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Decisione

32.2014.153

Richiesta di prestazioni rifiutata in assenza di un grado di invalditä sufficiente. Rifiuto confermato dal TCA

4 agosto 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i medici curanti. In particolare la dr.ssa __________, generalista, nel

rapporto del 13 gennaio 2014, ha attestato un’inabilità lavorativa totale a

causa dei dolori lamentati in zona lombare e alle ginocchia, ritenendo

necessaria una valutazione da parte degli ortopedici (doc. AI 13). Sentito il

SMR, nel marzo 2014 l'Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura

del dr. __________, specialista in reumatologia, il quale nel referto del 17

giugno 2014 (doc. AI 26) ha posto le diagnosi seguenti:

"

(…)

Sindrome cervicospondilogena cronica prevalentemente a destra in

- Note alterazioni

degenerative plurisepnentali cervicali

- Disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento

della dorsale con scoliosi sinistroconvessa) Sindrom

e lombovertebrale cronica con componente

spondilogena intermittente a destra in Noto canale spinale lombare ristretto di orine mista

congenita-degenerativa con rilevanti discopatie L2-L4

- Disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento

della dorsale con scoliosi sinistroconvessa)

- Decondizionamento e sbilancio muscolare Obesità (peso 137,2 kg! statura

183 cm)

Gonartrosi tricompartimentale in varo a destra

- Esiti da meniscectomia laterale parziale, sinovectomia parziale,

toilette articolare, in artroscopia, il 16.5.2012

- Obesità. (peso

137,2 kg / statura 183 cm)

Probabile gonartrosi a sinistra “ (Doc. AI 26-8)

In

merito alla capacità lavorativa ha concluso:

" B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale,

un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico

descritti nell'allegato.

In un lavoro

adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 — 9 ore, con un

rendimento massimo del 100 %, a partire dal

16.5.2011, momento in cui

l'assicurazione indennità giornaliera aveva sospeso le sue prestazioni.

Da ultimo l'assicurato

era attivo come montatore di riscaldamenti film

al 2010 circa, attività che in gran parte non soddisfa i

limiti funzionali e di carico menzionati nell'allegato, in quanto viene

prevalentemente svolta in posizione eretta, spesso accovacciata e inginocchiata con necessità di sollevare

carichi pesanti; per questo motivo, giudico l'assicurato, nell'ultima

attività professionale espletata, come montatore di riscaldamenti, inabile al lavoro nella

misura del 70 %, da intendersi come diminuzione del rendimento,

sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, a partire dal 16.5.2011.

Come casalingo, giudico l'assicurato, abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una

diminuzione del rendimento del 10 %, sempre a decorrere dal

16.5.2011, calo del rendimento che potrebbe venire a cadere, ring volta che

l'assicurato sari stato messo a beneficio di una protesi totale al ginocchio

destro.

Non m'attendo tuttavia che dopo l'impianto di protesi totale al

ginocchio destro, l'assicurato potrà riacquistare un rendimento maggiore

nell'attività lavorativa abituale come montatore di riscaldamenti, sebbene un

tale intervento permetterà all'assicurato di stare in piedi fermo e camminare

più a lungo.

Va notato che dopo l'intervento d'impianto di protesi totale al

ginocchio destro, prima della ripresa di un'attività lavorativa leggera e

adatta all'assicurato, vi sarà un periodo di inabilità lavorativa postoperatoria

di 3 mesi.” (doc. AI 26-9)

Con

rapporto finale del 27 giugno 2014 il dr. __________ del SMR ha avallato la

perizia reumatologica, evidenziando in particolare che a fronte di un’inabilità

del 70% nell’attività abituale dal maggio 2011, in un’attività lavorativa leggera e adeguata, vale a dire rispettosa delle limitazioni

funzionali segnalate dal perito (in particolare limite di carico massimo di 10 kg, impossibilità di maneggiare oggetti molto pesanti, necessità di alternare la postura, ridotta

capacità di eseguire lavori a braccia elevate, con rotazione o in posizione inginocchiata

o accovacciata, di percorrere tragitti lunghi e di mantenere la posizione

eretta, impossibilità di salire e scendere le scale a pioli), la capacità lavorativa

era da ritenere, sempre dal maggio 2011, integra (doc. AI 27).

Sulla

base di questi atti medici e dopo aver eseguito il confronto dei redditi,

l’amministrazione ha concluso, mediante il progetto del 29 luglio 2014 dapprima

e la decisione del 25 settembre 2014 dopo, che a fronte di un’incapacità

lavorativa nulla in attività leggere adeguate ne discendeva un grado di invalidità

del 13% insufficiente per la concessione di prestazioni AI (doc. AI 29, 36).

Di

fronte al TCA l’assicurato ha prodotto un certificato del 18 novembre 2014 del

dr. __________, chirurgo ortopedico, il quale si è espresso come segue:

"

(…)

In data odierna ho avuto modo di visitare il

sunnominato paziente che conosco dal 2002 quando gli avevo fatto un’AS con

toilette articolare del ginocchio dx.

Ora viene anche per il ginocchio sx. Clinicamente trovo

ambedue le ginocchia in posizione di varo.

Importanti scrosci intraarticolari. Paziente obeso.

La RX di ambedue le ginocchia mostra una grave

gonartrosi tricompartimentale.

Ho previsto un intervento di protesi totale dapprima al

ginocchio dx che effettuerò alla fine di gennaio. “ (doc. A1)

In

proposito il medico SMR dr. __________, nelle Annotazioni del 10 dicembre 2014, ha osservato:

"

l’attuale rapporto del dr. __________

mostra una situazione già nota (radiologicamente già artrosi severa a destra in

2.2014, sfregamento articolare già descritto nella perizia) con indicazione ad

impianto di protesi alle ginocchia, dapprima a destra e probabilmente in

seguito anche a sinistra. L’assicurato presenterà in seguito all’intervento una

IL del 100% prolungata per tutte le attività specialmente se verrà operato

bilateralmente. Fino alla decisione impugnata rimangono valide le conclusioni

peritali del dr. __________ in assenza di una sostanziale modifica dello stato

di salute fino al momento della decisione.” (doc. XI/bis)

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha concluso che tale rapporto non apportava alcun

nuovo elemento che non fosse già stato valutato in precedenza, la questione

inerente ad un eventuale peggioramento dello stato di salute (segnatamente del

ginocchio sinistro) essendo semmai da valutare nell’ambito di una domanda di

revisione (doc. XI).

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nell’evenienza

concreta, questo TCA ritiene che lo stato di salute

dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dall’amministrazione e in

particolare dal perito dr. __________, il quale ha allestito una perizia che

Considerandi

questo TCA non può non ritenere dettagliata, approfondita e convincente.

Più

precisamente, il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato lamentava da anni

dolori al rachide cervicale e lombare insorti dopo un trauma. Gi accertamenti

radiologici effettuati in passato avevano evidenziato segni per discopatia

C2/C3 e C3/C4 con reazione spondilosica, una spondilartrosi lombare tra L3 e S1

oltre che un canale spinale stretto su base congenita-degenerativa con

discopatia con iniziali segni di osteocondrosi Modic II L2/L3, una discopatia

L3/L4 con osteocondrosi Modic II con spondilartrosi, discopatia anche in L4/L5,

spondilartrosi L3-S1. Descritti i dolori cervicali lamentati dall’assicurato

(che tuttavia non assumeva farmaci analgesici quotidianamente e non seguiva un

trattamento fisioterapico), ha segnalato che la colonna cervicale appariva minimamente

limitata alle lateroflessioni e rotazioni globali passive bilaterali, senza

dolori alla mobilizzazione o deficit cervicoradicolari né indizi a favore di

una neuropatia compressiva ai nervi ulnari rispettivamente mediani. Quanto ai

lamentati dolori centrali lombari, il perito ha rilevato che la colonna lombare

appariva minimamente limitata all'estensione passiva, altrimenti libera ai

movimenti attivi e passivi nelle altre direzioni, senza deficit lombo radicolari

e il corsetto muscolare lomboaddominale decondizionato, in un assicurato in

sovrappeso corporeo di circa 50 kg (peso 137,2 kg / statura circa 183 cm). Non erano d’altra parte segnalati dolori o problemi agli arti

superiori. Per quanto riferito alle anche e al ginocchio destro, che erano

stati oggetto di indagini nel 2009, il perito ha ricordato che nel maggio 2012 l’assicurato

era stato sottoposto ad artroscopia, con meniscectomia laterale parziale, lisciaggio

cartilagineo, sinoviectomia parziale, in presenza di una grave gonartrosi tricompartimentale

a destra. Rilevati i dolori lamentati dall’assicurato agli arti inferiori, sia inguinali

che circolari alle ginocchia e alle cosce e nel polpaccio,

clinicamente ha rilevato una deambulazione senza zoppia, mobilità

passiva delle anche libera, ginocchia con lieve deficit estensorio dalle due

parti, con varismo del ginocchio destro, in articolazioni stabili, sfregamento

femoropatellare bilaterale, evocante un danno cartilagineo, escursione passiva

del ginocchio destro diminuita. Tutto ben valutato quindi il perito ha posto le

diagnosi di “sindrome cervicospondilogena cronica prevalentemente a destra

in note alterazioni degenerative plurisegmentali cervicali, disturbi statici

del rachide (protrazione del capo, appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa),

sindrome lombovertebrale cronica con componente spondilogena intermittente a

destra in noto canale spinale lombare ristretto di origine mista

congenita-degenerativa con rilevanti discopatie L2-L4, disturbi statici del

rachide (protrazione del capo, appiattimento della dorsale con scoliosi

sinistroconvessa), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 137,2 kg / statura 183 cm), gonartrosi iricompartimentale in varo a destra, esiti da meniscectomia laterale

parziale, sinovectomia parziale, toilette articolare, in artroscopia, il

16.5

, obesità (peso 137,2 kg / statura 183 cm), probabile gonartrosi a sinistra”.

Il

perito ha sottolineato che era in primo luogo auspicabile un calo ponderale, al

fine di ridurre il carico sulle articolazioni delle estremità inferiori

rispettivamente sul passaggio lombosacrale dolorante, e, quindi, avviarsi verso

un ricondizionamento del corsetto muscolare lomboaddominale rispettivamente

della muscolatura agli arti inferiori.

Quanto

alle ginocchia, lo specialista ha rilevato che era previsto un consulto

chirurgico ortopedico per valutare l'indicazione all' impianto di una protesi

al ginocchio destro, grazie alla quale l'assicurato potrebbe beneficiare di una

riduzione della sintomatologia algica (doc. AI 26-7) .

Alla

luce di questo consulto, da considerare approfondito e ben motivato, il perito

reumatologo ha giudicato l’assicurato abile in misura piena in un'attività che

tenga pienamente conto dei limiti funzionali e di carico descritti nell'allegato,

con un rendimento massimo del 100 %, a partire dal 16 maggio 2011, momento in

cui l'assicurazione indennità giornaliera aveva sospeso le sue prestazioni.

Per

contro, la professione di montatore di riscaldamenti esercitata precedentemente

non soddisfava i limiti funzionali e di carico menzionati, essendo prevalentemente

svolta in posizione eretta, spesso accovacciata e inginocchiata con necessità

di sollevare carichi pesanti. Di conseguenza in tale attività l’assicurato era

da ritenersi inabile al lavoro nella misura del 70 %, da intendersi come

diminuzione del rendimento, sempre a partire dal maggio 2011.

Con

riferimento al paventato intervento chirurgico di impianto di protesi totale al

ginocchio destro, il perito ha osservato di non attendersi che l'assicurato possa

riacquistare un rendimento maggiore nell'attività lavorativa abituale come montatore

di riscaldamenti, sebbene un tale intervento permetterebbe all'assicurato di

stare in piedi fermo e camminare più a lungo. Ha inoltre precisato che dopo

l'intervento d'impianto di protesi totale al ginocchio destro, prima della

ripresa di un'attività lavorativa leggera e adatta all'assicurato, vi sarà un periodo

di inabilità lavorativa postoperatoria di tre mesi (doc. AI 26-7).

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione peritale - fatta propria anche dal

medico SMR, doc. AI 27 - non è stata validamente smentita da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una convincente diversa

valenza delle patologie diagnosticate o l’intervento di un peggioramento

duraturo e rilevante, subentrato dopo la perizia del 17 giugno 2014 e entro la

data rilevante della decisione contestata (la quale delimita il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005;

C 43/00 del 30 settembre 2002).

In

realtà, l’assicurato non contesta la perizia reumatologica, ma si limita a sostenere

che la stessa non terrebbe conto dei problemi lamentati anche al ginocchio

sinistro, senza tuttavia apportare il benché minimo elemento atto a mettere in

dubbio la valutazione peritale, non avendo egli del resto prodotto, nel corso

della procedura amministrativa o in questa sede, documentazione medica idonea a

contraddire la succitata concludente valutazione specialistica peritale

rispettivamente a sostenere e a comprovare un peggioramento delle sue condizioni

rispetto alla stessa.

In

particolare, con riferimento al certificato del 18 novembre 2014, il dr. __________,

chirurgo ortopedico, si limita ad evidenziare la presenza di due

ginocchia in posizione di varo e di una grave gonartrosi tricompartimentale in

entrambe le ginocchia, prevedendo di eseguire alla fine di gennaio un intervento

di protesi totale dapprima al ginocchio dx (doc. A1).

Egli

non pone quindi nuove diagnosi, non già evidenziate dal perito, il quale pure

aveva segnalato come entrambe le ginocchia si presentassero “con lieve

deficit estensorio dalle due parti, con varismo del ginocchio destro, in

articolazioni stabili, con sfregamento femoropatellare bilaterale, evocante un

danno cartilagineo ai compartimenti anteriori, dalle due parti, non soltanto a

quello destro, l'escursione passiva del ginocchio destro è diminuita, rispetto

al ginocchio sinistro, con escursione a 110-10-0°, a sinistra a 125-5-0°, con

dolori a fine corsa alla mobilizzazione del ginocchio destro. “ (doc. AI

26-6). Anche nelle diagnosi, posta quella di “gonartrosi iricompartimentale

in varo a destra, esiti da meniscectomia laterale parziale, sinovectomia

parziale, toilette articolare, in artroscopia” il perito aveva pure

segnalato una “probabile gonartrosi a sinistra”. (doc. AI 26-7). Inoltre

il dr. __________ non si esprime sulla valutazione del dr. __________ (la quale

era peraltro stata inviata alla curante dell’assicurato il 16 settembre 2014,

doc. AI 35), né si pronuncia sulla capacità lavorativa del paziente. Con

pertinenza quindi il medico SMR dr. __________ ha in proposito osservato che

tale rapporto medico mostrava in sostanza una situazione già nota (radiologicamente

già artrosi severa a destra nel febbraio 2014, sfregamento articolare già

descritto nella perizia) con indicazione ad impianto di protesi alle ginocchia,

dapprima a destra e probabilmente in seguito anche a sinistra, ritenuto come la

conseguente inabilità lavorativa per presumibili tre mesi interverrebbe

comunque successivamente alla decisione contestata (doc. XI/1).

Ritenuto

peraltro come la necessità di un intervento di impianto di protesi totale al

ginocchio destro con conseguente periodo di inabilità postoperatoria di tre

mesi fossero già stati indiziati dal dr. __________ (cfr. doc. AI 26-9 e sopra

consid. 2.4), a ragione l’amministrazione ha osservato che tale rapporto non apportava alcun nuovo elemento che non fosse già stato valutato in

precedenza.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e potendo

quindi alla stessa essere fatto riferimento, non essendo d’altra parte provato

un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa in maniera

rilevante, intervenuto dopo la valutazione peritale del 17 giugno 2014 e prima

della decisione contestata del 25 settembre 2014, a ragione l’Ufficio AI, sulla base anche del parere del SMR (sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. le STFA 9C-9/2010 e I

938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5), e richiamato altresì

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pp. 57, 551 e 572) - segnatamente anche con riferimento alla raccomandazione

formulata dal dr. __________ di correggere il sovrappeso corporeo - ha

ritenuto che se dal maggio 2011 il ricorrente è da considerare inabile nella

misura del 70% nella sua attività professionale di montatore di impianti

sanitari, in un’attività leggera adeguata e rispettosa dei limiti funzionali

segnalati dal reumatologo, sempre dal maggio 2011, egli deve essere considerato

abile in misura completa.

D’altra

parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c).

Se

ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun

certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione

dell'atto impugnato (il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa;

fr. DTF 130 V 140, 129 V 4,

121.

V 366 consid. 1b), i

disturbi di cui è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera

superiore a quanto appurato dal perito.

D’altra

parte, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data del provvedimento in lite, come con pertinenza ricordato dall’amministrazione

(cfr. doc. XI), l’interessato ha sempre la facoltà di presentare un’ulteriore

nuova domanda di prestazioni, comprovando una rilevante modifica della situazione

valetudinaria.

2.7

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato),

l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado di

invalidità (cfr. consid. 2.3).

Così,

per il reddito da valido l’amministrazione, fondandosi

sui dati statistici, utilizzati cioè i dati

salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica e relativi al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.

347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), ha preso in

considerazione un importo di fr. 64’380.--, conseguibili nel 2012 in un’attività facente parte della categoria di riferimento per l’assicurato (categoria 43,

lavori di costruzione specializzati, livello 4, attività semplici e ripetitive;

doc. AI 28, 29). Tale dato - per altro non contestato - va confermato.

In

merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente

alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata,

l’amministrazione ha pure utilizzato i dati salariali evinti dalla

tabella TA1 per un salario annuo lordo, aggiornato al 2012, di fr. 62’414.-- in un’attività semplice e ripetitiva che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4). L’amministrazione ha poi ridotto

detto valore salariale riconoscendo una riduzione di reddito del 5% per la necessità

di effettuare lavori leggeri e di ulteriori 5% per svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari, quantificando un reddito da invalido di fr. 56’172.--.

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 64’380.--

ed il reddito da invalido di fr. 56’172.-- ne è risultato un tasso d’invalidità

non pensionabile del 13% (64’380 - 56’172 x

100.

: 64'380).

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 100% in attività adeguate con una corrispondente perdita di guadagno del 13%,

la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

All’assicurato va comunque nuovamente fatto presente che in

caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente

comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare

una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2.Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti