32.2014.153
Richiesta di prestazioni rifiutata in assenza di un grado di invalditä sufficiente. Rifiuto confermato dal TCA
4 agosto 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.153
FC/sc
Lugano
4 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 25 settembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1968, di professione montatore di riscaldamenti, nell’ottobre 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI lamentando artrosi alle ginocchia e alla schiena
oltre che sindrome cervicale e lombovertebrale (doc. AI 2).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 25 settembre 2014
(preavvisata il 29 luglio 2014), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta ritenuto
come dagli atti acquisiti in sede di istruttoria risultava che il richiedente
era da ritenersi inabile nella misura del 70% nell’abituale attività di montatore
di riscaldamenti, ma abile in misura completa in attività adeguate con un
conseguente discapito economico del 13% (doc. AI 36).
1.3. L’assicurato
ha inoltrato il presente ricorso, contestando la decisione querelata e anticipando
l’invio di ulteriore documentazione medica in relazione al problema lamentato
al ginocchio sinistro (I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la valutazione medica posta alla base della decisione (VII).
1.5. Con
uno scritto del 3 dicembre 2014 il ricorrente ha prodotto uno scritto del dr. __________
e il dischetto relativo alle radiografie effettuate alle ginocchia (IX). In
proposito l’amministra-zione, dopo aver interpellato il medico SMR, ha
osservato in data 12 dicembre 2014 che la nuova documentazione medica prodotta
attestava in sostanza una situazione già nota e che un eventuale peggioramento
delle sue condizioni era comunque da situare in epoca successiva alla decisione
contestata e dovrà se del caso formare oggetto di un nuovo provvedimento
amministrativo (XI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti
professionali o ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, ricevuta la domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha dapprima richiamato
gli atti dell’assicurazione disoccupazione, infortuni e malattia, e quindi interpellato
Fatti
i medici curanti. In particolare la dr.ssa __________, generalista, nel
rapporto del 13 gennaio 2014, ha attestato un’inabilità lavorativa totale a
causa dei dolori lamentati in zona lombare e alle ginocchia, ritenendo
necessaria una valutazione da parte degli ortopedici (doc. AI 13). Sentito il
SMR, nel marzo 2014 l'Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura
del dr. __________, specialista in reumatologia, il quale nel referto del 17
giugno 2014 (doc. AI 26) ha posto le diagnosi seguenti:
"
(…)
Sindrome cervicospondilogena cronica prevalentemente a destra in
- Note alterazioni
degenerative plurisepnentali cervicali
- Disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento
della dorsale con scoliosi sinistroconvessa) Sindrom
e lombovertebrale cronica con componente
spondilogena intermittente a destra in Noto canale spinale lombare ristretto di orine mista
congenita-degenerativa con rilevanti discopatie L2-L4
- Disturbi statici del rachide (protrazione del capo, appiattimento
della dorsale con scoliosi sinistroconvessa)
- Decondizionamento e sbilancio muscolare Obesità (peso 137,2 kg! statura
183 cm)
Gonartrosi tricompartimentale in varo a destra
- Esiti da meniscectomia laterale parziale, sinovectomia parziale,
toilette articolare, in artroscopia, il 16.5.2012
- Obesità. (peso
137,2 kg / statura 183 cm)
Probabile gonartrosi a sinistra “ (Doc. AI 26-8)
In
merito alla capacità lavorativa ha concluso:
" B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale,
un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico
descritti nell'allegato.
In un lavoro
adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 — 9 ore, con un
rendimento massimo del 100 %, a partire dal
16.5.2011, momento in cui
l'assicurazione indennità giornaliera aveva sospeso le sue prestazioni.
Da ultimo l'assicurato
era attivo come montatore di riscaldamenti film
al 2010 circa, attività che in gran parte non soddisfa i
limiti funzionali e di carico menzionati nell'allegato, in quanto viene
prevalentemente svolta in posizione eretta, spesso accovacciata e inginocchiata con necessità di sollevare
carichi pesanti; per questo motivo, giudico l'assicurato, nell'ultima
attività professionale espletata, come montatore di riscaldamenti, inabile al lavoro nella
misura del 70 %, da intendersi come diminuzione del rendimento,
sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, a partire dal 16.5.2011.
Come casalingo, giudico l'assicurato, abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una
diminuzione del rendimento del 10 %, sempre a decorrere dal
16.5.2011, calo del rendimento che potrebbe venire a cadere, ring volta che
l'assicurato sari stato messo a beneficio di una protesi totale al ginocchio
destro.
Non m'attendo tuttavia che dopo l'impianto di protesi totale al
ginocchio destro, l'assicurato potrà riacquistare un rendimento maggiore
nell'attività lavorativa abituale come montatore di riscaldamenti, sebbene un
tale intervento permetterà all'assicurato di stare in piedi fermo e camminare
più a lungo.
Va notato che dopo l'intervento d'impianto di protesi totale al
ginocchio destro, prima della ripresa di un'attività lavorativa leggera e
adatta all'assicurato, vi sarà un periodo di inabilità lavorativa postoperatoria
di 3 mesi.” (doc. AI 26-9)
Con
rapporto finale del 27 giugno 2014 il dr. __________ del SMR ha avallato la
perizia reumatologica, evidenziando in particolare che a fronte di un’inabilità
del 70% nell’attività abituale dal maggio 2011, in un’attività lavorativa leggera e adeguata, vale a dire rispettosa delle limitazioni
funzionali segnalate dal perito (in particolare limite di carico massimo di 10 kg, impossibilità di maneggiare oggetti molto pesanti, necessità di alternare la postura, ridotta
capacità di eseguire lavori a braccia elevate, con rotazione o in posizione inginocchiata
o accovacciata, di percorrere tragitti lunghi e di mantenere la posizione
eretta, impossibilità di salire e scendere le scale a pioli), la capacità lavorativa
era da ritenere, sempre dal maggio 2011, integra (doc. AI 27).
Sulla
base di questi atti medici e dopo aver eseguito il confronto dei redditi,
l’amministrazione ha concluso, mediante il progetto del 29 luglio 2014 dapprima
e la decisione del 25 settembre 2014 dopo, che a fronte di un’incapacità
lavorativa nulla in attività leggere adeguate ne discendeva un grado di invalidità
del 13% insufficiente per la concessione di prestazioni AI (doc. AI 29, 36).
Di
fronte al TCA l’assicurato ha prodotto un certificato del 18 novembre 2014 del
dr. __________, chirurgo ortopedico, il quale si è espresso come segue:
"
(…)
In data odierna ho avuto modo di visitare il
sunnominato paziente che conosco dal 2002 quando gli avevo fatto un’AS con
toilette articolare del ginocchio dx.
Ora viene anche per il ginocchio sx. Clinicamente trovo
ambedue le ginocchia in posizione di varo.
Importanti scrosci intraarticolari. Paziente obeso.
La RX di ambedue le ginocchia mostra una grave
gonartrosi tricompartimentale.
Ho previsto un intervento di protesi totale dapprima al
ginocchio dx che effettuerò alla fine di gennaio. “ (doc. A1)
In
proposito il medico SMR dr. __________, nelle Annotazioni del 10 dicembre 2014, ha osservato:
"
l’attuale rapporto del dr. __________
mostra una situazione già nota (radiologicamente già artrosi severa a destra in
2.2014, sfregamento articolare già descritto nella perizia) con indicazione ad
impianto di protesi alle ginocchia, dapprima a destra e probabilmente in
seguito anche a sinistra. L’assicurato presenterà in seguito all’intervento una
IL del 100% prolungata per tutte le attività specialmente se verrà operato
bilateralmente. Fino alla decisione impugnata rimangono valide le conclusioni
peritali del dr. __________ in assenza di una sostanziale modifica dello stato
di salute fino al momento della decisione.” (doc. XI/bis)
Di
conseguenza l’Ufficio AI ha concluso che tale rapporto non apportava alcun
nuovo elemento che non fosse già stato valutato in precedenza, la questione
inerente ad un eventuale peggioramento dello stato di salute (segnatamente del
ginocchio sinistro) essendo semmai da valutare nell’ambito di una domanda di
revisione (doc. XI).
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato
redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, p. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nell’evenienza
concreta, questo TCA ritiene che lo stato di salute
dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dall’amministrazione e in
particolare dal perito dr. __________, il quale ha allestito una perizia che
Considerandi
questo TCA non può non ritenere dettagliata, approfondita e convincente.
Più
precisamente, il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato lamentava da anni
dolori al rachide cervicale e lombare insorti dopo un trauma. Gi accertamenti
radiologici effettuati in passato avevano evidenziato segni per discopatia
C2/C3 e C3/C4 con reazione spondilosica, una spondilartrosi lombare tra L3 e S1
oltre che un canale spinale stretto su base congenita-degenerativa con
discopatia con iniziali segni di osteocondrosi Modic II L2/L3, una discopatia
L3/L4 con osteocondrosi Modic II con spondilartrosi, discopatia anche in L4/L5,
spondilartrosi L3-S1. Descritti i dolori cervicali lamentati dall’assicurato
(che tuttavia non assumeva farmaci analgesici quotidianamente e non seguiva un
trattamento fisioterapico), ha segnalato che la colonna cervicale appariva minimamente
limitata alle lateroflessioni e rotazioni globali passive bilaterali, senza
dolori alla mobilizzazione o deficit cervicoradicolari né indizi a favore di
una neuropatia compressiva ai nervi ulnari rispettivamente mediani. Quanto ai
lamentati dolori centrali lombari, il perito ha rilevato che la colonna lombare
appariva minimamente limitata all'estensione passiva, altrimenti libera ai
movimenti attivi e passivi nelle altre direzioni, senza deficit lombo radicolari
e il corsetto muscolare lomboaddominale decondizionato, in un assicurato in
sovrappeso corporeo di circa 50 kg (peso 137,2 kg / statura circa 183 cm). Non erano d’altra parte segnalati dolori o problemi agli arti
superiori. Per quanto riferito alle anche e al ginocchio destro, che erano
stati oggetto di indagini nel 2009, il perito ha ricordato che nel maggio 2012 l’assicurato
era stato sottoposto ad artroscopia, con meniscectomia laterale parziale, lisciaggio
cartilagineo, sinoviectomia parziale, in presenza di una grave gonartrosi tricompartimentale
a destra. Rilevati i dolori lamentati dall’assicurato agli arti inferiori, sia inguinali
che circolari alle ginocchia e alle cosce e nel polpaccio,
clinicamente ha rilevato una deambulazione senza zoppia, mobilità
passiva delle anche libera, ginocchia con lieve deficit estensorio dalle due
parti, con varismo del ginocchio destro, in articolazioni stabili, sfregamento
femoropatellare bilaterale, evocante un danno cartilagineo, escursione passiva
del ginocchio destro diminuita. Tutto ben valutato quindi il perito ha posto le
diagnosi di “sindrome cervicospondilogena cronica prevalentemente a destra
in note alterazioni degenerative plurisegmentali cervicali, disturbi statici
del rachide (protrazione del capo, appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa),
sindrome lombovertebrale cronica con componente spondilogena intermittente a
destra in noto canale spinale lombare ristretto di origine mista
congenita-degenerativa con rilevanti discopatie L2-L4, disturbi statici del
rachide (protrazione del capo, appiattimento della dorsale con scoliosi
sinistroconvessa), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 137,2 kg / statura 183 cm), gonartrosi iricompartimentale in varo a destra, esiti da meniscectomia laterale
parziale, sinovectomia parziale, toilette articolare, in artroscopia, il
16.5
, obesità (peso 137,2 kg / statura 183 cm), probabile gonartrosi a sinistra”.
Il
perito ha sottolineato che era in primo luogo auspicabile un calo ponderale, al
fine di ridurre il carico sulle articolazioni delle estremità inferiori
rispettivamente sul passaggio lombosacrale dolorante, e, quindi, avviarsi verso
un ricondizionamento del corsetto muscolare lomboaddominale rispettivamente
della muscolatura agli arti inferiori.
Quanto
alle ginocchia, lo specialista ha rilevato che era previsto un consulto
chirurgico ortopedico per valutare l'indicazione all' impianto di una protesi
al ginocchio destro, grazie alla quale l'assicurato potrebbe beneficiare di una
riduzione della sintomatologia algica (doc. AI 26-7) .
Alla
luce di questo consulto, da considerare approfondito e ben motivato, il perito
reumatologo ha giudicato l’assicurato abile in misura piena in un'attività che
tenga pienamente conto dei limiti funzionali e di carico descritti nell'allegato,
con un rendimento massimo del 100 %, a partire dal 16 maggio 2011, momento in
cui l'assicurazione indennità giornaliera aveva sospeso le sue prestazioni.
Per
contro, la professione di montatore di riscaldamenti esercitata precedentemente
non soddisfava i limiti funzionali e di carico menzionati, essendo prevalentemente
svolta in posizione eretta, spesso accovacciata e inginocchiata con necessità
di sollevare carichi pesanti. Di conseguenza in tale attività l’assicurato era
da ritenersi inabile al lavoro nella misura del 70 %, da intendersi come
diminuzione del rendimento, sempre a partire dal maggio 2011.
Con
riferimento al paventato intervento chirurgico di impianto di protesi totale al
ginocchio destro, il perito ha osservato di non attendersi che l'assicurato possa
riacquistare un rendimento maggiore nell'attività lavorativa abituale come montatore
di riscaldamenti, sebbene un tale intervento permetterebbe all'assicurato di
stare in piedi fermo e camminare più a lungo. Ha inoltre precisato che dopo
l'intervento d'impianto di protesi totale al ginocchio destro, prima della
ripresa di un'attività lavorativa leggera e adatta all'assicurato, vi sarà un periodo
di inabilità lavorativa postoperatoria di tre mesi (doc. AI 26-7).
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione peritale - fatta propria anche dal
medico SMR, doc. AI 27 - non è stata validamente smentita da altra documentazione
medico-specialistica attestante nuove affezioni o una convincente diversa
valenza delle patologie diagnosticate o l’intervento di un peggioramento
duraturo e rilevante, subentrato dopo la perizia del 17 giugno 2014 e entro la
data rilevante della decisione contestata (la quale delimita il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005;
C 43/00 del 30 settembre 2002).
In
realtà, l’assicurato non contesta la perizia reumatologica, ma si limita a sostenere
che la stessa non terrebbe conto dei problemi lamentati anche al ginocchio
sinistro, senza tuttavia apportare il benché minimo elemento atto a mettere in
dubbio la valutazione peritale, non avendo egli del resto prodotto, nel corso
della procedura amministrativa o in questa sede, documentazione medica idonea a
contraddire la succitata concludente valutazione specialistica peritale
rispettivamente a sostenere e a comprovare un peggioramento delle sue condizioni
rispetto alla stessa.
In
particolare, con riferimento al certificato del 18 novembre 2014, il dr. __________,
chirurgo ortopedico, si limita ad evidenziare la presenza di due
ginocchia in posizione di varo e di una grave gonartrosi tricompartimentale in
entrambe le ginocchia, prevedendo di eseguire alla fine di gennaio un intervento
di protesi totale dapprima al ginocchio dx (doc. A1).
Egli
non pone quindi nuove diagnosi, non già evidenziate dal perito, il quale pure
aveva segnalato come entrambe le ginocchia si presentassero “con lieve
deficit estensorio dalle due parti, con varismo del ginocchio destro, in
articolazioni stabili, con sfregamento femoropatellare bilaterale, evocante un
danno cartilagineo ai compartimenti anteriori, dalle due parti, non soltanto a
quello destro, l'escursione passiva del ginocchio destro è diminuita, rispetto
al ginocchio sinistro, con escursione a 110-10-0°, a sinistra a 125-5-0°, con
dolori a fine corsa alla mobilizzazione del ginocchio destro. “ (doc. AI
26-6). Anche nelle diagnosi, posta quella di “gonartrosi iricompartimentale
in varo a destra, esiti da meniscectomia laterale parziale, sinovectomia
parziale, toilette articolare, in artroscopia” il perito aveva pure
segnalato una “probabile gonartrosi a sinistra”. (doc. AI 26-7). Inoltre
il dr. __________ non si esprime sulla valutazione del dr. __________ (la quale
era peraltro stata inviata alla curante dell’assicurato il 16 settembre 2014,
doc. AI 35), né si pronuncia sulla capacità lavorativa del paziente. Con
pertinenza quindi il medico SMR dr. __________ ha in proposito osservato che
tale rapporto medico mostrava in sostanza una situazione già nota (radiologicamente
già artrosi severa a destra nel febbraio 2014, sfregamento articolare già
descritto nella perizia) con indicazione ad impianto di protesi alle ginocchia,
dapprima a destra e probabilmente in seguito anche a sinistra, ritenuto come la
conseguente inabilità lavorativa per presumibili tre mesi interverrebbe
comunque successivamente alla decisione contestata (doc. XI/1).
Ritenuto
peraltro come la necessità di un intervento di impianto di protesi totale al
ginocchio destro con conseguente periodo di inabilità postoperatoria di tre
mesi fossero già stati indiziati dal dr. __________ (cfr. doc. AI 26-9 e sopra
consid. 2.4), a ragione l’amministrazione ha osservato che tale rapporto non apportava alcun nuovo elemento che non fosse già stato valutato in
precedenza.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità
e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e potendo
quindi alla stessa essere fatto riferimento, non essendo d’altra parte provato
un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa in maniera
rilevante, intervenuto dopo la valutazione peritale del 17 giugno 2014 e prima
della decisione contestata del 25 settembre 2014, a ragione l’Ufficio AI, sulla base anche del parere del SMR (sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. le STFA 9C-9/2010 e I
938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5), e richiamato altresì
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pp. 57, 551 e 572) - segnatamente anche con riferimento alla raccomandazione
formulata dal dr. __________ di correggere il sovrappeso corporeo - ha
ritenuto che se dal maggio 2011 il ricorrente è da considerare inabile nella
misura del 70% nella sua attività professionale di montatore di impianti
sanitari, in un’attività leggera adeguata e rispettosa dei limiti funzionali
segnalati dal reumatologo, sempre dal maggio 2011, egli deve essere considerato
abile in misura completa.
D’altra
parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c).
Se
ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun
certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione
dell'atto impugnato (il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa;
fr. DTF 130 V 140, 129 V 4,
121.
V 366 consid. 1b), i
disturbi di cui è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera
superiore a quanto appurato dal perito.
D’altra
parte, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Ciò
non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla
data del provvedimento in lite, come con pertinenza ricordato dall’amministrazione
(cfr. doc. XI), l’interessato ha sempre la facoltà di presentare un’ulteriore
nuova domanda di prestazioni, comprovando una rilevante modifica della situazione
valetudinaria.
2.7
Per
quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato),
l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado di
invalidità (cfr. consid. 2.3).
Così,
per il reddito da valido l’amministrazione, fondandosi
sui dati statistici, utilizzati cioè i dati
salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica e relativi al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp.
347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), ha preso in
considerazione un importo di fr. 64’380.--, conseguibili nel 2012 in un’attività facente parte della categoria di riferimento per l’assicurato (categoria 43,
lavori di costruzione specializzati, livello 4, attività semplici e ripetitive;
doc. AI 28, 29). Tale dato - per altro non contestato - va confermato.
In
merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente
alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata,
l’amministrazione ha pure utilizzato i dati salariali evinti dalla
tabella TA1 per un salario annuo lordo, aggiornato al 2012, di fr. 62’414.-- in un’attività semplice e ripetitiva che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4). L’amministrazione ha poi ridotto
detto valore salariale riconoscendo una riduzione di reddito del 5% per la necessità
di effettuare lavori leggeri e di ulteriori 5% per svantaggi salariali derivanti
da contingenze particolari, quantificando un reddito da invalido di fr. 56’172.--.
Dal
raffronto tra il reddito da valido di fr. 64’380.--
ed il reddito da invalido di fr. 56’172.-- ne è risultato un tasso d’invalidità
non pensionabile del 13% (64’380 - 56’172 x
100.
: 64'380).
Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa
del 100% in attività adeguate con una corrispondente perdita di guadagno del 13%,
la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
All’assicurato va comunque nuovamente fatto presente che in
caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente
comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare
una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2.Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--,
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti