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32.2014.151

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 agosto 2015Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I medici SMR hanno

accertato che il problema psichiatrico “non riduce la capacità lavorativa

per un’attività adeguata” (doc. AI 79-10). L’interessato tuttavia, a causa

delle patologie somatiche, è incapace al lavoro al 20% sia nella precedente

attività di fattorino che in qualsiasi attività dal 6 dicembre 2012 (doc. AI

79-2).

In sede di audizione è

stato prodotto un certificato del 26 maggio 2014 del dr. med. __________ e un

referto del 5 settembre 2014 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, la quale ha rilevato la presenza di un disturbo di personalità di

tipo misto, sulla base di test effettuati da una psicologa. La curante ha

affermato:

" (…)

Dai dati emersi dalla osservazione clinica e dal test effettuato,

durante alcuni incontri psicologici dedicati, si evince una “debolezza a

livello della strutturazione identitaria, con immaturità affettiva e attitudine

iper-difensiva (e persecutoria) nei confronti del mondo esterno. Vi sono

insufficienti capacità di elaborare le frustrazioni e di gestire tensioni

emozionali. Il desiderio di adattamento affettivo è sostenuto da una fragile

struttura di personalità”.

Anche nel corso dell’osservazione clinica dopo l’ultimo

certificato a voi inviato (maggio 2014), persistono episodi di angoscia, ansia

parossistica episodica e stati di rabbia, con scarso controllo degli impulsi, umore

disforico ed evitamenti di tipo fobico. La situazione clinica non solo non è

migliorata, bensì tende ad una cronicizzazione pericolosa.

Infine, ma non da ultimo, la problematica della sintomatologia

dolorosa persiste e produce influsso negativo sulla qualità di vita del

paziente e riduce la capacità di lavoro del paziente” (doc. AI 85-1)

Chiamato ad esprimersi in

merito il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:

" La

certificazione del Dr. __________ cita una limitazione per mestieri pesanti da

noi già riconosciuta, ammettendo un carico massimo senza limitazioni di 5 kg.

Il disturbo della personalità esordisce in adolescenza o nella

prima età adulta, ma non ha mai impedito all’assicurato di lavorare.

Tra l’altro il disturbo della personalità era già stato

diagnosticato dalla Dr.ssa __________ nel certificato dell’11.10.2013, quindi

la diagnosi era nota allo scrivente al momento della valutazione. Tuttavia tale

diagnosi non è stata confermata in sede di valutazione psichiatrica SMR da

parte del sottoscritto.

Non ci sono quindi nuovi elementi oggettivi e si propone di

confermare il rapporto finale SMR.” (doc. AI 87-1)

In sede di ricorso

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, su cui il medico SMR,

dr. med. __________, il 6 novembre 2014 ha preso posizione, affermando:

" (…)

In sede di audizione, l’assicurato ha prodotto altri documenti

medici:

Rapporto medico Dr. __________ del 26 maggio 2014: Stato dopo

operazione per ernia cervicale con sindrome cervicobrachiale; dislessia;

allergia respiratoria; artropatia spalla destra; stato dopo osteosintesi del

gomito sinistro, disturbi da viti ancora in sede, sindrome ansioso-deprssiva.

Cura medica dal 20 gennaio 2014. L’assicurato non può effettuare la sua

professione di muratore: sindrome cervicale, limitazione dei movimenti della

spalla destra (…) Può eseguire lavori leggeri, ev, al tavolino. I limiti

funzionali sono precisati. Inidoneo alla guida.

Rapporto Dr.ssa __________ del 5 settembre 2014: Oltre ai disturbi

già menzionati nei precedenti rapporti, l’assicurato presenta un disturbo di

personalità di tipo misto, confermato anche tramite test SCID II (Structured

Clinical Interview for DSM-IV Axuis II Disorders) con debolezza a livello della

strutturazione identitaria, con immaturità affettiva ed attitudine

iper-defensiva (e persecutoria) nei confronti del mondo esterno. Vi sono

insufficienti capacità di elaborare le frustrazioni e di gestire tensioni

emozionali. Il desiderio di adattamento affettivo ü sostenuto da una fragile

struttura di personalità. Persistono episodi di angoscia parossistica episodica

e stati di rabbia con scarso controllo degli impulsi, umore disforico ed

evitamento di tipo fobico. Tendenza alla cronicizzazione.

Tali documenti non hanno contribuito nuovi elementi, la decisione

è stata confermata in data 26 settembre 2014.

Ricorso ala Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23

ottobre 2014:

Si producono i seguenti documenti medici:

Rapporto Dr. __________ del 16 aprile 2013: già agli atti e preso

in considerazione. Ora è a disposizione anche la pagina 2, la quale conferma lo

stato neurologico nei limiti di norma. Si descrive unicamente una lieve

disestesia a livello S1 a sinistra. Si propone un’infiltrazione peridurale.

Rapporto Dr. __________, Ospedale __________, __________, a Dr. __________

del 14 maggio 2013: Sindrome algica lombospondilogena persistente, discopatia

L5-S1 con protrusione paramediana a sinistra. Si propone l’infiltrazione

epidurale di corticosteroidi a scopo antalgico ed infiltrazioni diagnostiche a

livello faccettario. Il paziente non desidera affrontare queste misure. Il

contenuto del rapporto è già noto e preso in considerazione (rapporto medico

Dr. __________ del 10 agosto 2013).

Rapporto Dr. __________, __________, a Dr. __________ del 17

giugno 2013: Lieve miopia bilaterale, auree oftalmiche senza cefalea. Si

propone un consulto neurologico per escludere problemi centrali.

Risonanza magnetica del 21 febbraio 2013 (Ospedale __________, __________):

già agli atti e preso in considerazione.

In sostanza, la nuova documentazione non contiene nuovi

informazioni, lo stato valetudinario è invariato.” (doc. VII/1)

Il 21 novembre 2014 il

ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, tra cui un referto del

24 ottobre 2014 della dr.sa med. __________, cui ha allegato le analisi dei

risultati del test personologico SCID-II del 23 ottobre 2014 della psicologa

FSP __________.

La curante, dr.ssa med. __________,

dopo aver rilevato di aver in cura l’insorgente dall’8 maggio 2013, aver

descritto la storia anamnestica, l’anamnesi relazionale e lavorativa ha

affermato:

" (…)

Fin dall’infanzia, prima adolescenza, riferisce sintomi ansiosi

quali paura di soffocare, di morire e ansia parossistica, che persistono a

tuttora. Dal 2000 è viepiù peggiorata una modalità di ritiro dalle relazioni

sociali.

Vi è una problematica legata all’assunzione di farmaci, da parte

del paziente. Abbiamo infatti osservato, almeno parzialmente, una sorta di

idiosincrasia/persecutorietà legata alla assunzione di terapie

psicofarmacologiche; questa modalità è da ritenersi in stretta correlazione al

disturbo della personalità e alla tipica ipersensibilità che, nella pratica

psichiatrica, si osserva nei pazienti con problematiche somatoformi.

Nel frattempo, la relazione terapeutica sempre più salda sta

permettendo una migliore espressione delle fiducia nelle cure e, quindi, nella

assunzione di medicamenti.

In ogni caso, già nei mesi precedenti, il paziente aveva accettato

di assumere escitalopram, poi sospeso perché produceva una rilevante

stanchezza.

Nella primavera 2014 è stato effettuato un tentativo di cura con

venflaxina, sospesa per effetti collaterali poco tollerati; in seguito è stato

introdotto Rebalance, che altrettanto ha dato scarsi risultati. Dall’ottobre

2014 assume duloxetina.

Dai dati emersi dalla osservazione clinica e dal test psicologico

effettuato (dopo alcuni incontri psico-diagnostici con la psicologa FSP,

dott.ssa __________), si evince una “debolezza a livello della strutturazione

identitaria, con immaturità affettiva e attitudine iperdifensiva (e

persecutoria) nei confronti del mondo esterno. Vi sono insufficienti capacità

di elaborare le frustrazioni e di gestire tensioni emozionali. Il desiderio di

adattamento affettivo è sostenuto da una fragile struttura di personalità.”

Stato psicopatologico attuale (si riferisce alla ultima

valutazione del 20/10/2014)

Persiste un’angoscia costante, con episodi di ansia parossistica e

un vissuto di rabbia, con scivolamenti rivendicativo-persecutori e minimo

controllo degli impulsi. L’umore è disforico e persistono gli evitamenti di

tipo fobico. La situazione clinica non solo non è migliorata, bensì tende ad

una cronicizzazione pericolosa. L’ideazione è costantemente occupata da

ruminazioni depressive, di indegnità e sentimento di inaiutabilità.

Diagnosi psichiatrica

1) Episodio depressivo medio F 32.1

2) Disturbo di ansia generalizzata F41.1

3) Disturbo di personalità (tratti evitanti-ansiosi, schizotipici

e impulsivi) F61.0

(punti 2 e 3 presenti fin dalla prima giovinezza; punto 1, esordio

lento e subdolo dal 2000)

(….)

Conclusioni e richieste

Lodevole Tribunale, in considerazione delle complesse condizioni

psicologico-psichiatriche descritte e della associata problematica dolorosa

somatoforme, che soddisferebbe i criteri di Förster e Mosimann (la condizione è

persistente, produce un rilevante influsso negativo sulla qualità di vita del

paziente, ne riduce drasticamente la capacità di lavoro, non è mai regredita

con terapie somatiche prescrittegli e si associa a una condizione psichiatrica

maggiore, quale il Disturbo di personalità supportato dalla storia anamnestica

e avallato con appositi tests che alleghiamo), Vi preghiamo di rivalutare il

caso dell’Assicurato, nella speranza che si possano intraprendere provvedimenti

professionali o le altre misure, tra quelle che saranno ritenute le più

opportune.(…) “ (doc. C/2)

Il 2 dicembre 2014 il

medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

L’episodio depressivo era già stato certificato dalla Dr.ssa __________

prima della mia valutazione, (vedi certificato in GED 14 ottobre 2013).

Con la mia valutazione avevo escluso la presenza di una

depressione del tono dell’umore.

Avevo altresì escluso un disturbo della personalità.

Il test SCID-II è stato utilizzato in maniera non rigorosa.

Vengono citato dei generici tratti, che non raggiungono la soglia per la

diagnosi di uno specifico disturbo di personalità e si conclude allora facendo

la diagnosi di disturbo di personalità misto.

Il test SICD-II non si presta a questo tipo di utilizzo

diagnostico che, se fosse legittimato, sancirebbe per qualunque individuo un

disturbo di personalità misto.

Dal risultato del test, peraltro non allegato, (possediamo solo

una relazione psicologica), dovremmo piuttosto dedurre che l’assicurato non

presenta alcun disturbo di personalità specifico secondo il manuale diagnostico

DSM.

Nella relazione psicologica sul test SCID-II si parla

abbondantemente, anche sulla base di un esame clinico di cui non vi è traccia e

di cui non è chiarita la durata, di: “struttura identitaria”, “attitudine

iperdifensiva”, “struttura di personalità”, etc. Queste ed altre sono tutte

categorie psicodinamiche di pensiero, che non si possono desumere da un test

SCID-II, ma derivano dalla riflessione sulla relazione terapeutica e sui

movimenti transferali e controtransferali che in essa si instaurano.

Ad ogni modo, se anche si ammettesse un disturbo di personalità

esordito nella prima età adulta, esso non sarebbe stato comunque invalidante

per l’attività lavorativa.

Nella relazione della Dr.ssa __________ si cita “en passant” anche

un disturbo somatoforme che soddisferebbe i criteri di Foerster. Mancano però

tutti i dati oggettivi per formulare tale diagnosi aggiuntiva. Il disturbo non

viene neppure riportato tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa.

Lo stato oggettivo è sostanzialmente identico a quello dei

rapporti precedenti, con una sottolineatura dell’impulsività dell’assicurato,

che comunque non incide sulla performance lavorativa. Non si chiarisce infine

in quale ambito il soggetto sarebbe impulsivo e con quali peculiari

comportamenti invalidanti.

Per quanto attiene al disturbo d’ansia, mi sono già espresso nel

precedente rapporto e la nuova relazione psichiatrica non apporta nuovi

elementi.” (doc. XI/bis)

2.5. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella

procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione dell’UAI che si basa sul rapporto SMR del 1° luglio 2014

allestito dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ dopo le visite

medico specialistiche effettuate il medesimo giorno (doc. AI 79-1).

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I medici SMR si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti

dalla visita effettuata presso di loro.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

Gli specialisti hanno

esaminato nel dettaglio sia la problematica somatica sia quella psichica.

2.7.1. Per quanto concerne l’aspetto

somatico, e meglio “il grave problema delle vertebre che incidono sui forti

dolori oltre ad essere causa di temporanea paralisi della mano”, nonché

della discopatia e dei problemi neurologici e di visione (cfr. doc. IV,

ricorso) come evidenziato dal dr. med. __________ in data 6 novembre 2014 (doc.

VII/1), la documentazione prodotta dall’interessato in sede di ricorso non

apporta nuove informazioni atte a sovvertire le valutazioni dei medici SMR.

I rapporti del 16 aprile

2013 del dr. med. __________ e del 14 maggio 2013 del dr. med. __________,

nonché la risonanza magnetica del 21 febbraio 2013 dell’Ospedale __________ di __________

sono già stati ampiamente esaminati e presi in considerazione nell’ambito

dell’esame avvenuto nel corso del mese di luglio 2014 (cfr. doc. AI 79-4 e 48-3).

Circa le problematiche agli arti il dr. med. __________, FMH neurologia il 16

aprile 2013, aveva accertato che “l’attuale stato neurologico del paziente è

risultato nella norma come nel 2012 (…)” (sottolineatura del

redattore, doc. C1, pag. 2 allegata al doc. E1) ed il dr. med. __________, FMH

anestesiologia e rianimazione, terapia intervenzionistica del dolore e medicina

manuale, il 14 maggio 2013 ha rilevato che “all’esame clinico la mobilità

della colonna risulta ben conservata ma dolente all’estensione ed alla

flessione laterale sinistra, non si rilevano deficit neurologici di tipo

radicolare agli AI” (doc. D1, sottolineatura del redattore). Del resto,

la valutazione dell’incapacità lavorativa del 20% in attività leggere

effettuata dai medici SMR, corrisponde a quella attestata dal neurologo, dr.

med. __________, il 12 giugno 2013 (cfr. doc. AI 57-4).

La probabile radicolopatia

irritativa S1 a sinistra con sintomatologia algica e disestesie senza deficit

motori su protrusione L5-S1 (2012), diagnosticata dai medici SMR (doc. AI

79-9), era già stata messa in evidenza dal dr. med. __________, __________ presso

l’Ospedale __________ in data 25 febbraio 2013 (cfr. doc. AI 48-4: “presenza

di una discopatia L5-S1 con protrusione mediana/paramediana e recessale a

sinistra dove si nota un contatto con la radice S1”; “reperto da

correlare con i dati clinici”; “lievi segni di spodilartrosi L3 a S1 bilateralmente”;

“dimensioni del canale spinale nella norma”; cfr. anche doc. AI 53-1),

così come la lieve sindrome del tunnel carpale a destra (doc. AI 79-9), che il

dr. med. __________ aveva ritenuto non necessitare un approccio chirurgico

(cfr. doc. C1).

Neppure il dr. med. __________,

nel suo referto del 26 maggio 2014, apporta elementi medici oggettivi di novità

che potrebbero modificare la valutazione dei medici SMR, limitandosi a

descrivere le patologie già note ed attestando, sulla base delle medesime

malattie, una capacità di lavoro diversa in attività leggere (70-80%; cfr. doc.

83-4).

Infine, circa l’aspetto

neurologico sollevato nel rapporto del 17 giugno 2013 dal dr. med. __________,

FMH oftalmologia, laddove afferma che il ricorrente “presenta dunque

disturbi visivi con delle auree oftalmiche, senza cefalea associata.

Considerato che gli episodi sono aumentati nella loro frequenza, si potrebbe

senz’altro richiedere un consulto neurologico per escludere problemi centrali”

(doc. E1), va qui evidenziato che malgrado la numerosa documentazione medica

prodotta, non sono emerse, successivamente, ulteriori patologie neurologiche.

Del resto il dr. med. __________, ha diagnosticato solo la presenza di una

lieve miopia bilaterale e auree oftalmiche, senza tuttavia attestare alcuna

incapacità lavorativa (doc. E1).

Considerandi

Ciò non è sufficiente per

ritenere la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2.7.2

Circa l’aspetto psichiatrico,

va evidenziato quanto segue.

Il medico SMR, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, in occasione della visita del 1° luglio 2014 ha esaminato nel dettaglio le problematiche psichiche di cui è affetto l’insorgente. Preso atto,

in particolare, del referto dell’11 ottobre 2013 della dr.ssa med. __________,

che segue l’interessato dal maggio 2013 e che ha diagnosticato la presenza di

un episodio depressivo lieve-medio (ICD-10 F 32.1), disturbo di ansia generalizzata (ICD-10 F 41.1), disturbo di personalità (tratti schizoidi e ansiosi;

ICD-10 61.0), ha potuto accertare che non vi è alcuna riduzione della capacità

lavorativa in attività adeguata. Lo specialista ha diagnosticato il disturbo di

ansia generalizzata con episodici attacchi di panico (ICD-10 F41.1) ed ha

potuto accertare che l’insorgente ha “imparato ad accettare e gestire i suoi

attacchi di ansia ed essi non provocano un abbattimento depressivo secondario.

L’attivazione ansiosa è spesso legata al contesto e riguarda il timore di non

essere all’altezza di gestire situazioni nuove o il confronto con persone sconosciute.

Si verificano talora attacchi di panico anche al domicilio o quando è da solo,

ma questi sono molto più facili da gestire grazie alla respirazione e a

tecniche di rilassamento imparate nel corso degli anni” (doc. AI 79-9). Il

dr. med. __________ ha invece escluso problemi di personalità particolari,

rilevando che “i tratti ansiosi sono spiegati dal disturbo di ansia”, “la

vita sociale e le relazioni intime escludono i tratti schizoidi” e “non

è presente obiettivamente alcuna flessione in senso depressivo del tono

dell’umore.” Infine “l’ansia generalizzata si associa a fenomeni acuti

parossistici che talora possono raggiungere l’intensità degli attacchi di

panico, che vengono gestiti dall’assicurato in maniera corretta e funzionale

dal punto di vista comportamentale” (doc. AI 79-10).

L’attestato del 5

settembre 2014 della Dr.ssa med. __________, non apporta alcun nuovo elemento

oggettivo, limitandosi a confermare la presenza di un disturbo di personalità

non rilevato dal dr. med. __________ (doc. AI 85-1), il quale evidenzia che la

patologia era già stata diagnostica in precedenza (l’11 ottobre 2013), ma non

aveva trovato conferma in sede di valutazione psichiatrica (doc. AI 87-1).

Il 24 ottobre 2014 la

dr.ssa med. __________, in seguito ad una nuova valutazione avvenuta il 20

ottobre 2014 (cfr. doc. C/2/1, pag. 2), ha allestito un nuovo referto.

In

primo luogo va rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il

26.

settembre 2014, ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Di principio, la

valutazione della dr.ssa med. __________, successiva all’emissione della

decisione impugnata, non può essere presa in considerazione nell’ambito della

presente procedura.

Del resto, essa non

apporta alcun elemento di novità, limitandosi a ripetere quanto già noto e

ponendo le medesime diagnosi già indicate nei precedenti rapporti. Il dr. med. __________

ha già ampiamente indicato le ragioni per le quali si è scostato dalla diagnosi

di disturbo di personalità e di depressione del tono dell’umore ed ha preso

posizione nel dettaglio in merito all’esito del test personologico SCID-II, che

dovrebbe confermare le diagnosi poste dalla curante (doc. XI/Bis). Il medico

SMR ha evidenziato come il test sia stato utilizzato in maniera non rigorosa,

citando tratti generici che non raggiungono la soglia per la diagnosi di

disturbo della personalità, ciò che porta la psicologa FSP, __________, a

concludere per un disturbo della personalità misto. Il dr. med. __________

afferma che il test non si presta a questo tipo di utilizzo diagnostico e

rileva che, al contrario, visti i risultati, occorre semmai escludere la

presenza di un disturbo di personalità. Il medico SMR ha poi evidenziato che

anche se si volesse ritenere la diagnosi posta dalla curante, e meglio un

disturbo di personalità esordito nella prima età adulta, esso non è comunque

invalidante per l’attività lavorativa.

A questo

proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento;

sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico

curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase

acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute

rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura

in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR

2008.

IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Inoltre, circa il ruolo

del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Certo, in coda al referto

del 24 ottobre 2014 la dr.ssa med. __________, rileva poi la presenza di una

problematica dolorosa somatoforme.

Questo Tribunale rileva,

come del resto evidenziato dal medico SMR, dr. med. __________, il quale ha

ribadito l’assenza di qualsiasi dato oggettivo per poter formulare tale

diagnosi, che la curante, pur indicandone la presenza, non ha inserito il

disturbo doloroso somatoforme tra le diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa. Ciò malgrado il dr. med. __________, FMH medicina interna, medico

curante, nel maggio 2013, aveva invitato il ricorrente a recarsi presso la

dr.ssa med. __________ per approfondire questo aspetto (cfr. doc. AI 53-2: “una

sindrome da dolore somatoforme che si sovrappone ai dolori di tipo degenerativo

artrosico alla colonna lombare e cervicale è anche possibile data la

corrispondenza di una chiara sindrome ansioso depressiva in parte reattiva ai

dolori in parte reattiva alla situazione finanziaria. Per questo motivo il

paziente è stato inviato all’attenzione della dr.ssa __________ psichiatra per

una valutazione in questo campo”).

Tuttavia, la dr.ssa __________,

non ha posto questa diagnosi (cfr. doc. AI 62-1, punto 1.1; doc. AI 74-2, punto

1.

, doc. C2/1, pag. 3, diagnosi psichiatrica) e in occasione della visita,

approfondita, presso i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________,

del 1° luglio 2014, non è stata riscontrata la presenza della sindrome da

dolore somatoforme (cfr. doc. AI 79).

Nulla

cambia, nel preciso caso di specie, la recente sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata a pubblicazione, con la quale il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata

nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. L’Alta Corte ha stabilito che la presunzione secondo cui questi

disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Al

consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di

per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto

dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e

delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (“In

intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen

Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss

altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.

Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen

spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein

abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht

standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die

nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem

einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder

gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit

weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der

massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und

-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).

In concreto, la presenza di una sindrome da dolore somatoforme,

peraltro neppure posta tra le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa dai

numerosi specialisti che hanno esaminato il ricorrente nel corso degli anni,

non trova conferma, come rilevato dal dr. med. __________. Per cui non si pone

il problema della sua incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente. Del

resto, proprio perché non diagnosticata, neppure è stata utilizzata la

presunzione, non più valida in seguito alla sentenza 9C_492/2014

del 3 giugno 2015, secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile.

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato che l’assicurato sia abile al lavoro all’80%

nell’attività di fattorino, svolta quando il danno alla salute era già insorto

(cfr. doc. AI 16) ed in qualsiasi altra attività adeguata. Per contro

nell’attività di muratore egli è completamente inabile al lavoro.

2.8

L’insorgente contesta il

grado d’invalidità calcolato dall’UAI, sostenendo che l’amministrazione avrebbe

applicato a torto il metodo misto.

Questo TCA rileva

innanzitutto che l’UAI, come richiesto dal medesimo insorgente, ha invece effettuato

l’abituale raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità nullo.

A questo proposito va

evidenziato che con decisione del 27 giugno 2002 l’UAI aveva rifiutato di

mettere l’insorgente al beneficio di provvedimenti professionali, eseguendo il

raffronto dei redditi tra quanto poteva conseguire quale muratore, professione

appresa e non più esigibile dal mese di dicembre 1998, e quanto conseguito, da

invalido, quale fattorino (cfr. doc. AI 16 e 17).

Nell’ambito della

procedura successiva il consulente in integrazione, in data 17 marzo 2006, ha rilevato che l’insorgente, dopo aver ottenuto l’attestato di muratore nel 1985, fino alla

fine del 1995 ha lavorato per svariate ditte sia in Ticino che in altri Cantoni

alternando brevi periodi di disoccupazione. Dal novembre 1995 al dicembre 1996 ha lavorato come operaio nell’ambito dei servizi di produzione elettronica. Nel 1997 ha svolto un programma occupazionale di 6 mesi presso la __________ quale operaio generico. Nel 1998 ha lavorato qualche mese come montatore di mobili. Da dicembre 2000 a giugno 2004 ha lavorato come fattorino. In seguito ha beneficiato di prestazioni

dell’assistenza (doc. AI 33-2).

Quale reddito da valido è

stato preso in considerazione quello figurante nell’estratto del conto individuale

da cui è emerso che all’insorgere del danno alla salute l’interessato, nel 1998

percepiva un reddito annuo di fr. 31'812, aggiornato, al 2004 a fr. 34’325 (cfr. doc. AI 33-2). Ritenuto un salario da invalido di fr. 45'614, il grado

d’invalidità è stato considerato nullo.

Con la decisione impugnata

l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido di fr. 38'015,

aggiornando al 2012 il reddito di fr. 34'325 del 2004 (doc. AI 80-2).

L’interessato non contesta

specificatamente questo importo. Del resto, dall’estratto del conto individuale

agli atti emerge che nel periodo dal 1986 al 1998, anno dell’insorgere del

danno alla salute, il ricorrente ha conseguito sempre salari annui molto bassi e

solo nel 1996 un reddito leggermente superiore a quello del 1998 aggiornato

dall’amministrazione per il raffronto dei redditi (1990: fr. 30'720; 1992; fr.

23'870; 1993: fr. 25'322; 1994: fr.18'355; 1995: fr. 21'946; 1996: fr. 32'682;

1997: fr. 30'098; 1998: fr. 31'812).

A questo proposito il TF

ha ritenuto conforme alla legge ed alla giurisprudenza la presa in conto di una media dell’importo percepito negli ultimi anni precedenti

l’insorgere del danno alla salute (cfr. in particolare la sentenza 8C_611/2007

del 23 aprile 2008; cfr. anche, nell’ambito di un’attività indipendente, la

sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012).

Certo, se da

un parte, di principio, i salari registrati nel conto individuale fungono da

base per stabilire l’ammontare del reddito da valido precedentemente percepito

(cfr. consid. 5.1.1 delle citata sentenza: „(…) Die im Individuellen Konto

ausgewiesenen Einkünfte dürfen im Regelfall als Grundlage für die Bemessung des

Valideneinkommens herangezogen werden“), d’altra parte, tuttavia,

all’assicurato non può essere impedito di comprovare che il reddito conseguito

era superiore (cfr. consid. 5.1.1 delle citata

sentenza: „Hingegen können sie nicht als unabänderbare Grössen verstanden

werden, die - im Sinne einer abschliessenden Beweiswürdigungsregel - eine

keinem Gegenbeweis zugängliche Tatsachenvermutung schüfen (Urteil I 305/02 vom

29.

Januar 2003, E. 2.2.1)“).

In concreto tuttavia l’interessato

non ha sostenuto di aver percepito salari più elevati prima dell’inizio del

danno alla salute.

Ne segue che il reddito da

valido di fr. 38'015 nel 2012, aggiornato a fr. 38'281 nel 2013 (+ 0,7%), va

confermato.

2.9

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non

ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la

più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;

cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie

économique, 12-2014, p. 94).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x

102,5) nel 2013.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio

ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4 Contrariamente

al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità

giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del

diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si

estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa

(“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione

di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a

quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio

potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A

tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione;

deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio

apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.

81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il

diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio

del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.],

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010,

pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido del 14% (8% per attività

leggera [sollevare pesi fino a 5 kg] e 6% per altri fattori sociali), tuttavia

non possibile alla luce della sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013. Anche

volendo ridurre il reddito da invalido del 15%, l’interessato non avrebbe

comunque diritto ad alcuna rendita.

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 38’281 con quello da invalido di fr. 62’844, ridotto dapprima del

20% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 50'275.20 e poi del 15% (riduzione

sociale) a fr. 42'733.92, si ottiene un grado d’invalidità nullo, come

calcolato dall’UAI.

2.10

Il ricorrente oltre a

richiamare l’incarto AI, trasmessogli dall’amministrazione in data 31 ottobre

2014.

(doc. 7/3) e chiedere l’allestimento di una perizia giudiziaria, domanda

la sua audizione (cfr. doc. I).

Il TCA

rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere

il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.

1.

CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che

ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I

472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(l’assicurato ha chiesto genericamente “l’audizione” [cfr. doc. I]),

questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.

2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Questo Tribunale rinuncia

pure all’allestimento di una perizia psichiatrica, rispettivamente

plurisidisciplinare, come chiesta dall’insorgente. Il TCA, al consid. 2.7, ha

già diffusamente esposto i motivi per i quali le valutazioni agli atti sono

sufficienti per decidere nel merito del ricorso, senza la necessità di

effettuare ulteriori accertamenti medici.

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il

TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.

2.11

Il rappresentante

dell’assicurato si lamenta del fatto che l’UAI non avrebbe segnalato

l’insorgente alle autorità di tutela, alla luce del suo stato di salute

psichico e del fatto che è refrattario alle terapie psichiatriche.

Per l’art. 443 cpv. 1 CC

quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può avvisarne l’autorità di

protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto

professionale. L’art. 443 cpv. 2 CC prevede che chiunque, nello svolgimento di

un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è

tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono

prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Secondo l’art. 453 cpv. 1

CC se una persona bisognosa d’aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a

pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave

danno fisico, morale o materiale, l’autorità di protezione degli adulti, i

servizi interessati e la polizia si prestano reciproca collaborazione.

Questo TCA evidenzia che

dal rapporto finale SMR non emerge uno stato tale da necessitare una segnalazione

all’autorità competente (cfr. doc. AI 79-9: status psichico: “vigile ed

orientato nei parametri spazio temporali, rispetto alle situazioni e alle

persone. Curato nell’igiene personale e nell’abbigliamento, età apparente

sovrapponibile a quella anagrafica. Eloquio fluente, spontaneo, rispettoso

delle pause del discorso, lessico appropriato, nessi logici del discorso

conservati, toni della voce normomodulati. Non si riscontrano alterazioni dei

contenuti del pensiero, né alterazioni formali. Non sono presenti fenomeni

dispercettivi.

Riposo notturno

regolare, interrotto da sogni vividi con uno o due risvegli per notte, ma senza

difficoltà a riprendere sonno […]. Il tono dell’umore risulta in asse.

L’assicurato ha imparato ad accettare e gestire i suoi attacchi d’ansia ed essi

non provocano un abbattimento depressivo secondario. L’attivazione ansiosa è

spesso legata al contesto e riguarda il timore di non essere all’altezza di

gestire situazioni nuove o il confronto con persone sconosciute. Si verificano

talora attacchi di panico anche al domicilio o quando è da solo, ma questi sono

molto più facili da gestire grazie alla respirazione e a tecniche di

rilassamento imparate nel corso degli anni”).

Tuttavia, se il

rappresentante, che conosce bene il ricorrente, avendolo incontrato

personalmente, ritiene necessaria una segnalazione alle competenti autorità di

protezione, nei limiti dell’art. 443 cpv. 1 CC è sua facoltà agire in tal senso

per tutelare il proprio rappresentato.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico del

ricorrente.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Va qui

evidenziato che ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 2a ed., ad art. 61,

n. 102, pag. 788). Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato

la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro

- nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I

60.

consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.;

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544). I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato

patentato (sentenza 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201

consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non

impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non

iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.

181). In DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati

presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a

assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli

avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al

registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati (LLCA).

In

concreto, non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, la domanda tesa

ad ottenere il gratuito patrocinio appare improponibile quindi e va respinta

(cfr. anche sentenza 36.2011.84 del 30 gennaio 2012).

La richiesta di assistenza

giudiziaria può essere esaminata limitatamente all’esonero dal pagamento delle

tasse di giustizia delle spese, ritenuto che non va, di conseguenza, esaminata

la condizione della necessità dell’intervento di un avvocato.

In concreto,

malgrado in sede di ricorso abbia affermato di trovarsi „in uno stato di

decozione finanziaria che verrà debitamente comprovato dal formulario comunale

e dalla relativa documentazione ivi annessa, che si è in attesa di ricevere dall’autorità

comunale di domicilio“ e che „esso verrà trasmetto immediatamente dal

sottoscritto al lodevole TCA“, l’insorgente non ha prodotto alcunché.

Nemmeno nel termine assegnatogli per presentare nuove prove.

La richiesta

deve essere respinta già solo per questo motivo (cfr. sentenza 32.2013.63 del

15.

gennaio 2014).

Del resto dal

rapporto finale SMR emerge che “da quando ha comunicato all’assistenza di

vivere con la nuova compagna, sarebbe stata sospesa l’erogazione dell’aiuto

economico. L’assicurato prova disappunto e difficoltà per questa decisione, che

mette tutti i costi a carico della compagna, unica che lavora e che ha già un

figlio da mantenere con appena 3'700 franchi di entrate mensili” (doc. AI

79-6).

Inoltre,

alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio

sprovvisto di possibilità di esito favorevole.

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente

sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin

dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In

effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno consentito di

accertare con la dovuta chiarezza il grado di invalidità e l’insorgente non ha

apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali

valutazioni.

Lo stato di salute

dell'assicurato è stato correttamente esaminato dall’UAI e non permette

all’insorgente di poter essere messo al beneficio di una rendita. I certificati

prodotti dall’assicurato, in parte già presenti agli atti ed in parte relativi

alla situazione dello stato di salute successiva all’emissione della decisione

impugnata non erano manifestamente atti a sovvertire le conclusioni dei medici

SMR. In assenza di prove concrete che oggettivassero una capacità lavorativa

peggiore di quella individuata dai citati esperti, il ricorrente non aveva

alcuna possibilità di successo inoltrando il presente ricorso.

Facendo quindi difetto i

presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti