabilitazione, il quale nel rapporto del 31 gennaio 2014 ha posto la diagnosi

con ripercussione sulla capacità lavorativa di “- sindrome dolorosa cronica

alla spalla destra. Stato dopo cinque interventi chirurgici nonché posa di uno

stimolatore del nervo sopra scapolare destro” (doc. AI 247-48).

Il Dr. __________ si è

quindi espresso sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato, dopo aver

esposto le conclusioni del Dr. __________ e della Dr.ssa __________:

" (…)

Dal punto di vista oggettivo non posso rilevare delle patologie

reumatologiche chiare che spieghino questi disturbi in modo esaustivo e mi

indichino la presenza di un’incapacità lavorativa. Ritengo comunque l’iter

terapeutico, di entità tale da giustificare un’incapacità totale per l’attività

di cuoco e securitas, a partire dal primo intervento chirurgico.

Valutazione che si basa sull’esperienza personale in assicurati

operati, per varie patologie alle spalle. Spesso questi assicurati risentono di

difficoltà nell’alzare pesi, sopra l’orizzontale, sopra ai 3-5 kg, difficoltà a

fare forza con il braccio colpito, a lavorare contro resistenza e con movimenti

ripetitivi di elevazione e abduzione del braccio.

Per l’attività di gerente inabile al 50%.

Come casalingo inabile al 50%.

Incapacità lavorativa intera per un lavoro sull’arco di un’intera

giornata con redditività ridotta.” (doc. AI 247-62).

Il perito si è quindi

espresso sulla capacità lavorativa in attività adeguate:

" (…)

Per quanto riguarda un’attività lavorativa adatta, da considerare

piuttosto medio-leggera, che non sottoponga il braccio destro a particolari

sollecitazioni e tenga in considerazione le limitazioni teoriche espresse nel

paragrafo 5.2 vi è una possibilità lavorativa dell’80% sull’arco di un’intera

giornata con riduzione della redditività sul posto di lavoro del 20%.

L’utilizzo del braccio, dal gomito in giù, è comunque libera. Questo a 3 mesi

dall’ultimo intervento chirurgico alla spalla destra.

È importante valutare l’aspetto dal punto di vista psichiatrico e

determinare se vi siano delle patologie tali, da questo punto di vista, che

riducono ulteriormente la capacità lavorativa da me determinata” (doc. AI

247-62).

Anche questa valutazione

peritale non è stata smentita da certificazioni mediche attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato.

2.9.4. Per quanto riguarda invece la

patolologia psichiatrica, il TCA nella sentenza 32.2013.46 del 18 giugno 2013 –

su indicazione dell’UAI (cfr. doc. AI 192-1, 193-1) – aveva rinviato gli atti

all’amministrazione con le seguenti indicazioni:

-

chiarire l’evoluzione dello stato psichico rispetto alla valutazione del CPAS

del 2010;

-

definire se la capacità lavorativa residua somatica è ulteriormente ridotta

dalla problematica psichica;

-

valutare nei dettagli i criteri di Förster onde permettere una valutazione

adeguata dell’esigibilità lavorativa;

- chiarire

la dipendenza o meno da oppiacei con influsso sulla capacità lavorativa.

L’assicurato è stato quindi

sottoposto ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel rapporto del 13 maggio 2014 ha

posto la diagnosi di “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10

F45.4). Sindrome Schizotipica (ICD 10 F21). D.D. Psicosi non organica non

specifica (ICD 10 F29)” (doc. AI 247-46+47).

Il

Dr. __________ ha indicato un’incapacità lavorativa del 100% dal punto di vista

psichiatrico. Nella descrizione dell’evoluzione dello stato di salute il perito

ha espresso le seguenti considerazioni:

" Ritengo

che il quadro clinico abbia presentato un peggioramento sostanziale rispetto

alla valutazione peritale eseguita dal collega Dr.med. __________ del

18.03.2010. Inoltre risulta difficile essere preciso con l’inizio di tale

peggioramento in quanto, anche il collega Dr.med. __________ che segue

l’assicurato dal 22.12.2010 e poi nuovamente dal 17.10.2013, non ha

riconosciuto una incapacità lavorativa per il quadro da lui constatato. Egli ha

posto la diagnosi di Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso

depressiva (ICD 10 F 43.2).

Per questo motivo ritengo che a partire dalla mia

valutazione (20.01.2014) l’assicurato presenta una incapacità lavorativa nella

misura del 100% nella sua ultima attività esercitata.” (doc. AI 247-49)

Riguardo

ai quesiti sollevati da questa Corte con la sentenza 32.2013.46 del 18 giugno

2013 il perito ha confermato:

-

un peggioramento sostanziale rispetto alla valutazione peritale del CPAS del

2010, sebbene il Dr. __________ non sia stato in grado di precisare l’inizio di

questo peggioramento;

-

un’inabilità lavorativa del 100% dal 20 gennaio 2014;

-

la presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente che adempie i

criteri di Förster: “in quanto si tratta di un quadro cronico, resistente ai

trattamenti classici, che segue un andamento autonomo e incide sulla vita

sociale e individuale dle soggetto. Si instaura nell’ambito di una comorbidità

psichica rilevante” (doc. AI 247-43/48).

Il 13 agosto 2015 il TCA

ha interpellato il Dr. __________ in questi termini:

" (…)

Nel suo referto del 13 maggio 2014 lei ha posto la diagnosi di “Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4). Sindrome Schizotipica (ICD 10

F21). D.D. Psicosi non organica non specifica (ICD 10 F29)” indicando

un’incapacità lavorativa del 100% dal punto di vista psichiatrico, a partire

dal 20 gennaio 2014.

A suo avviso, il quadro clinico ha presentato un peggioramento sostanziale

rispetto alla valutazione peritale eseguita dal Dr. __________ nel 18.03.2010.

Tuttavia, le risulta difficile precisare l’inizio di tale peggioramento.

Da parte nostra rileviamo che il medico curante dell’assicurato,

il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 24

ottobre 2013 (da lei citato a pag. 2 della perizia) ha posto la diagnosi di “Sindrome

da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10: F43.22).

Disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10: F60.3)” e indicato

che “L’incapacità lavorativa non è causata da una problematica di tipo

psichiatrico, ma somatico” e “dal punto di vista psichiatrico non vi è

alcuna limitazione, sono piuttosto le limitazioni a livello fisico che

impediscono una normale svolgimento dell’attività lavorativa”.

Alla luce di quest’ultima certificazione, le chiediamo come

giustifica, a soli tre mesi di distanza, una tale divergenza di valutazione,

sia dal punto di vista diagnostico che della capacità lavorativa residua, tra

le sue conclusioni e quelle del medico curante” (doc. VIII).

In data 9 settembre 2015

il SAM ha trasmesso a questa Corte la risposta del perito:

" (…)

nel mio rapporto peritale ho esplicitato in modo dettagliato la

particolarità e la difficoltà che ha comportato esaminare l’assicurato in

ambito peritale, sia pe ril suo esplicito rifiuto alla esplorazione

psichiatrica (ha dovuto venire due volte con mediazione del suo avvocato in

quanto egli si è rifiutato di assistere alla seconda convocazione) sia per la

particolarità della sintomatologia e il modo da lui vissuta.

Inoltre ho espresso in modo chiaro che alla luce del comportamento

espresso durante la somministrazione del test di Rorschach, con elevata

sospettosità, tale atteggiamento confermava ulteriormente la mia ipotesi

diagnostica che è da considerare ben più grave rispetto a quanto accertato dal

collega Dr. med. __________.

Alla domanda posta dall’Avv. __________: “come giustifico, a soli

tre mesi di distanza, una tale divergenza di valutazione rispetto a quella

espressa dal collega __________”, rispondo che si tratta di una differente

valutazione psichiatrica in quanto i dati clinici, la modalità affettiva

coartata, l’elevata sospettosità e il comportamento del soggetto parlano a

favore di una strutturazione dell’apparato psichico ben più compromessa e

fragile rispetto a quanto considerato dal collega Dr. med. __________. Pertanto

il grado d’incapacità lavorativa è da essere considerato totalmente

compromesso” (doc. X1).

Con le osservazioni del 1°

ottobre 2015 l’UAI ha trasmesso al TCA le annotazioni del medico del SMR, Dr. __________,

il quale il 30 settembre 2015 si è così espresso riguardo la valutazione del

Dr. __________:

" Ho preso

nozione delle domande poste al Dr. __________ dal TCA rispettivamente della

risposta data dal perito psichiatra.

Ho anche letto con attenzione la perizia del Dr. __________ con

data 13.05.2014 relative ad osservazioni dell'assicurato avvenute il 20.01.2014

e 03.02.2014.

In perizia si fa menzione di test di Rorschach allestito dallo

psicologo __________ il 14.04.2014 a cui l'assicurato non ha risposto a 8 delle

10 tavole presentate. II test pertanto non è attendibile.

Dallo status descritto emerge che l'assicurato non ha mostrato

deficit di memoria, attenzione e concentrazione, non ha dato segni di

stanchezza mentale, il giudizio e il ragionamento Iogico sono conservati, il

flusso del pensiero è fluido con nessi associativi conservati.

L'assicurato ha risposto alle domande in modo sintetico e

rudimentale, tuttavia in modo Iogico e consequenziale in base all'assenza di

deficit nelle funzioni appena sopra descritte.

L'assicurato ha incentrato il suo pensiero alla sintomatologia

algica, il che fa ritenere il pensiero circostanziato e limitato su un singolo

argomento. Questo appare in contrasto con l'assenza di disturbi del pensiero

enunciata appena sopra dal perito.

Non emerge un'ideazione rivendicatoria rispettivamente

accusatoria, tuttavia il perito ha la sensazione che egli nasconda una marcata

sospettosità con l'interlocutore.

Non emergono idee a sfondo depressivo, ma l'assicurato presenta

funzioni volitive compromesse.

Non dichiara idee deliranti rispettivamente allucinazioni,

tuttavia il perito non esclude la presenza di idee prevalenti che l'assicurato

nega.

Le funzioni biologiche sono in parte alterate: sono enunciati

disturbi del sonno, trattati tuttavia in modo adeguato con il medicamento

Seroquel.

Nonostante l’assicurato dichiari di trascorrere buona parte della

giornata a letto, l'appetito è conservato e non segnalati, nel complesso della

perizia, problemi severi di motricità

rispettivamente di decondizionamento muscolare attendibili da una

persona a lungo allettata.

Rilevo inoltre che sono poste come diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4),

sindrome schizotipica (ICD 10 F 21 ), psicosi non organica non specifica (ICD

10 F 29).

In “Valutazione”, il perito si sofferma sulla sintomatologia

psicotica, non chiaramente oggettivata nello status, in particolare non esclude

la presenza di fenomeni allucinatori e deliranti.

Considerandi

II disturbo algico è valutato come un guadagno primario di

malattia, che protegge il soggetto da una frammentazione dell'lo.

La sindrome somatoforme assolverebbe i criteri di Föerster perché

è un quadro cronico, resistente ai trattamenti, segue un andamento autonomo e

incide sulla vita sociale ed individuale del soggetto. Si instaura nell'ambito

di una comorbidità psichica rilevante.

Nei criteri generali ICD 10 di sindrome da somatizzazione (F 45),

tale diagnosi e correlate, come F 45.4, sono da escludere quando si manifestano

nell'ambito di una schizofrenia e sindromi correlate (F 20-F 29). Questo perché

non è escludibile che i sintomi somatoformi

rappresentino per sé una dispercezione (delirio, allucinazione)

nell'ambito della psicosi stessa.

Pertanto, in questo caso la diagnosi di disturbo somatoforme non

appare giustificata; non entrano in ordine di conto né i principi di Föerster

né la modifica di prassi attuata con la sentenza resa dal TF 9C 492/2014 del

03.06.2015

Sulla base delle criticità sopra espresse, ritengo opportuno

richiedere al perito SAM Dr.__________ le seguenti precisazioni:

1.

II Dr. __________

indica di avere osservato un quadro clinico peggiore e marcatamente differente

da quello rilevato dallo psichiatra curante, apparentemente sulla base dell'atteggiamento

sospettoso dell'assicurato e del suo rifiuto a completare il test di

Rorschach.

E' plausibile che questo sia stato un atteggiamento motivazionale, cosciente

dell'assicurato piuttosto che la manifestazione di un'autentica sintomatologia psicotica?

2.

Qual è l’attendibilità

dell'assicurato, che dichiara di trascorrere praticamente tutta la giornata a

letto, mentre non presenta difficoltà evidenti di motricità, atrofie muscolari (entrambi

gli arti superiori sono descritti eutrofici dal perito SAM Dr. __________) e

riferisce al perito psichiatra di condurre l'automobile seppure su percorsi

brevi?

3.

Nel caso in

cui sia confermata la diagnosi di disturbo psicotico, com'è giustificabile la co-diagnosi

con sindrome somatoforme in base ai criteri ICD 10 sopra riassunti?” (doc.

XIII+1).

I periti del SAM con

scritto del 20 ottobre 2015 hanno prodotto la risposta del Dr. __________, dal

seguente tenore:

“(…)

Innanzitutto ho esplicitato a più riprese che il caso in questione

presenta una particolare forma di manifestazione di una patologia psichiatrica

grave che si mostra attraverso la focalizzazione in una sintomatologia algica,

il suo comportamento regressivo e di elevata

ideazione diffidente e sospettosa, l'attitudine rigida e

l'elevatissima tensione endopsichica.

Questi elementi clinici rilevanti incidono non solo sulla vita

privata e sociale dell'assicurato ma anche sulla sua capacità lavorativa.

Ricordo al collega __________, come già descritto nella mia

perizia, che siamo davanti ad una forma particolare di fenomenologia psicotica

e che le caratteristiche atipiche che il quadro psicopatologico presenta,

sebbene non mostrino elementi floridi (allucinazioni e disturbi del

pensiero) non sono da essere escluse data la forma ermetica e

incapsulata del comportamento e dell'affettività presente nel caso specifico.

Per quanto riguarda le domande che egli formula rispondo quanto

segue:

1.

Il Dr. __________ indica di avere osservato un quadro

clinico peggiore e marcatamente differente da quello rilevato dallo psichiatra

curante, apparentemente sulla base dell'atteggiamento sospettoso dell'assicurato

e del suo rifiuto a completare il test di Rorschach. È plausibile che questo

sia un atteggiamento motivazionale, cosciente dell'assicurato piuttosto che la

manifestazione di un'autentica sintomatologia psicotica?

No, l'elevata tensione endopsichica osservata in entrambi i

colloqui parlano a favore di una attitudine che non era congrue ad una forma di

controllo guidato delle sue azioni e della sua affettività.

2.

Quale è l'attendibilità dell'assicurato, che dichiara di

trascorrere praticamente tutta la giornata al letto, mentre non presenta

difficoltà evidenti di motricità, atrofie muscolari, (entrambi gli arti

superiori sono descritti eutrofici dal perito SAM Dr. __________) e riferisce

al perito di guidare l'automobile su percorsi brevi?

Ritengo che la regressione del comportamento e dell'intero

apparato psichico non comporta necessariamente che il soggetto debba avere come

conseguenza un'atrofia muscolare o non essere in grado di guidare la machina in

tratti brevi. Si sa che un comportamento regressivo è un meccanismo psichico

che solo comporta una passività globale del comportamento senza che sia

constatabile necessariamente un'alterazione della muscolatura o una totale

impossibilità di guidare la macchina per tratti corti.

3.

Nel caso in cui sia confermata la diagnosi di disturbo psicotico,

come si giustifica la co-diagnosi con sindrome somatoforme in base ai criteri

ICD 10 sopra riassunti?

Sebbene da un punto di vista prettamente tecnico, il collega __________

ha ragione quando dice che tale diagnosi vada esclusa ai sensi del ICD 10 (in

schizofrenia o sintomi correlati tale diagnosi va esclusa); la diagnosi ICD 10

F 45.4 è stata posta in quanto si tratta di una

quadro psicopatologico atipico e il dolore fisico, nel caso

specfico che presenta l'assicurato, è un sintomo talmente rilevante e presente

che condiziona l'intero quadro psicopatologico e la sua capacità lavorativa.

Inoltre ritengo che non si tratti di una forma di dolore

cenestopatico e non è da essere considerato un fenomeno allucinatorio

inquadrabile nella psicosi che egli presenta, bensì una entità separata e che

dev'essere riconosciuta come tale.” (doc. XIX1).

