32.2014.147
Nuova domanda di prestazioni. A ragione l'Ufficio AI non é entrato nel merito non avendo l'A. reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute. Respinta la domanda di assitenza giudiziar
28 luglio 2015Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.147
FS
Lugano
28 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 settembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attiva quale assistente dentale presso __________
medico dentista SSO, __________ (doc. AI 31/1-10, 101/1-19, 104/1 e 194/1-4 il
punto 2.3), nel mese di maggio 2011 –
dopo che una precedente richiesta del maggio 2009 era stata respinta con decisione
25 febbraio 2010 dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (doc.
AI 22/1-9 e 60/1-5), decisione, questa, confermata dal Tribunale amministrativo
federale con sentenza 2 febbraio 2011 in quanto non ancora trascorso l’anno di carenza (cfr. doc. AI 72/1-14) –
ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 79/1-9, 81/1,
88/1-2 e 89/1-6) sfociata nella decisione del 15 agosto 2012 con la quale
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessata il diritto ad una mezza rendita
dal 1. novembre 2011 al 30 aprile 2012 (doc. AI 125/1-6 e le motivazioni sub
doc. AI 122/1-5).
In
esito al ricorso del 12 settembre 2012 (doc. AI 130/3-13) questo Tribunale ha
omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio
AI per ulteriori accertamenti medici (decreto di stralcio del 13 novembre 2012
sub doc. AI 137/1-4).
1.2. Con
decisione 22 aprile 2013, preavvisata il 1. marzo 2013 (doc. AI 157/1-3),
l’Ufficio AI – sulla base della
perizia reumatologica 5 febbraio 2013 del dr. __________ (doc. AI 152/1-10), del
rapporto finale 13 febbraio 2013 con annotazioni del 28 febbraio 2013 e del 20
aprile 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 153/1-4, 155/1 e 162/1)
nonché delle tabelle elaborate il 28 febbraio 2013 (doc. AI 156/1-4) – ha negato il diritto a prestazioni (doc.
AI 163/1-3).
In
esito al ricorso del 22 maggio 2013, inoltrato contro la decisione del 22 aprile
2013 tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 165/4-18), questo Tribunale – visto anche il complemento peritale del
23 settembre 2013 del dr. __________ (doc. AI 182/1-3) –, con la STCA 32.2013.103 del 21 febbraio
2014, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 189/1-23), lo ha respinto
confermando il diniego a prestazioni.
1.3. L’assicurato,
con scritto 13 giugno 2014 dell’avv. RA 1 –
con allegati il “Questionario: Revisione della rendita d’invalidi-tà/Assegno
grandi invalidi” del 27 maggio 2014 (doc. AI 194/1-4) e i rapporti del 10
gennaio 2014 del dr. __________ dell’ospedale __________ di __________ (doc. AI
193/1-2) e del 2 maggio 2014 del dr. __________ (doc. AI 193/3) –, ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni (doc. AI doc. AI 192/1-2).
1.4. Con
decisione 12 settembre 2014, preavvisata il 7 luglio 2014 (doc. AI 197/1-2),
l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda non avendo la
richiedente credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente
decisione le circostanze oggettive hanno subìto una modifica rilevante (doc. AI
200/1-2).
1.5. Contro
la decisione del 12 settembre 2014 l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha
interposto il presente ricorso con il quale –
contestata la valutazione medica e prodotto il rapporto 13 agosto 2014 del dr. __________
(doc. C) – ha chiesto la
retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel merito della nuova domanda
di prestazioni del 13 giugno 2014. Contestualmente ha postulato il beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio producendo la relativa
documentazione (doc. D).
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso. Al riguardo,
ritenuti i rapporti del 10 gennaio 2014 del dr. __________ dell’ospedale __________
di __________ e del 2 maggio 2014 del dr. __________ (doc. AI 193/1-2 e 193/3),
il dr. __________ del SMR, nell’annotazione del 3 luglio 2014, ha evidenziato: “(…) Attuale nuova domanda 6.2014: rapporto __________ del 10.1.2014:
- lombaggine recidivante con degenerazione discale L5/S1 - attualmente nessuna
indicazione chirurgica; rapporto dr. __________ del 2.5.2014: egli ritiene che
l’assicurata non possa lavorare più di 4 ore al giorno. Valutazione: -
assenza di sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto
alla valutazione del dr. __________. (…)” (doc. AI 196/1), rispettivamente,
nell’annotazione 16 ottobre 2014, visto il rapporto 13 agosto 2014 del dr. __________
(doc. C), ha concluso: “(…) Già nelle precedenti valutazioni peritali sono
riportati dolori lombari con blocchi iperalgici, dolori presenti dal 2008 con
conseguente diagnosi di sindrome lombo vertebrale parzialmente
lombospondilogena cronica recidivante in tendenza ad ipermobilità articolare.
Faccio presente che in occasione della valutazione di __________ i dolori erano
già regrediti “aktuell sind die Beschwerden bereits wieder deutlich regredient”
con motilità lombare in pratica libera. L’attuale valutazione di una CL 50%
riprende l’argomentazione già riportata in occasione della precedente decisione.
In conclusione non trovo confermata una sostanziale modifica dello stato di
salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del dr. __________. (…)”
(IV/bis).
1.7. L’assicurata,
a cui è stata segnalata la possibilità di produrre nuovi mezzi di prova così
come di formulare osservazioni scritte in merito all’annotazione del 16 ottobre
2014 del dr. __________ (V), è rimasta silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3;
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198
consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag
Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito
della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhaser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag.
15; DTF 117 V 198).
Il
TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile.
Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 64 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del
23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28
aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con
riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento
(“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich,
dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur
kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die
Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,
consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame occorre ricordare che la decisione del 22 aprile 2013 (confermata
con STCA 32.2013.103 del 21 febbraio 2014; cfr. consid. 1.2) si fondava sulla
perizia reumatologica del 5 febbraio 2013 del dr. __________ (doc. AI
152/1-10).
Questo
Tribunale, nella succitata STCA 32.2013.103 del 21 febbraio 2014 – osservato che:
"
(…)
Nella perizia reumatologica 5 febbraio 2013 (doc. AI
152/1-10/10) il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna – poste le
seguenti diagnosi: “(…) Dolori coxogeni cronici a destra in - Esiti da
asportazione dell’articolazione coxofemorale a destra con resezione della
metafisi femorale, impianto di protesi totale non cementata, per tumore
gigantocellulare nel 2003 - Esiti da intervento di conversione dell’endoprotesi
in protesi totale dell’anca destra il 9.9.2010 – Sindrome lombovertebrale
parzialmente lombospondilogena cronica recidivante in - Tendenza ad
ipermobilità articolare - Decondizionamento muscolare - Disturbi statici del
rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi
destroconvessa) (…)” (doc. AI 152/8) – ha espresso la seguente valutazione:
“(…)
La signora RI 1, nata il __________, Via __________,
__________, era già stata precedentemente valutata in ambito peritale
reumatologico specialistico il 26.8.2009; l'assicurata ha iniziato a lamentare
dolori nella regione anterolaterale della coscia destra durante l'estate 2003;
la radiografia del bacino evidenziava un'ampia area osteolitica nella zona
prossimale del femore coinvolgente la regione dei trocanteri, per cui veniva
asportata l'articolazione coxofemorale destra con resezione della metafisi
femorale includente il trocantere femorale maggiore e quello minore, intervento
seguito dall'impianto di una protesi totale non cementata; l'esame
istopatologico della neoplasia, rivelava un tumore gigantocellulare; al perito
reumatologo, il 26.8.2009, l'assicurata segnalava un'accentuazione dei dolori
residui avvertiti dopo l'intervento localizzati alla base della gamba destra,
associati a dolori anterolaterali nel terzo prossimale della coscia, disturbi
presenti in posizioni statiche, camminando prolungatamente; ad una valutazione
successiva presso l'ortopedico curante, il 31.3.2010, veniva consigliato
l'impianto di un acetabolo in plastica e l'asportazione della testa protesica
bipolare, intervento poi eseguito il 9.9.2010, con conversione dell'endoprotesi
in protesi totale dell'anca destra; ad un controllo annuale presso l'ortopedico
curante, si descriveva uno stato migliorato con quadro radiologico stabile. Ora
l'assicurata che assume farmaci analgesici quando ha dolori, indica dolori
all'anca destra quando sta coricata sopra, inoltre algie, non meglio
qualificabili, anteriori alla coscia destra che raggiungono il ginocchio
destro, in aumento camminando, specialmente in salita, stando seduta prolungatamente,
di meno in posizione eretta, sono manifeste soprattutto dopo le ore lavorative;
come già riscontrato dal Dr. __________ il 26.8.2009, si riconferma una zoppia
di tipo Duchenne a destra con segno di Trendelenburg positivo a destra; l'anca
destra può essere portata passivamente in flessione non oltre gli 80° con
dolori a fine corsa all'inguine destro, l'estensione coxofemorale passiva a
destra è libera anche se dolorante, l'abduzione passiva permessa non oltre i
40°, con dolori a fine corsa, la rotazione esterna passiva è ottenibile non
oltre i 45°, con dolori a fine corsa, la rotazione interna passiva risulta
libera; mettendo dunque a confronto l'esame funzionale dell'anca destra attuale
con quello riscontrato dal Dr. __________ il 26.8.2009, notiamo una flessione e
abduzione passiva sovrapponibile, mentre la rotazione interna ed esterna
passiva si presenta ora superiore. L'atrofia muscolare misurata all'arto
inferiore destro è ora un po' meno marcata di quella riscontrata dal Dr. __________
il 26.8.2009. Già durante la prima perizia reumatologica nel 2009, l'assicurata avvertiva dolori lombari, insorti a decorrere dal 2008; ora descrive lombalgie non
sempre presenti, non meglio qualificabili, con blocchi iperalgici, con
diramazioni verso la regione gluteale, assenti di notte, appariscenti
soprattutto al carico lavorativo, indipendenti dalle posizioni corporee
assunte, con incremento camminando; durante la valutazione reumatologica del
26.8.2009, il Dr. __________ riscontrava una lombare moderatamente limitata di
- 1/3 alla flessione, con dolori lombosacrali, a quel momento l'assicurata si
rialzava da anteflessione del tronco a scatti; si riconferma un'iperlordosi
lombare con scoliosi destroconvessa, il corsetto muscolare addominale e lombare
è decondizionato, la colonna lombare risulta ora libera alla flessione attiva
con Schober a 10/14,5 cm, per una distanza dita-suolo anteriore a 30 cm, libera anche nelle altre direzioni, con dolori lamentati al passaggio lombosacrale in sede
paravertebrale a destra, quando l'assicurata si rialza da anteflessione del
tronco, indizio clinico per un'instabilità segmentale, dolori avvertiti anche a
fine corsa alla muscolatura del fianco destro alla lateroflessione passiva
verso sinistra; sono assenti deficit lomboradicolari; l'assicurata osserva che
di recente, circa 6 settimane prima dell'attuale valutazione peritale, è stata
sottoposta dal medico curante ad una radiografia della colonna lombare, non
portata alla visita peritale. L'assicurata lamenta anche dolori cervicali, nel
frattempo risoltisi, senza brachialgie associate; la colonna cervicale si
presenta libera ai movimenti passivi in ogni direzione, indolore, indolenzita
risulta la parte orizzontale del muscolo trapezio a destra; la mobilità passiva
delle spalle avviene liberamente, senza sintomatologia di attrito, senza indizi
clinici a favore di una lesione maggiore delle cuffie rotatorie.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,
dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di dolori coxogeni
cronici a destra in esiti da asportazione dell'articolazione coxofemorale a
destra con resezione della metafisi femorale, impianto di protesi totale non cementata,
per tumore gigantocellulare nel 2003, esiti da intervento di conversione
dell'endoprotesi in protesi totale dell'anca destra, il 9.9.2010, sindrome
lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica recidivante in tendenza
ad ipermobilità articolare, decondizionamento muscolare, disturbi statici del
rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi
destroconvessa).
L'assicurata va avviata verso un intenso programma di
ricondizionamento progressivo del corsetto muscolare addominale e lombare, per
aumentare la stabilità del tronco e la sua resistenza agli sforzi fisici.
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico
residua, quest'ultima non si discosta sostanzialmente da quanto profilato dal
collega reumatologo Dr. __________ di __________, il 26.8.2009, anche se lo
stato di salute dell'assicurata, oggettivamente, risulta migliorato rispetto
alla prima perizia reumatologica.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di
carico residua, descritta nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8
- 9 ore, con un rendimento massimo del 100 %, a partire dalla prima perizia
reumatologica del 26.8.2009.
È giustificata un'inabilità lavorativa totale per
qualsiasi tipo di attività dal 9.9.2010 al 31.3.2011.
Nella sua ultima attività lavorativa principale come
assistente dentale, durante la quale, stando al mansionario redatto dal datore
di lavoro il 18.11.2012, rimane sovente seduta, raramente deve stare in piedi,
rispettivamente camminare, lavoro dunque tendenzialmente statico, è
giustificata una diminuzione del rendimento del 25 % sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8 - 9 ore, come ritenuta dal perito reumatologo Dr. __________
di __________, il 26.8.2009, fino all' 8.9.2010 e a partire dall'1.4.2011.
(…)" (doc. AI 152/7-8)
Quanto alle conseguenze sulla capacità di lavoro e
d’integrazione il perito ha concluso che “(…) giudico come lavoro adatto
allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità
funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato. In un lavoro adatto
allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%, a
partire dalla prima perizia reumatologica del 26.8.2009. È giustificata
un’inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività dal 9.9.2010 al
31.3.2011. Nella sua ultima attività lavorativa principale come assistente
dentale, durante la quale, stando al mansionario redatto dal datore di lavoro
il 18.11.2012, rimane sovente seduta, raramente deve stare in piedi, rispettivamente
camminare, lavoro dunque tendenzialmente statico, è giustificata una diminuzione
del rendimento del 25% sull’arco di una giornata lavorative normale di 8-9 ore,
come ritenuta dal perito reumatologo Dr. __________ di __________, il
26.8.2009, fino all’8.9.2010 e a partire dall’1.4.2011. (…)” (doc. AI
152/8-9).
(…)" (doc. AI 189/6-8)
aveva,
in particolare, evidenziato:
"
(…)
La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________
(che disponeva dell’incarto completo dell’assicurata e, quindi, anche dei
rapporti 27 settembre 2011 e 8 ottobre 2012 del dr. __________ [doc. AI 130/47-48
e 140/3-4 = doc. A/2]; che sono quindi stati considerati dal perito) non é stata
del resto smentita da altri certificati da parte di medici specialisti
attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ sia
nel rapporto finale 13 febbraio 2013 che nelle annotazioni 28 febbraio e 20
aprile 2013 (doc. AI 153/1-4, 155/1 e 161/1).
In particolare, viste le limitazioni funzionali poste
dal dr. __________, non è possibile concludere, come sembrerebbe pretendere
l’insorgente (senza tuttavia in alcun modo provare e/o documentare), per
l’impossibilità di svolgere un’attività adeguata a tempo pieno. Non può infatti
essere seguita l’insorgente laddove sostiene, in modo del tutto generico, che “(…)
alla luce di queste limitazioni mal si comprende come possa l’assicurata essere
totalmente abile al lavoro in un’attività adatta, che non viene peraltro
identificata (…)” (I punto 22 pag. 12).
Nemmeno è possibile concludere differentemente avuto
riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di procedura
ricorsuale.
Il dr__________, primario ad interim della __________
dell’Ospedale __________ di __________ (rispondendo a delle precise domande postegli dall’avv. RA
1; doc. B/2), nella valutazione del 18 luglio 2013, non si è
confrontato con la perizia del dr. __________ limitandosi ad esprimere una diversa
valutazione della capacità lavorativa (doc. B/1).
Al riguardo, il dr. __________, nell’annotazione 5
agosto 2013, ha concluso che “(…) l’attuale certificazione priva di nuovi
elementi clinici si limita ad attestare una differente capacità lavorativa
rispetto alla valutazione del dr. __________. Non vi sono elementi che possono
mettere in forse la valutazione peritale. L’attuale scritto privo di elementi
clinici o critiche puntuali non va sottoposto al perito. (…)” (X/1).
Anche il dr. __________, nel rapporto 4 settembre 2013
indirizzato al medico curante dr. __________, non si è confrontato puntualmente
con le valutazioni del dr. __________ e, senza porre delle nuove diagnosi e/o
provare un peggioramento, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% in
qualsiasi attività (doc. C/1). Va qui rilevato che lo stesso specialista, nella
risposta dell’8 ottobre 2012 indirizzata all’avv. RA 1, aveva invece attestato
che “(…) il grado di capacità lavorativa potrebbe aumentare rispetto al 50%
sopra indicato [ndr.: si riferisce al grado di capacità lavorativa
nell’attività abituale di assistente dentale] solo nella condizione in cui
si limitino nella durata le attività in posizione seduta, eretta e camminando.
(…)” (doc. A/2).
Il dr. __________, invitato a prendere posizione sul
rapporto 4 settembre 2013 del dr. __________ (XVII/1), nel complemento peritale
23 settembre 2013 si è così espresso: “(…) ho letto attentamente la lettera
in questione del Prof. __________ [ndr. si riferisce al rapporto del 4
settembre 2013] che non contiene, per quanto riguarda le patologie, elementi
oggettivi nuovi, non già noti al momento della valutazione peritale del
5.2.2013; la radiografia realizzata dallo specialista ha potuto confermare una
stabilità del materiale protesico, non vi sono indizi per una recidiva
tumorale; l’ortopedico parla di una buona funzionalità dell’anca destra (“die
Hüftfunktion ist recht gut”), il femore prossimale viene descritto come addirittura
parzialmente rigenerato (“das proximale Femur zeigt sogar eine gewisse ‘Neogenese’”).
L’ortopedico curante non è d’accordo con la valutazione della capacità
lavorativa nell’attività svolta come assistente dentale, rispettivamente in
attività adatta allo stato di salute di questa paziente 30-enne, questo senza
fornire dettagli sulla capacità funzionale e di carico residua. Da parte mia,
in assenza di novità rispetto alla valutazione peritale del 5.2.2013, posso
soltanto riconfermare la mia presa di posizione per quanto riguarda la capacità
lavorativa in attività solita rispettivamente adatta allo stato di salute
formulata nel rapporto peritale in questione che si basa sulla capacità
funzionale residua annessa al documento peritale. (…)” (XVII/2).
Il dr. __________, nello scritto 16 ottobre 2013
indirizzato all’avv. RA 1 (doc. D), ancora una volta senza documentare e
tantomeno fornire dettagli sulla capacità funzionale e di carico residua, ha
confermato in modo generico di non essere d’accordo con la valutazione del dr. __________,
proponendo l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
Al riguardo, il dr. __________, nell’annotazione del 22
ottobre 2013, ha concluso che “(…) l’attuale scritto del dr. __________
[ndr.: si riferisce allo scritto del 16 ottobre 2013 indirizzato all’avv. RA 1]
non contiene nuovi elementi. Egli conferma la sua valutazione d’una
esigibilità del 50%. (…)” (XXIII/1).
(…)" (doc. AI 189/11-13)
2.6. Alla
nuova domanda di prestazioni del 13 giugno 2013 (cfr. consid. 1.3) l’assicurata
ha allegato i rapporti del 10 gennaio 2014 del dr. __________ dell’ospedale __________
di __________ (doc. AI 193/1-2) e del 2 maggio 2014 del dr. __________ (doc. AI
193/3).
Il
dr. __________, nel rapporto del 10 gennaio 2014, poste le diagnosi note, si è
così espresso:
"
(…)
Anamnese:
Die Vorgeschichte ist Dir bestens bekannt. Frau RI 1
klagt über rezidivierende Lumbalgien. In Dezember ist es zu einem Schub mit
Blokadeerscheinungen gekommen. Ausstrahlungen in die Beine Taubheits- oder
Schwachegefühle sind keine auftreten. Mit regelmässiger Physiotherapie geht es
ihr in der Zwischenzeit deutlich besser. Bei der heutigen Konsultation benötigt
sie keine Schmerzmittel mehr. Es bestehen noch residuelle Lumbalgien.
Befunde:
Diskretes Duchenne-Hinken rechts. Beckenschiefstand
nach rechts -1.5 cm. Zehen- und Fersengang intakt. Die Wirbelsäule ist im Lot.
Die LWS-Beweglichkeit ist praktisch frei, Finger-Boden-Abstand 30 cm. Druckdolenz am Lumbosakralen Übergang. Hüfte frei beweglich. Lasègue beidseits negativ. Motorik
und Sensibilität seitengleich intakt.
Röntgen:
Das MRI del LWS vom 16.12.2013 zeigt eine Dehydratation
der Bandscheibe L5/S1 mit kleine medialer subligamentärer Diskushernie. Keine
Einengung des Spinalkanals oder der Neuroforamina. Die übrigen Lumbalen
Bandscheiben sind unauffällig.
Procedere:
Die rezidivierenden Lumbalgien sind vereinbar mit der
im MRI sichtbaren Degeneration der Bandscheibe L5/S1. Aktuell sind die
Beschwerden bereits wieder deutlich regredient. Aus wirbelsäulenchirurgischer
Sicht besteht zurzeit kein Interventionsbedarf. Bei erneuter Zunahme der
Beschwerden und insbesondere Auftreten von radikulären Probleme kann Frau RI 1
gerne jederzeit bei mir vorstellen.
(…)" (doc. AI 193/1-2)
Il
dr. __________, FMH in medicina generale interna, nel rapporto del 2 maggio
2014, poste le diagnosi note, ha formulato la seguente valutazione:
"
(…)
Per quanto concerne la situazione dell’anca, la
situazione è stabile. La paziente non ha particolari dolori ma l’assenza della
muscolatura dell’anca la porta a camminare zoppicando con classica zoppia
Trendelenburg. È presente inoltre un accorciamento dell’arto destro di circa 1,5 cm., corretto con un plantare. La zoppia e il basculamento del bacino ha determinato con gli anni
un continuo stress a livello lombo-sacrale, con degenerazione del disco L5-S1.
La paziente, inizialmente asintomatica a livello
lombare, ha iniziato nel 2008 a lamentare dei dolori agli ultimi segmenti
lombari, che sono recentemente notevolmente peggiorati, con un blocco algico
acuto nei mesi di novembre e dicembre 2013. I dolori sono sempre stati
localizzati alla schiena senza sintomi o segni di tipo neurologico. Grazie a
fisioterapia intensiva e terapia medicamentosa antinfiammatoria antalgica, la
sintomatologia è parzialmente migliorata ma da allora la paziente soffre di
lombalgie praticamente costanti, solo parzialmente controllate con medicamenti
e fisioterapia.
Fatti
I dolori vengono influenzati negativamente dalla sua
attività di assistente dentale, che la obbliga ad assumere delle posizioni
piuttosto standardizzate, sia seduta che in piedi. La paziente necessita di
doversi muovere spesso per modificare la postura e al termine delle 4 ore
lavorative deve frequentemente coricarsi per alcune ore. Attualmente non riesce
più a lavorare oltre il 50% (circa 4 ore).
In considerazione di quanto sopra e del potenziale
evolutivo della patologia lombare, ritengo che vi siano gli elementi per una
rivalutazione da parte dell’AI.
(…)" (doc. AI 193/3)
Al
riguardo, nell’annotazione del 3 luglio 2014 (doc. AI 196/1), il medico SMR dr.
__________ ha così preso posizione:
"
(…)
Attuale nuova domanda 6.2014:
rapporto __________ __________ del 10.1.2015:
- lombaggine recidivante con degenerazione
discale L5/S1
- attualmente nessuna indicazione chirurgica
rapporto dr. __________ del 2.5.2014: egli ritiene che
l’assicurata non possa lavorare più di 4 ore al giorno.
Valutazione:
- assenza di sostanziale modifica dello stato
di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione del dr. __________.
(…)" (doc. AI 196/1)
Il
dr. __________, con rapporto del 13 agosto 2015 (doc. C), ha precisato:
"
(…)
A complemento del rapporto del 02.05.2014, in cui
riferivo un peggioramento dei dolori a livello lombare, redigo il seguente
complemento informativo a sostegno del fatto che i dolori lombari sono effettivamente
peggiorati alla fine del 2013, basandomi direttamente sull’estratto della
cartella clinica e sulla documentazione allegata.
La stessa mi ha consultato nel novembre 2013 riferendo
forti dolori con blocco algico lombare insorti due settimane prima chinandosi.
La paziente aveva già accusato in precedenza dolori lombari e blocchi algici,
ma di intensità significativamente minore.
Avevo allora prescritto una terapia medicamentosa
antalgica, fisioterapia e un plantare per la correzione della dismetria,
conseguenza dell’intervento all’anca subito.
A seguito dell’intensificarsi della sintomatologia era
stata richiesta una visita specialistica presso il Dr. __________ __________
dell’Ospedale __________ di __________ (vedi copia del rapporto allegata), che
consigliava il proseguimento del trattamento conservativo.
Ritengo che, come già precedentemente riferito,
l’intervento all’anca che ha portato all’asportazione dell’inserzione gluteale
e alla conseguente zoppia (marcia Trendelenburg) e al significativo accorciamento
dell’arto inferiore destro, abbia di conseguenza causato o quanto meno
accelerato notevolmente la degenerazione del disco L5/S1.
Per quanto riguarda le conseguenze dei dolori lombari
sull’attività lavorative, rimando al mio rapporto del 02.05.2014.
(…)" (doc. C)
Al
riguardo, nell’annotazione del 16 ottobre 2014 (IV/bis), il medico SMR dr. __________
ha osservato:
"
(…)
Rapporto dr. __________ del 2.5.2014:
- egli indica presenza di sindrome lombare che
non permette un’attività lavorativa oltre le 4 ore.
Rapporto dr. __________ del 13.8.2014 che rimanda al
rapporto dell’ospedale di __________.
Valutazione:
Già nelle precedenti valutazioni peritale sono
riportati dolori lombari con blocchi iperalgici, dolori presenti dal 2008 con
conseguente diagnosi di sindrome lombo vertebrale parzialmente lombospondilogena
cronica recidivante in tendenza ad ipermobilità articolare.
Faccio presente che in occasione della valutazione di __________
i dolori erano già regrediti “aktuell sind die Beschwerden bereits wieder
deutlich regredient” con motilità lombare in pratica libera.
L’attuale valutazione di una CL 50% riprende
l’argomentazione già riportata in occasione della precedente decisione.
Considerandi
In conclusione non trovo confermata una sostanziale
modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione
peritale del dr. __________.
(…)" (IV/bis)
Ora,
in questo contesto va fatto presente che nella STF 8C_716/2011 del 5 gennaio
2012.
– pertinentemente richiamata
dall’Ufficio AI in sede di risposta –
il TF, confermando il giudizio di questo Tribunale, ha ritenuto corretto non
entrare in materia ad una nuova domanda visto il parere del medico SMR stante
il quale il medico curante non aveva posto alcuna diagnosi, non aveva
documentato lo stato clinico della sua paziente e nemmeno aveva allegato
documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. In
quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(…) questo accertamento non è
certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello
stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi
né documenta lo stato clinico della paziente. Egli non allega documentazione
specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in
questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un
peggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)” (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4).
Nel
caso concreto, analogamente alla succitata STF, nei rapporti del 2 maggio e del
13.
agosto 2014 il medico curante dr. __________ non pone nuove diagnosi, si
limita a segnalare la sintomatologia soggettiva e non oggettiva inoltre un peggioramento.
Al
riguardo significativo è il fatto che, nonostante sostenga un peggioramento, il
dr. __________ attesta la medesima incapacità lavorativa da lui già ritenuta nel
rapporto medico del 5 giugno 2009 (doc. AI 28/1-3, il punto 1.7 sub doc. AI
28/2), nel rapporto 3 settembre 2009 (doc. 4/1 dell’incarto cassa malati) e nei
certificati medici del 7 agosto 2009 (doc. 5/19 dell’incarto cassa malati)
nonché del 31 marzo 2010 (doc. AI 91/1).
Quanto
al rapporto del 10 gennaio 2014 (doc 193/1-2 sopra riprodotto in esteso), il
dr. __________ ha posto le diagnosi note, non ha evidenziato nuovi elementi nell’anamnesi
– dolori lombari e blocchi
iperalgici erano già stai considerati dal dr. __________ nella perizia del 5
marzo 2013 (doc. AI 152/1-10) e, nel complemento del 23 marzo 2013 (doc.
182/1-2), il perito ha inoltre confermato la propria valutazione anche avuto riguardo
al rapporto del 3 settembre 2013 (doc. AI 179/3-4) nel quale il dr. __________,
della __________, quale diagnosi ha indicato anche: “(…) - Beinverkürzung rechts
1.5
cm - Rezidivierende Lumboischialgien bei Dg 1 und 2 (…)” (doc. AI
179/3) – e ha concluso che: “(…)
Die rezidivierenden Lumbalgien sind vereinbar mit der im MRI sichtbaren
Degeneration der Bandscheibe L5/S1. Aktuell sind die Beschwerden bereits wieder
deutlich regredient. Aus wirbelsäulenchirurgischer Sicht besteht zurzeit kein
Interventionsbedarf. (…)” (doc. AI 193/2).
In
queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico dell’insorgente, che ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Secondo
l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nel
caso in esame, l’assicurata non può essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il
requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli
atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni del medico
SMR hanno permesso di concludere con la dovuta chiarezza che non era stata resa verosimile una rilevante modifica dello stato di salute e
l’insorgente in sede giudiziaria non ha apportato la documentazione
medico-specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a
cui è giugno il medico SMR.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
giudice Raffaele Guffi Avv.
Francesco Storni