32.2014.152
Amministrazione,alla quale assicurata ha diligentemente comunicato nascita del primo figlio,avrebbe dovuto,secondo il TCA,esaminare se la stessa avesse diritto ad una rendita completiva per figlio non
17 agosto 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.152
cr/DC
Lugano
17 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 8 ottobre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1974, a quel momento nubile e senza figli e occupata in qualità di supporto segretariato di vendita
presso __________ di __________, in data 19 novembre 1997 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, motivata da “1994: osteosarcoma radio
polso sinistro; 1994: trapianto osseo; 1996: artrodesi polso sinistro (sono
mancina)” (doc. 3/1-7).
Con decisione del 20
luglio 1998, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita
intera (grado AI dell’80%) dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997, poi ridotta
ad una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) a partire dal 1° gennaio
1998 (doc. 14/1-3).
Il diritto ad una mezza
rendita di invalidità è poi stato confermato in esito a diverse procedure di
revisione che si sono susseguite negli anni (cfr. comunicazione del 19 luglio
1999, doc. 21; comunicazione del 27 giugno 2002, doc. 36; comunicazione dell’11
settembre 2006, doc. 45; comunicazione del 12 dicembre 2007, doc. 54;
comunicazione del 21 giugno 2011, doc. 65).
In data 28 aprile 2008,
tramite messaggio di posta elettronica, l’assicurata ha comunicato all’Ufficio
AI la nascita del suo primogenito, __________, avvenuta il 17 aprile 2008 (doc.
56-1).
Ricevuta tale
comunicazione, con scritto datato 28 aprile 2008 l’Ufficio AI ha chiesto
all’interessata di “precisare per iscritto se anche dopo la nascita sarebbe
stata sua intenzione riprendere, dopo il congedo maternità, il lavoro al 100%”
(doc. 55-1).
Con risposta del 6 maggio
2008, l’assicurata ha informato l’Ufficio AI che “dopo il congedo maternità
rientrerò a lavorare presso la __________ di __________” (doc. 57-1).
1.2. In data 27 agosto 2014
l’assicurata ha comunicato all’Ufficio AI di avere appreso dai “vostri opuscoli
informativi che i beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto anche
ad una rendita per i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni” e visto il mancato
versamento in modo automatico della prestazione in questione nonostante la
tempestiva comunicazione della nascita del proprio primogenito, ha chiesto all’amministrazione
“di voler aggiornare i miei dati a suo tempo comunicati e voler provvedere al versamento
delle rendite retroattive a partire dal 17 aprile 2008” (doc. 83-1).
1.3. Con decisione dell’8 ottobre
2014, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita per figli per __________
a partire dal 1° ottobre 2009 (doc. 93-1).
1.4. Contro tale decisione
l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando
l’attribuzione con effetto retroattivo di una rendita per figli per __________ già
a partire dal 1° maggio 2008.
Sostanzialmente,
l’assicurata ha rilevato che ella, nel rispetto del proprio obbligo di
informare, ha correttamente comunicato all’Ufficio AI già in data 28 aprile
2008 l’avvenuta nascita del suo primogenito __________, motivo per il quale
“l’avvio del pagamento delle prestazioni doveva decorrere automaticamente a
partire dal 1° maggio 2008”, come del resto indicatole dall’UFAS nello scritto
del 27 agosto 2014.
La ricorrente ha quindi
contestato l’attribuzione delle prestazioni AI arretrate solo a partire dal 1°
ottobre 2009, “in quanto la richiesta è pervenuta da parte dell’UFAS unicamente
il 7 ottobre 2014”.
L’interessata ha quindi
concluso che “ritengo di avere diritto al versamento della rendita a partire
dal 1° maggio 2008 in quanto ho adempiuto all’obbligo di informare nei tempi
corretti, ossia il 28 aprile 2008. L’Ufficio dell’Assicurazione invalidità di
Bellinzona ha inviato la comunicazione in enorme ritardo, pertanto non devo
essere penalizzata per un errore non commesso” (doc. I).
1.5. L’UAI, in risposta, ha
postulato un parziale accoglimento dell’impugnativa, ritenendo che siano “dati
Fatti
i presupposti per il riconoscimento del diritto alla prestazione completiva per
figlio dal 1° agosto 2009 al posto del 1° ottobre 2009” (cfr. doc. IV).
1.6. Con scritto del 19 dicembre
2014, l’assicurata ha osservato di non condividere le argomentazioni
dell’amministrazione, ribadendo di avere “informato nei tempi corretti (28
aprile 2008) l’avvenuta nascita di mio figlio __________, correlata da
certificato di nascita” e ritenendo che tale comunicazione avrebbe dovuto dare
avvio automaticamente al versamento delle prestazioni, come del resto
comunicatole dall’UFAS.
La ricorrente ha aggiunto
che dato che la sentenza citata dall’Ufficio AI è stata emessa posteriormente
alla sua richiesta di prestazioni del 28 aprile 2008 “desidero sapere se
l’applicazione di una retroattività massima di cinque anni può essere applicata
al mio caso” (doc. VII).
Tali considerazioni della
ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VIII), per
conoscenza.
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata ha diritto a ricevere la prestazione completiva per figlio già
prima della data del 1° ottobre 2009 stabilita dall’Ufficio AI e, in
particolare, come da lei richiesto, a decorrere dal 1° maggio 2008.
2.2
Dagli atti risulta che, con
messaggio di posta elettronica del 28 aprile 2008 inviato all’Ufficio AI,
l’assicurata ha comunicato quanto segue:
" Gentile
signora __________,
con la presente desidero annunciare la nascita di mio figlio, __________,
in data 17.4.2008.
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.”
(Doc. 56-1)
Con scritto del 28 aprile
2008, il segretario-ispettore dell’UAI, signor __________, ha chiesto
all’assicurata le seguenti informazioni:
" Gentile
Signora RI 1,
Abbiamo ricevuto la sua comunicazione per la nascita del suo
primogenito.
Considerato che fino all’insorgenza del danno alla salute
risultava occupata al 100% dal profilo salariale, la invitiamo a volerci
precisare per iscritto se anche dopo la nascita sarebbe stata sua intenzione
riprendere, dopo il congedo maternità, il lavoro al 100%.”
(Doc. 55-1)
In data 6 maggio 2008,
l’assicurata ha risposto:
" Egregio
Signor __________,
in riferimento al suo scritto del 28 aprile concernente la nascita
di mio figlio __________ le comunico che dopo il congedo maternità rientrerò a
lavorare presso la __________ di __________.”
(Doc. 57-1)
Dalla documentazione agli
atti emerge poi che con messaggio di posta elettronica del 22 agosto 2014
avente ad oggetto il tema “rendite per figli”, l’assicurata ha chiesto all’UFAS
quanto segue:
" Buongiorno,
percepisco una rendita di invalidità al 50%. Sul vostro opuscolo informativo ho
letto:
“I beneficiari di una rendita d’invalidità hanno diritto anche ad
una rendita per i figli e le figlie che non hanno ancora compiuto i 18 anni
oppure che non hanno ancora terminato la loro formazione scolastica o
professionale e non hanno ancora compiuto i 25 anni”.
Mio figlio è nato nel 2008, non ho mai saputo di potere richiedere
una rendita per lui. Come posso fare per fare la richiesta?
Cordiali saluti.”
(Doc. A3 pag. 2)
Con e-mail del 27 agosto
2014.
avente come oggetto “AI – Diritto alla rendita per figli e perenzione del
suo versamento”, il signor __________, collaboratore specializzato dell’UFAS, ha
risposto:
" Gentile
signora RI 1,
quello che lei ha letto al punto 21 dell'opuscolo
informativo 4.04 corrisponde a ciò che la legge prevede all'art. 35 LAI in
correlazione all'art. 25 LAVS (clicchi il testo sottolineato per aprire i link
corrispondenti). Tuttavia, al punto 20 dell'opuscolo informativo 4.04 è anche
specificato che, dato che qualsiasi cambiamento della situazione professionale,
familiare e di salute può incidere sul diritto alle prestazioni, questi
cambiamenti devono essere comunicati all'ufficio Al. È chiaro che, se l'ufficio
Al competente per la sua rendita o la cassa di compensazione che procede al suo
versamento avessero saputo della nascita di suo figlio, o l'uno o l'altra
avrebbero immediatamente richiesto i documenti necessari per attestarne la
filiazione (certificato di nascita, ecc.) e avrebbero dato avvio al
versamento della prestazione.