2.9.5

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi, secondo cui

la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui

i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del

caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare

stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata

abbandonata.

Al consid. 8 della DTF 141 V 281, il TF ha

rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte

secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore

probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo

caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate

nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova

disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto

federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist

sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische

Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid

verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se

ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des

Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen

entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen

Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten

Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen

administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten -

gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine

schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder

nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine

punktuelle Ergänzung genügen”).

A seguito della

sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) ha emesso due lettere Circolari, una nel mese di luglio 2015 e

una nel mese di settembre 2015.

Il

9.

settembre 2015, l’autorità di vigilanza ha comunicato che “in

seguito alla lettera circolare AI n. 334 del 7 luglio 2015 e alla richiesta di

alcuni tribunali vi informiamo che l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali ha elaborato in seno ad un gruppo di lavoro interdisciplinare un

unico mandato per le perizie mediche dell’assicurazione invalidità. A questo

proposito vi rinviamo alla lettera circolare AI n. 339 allegata”.

La

lettera circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015 prevede quanto segue:

“Mandato relativo alle perizie

mediche nell’assicurazione invalidità

In seguito alla lettera circolare AI n. 334, un gruppo

di lavoro interdisciplinare ha elaborato, sotto forma di mandato vincolante per

gli uffici AI, un questionario per le perizie mediche nell’ambito

dell’assicurazione invalidità (vedi allegato).

Questo mandato si applica a tutti i tipi di danni alla

salute, poiché nell’ottica di un accertamento incentrato sulle risorse

personali non ha ormai più senso distinguere tra malattie psicosomatiche e

altre patologie.

Il mandato riguarda gli indicatori standard secondo la

sentenza del TF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015. In questo modo, gli uffici AI

dovrebbero ottenere dai periti medici una risposta a tutti i quesiti rilevanti.

Per accelerare le procedure, assicurare il rapido

disbrigo delle pratiche con i periti o i centri peritali e garantire che le

decisioni concernenti la concessione di prestazioni siano basate su dati il più

possibile aggiornati, le perizie devono essere accuratamente esaminate subito

dopo il loro ricevimento conformemente al N. 2087 CPAI. Se le valutazioni non

appaiono convincenti, complete e coerenti, l’ufficio AI esige dai periti dei

complementi di risposta relativi alle cifre corrispondenti del mandato.

D’ora in poi, tutti i nuovi mandati per perizie

mediche relative all’assicurazione invalidità dovranno essere eseguiti mediante

tale questionario.

Da subito, il blocco per quanto riguarda

l’assegnazione dei mandati stabilito nella lettera circolare AI n. 334 (cifra

4a, terzo capoverso) è revocato. Poiché la richiesta di perizie pluridisciplinari

ha difficoltà a essere soddisfatta, occorre sempre valutare quale tipo di

perizia sia il più indicato.

Mandato per una perizia medica

In via di principio, la struttura delle perizie

mediche deve essere ispirata alle relative linee guida qualitative delle

diverse discipline mediche. Per le specializzazioni che non dispongono di linee

guida riconosciute a livello nazionale valgono per analogia i criteri fissati

per le perizie psichiatriche.

Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, il

Tribunale federale ha stabilito gli indicatori standard di cui occorre tenere

conto nella stesura delle perizie.

I. Danno alla salute

1.

Forma e gravità dei riscontri oggettivi

2.

Constatazioni relative alle manifestazioni concrete del danno alla salute

3.

Distinzione tra le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute in

questione e le conseguenze (dirette) di fattori non assicurati (motivi estranei

all’invalidità quali ad es. disoccupazione, difficoltà economiche, competenze

linguistiche carenti, età, basso livello di istruzione o fattori

socioculturali)

4.

Presa in considerazione di motivi di esclusione quali l’esagerazione dei

sintomi e fenomeni simili nonché della loro entità

5.

Nel caso delle tossicomanie, occorre valutare se la sindrome da dipendenza è

riconducibile a un disturbo pregresso con un elevato valore patologico

6.

La sindrome da dipendenza ha causato un disturbo alla salute irreversibile?

7.

Valutazione approfondita del profilo attuale e dell’evoluzione nel tempo della

personalità dell’assicurato

8.

Indicazioni

dettagliate in merito ai disturbi e alle risorse personali esistenti

II. Contesto sociale

1.

Anamnesi conforme alle linee guida da parte di tutti i periti coinvolti

2.

Descrizione

dettagliata della vita quotidiana e del contesto sociale dell’assicurato

3.

Valutazione dei documenti di natura non medica (ad es. esercitazioni al

lavoro, accertamenti effettuati nell’economia domestica)

4.

Indicazioni

particolareggiate sui problemi sociali che provocano direttamente conseguenze

funzionali negative, come ad es. disoccupazione o altre situazioni difficili

5.

Elenco dettagliato delle risorse personali esistenti o che possono essere

mobilitate (ad es. sostegno da parte della rete sociale esistente, capacità comunicative,

motivazione, aderenza alla terapia ecc.)

III. Diagnosi

1.

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa

2.

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

3.

Interazione tra le diagnosi:

Esame approfondito e motivato delle interazioni tra le

diverse diagnosi sotto il profilo delle conseguenze funzionali. Di questo

aspetto occorre tenere conto in sede di valutazione consensuale

IV. Cura e reinserimento

1.

La

terapia adottata finora è stata applicata a regola d’arte (tipologia ed entità

delle terapie, intensità o dosaggi necessari)?

2.

Indicazioni esaustive sullo spirito

di collaborazione dimostrato dall’assicurato durante le terapie seguite finora

3.

Asserzioni motivate sulle opzioni

terapeutiche rimanenti, indipendentemente dal grado di motivazione

4.

Affermazioni dettagliate sullo

spirito di cooperazione dimostrato dall’assicurato durante i tentativi

(autonomi) di reinserimento non andati a buon fine

5.

I problemi che ostacolano il

reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?

6.

In che misura?

7.

Affermazioni motivate

sull’esigibilità delle misure di reinserimento

V. Coerenza

1.

Valutazione approfondita e critica

delle discrepanze tra i sintomi descritti e il comportamento mostrato durante

la visita, anche alla luce delle osservazioni dei periti delle diverse

specialità mediche, e della coerenza della documentazione disponibile e delle

attività quotidiane

2.

Esame particolareggiato e

critico delle ripercussioni dell’incapacità al lavoro fatta valere su tutti gli

ambiti di vita paragonabili (professione/attività remunerata, economia

domestica, tempo libero, attività sociali)

3.

Paragone dettagliato con il livello

di attività precedente al danno alla salute

4.

Valutare in maniera esaustiva e

critica se l’assicurato ricorre a opzioni terapeutiche o le trascura

5.

Valutazione se l’incapacità di

aderire alla terapia sia dovuta a una malattia

VI. Capacità lavorativa

1.

Capacità lavorativa nell’attività svolta finora (inclusa la sua evoluzione nel

tempo)

2.

Capacità lavorativa in un’attività adeguata.”

Nel

caso di specie, il TCA constata che l’assicurato, secondo il perito del SAM, presenta

una “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4)”, una “Sindrome

Schizotipica (ICD 10 F21)” e una “D.D. Psicosi non organica non

specifica (ICD 10 F29)” ritenute invalidanti. Il Dr. __________ ha valutato

l’assicurato inabile al lavoro al 100%, in qualsiasi attività dal 20 gennaio

2014.

(doc. AI 247-46/47+50)

Da parte sua, il medico

curante __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del

31.

luglio 2011 aveva diagnosticato uno “stato ansioso-depressivo reattivo a

dolore cronico (ICD10: Sindrome mista ansioso-depressiva, F41.2)” (doc. AI

144-29).

Questo

scritto aveva indotto il TCA a rinviare gli atti all’UAI per un approfondimento

della patologia psichiatrica, in quanto il Dr.

__________ aveva indicato di seguire il paziente dal 22 dicembre 2010 (due mesi

dopo la decisione del 28 ottobre 2010) e non si poteva quindi escludere che le

conclusioni del medico facessero riferimento ad un quadro clinico antecedente

al mese di ottobre 2010 (cfr. sentenza 32.2013.46 del 18 giugno 2013,

pag. 21).

Nello scritto del 13

agosto 2015, indirizzato al Dr. __________, il TCA aveva poi messo in evidenza

la divergenza di valutazione con quanto diagnosticato dal medico curante Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale il 24 ottobre 2013 ha posto

la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso-depressiva (ICD 10: F43.22). Disturbo di personalità emotivamente

instabile (ICD10: F60.3)” e indicato che l’incapacità lavorativa non è

causata da una problematica di tipo psichiatrico (doc. 212-2).

Il

perito, dopo aver sottolineato la particolarità e la difficoltà del caso (sia

per l’esplicito rifiuto alla esplorazione psichiatrica da parte

dell’assicurato, sia per la difficoltà della sintomatologia e il modo da lui

vissuta) ha ricondotto la divergente diagnosi ad una valutazione psichiatrica

differente: “in quanto i dati clinici, la modalità affettiva coartata,

l’elevata sospettosità e il comportamento del soggetto parlano a favore di una

strutturazione dell’apparato psichico ben più compromessa e fragile rispetto a

quanto considerato dal collega Dr. med. __________” (doc. X1).

Anche il medico del SMR,

Dr. __________, nelle annotazioni del 30 settembre 2015 ha sollevato delle

perplessità sulla valutazione del Dr. __________ riguardo l’atteggiamento

sospettoso dell’assicurato, l’attendibilità dello stesso che dichiara di

restare a letto tutto il giorno senza presentare difficoltà motorie, e in

particolare, la diagnosi di disturbo somatoforme che non appare giustificata: “Nei

criteri generali ICD 10 di sindrome da somatizzazione (F 45), tale diagnosi e

correlate, come F 45.4, sono da escludere quando si manifestano nell'ambito di

una schizofrenia e sindromi correlate (F 20-F 29). Questo perché non è

escludibile che i sintomi somatoformi rappresentino per sé una dispercezione

(delirio, allucinazione) nell'ambito della psicosi stessa. Pertanto, in questo

caso la diagnosi di disturbo somatoforme non appare giustificata” (doc.

XIII1).

Il Dr. __________ ha

risposto negando che l’atteggiamento di RI 1 sia motivazionale e cosciente e

sostenendo che la regressione del comportamento e dell’apparato psichico non

comporta necessariamente come conseguenza un’atrofia muscolare.

Per quanto riguarda la

diagnosi di sindrome somatoforme, secondo il perito, benché tale diagnosi vada

esclusa ai sensi dell’ICD10, è stata comunque indicata in quanto il quadro

psicopatologico è atipico e il dolore fisico è talmente rilevante e presente

che condiziona l’intero quadro psicopatologico e la capacità lavorativa (doc.

XIX1).

Già solo alla luce di

queste divergenze diagnostiche, tenuto conto di quanto indicato dal Tribunale

federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V

281, appare necessario approfondire l’aspetto psichiatrico secondo i criteri

apportati dalla citata nuova giurisprudenza e concretizzati nella lettera

circolare AI n. 339 qui sopra riportata per esteso.

Tale

soluzione si giustifica, a maggior ragione, se si considera che il perito non

ha risposto ai quesiti sollevati da questa Corte nella sentenza di rinvio 32.2013.46

del 18 giugno 2013, ovvero di chiarire il quadro psichiatrico dell’assicurato

per il periodo successivo alla perizia CPAS del mese di marzo 2010 (sentenza

32.2013

, pag. 20). Il Dr. __________, pur indicando che il quadro psichico è

sostanzialmente peggiorato rispetto alla valutazione CPAS del marzo 2010, ha

fissato un’inabilità lavorativa del 100% solo a partire dal 20 gennaio 2014

(doc. AI 247-49).

Il Dr. __________ non ha

neppure preso posizione sulla dipendenza da oppiacei con influsso sulla

capacità lavorativa, né sulla questione se la capacità lavorativa residua

somatica (50% attestata dalla Dr.ssa __________) è ulteriormente ridotta dalla

problematica psichica (cfr. annotazioni del medico del SMR, Dr. __________, doc.

192-1).

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI

affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico presso il

Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS).

L’amministrazione

e, per essi, i periti incaricati di valutare sia gli aspetti psichiatrici, che

quelli somatici, dovranno poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità

lavorativa dell’interessato (a proposito della valutazione globale delle

patologie, cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9

aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e

32.2012

).

Quindi

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI

di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 16 settembre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9.5..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti