32.2014.151
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7 agosto 2015Italiano65 min
Source ti.ch
RI 1accomandata
Incarto
n.
32.2014.151
cs
Lugano
7 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20/23 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 settembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1968, di
formazione muratore, il 28 febbraio 2000 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI volta al riconoscimento di provvedimenti professionali (doc. AI 1).
1.2. Con decisione del 17 luglio
2002 l’UAI ha respinto la richiesta avendo l’assicurato trovato un’occupazione
tale da permettergli un recupero della capacità di guadagno sostanziale (doc.
AI 18-1 e 27-1).
1.3. Il 31 gennaio 2005 RI 1 ha nuovamente
domandato di poter beneficiare di prestazioni dell’AI (doc. AI 20). Dopo aver
esperito gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui l’allestimento di una
perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________ (doc. AI 31-1), con
decisione del 20 marzo 2006 l’UAI ha respinto la richiesta, essendo il grado
d’invalidità nullo (doc. AI 35-1).
1.4. In seguito all’inoltro di una
nuova domanda in data 4 luglio 2012 (doc. AI 37), con decisione del 27
settembre 2012 (doc. AI 44-1), preavvisata dal progetto del 17 luglio 2012
(doc. AI 38-1), l’UAI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni.
1.5. Il 13 marzo 2013 RI 1 ha
trasmesso un’ulteriore richiesta (doc. AI 47). Dopo aver sottoposto
l’interessato ad una visita presso i medici SMR, dr. med. __________, FMH
medicina interna e dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc.
AI 79), con decisione del 26 settembre 2014, preavvisata dal progetto dell’8
agosto 2014 (doc. AI 81-1), l’UAI ha respinto la domanda, essendo il grado
d’invalidità nullo (doc. AI 81).
1.6. Con scritto del 20 ottobre
2014, __________, __________ RA 1, in rappresentanza di RI 1, ha inoltrato al
TCA una richiesta di proroga dei termini del ricorso, poiché l’interessato si è
affiliato __________ RA 1 solo “venerdì scorso” ed il tempo a
disposizione per stabilire se ricorrere contro la predetta decisione non
sarebbe sufficiente, ritenuta la necessità di acquisire gli atti medici e
sottoporli ai propri periti (doc. I).
1.7. Con scritto datato 20 ottobre
2014, RA 1 ha precisato che il nome del proprio rappresentato è RI 1 e non __________,
come erroneamente indicato nella domanda di proroga (doc. II).
1.8. Il 21 ottobre 2014 il
vicepresidente del TCA ha informato il ricorrente che il termine non può essere
prorogato e che l’assegnazione di un termine supplementare per una
completazione del ricorso non si giustifica, poiché RI 1 ha conferito mandato a
RA 1 già il 13 ottobre 2014. Il ricorso deve di conseguenza essere motivato e
completato entro la scadenza del termine ricorsuale di 30 giorni (doc. III).
1.9. Il 23 ottobre 2014 RI 1,
sempre rappresentato da RA 1, è insorto contro la decisione del 26 settembre
2014, chiedendone l’annullamento e domandando contestualmente di essere messo
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).
Preliminarmente
l’insorgente stigmatizza l’agire del Tribunale che ha negato una proroga dei
termini per inoltrare ricorso e non sarebbe al corrente della procedura ______________________________e
che ha “per norma di non far firmare mai la dichiarazione di adesione seduta
stante, e questo per permettere al probabile nuovo iscritto di leggere bene il
formulario, il Regolamento e quanto altro, oltre a consultarsi con chi riterrà
opportuno, e questo a tutela del nuovo iscritto”. L’insorgente afferma che
di norma gli assicurati non sono in possesso delle perizie e dei rapporti
medici che devono essere richiesti all’AI. Ogni assicurato ha diritto di
consultare il proprio incarto e l’UAI deve metterlo a disposizione. Ciò finora
non è avvenuto.
“Fatta questa doverosa
premessa che mi auguro questo lodevole Tribunale ne terrà conto durante tutta
la procedura passiamo al ricorso in fatto ed in diritto”.
Nel merito l’insorgente
sostiene che si è valutato quasi esclusivamente l’aspetto psichico mentre è
stato appena sfiorato il grave problema delle vertebre che incidono sui forti
dolori oltre ad essere causa di temporanea paralisi della mano. La perizia
dell’AI non avrebbe tenuto conto della discopatia che limita la sua capacità
lavorativa. Vanno inoltre aggiunti i problemi neurologici. Il ricorrente
afferma:
" (…)
3. L’Assicurazione Ai stabilisce una invalidità pari al 20% ma da
intendersi “come riduzione del rendimento su una giornata lavorativa a tempo
pieno” (???). Alla base di questa decisione vi è una differente conclusione
circa il grado d’invalidità del ricorrente che si basa per l’AI sulla capacità
di guadagno ipotetica sul mercato del lavoro e che dovrebbe tener conto pure
delle capacità professionali, intellettuali ed inserimento sociale.
4. Il ricorrente ha presentato oltre a tutti i certificati medici
a cui non abbiamo avuto accesso per tempistica e per il diniego di proroga da
parte di questo lodevole Tribunale, delle perizie socio psichiatriche (che
purtroppo non possiamo produrre perché non in nostro possesso nemmeno per
esaminarle….) Inoltre egli ha contestato le conclusioni e le motivazioni alla
base della decisione qui ricorsa dell’AI, precisando che il sig. RI 1, se fosse
stato sano, avrebbe svolto un’attività lavorativa molto pesante, considerando
la sua formazione.
5. L’AI fa un raffronto di redditi tenendo conto di un’altra
decisione cresciuta in giudicato del 2012 che nulla ha a che vedere con la
presente domanda che si basa sul peggioramento e per tanto è una formale
revisione come d’altronde previsto dalla Legge. Così facendo l’Ufficio AI ha
violato la LAI. La decisione risulta essere del tutto arbitraria poiché non
tiene conto della nuova situazione psicofisica ampiamente documentata ma non
pressa in considerazione oltre ad averle negato il diritto di essere ascoltato
in grave violazione della CEDU. Da qui la necessità del presente ricorso.”
Il ricorrente sostiene che
l’UAI avrebbe applicato il metodo misto, invece del normale raffronto dei
redditi. L’insorgente, con riferimento ai certificati della dr.ssa __________,
rileva inoltre di essere affetto da una grave patologia psicologica e
l’amministrazione avrebbe dovuto “pretendere una curatela immediata per un
personaggio refrattario alle terapie psichiatriche”.
In conclusione
l’interessato chiede l’allestimento di una perizia psichiatrica, l’edizione di
tutti i documenti, cartelle mediche e rapporti medici dell’AI e dei medici che
l’hanno curato, di cui non è in possesso dell’elenco e l’audizione personale. A
titolo cautelativo ed in via subordinata chiede che “la decisione oggetto di
questo ricorso, sia respinta e tutto l’incarto sia rinviato alla Assicurazione
AI per una nuova decisione che tenga conto di una perizia completa
multidisciplinare oltre ad valutare la nomina di un tutore.”
1.10. Il 31 ottobre 2014 l’UAI ha
trasmesso, per raccomandata, il CD contenente tutti gli atti componenti
l’incarto AI al rappresentante del ricorrente (doc. VII/3).
1.11. Con risposta dell’11 novembre
2014 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
1.12. Il 21 novembre 2014
l’insorgente si è ulteriormente espresso (doc. IX). L’assicurato contesta le
valutazioni dei medici SMR, poiché ritenute di parte, a differenza dei referti
della curante, dr.ssa med. __________, specialista in materia, le cui
valutazioni sono complete, disinteressate, approfondite e specifiche. Egli
ritiene che, a partire dal 2000, è completamente inabile al lavoro, necessita
di una cura psichiatrica adeguata a base di farmaci e colloqui di sostegno e
domanda pertanto di poter beneficiare di una rendita intera a partire da
quell’anno.
1.13. Con osservazioni del 3
dicembre 2014, cui ha allegato una presa di posizione del 2 dicembre 2014 del
dr. med. __________ (doc. XI/Bis), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione
del ricorso (doc. XI).
in ordine
2.1. L’insorgente fa valere una
violazione della CEDU e meglio del suo diritto di essere sentito poiché l’UAI
non gli avrebbe dato la facoltà di esprimersi in merito e ritiene che la
decisione sia arbitraria.
Un provvedimento è
arbitrario e vìola quindi l’art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una
regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in
modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e
riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto
che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Un
provvedimento deve essere annullato se è arbitrario nel suo risultato – ma non
quando solo i suoi motivi siano insostenibili – oppure ove esso non è motivato
(STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti).
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;
DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V
131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie non è
ravvisabile né un arbitrio né una violazione del diritto di essere sentito.
L’UAI, dopo aver acquisito gli atti ritenuti necessari, ha emesso, l’8 agosto
2014, il progetto di decisione (doc. AI 81-1), sul quale l’interessato ha
potuto esprimersi, producendo nuova documentazione. L’amministrazione ha preso
posizione sui referti del 26 maggio 2014 del dr. med. __________ e del 5
settembre 2014 della dr.ssa med. __________, spiegando le ragioni per le quali
non modificano le valutazioni dei medici SMR (doc. AI 88-3). In seguito alla
richiesta del ricorrente del 20 ottobre 2014 di poter avere accesso alla
cartella medica informatizzata oppure cartacea (doc. AI 89-31), il 31 ottobre
2014 l’UAI ha trasmesso all’interessato l’intero incarto su CD (doc. VII/3).
Il ricorrente ha prodotto
ulteriori osservazioni di 7 pagine al TCA in data 21 novembre 2014 (doc. IX).
Va del resto rammentato
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In concreto il ricorrente,
oltre ad aver ricevuto l’incarto AI (doc. VII/3), pendente causa ha prodotto
ulteriori osservazioni (doc. IX). Egli ha di conseguenza potuto prendere diffusamente
posizione sull’intera documentazione. Il suo diritto di essere sentito è stato
ampiamente salvaguardato.
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
2.4. Secondo
la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in
DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di
nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un
esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi della decisione del 20 marzo 2006 (doc. AI
35-1), tramite la quale l’amministrazione ha respinto la domanda in assenza di
un grado d’invalidità pensionabile.
L’amministrazione si era
in particolare basata sulla perizia del 20 settembre 2005 del dr. med. __________,
FMH medicina interna e reumatologia, il quale dopo aver descritto l’anamnesi
famigliare, personale, attuale, sociale e i dati soggettivi ed oggettivi ha
posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome
cervicospondilogena cronica con/su alterazioni degenerative con protrusione
discale C3/C4 con iniziale canale spinale stretto, fusione di C5/C6 con
uncartrosi, stato dopo discectomia C5/C6 il 15 gennaio 1999, protrazione della testa,
insufficienza muscolare e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa
di sindrome lombovertebrale su/con insufficienza muscolare in rapporto al peso,
lieve condrosi L5/S1, stato dopo frattura del capitello radiale sinistra su/con
stato dopo osteosintesi nel 1987, attualmente minimo deficit di estensione del
gomito, adiposità, stato dopo meniscectomia ginocchio sinistro, stato dopo
multiple fratture agli arti superiori anamnestiche.
Il perito ha attestato una
totale incapacità lavorativa quale muratore ed una capacità lavorativa totale
quale fattorino e in qualsiasi altra attività lavorativa leggera (doc. AI
31-9).
In seguito alla richiesta
di nuove prestazioni, il 1° luglio 2014 l’insorgente è stato sottoposto ad una
visita medica ad opera dei medici SMR, dr. med. __________, specialista FMH
medicina interna e dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia (doc. AI 79).
Dopo aver riassunto gli
atti e descritto l’anamnesi famigliare/personale, fisiologica, patologica
remota, sociolavorativa, lo sviluppo della malattia e i risultati della
terapia, la terapia farmacologica attuale, i disturbi soggettivi ed oggettivi, i
medici hanno posto la diagnosi di disturbo di ansia generalizzata con episodi
di attacchi di panico (ICD-10 F41.1), probabile radicolopatia irritativa S1 a
sinistra con sintomatologia algica e disestesie senza deficit motori su
protrusione L5-S1 (2012), tabagismo, lieve sindrome del tunnel carpale a destra
e minima sindrome del solco cubitale a destra, dislipidemia (doc. AI 79-9).
Fatti
I medici SMR hanno
accertato che il problema psichiatrico “non riduce la capacità lavorativa
per un’attività adeguata” (doc. AI 79-10). L’interessato tuttavia, a causa
delle patologie somatiche, è incapace al lavoro al 20% sia nella precedente
attività di fattorino che in qualsiasi attività dal 6 dicembre 2012 (doc. AI
79-2).
In sede di audizione è
stato prodotto un certificato del 26 maggio 2014 del dr. med. __________ e un
referto del 5 settembre 2014 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, la quale ha rilevato la presenza di un disturbo di personalità di
tipo misto, sulla base di test effettuati da una psicologa. La curante ha
affermato:
" (…)
Dai dati emersi dalla osservazione clinica e dal test effettuato,
durante alcuni incontri psicologici dedicati, si evince una “debolezza a
livello della strutturazione identitaria, con immaturità affettiva e attitudine
iper-difensiva (e persecutoria) nei confronti del mondo esterno. Vi sono
insufficienti capacità di elaborare le frustrazioni e di gestire tensioni
emozionali. Il desiderio di adattamento affettivo è sostenuto da una fragile
struttura di personalità”.
Anche nel corso dell’osservazione clinica dopo l’ultimo
certificato a voi inviato (maggio 2014), persistono episodi di angoscia, ansia
parossistica episodica e stati di rabbia, con scarso controllo degli impulsi, umore
disforico ed evitamenti di tipo fobico. La situazione clinica non solo non è
migliorata, bensì tende ad una cronicizzazione pericolosa.
Infine, ma non da ultimo, la problematica della sintomatologia
dolorosa persiste e produce influsso negativo sulla qualità di vita del
paziente e riduce la capacità di lavoro del paziente” (doc. AI 85-1)
Chiamato ad esprimersi in
merito il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
" La
certificazione del Dr. __________ cita una limitazione per mestieri pesanti da
noi già riconosciuta, ammettendo un carico massimo senza limitazioni di 5 kg.
Il disturbo della personalità esordisce in adolescenza o nella
prima età adulta, ma non ha mai impedito all’assicurato di lavorare.
Tra l’altro il disturbo della personalità era già stato
diagnosticato dalla Dr.ssa __________ nel certificato dell’11.10.2013, quindi
la diagnosi era nota allo scrivente al momento della valutazione. Tuttavia tale
diagnosi non è stata confermata in sede di valutazione psichiatrica SMR da
parte del sottoscritto.
Non ci sono quindi nuovi elementi oggettivi e si propone di
confermare il rapporto finale SMR.” (doc. AI 87-1)
In sede di ricorso
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, su cui il medico SMR,
dr. med. __________, il 6 novembre 2014 ha preso posizione, affermando:
" (…)
In sede di audizione, l’assicurato ha prodotto altri documenti
medici:
Rapporto medico Dr. __________ del 26 maggio 2014: Stato dopo
operazione per ernia cervicale con sindrome cervicobrachiale; dislessia;
allergia respiratoria; artropatia spalla destra; stato dopo osteosintesi del
gomito sinistro, disturbi da viti ancora in sede, sindrome ansioso-deprssiva.
Cura medica dal 20 gennaio 2014. L’assicurato non può effettuare la sua
professione di muratore: sindrome cervicale, limitazione dei movimenti della
spalla destra (…) Può eseguire lavori leggeri, ev, al tavolino. I limiti
funzionali sono precisati. Inidoneo alla guida.
Rapporto Dr.ssa __________ del 5 settembre 2014: Oltre ai disturbi
già menzionati nei precedenti rapporti, l’assicurato presenta un disturbo di
personalità di tipo misto, confermato anche tramite test SCID II (Structured
Clinical Interview for DSM-IV Axuis II Disorders) con debolezza a livello della
strutturazione identitaria, con immaturità affettiva ed attitudine
iper-defensiva (e persecutoria) nei confronti del mondo esterno. Vi sono
insufficienti capacità di elaborare le frustrazioni e di gestire tensioni
emozionali. Il desiderio di adattamento affettivo ü sostenuto da una fragile
struttura di personalità. Persistono episodi di angoscia parossistica episodica
e stati di rabbia con scarso controllo degli impulsi, umore disforico ed
evitamento di tipo fobico. Tendenza alla cronicizzazione.
Tali documenti non hanno contribuito nuovi elementi, la decisione
è stata confermata in data 26 settembre 2014.
Ricorso ala Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23
ottobre 2014:
Si producono i seguenti documenti medici:
Rapporto Dr. __________ del 16 aprile 2013: già agli atti e preso
in considerazione. Ora è a disposizione anche la pagina 2, la quale conferma lo
stato neurologico nei limiti di norma. Si descrive unicamente una lieve
disestesia a livello S1 a sinistra. Si propone un’infiltrazione peridurale.
Rapporto Dr. __________, Ospedale __________, __________, a Dr. __________
del 14 maggio 2013: Sindrome algica lombospondilogena persistente, discopatia
L5-S1 con protrusione paramediana a sinistra. Si propone l’infiltrazione
epidurale di corticosteroidi a scopo antalgico ed infiltrazioni diagnostiche a
livello faccettario. Il paziente non desidera affrontare queste misure. Il
contenuto del rapporto è già noto e preso in considerazione (rapporto medico
Dr. __________ del 10 agosto 2013).
Rapporto Dr. __________, __________, a Dr. __________ del 17
giugno 2013: Lieve miopia bilaterale, auree oftalmiche senza cefalea. Si
propone un consulto neurologico per escludere problemi centrali.
Risonanza magnetica del 21 febbraio 2013 (Ospedale __________, __________):
già agli atti e preso in considerazione.
In sostanza, la nuova documentazione non contiene nuovi
informazioni, lo stato valetudinario è invariato.” (doc. VII/1)
Il 21 novembre 2014 il
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, tra cui un referto del
24 ottobre 2014 della dr.sa med. __________, cui ha allegato le analisi dei
risultati del test personologico SCID-II del 23 ottobre 2014 della psicologa
FSP __________.
La curante, dr.ssa med. __________,
dopo aver rilevato di aver in cura l’insorgente dall’8 maggio 2013, aver
descritto la storia anamnestica, l’anamnesi relazionale e lavorativa ha
affermato:
" (…)
Fin dall’infanzia, prima adolescenza, riferisce sintomi ansiosi
quali paura di soffocare, di morire e ansia parossistica, che persistono a
tuttora. Dal 2000 è viepiù peggiorata una modalità di ritiro dalle relazioni
sociali.
Vi è una problematica legata all’assunzione di farmaci, da parte
del paziente. Abbiamo infatti osservato, almeno parzialmente, una sorta di
idiosincrasia/persecutorietà legata alla assunzione di terapie
psicofarmacologiche; questa modalità è da ritenersi in stretta correlazione al
disturbo della personalità e alla tipica ipersensibilità che, nella pratica
psichiatrica, si osserva nei pazienti con problematiche somatoformi.
Nel frattempo, la relazione terapeutica sempre più salda sta
permettendo una migliore espressione delle fiducia nelle cure e, quindi, nella
assunzione di medicamenti.
In ogni caso, già nei mesi precedenti, il paziente aveva accettato
di assumere escitalopram, poi sospeso perché produceva una rilevante
stanchezza.
Nella primavera 2014 è stato effettuato un tentativo di cura con
venflaxina, sospesa per effetti collaterali poco tollerati; in seguito è stato
introdotto Rebalance, che altrettanto ha dato scarsi risultati. Dall’ottobre
2014 assume duloxetina.
Dai dati emersi dalla osservazione clinica e dal test psicologico
effettuato (dopo alcuni incontri psico-diagnostici con la psicologa FSP,
dott.ssa __________), si evince una “debolezza a livello della strutturazione
identitaria, con immaturità affettiva e attitudine iperdifensiva (e
persecutoria) nei confronti del mondo esterno. Vi sono insufficienti capacità
di elaborare le frustrazioni e di gestire tensioni emozionali. Il desiderio di
adattamento affettivo è sostenuto da una fragile struttura di personalità.”
Stato psicopatologico attuale (si riferisce alla ultima
valutazione del 20/10/2014)
Persiste un’angoscia costante, con episodi di ansia parossistica e
un vissuto di rabbia, con scivolamenti rivendicativo-persecutori e minimo
controllo degli impulsi. L’umore è disforico e persistono gli evitamenti di
tipo fobico. La situazione clinica non solo non è migliorata, bensì tende ad
una cronicizzazione pericolosa. L’ideazione è costantemente occupata da
ruminazioni depressive, di indegnità e sentimento di inaiutabilità.
Diagnosi psichiatrica
1) Episodio depressivo medio F 32.1
2) Disturbo di ansia generalizzata F41.1
3) Disturbo di personalità (tratti evitanti-ansiosi, schizotipici
e impulsivi) F61.0
(punti 2 e 3 presenti fin dalla prima giovinezza; punto 1, esordio
lento e subdolo dal 2000)
(….)
Conclusioni e richieste
Lodevole Tribunale, in considerazione delle complesse condizioni
psicologico-psichiatriche descritte e della associata problematica dolorosa
somatoforme, che soddisferebbe i criteri di Förster e Mosimann (la condizione è
persistente, produce un rilevante influsso negativo sulla qualità di vita del
paziente, ne riduce drasticamente la capacità di lavoro, non è mai regredita
con terapie somatiche prescrittegli e si associa a una condizione psichiatrica
maggiore, quale il Disturbo di personalità supportato dalla storia anamnestica
e avallato con appositi tests che alleghiamo), Vi preghiamo di rivalutare il
caso dell’Assicurato, nella speranza che si possano intraprendere provvedimenti
professionali o le altre misure, tra quelle che saranno ritenute le più
opportune.(…) “ (doc. C/2)
Il 2 dicembre 2014 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
L’episodio depressivo era già stato certificato dalla Dr.ssa __________
prima della mia valutazione, (vedi certificato in GED 14 ottobre 2013).
Con la mia valutazione avevo escluso la presenza di una
depressione del tono dell’umore.
Avevo altresì escluso un disturbo della personalità.
Il test SCID-II è stato utilizzato in maniera non rigorosa.
Vengono citato dei generici tratti, che non raggiungono la soglia per la
diagnosi di uno specifico disturbo di personalità e si conclude allora facendo
la diagnosi di disturbo di personalità misto.
Il test SICD-II non si presta a questo tipo di utilizzo
diagnostico che, se fosse legittimato, sancirebbe per qualunque individuo un
disturbo di personalità misto.
Dal risultato del test, peraltro non allegato, (possediamo solo
una relazione psicologica), dovremmo piuttosto dedurre che l’assicurato non
presenta alcun disturbo di personalità specifico secondo il manuale diagnostico
DSM.
Nella relazione psicologica sul test SCID-II si parla
abbondantemente, anche sulla base di un esame clinico di cui non vi è traccia e
di cui non è chiarita la durata, di: “struttura identitaria”, “attitudine
iperdifensiva”, “struttura di personalità”, etc. Queste ed altre sono tutte
categorie psicodinamiche di pensiero, che non si possono desumere da un test
SCID-II, ma derivano dalla riflessione sulla relazione terapeutica e sui
movimenti transferali e controtransferali che in essa si instaurano.
Ad ogni modo, se anche si ammettesse un disturbo di personalità
esordito nella prima età adulta, esso non sarebbe stato comunque invalidante
per l’attività lavorativa.
Nella relazione della Dr.ssa __________ si cita “en passant” anche
un disturbo somatoforme che soddisferebbe i criteri di Foerster. Mancano però
tutti i dati oggettivi per formulare tale diagnosi aggiuntiva. Il disturbo non
viene neppure riportato tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa.
Lo stato oggettivo è sostanzialmente identico a quello dei
rapporti precedenti, con una sottolineatura dell’impulsività dell’assicurato,
che comunque non incide sulla performance lavorativa. Non si chiarisce infine
in quale ambito il soggetto sarebbe impulsivo e con quali peculiari
comportamenti invalidanti.
Per quanto attiene al disturbo d’ansia, mi sono già espresso nel
precedente rapporto e la nuova relazione psichiatrica non apporta nuovi
elementi.” (doc. XI/bis)
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella
procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.7. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in
dubbio la valutazione dell’UAI che si basa sul rapporto SMR del 1° luglio 2014
allestito dal dr. med. __________ e dal dr. med. __________ dopo le visite
medico specialistiche effettuate il medesimo giorno (doc. AI 79-1).
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I medici SMR si sono
espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti
dalla visita effettuata presso di loro.
Al referto va
attribuita piena forza probante.
Gli specialisti hanno
esaminato nel dettaglio sia la problematica somatica sia quella psichica.
2.7.1. Per quanto concerne l’aspetto
somatico, e meglio “il grave problema delle vertebre che incidono sui forti
dolori oltre ad essere causa di temporanea paralisi della mano”, nonché
della discopatia e dei problemi neurologici e di visione (cfr. doc. IV,
ricorso) come evidenziato dal dr. med. __________ in data 6 novembre 2014 (doc.
VII/1), la documentazione prodotta dall’interessato in sede di ricorso non
apporta nuove informazioni atte a sovvertire le valutazioni dei medici SMR.
I rapporti del 16 aprile
2013 del dr. med. __________ e del 14 maggio 2013 del dr. med. __________,
nonché la risonanza magnetica del 21 febbraio 2013 dell’Ospedale __________ di __________
sono già stati ampiamente esaminati e presi in considerazione nell’ambito
dell’esame avvenuto nel corso del mese di luglio 2014 (cfr. doc. AI 79-4 e 48-3).
Circa le problematiche agli arti il dr. med. __________, FMH neurologia il 16
aprile 2013, aveva accertato che “l’attuale stato neurologico del paziente è
risultato nella norma come nel 2012 (…)” (sottolineatura del
redattore, doc. C1, pag. 2 allegata al doc. E1) ed il dr. med. __________, FMH
anestesiologia e rianimazione, terapia intervenzionistica del dolore e medicina
manuale, il 14 maggio 2013 ha rilevato che “all’esame clinico la mobilità
della colonna risulta ben conservata ma dolente all’estensione ed alla
flessione laterale sinistra, non si rilevano deficit neurologici di tipo
radicolare agli AI” (doc. D1, sottolineatura del redattore). Del resto,
la valutazione dell’incapacità lavorativa del 20% in attività leggere
effettuata dai medici SMR, corrisponde a quella attestata dal neurologo, dr.
med. __________, il 12 giugno 2013 (cfr. doc. AI 57-4).
La probabile radicolopatia
irritativa S1 a sinistra con sintomatologia algica e disestesie senza deficit
motori su protrusione L5-S1 (2012), diagnosticata dai medici SMR (doc. AI
79-9), era già stata messa in evidenza dal dr. med. __________, __________ presso
l’Ospedale __________ in data 25 febbraio 2013 (cfr. doc. AI 48-4: “presenza
di una discopatia L5-S1 con protrusione mediana/paramediana e recessale a
sinistra dove si nota un contatto con la radice S1”; “reperto da
correlare con i dati clinici”; “lievi segni di spodilartrosi L3 a S1 bilateralmente”;
“dimensioni del canale spinale nella norma”; cfr. anche doc. AI 53-1),
così come la lieve sindrome del tunnel carpale a destra (doc. AI 79-9), che il
dr. med. __________ aveva ritenuto non necessitare un approccio chirurgico
(cfr. doc. C1).
Neppure il dr. med. __________,
nel suo referto del 26 maggio 2014, apporta elementi medici oggettivi di novità
che potrebbero modificare la valutazione dei medici SMR, limitandosi a
descrivere le patologie già note ed attestando, sulla base delle medesime
malattie, una capacità di lavoro diversa in attività leggere (70-80%; cfr. doc.
83-4).
Infine, circa l’aspetto
neurologico sollevato nel rapporto del 17 giugno 2013 dal dr. med. __________,
FMH oftalmologia, laddove afferma che il ricorrente “presenta dunque
disturbi visivi con delle auree oftalmiche, senza cefalea associata.
Considerato che gli episodi sono aumentati nella loro frequenza, si potrebbe
senz’altro richiedere un consulto neurologico per escludere problemi centrali”
(doc. E1), va qui evidenziato che malgrado la numerosa documentazione medica
prodotta, non sono emerse, successivamente, ulteriori patologie neurologiche.
Del resto il dr. med. __________, ha diagnosticato solo la presenza di una
lieve miopia bilaterale e auree oftalmiche, senza tuttavia attestare alcuna
incapacità lavorativa (doc. E1).
Considerandi
Ciò non è sufficiente per
ritenere la necessità di ulteriori accertamenti medici.
2.7.2
Circa l’aspetto psichiatrico,
va evidenziato quanto segue.
Il medico SMR, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, in occasione della visita del 1° luglio 2014 ha esaminato nel dettaglio le problematiche psichiche di cui è affetto l’insorgente. Preso atto,
in particolare, del referto dell’11 ottobre 2013 della dr.ssa med. __________,
che segue l’interessato dal maggio 2013 e che ha diagnosticato la presenza di
un episodio depressivo lieve-medio (ICD-10 F 32.1), disturbo di ansia generalizzata (ICD-10 F 41.1), disturbo di personalità (tratti schizoidi e ansiosi;
ICD-10 61.0), ha potuto accertare che non vi è alcuna riduzione della capacità
lavorativa in attività adeguata. Lo specialista ha diagnosticato il disturbo di
ansia generalizzata con episodici attacchi di panico (ICD-10 F41.1) ed ha
potuto accertare che l’insorgente ha “imparato ad accettare e gestire i suoi
attacchi di ansia ed essi non provocano un abbattimento depressivo secondario.
L’attivazione ansiosa è spesso legata al contesto e riguarda il timore di non
essere all’altezza di gestire situazioni nuove o il confronto con persone sconosciute.
Si verificano talora attacchi di panico anche al domicilio o quando è da solo,
ma questi sono molto più facili da gestire grazie alla respirazione e a
tecniche di rilassamento imparate nel corso degli anni” (doc. AI 79-9). Il
dr. med. __________ ha invece escluso problemi di personalità particolari,
rilevando che “i tratti ansiosi sono spiegati dal disturbo di ansia”, “la
vita sociale e le relazioni intime escludono i tratti schizoidi” e “non
è presente obiettivamente alcuna flessione in senso depressivo del tono
dell’umore.” Infine “l’ansia generalizzata si associa a fenomeni acuti
parossistici che talora possono raggiungere l’intensità degli attacchi di
panico, che vengono gestiti dall’assicurato in maniera corretta e funzionale
dal punto di vista comportamentale” (doc. AI 79-10).
L’attestato del 5
settembre 2014 della Dr.ssa med. __________, non apporta alcun nuovo elemento
oggettivo, limitandosi a confermare la presenza di un disturbo di personalità
non rilevato dal dr. med. __________ (doc. AI 85-1), il quale evidenzia che la
patologia era già stata diagnostica in precedenza (l’11 ottobre 2013), ma non
aveva trovato conferma in sede di valutazione psichiatrica (doc. AI 87-1).
Il 24 ottobre 2014 la
dr.ssa med. __________, in seguito ad una nuova valutazione avvenuta il 20
ottobre 2014 (cfr. doc. C/2/1, pag. 2), ha allestito un nuovo referto.
In
primo luogo va rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il
26.
settembre 2014, ritenuto che
fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121
V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Di principio, la
valutazione della dr.ssa med. __________, successiva all’emissione della
decisione impugnata, non può essere presa in considerazione nell’ambito della
presente procedura.
Del resto, essa non
apporta alcun elemento di novità, limitandosi a ripetere quanto già noto e
ponendo le medesime diagnosi già indicate nei precedenti rapporti. Il dr. med. __________
ha già ampiamente indicato le ragioni per le quali si è scostato dalla diagnosi
di disturbo di personalità e di depressione del tono dell’umore ed ha preso
posizione nel dettaglio in merito all’esito del test personologico SCID-II, che
dovrebbe confermare le diagnosi poste dalla curante (doc. XI/Bis). Il medico
SMR ha evidenziato come il test sia stato utilizzato in maniera non rigorosa,
citando tratti generici che non raggiungono la soglia per la diagnosi di
disturbo della personalità, ciò che porta la psicologa FSP, __________, a
concludere per un disturbo della personalità misto. Il dr. med. __________
afferma che il test non si presta a questo tipo di utilizzo diagnostico e
rileva che, al contrario, visti i risultati, occorre semmai escludere la
presenza di un disturbo di personalità. Il medico SMR ha poi evidenziato che
anche se si volesse ritenere la diagnosi posta dalla curante, e meglio un
disturbo di personalità esordito nella prima età adulta, esso non è comunque
invalidante per l’attività lavorativa.
A questo
proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la
differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la
diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di
perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza
9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio
2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento;
sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico
curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase
acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute
rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura
in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR
2008.
IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Inoltre, circa il ruolo
del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Certo, in coda al referto
del 24 ottobre 2014 la dr.ssa med. __________, rileva poi la presenza di una
problematica dolorosa somatoforme.
Questo Tribunale rileva,
come del resto evidenziato dal medico SMR, dr. med. __________, il quale ha
ribadito l’assenza di qualsiasi dato oggettivo per poter formulare tale
diagnosi, che la curante, pur indicandone la presenza, non ha inserito il
disturbo doloroso somatoforme tra le diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa. Ciò malgrado il dr. med. __________, FMH medicina interna, medico
curante, nel maggio 2013, aveva invitato il ricorrente a recarsi presso la
dr.ssa med. __________ per approfondire questo aspetto (cfr. doc. AI 53-2: “una
sindrome da dolore somatoforme che si sovrappone ai dolori di tipo degenerativo
artrosico alla colonna lombare e cervicale è anche possibile data la
corrispondenza di una chiara sindrome ansioso depressiva in parte reattiva ai
dolori in parte reattiva alla situazione finanziaria. Per questo motivo il
paziente è stato inviato all’attenzione della dr.ssa __________ psichiatra per
una valutazione in questo campo”).
Tuttavia, la dr.ssa __________,
non ha posto questa diagnosi (cfr. doc. AI 62-1, punto 1.1; doc. AI 74-2, punto
1.
, doc. C2/1, pag. 3, diagnosi psichiatrica) e in occasione della visita,
approfondita, presso i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________,
del 1° luglio 2014, non è stata riscontrata la presenza della sindrome da
dolore somatoforme (cfr. doc. AI 79).
Nulla
cambia, nel preciso caso di specie, la recente sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata a pubblicazione, con la quale il TF ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno
2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata
nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. L’Alta Corte ha stabilito che la presunzione secondo cui questi
disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Al
consid. 8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di
per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto
dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e
delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (“In
intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen
Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss
altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.
Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen
spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein
abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht
standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die
nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem
einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder
gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit
weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der
massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und
-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).
In concreto, la presenza di una sindrome da dolore somatoforme,
peraltro neppure posta tra le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa dai
numerosi specialisti che hanno esaminato il ricorrente nel corso degli anni,
non trova conferma, come rilevato dal dr. med. __________. Per cui non si pone
il problema della sua incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente. Del
resto, proprio perché non diagnosticata, neppure è stata utilizzata la
presunzione, non più valida in seguito alla sentenza 9C_492/2014
del 3 giugno 2015, secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile.
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato che l’assicurato sia abile al lavoro all’80%
nell’attività di fattorino, svolta quando il danno alla salute era già insorto
(cfr. doc. AI 16) ed in qualsiasi altra attività adeguata. Per contro
nell’attività di muratore egli è completamente inabile al lavoro.
2.8
L’insorgente contesta il
grado d’invalidità calcolato dall’UAI, sostenendo che l’amministrazione avrebbe
applicato a torto il metodo misto.
Questo TCA rileva
innanzitutto che l’UAI, come richiesto dal medesimo insorgente, ha invece effettuato
l’abituale raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità nullo.
A questo proposito va
evidenziato che con decisione del 27 giugno 2002 l’UAI aveva rifiutato di
mettere l’insorgente al beneficio di provvedimenti professionali, eseguendo il
raffronto dei redditi tra quanto poteva conseguire quale muratore, professione
appresa e non più esigibile dal mese di dicembre 1998, e quanto conseguito, da
invalido, quale fattorino (cfr. doc. AI 16 e 17).
Nell’ambito della
procedura successiva il consulente in integrazione, in data 17 marzo 2006, ha rilevato che l’insorgente, dopo aver ottenuto l’attestato di muratore nel 1985, fino alla
fine del 1995 ha lavorato per svariate ditte sia in Ticino che in altri Cantoni
alternando brevi periodi di disoccupazione. Dal novembre 1995 al dicembre 1996 ha lavorato come operaio nell’ambito dei servizi di produzione elettronica. Nel 1997 ha svolto un programma occupazionale di 6 mesi presso la __________ quale operaio generico. Nel 1998 ha lavorato qualche mese come montatore di mobili. Da dicembre 2000 a giugno 2004 ha lavorato come fattorino. In seguito ha beneficiato di prestazioni
dell’assistenza (doc. AI 33-2).
Quale reddito da valido è
stato preso in considerazione quello figurante nell’estratto del conto individuale
da cui è emerso che all’insorgere del danno alla salute l’interessato, nel 1998
percepiva un reddito annuo di fr. 31'812, aggiornato, al 2004 a fr. 34’325 (cfr. doc. AI 33-2). Ritenuto un salario da invalido di fr. 45'614, il grado
d’invalidità è stato considerato nullo.
Con la decisione impugnata
l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido di fr. 38'015,
aggiornando al 2012 il reddito di fr. 34'325 del 2004 (doc. AI 80-2).
L’interessato non contesta
specificatamente questo importo. Del resto, dall’estratto del conto individuale
agli atti emerge che nel periodo dal 1986 al 1998, anno dell’insorgere del
danno alla salute, il ricorrente ha conseguito sempre salari annui molto bassi e
solo nel 1996 un reddito leggermente superiore a quello del 1998 aggiornato
dall’amministrazione per il raffronto dei redditi (1990: fr. 30'720; 1992; fr.
23'870; 1993: fr. 25'322; 1994: fr.18'355; 1995: fr. 21'946; 1996: fr. 32'682;
1997: fr. 30'098; 1998: fr. 31'812).
A questo proposito il TF
ha ritenuto conforme alla legge ed alla giurisprudenza la presa in conto di una media dell’importo percepito negli ultimi anni precedenti
l’insorgere del danno alla salute (cfr. in particolare la sentenza 8C_611/2007
del 23 aprile 2008; cfr. anche, nell’ambito di un’attività indipendente, la
sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012).
Certo, se da
un parte, di principio, i salari registrati nel conto individuale fungono da
base per stabilire l’ammontare del reddito da valido precedentemente percepito
(cfr. consid. 5.1.1 delle citata sentenza: „(…) Die im Individuellen Konto
ausgewiesenen Einkünfte dürfen im Regelfall als Grundlage für die Bemessung des
Valideneinkommens herangezogen werden“), d’altra parte, tuttavia,
all’assicurato non può essere impedito di comprovare che il reddito conseguito
era superiore (cfr. consid. 5.1.1 delle citata
sentenza: „Hingegen können sie nicht als unabänderbare Grössen verstanden
werden, die - im Sinne einer abschliessenden Beweiswürdigungsregel - eine
keinem Gegenbeweis zugängliche Tatsachenvermutung schüfen (Urteil I 305/02 vom
29.
Januar 2003, E. 2.2.1)“).
In concreto tuttavia l’interessato
non ha sostenuto di aver percepito salari più elevati prima dell’inizio del
danno alla salute.
Ne segue che il reddito da
valido di fr. 38'015 nel 2012, aggiornato a fr. 38'281 nel 2013 (+ 0,7%), va
confermato.
2.9
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non
ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U
274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la
più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la
Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;
cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie
économique, 12-2014, p. 94).
Il salario statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x
102,5) nel 2013.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale
di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio
ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,
sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente
al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità
giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del
diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si
estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa
(“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione
di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a
quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio
potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A
tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione;
deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio
apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.
81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla
deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il
diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio
del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno
giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale
federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli
di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza
del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza
precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.],
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010,
pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido del 14% (8% per attività
leggera [sollevare pesi fino a 5 kg] e 6% per altri fattori sociali), tuttavia
non possibile alla luce della sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013. Anche
volendo ridurre il reddito da invalido del 15%, l’interessato non avrebbe
comunque diritto ad alcuna rendita.
Raffrontando il reddito da
valido di fr. 38’281 con quello da invalido di fr. 62’844, ridotto dapprima del
20% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 50'275.20 e poi del 15% (riduzione
sociale) a fr. 42'733.92, si ottiene un grado d’invalidità nullo, come
calcolato dall’UAI.
2.10
Il ricorrente oltre a
richiamare l’incarto AI, trasmessogli dall’amministrazione in data 31 ottobre
2014.
(doc. 7/3) e chiedere l’allestimento di una perizia giudiziaria, domanda
la sua audizione (cfr. doc. I).
Il TCA
rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere
il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.
1.
CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che
ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I
472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo
stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”
(l’assicurato ha chiesto genericamente “l’audizione” [cfr. doc. I]),
questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini
dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.
2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare
alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Questo Tribunale rinuncia
pure all’allestimento di una perizia psichiatrica, rispettivamente
plurisidisciplinare, come chiesta dall’insorgente. Il TCA, al consid. 2.7, ha
già diffusamente esposto i motivi per i quali le valutazioni agli atti sono
sufficienti per decidere nel merito del ricorso, senza la necessità di
effettuare ulteriori accertamenti medici.
Va qui rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il
TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.
2.11
Il rappresentante
dell’assicurato si lamenta del fatto che l’UAI non avrebbe segnalato
l’insorgente alle autorità di tutela, alla luce del suo stato di salute
psichico e del fatto che è refrattario alle terapie psichiatriche.
Per l’art. 443 cpv. 1 CC
quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può avvisarne l’autorità di
protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto
professionale. L’art. 443 cpv. 2 CC prevede che chiunque, nello svolgimento di
un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è
tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono
prevedere ulteriori obblighi di avviso.
Secondo l’art. 453 cpv. 1
CC se una persona bisognosa d’aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a
pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave
danno fisico, morale o materiale, l’autorità di protezione degli adulti, i
servizi interessati e la polizia si prestano reciproca collaborazione.
Questo TCA evidenzia che
dal rapporto finale SMR non emerge uno stato tale da necessitare una segnalazione
all’autorità competente (cfr. doc. AI 79-9: status psichico: “vigile ed
orientato nei parametri spazio temporali, rispetto alle situazioni e alle
persone. Curato nell’igiene personale e nell’abbigliamento, età apparente
sovrapponibile a quella anagrafica. Eloquio fluente, spontaneo, rispettoso
delle pause del discorso, lessico appropriato, nessi logici del discorso
conservati, toni della voce normomodulati. Non si riscontrano alterazioni dei
contenuti del pensiero, né alterazioni formali. Non sono presenti fenomeni
dispercettivi.
Riposo notturno
regolare, interrotto da sogni vividi con uno o due risvegli per notte, ma senza
difficoltà a riprendere sonno […]. Il tono dell’umore risulta in asse.
L’assicurato ha imparato ad accettare e gestire i suoi attacchi d’ansia ed essi
non provocano un abbattimento depressivo secondario. L’attivazione ansiosa è
spesso legata al contesto e riguarda il timore di non essere all’altezza di
gestire situazioni nuove o il confronto con persone sconosciute. Si verificano
talora attacchi di panico anche al domicilio o quando è da solo, ma questi sono
molto più facili da gestire grazie alla respirazione e a tecniche di
rilassamento imparate nel corso degli anni”).
Tuttavia, se il
rappresentante, che conosce bene il ricorrente, avendolo incontrato
personalmente, ritiene necessaria una segnalazione alle competenti autorità di
protezione, nei limiti dell’art. 443 cpv. 1 CC è sua facoltà agire in tal senso
per tutelare il proprio rappresentato.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico del
ricorrente.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Va qui
evidenziato che ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 2a ed., ad art. 61,
n. 102, pag. 788). Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato
la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro
- nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I
60.
consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.;
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544). I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati
rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato
patentato (sentenza 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201
consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non
impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non
iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.
181). In DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati
presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a
assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli
avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al
registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati (LLCA).
In
concreto, non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, la domanda tesa
ad ottenere il gratuito patrocinio appare improponibile quindi e va respinta
(cfr. anche sentenza 36.2011.84 del 30 gennaio 2012).
La richiesta di assistenza
giudiziaria può essere esaminata limitatamente all’esonero dal pagamento delle
tasse di giustizia delle spese, ritenuto che non va, di conseguenza, esaminata
la condizione della necessità dell’intervento di un avvocato.
In concreto,
malgrado in sede di ricorso abbia affermato di trovarsi „in uno stato di
decozione finanziaria che verrà debitamente comprovato dal formulario comunale
e dalla relativa documentazione ivi annessa, che si è in attesa di ricevere dall’autorità
comunale di domicilio“ e che „esso verrà trasmetto immediatamente dal
sottoscritto al lodevole TCA“, l’insorgente non ha prodotto alcunché.
Nemmeno nel termine assegnatogli per presentare nuove prove.
La richiesta
deve essere respinta già solo per questo motivo (cfr. sentenza 32.2013.63 del
15.
gennaio 2014).
Del resto dal
rapporto finale SMR emerge che “da quando ha comunicato all’assistenza di
vivere con la nuova compagna, sarebbe stata sospesa l’erogazione dell’aiuto
economico. L’assicurato prova disappunto e difficoltà per questa decisione, che
mette tutti i costi a carico della compagna, unica che lavora e che ha già un
figlio da mantenere con appena 3'700 franchi di entrate mensili” (doc. AI
79-6).
Inoltre,
alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio
sprovvisto di possibilità di esito favorevole.
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente
sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin
dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito
favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In
effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno consentito di
accertare con la dovuta chiarezza il grado di invalidità e l’insorgente non ha
apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali
valutazioni.
Lo stato di salute
dell'assicurato è stato correttamente esaminato dall’UAI e non permette
all’insorgente di poter essere messo al beneficio di una rendita. I certificati
prodotti dall’assicurato, in parte già presenti agli atti ed in parte relativi
alla situazione dello stato di salute successiva all’emissione della decisione
impugnata non erano manifestamente atti a sovvertire le conclusioni dei medici
SMR. In assenza di prove concrete che oggettivassero una capacità lavorativa
peggiore di quella individuata dai citati esperti, il ricorrente non aveva
alcuna possibilità di successo inoltrando il presente ricorso.
Facendo quindi difetto i
presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti