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Decisione

32.2014.147

Nuova domanda di prestazioni. A ragione l'Ufficio AI non é entrato nel merito non avendo l'A. reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute. Respinta la domanda di assitenza giudiziar

28 luglio 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori vengono influenzati negativamente dalla sua

attività di assistente dentale, che la obbliga ad assumere delle posizioni

piuttosto standardizzate, sia seduta che in piedi. La paziente necessita di

doversi muovere spesso per modificare la postura e al termine delle 4 ore

lavorative deve frequentemente coricarsi per alcune ore. Attualmente non riesce

più a lavorare oltre il 50% (circa 4 ore).

In considerazione di quanto sopra e del potenziale

evolutivo della patologia lombare, ritengo che vi siano gli elementi per una

rivalutazione da parte dell’AI.

(…)" (doc. AI 193/3)

Al

riguardo, nell’annotazione del 3 luglio 2014 (doc. AI 196/1), il medico SMR dr.

__________ ha così preso posizione:

"

(…)

Attuale nuova domanda 6.2014:

rapporto __________ __________ del 10.1.2015:

- lombaggine recidivante con degenerazione

discale L5/S1

- attualmente nessuna indicazione chirurgica

rapporto dr. __________ del 2.5.2014: egli ritiene che

l’assicurata non possa lavorare più di 4 ore al giorno.

Valutazione:

- assenza di sostanziale modifica dello stato

di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione del dr. __________.

(…)" (doc. AI 196/1)

Il

dr. __________, con rapporto del 13 agosto 2015 (doc. C), ha precisato:

"

(…)

A complemento del rapporto del 02.05.2014, in cui

riferivo un peggioramento dei dolori a livello lombare, redigo il seguente

complemento informativo a sostegno del fatto che i dolori lombari sono effettivamente

peggiorati alla fine del 2013, basandomi direttamente sull’estratto della

cartella clinica e sulla documentazione allegata.

La stessa mi ha consultato nel novembre 2013 riferendo

forti dolori con blocco algico lombare insorti due settimane prima chinandosi.

La paziente aveva già accusato in precedenza dolori lombari e blocchi algici,

ma di intensità significativamente minore.

Avevo allora prescritto una terapia medicamentosa

antalgica, fisioterapia e un plantare per la correzione della dismetria,

conseguenza dell’intervento all’anca subito.

A seguito dell’intensificarsi della sintomatologia era

stata richiesta una visita specialistica presso il Dr. __________ __________

dell’Ospedale __________ di __________ (vedi copia del rapporto allegata), che

consigliava il proseguimento del trattamento conservativo.

Ritengo che, come già precedentemente riferito,

l’intervento all’anca che ha portato all’asportazione dell’inserzione gluteale

e alla conseguente zoppia (marcia Trendelenburg) e al significativo accorciamento

dell’arto inferiore destro, abbia di conseguenza causato o quanto meno

accelerato notevolmente la degenerazione del disco L5/S1.

Per quanto riguarda le conseguenze dei dolori lombari

sull’attività lavorative, rimando al mio rapporto del 02.05.2014.

(…)" (doc. C)

Al

riguardo, nell’annotazione del 16 ottobre 2014 (IV/bis), il medico SMR dr. __________

ha osservato:

"

(…)

Rapporto dr. __________ del 2.5.2014:

- egli indica presenza di sindrome lombare che

non permette un’attività lavorativa oltre le 4 ore.

Rapporto dr. __________ del 13.8.2014 che rimanda al

rapporto dell’ospedale di __________.

Valutazione:

Già nelle precedenti valutazioni peritale sono

riportati dolori lombari con blocchi iperalgici, dolori presenti dal 2008 con

conseguente diagnosi di sindrome lombo vertebrale parzialmente lombospondilogena

cronica recidivante in tendenza ad ipermobilità articolare.

Faccio presente che in occasione della valutazione di __________

i dolori erano già regrediti “aktuell sind die Beschwerden bereits wieder

deutlich regredient” con motilità lombare in pratica libera.

L’attuale valutazione di una CL 50% riprende

l’argomentazione già riportata in occasione della precedente decisione.

Considerandi

In conclusione non trovo confermata una sostanziale

modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione

peritale del dr. __________.

(…)" (IV/bis)

Ora,

in questo contesto va fatto presente che nella STF 8C_716/2011 del 5 gennaio

2012.

– pertinentemente richiamata

dall’Ufficio AI in sede di risposta –

il TF, confermando il giudizio di questo Tribunale, ha ritenuto corretto non

entrare in materia ad una nuova domanda visto il parere del medico SMR stante

il quale il medico curante non aveva posto alcuna diagnosi, non aveva

documentato lo stato clinico della sua paziente e nemmeno aveva allegato

documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. In

quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(…) questo accertamento non è

certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello

stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi

né documenta lo stato clinico della paziente. Egli non allega documentazione

specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in

questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un

peggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)” (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4).

Nel

caso concreto, analogamente alla succitata STF, nei rapporti del 2 maggio e del

13.

agosto 2014 il medico curante dr. __________ non pone nuove diagnosi, si

limita a segnalare la sintomatologia soggettiva e non oggettiva inoltre un peggioramento.

Al

riguardo significativo è il fatto che, nonostante sostenga un peggioramento, il

dr. __________ attesta la medesima incapacità lavorativa da lui già ritenuta nel

rapporto medico del 5 giugno 2009 (doc. AI 28/1-3, il punto 1.7 sub doc. AI

28/2), nel rapporto 3 settembre 2009 (doc. 4/1 dell’incarto cassa malati) e nei

certificati medici del 7 agosto 2009 (doc. 5/19 dell’incarto cassa malati)

nonché del 31 marzo 2010 (doc. AI 91/1).

Quanto

al rapporto del 10 gennaio 2014 (doc 193/1-2 sopra riprodotto in esteso), il

dr. __________ ha posto le diagnosi note, non ha evidenziato nuovi elementi nell’anamnesi

– dolori lombari e blocchi

iperalgici erano già stai considerati dal dr. __________ nella perizia del 5

marzo 2013 (doc. AI 152/1-10) e, nel complemento del 23 marzo 2013 (doc.

182/1-2), il perito ha inoltre confermato la propria valutazione anche avuto riguardo

al rapporto del 3 settembre 2013 (doc. AI 179/3-4) nel quale il dr. __________,

della __________, quale diagnosi ha indicato anche: “(…) - Beinverkürzung rechts

1.5

cm - Rezidivierende Lumboischialgien bei Dg 1 und 2 (…)” (doc. AI

179/3) – e ha concluso che: “(…)

Die rezidivierenden Lumbalgien sind vereinbar mit der im MRI sichtbaren

Degeneration der Bandscheibe L5/S1. Aktuell sind die Beschwerden bereits wieder

deutlich regredient. Aus wirbelsäulenchirurgischer Sicht besteht zurzeit kein

Interventionsbedarf. (…)” (doc. AI 193/2).

In

queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’insorgente, che ha chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

Secondo

l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nel

caso in esame, l’assicurata non può essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il

requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli

atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni del medico

SMR hanno permesso di concludere con la dovuta chiarezza che non era stata resa verosimile una rilevante modifica dello stato di salute e

l’insorgente in sede giudiziaria non ha apportato la documentazione

medico-specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a

cui è giugno il medico SMR.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

giudice Raffaele Guffi Avv.

Francesco Storni