Questo diritto tuttavia può ancora essere fatto
valere. La invitiamo di conseguenza a informare tempestivamente l’ufficio Al
del Cantone Ticino o la cassa di compensazione __________ che le versa la mezza
rendita d'invalidità affinché procedano rapidamente ad aggiornare i suoi dati e
a versarle il dovuto. Tenga conto tuttavia che
la rendita per figli è sottomessa alla perenzione
del diritto che, in parole povere, significa che tale diritto si estingue cinque
anni dopo la sua nascita. In tal senso, se informa entro la fine di questo mese
(meglio se con posta raccomandata) una delle istituzioni sopracitate, la
rendita per suo figlio le sarà versata retroattivamente dal 1° agosto 2009.
Cordiali saluti.”
(Doc. A3 pag. 1)
A seguito di tale
comunicazione, con scritto del 27 agosto 2014 indirizzato all’Ufficio AI,
l’assicurata ha chiesto il versamento della rendita per figli alla quale ha
diritto, osservando:
" Gentili Signore, Egregi Signori,
in data 21 aprile 2008 vi annunciavo tramite lettera scritta la
nascita di mio figlio __________ avvenuta il 17.4.2008. Il vostro collaboratore
__________ aveva confermato di aver ricevuto la mia comunicazione, alla quale ne
sono seguite altre per posta e email alla Signora __________ in quanto per
vostri atti risultavo occupata al 100%. Questo non corrisponde al vero in
quanto dal 1.1.1998 ho sempre lavorato con un’occupazione al 50%.
Leggendo i vostri opuscoli informativi ho saputo che i beneficiari
di una rendita di invalidità hanno diritto anche ad una rendita per i figli che
non hanno ancora compiuto i 18 anni oppure che non hanno ancora terminato la
loro formazione scolastica o professionale e non hanno ancora compiuto i 25
anni.
Da parte mia ho sempre osservato l'obbligo di informare come
richiesto, e ho trasmesso le informazioni ai vostri uffici competenti. Di
conseguenza l'avvio dei versamenti delle prestazioni avrebbe dovuto avvenire in
modo automatico. In base a quanto mi è stato comunicato dall'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali UFAS ho diritto al versamento delle rendite per mio
figlio.
Vi prego pertanto di voler aggiornare i miei dati a suo tempo
comunicati, e voler provvedere al versamento delle rendite retroattive a partire
dal 17 aprile 2008.” (Doc. 83-1)
Non avendo ricevuto
risposta allo scritto del 27 agosto 2014, in data 11 settembre 2014 l’assicurata ha chiesto all’Ufficio AI un aggiornamento del caso (doc. 88-1).
Con scritto del 15 settembre
2014, l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata che:
" (…)
in riferimento al suo scritto del 11.9.2014 la
informiamo che non siamo competenti per quanto concerne l'erogazione della
rendita completiva per suo figlio. Competente risulta essere la Cassa di
Compensazione, __________ alla quale abbiamo
trasmesso il 29.8.2014 la sua raccomandata del
27.8.2014
Voglia pertanto rivolgersi direttamente a loro per tali
informazioni.”
(Doc. 89-1)
In data 7 ottobre 2014
l’Ufficio AI ha inviato alla Cassa di Compensazione competente il seguente
scritto, con oggetto “Richiesta pagamento rendita completiva figlio __________
nato il 17.4.2008”:
" A complemento del nostro invio 15.09.2014, con allegato la richiesta 11.09.2014
e 27.8.2014 della Signora RI 1, inoltriamo la comunicazione ricevuta dalla
Signora RI 1 il 28 aprile 2008 in quanto di vostra competenza.
Ci scusiamo per l'invio tardivo della citata comunicazione.”
(Doc. 91-1)
Tramite messaggio di posta
elettronica del 3 ottobre 2014, l’assicurata ha nuovamente interpellato il
signor __________ dell’UFAS, chiedendo le seguenti informazioni:
" (…)
Ho trasmesso, per raccomandata, la richiesta all'ufficio dell'assicurazione
invalidità di Bellinzona in data 27 agosto 2014, e nuovamente l'11 settembre
2014.
richiedendo il versamento delle rendite retroattive e l'aggiornamento del
mio caso.
Ad oggi non ho purtroppo ricevuto nessun riscontro, tanto meno
riesco a mettermi in contatto con la persona che attualmente gestisce il mio
dossier, Signor __________.
Comprendo che l'ufflcio invalidità di Bellinzona possa avere molti
casi da gestire, da parte dell'assicurato viene sempre richiesto l'obbligo di
informare, cosa che ho prontamente fatto in questi anni per qualsiasi
cambiamento, da parte delle istituzioni di Bellinzona invece la
comunicazione è pressoché assente.
Se, nell'ipotesi, potesse gentilmente fornirmi il riferimento
della persona che si occupa dei versamenti delle rendite a Bellinzona potrei
tentare di inviare nuovamente la mia richiesta, senza
che i miei scritti finiscano su un'anonima scrivania o nella
mailbox di qualcuno senza mai avere risposta.” (Doc. 92-2)
Con risposta del 7 ottobre
2014.
inviata tramite posta elettronica, il funzionario dell’UFAS ha osservato:
" (…)
stamane abbiamo contattato sia l'Ufficio Al del
Cantone Ticino che la cassa di compensazione __________ competente per il
versamento della sua mezza rendita d'invalidità. L'apparente
stallo da lei constatato in relazione al trattamento
della sua pratica sembrerebbe dovuto a un disguido nella comunicazione tra le
due istituzioni (comunque, già il 29 agosto l'Ufficio Al ha trasmesso la sua
lettera del 27 agosto 2014 alla cassa di
compensazione basilese). Nei prossimi giorni, la sua pratica sarà finalmente
evasa e lei potrà ricevere una decisione relativa alla rendita per figli
connessa a suo
figlio nato nel 2008.” (Doc. 92-1)
In data 7 ottobre 2014,
l’Ufficio AI ha scritto alla Cassa di Compensazione competente nel caso
concreto, osservando:
" (…)
a complemento del nostro invio 15.09.2014, con allegato
la richiesta 11.09.2014 e 27.08.2014 della Signora RI 1, inoltriamo la
comunicazione ricevuta dalla Signora RI 1 il 28 aprile 2008 in quanto di vostra competenza.
Ci scusiamo per l'invio tardivo della citata comunicazione.”
(Doc. 91-1)
2.3
Con la decisione dell’8
ottobre 2014 l’Ufficio AI ha stabilito che “a partire dal 1° ottobre 2009 ha diritto ad una rendita per i figli per __________, nato il 17 aprile 2008 (una copia del
libretto di famiglia è ancora da inviarci). Il diritto alle prestazioni AI
arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la
prestazione era dovuta. Perciò non possiamo versarvi le prestazioni che a
decorrere dal 1° ottobre 2009” (doc. 93-1)
L’assicurata ha contestato
questa decisione, facendo presente di avere comunicato all’UAI già in data 28
aprile 2008 l’avvenuta nascita di suo figlio __________, circostanza che a suo
modo di vedere avrebbe dovuto dare avvio automaticamente al riconoscimento
della rendita completiva per figlio a partire dal 1° maggio 2008, come del
resto indicatole dall’UFAS in risposta ad una sua richiesta di informazioni
(doc. I).
Nella risposta di causa
del 17 novembre 2014, l’amministrazione ha confermato che nel caso di specie
torna applicabile l’art. 24 cpv. 1 LPGA per la definizione del diritto alla
rendita completiva per figlio, il quale prevede una retroattività massima di
cinque anni anche in caso di adempimento dell’obbligo di informare da parte
dell’assicurata, come stabilito dall’Alta Corte nella STF 9C_532/2011 del 7
maggio 2012.
Pertanto,
l’amministrazione ha concluso che “la decisione resa è conforme alla prassi
dell’Alta Corte, pertanto va tutelata in merito al principio dell’estinzione
del diritto a prestazioni arretrate”, ma aggiungendo tuttavia che “la decisione
va corretta per quanto concerne l’inizio del diritto a prestazione, osservato
che l’assicurata ha presentato la richiesta formale all’Ufficio AI con scritto
del 28 agosto 2014 come emerge dagli atti, ciò che implica l’inizio del diritto
alla prestazione dal 1° agosto 2009 e non da ottobre 2009 come indicato nella
decisione impugnata” (doc. IV).
2.4
In una sentenza 9C_532/2011
del 7 maggio 2012, il Tribunale federale è stato chiamato a giudicare il caso
di un’assicurata - beneficiaria di una rendita di invalidità da ben prima di
divenire mamma - la quale, nell’ambito delle revisioni d’ufficio del diritto
alla rendita intraprese dall’amministrazione aveva segnalato, a due riprese
(nel 1999 e nel 2005), la nascita dei suoi due figli – avvenuta, la prima, nel
1997.
e, la seconda, nel 1999 - senza tuttavia mai richiedere espressamente di
potere beneficiare della rendita completiva per figli, di cui peraltro ignorava
l’esistenza, fino al 2010, allorquando era venuta casualmente a sapere di tale
diritto.
In quel caso l’Alta Corte
ha stabilito che, indipendentemente dalla questione a sapere se
l’amministrazione avesse commesso un errore o avesse contravvenuto al proprio
dovere di accertamento ex art. 43 LPGA, dall’applicazione dell’art. 24 LPGA
derivava che il diritto alle prestazioni precedenti ad un periodo di cinque
anni rispetto al momento in cui l’interessata aveva espressamente chiesto di
beneficiare della rendita completiva per figli (ossia il 2010) era estinto.
Al riguardo l’Alta Corte
ha espresso le seguenti considerazioni:
"
(...)
4.
4.1
En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante, bénéficiaire d'une rente d'invalidité au moment de la naissance de
ses enfants, aurait pu prétendre à une rente pour enfant dès la naissance de
ces derniers, soit dès août 1997 pour E.________, et à partir de septembre 1999
pour son fils J.________ (art. 35 al. 1 et 4 LAI). Toutefois, on relèvera que
de telles prestations ne sont pas versées automatiquement par les organes
compétents.
4.2
Ainsi, les prestations d'assurance sociale
sont en principe servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce
pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci
découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p.
265). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit
à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme
prescrite par l'assurance sociale concernée. Selon l'art. 65 RAI (nouveau et également
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), l'assuré doit présenter
sa demande sur formule officielle.
Selon la jurisprudence, en s'annonçant à
l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à
des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte,
l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la
survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les
prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le
requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant
de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de
l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur
le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne
de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une
autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du
cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce
antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir
ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 p.
196.
et les arrêts cités).
4.3
L'annonce à
l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art.
24.
al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007), selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq
ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois,
lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande
suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est
soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les
prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande
de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant
éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner
suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement
des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans
à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p.
201.
s.; arrêt M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Le but de cette
jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de
prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une
fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à
compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (arrêt 9C_574/2008 du 27
mars 2009 consid. 2.2).
4.4
En l'espèce, contrairement à la motivation
retenue par les premiers juges, il n'y avait pas lieu d'examiner si les
mentions d'un, puis de deux enfants, faites en 1999 et 2005 par la recourante
lors des procédures de révision constituaient des annonces valables au regard
du droit de l'assurance-invalidité. En effet, il découle directement de l'art.
24.
LPGA et des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus que les prestations
arriérées de plus de cinq ans depuis la demande de la recourante en 2010
étaient échues; et ce, indépendamment du fait de savoir si l'office AI avait
commis une faute, ou contrevenu à son obligation d'instruire (art. 43 LPGA), en
ne donnant pas suite aux indications fournies par la recourante dans les
questionnaires de révision au sujet des changements intervenus dans sa
situation.
5.
5.1
Il convient encore d'examiner si c'est à bon
droit que la juridiction cantonale a fixé au 26 mai 2010 - date à laquelle la
recourante a fait parvenir à la caisse de compensation les actes de naissance
pour ses deux enfants - le point de départ du délai de péremption des rentes
arriérées. Les premiers juges ont considéré que ce n'était qu'une fois les
actes de naissance déposés par la recourante que celle-ci avait pleinement
rempli son obligation de s'annoncer.
5.2
Un tel raisonnement ne peut être suivi. Il
ressort des propres constatations de la juridiction cantonale que le premier
courrier de la recourante, du 20 avril 2010, adressé à l'office AI, était
suffisamment clair au sujet des prestations demandées (rentes complémentaires
pour enfant requises, identité et dates de naissance des enfants indiquées), de
sorte que ni l'office AI, ni la caisse de compensation, n'ont exigé de
l'assurée qu'elle remplisse la formule officielle. A la suite de ce courrier,
l'office AI a simplement demandé à l'intéressée d'envoyer à la caisse de
compensation les actes de l'état civil attestant officiellement la naissance
des enfants. Cela étant, sans qu'il soit besoin de trancher la question de
savoir quelle forme doit revêtir exactement l'annonce de la naissance d'un
enfant d'un bénéficiaire d'une rente d'invalidité en vue de percevoir une rente
complémentaire pour enfant, on constate que dans le cas particulier la
recourante a exprimé, dans son courrier du 20 avril 2010, de façon suffisamment
explicite sa volonté de percevoir des prestations découlant de la naissance de
ses deux enfants. Aussi, par l'envoi de ce courrier, la recourante a-t-elle
rempli à satisfaction l'obligation de s'annoncer. Il importe peu que la lettre
de la recourante ne remplisse pas les exigences de l'art. 65 RAI ou qu'elle
n'ait pas été adressée ou transmise à la caisse de compensation, étant précisé
que l'office AI est tout à fait compétent pour recevoir de telles annonces,
respectivement demandes de prestations (art. 67 et 77 RAI). On rappellera que
selon l'art. 29 al. 3 LPGA, si une demande ne respecte pas les exigences de
forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a
été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à
l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. Ainsi, il y a
lieu de se référer à la date à laquelle le courrier en question a été remis au
bureau de poste, soit le 21 avril 2010, comme point de départ du délai de
péremption.
Par conséquent, le droit de la recourante au versement
des rentes arriérées doit remonter aux cinq ans précédant le 21 avril 2010. L'arriéré des rentes pour enfant pour le mois d'avril 2005 devra donc également lui être versé.”
2.5
L’art.
24.
LPGA, concernente l’estinzione del diritto, prevede che:
" 1 Il diritto a prestazioni
o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui
era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per
cui il contributo doveva essere pagato.
2.
Se il
responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una
procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il
credito si estingue.
2.6
Nella presente fattispecie, il
TCA constata che non è contestato che l’assicurata, beneficiaria di una rendita
di invalidità al momento in cui è diventata mamma del suo primo figlio, avrebbe
potuto rivendicare il diritto ad una rendita completiva per il figlio sin dalla
nascita di quest’ultimo, nell’aprile 2008 (art. 35 LAI).
A quel momento, tuttavia,
come ammesso dall’assicurata stessa nello scritto del 27 agosto 2014 (doc. 83),
ella ignorava l’esistenza stessa del diritto ad una tale prestazione.
Nonostante ciò, in maniera
diligente e nel rispetto dell’obbligo che le incombeva di annunciare ogni
cambiamento della sua situazione personale, l’assicurata, in data 28 aprile
2008, ha informato l’Ufficio AI in merito alla nascita del suo primogenito
(cfr. doc. 56).
Ora, se è vero che
l’interessata nello scritto del 28 aprile 2008 ha semplicemente comunicato
all’Ufficio AI la nascita del suo primo figlio, senza chiedere espressamente di
potere beneficiare di una rendita completiva per il figlio, il TCA ritiene che
l’amministrazione avrebbe dovuto comunque, sulla base di tale informazione,
esaminare se la stessa avesse diritto ad una rendita per figlio e, se del caso,
chiedere all’assicurata ulteriori informazioni.
Questa soluzione si
giustifica a maggior ragione, ritenuto che l’Ufficio AI ha prontamente reagito
alla comunicazione dell’assicurata, chiedendole, tramite lo scritto del 28
aprile 2008, di precisare se anche dopo la nascita del figlio sarebbe stata sua
intenzione riprendere, dopo il congedo maternità, il lavoro al 100% (cfr. doc.
55).
Il TCA ritiene che, così
come ha chiesto all’interessata informazioni riguardo alla ripresa o meno
dell’attività lavorativa dopo il congedo maternità, allo stesso modo l’amministrazione
avrebbe dovuto attirare l’attenzione dell’interessata sulla necessità di presentare
una esplicita richiesta di potere beneficiare di una rendita completiva per
figlio. Ciò tanto più alla luce della stretta relazione - che non poteva certo
sfuggire all’amministrazione - esistente tra tale prestazione e il lieto evento
annunciato dall’interessata.
Del resto, il fatto che
l’Ufficio AI avrebbe dovuto attivarsi a fronte della comunicazione del 28
aprile 2008 ricevuta dall’assicurata è stato implicitamente riconosciuto
dall’amministrazione stessa, la quale, nello scritto del 7 ottobre 2014 inviato
alla Cassa di compensazione competente, ha indicato che “inoltriamo la
comunicazione ricevuta dalla signora RI 1 il 28 aprile 2008 in quanto di vostra
competenza. Ci scusiamo per l’invio tardivo della citata comunicazione” (doc.
91).
Se, quindi, è indubbio che
l’amministrazione avrebbe dovuto dare seguito alla comunicazione
dell’assicurata del 28 aprile 2008, il TCA non può, tuttavia, concordare con la
ricorrente a proposito del momento a partire dal quale ella ha diritto di
beneficiare della rendita completiva per figlio.
Infatti, come stabilito
dal Tribunale federale nella sentenza federale riprodotta per esteso al
considerando 2.4., anche nei casi nei quali l’amministrazione ha omesso, a
torto, di dare seguito ad una domanda di prestazioni ben fondata – come è il
caso nella presente fattispecie – va comunque applicato l’art. 24 cpv. 1 LPGA
per la definizione dell’inizio del diritto alla rendita completiva per figlio,
il cui versamento per le prestazioni arretrate è sottoposto al termine di
perenzione assoluto di 5 anni a contare dalla data della nuova domanda di
prestazioni.
Al riguardo, il TCA rileva
per inciso e in risposta alla domanda formulata dall’assicurata nello scritto
del 19 dicembre 2014 – laddove ha indicato che “la sentenza dell’Alta Corte
9C_532/2011 è stata emessa il 7 maggio 2012, quindi postuma alla mia richiesta
del 28 aprile 2008, quindi desidero sapere se l’applicazione di una
retroattività massima di cinque anni può essere applicata al mio caso” (doc.
VII) – che la sentenza citata applica delle norme di legge già in vigore da
tempo e comunque antecedenti al momento della comunicazione da parte
dell’interessata della nascita del proprio figlio.
Pertanto, in applicazione della
suddetta disposizione, il diritto alle prestazioni risalenti a più di cinque
anni prima della esplicita domanda con la quale, nel mese di agosto 2014,
l’assicurata ha chiesto espressamente di potere beneficiare di una rendita
completiva per figli, è estinto.
Il TCA evidenzia,
tuttavia, che nella decisione impugnata l’amministrazione ha stabilito come
data di inizio del diritto alla rendita completiva per figlio spettante
all’assicurata il 1° ottobre 2009, data corrispondente a cinque anni prima
rispetto alla comunicazione del 7 ottobre 2014 con la quale sia l’UFAS (cfr.
doc. 92-1), sia l’Ufficio AI (cfr. doc. 91-1), hanno preso contatto con la
Cassa di Compensazione competente al fine di ottenere informazioni riguardo
alla prestazione pretesa dall’assicurata.
Ora, ritenuto che
l’assicurata, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.), in data 27 agosto 2014 ha inviato, tramite lettera raccomandata, all’Ufficio AI una esplicita richiesta di potere
beneficiare della prestazione qui in discussione, il TCA ritiene che, in
applicazione dell’art. 24 LPGA, sia effettivamente a partire dal 1° agosto 2009
che le vada riconosciuta la prestazione completiva per figlio e non, come
erroneamente indicato nella decisione impugnata, dal 1° ottobre 2009.
Alla stessa soluzione è,
del resto, pervenuta l’amministrazione stessa nella risposta di causa, laddove
ha espressamente indicato che “l’assicurata ha presentato la richiesta formale
all’Ufficio AI con scritto del 28 agosto 2014 come emerge dagli atti, ciò che
implica l’inizio del diritto alla prestazione dal 1° agosto 2009 e non da
ottobre 2009 come indicato nella decisione impugnata” (cfr. doc. IV).
Il ricorso dell’assicurata
va quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso
che RI 1 ha diritto ad una rendita completiva per figlio dal 1° agosto 2009.
La richiesta della
ricorrente di potere beneficiare della prestazione in discussione fin dal 1°
maggio 2008 deve, invece, essere respinta.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr.
500.
-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a
carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§
La decisione impugnata è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto ad
una rendita completiva per figlio dal 1° agosto 2009.
2. Le spese per fr. 500.--,
sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.
250.-- a carico dell’assicurata.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti