32.2014.146
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16 marzo 2015Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.146
cr
Lugano
16 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2014 di
RI 1
contro
la decisione dell’8 settembre 2014 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
PI 1
rappr. da: RA 1
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 luglio 2013, PI 1,
nato nel 1956, di professione __________ presso la __________, ha presentato
una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata da
“disagio psichico e psicosomatico” (doc. 6/1-6).
1.2. Esperiti i necessari
accertamenti medico-amministrativi e, in particolare, una perizia psichiatrica
a cura del dr. __________, con progetto di decisione del 9 gennaio 2014,
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità
(grado AI dell’80%) dal 1° novembre 2013, precisando che “considerato però che
la domanda è stata presentata tardivamente, il versamento decorre unicamente
dal 1° gennaio 2014” (doc. 29/1-4).
A seguito delle
osservazioni presentate dalla RI 1 (doc. 33 e 43-1), supportate da una perizia
psichiatrica svolta dal dr. __________ (doc. 43/2-16), l’amministrazione – dopo
avere ordinato una nuova perizia psichiatrica, affidata al dr. __________ del
Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 57/1-21) - con progetto
di decisione del 23 giugno 2014 (doc. 59/1-5), poi confermato con decisioni dell’8
settembre 2014 (doc. 65, 66) e del 22 settembre 2014 (doc. 67), ha confermato
l’attribuzione a PI 1 di una rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%)
dal 1° novembre 2013, con versamento effettivo però solo a decorrere dal 1°
gennaio 2014 a seguito della presentazione tardiva della domanda.
1.3. Contro la decisione dell’8
settembre 2014 la RI 1 ha presentato un ricorso al TCA, con il quale ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata e l’esecuzione di una
perizia giudiziaria, così da potere determinare nuovamente il grado di
invalidità di PI 1.
Sostanzialmente la Cassa
Pensione ha sostenuto che l’Ufficio AI abbia accordato all’interessato una
rendita di invalidità senza prima sufficientemente approfondire la fattispecie
con riferimento agli aspetti medici, contestati in maniera motivata tramite la
valutazione peritale eseguita dal dr. __________.
Quest’ultimo, infatti, negando
l’esistenza di una sindrome post-traumatica da stress, ha ritenuto che l’assicurato
sia affetto da un disturbo di adattamento, da una reazione depressiva
prolungata, da difficoltà in ambito professionale e da uno status
pregiudizievole in seguito alla detenzione preventiva del 2003.
A mente del dr. __________
l’assicurato, che non ha mai presentato un disturbo psichico a sé stante, è
affetto da una sindrome da disadattamento riconducibile a problemi
professionali e personali, i quali non possono tuttavia giustificare
un’incapacità lavorativa rilevante di lunga durata. Per tali ragioni, il dr. __________
ha concluso che se, da un lato, è comprensibile che l’interessato non possa più
svolgere la sua precedente attività lavorativa, dall’altro si deve ritenere
esigibile il compimento di un’altra attività lavorativa.
Alla luce delle critiche
ben motivate sollevate dal dr. __________ contro gli apprezzamenti del dr. __________
e del dr. __________, la Cassa Pensioni ha quindi considerato imprescindibile
l’esecuzione di accertamenti medico-specialistici aggiuntivi (doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta - dopo avere
ribadito la correttezza delle valutazioni peritali svolte dal dr. __________,
prima, e dal CPAS, poi - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. VIII).
1.5. In data 24 novembre 2014, PI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che il ricorso della Cassa Pensione
venga integralmente respinto e che sia di conseguenza confermata la decisione
di attribuzione di una rendita intera dell’amministrazione.
Il patrocinatore
dell’assicurato ha fatto presente che, contrariamente a quanto preteso dalla
Cassa Pensione, i disturbi psichici del proprio assistito, attestati dallo
psichiatra curante, dr. __________, sono stati accuratamente esaminati dapprima
tramite la perizia del dr. __________ e, in seguito, dal dr. __________ del CPAS.
Entrambi questi approfondimenti peritali sono, secondo il legale
dell’assicurato, pienamente affidabili e probanti, in quanto allestiti nel
rispetto dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza e non possono quindi
venire smentiti dal referto peritale del dr. __________, allestito
esclusivamente sulla base degli atti, senza aver mai visitato personalmente il
signor PI 1.
Inoltre, l’avv. RA 1 ha
evidenziato che le critiche mosse dal dr. __________ sono state puntualmente
smentite dalla perizia del dr. __________ del CPAS, il quale, dopo una
minuziosa visita dell’interessato, si è criticamente confrontato con gli
argomenti sollevati dal dr. __________ (doc. IX + 1/2).
1.6. Con osservazioni del 5
dicembre 2014, l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di non avere nulla da
aggiungere rispetto a quanto già indicato in sede di risposta di causa,
ritenuto che l’assicurato ha ribadito la correttezza dell’istruttoria svolta a
livello medico ed economico dall’amministrazione (doc. XI).
1.7. Con scritto del 5 dicembre
2014, la RI 1 ha comunicato al TCA di rinunciare ad inviare nuovi mezzi di
prova (doc. XII).
1.8. In data 23 febbraio 2015, il
dr. __________, psichiatra dell’assicurato, ha segnalato al TCA che le
condizioni di salute del proprio paziente “sono attualmente molto compromesse e
che, tra i fattori che contribuiscono a peggiorare il suo stato, vi è la
vertenza giudiziaria tra la RI 1 e l’Ufficio AI”, chiedendo, nel limite del
possibile, “un’evasione rapida di questa pratica per non compromettere
ulteriormente la salute del signor PI 1” (doc. XIV).
1.9. Con scritto del 27 febbraio
2015, anche il patrocinatore dell’assicurato - dopo avere appreso delle
preoccupazioni a proposito della compromissione dello stato di salute del
proprio paziente espresse a questo Tribunale da parte dello psichiatra curante
- ha sollecitato l’evasione della causa (doc. XV).
2.1. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica.
Ciò è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una
decisione amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire
prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al
riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne
l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve
comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi
giuridici dell’assicurato.”
Nel caso in esame, si
tratta di stabilire se PI 1 abbia effettivamente diritto a percepire una
rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2013, come stabilito dall’Ufficio
AI con la decisione impugnata, oppure se, secondo la tesi della Cassa Pensione,
l’amministrazione è giunta alla decisione contestata senza prima accuratamente
vagliare e approfondire l’aspetto medico.
Di conseguenza, avendo
l’esito della presente vertenza delle dirette ripercussioni sull’obbligo
assicurativo della RI 1 (cfr. art. 23 LPP), quest’ultima è legittimata ad inoltrare
il presente ricorso (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit., ad
art. 59 N. 12, pag. 589).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui
l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto
è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice può scostarsene
anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,
ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia
giudiziaria.
Questi principi sono stati
confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il
Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto
concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella
perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una
superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
353 e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28
agosto 2012, consid. 6.2).
Infine, va ricordato che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nel caso di
specie, al fine di chiarire gli aspetti medici, l’Ufficio AI ha ordinato una
perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (cfr. doc. 15-1).
Il dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto peritale del 9 dicembre 2013,
poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da
disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali
(ICD10-F43.23) di entità grave; disfunzione vegetativa somatoforme
(ICD10-F45.31 e F45.38)” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
di lavoro, quella di “tratti di disturbo di personalità psiconevrotico
(ICD10-F60.8)” (doc. 25-7), ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella
misura dell’80% a partire dal 1° novembre 2012, con una prognosi sfavorevole
(doc. 25-7).
La Cassa
Pensione ricorrente ha contestato le conclusioni peritali, producendo, a
sostegno della richiesta di rivalutazione della fattispecie, una perizia
psichiatrica eseguita dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
Nel referto
peritale del 2 giugno 2014 il dr. __________, senza avere visitato
personalmente l’assicurato, ma ritenendo la documentazione medica a
disposizione esauriente e tale da permettergli di potersi esprimere sulla base
degli atti, ha posto le diagnosi di F43.21: disturbo da adattamento con
reazione depressiva prolungata da fine maggio 2012; Z56: difficoltà
professionali; Z65.1: status dopo arresto nel 2003 (doc. 43-10).
Quanto alla
capacità lavorativa il dr. __________, posto che l’assicurato non ha mai
presentato un disturbo psichiatrico autonomo, ha concluso che è probabile che il
signor PI 1 non possa più lavorare presso la __________, ritenendo per contro
che egli possa svolgere al 100% un lavoro simile (doc. 43-15).
L’Ufficio AI,
a fronte delle critiche del dr. __________, ha quindi considerato necessario
sottoporre l’interessato ad una visita peritale psichiatrica presso il Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS).
Nel referto
peritale del 2 giugno 2014, la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia e Direttrice del CPAS e il dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia e Capo Clinica del CPAS, hanno posto le
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “1. sindrome
post-traumatica da stress, cronica (F43.1); 2. disfunzione vegetativa
somatoforme (F45.31; F45.32)” (doc. 57-17).
Quanto alla capacità
lavorativa medico-teorica globale, gli specialisti del CPAS hanno ritenuto
l’assicurato inabile al lavoro nella misura dell’80% nella precedente attività in
seno alla __________ e inabile al lavoro nella misura del 60% (tempo ridotto,
rendimento pieno) in altre attività adatte (doc. 57-20).
Questa valutazione dei medici del CPAS è stata poi
confermata dal dr. __________ del SMR nel rapporto finale SMR del 10 giugno
2014 (doc. 99).
2.6. Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute del signor PI 1 è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere
in dubbio la valutazione degli specialisti del CPAS, poi confermata dal dr. __________
del SMR, secondo la quale l’interessato va considerato inabile al lavoro all’80%
nella sua precedente professione di __________ e inabile al lavoro al 60% nello
svolgimento di attività adatte.
Il TCA non può, infatti,
condividere la censura ricorsuale di una presunta inadeguata valutazione degli
aspetti medici (doc. I).
Al riguardo, questo Tribunale rileva che il ricorso verte, in
maniera invero assai sorprendente, esclusivamente sulle contestazioni sollevate
dal dr. __________ nei confronti delle valutazioni espresse dal dr. __________
e dal dr. __________, senza tuttavia fare riferimento alcuno alla perizia
psichiatrica del CPAS, ordinata dall’Ufficio AI proprio a fronte del referto
peritale prodotto dall’Istituto di previdenza.
Ora, da una parte, il TCA ritiene innanzitutto di non potere
prestare adesione alle valutazioni espresse dal dr. __________ nel referto peritale del 7 marzo 2014, trattandosi di
un referto redatto basandosi unicamente sulla documentazione agli atti,
senza visitare l’assicurato.
È vero che il dr. __________ aveva convocato
l’assicurato per una visita, che avrebbe dovuto avere luogo il 20 febbraio 2014, in quel di __________.
D’altro canto, il TCA rileva che, con scritto del 16
febbraio 2014 indirizzato allo stesso dr. __________, il dr. Calanchini, dopo
avere tentato invano di parlare telefonicamente con il perito designato dalla
Cassa Pensioni, ha comunicato al perito che l’assicurato non intendeva
assolutamente sottrarsi alla perizia, ma non poteva presentarsi al previsto
colloquio peritale, ritenuto che un viaggio a __________ avrebbe notevolmente
aggravato il suo stato di salute già precario, come dimostrato dal fatto che la
sola convocazione aveva provocato nel signor PI 1 uno stato di tensione
notevole. Per tali ragioni mediche, quindi, il dr. __________ aveva proposto al
dr. __________ di eseguire la visita peritale a __________, mettendo a
disposizione il suo studio medico, oppure di spostare la prevista visita
peritale di una settimana, così da consentire allo stesso dr. __________ di
accompagnare personalmente l’assicurato presso lo studio medico del perito
(cfr. doc. 43-17).
Il dr. __________, con scritto del 18 febbraio 2014, ha risposto al dr. __________ di non potere spostare la visita peritale di una settimana,
proponendo che l’assicurato si presentasse comunque all’appuntamento fissato, accompagnato
da un parente (cfr. doc. 57-5).
In un colloquio telefonico del 19 febbraio 2014, il dr. __________
ha ribadito al dr. __________ che l’assicurato non era in grado di viaggiare
fino a __________, per ragioni di natura psichiatrica.
Nonostante le considerazioni di natura medica che impedivano la
trasferta a __________ esposte dal dr. __________, il dr. __________ ha deciso
di procedere ad una valutazione peritale basata esclusivamente sugli atti,
ritenendo gli stessi esaurienti (cfr. doc. 57-5).
In questo contesto, deve essere sottolineato che, in caso di
perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste un'importanza
fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa
non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono
l'incarto (cfr. STF 8C_643/2013 del 2 aprile 2014, con la quale l’Alta Corte ha
confermato la STCA 32.13.25 del 15 luglio 2013, in cui il TCA ha considerato che le perizie prodotte dall’Istituto LPP al fine di sconfessare la
perizia del SAM dovevano essere relegate in secondo piano, dato che gli autori
delle stesse non avevano visitato personalmente l’assicurato, ciò che
costituisce un vizio essenziale soprattutto in ambito psichiatrico; STF
9C_203/2011 del 22 novembre 2011 e riferimenti, in particolare STF 8C_941/2010
del 18 mai 2011 consid. 5.2 e U 492/00 del 31 luglio 2001 consid. 3d,
pubblicato in RAMI 2001 n° U 438 p. 345; DTF
Considerandi
127.
I 54 consid. 2e-g e riferimenti; STF U 229/06 del 10 settembre 2007 consid.
8.1
; STCA 32.2007.317 del 20 ottobre 2008; STCA 32.2008.10 del 2 aprile 2009,
cresciuta in giudicato a seguito della sentenza federale di inammissibilità del
ricorso di cui alla STF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009).
D’altra parte, va pure rilevato che, in ogni caso, anche qualora
si volessero considerare valide le contestazioni sollevate dal dr. __________
dopo un esame esclusivamente degli atti a disposizione, le stesse non sarebbero
comunque condivisibili, essendo state smentite dagli specialisti
del CPAS (dr.ssa __________ e dr. __________), i quali hanno per contro avuto
modo di personalmente visitare l’assicurato e di procedere ad un’accurata
valutazione psichiatrica delle patologie dello stesso.
Al riguardo, va infatti evidenziato che dopo
la perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________ e proprio al fine di
chiarire le obiezioni sollevate dal dr. __________ nel referto peritale
prodotto dalla Cassa Pensione in sede di osservazioni, l’amministrazione ha
ordinato una nuova perizia psichiatrica, affidata ai medici del CPAS, i quali hanno
minuziosamente valutato lo stato di salute dell’interessato tramite due
colloqui approfonditi (di 145 minuti, il primo, e di 25 minuti il secondo), al
termine dei quali hanno espresso il loro apprezzamento sulla base di una valutazione
globale, che ha tenuto conto delle risultanze cliniche, di tutti gli atti
medici a disposizione e, non da ultimo, anche delle critiche sollevate dal dr. __________,
con le quali si sono appositamente confrontati, smentendole, nel referto
peritale del 2 giugno 2014.
Tale
perizia, conforme alle direttive fissate dalla DTF 137 V 210, permette, a mente
del TCA, di fare piena luce sulla situazione valetudinaria dell'assicurato al
momento determinante, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori
accertamenti medici e, in particolare, ad una perizia giudiziaria, come
richiesto invece in sede ricorsuale.
In tale
contesto, va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione
di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Nel referto peritale del 2 giugno 2014, il dr. __________ e la
dr.ssa __________ del CPAS hanno, infatti, dettagliatamente spiegato le ragioni
per le quali, a loro avviso, contrariamente a quanto ritenuto dal dr. __________,
può essere condivisa la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress posta
dal dr. __________.
I periti del CPAS hanno indicato che “sono, nel caso
dell’assicurato, soddisfatti tutti i criteri DSM 5 (A-G)”, mettendo
particolarmente in evidenza il fatto che il vissuto narrato dall’assicurato è
stato sicuramente quello della minaccia alla propria integrità fisica, in
particolare al momento dell’arresto, con accuse infamanti e soprattutto in
relazione agli eventi dei primi giorni di carcerazione (visione di un programma
che parlava di lui; pranzo prima di un interrogatorio vissuto nella convinzione
che potessero ucciderlo simulando una sua fuga).
Gli specialisti del CPAS si sono pure confrontati con l’obiezione
concernente il fatto che l’assicurato era abituato, per professione, a trovarsi
in situazioni di stress e tensione anche per lunghi periodi, spiegando perché
ciò non ha comunque impedito, nel caso concreto, lo sviluppo di una sindrome
post-traumatica da stress.
Anche il fatto che l’interessato sia tornato al lavoro dopo il
2004, proseguendo l’attività fino al 2012, è stato analizzato dai periti del
CPAS e ritenuto comunque significativo nella misura in cui, da una indagine
approfondita, il periodo in questione ha evidenziato “numerosi segni di
diminuzione del funzionamento e di cambiamento non solo sul lavoro ma anche a
livello della vita personale, che mostrano un assestamento su un funzionamento
inferiore e sull’utilizzo di meccanismi costantemente difensivi con uno stato
di allerta cronica che, in precedenza, non era presente”.
I periti del CPAS hanno concluso di non ritenere “pertanto, a
differenza del dr. __________, che siamo di fronte ad una situazione
“semplicemente” reattiva e che la sintomatologia si sarebbe estinta qualora non
si fosse avuto il confronto con il processo e il contatto sul lavoro con la
figliastra dell’ex collega”.
Essi hanno sottolineato che “al di là delle disquisizioni
diagnostiche, seppur importanti, mi sembra tuttavia che sia soprattutto
l’espressività clinica ed il contatto con l’assicurato che hanno fatto
apprezzare, oltre che al curante anche al dr. __________, un quadro di grande e
reale tensione, di costante presenza dei vissuti traumatici con una frequente
riattualizzazione degli eventi ed una rabbia che si scarica evidentemente a
livello somatico e che non lasciano molti dubbi sulla realtà del quadro e,
soprattutto, sulla incapacità a proseguire nell’abituale professione” (doc.
57-18).
Gli specialisti del CPAS hanno pure spiegato per quali ragioni, a loro
giudizio, l’assicurato presenta anche una disfunzione vegetativa somatoforme,
invalidante, motivando tale conclusione tramite un’analisi dei criteri di
Foerster, che risultano adempiuti (cfr. doc. 57-19).
Al termine di approfondite valutazioni, gli
psichiatri del CPAS sono dunque giunti alla conclusione che l’interessato
presenta una capacità lavorativa residua del 20% nella sua attività abituale e
del 40% in attività adatte.
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, ben
motivate, dei medici del CPAS, poi peraltro confermate anche dal SMR.
Del resto, va rilevato che le conclusioni degli specialisti del
CPAS non sono state smentite da altri certificati medico-specialistici
attestanti una diversa influenza delle patologie dell’assicurato sulla sua
capacità lavorativa residua.
Tale non può
essere considerato, come visto sopra, il referto peritale del dr. __________,
precedente l’esame peritale del CPAS.
Il TCA sottolinea,
inoltre, che le conclusioni degli specialisti del CPAS confermano quanto già
indicato dal dr. __________ in data 1° maggio 2014 a proposito del carattere non condivisibile delle conclusioni alle quali è giunto il dr. __________,
attraverso una metodologia inadeguata (perizia redatta unicamente sulla base
degli atti) e senza aver colto, attraverso un’osservazione diretta e prolungata
del paziente, l’eccezionale complessità del quadro clinico dell’assicurato.
Il dr. __________
ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la diagnosi di sindrome da
disadattamento, reazione depressiva prolungata (F43.21) posta dal dr. __________
è sbagliata (cfr. doc. 53-5), illustrando invece, tramite una disamina
approfondita dei criteri diagnostici necessari (posti dall’ICD-10 e dal
DSM-IV-TR), le ragioni che lo hanno spinto a porre la diagnosi di sindrome
post-traumatica da stress, causata dall’ingiusta carcerazione subìta
dall’interessato nel 2003 (doc. 53/6-9).
Tale
disamina è stata espressamente condivisa dai periti del CPAS.
Alla luce di
quanto qui sopra esposto, a mente di questo Tribunale è quindi da ritenere
provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,
pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro all’80%, a
partire dal 1° novembre 2012, sia nella sua precedente attività di inquirente
sia in altre attività, mentre, a partire dal 2 giugno 2014, sia inabile al
lavoro nella misura del 60% in altre attività adatte, come stabilito dai medici
del CPAS.
2.7
Essendo quindi esigibile che
l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 20% a partire dal
1° novembre 2012 nella sua precedente attività così come in qualsiasi altra
attività e del 40%, a contare dal 2 giugno 2014, nello svolgimento di attività
adeguate, occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
2.7.1
Per quanto concerne il periodo
a partire dal mese di novembre 2013 (corrispondente al momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. DTF 129 V 222), l’Ufficio AI, nella
decisione impugnata, ha effettuato il raffronto dei redditi dapprima con
riferimento all’attività abituale, comparando il reddito da valido che
l’assicurato avrebbe potuto percepire nella sua attività di inquirente della
polizia federale (2012) di fr. 150'011 (come risulta dal questionario del
datore di lavoro del 19 agosto 2013) con il reddito da invalido ancora
ottenibile nella professione di inquirente della polizia federale, al 20%, pari
a fr. 30'002.20, ottenendo un grado di incapacità lucrativa dell’80%.
L’amministrazione ha poi
proceduto al raffronto dei redditi per quanto concerne lo svolgimento di altre
attività adatte, esigibili al 20%, comparando il reddito da valido di 150'011
con quello da invalido di fr. 10'860 (ottenuto applicando al reddito da
invalido statistico per attività semplici e ripetitive di fr. 62'413.65 una
riduzione dell’80% per motivi medici e del 13% per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari), per un grado di incapacità lucrativa del
92.
%.
L’Ufficio AI ha quindi
concluso che “il minor discapito economico è dato in attività abituale”, ciò
che “apre il diritto a prestazioni AI alla scadenza dell’anno di attesa
dall’insorgenza del danno alla salute in base all’art. 28 LAI” (doc. A).
Questo Tribunale concorda con la conclusione alla quale è giunto
l’Ufficio AI che, del resto, non è stata oggetto di contestazione da parte
della Cassa Pensione ricorrente (la quale ha solo criticato la valutazione
medica effettuata dall’amministrazione, senza nulla eccepire quanto agli
aspetti economici).
Il TCA ritiene corretto il riferimento fatto dall’amministrazione,
nella determinazione del reddito da invalido, ad attività semplici e
ripetitive, posto che, come emerge dalla valutazione dell’8 gennaio 2014, il
consulente IP ha ritenuto che l’assicurato, il quale dopo le scuole
dell’obbligo, ha svolto “solo” un anno di scuola di polizia, lavorando poi a
partire dal 1980 esclusivamente come agente di polizia, “considerate sia
l’attività abituale di __________ presso la __________ sia il livello di
stipendio da lui raggiunto è poco probabile pensare ad un suo ricollocamento in
una qualsiasi altra attività lavorativa”(cfr. doc. 28).
Quanto all’entità della riduzione percentuale da applicare al
reddito da invalido, invece, il TCA non può condividere la percentuale fissata
dall’amministrazione al 13%, che andrebbe quindi aumentata al 15%, alla luce
della giurisprudenza federale (cfr., sul tema, STCA 32.2012.36 del 31 gennaio
2013.
- confermata dal Tribunale
federale con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013 - nella quale il TCA - distanziandosi
dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla
base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni
percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i
pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve
avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5). Nonostante ciò, il
risultato finale non cambia.
2.7.2
Alla medesima conclusione (di
un minor discapito economico presentato dall’assicurato nella propria
professione) l’Ufficio AI è pure giunto dopo avere effettuato il raffronto dei
redditi per il periodo a decorrere dal 2 giugno 2014, nel quale l’interessato presenta
un’inabilità lavorativa invariata dell’80% nella sua precedente attività e
un’incapacità lavorativa del 60% in attività adatte.
L’Ufficio AI ha, infatti,
calcolato che, nell’attività abituale, raffrontando il reddito da valido di fr.
150'011 con il reddito da invalido di fr. 30'002.20, l’incapacità lucrativa è
dell’80%.
In altre attività, invece,
raffrontando il reddito da valido di fr. 150'011 con quello da invalido di fr.
19'722.75 (ottenuto applicando al reddito da invalido statistico per attività
semplici e ripetitive di fr. 62'413.65 una riduzione del 60% per motivi medici,
del 3% per attività leggera e del 18% per svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari), il grado di incapacità lucrativa è dell’86.85%.
L’Ufficio AI ha quindi
concluso che “il minor discapito economico è dato in attività abituale e viene
quindi utilizzato questo dato per fare il calcolo della capacità di guadagno
residua”, motivo per il quale “malgrado la maggiore abilità lavorativa in
attività adeguata la percentuale del grado di invalidità rimane invariata”
(doc. A).
Il TCA
concorda con tali conclusioni, pur ribadendo che, come indicato al considerando
precedente (cfr. consid. 2.7.1.), l’entità della
riduzione percentuale applicata al reddito da invalido –innalzata senza ragione
alcuna dall’amministrazione, per il periodo in questione, dal 13% stabilito in
precedenza al 21% - non può essere condivisa da questo Tribunale, alla luce
della giurisprudenza federale. In ogni caso, ciò non ha ripercussioni sul
risultato finale, posto che anche applicando la riduzione percentuale del 15%
il grado di invalidità sarebbe comunque superiore all’80% (85.85%).
La decisione
impugnata deve dunque essere confermata.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso,
le spese per fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
Inoltre, a PI
1, chiamato in causa e rappresentato da un legale, il quale ha postulato
la reiezione del gravame, deve essere riconosciuta un’indennità di fr. 800.--
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili, da porre a carico della ricorrente (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des
Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 3 pag. 239 con riferimenti; in ambito art.
LAVS 52 cfr. STFA 204/00 del 26 agosto 2002, consid. 6 e STFA
K 8/06 del 10 luglio 2006, consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della RI 1, la quale verserà inoltre a PI 1 fr.
800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti