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Decisione

32.2014.15

Restituzione. Al momento della decisione di restituzione il termine di perenzione di un anno era ampiamente trascorso. Confermata la restituzione limitatamente all'importo versato nell'anno precedente

18 settembre 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I suddetti scritti con i

relativi allegati sono stati notificati all’avv. RA 1 (per osservazioni e

con l’avvertenza che gli atti dell’Ufficio AI e della __________ si trovano

presso il TCA e possono essere consultati negli usuali orari d’ufficio presso

la cancelleria (XII)) che, con lettera dell’8 agosto 2014 (XIII) –

trasmessa per conoscenza all’Ufficio AI con facoltà di presentare eventuali

osservazioni scritte (XIV) –, si è confermato nelle proprie allegazioni.

considerato in

diritto

2.1. Va innanzitutto trattata la

censura secondo la quale l’am-ministrazione avrebbe leso il diritto di essere

sentito e in particolare la procedura del preavviso ex art. 57a LAI.

L’Alta Corte – chiamata a

pronunciarsi circa la questione a sapere se una decisione di riduzione della

prestazione già assegnata soggiacesse o meno alla procedura del preavviso e, in

particolare, in merito alla conformità alla legge dell’art. 73bis cpv. 1 OAI

secondo il quale il preavviso di cui all’art. 57a LAI concerne unicamente

questioni che secondo l’artico-lo 57 capoverso 1 lettere c-f rientrano nei

compiti degli uffici AI (in argomento cfr. Müller, Das Verwaltungsverfahren in

der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota marginale 2067, pag. 409) – nella

DTF 134 V 97 ha concluso che “(…) prima di emanare una decisione che riduce

una rendita d’invalidità con effetto retroattivo a seguito di nuovo calcolo del

reddito annuo medio determinante, l’autorità competente deve dare

all’assicurato la possibilità di esprimersi senza dover seguire una procedura

di audizione preliminare. La regolamentazione della procedura di audizione

preliminare all’art. 73bis cpv. 1 OAI è conforme alla legge. (…)” (regesto

della succitata DTF).

Nell’evenienza concreta,

come accennato (cfr. consid. 1.1), questo Tribunale, con STCA dell’8 maggio

2012 (doc. AI 91/1-13), ha annullato la decisione del 7 ottobre 2011 (doc. AI

67/1-2) con cui l’Ufficio AI aveva chiesto all’assicurato la restituzione

dell’importo di fr. 182'488.00 per prestazioni percepite indebitamente dal 1.

ottobre 2004 al 31 agosto 2011 e rinviato gli atti all’amministrazione per

pronunciarsi circa i presupposti necessari per procedere ad una

riconsiderazione e quindi emettere o meno una nuova decisione di restituzione.

Con decisione del 16

novembre 2012, preavvisata il 27 settembre 2012 (doc. AI 105/1-5) – decisione,

quella del 16 novembre 2012, confermata dal TCA nella STCA del 24 ottobre 2013

(cfr. consid. 1.2) – l’Ufficio AI, riconsiderando la decisione del 13 marzo

2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2000 (doc.

AI 52/1-2), ha negato il diritto ad una rendita dal 1. maggio 2003 e revocato

con effetto retroattivo al 1. ottobre 2007 il diritto alla stessa preannunciando

che le prestazioni versate indebitamente sarebbero state oggetto di una

decisione di restituzione (doc. AI 116/1-5).

Questo Tribunale, viste le

suddette evenienze, rileva innanzitutto che avuto riguardo alle questioni che

rientrano nei compiti dell’Ufficio AI (in casu: la questione a sapere se dopo

il 31 gennaio 2001 vi fosse una capacità lavorativa totale in un’attività

adeguata che giustificava la limitazione temporanea del diritto alla rendita

fino al 30 aprile 2001, se fossero dati i presupposti per procedere ad una

riconsiderazione con effetto retroattivo della decisione del 13 marzo 2003 con

cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2000 e se la

nuova domanda di prestazioni andava o meno accolta) l’amministrazione ha

rispettato la procedura di preavviso ex art. 57a LAI e l’insorgente ha potuto

esercitare il suo diritto di essere sentito. Infatti, come visto sopra, da una

parte la decisione del 16 novembre 2012 è stata preavvisata il 27 settembre

2012, d’altra parte il diritto di essere sentito ha potuto essere esercitato

anche nell’ambito della procedura sfociata nella STCA del 24 ottobre 2013 con

la quale questo Tribunale ha confermato la decisione del 16 novembre 2012.

Visto che nella STCA del

24 ottobre 2013 questo Tribunale aveva già evidenziato che “(…) in concreto –

ritenuto che nel progetto d’assegnazione di rendita del 14 novembre 2002

l’Ufficio AI aveva specificato che il diritto alla rendita intera era

riconosciuto limitatamente al periodo dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001

(cfr. doc. AI 48/1-2) e che detto limite temporale figurava anche nella

delibera del 25 novembre 2002 indirizzata alla Cassa __________ di

Compensazione (cfr. doc. AI 51/1-2) – questo Tribunale ritiene che

l’errore in cui è incorsa l’amministrazione nel versare le prestazioni anche

dopo il 30 aprile 2001 non è specifico al diritto dell’AI. Conformemente alla

succitata giurisprudenza la riconsiderazione del diritto ha dunque effetto

retroattivo. (…)” (cfr. doc. AI 165/20), vi è inoltre da ritenere che la

decisione di restituzione oggetto della presente vertenza non sottosta alla

procedura di preavviso ex art. 57a LAI.

In effetti, una volta

negato il diritto ad una rendita dal 1. maggio 2001 e appurati i presupposti

per procedere ad una riconsiderazione con effetto retroattivo della decisione

del 13 marzo 2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1.

luglio 2000 (cfr. doc. AI 52/1-2), si trattava di procedere ad una

quantificazione contabile delle prestazioni percepite indebitamente e quindi da

chiedere in restituzione.

Pertanto, ritenuto che il

calcolo dell’ammontare delle prestazioni da chiedere in restituzione esula dai

compiti dell’Ufficio AI e in applicazione analogica della succitata DTF 134 V 97, a mente di questo Tribunale la decisione di restituzione qui impugnata non doveva essere

preavvisata ai sensi dell’art. 57a LAI. In questo senso la domanda subordinata

di rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda con l’emissione di un

progetto di decisione ai sensi dell’art. 57a LAI (cfr. consid. 1.4) va

respinta.

Anche avuto riguardo alla

perenzione del diritto di esigere la restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2

LPGA (aspetto, questo, che verrà analizzato nei prossimi considerandi), questo

Tribunale non ritiene che nel caso concreto vi sia stata una lesione del

diritto di essere sentito. Infatti, questa eccezione era già stata sollevata

nel ricorso interposto contro la decisione di restituzione del 7 ottobre 2011

(cfr. doc. 74/3-21) e le considerazioni in merito espresse nelle STCA dell’8

maggio 2012 e del 24 ottobre 2013 (cfr. doc. AI 91/11-12 e 165/37-38) sono

stare riprese dall’insorgente al punto 3.2 del presente ricorso.

In ogni caso, se mai vi è

stata, l’asserita violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in

questa sede.

2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale

condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA).

Secondo il cpv. 2, prima

frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la resituzione si estingue dopo

un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione.

L’Alta Corte nella sentenza

9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di

regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione

(erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica;

art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine

delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid.

5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via

di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione

della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento

delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex

tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione

allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al

diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle

disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4

gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35

pag. 136 e DTF 119 V 431 consid.

2 pag. 432;). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa

interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in

caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77,

art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre

2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131).

Per contro se l'errore che

dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici

al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della

assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto

retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve

rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF

9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).

La restituzione non è

invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le

prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con

quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue

unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013

consid. 4.2 e 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2). Per contro, il

vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale

torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per

ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda la

ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta

incontestata (DTF 129 V 110).

La restituzione può essere

dovuta anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è

risultato in seguito indebito (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25

n.12 pag. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato adattamento delle

prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai

sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la

restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo. In argomento confronta

la STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013, in particolare il consid. 4.

2.3. Nel

caso di specie, a fondamento della decisione di restituzione del 18 dicembre

2013 concernente le prestazioni versate dal 1. ottobre 2007 al 31 agosto 2011

per un importo complessivo di fr. 91'063.00, l’Ufficio AI ha posto la

decisione del 16 novembre 2012 con la quale, riconsiderando la decisione del 13

marzo 2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio

2000 (doc. AI 52/1-2), ha negato il diritto ad una rendita dal 1. maggio 2003 e

revocato con effetto retroattivo al 1. ottobre 2007 il diritto alla stessa

preannunciando che le prestazioni versate indebitamente sarebbero state oggetto

di una decisione di restituzione (doc. AI 116/1-5).

La decisione del 16

novembre 2012, come visto sopra (cfr. consid. 1.2), è stata confermata con la

STCA del 24 ottobre 2013 nella quale (e dalla quale non vi è alcun motivo per

scostarsi) questo Tribunale aveva già evidenziato che “(…) in concreto –

ritenuto che nel progetto d’assegnazione di rendita del 14 novembre 2002

l’Ufficio AI aveva specificato che il diritto alla rendita intera era

riconosciuto limitatamente al periodo dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001

(cfr. doc. AI 48/1-2) e che detto limite temporale figurava anche nella

delibera del 25 novembre 2002 indirizzata alla Cassa __________ di

Compensazione (cfr. doc. AI 51/1-2) – questo Tribunale ritiene che

l’errore in cui è incorsa l’amministrazione nel versare le prestazioni anche

dopo il 30 aprile 2001 non è specifico al diritto dell’AI. Conformemente alla

succitata giurisprudenza la riconsiderazione del diritto ha dunque effetto

retroattivo. (…)” (cfr. doc. AI 165/20).

Di conseguenza, la

possibilità per l’amministrazione di procedere ad una restituzione sulla base

di una riconsiderazione con effetto retroattivo della decisione del 13 marzo

2003 con cui aveva riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1. luglio 2000

(questo, lo si ribadisce, è stato infatti anche il contenuto della succitata

decisione del 16 novembre 2012) è già stata stabilita definitivamente da questo

Tribunale con la STCA del 24 ottobre 2013 cresciuta incontestata in giudicato.

2.4. Si tratta quindi di stabilire

la tempestività della domanda di restituzione.

L’insorgente sostiene che

il diritto di esigere la restituzione sarebbe perento ai sensi dell’art. 25

cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 1.4).

Il termine relativo di un

anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e contrariamente al

tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF

124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3a) e comincia a decorrere nel momento

in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014 consid. 4.3 e

4.4,9C_925/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2.2 e 2.3,9C_744/2012 del 15

gennaio 2013 consid. 6.2 e 6.3,8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e

Considerandi

2.

,9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.1 e 3.2; DTF 133 V 579 consid. 4,

124.

V 380, 119 V 433, 112 V 180 con riferimento al termine giusta l'art. 95

cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS al

quale corrisponde in sostanza l’art. 25 LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, all’art.

25.

n. 38). Per poter esaminare i presupposti della restituzione,

l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga

sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la

pretesa non è quindi sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di

circostanze che forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di

stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C

317/01 del 29 aprile 2003; C 11/00 del 10 ottobre 2001). Qualora l’autorità

amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di

restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a

compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso

di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui

l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le

proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.

Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a

partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare

la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi

(DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7

novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e). Il termine di perenzione

di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, se e non appena dagli atti emerge

già il carattere illecito della corresponsione della prestazione (STF K 70/06

del 30 luglio 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579,

ma in SVR 2008 KV 4 pag. 11; cfr. anche STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010).

2.5

Nella STCA dell’8 maggio 2012

(doc. AI 91/1-13) – considerazione, questa, ripresa anche nella STCA del 24

ottobre 2013 (doc. AI 165/1-40) – questo Tribunale aveva già rilevato che “(…)

Esaminando gli atti all’inserto ci si potrebbe chiedere se, ai sensi della

giurisprudenza suenunciata, almeno dal 13 settembre 2007 – data della

decisione con cui l’Ufficio AI ha dato seguito alla domanda del 3 settembre

2007.

volta ad ottenere una rendita per il figlio (doc. A/24, ciò che presupone

il diritto alla rendita d’invalidità del genitore ai sensi dell’art. 35 cpv. 1

LAI) e ha riconosciuto a __________ una rendita semplice per figli (di un

beneficiario di rendita) per il periodo dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006

(doc. A/25); nella già citata STF I 308/03 del 22 settembre 2003 l’Alta Corte

non ha escluso la possibilità di fare iniziare il termine di perenzione di un

anno dal momento in cui l’assicurato aveva chiesto una rendita per il figlio: (“

(…) Es kann offen bleiben, ob die Ausgleichskasse, wie das BSV in seiner

Vernehmlassung annimmt, bei der Überprüfung der Kinderrente hätte

feststellen müssen, dass die Rente des Beschwerdeführers zu Unrecht ausbezahlt

wurde (…)” (STF I 308/03 del 22 settembre 2003, consid. 3.2.2, la

sottolineatura è del redattore)) – l’Ufficio AI non

sia incorso in un secondo errore che usando la dovuta diligenza avrebbe potuto

e dovuto evitare. (…)”

(doc. AI 91/11-12).

Chiamato ora a

pronunciarsi circa la tempestività della domanda di restituzione questo

Tribunale ritiene, per le ragioni che seguono, che il termine di perenzione di

un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA ha iniziato a decorrere dal 13 settembre 2007

allorquando (nell’ambito della procedura concernente la domanda del 3 settembre

2007.

volta ad ottenere una rendita per figlio e accolta con la decisione del 13

settembre 2007; cfr. doc. 286 dell’incarto __________ e doc. AI 57/1-2)

l’Ufficio AI è incorso in un secondo errore che usando la dovuta diligenza

avrebbe potuto e dovuto evitare.

Nella STFA I 505/01 del 25

marzo 2001 – incontestata la percezione indebita delle prestazioni dall’agosto

1995.

al novembre 1998 (a seguito di un cambio nel sistema informatico nel

luglio 1995 la cassa di compensazione non aveva infatti ritenuto la decisione

del 14 giugno 1995 con la quale l’Ufficio AI aveva soppresso il diritto alla

rendita con effetto dalla fine del luglio 1995) – il TFA ha stabilito che per

la comunicazione del cambiamanto di indirizzo avvenuta il 25 settembre 1997,

non avendo nel caso concreto la stessa alcun influsso diretto sul diritto alla

rendita (diversa la situazione, ad esempio, nel caso di trasferimento

all’estero), non si poteva pretendere che l’amministrazione verificasse le

premesse del diritto a prestazioni. In quell’evenienza la domanda di

restituzione del 23 novembre 1998 è quindi stata ritenuta tempestiva.

Nella STFA I 308/03 del 22

settembre 2003 – ritenuto, da una parte, che l’Ufficio AI partendo da una

decisione con la quale aveva riconosciuto retroattivamente il diritto ad una

rendita limitata nel tempo aveva archiviato l’incarto e, dall’altra parte, che

la cassa di compensazione non essendovi state delle mutazioni non aveva avuto

alcun motivo per verificare la rendita che aveva continuato ad erogare negli

anni – il TFA ha concluso che, viste le circostanze straordinarie, bisognava

ritenere che nel periodo tra la decisione del 12 ottobre 1990 e la verifica dei

presupposti del diritto alla rendita per figlio nell’ottobre o novembre 2001 né

l’Ufficio AI né la cassa di compensazione usando la dovuta diligenza avrebbero

dovuto accorgersi dell’errore nel versamento delle prestazioni (cfr. i consid.

3.3.1

e 3.3.2 della succitata STFA). In quell’evenien-za, visto che la domanda

di restituzione del 26 giugno 2002 era in ogni caso tempestiva, l’Alta Corte ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’amministrazione, nell’ambito della

verifica del diritto alla rendita per figlio, avrebbe dovuto accorgersi del

versamento indebito delle prestazioni.

Nella STF 9C_925/202 del

19.

marzo 2013 – in un caso in cui l’Ufficio AI con decisione del 14 dicembre

2011.

aveva chiesto la restituzione delle prestazioni erogate erroneamente vista

la decisione del 24 aprile 2006, confermata con decisione su opposizione del 20

novembre 2008, con la quale aveva soppresso il diritto alla mezza rendita con

effetto dal 1. giugno 2006 – il TF, confermato il giudizio con cui questo

Tribunale ha concluso che il termine di perenzione di un anno fosse ampiamente

trascorso al momento della decisione di restituzione del 14 dicembre 2011, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.7

La censura dell'UAI non convince. Se da un lato, conformemente

alla succitata giurisprudenza, l'errore commesso dalla cassa di compensazione -

che non ha tenuto conto della decisione con cui l'UAI il 24 aprile 2006 aveva

soppresso il diritto alla rendita dopo il 31 maggio 2006 - non poteva

certamente subito fare decorrere il termine annuo di perenzione, dall'altro

l'amministrazione (e in particolare l'UAI) avrebbe effettivamente - come hanno

ritenuto i giudici di prime cure - dovuto rendersi conto dello sbaglio commesso

in base all'attenzione ragionevolmente esigibile allorché il 20 novembre 2008 è

stata emessa la decisione su opposizione. Come detto, l'assegnazione (e di

conseguenza anche la soppressione) della rendita AI avviene in collaborazione

tra gli uffici AI e le casse di compensazione. Ora, le prestazioni soppresse

con la decisione del 24 aprile 2006 riguardavano, ancorché in minima parte,

anche pagamenti correnti (fino al 31 maggio 2006). Ciò significa che gli organi

esecutivi dell'AI (e in particolare l'UAI) avevano motivo, al momento di

emanare, dopo oltre due anni, la decisione su opposizione, di verificare la

corretta esecuzione - immediata e (su questo punto) incontestata data la

mancata richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo nell'opposizione del 23

maggio 2006 - del provvedimento soppressivo delle prestazioni del 24 aprile

2006.

e di riconoscere l'errore. Giustamente pertanto la Corte cantonale ha con-cluso

che relativamente alle prestazioni (qui) in lite il termine di perenzione di un

anno era già ampiamente trascorso quando l'UAI ha rilasciato la decisione di

restituzione del 14 dicembre 2011.

2.8

Nulla muta a tale conclusione il fatto - peraltro

inammissibile, poiché invocato per la prima volta in sede federale senza prima

essere stato oggetto di accertamento da parte della Corte cantonale (Bernard

Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 e 15 all'art. 99 LTF) - che

l'opponente avrebbe (manifestamente) violato l'obbligo d'informare perché

avrebbe continuato a percepire, senza batter ciglio, le prestazioni indebite

anche dopo il 31 maggio 2006. A prescindere dalle riserve sulla ricevibilità

dell'eccezione, si osserva che in realtà l'amministrazione aveva possibilità e

motivo di scoprire l'errore anche indipendentemente dal comportamento

dell'assicurato. E poi la natura di questo comportamento potrà, se del caso,

tornare di attualità ed essere ancora oggetto di valutazione nell'ambito della

(già formulata, a titolo cautelare) domanda di condono per la parte non

perenta. (…)"

(STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013, consid. 2.7 e 2.8)

In concreto, il TCA rileva

che, ancorché senza influsso diretto sul diritto alla rendita dell’assicurato e

a differenza della fattispecie di cui alla succitata STFA I 505/01 del 25 marzo

2001, il diritto alla rendita per figlio presuppone il diritto alla rendita

d’invalidità del genitore ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI. Di conseguenza,

nell’ambito della procedura concernente la domanda del 3 settembre 2007 volta

ad ottenere una rendita per figlio e accolta con la decisione del 13 settembre

2007.

(doc. 286 dell’incarto __________ e doc. AI 57/1-2), l’ammini-strazione

avrebbe potuto e dovuto quantomeno riesaminare il fascicolo dell’insorgente e

allora avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della discrepanza tra

l’assunto dell’Ufficio AI che riteneva da sempre la rendita limitata nel tempo

e la continua erogazione della stessa da parte della Cassa. Va qui ricordato

che Uffici AI e le casse di compensazione sono organi soltanto

organizzativamente separati del medesimo assicuratore chiamati per legge a

collaborare all’assegnazione e al pagamento della rendita dell’AI (art. 57 e 60

LAI; cfr. inoltre la STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2.2 e, a

contrario, la STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014 consid. 4.5).

Del resto, se (ritenuta la

rendita limitata nel tempo) l’Ufficio AI avesse già archiviato l’incarto (come

si era avverato nella succitata STFA I 308/03 del 22 settembre 2003), allora a

maggiore ragione la domanda di rendita per il figlio avrebbe dovuto far sorgere

delle domande in merito all’archiviazione della pratica e avrebbe potuto e

dovuto aumentare l’attenzio-ne nel riesaminare il fascicolo.

Inoltre, in analogia alla

STF 9C_925/202 del 19 marzo 2013, ribadito che con la decisione del 13 marzo

2003.

l’Ufficio AI riteneva di aver limitato il diritto alla rendita intera al

30.

aprile 2001 (ovvero in un momento precedente all’emissione della decisione

in parola) e ammesso che non avesse alcun motivo per non ritenere una

traduzione corretta della stessa da parte della Cassa, allorquando nel

settembre 2007 è stata inoltrata la domanda di rendita per figlio, gli organi

esecutivi dell’AI (e in particolare l’Ufficio AI) avevano motivo di domandarsi

perché una tale richiesta poteva essere formulata e prestare quindi una

maggiore attenzione alla stessa.

In simili circostanze,

avuto riguardo alla succitata giurisprudenza, questo Tribunale ritiene che

nella presente fattispecie il termine di perenzione di un anno ex art. 25 cpv.

2.

LPGA ha iniziato a decorrere il 13 settembre 2007.

Non è possibile concludere

differentemente anche avuto riguardo alla risposta dell’11 dicembre 2013 nella

quale l’UFAS ha invece concluso che “(…) se applichiamo questi principi

(ndr.: si riferisce ai principi estrapolati dalle succitate STF 9C_925/202 del

19.

marzo 2013 e STFA I 308/03 del 22 settembre 2003) all’incarto che ci avete

inviato, possiamo notare che tutte e tre le volte in cui un impiegato

dell’amministrazio-ne ha dovuto trattare una mutazione (comunicazione del 7

aprile 2005 di cambio d’indirizzo; comunicazione del 9 maggio 2005 di modifica

del conto bancario per il versamento della rendita; richiesta del 3 settembre

2007.

per l’attivazione del diritto alla rendita per figlio a causa della

ripresa della formazione), queste ultime non hanno mai implicato la necessità

di riesaminare l’intero fascicolo e non concernevano né controlli

contabili, né trattavano fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza

della pretesa. Per questo motivo, il non aver accertato in occasione di

quelle modifiche se il versamento della rendita in corso era conforme alla

delibera del 17 gennaio 2000 nella quale il diritto alla rendita era stato

segnalato come limitato al 30 aprile 2001 non può certo configurarsi come una

carenza dal punto di vista dell’obbligo di diligenza o un mancato

rispetto dell’obbligo di verifica. Fatte queste premesse, riteniamo dunque

legittimo che, con la decisione di restituzione, si richieda all’assicurato il

rimborso di Fr. 126'322.--, corrispondenti alle rendite versate nei cinque anni

precedenti il 7 ottobre 2011, data della prima decisione di restituzione

contestata. (…)” (doc. 7-8 dell’incarto __________).

Al riguardo questo

Tribunale ribadisce che – presupponendo la rendita per figlio il diritto alla

rendita d’invalidità del genitore ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI – una

domanda in tal senso giustifica il riesame del fascicolo volto a verificare se dagli

atti risulta almeno formalmente il diritto alla rendita del genitore. Del

resto, nella succitata STFA I 308/03 del 22 settembre 2003, anche il TFA aveva

evidenziato che “(…) Ein Anlass zur Bearbeitung des Dossiers ergab sich

dadurch, dass das älteste der drei Kinder im Novembre 2001 18-jährig wurde,

sodass sich die Frage stellte, ob weiterhin ein Anspruch auf die entsprechende

Kinderrente bestehe (vgl. Art. 35 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 25 ABS. 4

AHVG. (…)” (consid. 3.3.1 della succitata STFA).

Ritenuto che il 13

settembre 2007 ha iniziato a decorrere il termine di perenzione di un anno ex

art. 25 cpv. 2 LPGA, lo stesso era ampiamente trascorso allorquando l’Ufficio

AI ha emanato la decisione di restituzione del 7 ottobre 2012.

Può qui restare irrisolta

la questione a sapere se, come preteso dall’insorgente, già in precedenza lo

stesso termine di perenzione ha iniziato a decorrere.

Va qui ancora rilevato che

con la prima decisione di restituzione del 7 ottobre 2011 (doc. AI 67/1-2) –

ancorché annullata con la STCA dell’8 maggio 2012 (cfr. consid. 1.1) e in

seguito parzialmente confermata con la decisione qui impugnata – è stato una

volta per tutte salvaguardato il termine di perenzione (cfr. la STF

9C_686/2007 del 13 novembre 2007: “(…) dass eine innerhalb der Verwirkungsfrist

erlassene Rückforderungsverfügung ein- für allemal fristwahrend wirkt, auch

wenn sie später aufgehoben und durch eine neue, inhaltlich berichtigte ersetzt

wird (SVR 2004 ALV Nr. 5 S. 13 E. 4.3.2 mit Hinweisen) (…)”) e che

conformemente alla giurisprudenza “(…) a prescindere da una eventuale

violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui

all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni

siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)”

(STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a

decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5; in argomento vedi anche la STF

9C_363/2010 dell’8 novembre 2011).

Pertanto, visto che,

conformemente alla succitata giurisprudenza, l’ordine di restituzione va

confermato per l’anno precedente la decisione di restituzione del 7 ottobre

2011.

e ritenuto che le rendite erogate in quel periodo ammontavano a fr.

5'745.-- per il 2010 e a fr. 15'592.-- per il 2011, l’importo complessivo da

restituire è pari a fr. 21'337.-- (ossia [1'915 x 3] + [1'949 x 8]; cfr. la

decisione impugnata del 18 dicembre 2014 dalla quale si evince che la rendita

mensile nel 2010 ammontava a fr. 1'915.-- mentre che per il 2011 era di fr.

1'949.-- versati fino al 31 agosto 2011).

2.6

La decisione di restituzione

del 18 dicembre 2013 va quindi confermata limitatamente all’importo di fr.

21'337.-- pari alle prestazioni ricevute indebitamente dal 1. ottobre 2010 al

31.

agosto 2011.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.--

in misura di fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del

ricorrente. L’Ufficio AI rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1’600.-- a titolo

di ripetibili parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso é parzialmente accolto.

§ Per

il periodo dal 1. ottobre 2010 al 31 agosto 2011 la decisione è confermata nel

senso che RI 1 deve restituire all’Ufficio AI la somma di fr. 21'337.--.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 400.-- a

carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente fr. 1’600.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti