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Decisione

32.2014.152

Amministrazione,alla quale assicurata ha diligentemente comunicato nascita del primo figlio,avrebbe dovuto,secondo il TCA,esaminare se la stessa avesse diritto ad una rendita completiva per figlio non

17 agosto 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per il riconoscimento del diritto alla prestazione completiva per

figlio dal 1° agosto 2009 al posto del 1° ottobre 2009” (cfr. doc. IV).

1.6. Con scritto del 19 dicembre

2014, l’assicurata ha osservato di non condividere le argomentazioni

dell’amministrazione, ribadendo di avere “informato nei tempi corretti (28

aprile 2008) l’avvenuta nascita di mio figlio __________, correlata da

certificato di nascita” e ritenendo che tale comunicazione avrebbe dovuto dare

avvio automaticamente al versamento delle prestazioni, come del resto

comunicatole dall’UFAS.

La ricorrente ha aggiunto

che dato che la sentenza citata dall’Ufficio AI è stata emessa posteriormente

alla sua richiesta di prestazioni del 28 aprile 2008 “desidero sapere se

l’applicazione di una retroattività massima di cinque anni può essere applicata

al mio caso” (doc. VII).

Tali considerazioni della

ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VIII), per

conoscenza.

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’assicurata ha diritto a ricevere la prestazione completiva per figlio già

prima della data del 1° ottobre 2009 stabilita dall’Ufficio AI e, in

particolare, come da lei richiesto, a decorrere dal 1° maggio 2008.

2.2

Dagli atti risulta che, con

messaggio di posta elettronica del 28 aprile 2008 inviato all’Ufficio AI,

l’assicurata ha comunicato quanto segue:

" Gentile

signora __________,

con la presente desidero annunciare la nascita di mio figlio, __________,

in data 17.4.2008.

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.”

(Doc. 56-1)

Con scritto del 28 aprile

2008, il segretario-ispettore dell’UAI, signor __________, ha chiesto

all’assicurata le seguenti informazioni:

" Gentile

Signora RI 1,

Abbiamo ricevuto la sua comunicazione per la nascita del suo

primogenito.

Considerato che fino all’insorgenza del danno alla salute

risultava occupata al 100% dal profilo salariale, la invitiamo a volerci

precisare per iscritto se anche dopo la nascita sarebbe stata sua intenzione

riprendere, dopo il congedo maternità, il lavoro al 100%.”

(Doc. 55-1)

In data 6 maggio 2008,

l’assicurata ha risposto:

" Egregio

Signor __________,

in riferimento al suo scritto del 28 aprile concernente la nascita

di mio figlio __________ le comunico che dopo il congedo maternità rientrerò a

lavorare presso la __________ di __________.”

(Doc. 57-1)

Dalla documentazione agli

atti emerge poi che con messaggio di posta elettronica del 22 agosto 2014

avente ad oggetto il tema “rendite per figli”, l’assicurata ha chiesto all’UFAS

quanto segue:

" Buongiorno,

percepisco una rendita di invalidità al 50%. Sul vostro opuscolo informativo ho

letto:

“I beneficiari di una rendita d’invalidità hanno diritto anche ad

una rendita per i figli e le figlie che non hanno ancora compiuto i 18 anni

oppure che non hanno ancora terminato la loro formazione scolastica o

professionale e non hanno ancora compiuto i 25 anni”.

Mio figlio è nato nel 2008, non ho mai saputo di potere richiedere

una rendita per lui. Come posso fare per fare la richiesta?

Cordiali saluti.”

(Doc. A3 pag. 2)

Con e-mail del 27 agosto

2014.

avente come oggetto “AI – Diritto alla rendita per figli e perenzione del

suo versamento”, il signor __________, collaboratore specializzato dell’UFAS, ha

risposto:

" Gentile

signora RI 1,

quello che lei ha letto al punto 21 dell'opuscolo

informativo 4.04 corrisponde a ciò che la legge prevede all'art. 35 LAI in

correlazione all'art. 25 LAVS (clicchi il testo sottolineato per aprire i link

corrispondenti). Tuttavia, al punto 20 dell'opuscolo informativo 4.04 è anche

specificato che, dato che qualsiasi cambiamento della situazione professionale,

familiare e di salute può incidere sul diritto alle prestazioni, questi

cambiamenti devono essere comunicati all'ufficio Al. È chiaro che, se l'ufficio

Al competente per la sua rendita o la cassa di compensazione che procede al suo

versamento avessero saputo della nascita di suo figlio, o l'uno o l'altra

avrebbero immediatamente richiesto i documenti necessari per attestarne la

filiazione (certificato di nascita, ecc.) e avrebbero dato avvio al

versamento della prestazione.

Questo diritto tuttavia può ancora essere fatto

valere. La invitiamo di conseguenza a informare tempestivamente l’ufficio Al

del Cantone Ticino o la cassa di compensazione __________ che le versa la mezza

rendita d'invalidità affinché procedano rapidamente ad aggiornare i suoi dati e

a versarle il dovuto. Tenga conto tuttavia che

la rendita per figli è sottomessa alla perenzione

del diritto che, in parole povere, significa che tale diritto si estingue cinque

anni dopo la sua nascita. In tal senso, se informa entro la fine di questo mese

(meglio se con posta raccomandata) una delle istituzioni sopracitate, la

rendita per suo figlio le sarà versata retroattivamente dal 1° agosto 2009.

Cordiali saluti.”

(Doc. A3 pag. 1)

A seguito di tale

comunicazione, con scritto del 27 agosto 2014 indirizzato all’Ufficio AI,

l’assicurata ha chiesto il versamento della rendita per figli alla quale ha

diritto, osservando:

" Gentili Signore, Egregi Signori,

in data 21 aprile 2008 vi annunciavo tramite lettera scritta la

nascita di mio figlio __________ avvenuta il 17.4.2008. Il vostro collaboratore

__________ aveva confermato di aver ricevuto la mia comunicazione, alla quale ne

sono seguite altre per posta e email alla Signora __________ in quanto per

vostri atti risultavo occupata al 100%. Questo non corrisponde al vero in

quanto dal 1.1.1998 ho sempre lavorato con un’occupazione al 50%.

Leggendo i vostri opuscoli informativi ho saputo che i beneficiari

di una rendita di invalidità hanno diritto anche ad una rendita per i figli che

non hanno ancora compiuto i 18 anni oppure che non hanno ancora terminato la

loro formazione scolastica o professionale e non hanno ancora compiuto i 25

anni.

Da parte mia ho sempre osservato l'obbligo di informare come

richiesto, e ho trasmesso le informazioni ai vostri uffici competenti. Di

conseguenza l'avvio dei versamenti delle prestazioni avrebbe dovuto avvenire in

modo automatico. In base a quanto mi è stato comunicato dall'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali UFAS ho diritto al versamento delle rendite per mio

figlio.

Vi prego pertanto di voler aggiornare i miei dati a suo tempo

comunicati, e voler provvedere al versamento delle rendite retroattive a partire

dal 17 aprile 2008.” (Doc. 83-1)

Non avendo ricevuto

risposta allo scritto del 27 agosto 2014, in data 11 settembre 2014 l’assicurata ha chiesto all’Ufficio AI un aggiornamento del caso (doc. 88-1).

Con scritto del 15 settembre

2014, l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata che:

" (…)

in riferimento al suo scritto del 11.9.2014 la

informiamo che non siamo competenti per quanto concerne l'erogazione della

rendita completiva per suo figlio. Competente risulta essere la Cassa di

Compensazione, __________ alla quale abbiamo

trasmesso il 29.8.2014 la sua raccomandata del

27.8.2014

Voglia pertanto rivolgersi direttamente a loro per tali

informazioni.”

(Doc. 89-1)

In data 7 ottobre 2014

l’Ufficio AI ha inviato alla Cassa di Compensazione competente il seguente

scritto, con oggetto “Richiesta pagamento rendita completiva figlio __________

nato il 17.4.2008”:

" A complemento del nostro invio 15.09.2014, con allegato la richiesta 11.09.2014

e 27.8.2014 della Signora RI 1, inoltriamo la comunicazione ricevuta dalla

Signora RI 1 il 28 aprile 2008 in quanto di vostra competenza.

Ci scusiamo per l'invio tardivo della citata comunicazione.”

(Doc. 91-1)

Tramite messaggio di posta

elettronica del 3 ottobre 2014, l’assicurata ha nuovamente interpellato il

signor __________ dell’UFAS, chiedendo le seguenti informazioni:

" (…)

Ho trasmesso, per raccomandata, la richiesta all'ufficio dell'assicurazione

invalidità di Bellinzona in data 27 agosto 2014, e nuovamente l'11 settembre

2014.

richiedendo il versamento delle rendite retroattive e l'aggiornamento del

mio caso.

Ad oggi non ho purtroppo ricevuto nessun riscontro, tanto meno

riesco a mettermi in contatto con la persona che attualmente gestisce il mio

dossier, Signor __________.

Comprendo che l'ufflcio invalidità di Bellinzona possa avere molti

casi da gestire, da parte dell'assicurato viene sempre richiesto l'obbligo di

informare, cosa che ho prontamente fatto in questi anni per qualsiasi

cambiamento, da parte delle istituzioni di Bellinzona invece la

comunicazione è pressoché assente.

Se, nell'ipotesi, potesse gentilmente fornirmi il riferimento

della persona che si occupa dei versamenti delle rendite a Bellinzona potrei

tentare di inviare nuovamente la mia richiesta, senza

che i miei scritti finiscano su un'anonima scrivania o nella

mailbox di qualcuno senza mai avere risposta.” (Doc. 92-2)

Con risposta del 7 ottobre

2014.

inviata tramite posta elettronica, il funzionario dell’UFAS ha osservato:

" (…)

stamane abbiamo contattato sia l'Ufficio Al del

Cantone Ticino che la cassa di compensazione __________ competente per il

versamento della sua mezza rendita d'invalidità. L'apparente

stallo da lei constatato in relazione al trattamento

della sua pratica sembrerebbe dovuto a un disguido nella comunicazione tra le

due istituzioni (comunque, già il 29 agosto l'Ufficio Al ha trasmesso la sua

lettera del 27 agosto 2014 alla cassa di

compensazione basilese). Nei prossimi giorni, la sua pratica sarà finalmente

evasa e lei potrà ricevere una decisione relativa alla rendita per figli

connessa a suo

figlio nato nel 2008.” (Doc. 92-1)

In data 7 ottobre 2014,

l’Ufficio AI ha scritto alla Cassa di Compensazione competente nel caso

concreto, osservando:

" (…)

a complemento del nostro invio 15.09.2014, con allegato

la richiesta 11.09.2014 e 27.08.2014 della Signora RI 1, inoltriamo la

comunicazione ricevuta dalla Signora RI 1 il 28 aprile 2008 in quanto di vostra competenza.

Ci scusiamo per l'invio tardivo della citata comunicazione.”

(Doc. 91-1)

2.3

Con la decisione dell’8

ottobre 2014 l’Ufficio AI ha stabilito che “a partire dal 1° ottobre 2009 ha diritto ad una rendita per i figli per __________, nato il 17 aprile 2008 (una copia del

libretto di famiglia è ancora da inviarci). Il diritto alle prestazioni AI

arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la

prestazione era dovuta. Perciò non possiamo versarvi le prestazioni che a

decorrere dal 1° ottobre 2009” (doc. 93-1)

L’assicurata ha contestato

questa decisione, facendo presente di avere comunicato all’UAI già in data 28

aprile 2008 l’avvenuta nascita di suo figlio __________, circostanza che a suo

modo di vedere avrebbe dovuto dare avvio automaticamente al riconoscimento

della rendita completiva per figlio a partire dal 1° maggio 2008, come del

resto indicatole dall’UFAS in risposta ad una sua richiesta di informazioni

(doc. I).

Nella risposta di causa

del 17 novembre 2014, l’amministrazione ha confermato che nel caso di specie

torna applicabile l’art. 24 cpv. 1 LPGA per la definizione del diritto alla

rendita completiva per figlio, il quale prevede una retroattività massima di

cinque anni anche in caso di adempimento dell’obbligo di informare da parte

dell’assicurata, come stabilito dall’Alta Corte nella STF 9C_532/2011 del 7

maggio 2012.

Pertanto,

l’amministrazione ha concluso che “la decisione resa è conforme alla prassi

dell’Alta Corte, pertanto va tutelata in merito al principio dell’estinzione

del diritto a prestazioni arretrate”, ma aggiungendo tuttavia che “la decisione

va corretta per quanto concerne l’inizio del diritto a prestazione, osservato

che l’assicurata ha presentato la richiesta formale all’Ufficio AI con scritto

del 28 agosto 2014 come emerge dagli atti, ciò che implica l’inizio del diritto

alla prestazione dal 1° agosto 2009 e non da ottobre 2009 come indicato nella

decisione impugnata” (doc. IV).

2.4

In una sentenza 9C_532/2011

del 7 maggio 2012, il Tribunale federale è stato chiamato a giudicare il caso

di un’assicurata - beneficiaria di una rendita di invalidità da ben prima di

divenire mamma - la quale, nell’ambito delle revisioni d’ufficio del diritto

alla rendita intraprese dall’amministrazione aveva segnalato, a due riprese

(nel 1999 e nel 2005), la nascita dei suoi due figli – avvenuta, la prima, nel

1997.

e, la seconda, nel 1999 - senza tuttavia mai richiedere espressamente di

potere beneficiare della rendita completiva per figli, di cui peraltro ignorava

l’esistenza, fino al 2010, allorquando era venuta casualmente a sapere di tale

diritto.

In quel caso l’Alta Corte

ha stabilito che, indipendentemente dalla questione a sapere se

l’amministrazione avesse commesso un errore o avesse contravvenuto al proprio

dovere di accertamento ex art. 43 LPGA, dall’applicazione dell’art. 24 LPGA

derivava che il diritto alle prestazioni precedenti ad un periodo di cinque

anni rispetto al momento in cui l’interessata aveva espressamente chiesto di

beneficiare della rendita completiva per figli (ossia il 2010) era estinto.

Al riguardo l’Alta Corte

ha espresso le seguenti considerazioni:

"

(...)

4.

4.1

En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante, bénéficiaire d'une rente d'invalidité au moment de la naissance de

ses enfants, aurait pu prétendre à une rente pour enfant dès la naissance de

ces derniers, soit dès août 1997 pour E.________, et à partir de septembre 1999

pour son fils J.________ (art. 35 al. 1 et 4 LAI). Toutefois, on relèvera que

de telles prestations ne sont pas versées automatiquement par les organes

compétents.

4.2

Ainsi, les prestations d'assurance sociale

sont en principe servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce

pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci

découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p.

265). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit

à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme

prescrite par l'assurance sociale concernée. Selon l'art. 65 RAI (nouveau et également

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré doit présenter

sa demande sur formule officielle.

Selon la jurisprudence, en s'annonçant à

l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à

des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte,

l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la

survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les

prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le

requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant

de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de

l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur

le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne

de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une

autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du

cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce

antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir

ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 p.

196.

et les arrêts cités).

4.3

L'annonce à

l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art.

24.

al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007), selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq

ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois,

lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande

suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est

soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les

prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande

de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant

éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner

suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement

des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans

à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p.

201.

s.; arrêt M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Le but de cette

jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de

prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une

fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à

compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (arrêt 9C_574/2008 du 27

mars 2009 consid. 2.2).

4.4

En l'espèce, contrairement à la motivation

retenue par les premiers juges, il n'y avait pas lieu d'examiner si les

mentions d'un, puis de deux enfants, faites en 1999 et 2005 par la recourante

lors des procédures de révision constituaient des annonces valables au regard

du droit de l'assurance-invalidité. En effet, il découle directement de l'art.

24.

LPGA et des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus que les prestations

arriérées de plus de cinq ans depuis la demande de la recourante en 2010

étaient échues; et ce, indépendamment du fait de savoir si l'office AI avait

commis une faute, ou contrevenu à son obligation d'instruire (art. 43 LPGA), en

ne donnant pas suite aux indications fournies par la recourante dans les

questionnaires de révision au sujet des changements intervenus dans sa

situation.

5.

5.1

Il convient encore d'examiner si c'est à bon

droit que la juridiction cantonale a fixé au 26 mai 2010 - date à laquelle la

recourante a fait parvenir à la caisse de compensation les actes de naissance

pour ses deux enfants - le point de départ du délai de péremption des rentes

arriérées. Les premiers juges ont considéré que ce n'était qu'une fois les

actes de naissance déposés par la recourante que celle-ci avait pleinement

rempli son obligation de s'annoncer.

5.2

Un tel raisonnement ne peut être suivi. Il

ressort des propres constatations de la juridiction cantonale que le premier

courrier de la recourante, du 20 avril 2010, adressé à l'office AI, était

suffisamment clair au sujet des prestations demandées (rentes complémentaires

pour enfant requises, identité et dates de naissance des enfants indiquées), de

sorte que ni l'office AI, ni la caisse de compensation, n'ont exigé de

l'assurée qu'elle remplisse la formule officielle. A la suite de ce courrier,

l'office AI a simplement demandé à l'intéressée d'envoyer à la caisse de

compensation les actes de l'état civil attestant officiellement la naissance

des enfants. Cela étant, sans qu'il soit besoin de trancher la question de

savoir quelle forme doit revêtir exactement l'annonce de la naissance d'un

enfant d'un bénéficiaire d'une rente d'invalidité en vue de percevoir une rente

complémentaire pour enfant, on constate que dans le cas particulier la

recourante a exprimé, dans son courrier du 20 avril 2010, de façon suffisamment

explicite sa volonté de percevoir des prestations découlant de la naissance de

ses deux enfants. Aussi, par l'envoi de ce courrier, la recourante a-t-elle

rempli à satisfaction l'obligation de s'annoncer. Il importe peu que la lettre

de la recourante ne remplisse pas les exigences de l'art. 65 RAI ou qu'elle

n'ait pas été adressée ou transmise à la caisse de compensation, étant précisé

que l'office AI est tout à fait compétent pour recevoir de telles annonces,

respectivement demandes de prestations (art. 67 et 77 RAI). On rappellera que

selon l'art. 29 al. 3 LPGA, si une demande ne respecte pas les exigences de

forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a

été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à

l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. Ainsi, il y a

lieu de se référer à la date à laquelle le courrier en question a été remis au

bureau de poste, soit le 21 avril 2010, comme point de départ du délai de

péremption.

Par conséquent, le droit de la recourante au versement

des rentes arriérées doit remonter aux cinq ans précédant le 21 avril 2010. L'arriéré des rentes pour enfant pour le mois d'avril 2005 devra donc également lui être versé.”

2.5

L’art.

24.

LPGA, concernente l’estinzione del diritto, prevede che:

" 1 Il diritto a prestazioni

o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui

era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per

cui il contributo doveva essere pagato.

2.

Se il

responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una

procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il

credito si estingue.

2.6

Nella presente fattispecie, il

TCA constata che non è contestato che l’assicurata, beneficiaria di una rendita

di invalidità al momento in cui è diventata mamma del suo primo figlio, avrebbe

potuto rivendicare il diritto ad una rendita completiva per il figlio sin dalla

nascita di quest’ultimo, nell’aprile 2008 (art. 35 LAI).

A quel momento, tuttavia,

come ammesso dall’assicurata stessa nello scritto del 27 agosto 2014 (doc. 83),

ella ignorava l’esistenza stessa del diritto ad una tale prestazione.

Nonostante ciò, in maniera

diligente e nel rispetto dell’obbligo che le incombeva di annunciare ogni

cambiamento della sua situazione personale, l’assicurata, in data 28 aprile

2008, ha informato l’Ufficio AI in merito alla nascita del suo primogenito

(cfr. doc. 56).

Ora, se è vero che

l’interessata nello scritto del 28 aprile 2008 ha semplicemente comunicato

all’Ufficio AI la nascita del suo primo figlio, senza chiedere espressamente di

potere beneficiare di una rendita completiva per il figlio, il TCA ritiene che

l’amministrazione avrebbe dovuto comunque, sulla base di tale informazione,

esaminare se la stessa avesse diritto ad una rendita per figlio e, se del caso,

chiedere all’assicurata ulteriori informazioni.

Questa soluzione si

giustifica a maggior ragione, ritenuto che l’Ufficio AI ha prontamente reagito

alla comunicazione dell’assicurata, chiedendole, tramite lo scritto del 28

aprile 2008, di precisare se anche dopo la nascita del figlio sarebbe stata sua

intenzione riprendere, dopo il congedo maternità, il lavoro al 100% (cfr. doc.

55).

Il TCA ritiene che, così

come ha chiesto all’interessata informazioni riguardo alla ripresa o meno

dell’attività lavorativa dopo il congedo maternità, allo stesso modo l’amministrazione

avrebbe dovuto attirare l’attenzione dell’interessata sulla necessità di presentare

una esplicita richiesta di potere beneficiare di una rendita completiva per

figlio. Ciò tanto più alla luce della stretta relazione - che non poteva certo

sfuggire all’amministrazione - esistente tra tale prestazione e il lieto evento

annunciato dall’interessata.

Del resto, il fatto che

l’Ufficio AI avrebbe dovuto attivarsi a fronte della comunicazione del 28

aprile 2008 ricevuta dall’assicurata è stato implicitamente riconosciuto

dall’amministrazione stessa, la quale, nello scritto del 7 ottobre 2014 inviato

alla Cassa di compensazione competente, ha indicato che “inoltriamo la

comunicazione ricevuta dalla signora RI 1 il 28 aprile 2008 in quanto di vostra

competenza. Ci scusiamo per l’invio tardivo della citata comunicazione” (doc.

91).

Se, quindi, è indubbio che

l’amministrazione avrebbe dovuto dare seguito alla comunicazione

dell’assicurata del 28 aprile 2008, il TCA non può, tuttavia, concordare con la

ricorrente a proposito del momento a partire dal quale ella ha diritto di

beneficiare della rendita completiva per figlio.

Infatti, come stabilito

dal Tribunale federale nella sentenza federale riprodotta per esteso al

considerando 2.4., anche nei casi nei quali l’amministrazione ha omesso, a

torto, di dare seguito ad una domanda di prestazioni ben fondata – come è il

caso nella presente fattispecie – va comunque applicato l’art. 24 cpv. 1 LPGA

per la definizione dell’inizio del diritto alla rendita completiva per figlio,

il cui versamento per le prestazioni arretrate è sottoposto al termine di

perenzione assoluto di 5 anni a contare dalla data della nuova domanda di

prestazioni.

Al riguardo, il TCA rileva

per inciso e in risposta alla domanda formulata dall’assicurata nello scritto

del 19 dicembre 2014 – laddove ha indicato che “la sentenza dell’Alta Corte

9C_532/2011 è stata emessa il 7 maggio 2012, quindi postuma alla mia richiesta

del 28 aprile 2008, quindi desidero sapere se l’applicazione di una

retroattività massima di cinque anni può essere applicata al mio caso” (doc.

VII) – che la sentenza citata applica delle norme di legge già in vigore da

tempo e comunque antecedenti al momento della comunicazione da parte

dell’interessata della nascita del proprio figlio.

Pertanto, in applicazione della

suddetta disposizione, il diritto alle prestazioni risalenti a più di cinque

anni prima della esplicita domanda con la quale, nel mese di agosto 2014,

l’assicurata ha chiesto espressamente di potere beneficiare di una rendita

completiva per figli, è estinto.

Il TCA evidenzia,

tuttavia, che nella decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito come

data di inizio del diritto alla rendita completiva per figlio spettante

all’assicurata il 1° ottobre 2009, data corrispondente a cinque anni prima

rispetto alla comunicazione del 7 ottobre 2014 con la quale sia l’UFAS (cfr.

doc. 92-1), sia l’Ufficio AI (cfr. doc. 91-1), hanno preso contatto con la

Cassa di Compensazione competente al fine di ottenere informazioni riguardo

alla prestazione pretesa dall’assicurata.

Ora, ritenuto che

l’assicurata, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), in data 27 agosto 2014 ha inviato, tramite lettera raccomandata, all’Ufficio AI una esplicita richiesta di potere

beneficiare della prestazione qui in discussione, il TCA ritiene che, in

applicazione dell’art. 24 LPGA, sia effettivamente a partire dal 1° agosto 2009

che le vada riconosciuta la prestazione completiva per figlio e non, come

erroneamente indicato nella decisione impugnata, dal 1° ottobre 2009.

Alla stessa soluzione è,

del resto, pervenuta l’amministrazione stessa nella risposta di causa, laddove

ha espressamente indicato che “l’assicurata ha presentato la richiesta formale

all’Ufficio AI con scritto del 28 agosto 2014 come emerge dagli atti, ciò che

implica l’inizio del diritto alla prestazione dal 1° agosto 2009 e non da

ottobre 2009 come indicato nella decisione impugnata” (cfr. doc. IV).

Il ricorso dell’assicurata

va quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso

che RI 1 ha diritto ad una rendita completiva per figlio dal 1° agosto 2009.

La richiesta della

ricorrente di potere beneficiare della prestazione in discussione fin dal 1°

maggio 2008 deve, invece, essere respinta.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr.

500.

-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§

La decisione impugnata è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto ad

una rendita completiva per figlio dal 1° agosto 2009.

2. Le spese per fr. 500.--,

sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.

250.-- a carico dell’assicurata.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti