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32.2014.146

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 marzo 2015Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Nel caso di

specie, al fine di chiarire gli aspetti medici, l’Ufficio AI ha ordinato una

perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (cfr. doc. 15-1).

Il dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto peritale del 9 dicembre 2013,

poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da

disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali

(ICD10-F43.23) di entità grave; disfunzione vegetativa somatoforme

(ICD10-F45.31 e F45.38)” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

di lavoro, quella di “tratti di disturbo di personalità psiconevrotico

(ICD10-F60.8)” (doc. 25-7), ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella

misura dell’80% a partire dal 1° novembre 2012, con una prognosi sfavorevole

(doc. 25-7).

La Cassa

Pensione ricorrente ha contestato le conclusioni peritali, producendo, a

sostegno della richiesta di rivalutazione della fattispecie, una perizia

psichiatrica eseguita dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Nel referto

peritale del 2 giugno 2014 il dr. __________, senza avere visitato

personalmente l’assicurato, ma ritenendo la documentazione medica a

disposizione esauriente e tale da permettergli di potersi esprimere sulla base

degli atti, ha posto le diagnosi di F43.21: disturbo da adattamento con

reazione depressiva prolungata da fine maggio 2012; Z56: difficoltà

professionali; Z65.1: status dopo arresto nel 2003 (doc. 43-10).

Quanto alla

capacità lavorativa il dr. __________, posto che l’assicurato non ha mai

presentato un disturbo psichiatrico autonomo, ha concluso che è probabile che il

signor PI 1 non possa più lavorare presso la __________, ritenendo per contro

che egli possa svolgere al 100% un lavoro simile (doc. 43-15).

L’Ufficio AI,

a fronte delle critiche del dr. __________, ha quindi considerato necessario

sottoporre l’interessato ad una visita peritale psichiatrica presso il Centro

Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS).

Nel referto

peritale del 2 giugno 2014, la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e Direttrice del CPAS e il dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia e Capo Clinica del CPAS, hanno posto le

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “1. sindrome

post-traumatica da stress, cronica (F43.1); 2. disfunzione vegetativa

somatoforme (F45.31; F45.32)” (doc. 57-17).

Quanto alla capacità

lavorativa medico-teorica globale, gli specialisti del CPAS hanno ritenuto

l’assicurato inabile al lavoro nella misura dell’80% nella precedente attività in

seno alla __________ e inabile al lavoro nella misura del 60% (tempo ridotto,

rendimento pieno) in altre attività adatte (doc. 57-20).

Questa valutazione dei medici del CPAS è stata poi

confermata dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale SMR del 10 giugno

2014 (doc. 99).

2.6. Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute del signor PI 1 è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere

in dubbio la valutazione degli specialisti del CPAS, poi confermata dal dr. __________

del SMR, secondo la quale l’interessato va considerato inabile al lavoro all’80%

nella sua precedente professione di __________ e inabile al lavoro al 60% nello

svolgimento di attività adatte.

Il TCA non può, infatti,

condividere la censura ricorsuale di una presunta inadeguata valutazione degli

aspetti medici (doc. I).

Al riguardo, questo Tribunale rileva che il ricorso verte, in

maniera invero assai sorprendente, esclusivamente sulle contestazioni sollevate

dal dr. __________ nei confronti delle valutazioni espresse dal dr. __________

e dal dr. __________, senza tuttavia fare riferimento alcuno alla perizia

psichiatrica del CPAS, ordinata dall’Ufficio AI proprio a fronte del referto

peritale prodotto dall’Istituto di previdenza.

Ora, da una parte, il TCA ritiene innanzitutto di non potere

prestare adesione alle valutazioni espresse dal dr. __________ nel referto peritale del 7 marzo 2014, trattandosi di

un referto redatto basandosi unicamente sulla documentazione agli atti,

senza visitare l’assicurato.

È vero che il dr. __________ aveva convocato

l’assicurato per una visita, che avrebbe dovuto avere luogo il 20 febbraio 2014, in quel di __________.

D’altro canto, il TCA rileva che, con scritto del 16

febbraio 2014 indirizzato allo stesso dr. __________, il dr. Calanchini, dopo

avere tentato invano di parlare telefonicamente con il perito designato dalla

Cassa Pensioni, ha comunicato al perito che l’assicurato non intendeva

assolutamente sottrarsi alla perizia, ma non poteva presentarsi al previsto

colloquio peritale, ritenuto che un viaggio a __________ avrebbe notevolmente

aggravato il suo stato di salute già precario, come dimostrato dal fatto che la

sola convocazione aveva provocato nel signor PI 1 uno stato di tensione

notevole. Per tali ragioni mediche, quindi, il dr. __________ aveva proposto al

dr. __________ di eseguire la visita peritale a __________, mettendo a

disposizione il suo studio medico, oppure di spostare la prevista visita

peritale di una settimana, così da consentire allo stesso dr. __________ di

accompagnare personalmente l’assicurato presso lo studio medico del perito

(cfr. doc. 43-17).

Il dr. __________, con scritto del 18 febbraio 2014, ha risposto al dr. __________ di non potere spostare la visita peritale di una settimana,

proponendo che l’assicurato si presentasse comunque all’appuntamento fissato, accompagnato

da un parente (cfr. doc. 57-5).

In un colloquio telefonico del 19 febbraio 2014, il dr. __________

ha ribadito al dr. __________ che l’assicurato non era in grado di viaggiare

fino a __________, per ragioni di natura psichiatrica.

Nonostante le considerazioni di natura medica che impedivano la

trasferta a __________ esposte dal dr. __________, il dr. __________ ha deciso

di procedere ad una valutazione peritale basata esclusivamente sugli atti,

ritenendo gli stessi esaurienti (cfr. doc. 57-5).

In questo contesto, deve essere sottolineato che, in caso di

perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza

fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa

non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono

l'incarto (cfr. STF 8C_643/2013 del 2 aprile 2014, con la quale l’Alta Corte ha

confermato la STCA 32.13.25 del 15 luglio 2013, in cui il TCA ha considerato che le perizie prodotte dall’Istituto LPP al fine di sconfessare la

perizia del SAM dovevano essere relegate in secondo piano, dato che gli autori

delle stesse non avevano visitato personalmente l’assicurato, ciò che

costituisce un vizio essenziale soprattutto in ambito psichiatrico; STF

9C_203/2011 del 22 novembre 2011 e riferimenti, in particolare STF 8C_941/2010

del 18 mai 2011 consid. 5.2 e U 492/00 del 31 luglio 2001 consid. 3d,

pubblicato in RAMI 2001 n° U 438 p. 345; DTF

Considerandi

127.

I 54 consid. 2e-g e riferimenti; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid.

8.1

; STCA 32.2007.317 del 20 ottobre 2008; STCA 32.2008.10 del 2 aprile 2009,

cresciuta in giudicato a seguito della sentenza federale di inammissibilità del

ricorso di cui alla STF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009).

D’altra parte, va pure rilevato che, in ogni caso, anche qualora

si volessero considerare valide le contestazioni sollevate dal dr. __________

dopo un esame esclusivamente degli atti a disposizione, le stesse non sarebbero

comunque condivisibili, essendo state smentite dagli specialisti

del CPAS (dr.ssa __________ e dr. __________), i quali hanno per contro avuto

modo di personalmente visitare l’assicurato e di procedere ad un’accurata

valutazione psichiatrica delle patologie dello stesso.

Al riguardo, va infatti evidenziato che dopo

la perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________ e proprio al fine di

chiarire le obiezioni sollevate dal dr. __________ nel referto peritale

prodotto dalla Cassa Pensione in sede di osservazioni, l’amministrazione ha

ordinato una nuova perizia psichiatrica, affidata ai medici del CPAS, i quali hanno

minuziosamente valutato lo stato di salute dell’interessato tramite due

colloqui approfonditi (di 145 minuti, il primo, e di 25 minuti il secondo), al

termine dei quali hanno espresso il loro apprezzamento sulla base di una valutazione

globale, che ha tenuto conto delle risultanze cliniche, di tutti gli atti

medici a disposizione e, non da ultimo, anche delle critiche sollevate dal dr. __________,

con le quali si sono appositamente confrontati, smentendole, nel referto

peritale del 2 giugno 2014.

Tale

perizia, conforme alle direttive fissate dalla DTF 137 V 210, permette, a mente

del TCA, di fare piena luce sulla situazione valetudinaria dell'assicurato al

momento determinante, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori

accertamenti medici e, in particolare, ad una perizia giudiziaria, come

richiesto invece in sede ricorsuale.

In tale

contesto, va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Nel referto peritale del 2 giugno 2014, il dr. __________ e la

dr.ssa __________ del CPAS hanno, infatti, dettagliatamente spiegato le ragioni

per le quali, a loro avviso, contrariamente a quanto ritenuto dal dr. __________,

può essere condivisa la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress posta

dal dr. __________.

I periti del CPAS hanno indicato che “sono, nel caso

dell’assicurato, soddisfatti tutti i criteri DSM 5 (A-G)”, mettendo

particolarmente in evidenza il fatto che il vissuto narrato dall’assicurato è

stato sicuramente quello della minaccia alla propria integrità fisica, in

particolare al momento dell’arresto, con accuse infamanti e soprattutto in

relazione agli eventi dei primi giorni di carcerazione (visione di un programma

che parlava di lui; pranzo prima di un interrogatorio vissuto nella convinzione

che potessero ucciderlo simulando una sua fuga).

Gli specialisti del CPAS si sono pure confrontati con l’obiezione

concernente il fatto che l’assicurato era abituato, per professione, a trovarsi

in situazioni di stress e tensione anche per lunghi periodi, spiegando perché

ciò non ha comunque impedito, nel caso concreto, lo sviluppo di una sindrome

post-traumatica da stress.

Anche il fatto che l’interessato sia tornato al lavoro dopo il

2004, proseguendo l’attività fino al 2012, è stato analizzato dai periti del

CPAS e ritenuto comunque significativo nella misura in cui, da una indagine

approfondita, il periodo in questione ha evidenziato “numerosi segni di

diminuzione del funzionamento e di cambiamento non solo sul lavoro ma anche a

livello della vita personale, che mostrano un assestamento su un funzionamento

inferiore e sull’utilizzo di meccanismi costantemente difensivi con uno stato

di allerta cronica che, in precedenza, non era presente”.

I periti del CPAS hanno concluso di non ritenere “pertanto, a

differenza del dr. __________, che siamo di fronte ad una situazione

“semplicemente” reattiva e che la sintomatologia si sarebbe estinta qualora non

si fosse avuto il confronto con il processo e il contatto sul lavoro con la

figliastra dell’ex collega”.

Essi hanno sottolineato che “al di là delle disquisizioni

diagnostiche, seppur importanti, mi sembra tuttavia che sia soprattutto

l’espressività clinica ed il contatto con l’assicurato che hanno fatto

apprezzare, oltre che al curante anche al dr. __________, un quadro di grande e

reale tensione, di costante presenza dei vissuti traumatici con una frequente

riattualizzazione degli eventi ed una rabbia che si scarica evidentemente a

livello somatico e che non lasciano molti dubbi sulla realtà del quadro e,

soprattutto, sulla incapacità a proseguire nell’abituale professione” (doc.

57-18).

Gli specialisti del CPAS hanno pure spiegato per quali ragioni, a loro

giudizio, l’assicurato presenta anche una disfunzione vegetativa somatoforme,

invalidante, motivando tale conclusione tramite un’analisi dei criteri di

Foerster, che risultano adempiuti (cfr. doc. 57-19).

Al termine di approfondite valutazioni, gli

psichiatri del CPAS sono dunque giunti alla conclusione che l’interessato

presenta una capacità lavorativa residua del 20% nella sua attività abituale e

del 40% in attività adatte.

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, ben

motivate, dei medici del CPAS, poi peraltro confermate anche dal SMR.

Del resto, va rilevato che le conclusioni degli specialisti del

CPAS non sono state smentite da altri certificati medico-specialistici

attestanti una diversa influenza delle patologie dell’assicurato sulla sua

capacità lavorativa residua.

Tale non può

essere considerato, come visto sopra, il referto peritale del dr. __________,

precedente l’esame peritale del CPAS.

Il TCA sottolinea,

inoltre, che le conclusioni degli specialisti del CPAS confermano quanto già

indicato dal dr. __________ in data 1° maggio 2014 a proposito del carattere non condivisibile delle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________,

attraverso una metodologia inadeguata (perizia redatta unicamente sulla base

degli atti) e senza aver colto, attraverso un’osservazione diretta e prolungata

del paziente, l’eccezionale complessità del quadro clinico dell’assicurato.

Il dr. __________

ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la diagnosi di sindrome da

disadattamento, reazione depressiva prolungata (F43.21) posta dal dr. __________

è sbagliata (cfr. doc. 53-5), illustrando invece, tramite una disamina

approfondita dei criteri diagnostici necessari (posti dall’ICD-10 e dal

DSM-IV-TR), le ragioni che lo hanno spinto a porre la diagnosi di sindrome

post-traumatica da stress, causata dall’ingiusta carcerazione subìta

dall’interessato nel 2003 (doc. 53/6-9).

Tale

disamina è stata espressamente condivisa dai periti del CPAS.

Alla luce di

quanto qui sopra esposto, a mente di questo Tribunale è quindi da ritenere

provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro all’80%, a

partire dal 1° novembre 2012, sia nella sua precedente attività di inquirente

sia in altre attività, mentre, a partire dal 2 giugno 2014, sia inabile al

lavoro nella misura del 60% in altre attività adatte, come stabilito dai medici

del CPAS.

2.7

Essendo quindi esigibile che

l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 20% a partire dal

1° novembre 2012 nella sua precedente attività così come in qualsiasi altra

attività e del 40%, a contare dal 2 giugno 2014, nello svolgimento di attività

adeguate, occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

2.7.1

Per quanto concerne il periodo

a partire dal mese di novembre 2013 (corrispondente al momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. DTF 129 V 222), l’Ufficio AI, nella

decisione impugnata, ha effettuato il raffronto dei redditi dapprima con

riferimento all’attività abituale, comparando il reddito da valido che

l’assicurato avrebbe potuto percepire nella sua attività di inquirente della

polizia federale (2012) di fr. 150'011 (come risulta dal questionario del

datore di lavoro del 19 agosto 2013) con il reddito da invalido ancora

ottenibile nella professione di inquirente della polizia federale, al 20%, pari

a fr. 30'002.20, ottenendo un grado di incapacità lucrativa dell’80%.

L’amministrazione ha poi

proceduto al raffronto dei redditi per quanto concerne lo svolgimento di altre

attività adatte, esigibili al 20%, comparando il reddito da valido di 150'011

con quello da invalido di fr. 10'860 (ottenuto applicando al reddito da

invalido statistico per attività semplici e ripetitive di fr. 62'413.65 una

riduzione dell’80% per motivi medici e del 13% per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari), per un grado di incapacità lucrativa del

92.

%.

L’Ufficio AI ha quindi

concluso che “il minor discapito economico è dato in attività abituale”, ciò

che “apre il diritto a prestazioni AI alla scadenza dell’anno di attesa

dall’insorgenza del danno alla salute in base all’art. 28 LAI” (doc. A).

Questo Tribunale concorda con la conclusione alla quale è giunto

l’Ufficio AI che, del resto, non è stata oggetto di contestazione da parte

della Cassa Pensione ricorrente (la quale ha solo criticato la valutazione

medica effettuata dall’amministrazione, senza nulla eccepire quanto agli

aspetti economici).

Il TCA ritiene corretto il riferimento fatto dall’amministrazione,

nella determinazione del reddito da invalido, ad attività semplici e

ripetitive, posto che, come emerge dalla valutazione dell’8 gennaio 2014, il

consulente IP ha ritenuto che l’assicurato, il quale dopo le scuole

dell’obbligo, ha svolto “solo” un anno di scuola di polizia, lavorando poi a

partire dal 1980 esclusivamente come agente di polizia, “considerate sia

l’attività abituale di __________ presso la __________ sia il livello di

stipendio da lui raggiunto è poco probabile pensare ad un suo ricollocamento in

una qualsiasi altra attività lavorativa”(cfr. doc. 28).

Quanto all’entità della riduzione percentuale da applicare al

reddito da invalido, invece, il TCA non può condividere la percentuale fissata

dall’amministrazione al 13%, che andrebbe quindi aumentata al 15%, alla luce

della giurisprudenza federale (cfr., sul tema, STCA 32.2012.36 del 31 gennaio

2013.

- confermata dal Tribunale

federale con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013 - nella quale il TCA - distanziandosi

dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla

base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni

percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i

pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve

avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5). Nonostante ciò, il

risultato finale non cambia.

2.7.2

Alla medesima conclusione (di

un minor discapito economico presentato dall’assicurato nella propria

professione) l’Ufficio AI è pure giunto dopo avere effettuato il raffronto dei

redditi per il periodo a decorrere dal 2 giugno 2014, nel quale l’interessato presenta

un’inabilità lavorativa invariata dell’80% nella sua precedente attività e

un’incapacità lavorativa del 60% in attività adatte.

L’Ufficio AI ha, infatti,

calcolato che, nell’attività abituale, raffrontando il reddito da valido di fr.

150'011 con il reddito da invalido di fr. 30'002.20, l’incapacità lucrativa è

dell’80%.

In altre attività, invece,

raffrontando il reddito da valido di fr. 150'011 con quello da invalido di fr.

19'722.75 (ottenuto applicando al reddito da invalido statistico per attività

semplici e ripetitive di fr. 62'413.65 una riduzione del 60% per motivi medici,

del 3% per attività leggera e del 18% per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari), il grado di incapacità lucrativa è dell’86.85%.

L’Ufficio AI ha quindi

concluso che “il minor discapito economico è dato in attività abituale e viene

quindi utilizzato questo dato per fare il calcolo della capacità di guadagno

residua”, motivo per il quale “malgrado la maggiore abilità lavorativa in

attività adeguata la percentuale del grado di invalidità rimane invariata”

(doc. A).

Il TCA

concorda con tali conclusioni, pur ribadendo che, come indicato al considerando

precedente (cfr. consid. 2.7.1.), l’entità della

riduzione percentuale applicata al reddito da invalido –innalzata senza ragione

alcuna dall’amministrazione, per il periodo in questione, dal 13% stabilito in

precedenza al 21% - non può essere condivisa da questo Tribunale, alla luce

della giurisprudenza federale. In ogni caso, ciò non ha ripercussioni sul

risultato finale, posto che anche applicando la riduzione percentuale del 15%

il grado di invalidità sarebbe comunque superiore all’80% (85.85%).

La decisione

impugnata deve dunque essere confermata.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso,

le spese per fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

Inoltre, a PI

1, chiamato in causa e rappresentato da un legale, il quale ha postulato

la reiezione del gravame, deve essere riconosciuta un’indennità di fr. 800.--

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a carico della ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des

Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239 con riferimenti; in ambito art.

LAVS 52 cfr. STFA 204/00 del 26 agosto 2002, consid. 6 e STFA

K 8/06 del 10 luglio 2006, consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della RI 1, la quale verserà inoltre a PI 1 fr.

800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti